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La colonia come eccezione
Un’ipotesi di transfer
Transfer: dalla metropoli alla colonia
Il ricorso alla suggestiva immagine del transfer o a quella più prosaica della recezione per
leggere i rapporti tra metropoli e colonia, tra
cittadino metropolitano e suddito coloniale è per
il giurista un’operazione spontanea, naturale.
Nei discorsi dei giuristi lo spazio coloniale appare infatti uno spazio che si trasforma, un vuoto
che si riempie, prima dei valori e della simbologia giuridico religiosa dell’Europa cristiana, poi
delle idee di civiltà e di progresso propugnate
dalla modernità occidentale e codificate negli
Atti generali con i quali si chiuse la Conferenza
di Berlino sullo stato libero del Congo. 1 Non
solo. È proprio quello spazio formato, o meglio
deformato, dalla nuova testualità che permette di
pensare giuridicamente l’alterità delle popolazioni barbariche e di includerle nella dimensione
civile delle sue leggi. Si tratta di una molteplicità
di rappresentazioni condivise che si nutrono di
stereotipi altrettanto diffusi e resistenti in grado
di creare una realtà differente da quella che
immaginarono descrivere, capaci di produrre
l’identità e la coscienza del sé attraverso una
dialettica negativa del riconoscimento. 2 »Il colonizzatore – scrive Antonio Negri – produce il
colonizzato in quanto negazione, ma con un
rovesciamento dialettico, l’identità negativa del
colonizzato viene a sua volta negata per fondare
il sé positivo del colonizzatore.« 3
Anche i giuristi, quindi, con antropologi,
etnografi, storici economisti, parteciparono alla
formazione di una »coscienza coloniale« della
nazione, sia preoccupandosi, nella costruzione
del loro oggetto, della definizione dell’io e dell’i-
1 Cfr. Luigi Nuzzo, Il linguaggio
giuridico della conquista. Strategie
di controllo nelle Indie Spagnole,
Napoli: Jovene, 2004; Id., Dal
colonialismo al postcolonialismo.
Tempi e avventure del soggetto
indigeno in: Quaderni Fiorentini,
33–34 (2004–2005), B. 1, 409–
53.
2 Cfr. Homi K. Bhabha, La questione dell’Altro. Stereotipo, discriminazione e discorso del
dentità nazionale, sia mirando alla mobilitazione della società interna affinché condividesse
e partecipasse al progetto espansionistico del
liberalismo europeo. Al ceto dei giuristi e alla
razionalità della legge si riconobbe un ruolo
fondamentale per la riorganizzazione amministrativa delle colonie, per la loro normalizzazione e
per stringere centro e periferia in vincoli di
dipendenza più saldi di quelli che poteva assicurare il potere militare. E ancora, al diritto e al suo
sistema sociolinguistico di giustificazione della
realtà, si affidò il compito di rappresentare oltremare la modernità occidentale, intessuta delle
immagini della codificazione e dello stato-nazione, di mettere in scena la sua universale forza
liberatrice e la potenza dell’individuo-soggetto,
ma anche di imporre un nuovo ordine morale e
di attivare quelle antiche categorie gius-politiche
come la guerra giusta, sempre attuali per punire
chi osasse rifiutare o soltanto resistere alla avanzata della civiltà europea. Giuristi, amministratori coloniali, militari imbrigliarono spazi e soggettività in una rete testuale di leggi, regolamenti,
ordinamenti giudiziari, provvedimenti amministrativi e decisioni giurisprudenziali. Minuziose normative che scandirono ad un’altra velocità
il tempo della vita in colonia, declinarono il
diritto di cittadinanza dei nuovi sudditi, o ne
sancirono l’esclusione, assorbirono usi e consuetudini locali, ma che restituiscono anche un’immagine più complessa di quella cui ci rinvia
immediatamente l’utilizzo di un sostantivo come
transfer o ancora di più come recezione. Ciò non
vuol dire che uomini e testi non furono fisicamente trasferiti, tras-locati in Africa e in Asia, o
che concetti e idee giuridiche non furono recepiti
colonialismo (1992), in Id., I luoghi della cultura (1994), Roma:
Meltemi 2001, 97–121
3 Antonio Negri, Michael
Hardt, Impero, Milano: Rizzoli
2002, 128.
