Sommario
Gennaio 2019
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SAGGI
I trust, i flussi giuridici e le fonti di produzione del diritto
di Maurizio Lupoi
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Il trust nella legge del “Dopo di noi” e la tutela dei legittimari
di Lorenzo Salvatore
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Basta la meritevolezza? I trust nella vita reale
di Matteo Turci
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Il trust “sham” e il diritto civile
di Matteo Patrone
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La natura “ibrida” dell’ipoteca tributaria iscritta sui beni oggetto del trust
di Giacomo Mancinelli
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La successione di Johnny Hallyday
di Daniele Muritano
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La giurisprudenza tributaria di questo numero
di Thomas Tassani
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Il defatigante “moto perpetuo” del pendolo giurisprudenziale sugli apporti in trust
di Pietro Mastellone
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GIURISPRUDENZA ITALIANA
Il trust e la cultura del sospetto
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 30 aprile 2018, ... c. Ministero dell’Interno, Uff.
Territoriale del Governo Torino
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Onerosità dell’atto di disposizione patrimoniale e azione revocatoria
Corte di Cassazione, 29 maggio 2018, n. 13388, F.M., 4ESSE & Partners S.r.l. c. Banca Popolare
dell’Emilia Romagna Coop. Società e Cerved Credit Management S.p.a.
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Azione revocatoria avverso atto istitutivo
Tribunale di Milano, 2 luglio 2018, n. 7452, Equitalia Nord Italia S.p.a. ora Agenzia delle Entrate
Riscossione c. A.M. ed altri
Corte di cassazione, 27 giugno 2018, n. 16897, R.L., R.S. c. Intesa San Paolo S.p.a.
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Simulazione negata, azione revocatoria accolta
Tribunale di Roma, 20 giugno 2018, n. 12648, S.C. c. A.D.
Tribunale di Bolzano, 15 giugno 2018, n. 732, Equitalia Nord Italia S.p.a. c. E.P. ed altri
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Ai fini dell’IMU il trust ha soggettività
Commissione tributaria provinciale di Salerno, 26 giugno 2018, n. 2531, S.S. c. Comune di Agropoli
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Conferimento in trust con imposta sulle successioni e donazioni
Commissione tributaria regionale Lombardia, 9 maggio 2018, n. 2075, Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Milano c. M & P.P.
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Sommario
Gennaio 2019
Conferimento in trust e prestazione a contenuto patrimoniale
Commissione tributaria regionale Veneto, 26 aprile 2018, n. 492, Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Rovigo c. G.L., L.A.,G.R.
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Vincolo di destinazione ed effettivo trasferimento
Commissione tributaria regionale Lombardia, 11 luglio 2018, n. 3191, Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Lodi c. G.G.
Corte di cassazione, 13 giugno 2018, n. 15468, Agenzia delle Entrate c. Commercial Deal Limited
Commissione tributaria regionale Abruzzo, 8 maggio 2018, n. 431, Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Pescara c. M.R.
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98
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GIURISPRUDENZA ESTERA
Riservatezza e segreto totale
Bermuda, Supreme Court, In the matter the E Trust, [2018] SC (Bda) 38 Civ, 23 aprile 2018, Shade
Subair Williams A/J., giud.
101
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Onere della prova e spese di giudizio in un caso inusuale
England and Wales - Court of Appeal, 27 marzo 2018, Andrew Constandas v Mrs Adriana
Lysandrou, Mr Lysandros Lysandrou and Michael Lysandrou
106
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Ultim’ora
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La Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino (12 novembre 2018) ha
rigettato il ricorso del trustee di un trust di diritto sammarinese, il cui atto istitutivo conteneva una
clausola di giurisdizione esclusiva in favore delle Corti di Jersey, nonostante che tutti i beneficiari
maggiorenni avessero sostenuto la decisione del trustee di rivolgersi alla Corte sammarinese.
La Supreme Court del Wyoming ammette la validità senza limiti della clausola in terrorem e
afferma che l’assoluta libertà testamentaria è un diritto inalienabile del cittadino americano (EGW
v First Federal Savings Bank of Sheridan).
Il Tribunale di Milano (XIII sez., 19 giugno 2018) rigetta l’opposizione proposta da una società
trustee nella specifica qualità perché il decreto era stato emesso contro la società senza qualificarla
trustee (sebbene riguardasse il pagamento di oneri condominiali afferenti agli immobili in trust).
La Sezione Tributaria della Corte di cassazione (5 dicembre 2018, n. 31445) dà atto del contrasto
giurisprudenziale esistente e contesta radicalmente la tesi dell’esistenza di una imposta sulla
costituzione dei vincoli di destinazione.
Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
Basta la meritevolezza?
I trust nella vita reale
di Matteo Turci
Un terzetto di recenti decisioni di merito si
segnala come valido spunto per una riflessione
a proposito dei rimedi efficacemente esperibili
dai creditori avverso un trust interno non
preordinato al perseguimento di interessi
meritevoli di tutela e, anzi, teso ad eludere
la garanzia patrimoniale del debitore prevista
dall’art. 2740 c.c.
Tale riflessione prende le sue mosse dall’analisi delle operazioni oggetto dei rispettivi casi e
dalla ricerca di possibili elementi ricorrenti
nella casistica giurisprudenziale, procede soffermandosi sull’idoneità dei beni vincolati in
trust a perseguirne la finalità; sulla legittimazione del trustee; sulle ipotesi di nullità dell’atto istitutivo di trust; e sulla revocabilità di
trust non immeritevole.
n Rimedi avverso il trust in frode
ai creditori
I provvedimenti oggetto della presente riflessione (1) sono accomunati dall’essere tutti relativi
a vicende nelle quali un Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda avanzata da
creditori nei confronti dei propri debitori al fine
di accertare se alcuni atti di vincolo di beni in
trust, realizzati dai secondi, non celassero in realtà
l’intento di ledere i diritti dei primi (2).
La fattispecie ormai è nota: un soggetto istituisce un trust per far fuoriuscire dal proprio patrimonio dei beni (sovente immobili) che diversamente
sarebbero aggrediti dai propri creditori. Il giudice,
su impulso del creditore, frustra l’intento del
disponente (3).
Tale schema è il principale (ma non certo
l’unico) frutto avvelenato di quel fenomeno di
mancata comprensione del trust che ha portato
(erroneamente) molti a ritenerlo una efficace barriera contro i creditori (4).
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In realtà la miglior dottrina, avendo previsto il
rischio di una tale deriva, era intervenuta con
anticipo per prevenire i tentativi di un uso distorto
e improprio del trust, evitando così che venisse
“macchiato” il processo di metabolizzazione di tale
istituto nel nostro ordinamento (5).
