Visualizzazione post con etichetta padri. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta padri. Mostra tutti i post

lunedì 2 luglio 2012

#NOPAS: fermiamo i ddl che introducono la falsa sindrome di alienazione genitoriale

Condivido la petizione promossa da Fiori D'Acciaio Coordinamento Diritti Donne e Minori

Firmate qui

Attualmente sono in discussione al Senato i disegni di legge n. 957 (PDL-UDC), n. 2800 (IDV), n. 2454 (PD e Radicali), n. 3289 (UDC-SVP) sull’affido condiviso e il n. 43 (Sen. Peterlini) sulla doppia residenza.

Queste proposte contengono gravissime violazioni dei diritti fondamentali dei figli minorenni vittime di violenza diretta o assistita. Questa petizione si propone di raccogliere firme per chiedere :

- Che la legge vieti espressamente l’affido condiviso nei casi di acclarata violenza, agita nei confronti del partner e/o sui figli;

- che sia definitivamente proibito l’utilizzo della sindrome di alienazione genitoriale (PAS) in ambito processuale e da assistenti sociali come motivo di mediazione familiare e affido condiviso, perché tale “sindrome” non è presente nell’attuale (DSM) e non ha valide basi scientifiche;

- che il 4° comma dell'art. 316 del codice civile sia abrogato: “Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili (322)”, poiché è lesivo dei diritti della madre e contrario al concetto di parità genitoriale;

- che non sia imposta per legge la doppia residenza/domicilio, ma sia valutata questa possibilità caso per caso, in base all'età e alle esigenze dei figli minori;

La PAS, o sindrome di alienazione genitoriale, è considerata un disturbo relazionale nelle controversie per la custodia dei figli, in cui un genitore manipola il figlio generando il rifiuto dell’altro genitore per rivalersi. Nella realtà però è strumentalizzata dal genitore che ha agito la violenza per far decadere le accuse e ottenere comunque l’affido condiviso, se non addirittura quello esclusivo. Infatti, sebbene la PAS non abbia valide basi scientifiche e non sia mai stata inclusa nel DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), tale “sindrome” è spesso erroneamente utilizzata nei tribunali e dai servizi sociali. È bene sottolineare come i bambini e le bambine che hanno un genitore violento e/o abusante si giovano della sua assenza: solo così possono ricostruire un reale futuro sereno assieme all’altro genitore.
Si ritiene quindi di dubbia costituzionalità e lesiva dell’ordinamento giuridico italiano la volontà di introdurre la PAS per legge.

Firmate qui

martedì 12 giugno 2012

#ddl957: Comunicato Stampa su affido condiviso e Pas


COMUNICATO STAMPA
Genitori e figli: quale futuro per i diritti fondamentali delle donne e dei figli minorenni che hanno subito violenza