Debatte
1.
Luigi Nuzzo
2
Rg8/2006
in contesti extraeuropei, ma che le recezioni e le
traslazioni non esistettero in sé, non furono date,
ma prodotte, frutto anch’esse di rappresentazioni, di strategie discorsive, di stereotipi che ne
imposero la direzione, ne resero opaco il contenuto e ne definirono i limiti. Non si tratta,
quindi, di accertare l’estensione della legislazione
metropolitana nelle colonie o la sua eventuale
immediata efficacia, ma di verificarne i presupposti, le condizioni di applicabilità, in breve di
cogliere il significato più profondo dell’invenzione di una nuova disciplina scientifica.
La fondazione di un diritto coloniale infatti,
con le sue riviste, le sue cattedre, i suoi manuali
e i compendi ad uso degli studenti contribuì
all’occultamento ideologico, mediante il suo
spostamento sul piano scientifico, della brutale
appropriazione dei corpi e delle risorse indigeni.
Attraverso il filtro della scienza giuridica, la
missione civilizzatrice occidentale si depurò dai
segni della violenza, trovò i titoli giuridici che la
potessero legittimare e le regole con cui normativizzare i rapporti con i nativi. Nello stesso
tempo civiltà e progresso costituirono i criteri
guida della riflessione giuridica, ne legittimarono
l’estensione oltremare, ma anche paradossalmente ne condizionarono l’ambito di operatività, rinviando alla potestà normativa dell’esecutivo il compito di scandire i tempi della vita
quotidiana, di ordinare le esperienze per costruire il tessuto economico, politico, legislativo,
amministrativo e giudiziario. Nella »colonia italiana primogenita«, l’Eritrea, era la civiltà infatti
che riservava l’applicazione, da parte delle autorità giudiziarie della colonia, dei codici e »delle
leggi che dovrebbero essere applicate in Italia« ai
cittadini italiani e agli stranieri occidentali, e che
invece affidava inesorabilmente i sudditi coloniali e le loro controversie ai capi indigeni e alle
autorità amministrative, e ancora che filtrava nel
4 Legge concernente i provvedimenti
per Assab, 5.7.1882, n. 857,
art. 3, in Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del regno
d’Italia, B. 66, Roma: Stamperia
Reale 1882, 2245–50; vedi anche
Legge portante l’ordinamento
della Colonia Eritrea, 24.5.1903,
n. 205, artt. 2; 3; 4, in Raccolta
ufficiale, B. 1 (1903) 1138–1146.
Anche in questa legge rimaneva
salvo il principio (art. 3), già es-
La colonia come eccezione
rispetto del superiore »spirito della legislazione«
le consuetudini razziali. 4 Se quindi la civilizzazione e lo sviluppo delle popolazioni indigene
ispiravano il transfer, imponendo alla discorsività giuridica di provvedere alla tematizzazione
del nuovo oggetto, l’insuperabile deficit di civiltà
e l’arretratezza in cui esse vivevano le vincolava
al principio della personalità della legge, forniva
loro uno status ambiguo, la sudditanza coloniale
o di una cittadinanza speciale come nel caso dei
libici, e le confinava in un sistema dominato
dalla presenza ingombrante dell’esecutivo.