Come acutamente osservato, infatti, il trust,
oltre ad essere concepito per perseguire scopi
affatto diversi dalla frode ai creditori, laddove
utilizzato come strumento per perseguire tali finalità sconta, a parità di intento illecito, una maggiore attaccabilità se rapportato ai negozi classici
di diritto civile maggiormente oggetto di pratiche
abusive (si pensi, ad esempio, alle difficoltà che
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Matteo Turci - Dottorando di ricerca nell’Università di Genova
Note:
(1) Le sentenze in commento sono pubblicate: Trib. Genova, 25 giugno
2016, n. 2234; Trib. Cuneo, 26 luglio 2017, n. 788, in questa Rivista, 2018,
pag. 49; Trib. Bologna, 18 gennaio 2018, n. 189, in questa Rivista, 2018,
pag. 399.
(2) Poiché il principale e più noto effetto del negozio trust è la c.d.
segregazione, esso è sovente visto come uno strumento potenzialmente
capace di impedire ai creditori del settlor di aggredire i beni in esso conferiti.
I creditori che si ritengano pregiudicati da tali operazioni possono ricorrere
ai rimedi offerti dall’ordinamento per ottenere la reintegrazione della
garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. Si notino in proposito le osservazioni di D. Muritano, “Il trust nullo (sham)”, in D. Zanchi (a
cura di), Il trustee nella gestione di patrimoni. Responsabilità e risoluzione dei
conflitti, Torino, 2009, pag. 150 ss. Più in generale è stato inoltre osservato
come la tutela del creditore abbia ad attuarsi sia per il tramite del ricorso
all’azione revocatoria e all’azione di simulazione, sia attraverso la riqualificazione di quegli strumenti negoziali che, come appunto il trust, vangano
impropriamente utilizzati. Cfr. G. Sicchiero, “Strategie contrattuali finalizzate alla tutela dei patrimoni personali”, in Obb. e contr., 2010, pag.
599 ss.
(3) La mole di decisioni su azioni revocatorie è tale da aver spinto questa
Rivista a pubblicare per esteso solo le decisioni connotate da elementi di
particolare innovatività, come ricorda M. Lupoi, “La metabolizzazione del
Trust”, in Corr. giur., n. 6/2017, pag. 788. E il medesimo rilievo potrebbe
farsi per i provvedimenti di sequestro, vuoi civile conservativo, vuoi penale
preventivo.
(4) Per una brillante rassegna dei vari punti di incomprensione di certa
dottrina rispetto al diritto dei trust si rinvia alle considerazioni di M. Lupoi,
“Si fa presto a dire trust”, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2017, pag. 669 ss.
(5) Il concetto di “metabolizzazione del trust” è stato coniato dal padre del
Diritto dei trust in Italia, M. Lupoi (si veda La metabolizzazione del trust, cit.)
per poi essere ripreso dagli studiosi del settore, cfr. A. Di Sapio - D.
Muritano, “Trust o trustee nella trascrizione immobiliare”, in questa Rivista,
2017, pag. 236.
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Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
dovrebbe affrontare chi volesse reagire ad una
simulazione in pregiudizio del proprio credito) (6).
Anzi, le numerose pronunce rese in materia di
revocatoria e sequestro mostrano come il nostro
ordinamento giudiziario abbia dato costantemente
prova di una “prontezza di riflessi” tale da garantire ai creditori un grado di soddisfazione superiore
a quello normalmente ottenuto rispetto ai casi in
cui i debitori abbiano utilizzato tecniche elusive
per così dire “canoniche” (7).
L’equivoco alla base di questa mancata comprensione del trust è stato spiegato in dottrina ricorrendo a
quel principio della teoria dei flussi giuridici per il
quale l’elemento proveniente da un ordinamento
esterno tende ad apparire risolutivo a coloro i quali
del dato straniero abbiano una conoscenza poco più
che superficiale, non facendo eccezione al detto principio gli scopi al (ovvero al di là del) confine della
liceità (8).
L’analisi del dato storico suffraga questa lettura:
in principio furono studi legali stranieri a pubblicizzare sistemi, asseritamente collaudati e infallibili, per nascondere beni sottraendoli alla garanzia
dovuta dal titolare ai propri creditori. Se da una
parte la realtà ha presto smentito la mistificazione,
relegando questi sedicenti esperti nell’anonimato
dal quale erano emersi, dall’altra il posto di questi
ultimi è stato preso da chi pensa che tali finalità
siano invece perseguibili mediante il ricorso ai c.d.
trust interni, come accaduto ai protagonisti dei casi
affrontati dai Tribunali di Genova, Cuneo e
Bologna (9).
Come si vedrà tali vicende giudiziarie, recenti
esempi di quello che a pieno titolo si può considerare
un vero e proprio filone giurisprudenziale, tale è la
mole di decisioni in punto, mal celano un’incomprensione di fondo: la convinzione che il vincolo di beni in
trust opponga alle eventuali pretese dei creditori una
resistenza maggiore rispetto ad altri negozi
giuridici (10).
L’istituzione di un trust, di per sé stessa, è
infatti immune dalla possibilità di recare pregiudizio alle ragioni e ai diritti di alcuno. Tutt’al più
questo può avvenire ad opera delle singole operazioni negoziali mediante le quali il settlor trasferisce i beni al trustee, rectius vincola parte del
proprio patrimonio in trust ma, proprio poiché
trattasi di trust interni, tali negozi sono soggetti
(di regola) alla legge italiana. E allora qui emerge
la fonte dell’incomprensione, come la più attenta
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dottrina non ha mancato di sottolineare: il fatto
che il trust sia regolato da una legge straniera
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Note:
(6) Confrontando una vendita simulata, cui accede la presunzione di
non impoverimento del patrimonio del debitore, con un trust, nel
quale l’impoverimento del patrimonio del debitore è certo (salvo casi
particolari in cui la diminuzione di consistenza del patrimonio del
settlor viene riequilibrata da un corrispettivo patrimoniale), emerge
chiaramente l’inidoneità, o quantomeno certamente l’inefficienza,
del trust quale strumento elusivo della garanzia patrimoniale generica
prevista dall’art. 2740 c.c. Laddove, infatti, il trust richiede giustificazione, la vendita, nella sua veste di contratto tipico non presenta
in generale (e all’apparenza) controindicazioni per il creditore del
venditore: nell’un caso sarà, quindi, onere di quest’ultimo fornire
prova dell’avvenuta simulazione con le difficoltà che, come noto,
tale onere comporta; nell’altro sarà il debitore settlor onerato della
prova della giustificazione del trust, così come della prevalenza di
questa rispetto agli interessi dei creditori che lamentino il pregiudizio
subito dalle loro ragioni. Questo non vale certo a negare che il trust
possa efficacemente svolgere funzioni di c.d. protezione patrimoniale,
bensì a evidenziare come la “protezione patrimoniale” sia altro
rispetto all’elusione della garanzia ex 2740 c.c. Essa riguarda, infatti,
eventi futuri e incerti dinnanzi i quali, se mai occorreranno, il
debitore vuole farsi trovare con un patrimonio limitato o assente,
finalità assolutamente legittime e, infatti, perseguibili (sebbene con
minor efficienza) anche con altri istituti civilistici, primo tra tutti la
donazione. Gli eventuali creditori non potranno chiedere alcuna
particolare tutela difettando, in una tale situazione, i presupposti
della revocatoria.