Oggi alla Commissione Giustizia del Senato è prevista la discussione sui DDL n. 957(PDL-UDC), DDL n. 2800 (IDV). Queste proposte contengono gravissime violazioni dei diritti fondamentali delle donne vittime di violenza e dei figli minorenni vittime di violenza diretta o assistita, in contrasto con quanto raccomandato dall’ONU in materia alle Istituzioni italiane rispetto alla legge sull’affido condiviso n.54/2006.
Tali disegni di legge rendono obbligatorio il ricorso alla mediazione familiare anche in casi di padri/mariti o partner violenti, a discapito delle madri e dei figli minorenni, subordinando ogni decisione che riguarda i figli ad una condivisione con l’ex partner violento. Tali leggi ricordano la “patria potestà”, cancellata dal diritto di famiglia nel 1975. Inoltre si introduce la Sindrome di Alienazione Parentale quale motivazione “scientifica” a sostegno di queste norme.
Il minore che ha subito direttamente atti di violenza dal padre o ha assistito a forme di violenza fisica sessuale psicologica e verbale contro la madre o su altre figure affettive di riferimento, subisce conseguenze devastanti sotto ogni punto di vista, nel breve e lungo termine, e potrebbe riprodurre quei comportamenti.
Denunciare la violenza domestica per una donna non è un espediente per avere condizioni migliori di separazione, ma una decisione dolorosa per uscire da un trauma profondo dopo molta sofferenza, anche assieme ai propri figli, rispetto ad una persona che si è amata. La violenza domestica è una realtà in Italia ed in Europa ancora oggi molto diffusa e poco denunciata, è secondo l’ONU la causa del 70% dei femmicidi: “Femmicidio e femminicidio in Europa. Gli omicidi basati sul genere quale esito della violenza nelle relazioni di intimità”.
In Italia da gennaio a giugno sono 63 le donne ammazzate dal partner. Avere vicino un marito responsabile e rispettoso, e un padre capace di crescere i figli in maniera condivisa è la premessa per una relazione familiare positiva, è il desiderio di una madre. La PAS, o sindrome di alienazione parentale è considerata un disturbo relazionale nel contesto delle controversie per la custodia dei figli, in cui un genitore manipola il figlio contro l’altro genitore per rivalersi. Malgrado non esista nessun riconoscimento diagnostico scientifico (DSM) della PAS al mondo, tale “sindrome” viene spesso erroneamente utilizzata nei tribunali e dai servizi sociali in Italia per decretare il diritto dell’abusante, in casi di separazione per violenza agita dal partner sulla madre e sui figli, ad ottenere una mediazione forzata e poi l’affido condiviso dei figli. È bene sottolineare che i bambini e le bambine che hanno un padre violento si giovano della sua assenza: solo così possono ricostruire un reale futuro sereno assieme alla madre. Si ritiene di dubbia costituzionalità e lesiva dell’ordinamento giuridico italiano la volontà di introdurre della PAS (Sindrome di Alienazione Parentale); vista la sua assoluta e conclamata mancanza di validità scientifica a livello internazionale. Le realtà che lavorano per il rispetto dei diritti umani e a contrasto della violenza maschile sulle donne e sui figli minorenni, chiedono che :
- Che la legge vieti espressamente l’affido condiviso nei casi di acclarata violenza agita nei confronti di partner e/o sui figli
- che sia definitivamente proibito l’utilizzo della sindrome di alienazione parentale in ambito processuale e da assistenti sociali come motivo di mediazione familiare e affido congiunto.
Casa Internazionale delle Donne – Roma; UDI nazionale; Piattaforma CEDAW; Associazione Differenza Donna; Associazione Donne, Diritti e Giustizia; Associazione Giuristi Democratici; Associazione Il cortile; Associazione Maschile Plurale; A.R.PA, Ass. Raggiungimento Parità donna uomo; Bambini Coraggiosi; Cooperativa Be Free; D.I.Re – Donne in rete contro la violenza; Fondazione Pangea; Lorella Zanardo- Il corpo delle donne; Movimento per l’Infanzia; Zeroviolenzadonne; Femminismo a Sud; Nata Femmina;

Per adesioni e per info: 30yearscedaw[at]gmail.com

venerdì 20 aprile 2012

L’ammissibilità dell’adozione di minori da parte di una singola persona

Incollo qui a titolo informativo il comunicato stampa dell'AIPASS


Comunicato stampa approvato dal Direttivo 

 Nella sentenza 3572 del 14 febbraio 2011, la Corte di Cassazione sostiene che i tempi sono maturi perché il legislatore possa "provvedere nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante". Contestualmente, la Suprema Corte sottolinea che ciò non sarebbe in contraddizione con quanto affermato nella Convenzione sui diritti dei fanciulli siglata nel 1967 a Strasburgo, che contiene le linee guida in materia di adozione. Da una parte, la sentenza è stata accolta da molti come un ampliamento delle possibilità offerte ai bambini di crescere in ambienti positivi. Dall’altra, rappresentanti delle istituzioni politiche, sociali e religiose del nostro paese hanno dichiarato che i bambini per crescere bene hanno bisogno di una madre e di un padre. L’Associazione Italiana di Psicologia ricorda che le affermazioni secondo cui i bambini, per crescere bene, avrebbero bisogno di una madre e di un padre, non trovano riscontro nella ricerca internazionale sul rapporto fra relazioni familiari e sviluppo psico­‐sociale degli individui. Infatti i risultati delle ricerche psicologiche hanno da tempo documentato come il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno. In altre parole, non sono né il numero né il genere dei genitori-adottivi o no che siano ­a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano. In particolare, la ricerca psicologica ha messo in evidenza che ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell’ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano conviventi, separati, risposati, single, dello stesso sesso. I bambini hanno bisogno di adulti in grado di garantire loro cura e protezione, insegnare il senso del limite, favorire tanto l’esperienza dell’appartenenza quanto quella dell’autonomia, negoziare conflitti e divergenze, superare incertezze e paure, sviluppare competenze emotive e sociali. L’Associazione Italiana di Psicologia invita i responsabili delle istituzioni politiche, sociali e religiose del nostro paese a tenere in considerazione i risultati che la ricerca scientifica ha prodotto sui temi in discussione.