Il diritto coloniale non provvedeva però
semplicemente alla codificazione di un’esclusione, o semplicemente alla testualizzazione di
un’assenza. La riflessione giuridica fu più raffinata: costruì il nuovo sapere come sospeso tra il
pubblico e privato, ne fece un diritto di confine
per una spazialità di confine i cui protagonisti
non erano assimilabili e la cui diversità richiedeva un’organizzazione del potere svincolata dalle
distinzioni dello stato di diritto. Attraverso questa traslazione giuridica non si trasferì quindi
solo qualcosa di dato, di già esistente. Trasferire,
nella semantica latina di transferre, significa
infatti trasportare, ma anche trascrivere, tradurre, e da qui adattare, cambiare. Assistiamo allora
a trasferimenti che implicano traduzioni, ma
anche, come in un gioco di specchi, a traduzioni
che implicano trasferimenti. La moltiplicazione
soggettiva, il pluralismo normativo, i poteri
enormi dell’esecutivo e degli apparati militari
tradivano l’appartenenza del diritto coloniale
ad un’altra epoca, potevano convivere con le
forme metropolitane dello stato di diritto perché
il tempo della colonia non era quello della
metropoli. La modernità giuridica resuscitava
la premodernità e sul presupposto di una differenziazione temporale tra centro e periferia rappresentava la colonia come differenza. Uno scar-
presso nelle legge sopracitata, che
l’eventuale promulgazione da parte del governo di nuove leggi per la
colonia, sentiti il governatore e il
consiglio coloniale, al fine di adeguare le leggi già in vigore nel
regno alle esigenze locali, non potesse riguardare lo stato personale
e di famiglia degli italiani.
3
5 Sul tempo della colonia rinvio a
Bhabha, I luoghi della cultura,
(nt. 2) 334–354.
6 Santi Romano, Corso di diritto
coloniale, Roma, Athenaeum,
1918, B. 1, 123; ma vedi tutto il
cap. VI, 114–123; dello stesso
autore cfr. anche Principi di diritto
costituzionale generale, Milano:
Giuffrè 1946, 180–185; Umberto
Borsi, Principi di diritto coloniale,
Padova: Cedam 1938, 221–26.
tra principe e Stato, si presenta oggi tra metropoli e colonia«. 7
2.
La colonia come eccezione
Il diritto coloniale italiano era definitivamente altro rispetto a quello della metropoli,
era un »diritto eterogeneo« per la molteplicità
delle sue componenti disciplinari, prevalentemente consuetudinario e aperto alle esperienze
giuridiche musulmane ed indigene, »un complesso di disposizioni particolari le quali si distinguono dalle disposizioni che formano il diritto
comune dello stato che concerne la metropoli«. 8
Il discorso giuridico e politico italiano nella
sua applicazione coloniale perdeva quindi quei
caratteri di generalità e di astrattezza, di scientificità e di apolicità che rivendicava in patria e,
paradossalmente, ribadiva la centralità della legge e l’autorità dello stato di diritto ritornando ad
un pluralismo normativo e ad un paternalismo
autoritario premoderni. 9 Leggendo il manuale di
Romano non sembrano esserci soluzioni differenti; altre possibilità o altre temporalità in cui
immergere il nostro oggetto. »Il diritto coloniale
non può costituirsi sulla stessa base e con gli
stessi criteri del diritto metropolitano« perché,
scrive Romano, i suoi destinatari indigeni glielo
impedivano. »Esso si riferisce a popolazioni di
civiltà meno sviluppata di quella europea, per le
quali è compatibile un governo simile a quello
vigente presso di noi in epoca più antica, e viceversa non sarebbe possibile adottare i principi
del moderno costituzionalismo.« 10 L’inciviltà e
l’arretratezza delle popolazioni africane non lasciavano scampo, attivavano i differenti circuiti
normativi, uno per italiani e stranieri, e un altro
per gli indigeni e i loro assimilati, soggettività il
cui tempo era scansito da due matrici politico-
7 Romano, Corso di diritto coloniale (nt. 6) 104.
8 Romano, Corso di diritto coloniale (nt. 6) 23; sul concetto e sulle
fonti del diritto coloniale cfr. anche Ernesto Cucinotta, Diritto
coloniale italiano, Roma: Società
Editrice del »Foro Italiano« 1938,
6–76.
9 Sul pluralismo giuridico coloniale
come strumento di controllo rinvio a Michael Barry Hooker,
Legal Pluralism. An Introduction
to Colonial and Neocolonial
Laws, Oxford: Clarendon Press
1975; Lauren Benton, Law and
Colonial Culture. Legal Regimes
in World History, Cambridge:
University Press 2002, 127 ss.