Come è stato acutamente osservato nel nostro ordinamento non si rinviene
alcun principio che obblighi un debitore a rimanere il più ricco possibile cfr.
M. Lupoi, “La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi”, in questa
Rivista, 2005, pag. 333.
L’elemento ulteriore offerto dal trust è la “segregazione”: patrimoniale
rispetto al trustee e funzionale rispetto al disponente. In punto si vedano
meglio le considerazioni svolte da M. Lupoi, “La legittima funzione protettiva dei trust interni”, in Contratto e impr., 2004, pag. 236.
(7) Tali sono le considerazioni svolte da M. Lupoi, La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi, cit. pag. 333, ove l’autore, commentando due
dei primi casi di sequestro, uno conservativo civile, l’altro preventivo
penale, metteva in guardia i possibili frodatori sulle inefficienze del trust
ai loro scopi. Quanto al sequestro penale è stato notato da M. Lupoi, La
metabolizzazione del trust, cit., pagg. 785-786 come le sezioni penali della
Suprema Corte di cassazione, dopo essere state le prime a pronunciarsi in
materia di trust, continuano a tutt’oggi a produrre diverse sentenze ogni
anno su questioni relative ai trust (trust istituiti da persone indagate o
imputate per bancarotta, reati tributari, truffa, oltre i c.d. trust “anti mafia” e
altri) affrontano sovente questioni di diritto civile quali la definizione di
trust, cfr. Cass. pen., 24 gennaio 2011, n. 13276; Id., 17 maggio 2012, n.
22032; Id., 7 febbraio 2016, n. 9229; Id., 20 febbraio 2017, n. 8041, o ipotesi
di sham trust per simulazione cfr. Cass. pen., 3 maggio 2013, n. 19099; Id., 27
maggio 2014, n. 21621; Id., 7 novembre 2014, n. 46137; Id., 14 gennaio
2015, n. 1341; Id., 16 aprile 2015, n. 15804.
(8) Questa lettura è offerta da M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, cit.,
pag. 788 ove l’autore constata come il proprio monito contenuto in “La
reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi” non venendo colto dagli
aspiranti frodatori (e vieppiù dai loro consulenti) non è stato sufficiente a
prevenire una proliferazione di sentenze in materia di azione revocatoria.
(9) Con il termine “trusts interni” si intendono quei trusts nei quali il solo
elemento di estraneità rispetto all’ordinamento italiano è rappresentato
dalla legge regolatrice del rapporto, essendo invece nazionali tanto gli
elementi soggettivi quanto quelli oggettivi del rapporto stesso. Si vedano
inoltre le esaustive considerazioni di M. Lupoi, “Il dovere professionale di
conoscere la giurisprudenza”, in Vita not., 2016, pag. 153 ss., e in questa
Rivista, 2016, pag. 113 ss.
(10) Pare opportuno sottolineare che tale incomprensione non ha mietuto
vittime unicamente tra gli “ingenui” aspiranti frodatori e i loro “più o meno
ingenui” consulenti, bensì anche in dottrina.
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Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
potrebbe indurre a credere che questa disciplini
anche i diritti dei creditori del settlor rispetto ai
negozi di trasferimento dei beni al trustee o di
vincolo dei beni in trust. Tale fallace assunto è, in
verità, facilmente contestabile: ove anche non
valesse la norma espressa dallo stesso art. 4 della
Convenzione de L’Aja nell’escludere dal proprio
ambito gli atti di disposizione, varrebbero i principi generali di diritto internazionale privato a
rendere inapplicabili le norme della legge straniera in contrasto con le norme imperative del
nostro ordinamento (11).
Le pretese capacità elusive della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. attribuite al trust
debbono considerarsi, quindi, smentite per tabulas dall’ottima capacità di reazione dimostrata dai meccanismi
rimediali offerti dall’ordinamento ai creditori del
settlor (12).
Qualora, infatti, un debitore ponga in essere atti
dispositivi del proprio patrimonio con la probabile, o
sicura, intenzione di pregiudicare i diritti dei propri
creditori questi potranno accedere, come accennato,
allo strumento dell’azione revocatoria ordinaria di cui
all’art. 2901 cod. civ. (13).
La revocabilità degli atti di vincolo di beni in
trust è, del resto, assolutamente compatibile con
la Convenzione de L’Aja secondo la quale un
trust, sebbene necessariamente regolato da una
legge straniera, deve rispettare i principi e le
norme imperative dell’ordinamento posti a tutela
di interessi pubblici tra i quali rientra certamente
la tutela del creditore pregiudicato da atti dispositivi del proprio debitore (14).
Quanto al profilo rimediale, poi, è opportuno
sottolineare che l’azione revocatoria non è l’unico
strumento offerto dall’ordinamento (15). Da una
parte, infatti, bisogna dare conto della possibilità
di ricorso allo strumento del sequestro (civile e
penale) (16), dall’altra è bene ricordare che, sebbene la generale validità del trust interno sia
riconosciuta dalla giurisprudenza maggioritaria e
dalla miglior dottrina (17), tale istituto deve soggiacere al filtro di cui all’art. 1322 c.c., essendo
quindi necessario che alle radici dell’operazione di
segregazione si trovino ragioni, in concreto, meritevoli di tutela (18). La non meritevolezza degli
interessi sottesi all’atto destinatorio, al pari del
superamento dei limiti della Convenzione de
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.....................................................
Note:
(11) Il riferimento, come noto, è alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio
1985, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n.
34. Tali e più diffuse osservazioni sono svolte da M. Lupoi, “La reazione
dell’ordinamento di fronte a trust elusivi”, cit., pag. 337 ss.
(12) Quanto all’art. 2740 c.c. e ai rapporti tra i trust interni e la garanzia
patrimoniale generica si rinvia a L. Borbiera, “Responsabilità patrimoniale disposizioni generali. Artt. 2740 - 2744”, in Commentario Schelisinger, Giuffrè,
2010, in particolare pag. 68 ss.