giovedì 21 gennaio 2010

Morciano, violenza sessuale su figlia. Arrestato padre 43enne

Lecce (Salento) - I carabinieri della stazione di Salve hanno arrestato L.G.S., un 43enne di Morciano di Leuca, in esecuzione di un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Lecce per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, minaccia aggravata e danneggiamento.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un’attività d’indagine svolta dai militari della stazione di Salve, i quali hanno accertato che l’uomo, nel 2006, si era separato dalla moglie e da allora per la donna ed i due figli, una ragazzina di 15 anni ed un bimbo di 11, era iniziato un vero e proprio inferno.

Le risultanze investigative hanno dimostrato, infatti, che L.G.S. in numerose occasioni avrebbe minacciato l'ex moglie ed i due figli arrivando anche alla violenza, tanto che ormai i due rifiutavano ogni tipo di contatto con il padre. Inoltre l’uomo era arrivato a danneggiare, prima, ed incendiare, poi, l’autovettura del nuovo convivente della moglie. Aveva creato dei problemi anche al fidanzatino della figlia, al quale aveva arrecato danno al ciclomotore. Neppure l’ausilio dei servizi sociali aveva scaturito i risultati sperati dato che L.G.S. aveva avuto modo di sfogare la sua ira contro la struttura che ospita i loro uffici.

Un primo intervento dei carabinieri, che avevano informato dei fatti l’autorità giudiziaria, aveva portato, nel 2004, all’emissione di un provvedimento di divieto di accesso e di dimora nel Comune dove il suo ex nucleo familiare vive. Anche tale misura, però, non aveva migliorato la situazione, dato che l’arrestato aveva più volte violato la prescrizione per reiterare la propria condotta criminale.

Gli atteggiamenti violenti dell’uomo avevano da tempo creato un tale stato d’ansia ai suoi figli, soprattutto alla figlia, da rendere loro impossibile una condotta di vita normale e regolare. Un paio di mesi fa la ragazzina aveva addirittura iniziato a non frequentare più le lezioni scolastiche per paura di essere rapita dal proprio genitore, il quale con frequenti telefonate e sms la minacciava di chiuderla in collegio. L’assenza della studentessa era stata immediatamente segnalata dal dirigente scolastico dell’Istituto ai carabinieri della compagnia di Tricase, ai quali la ragazza aveva riferito il motivo del suo comportamento aggiungendo che, nel mese di luglio 2009, il padre era arrivato a bloccarla e toccarla in modo lascivo.

Tutti gli accertamenti svolti dai militari sono stati prontamente comunicati all’autorità giudiziaria e, contestualmente, è stata chiesta l’emissione di un provvedimento limitativo della libertà personale di L.G.S., unica misura ritenuta idonea a tutelare l’integrità fisica e mentale della ex moglie e dei figli. Concordando in pieno con le risultanze investigative dei militari, la procura della Repubblica ha chiesto l’emissione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari al Gip, eseguita ieri dagli stessi carabinieri di Salve.

Al termine delle formalità di rito L.G.S. è stato accompagnato presso la propria abitazione di Morciano di Leuca dalla quale, accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, minaccia aggravata e danneggiamento, non potrà assolutamente allontanarsi.

Fonte: ilpaesenuovo

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...