10 Romano, Corso di diritto coloniale (nt. 6) 167.
Debatte
to temporale o un luogo marginale che poteva
essere investito degli effetti benefici della temporalità moderna e divenire oggetto dei suoi miti,
ma la cui storia doveva ancora iniziare o iniziava
in quel preciso momento con la colonizzazione
europea. 5 Essa era uno »spazio in ritardo«,
rinviato in un premoderno senza fine nello stesso
momento in cui veniva costruito dai canoni
narrativi performanti e deformanti della modernità metropolitana. Uno spazio sospeso tra quello della metropoli e quello degli stati stranieri,
uno spazio molteplice che legittimava valutazioni e legislazioni differenti a seconda della diversa
natura delle colonie stesse. Un’appendice, un
frammento non essenziale dello stato, scriveva
Santi Romano, oggetto di un suo singolare »diritto reale pubblicistico«, giustificato semanticamente dal comune utilizzo dei termini possedimenti o domini per indicare le colonie e
storicamente per l’affinità tra il diritto coloniale
e l’ordinamento giuridico dello stato di antico
regime. »Lo Stato patrimoniale, era infatti, concepito, almeno in un certo senso e secondo un
opinione diffusa, come oggetto di un diritto del
sovrano: così pure la colonia si concepisce come
un diritto di natura patrimoniale.« 6
Se infatti il diverso livello di civiltà non
impediva solo ogni forma di coincidenza tra
l’ordinamento giuridico della metropoli e quello
della colonia, ma anche ogni ipotesi di raffronto
tra i due diversi sistemi, la lente attraverso cui
guardare alle esperienze d’oltremare non poteva
essere lo stato costituzionale, cioè una forma di
organizzazione politica i cui i poteri fossero separati, ma lo stato patrimoniale, ossia »lo Stato che
vigeva prima dello Stato costituzionale. Lo Stato
era allora considerato, almeno secondo un’opinione molto diffusa, come oggetto di dominio
della potestà del monarca; e quello stesso rapporto che nell’antico Stato patrimoniale si aveva
Luigi Nuzzo
4
Rg8/2006
giuridiche diverse: quella del potere legislativo,
delle leggi e dei codici, e quella del potere esecutivo, delle consuetudini, dei regolamenti e dei
provvedimenti amministrativi. Esse producevano un diritto speciale perché i rapporti che lo
attraversavano, per l’alterità dei soggetti e dei
luoghi, »normalmente e di regola richiedevano
un trattamento giuridico a sé«. Un diritto speciale che non poteva, come è ovvio, essere utilizzato per interpretare il diritto della madrepatria, ma poteva da quest’ultimo essere letto e
integrato. Un diritto speciale infine sempre sul
punto di scivolare nel paradigma dell’eccezionalità. 11 Sebbene infatti il diritto eccezionale era
per il giurista siciliano un complesso di norme
che poteva derogare il diritto comune per »cause
e considerazioni straordinarie« e non per la
natura intrinseca dei rapporti, la specialità del
diritto coloniale si traduceva nella possibilità di
fare delle colonie un luogo dell’eccezione, uno
spazio in cui l’ordinamento giuridico dello stato
veniva ad essere sospeso sul presupposto di un
differente livello di civiltà e in cui i colonizzati
erano compresi in un ordine giuridico che sarebbe erroneo definire nuovo perché era semplicemente quello in vigore nell’Europa premoderna.
Non molti anni prima Gennaro Mondani,
inaugurando il corso di diritto e storia coloniale
della Regia Università di Pavia, aveva argomentato e difeso questa tesi. Nella prolusione, pubblicata nella Rivista coloniale, il giurista sottolineava l’eccezionalità dei concetti e degli istituti
introdotti dal diritto coloniale nel tessuto delle
discipline giusinternazionalistiche. Settlement,
concessione in affitto, hinterland, sfera di influenza, protettorati costituivano certamente un
vulnus rispetto al diritto comune ma anche una
novità assoluta, il segno di una forte energia in
grado di travolgere il diritto scritto e di imporre a
quest’ultimo di modellarsi sulle esigenze della
11 Romano, Corso di diritto coloniale (nt. 6) 22. Insiste sul carattere
speciale del diritto coloniale anche
il Borsi, Principi di diritto coloniale (nt. 6) 128.