(13) In materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. si vedano: M. Bianca,
Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 2012, pag. 69 ss e G. Monteleone,
“Della responsabilità patrimoniale”, in G. Bonilini - A. Ghizzini, “Della tutela
dei diritti. Artt. 2784-2906”, in Commentario Gabrielli, UTET, 2011, pag.
769 ss.
(14) Si vedano in proposito gli artt. 13, 15, 16 e 18 della Convenzione, con
particolare riferimento alla lett. e) del comma 1 dell’art. 15 che specifica
come la Convenzione non è ostativa all’applicazione delle disposizioni di
legge previste dalle regole di conflitto del foro quando, in materia di
protezione dei creditori in caso di insolvibilità del debitore, non si possa
pattiziamente derogare a tali norme.
(15) Quanto ai rapporti tra trust e azione revocatoria si veda in particolare M.
Lupoi, Istituzioni di diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, 2a ed., 2011, Lavis
(TN), pag. 94 ss. Si vedano inoltre G. Tucci, “Trust, concorso dei creditori e
azione revocatoria”, in questa Rivista, 2003, pag. 24 ss.; I. Valas, “Le trust
disputes: azioni relative ai termini del trust ed alla sua validità”, in M. Monegat
- G. Lepore - I.Valas, Trust. Applicazioni neldiritto commerciale e azioni a tutela dei
diritti in trust, Torino, 2010, II, pag. 465 ss.; S. Leuzzi, “Trust e mezzi di tutela in
rapporto al vincolo obbligatorio”, in questa Rivista, 2011, pag. 377 ss.; L.
Santoro, Il trust in Italia, 2a ed., Milano, 2009, pag. 131 ss.; S. P. Cerri, “Trust e
azione revocatoria nella recente giurisprudenza di merito”, in questa Rivista,
2015, pag. 137 ss. In giurisprudenza si vedano, ex plurimis, Cass. civ., 19 aprile
2018, n. 9637; Id., 27 dicembre 2016, n. 27016, in questa Rivista, 2017, pag.
292; Trib. Latina, 22 luglio 2016, in questa Rivista, 2016, pag. 170; Trib.
Avezzano, 13 luglio 2016, n. 951, ibidem; Trib. Modena, 26 maggio 2016, n.
1051, ibidem; Trib. Ancona, 11 maggio 2016, n. 840, ibidem; Trib. Arezzo, 2
maggio 2016, n. 570, ibidem; Trib. Forlì, 19 aprile 2016, n. 430, ibidem; Trib.
Lucca, 8 aprile 2016, n. 796, ibidem; Trib. Milano, 26 marzo 2014, in questa
Rivista, 2015, pag. 76; Trib. Genova, 21 maggio 2014, in questa Rivista, 2015,
pag. 63; Trib. Massa, 24 settembre 2014, in questa Rivista, 2015, pag. 60; Trib.
Pescara, 9 maggio 2014, in questa Rivista, 2014, pag. 665.
(16) Si vedano in proposito le considerazioni, già in parte richiamate, di M.
Lupoi, La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi, cit. In giurisprudenza
si veda, ex multis, Cass. pen., 24 settembre 2014, n. 39147, in questa Rivista,
2015, pag. 181; Cass. pen., 29 settembre 2014, n. 40286, in questa Rivista,
2015, pag. 178; Trib. Firenze, 6 giugno 2002, in questa Rivista, 2004, pag. 256.
(17) A tale proposito è stato puntualmente osservato che la Suprema Corte,
chiamata a esprimersi in più occasioni in materia di trust, sovente posti in
essere da rei o diversamente coinvolti in questioni capaci di gettare sinistre
ombre sull’istituto, mai ha abbracciato le tesi avversa all’ammissibilità dei
trust interni. Non solo, sono diversi gli interventi dell’Agenzia delle entrate,
della Pubblica amministrazione e financo del legislatore che presuppongono
il trust interno. Cfr. M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, cit. in particolare
pag. 789 ss. In generale sul trust in Italia si veda anche Muritano, “Trust e
diritto Italiano: uno sguardo d’insieme”, in Bartoli, I trust interni e le loro
clausole, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, pag. 2 ss.
(18) L’opportunità per l’ordinamento Italiano di esaminare il trust sotto il
profilo della atipicità è stata oggetto di studio, in termini generali, da parte di
De Nova, Il contratto alieno, Giappichelli, 2010, pagg. 48-49, ove l’autore,
prende in esame il fenomeno della circolazione in Italia di schemi contrattuali
tipici di altri ordinamenti (in primo luogo l’ordinamento inglese e quello
statunitense), racchiusi sotto la definizione di “contratti alieni”, osservando
come a tale fenomeno debba guardarsi tenendo conto della sua complessità, e
non riducendolo al solo profilo della atipicità interna. Quanto all’art. 1322 c.c.,
al c.d. giudizio di meritevolezza e alle questioni ad esso connesse si rinvia a R.
(segue)
Gennaio 2019
Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
L’Aja, espone il trust a una possibile declaratoria
di nullità (19).
n Inidoneità dei beni costituiti in trust a
perseguirne la pur “meritevole” causa
concreta: Trib. Genova, 25 aprile
2016, n. 2234
Il caso: Tizia è creditrice nei confronti dell’ex
marito Caio della somma stabilita con sentenza dal
Tribunale di Genova. Tanto premesso Tizia promuove
un giudizio chiedendo:
(1) la dichiarazione di nullità, invalidità o inopponibilità a terzi dell’atto con il quale Caio ha vincolato in trust, a favore del comune figlio Sempronio,
anch’esso convenuto, alcuni beni immobili;
(2) in subordine la dichiarazione di inefficacia ex
art. 2901 c.c. avverso il medesimo atto.
A sostegno della predetta domanda Tizia allega
che: i) l’atto dispositivo del quale chiede la revoca è
atto a titolo gratuito, ii) il solo scopo di tale atto sarebbe
quello di sottrare i beni vincolati alla garanzia patrimoniale generica in pregiudizio del proprio credito, iii)
l’atto è infatti immediatamente successivo (due mesi)
rispetto alla data di pubblicazione della sentenza che
costituisce fonte del credito di Tizia.
Caio e Sempronio, costituendosi, si difendono
esponendo come il, meritevole, interesse alla base
dell’atto dispositivo di Caio sarebbe, invece, la volontà
di questi di assicurare al figlio Sempronio reddito ed
abitazione propri.
