Dopo aver esaminato nei capitoli precedenti quali sono le minacce alla sicurezza rappresentate dai vari tipi di criminalità (cap. 2) e quali sono le risposte istituzionali a tali minacce in termini soprattutto di forze di polizia (cap....
moreDopo aver esaminato nei capitoli precedenti quali sono le minacce alla sicurezza rappresentate dai vari tipi di criminalità (cap. 2) e quali sono le risposte istituzionali a tali minacce in termini soprattutto di forze di polizia (cap. 3), l’analisi comparativa (Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Polonia, 1992-2015) si sposta ora verso la seconda dimensione che guida l’intento di questo lavoro, vale a dire la libertà. Tale dimensione, come già illustrato nel capitolo 1, è qui approfondita soprattutto per quanto riguarda le sue sfaccettature che possono essere messe maggiormente in relazione con l’altra dimensione, quella della sicurezza, come si vedrà nel capitolo 5 dedicato per l’appunto ad analizzare come i vari paesi abbiano declinato il ruolo della rule of law
nell’equilibrio fra libertà e sicurezza.
Nell’ambito di questo capitolo, la questione della libertà sarà pertanto da intendere come collegata al tema della statuizione dei diritti oggettivi e soprattutto della tutela dei diritti soggettivi (individuali e collettivi). Questi ultimi sono da intendere, a loro volta, soprattutto nella loro componente maggiormente minacciata, in potenza, dallo sviluppo delle politiche di sicurezza, vale a dire, nei termini di Marshall, quella dei diritti civili. Ciò non significa che, nel corso dell’analisi, non verranno sviluppati i temi anche dei diritti sociali e politici maggiormente collegati alla questione della libertà. La trattazione dei prossimi paragrafi seguirà infatti un percorso logico e argomentativo che va «dal generale al particolare», dai diritti validi per tutti a quelli garantiti a categorie via via più ristrette, associando tuttavia la discesa in generalità a un allargamento dei diritti a essa associati, fino a ricomprendere anche quelli sociali e politici.
La comparazione inizia con i diritti considerati universali ed esigibili da chiunque per il fatto stesso di essere in vita e, per quel che più ci interessa qui, per il fatto stesso di essere anche momentaneamente presente sul territorio di un determinato stato, in linea generale riconducibili alla sottodimensione della «libertà da». In questo ambito,
il paragrafo 1 sarà dedicato ai diritti umani, e i vari paesi verranno considerati sia per le tutele da essi formalmente previste (presenza di istituzioni dedicate, presenza e valutazione della legislazione per la tutela dalla violenza di stato), sia per la reale applicazione delle regole esistenti e per le violazioni riscontrate alle norme internazionali. Un
breve accenno sarà riservato anche ai «nuovi» campi di applicazione, in particolare in tema di tutela del diritto alla privacy. Il paragrafo 2 sarà riservato ai diritti nell’ambito della giustizia penale, e anche in questo caso i paesi saranno comparati sulla base sia delle prescrizioni formalmente previste dai propri ordinamenti (qualità delle misure detentive per i condannati, cancellazione della pena di morte, tutela
penale degli accusati e limiti della carcerazione preventiva, limiti della responsabilità penale per i minori), sia delle violazioni riscontrate alle norme esistenti. Passando alla «libertà di», il paragrafo 3 sarà dedicato a quelli che verranno definiti come diritti d’espressione, ricomprendenti la libertà d’informazione, sia attiva (libertà di informare) che passiva
(libertà di essere informati), e la libertà di culto.
Sempre nell’ambito della «libertà di», ma scendendo in generalità dai diritti associati alla generalità degli individui presenti sul territorio a quelli rivendicabili da determinati gruppi presenti sul territorio, il paragrafo 4 si occuperà del diritto a quella che verrà definita come autodeterminazione
ascrittiva, che prende in considerazione i diritti delle minoranze etnico-linguistiche, la tutela dell’uguaglianza fra uomo e donna, e i diritti legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere con riferimento alle persone Lgbt. Scendendo ulteriormente in generalità verso libertà associate a determinate attività svolte sul territorio, il paragrafo
5 prenderà in considerazione la libertà economica, declinata sia come libertà d’impresa che come particolari diritti sociali legati alla sfera del lavoro, a cavallo quindi fra diritti di libertà e diritti di prestazione. Infine, il paragrafo 6 sarà dedicato ai diritti riservati (principalmente, come si
vedrà, la distinzione non è in realtà così netta) solo a coloro che sono in possesso del requisito legale di cittadino di un determinato stato, introducendo, necessariamente, il tema dei diritti politici a esso associati. Anche in questo caso, la comparazione sarà svolta prendendo in considerazione tanto le prescrizioni formali (requisiti d’accesso alla cittadinanza, orientamento allo ius soli piuttosto che allo ius sanguinis), quanto l’effettiva apertura dei singoli paesi (numero di cittadinanze concesse, effettivo modello d’integrazione adottato).
1. Diritti umani
1.1. Cosa si intende per diritti umani
1.2. Le istituzioni nazionali in difesa dei diritti umani
1.3. La tutela dalla violenza di stato
1.4. L’applicazione delle regole
1.5. Il diritto alla privacy
2. Diritti e giustizia penale
2.1. Libertà e detenzione
2.2. Libertà e pena di morte
2.3. Libertà e tutela penale
2.4. Libertà e responsabilità penale
2.5. Libertà e procedura penale
3. Diritti di espressione
3.1. Libertà di informare
3.2. Libertà di essere informati
3.3. Libertà di culto
4. Diritti all’autodeterminazione ascrittiva
4.1. Diritti delle minoranze etnico-linguistiche
4.2. Diritti di genere
5. La libertà economica
6. Diritti di cittadinanza
6.1. Cittadinanza e diritti
6.2. Le legislazioni basate sullo «ius sanguinis»: Italia, Polonia, Spagna
6.3. Convergenza verso lo «ius soli»? Germania, Francia, Regno Unito
6.4. Una convergenza anche nel numero di nuove cittadinanze
6.5. I modelli nazionali d’integrazione soggiacenti alle legislazioni sulla cittadinanza
7. Conclusioni