12 Gennaro Mondani, Il carattere
di eccezionalità della storia e del
diritto coloniale e le nuove forme
giuridiche d’espansione nelle colonie in: Rivista coloniale 2 (1907)
25; sull’eccezionalità
dell’esperienza coloniale in Cina
La colonia come eccezione
vita sociale. L’eccezionalità doveva quindi essere
elevata a »principio generale informatore del
diritto coloniale, a ragion d’essere e pietra angolare della sua autonomia di fronte al diritto
internazionale comune, a giustificazione della
sua antigiuridicità formale«. 12 Ed era sempre
l’eccezionalità a permettere la convivenza degli
assetti giuridici razionali della metropoli con le
»anomalie« e le »mostruosità giuridiche diffuse
in colonia«. L’eccezionalità dei territori coloniali
e ancora una volta il differimento temporale dei
possedimenti d’oltremare appartenevano infatti
al mondo violento e arbitrario di antico regime,
ad una società dominata dalla personalità della
legge e in cui regole ed eccezioni, diritti e privilegi, iura e facta si sovrapponevano fino a divenire indistinguibili. Come in una sorta di anticamera del diritto i nativi potevano solo scorgere
la luce splendente che la civiltà occidentale lasciava filtrare attraverso le sue porte e sperare
un giorno, al pari del contadino di Kafka di fronte alla Porta della Legge, di essere ammessi. 13
Il tempo della premodernità in cui erano stati
trans-lati li condannava ad un’infanzia senza
fine, avviluppati nelle trame vischiose di un
regime familiare che li proteggeva, ne favoriva
la crescita intellettuale e morale, ma anche confermava, sul presupposto che il »Potere« come
l’idea di famiglia dalla quale promanava era
unico e doveva imporsi indistintamente in ogni
materia, l’opportunità di rendere inapplicabili
nei loro confronti il principio della separazione
dei poteri permettendo l’attribuzione delle competenze legislative all’esecutivo. 14
Il paradosso dello stato di eccezione si mostra nelle colonie in tutta la sua violenza. Da un
lato infatti i territori d’oltremare costituiscono lo
spazio di inveramento della categoria di stato di
eccezione costruita brillantemente da Giorgio
Agamben in due testi di grande successo. 15
vedi Luigi Nuzzo, Italiani in Cina. La concessione di Tientsin, in:
Diritto economia e istituzioni
nell’Italia fascista, hg. von Aldo
Mazzacane, Baden Baden: Nomos 2002, 251–80.
13 Luciano Nuzzo, L’anticamera
del diritto e i paradossi
dell’inclusione, in: Scienza e Politica 31 (2004) 89–108.
14 Nonostante le attenzioni
›affettuose‹ garantite
dall’inserimento degli indigeni
all’interno di un rapporto familiare, Enrico Catellani, La protezione dei diritti privati degli
indigeni nella colonizzazione africana in: Rivista delle Colonie 5
(1908) 500–46, riteneva che si
sarebbe continuato a manifestare
»anche nell’età matura delle colonie« una »Kinderkrankheit«,
quasi una sorta di debolezza congenita dovuta un’insuperabile mi-
5
Anche nelle colonie la »legge si applica disapplicandosi« o esiste una »forza di legge senza
legge«, riservandosi anche l’ordinaria amministrazione alla decretazione governativa o ai
provvedimenti delle autorità militari non diversamente da quanto accade nella metropoli nell’ipotesi eccezionale di dichiarazione di stato
d’assedio in cui la necessità e l’urgenza, imposte
dalla tutela dell’ordine pubblico, giustificano la
sospensione dell’assetto costituzionale, la compressione dei diritti individuali e la dilatazione
dei poteri dell’esecutivo. L’ordinamento nel caso
dello stato d’assedio, sembra dirci Romano,
attraverso il ricorso al principio di necessità,
può disporre la sua autosospensione, assorbire
la violenza fattuale che nasce dalla necessità e
precede il diritto e infine permettere che lo stesso
stato d’assedio sia nel medesimo tempo illegale,
ma costituzionale, fuori e dentro l’ordinamento,
escluso per la sua illegalità e incluso per la sua
profonda giuridicità. 16
D’altro lato però le colonie non solo producono nel loro interno situazioni eccezionali, ma
sono esse stesse eccezione, concetto limite e
oppositum logico della metropoli, lato oscuro
della razionalità occidentale su cui proiettare
pulsioni in Europa ancora represse. Come comprendere quindi l’alterità assoluta di uno spazio
che »non è parte integrante del territorio del
Regno, ma né è un appendice« (Romano, cit.,
p. 91) e di soggettività etnicamente diverse e per
questo condannate ad un’inclusione differenziata e marginalizzante senza mettere in discussione l’intero assetto dell’ordinamento e la centralità di quello statale ? Per Romano, nel suo
Corso di diritto coloniale pubblicato significativamente nello stesso anno in cui dava alle stampe il celebre L’ordinamento giuridico, non era la
necessita a permettere la tenuta del »sistema«
oltremare, ma il differimento temporale in cui
3.