Rigettata espressamente quella giurisprudenza che
nega l’ammissibilità nell’ordinamento Italiano degli
atti di auto-destinazione unilaterali in nome del principio della responsabilità patrimoniale illimitata il
Tribunale di Genova passa a tratteggiare i differenti
parametri di valutazione ai fini, da una parte, della
validità del negozio destinatorio e, dall’altra, della sua
efficacia rispetto ai terzi creditori, concludendo a
favore di una tutela del ceto creditorio efficacemente
realizzabile agendo sul piano della limitazione degli
effetti dell’atto pregiudizievole.
Prima di procedere con l’analisi della vicenda in
concreto il Tribunale premette un’ulteriore osservazione avente ad oggetto la qualificazione della natura
dell’atto pregiudizievole in termini di onerosità/gratuità, risolvendo nel senso della gratuità dell’atto alla
luce della complessiva operazione.
Astrattamente fissati tali principi il Tribunale di
Genova passa a farne applicazione in relazione alle
circostanze del caso concreto.
Gennaio 2019
A tale proposito, nella prospettiva della domanda
principale il giudice osserva come la finalità complessiva dell’operazione realizzata da Caio sia quella di
garantire sostegno economico e abitazione al figlio
Sempronio. Il giudicante rileva che il conferimento
in vincolo di un immobile ulteriore rispetto alla metà
dell’immobile, gravato dal diritto di usufrutto a favore
di Tizia e ove Sempronio già risiedeva, sia sufficiente a
concludere per la presenza di una “meritevolezza”
sottesa all’operazione, qui intesa nel senso di “creazione di mezzi patrimoniali idonei ad aiutare il figlio a
raggiungere una propria autonomia economica” e, in
conseguenza, a determinare il rigetto della domanda
principale.
Tuttavia, nella diversa prospettiva della domanda
subordinata di revocatoria il giudice genovese opta per
il pieno accoglimento della domanda.
Commento:
La questione affrontata dal Tribunale di Genova
spinge a riflettere circa alcuni aspetti pratici in materia
di tutela dei creditori rispetto a trust elusivi.
Un primo profilo, tra quelli presi in esame, attiene
all’ammissibilità nel nostro ordinamento di atti di
auto-destinazione unilaterale accusati, dagli attori, di
porsi in insanabile contrasto con il principio di responsabilità personale illimitata.
.....................................................
Note:
(continua nota 18)
Scognamiglio, “Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari - dei
requisiti del contratto. Artt. 1321 - 1352”, in Commentario Scialoja-Branca,
Bologna, 1987, pag. 24 ss.; Breccia, “Autonomia contrattuale”, in Navarretta - Orestano (a cura di) “Dei contratti in generale artt. 1321 - 1349”, in
Commentario Gabrielli, UTET, 2011, pag. 59 ss.; Galluzzo, “Selezione degli
interessi meritevoli di tutela nell’applicazione dell’art. 2645 ter c.c.”, in
Corr. Giur., 2012, pag. 392 ss.; Versaci, “Giudizio di meritevolezza e
violazione di regole di regole di condotta in materia di intermediazione
finanziaria”, in NGCC, 2016, pag. 855 ss.; Garofalo, “La causa del contratto
tra meritevolezza degli interessi e meritevolezza dello scambio”, in Riv. Dir.
Civ., 2012, pag. 573 ss.; Garofalo, “Meritevolezza degli interessi e correzione del contratto”, in NGCC, 2017, pag. 1205 ss.
(19) Si considerino quei casi nei quali il settlor mantiene il controllo
effettivo del patrimonio, ne disponga come cosa propria, stante l’intento,
comune al trustee, di ingenerare una falsa convinzione nei terzi. A tale
proposito con incidenza sempre crescente compare nelle decisioni, soprattutto penali, il termine Sham tanto da farne definire l’uso una moda. Si
notino in proposito le analisi di M. Lupoi, Istituzioni di diritto dei trust nei paesi
d’origine e in Italia, 2016, pag. 32 ss. Si vedano inoltre S. Leuzzi, Trust e mezzi
di tutela in rapporto al vincolo obbligatorio, cit., pag. 382 ss.; D. Muritano, Il
trust nullo (sham), cit., pag. 156 ss.; in giurisprudenza, senza pretesa di
completezza: Cass. pen., 27 maggio 2014, n. 21621, in questa Rivista, 2014,
pag. 411; Cass. pen., 14 gennaio 2015, n. 1341, in questa Rivista, 2015, pag.
265; Cass. pen., 16 aprile 2015, n. 15804, in questa Rivista, 2015, pag. 605;
Trib. Udine, 31 maggio 2016, n. 711, in questa Rivista, 2017, pag. 168; Trib.
Pescara, 5 maggio 2016, n. 758, in questa Rivista, 2017, pag. 309; Trib.
Modena, 23 settembre 2016, in questa Rivista, 2017, pag. 185.
25
Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
Con riferimento all’ammissibilità di un vincolo
costituito su beni la cui titolarità giuridica rimane in
capo al settlor il giudice osserva come l’introduzione, da
parte del legislatore, dell’art. 2635-ter c.c. consente
che una massa patrimoniale possa assumere la veste di
massa patrimoniale “distinta” e “separata” rendendo
tale vincolo opponibile a terzi per mezzo della trascrizione per un limite di tempo determinato (e comunque
non eccedente i novanta anni) (20). A tale proposito il
giudicante evidenzia l’affinità tra l’istituto introdotto
con la novella e il fondo patrimoniale disciplinato
dagli artt. 167 e ss. c.c. così come dei patrimoni destinati di cui agli artt. 2447-bis ss. c.c., istituti rispetto ai
quali viene sottolineata comunque una differenza
sostanziale: là dove le finalità a cui è preordinato il
vincolo di destinazione previsto dalle norme che disciplinano le richiamate fattispecie sono tipizzate dalle
stesse disposizioni, l’art. 2645-ter c.c. contiene il solo
generico riferimento al parametro dell’art. 1322 c.c.,
sottoponendo, dunque, l’ammissibilità del vincolo in
parola al filtro di meritevolezza degli interessi che tale
vincolo si promette di perseguire.
In tale frangente il Tribunale sembra fare proprie le
osservazioni di quella dottrina che, a proposito dell’art.
2645-ter c.c., ha sottolineato come l’importanza della
predetta disposizione non risieda tanto in quello che
dice, quanto piuttosto in quello la norma, pur non
dicendo, lascia intendere: la volontà del nostro ordinamento di tipizzare la volontà destinatoria, generalizzando la possibilità per l’autonomia privata di
realizzare interessi meritevoli di tutela per mezzo
della separazione patrimoniale realizzabile mediante
il ricorso a qualsivoglia atto giuridico (21). Il giudice
genovese conclude infatti il proprio ragionamento in
punto richiamando, ed espressamente contestando,
quella giurisprudenza a mente della quale le deroghe
al principio di responsabilità patrimoniale illimitata
avrebbero carattere eccezionale, imponendo un’interpretazione restrittiva dell’art. 2645-ter c.c. (22).
Nel preparare il terreno per la propria decisione il
Tribunale passa in rassegna una seconda questione di
carattere generale: l’individuazione di quale debba
essere, in ottica rimediale, il piano sul quale deve
operare la tutela di quei creditori del settlor che lamentino di aver patito un pregiudizio al proprio credito a
cagione del conferimento di beni in trust.
Particolare attenzione è dedicata al diverso parametro di valutazione tra le azioni invalidanti dell’atto e
quelle che operano sul piano dell’opponibilità ai terzi,
evidenziando come nell’un caso si debba vagliare il
26
rispetto dei requisiti imposti dalla normativa regolante
lo specifico negozio, nell’altro valutarne l’efficacia
rispetto ai creditori, senza che tale valutazione possa
investire la causa in sé del negozio.
Affermando che “dal punto di vista della responsabilità
patrimoniale, appare plausibile ritenere che le azioni invalidanti dell’atto non costituiscano lo strumento corretto da
utilizzare per la tutela del creditore (...) così come si rivela
irrazionale ritenere, in termini generali, vietate e dunque
nulle le limitazioni della responsabilità concordate pattiziamente (...) essendo invece più che sufficiente, ma soprattutto coerente con il sistema, limitarne gli effetti sul piano
meramente obbligatorio” il giudice nega la possibilità di
operare un giudizio di invalidità per frode ai creditori,
in luogo del quale ritiene opportuno valutare, in primo
luogo se il negozio concretamente posto in essere
presenti una causa “meritevole”, per poi, eventualmente, valutare l’efficacia rispetto al creditore
procedente.
La soluzione adottata pare essere mutuata da quella
già approntata dalla giurisprudenza maggioritaria in
materia di fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c. Del
resto le affinità tra questo istituto e la figura, ricorrente
anche nel caso in analisi, del c.d. family trust, teso a
garantire sostentamento ai beneficiari, sono evidenti
giacché, infatti, attraverso il fondo patrimoniale determinati beni, siano essi immobili, mobili registrati o
titoli di credito, vengono destinati al soddisfacimento
dei bisogni della famiglia e sottratti, insieme con i loro
frutti, all’esecuzione forzata per quei debiti contratti
.....................................................
Note:
(20) L’art. 2645-ter c.c. è stato introdotto dal legislatore, come noto, con
l’art. 39-novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e modificato dalla legge di
conversione, Legge 23 febbraio 2006, n. 51. A proposito di tale norma si
rinvia a Morace Pinelli, “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”, in Commenatrio Scialoja-Branca, Zanichelli, 2017.
(21) Tali sono le considerazioni di M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e
degli affidamenti fiduciari, Padova, 2011, pag. 265 ss. La medesima lettura è
condivisa e fatta propria da L. F. Risso - M. S. Risso, “Una lettura dell’art.
2645 ter c.c. Luci ed Ombre”, in questa Rivista, 2013, pag. 22 ss. Negli stessi
termini si veda inoltre De Nova, Il contratto alieno, cit., pagg. 57-58. Più in
generale, a proposito dell’art. 2645-ter c.c., G. Perlingeri, “Il controllo di
meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.”, in Riv.
Notariato, I, 2014, pag. 11 ss.; G. Gabrielli, “Vincoli di destinazione
importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari”,
in Riv. dir. civ., 2007, pag. 321 ss.; A. Morace Pinelli, Atti di destinazione,
trust e responsabilità del debitore, Milano, 2007, pag. 144 ss.; R. Franco, “Il
nuovo art. 2645 ter c.c.”, in Riv. Notariato, 2006, pag. 321 ss.; S. Leuzzi,
“Riflessioni sull’art. 2645 ter c.c. nel quadro dei limiti interposti dalla
giurisprudenza”, in questa Rivista, 2015, pag. 7 ss.
(22) Nella decisione esplicito riferimento è fatto a Trib. Santa Maria Capua
Vetere, 28 novembre 2013, in Corr. giur., 2014, pag. 1367 ss., con nota di
Sgobbo.
Gennaio 2019
Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
per fini diversi dal perseguimento dei bisogni
familiari (23).
Appare quindi corretto concludere, come nel caso di
specie, per l’applicazione in materia di trust, dei rilievi già
svolti riguardo al conferimento di beni in fondo patrimoniale con finalità elusive perseguendo la tutela dei
creditori non già con il ricorso a quelle azioni invalidanti
dell’atto, oggetto della domanda principale, essendo coerente con il sistema ricorrere ad una limitazione degli
effetti dell’atto contestato sul piano obbligatorio, come
richiesto nella domanda subordinata (24).
Pare opportuno rilevare come taluna dottrina e
parte della giurisprudenza (25) abbiano sostenuto
come non sia possibile estendere nella loro totalità
le considerazioni svolte in materia di atti di conferimento di beni in fondo patrimoniale elusivi della
garanzia patrimoniale ad ipotesi relative a trust.
Secondo tale orientamento, infatti, là dove in materia
di fondo patrimoniale la declaratoria di nullità del
negozio per violazione dell’art. 2740 c.c. sarebbe preclusa in considerazione del fatto che tale fattispecie di
limitazione della responsabilità patrimoniale è disciplinata dal Codice civile, il medesimo discorso non
dovrebbe (necessariamente) applicarsi al trust il quale,
configurando un’ipotesi di separazione atipica resterebbe passibile di una declaratoria di nullità per elusione di norme imperative (26). Cionondimeno la
soluzione fatta propria dal Tribunale di Genova appare
soddisfacente ed opportuna e, pertanto, condivisibile.
L’ultimo dei profili generali affrontato dal giudice
attiene ad un aspetto applicativo dell’azione revocatoria, ovvero alla possibilità di ricorrere, nel caso di
specie, alla più stringente disciplina dettata dall’art.
2901 c.c. per gli atti a titolo gratuito.
Preliminare alla soluzione del quesito è la valutazione dell’onerosità (o meno) dell’atto contestato.
Quanto a tale profilo secondo il giudice genovese è
opportuno ragionare nell’ottica di un “raccordo funzionale tra destinazione patrimoniale e trasferimento”
poiché l’effetto traslativo si produce in forza di un
contratto (sia esso per sua natura oneroso o gratuito)
che necessariamente si inserisce in un’operazione che
tende a realizzare la destinazione mediante una serie
coordinata di atti e negozi. In estrema sintesi: il negozio
traslativo appare come un atto neutro, funzionalmente
dipendente dal negozio programmatico che ne fonda la
destinazione patrimoniale (e nel quale risiede quindi la
sua natura causale), e allora la qualificazione in termini
di onerosità/gratuità non può porsi in astratto con
riferimento al singolo negozio traslativo ma richiede
Gennaio 2019
di essere valutata nel contesto complessivo dell’operazione destinatoria. Conseguentemente il Tribunale
opta per la soluzione affermativa circa l’applicabilità
dell’art. 2901 c.c., n. 1.