Controtransfer: dalla colonia alla metropoli
Paradossalmente però non sono solo gli indigeni a muoversi sul confine, a vivere l’incertezza
della soglia, della linea politica giuridica e simbolica che divide e unisce metropoli e colonia e le
loro differenti temporalità. L’eccezione coloniale
riguarda tutti coloro che vivono la colonia, compreso colui cui è stato affidato il compito di
incarnare la razionalità normativa occidentale e
ne deve, come rappresentante ufficiale del governo metropolitano, proiettare le immagini rassicuranti e benefiche. L’eccezione coloniale non
può cioè non essere condivisa anche dal governatore, da colui di fronte al quale, nel caustico
racconto di Celine, »militari e funzionari osavano appena respirare quando lui si degnava di
abbassare lo sguardo sulle loro persone«. Nella
colonia di Bambola-Bragamance, infatti, »al di
Calabria, in Id., Scritti minori,
B. 1, Milano: Giuffrè 1990, 349–
77. Una ricostruzione storica dello
stato di eccezione dall’angolo di
osservazione dello stato di necessità è offerta da François SaintBonnet, L’état d’exception, Paris:
Presses universitaires de France
2001.
Debatte
nore età di quei territori e di quelle
popolazioni che avrebbe dovuto
impegnare maggiormente gli stati
europei nella tutela dei loro diritti.
15 Giorgio Agamben, Homo sacer.
Il potere sovrano e la nuda vita,
Torino: Einaudi 1995; Id., Lo
stato d’eccezione, Milano: Bollati
Boringhieri 2000.
16 Santi Romano, Sui decreti-legge e
lo stato d’assedio in occasione del
terremoto di messina e di Reggio
uomini e cose erano immersi. Era cioè il tempo di
epoche più antiche che si imponeva su quello del
presente e che rendeva possibile disapplicare
l’ordinamento lasciando emergere al suo posto
uno spazio vuoto in grado di assicurare, in linea
di principio, il primato del potere legislativo e la
centralità della legge, ma anche di attribuire
tranquillamente all’esecutivo il compito di riempirlo.
Gli indigeni e il loro territorio erano fuori e
tuttavia appartenevano. Collocati in una zona di
indistinzione essi erano esclusi dallo stato di
diritto ma inclusi in quello assoluto, lontano
dalla modernità ma dentro la premodernità,
assoggettati alle autorità italiane, al suo apparato normativo, giudiziario, burocratico e militare,
e all’applicazione di quelle consuetudini che esso
avrebbe provveduto a ›tradurre‹ e filtrare attraverso i nuovi e più civili valori.
Luigi Nuzzo
6
Rg8/2006
sopra di tutti trionfava il governatore« e a lui lo
scrittore riserva il privilegio di muoversi internamente ed esternamente allo spazio coloniale.