Tale soluzione, già abbracciata dalla miglior dottrina (27) e dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, sembra essere anche quella fatta propria dalla corte
di legittimità, affermando che: “La costituzione di un
trust non rappresenta un atto di adempimento di un
dovere giuridico, anche qualora sia effettuato da
entrambi i coniugi per far fronte ad esigenze familiari,
non essendo detta costituzione in alcun modo obbligatoria per legge; essa, piuttosto, configura un atto a
titolo gratuito, non trovando alcuna contropartita a
favore dei disponenti, onde non si richiede, ai fini della
revocatoria ex art. 2901 c.c., la c.d. partecipatio fraudis
da parte di soggetti diversi dal debitore” (28).
Risolte in astratto le perdette questioni, il Tribunale di Genova decide sul caso concreto in maniera
lineare rispetto alle premesse di diritto richiamate,
rigettando la domanda principale per accogliere la
domanda subordinata.
Gli elementi di fatto sui quali si fonda la pronuncia
di accoglimento della domanda revocatoria, nonostante il superamento del c.d. giudizio di meritevolezza
operato dal giudicante in relazione al trust contestato,
è di particolare interesse.
Tra questi minor sorpresa desta l’importanza data
alla circostanza che l’atto traslativo risultasse sottoscritto in epoca appena successiva alla pubblicazione
della sentenza fonte del credito azionato in giudizio,
.....................................................
Note:
(23) Tale paragone è operato, per esempio, da Comm. trib. reg. Venezia, 23
gennaio 2003, in Il nuovo dir., 2004, pag. 596 ss. In dottrina si veda per tutti
Palazzo, “Atti gratuiti e donazioni”, in Sacco (dir.), Trattato di diritto civile,
Torino, 2000, pag. 369.
(24) Su questo punto Cerri, “Trust e azione revocatoria nella recente
giurisprudenza di merito”, in questa Rivista, 2015, pagg. 147-148. In
giurisprudenza l’opinione per cui in caso di costituzione di beni in fondo
patrimoniale la tutela del ceto creditorio può essere perseguita solo
mediante l’azione revocatoria trova applicazione in Cass. civ., 17 giugno
1999, n. 6017, in Mass. Giur. it., 1999; Cass. civ., 17 gennaio 2007, n. 966,
in Notariato, 2007, pag. 250 ss.
(25) In dottrina cfr. F. Galluzzo, “Autonomia negoziale e causa istitutiva di
un trust” (nota a Trib. Velletri, 29 giugno 2005), in Corr. giur., 2006, pag.
695 ss. Nella giurisprudenza si vedano Cass. civ., 2 settembre 1996, n. 3251,
in Mass. Giust. civ., 1996, pag. 1243 e Cass. civ., 2 dicembre 1996, n. 10725,
in Mass. Giust. civ., 1996, pag. 1650 ss.
(26) Su questo punto F. Di Ciommo, “Brevi note in tema di azione
revocatoria, ‘trust’ e negozio fiduciario” (nota a Cass., 22 gennaio 1999,
n. 591), in Foro it., 1999, pag. 1470.
(27) Per tutti M. Lupoi, “Azione revocatoria e trust familiare” (nota a Trib.
Cassino, 8 gennaio 2009), in questa Rivista, 2010, pag. 419 ss.
(28) Cfr. Cass. civ., 3 agosto 2017, n. 19376, in Diritto di Famiglia e delle
Persone (Il), 2018, 1, pag. 61.
27
TRUSTS
Saggi
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
che invero configura un indice di intento fraudolento
nell’uso del trust rilevato dai giudici con una certa
costanza in casi affini.
Maggiore interesse merita, invece, il rilievo dato al
fatto che (parte) di uno degli immobili costituiti in
vincolo risultava essere l’immobile ove il beneficiary già
risiedeva. Tale circostanza, acuita dal fatto che il
medesimo immobile era inoltre gravato da un diritto
di usufrutto (a favore della madre del beneficiary)
rende, secondo il giudice, il conferimento inidoneo a
perseguire in concreto il pur meritevole fine sotteso
all’operazione, non essendo possibile trarne alcun
reddito.
L’ipotetica strumentalità dell’operazione è suffragata dal fatto che anche l’ulteriore immobile conferito in trust parrebbe inidoneo a produrre un reddito
capace di soddisfare le esigenze del beneficiary, stante
la totale assenza di prova di redditività di
quest’ultimo.
A destare le maggiori perplessità, e quindi a risultare determinanti per la decisione, sono però, due
ulteriori circostanze. Se da un lato l’eliminazione di
ogni cespite in capo al settlor stesso idoneo a garantire
il soddisfacimento del credito di Tizia risulta una
circostanza comune alla maggior parte delle ipotesi
di trust elusivo, un novum deve certamente rinvenirsi
nell’introduzione, nel trust, di una particolare clausola che avrebbe inteso consentire a settlor e beneficiary di concordare anzitempo la cessazione del
vincolo.
n Legittimazione del trustee e ipotesi di
nullità dell’atto istitutivo di trust:
Trib. Cuneo, 26 luglio 2017, n. 788
Il caso: Tizio promuove un giudizio contro Caia,
nella qualità di trustee del Trust Alfa, e Mevio deducendo che:
(1) nel 2003 aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti
di Mevio, confermato all’esito del giudizio di opposizione e del successivo appello;
(2) nel giugno 2013 aveva notificato a Mevio atto
di precetto a cui era seguito un procedimento di
pignoramento immobiliare su beni di Mevio;
(3) nel maggio 2014 il Trust Alfa proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. in esito al quale il
procedimento di esecuzione veniva sospeso;
(4) nel 2008, successivamente all’insorgere del
proprio credito, Mevio aveva costituito, insieme ad
altre tre persone, il Trust Alfa, nominando Caia quale
28
trustee, vincolando, tra gli altri, i beni sui quali Tizio
aveva iniziato l’esecuzione;
(5) il vero scopo del vincolo non sarebbe stato
garantire alla figlia di Mevio risorse economiche per
l’avvenire, bensì elidere la garanzia patrimoniale di
Mevio in pregiudizio del credito di Tizio.
Tizio chiedeva quindi, in via principale, la declaratoria di nullità del trust, stante il suo intento di
“frodare la legge Italiana” e, in subordine, la revoca
dell’atto istitutivo del trust ex art. 2901 c.c.