Egli fa parte del mondo della colonia, ne è
appunto il massimo esponente, governa e coordina un mondo popolato da militari, commercianti, funzionari, indigeni. Allo stesso tempo il
governatore è l’unico fuori dalla colonia, l’unico
che »si concedeva Vichy ogni anno«, l’unico che
»leggeva solo il Journal Officiel«, l’unico che
poteva coltivare il sogno di sottrarsi alla ›corruzione‹ della colonia. 17 Una speranza impossibile però perché nessuno, neppure il governatore, poteva essere immune dall’eccezione
coloniale, da quella ›malattia‹ indefinibile che
minava il corpo ed entrava nell’anima che trasuda dalle pagine note di Celine, di Conrad, ma
anche in tempi più recenti di Lobo Antunes 18 e
che ci restituisce in Apocalypse now la maschera
di Marlon Brando nella parte del comandante
Kurtz e il volto allucinato di Martin Sheen in
quella di Marlow, nel film l’ufficiale inviato per
eliminare l’eccezione, ma che, sedotto dall’orrore, oscilla ormai contagiato dalla malattia.
Se la letteratura e la cinematografia ci offrono le emozioni e ci permettono di cogliere la
dimensione del problema e di ri-vedere nella
testualità occidentale le immagini distorte dell’alterità e dell’eccezione che quella stessa discorsività aveva costruito, la psicanalisi ce ne offre
una descrizione scientifica. Da Freud sappiamo
infatti che al transfer si accompagna obbligatoriamente il controtransfer, individuando con
questo termine il complesso di sensazioni affettive che l’analizzato ha suscitato nell’analista e
che sono speculare conseguenza dell’intenso legame che il paziente ha instaurato con quest’ultimo. 19 L’inevitabilità del controtransfer svela le
difficoltà dell’analista, ne manifesta le incertezze
lasciando emergere l’illusorietà della neutralità
17 F. Celine, Viaggio al termine della
notte, Milano: Corbaccio 1992,
18 Antonio Lobo Antunes, In culo
al mondo (1983), Torino: Einaudi
1998.
19 Cfr. in part. Sigmund Freud, Le
prospettive future della terapia
psicoanalitica (1910), Id., Tecnica
della psicoanalisi (1911–1912), in
Id., Opere di Sigmund Freud, Milano: Bollati Boringhieri 1967–
1980, B. 6, rispettivamente 197–
La colonia come eccezione
analitica e del rapporto medico tradizionale »che
vedeva il rapporto terapeutico come rapporto di
donazione (o meglio di vendita) di un bene, la
guarigione, da parte di un portatore di salute nei
confronti di un portatore di malattia«. »La cura
psicoanalitica – continua Jervis – è compromessa
dalla stessa malattia che intende curare; lo psicanalista è nella descrizione di Freud, un paziente
non ben guarito, con tendenza a curare gli altri
per non curare se stesso.« 20
Ritornando all’interno dei nostri confini
disciplinari si potrebbe affermare allora che la
rottura del rapporto terapeutico che, nelle rappresentazioni giuridiche, aveva unito metropoli e
colonia e il disvelamento dell’impossibile neutralità dell’analista occidentale erano state le
conseguenze di un fallimento. Al tentativo analitico, cioè, di leggere scientificamente la diversità coloniale attraverso la categoria dell’eccezione, di tematizzarla giuridicamente proiettandola
in un’altra temporalità non solo era seguita
l’infiltrazione di tutte quelle pulsioni che il contatto con l’altro aveva inevitabilmente attivato, e
che si era forse sperato di neutralizzare mediante
la creazione di una doppia dimensione temporale, ma la stessa eccezione si era affermata come
categoria interpretativa della realtà europea.
Rinforzata dalla sua applicazione coloniale l’eccezione era ritornata come possibilità giuridica
dell’ordinamento, anche nello spazio disciplinato della metropoli, di sospendere il suo presupposto costituzionale e di aprirsi alla violenza
della decisione o della necessità.
Con la consolidazione del regime fascista,
con la trasformazione dei timori repressivi dello
stato liberale nelle ossessioni bioantropologiche
del regime non appare azzardato sostenere quindi che tutto era eccezione, che nulla poteva avere
esistenza fuori di essa, in colonia come nella
metropoli. L’Europa stessa diveniva uno spazio
206; 532–541; e la rilettura che ne
offre Lacan incentrata sul passaggio dell’analista da soggetto di una
relazione interpersonale ad un oggetto che egli chiama oggetto a;
Jacques Lacan, Livre VIII. Le
transfert (1960–1961), Paris: Seuil
1991; Id., Libro XI. I quattro
concetti fondamentali della psicoanalisi (1964), Torino: Einaudi
1979; Id., Libro XVII. Il rovescio
della psicoanalisi (1969–1970),
Torino: Einaudi 2001.
20 Giovanni Jervis, La psicoanalisi
come esercizio critico. L’eredità
freudiana nell’epoca della perdita
dei suoi miti, Milano: Garzanti
1989, 168–171.
7
anomico in cui i poteri dello stato si sovrapponevano e si indeterminavano e in cui »la posta in
gioco« diveniva la sottrazione e l’attribuzione
della forza della legge. Vi sono norme che vigono
ma non si applicano, ricorda Agamben, perché
non hanno forza; e vi sono atti »che non hanno
valore di legge, ma ne acquistano la forza«. 21
In esso Derida ha visto il fondamento mistico
della legge, il punto in cui potenza e atto, applicazione e norma »esibiscono la loro separazione«. 22 Ciò significa, scrive ancora Agamben,
»che per applicare una norma occorre, in ultima
analisi, sospendere la sua applicazione, produrre
un’eccezione. In ogni caso lo stato d’eccezione
segna una soglia in cui logica e prassi s’indeterminano e una pura violenza senza logos
pretende di attuare un enunciato senz’alcun riferimento reale«. 23
Non solo quindi i territori e le soggettività
d’oltremare rimanevano immersi nella dimensione dell’eccezione, condannati al tempo dell’antico regime e alla violenza della sua moltiplicazione soggettiva, non ravvisandosi più nella
civilizzazione la cura della malattia coloniale, lo
strumento giuridico per ottenere la naturalità
italiana, ma anche nella metropoli, come già
sperimentato in colonia con la legislazione sui
meticci, 24 l’appartenenza razziale diveniva lo
strumento per costruire le categorie della cittadinanza, definire i gradi dell’esclusione e pensare
l’individuo e la nazione su basi razziali.
21 Agamben, Lo stato d’eccezione
(nt. 15) 54.
22 Jacques Derrida, Il fondamento
mistico della legge (1989), Torino:
Bollati Boringhieri 1993
(L’espressione riportata tra i caporali è però di Agamben).
23 Agamben, Lo stato d’eccezione,
(nt. 15) 54.
24 I meticci comparvero per la prima
volta, nei provvedimenti normativi italiani, nell’art. 3
R.D. 10.12.1914, n. 1510 concernente il personale coloniale, con
cui gli si negava la possibilità di
essere occupare i posti direttivi
della pubblica amministrazione.
Con il R.D.L. 1.6.1936, n. 1019 si
rifiutò poi ai meticci il beneficio
della cittadinanza già acquisito in
base alla precedente legge
sull’ordinamento organico
dell’Eritrea del 6.7.1933, n. 999.
Nel 1937 (R.D.L. 19.4.1937,
n. 800) si introdusse il delitto di
rapporti di indole coniugale con
cui si comminava al cittadino che
avesse avuto una relazione coniugale con una suddita la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
Pochi anni dopo con la legge L.
13.5.1940, n. 822 si stabilì che il
meticcio assumesse lo status di
suddito coloniale, si escluse la sua
riconoscibilità da parte del genitore cittadino, il diritto di portarne
Debatte
Luigi Nuzzo
Luigi Nuzzo
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Rg8/2006
il cognome e si attribuirono tutti
gli oneri economici per il suo
mantenimento, l’educazione e
l’istruzione al genitore nativo. Cfr.
Gianluca Gabrielli, Un aspetto
della politica razzista nell’impero:
»il problema dei meticci«, in:
Passato e Presente 15 (1997) 71–
105.
La colonia come eccezione
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