Mevio e Caia chiedevano il rigetto delle domande
proposte in questi termini sostenendo, da una parte
che il trust non poteva considerarsi nullo poiché costituito per una finalità meritevole di tutela (garantire la
stabilità economica della figlia di Mevio), dall’altra
parte la prescrizione dell’azione revocatoria.
Risolte alcune questioni preliminari il giudice si
sofferma sulla questione attinente la legittimazione del
trust ovvero del trustee, risolvendo a favore della
seconda opzione in nome di quella giurisprudenza
che ritiene il trust un insieme di beni e rapporti
destinati a un fine predeterminato, e non un ente
dotato di personalità giuridica.
Tanto premesso il giudicante passa all’esame del
merito della domanda proposta in via principale, valutandola priva di fondamento.
Il Tribunale di Cuneo, infatti, ricorda come la
dottrina prevalente e la giurisprudenza più recente
siano orientate con decisione nel senso della piena
ammissibilità del trust interno regolato da legge straniera, anche in considerazione del fatto che la Convenzione de L’Aja non limita in modo alcuno la scelta
della legge regolatrice del trust da parte del settlor.
Il giudice cuneese, vagliando diverse ipotesi,
esclude che sussistano ragioni di invalidità dell’atto
istitutivo del trust.
Passando, infine, all’esame della domanda subordinata il giudicante, preso atto dell’intervenuta prescrizione, rigetta la domanda.
Commento:
La decisione del Tribunale di Cuneo, a differenza
della pronuncia genovese, non presenta profili di interesse in relazione agli aspetti applicativi dell’azione
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in merito alla
quale il giudicante si pronuncia rilevandone l’intervenuta prescrizione della relativa azione. L’azione revocatoria, anche in ambito di trust, soggiace infatti al
termine di prescrizione quinquennale di cui all’art.
2903 c.c. Tale termine decorre, ai sensi dell’art.
2935 c.c., dal giorno nel quale dell’atto di cui si chiede
Gennaio 2019
Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
l’inefficacia relativa è stata data idonea pubblicità (29).
Nel caso di specie l’atto costitutivo del trust era stato
trascritto nell’ottobre del 2008 e, prima dell’azione
revocatoria promossa nel 2014, non erano stati posti
in essere atti idonei ad interrompere il decorso della
prescrizione.
Tuttavia l’analitica motivazione con la quale il
Tribunale ha respinto (anche) la domanda principale,
con la quale gli attori chiedevano la dichiarazione di
nullità dell’atto istitutivo del trust contestato, presenta
alcuni significativi spunti di riflessione con riferimento a due questioni di primario rilievo in materia
di trust interni: la (discussa) soggettività giuridica del
trust, cui consequenzialmente discendono importanti
considerazioni in relazione alla (possibile) legittimazione processuale (attiva o passiva) del trust; i casi di
nullità del trust o, più correttamente, dell’atto costitutivo di trust.
Quanto alla prima questione il Tribunale, sollecitato sul punto, risolve allineandosi all’orientamento
espresso dalla Suprema Corte la quale, chiamata in
diverse occasioni a pronunciarsi sulla possibile qualificazione giuridica del trust quale soggetto di diritti (e
sulle ricadute di tale affermazione sul piano procedurale) (30), ha tratteggiato il proprio orientamento in
modo univoco tramite una serie di interventi
successivi.
L’esordio della Corte di legittimità nella questione avviene a proposito di una singolare ipotesi
di trust costituito su un autoveicolo. Chiamata ad
attribuire la responsabilità di alcune infrazioni
commesse dallo stesso mezzo, la Corte attribuì
tale responsabilità al trustee in quanto proprietario
e unico soggetto di riferimento stante il fatto che il
“trust non è un soggetto giuridico dotato di propria
personalità” (31).
Qualche anno più tardi la Cassazione torna sul
punto per risolvere la questione attinente al titolo in
virtù del quale il trustee è legittimato a rapportarsi con i
terzi in via esclusiva. Secondo i giudici di legittimità il
trustee non agirebbe, infatti in qualità di legale rappresentante del trust bensì, non essendo il trust ente
dotato di personalità giuridica, direttamente in qualità
di soggetto titolare in capo al quale risiede la titolarità
del diritto (32).
Il medesimo orientamento viene quindi confermato, ed esteso al piano dei risvolti processuali,
quando la Corte si trova a stabilire che il trust non
può essere parte di un giudizio poiché (appunto) non è
un ente (33).
Gennaio 2019
Se da una parte l’orientamento della Corte di
cassazione testé tratteggiato ha portato all’emersione
di una certa coerenza interna alla giurisprudenza in
materia di trust, se non altro per quanto attiene a
questo limitato profilo, non poche perplessità si sollevano qualora si guardi al trust nel suo fenomeno
vivente.
Le prime avvisaglie di una coerenza che si esaurisce
all’interno delle decisioni giurisprudenziali si ha già
considerando che il legislatore ha inserito il trust tra i
soggetti quantomeno ai fini fiscali. Non deve, infatti,
stupire apprendere che i trust sono dotati di codice
fiscale e perfino di partita IVA la dove svolgano
un’attività di tipo commerciale (34).
Del resto al cospetto dei grandi esempi di trust, si
pensi a quello notissimo del Metropolitan Museum di
New York (nei confronti del quale lo stesso linguaggio
comune esalta l’attività a discapito delle persone dei
trustee) la tentazione dell’osservatore italiano sarebbe
quella di evocare la figura delle fondazioni. Ricorrendo
alla divisione classica fra i trust “per uno scopo” e i trust
“per beneficiari” la dottrina ha osservato che, nei Paesi
che il trust lo hanno inventato (e in quelli che lo
hanno capito), i primi son considerati nella prassi al
pari di enti nei quali il board dei trustee ricopre un ruolo
in tutto assimilabile a quello degli amministratori (35).
Viene quindi da chiedersi se davvero la posizione
assunta dalla giurisprudenza italiana sia quella che
meglio aderisce ai trust per come questi operano
nella vita reale.
Riguardo al secondo dei profili evidenziati il Tribunale di Cuneo, nel vagliare la ricorrenza di un’ipotesi di nullità del trust, passa in rassegna una serie di
possibili cause della stessa, per escluderne la
sussistenza.
.....................................................
Note:
(29) Si veda in proposito Cass. civ., ordinanza 15 maggio 2018, n. 11816, in
DeJure.
(30) In punto si notino le osservazioni di Berloni, “Risvolti processuali della
qualificazione del trust interno come soggetto di diritti”, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2005, pag. 1343 ss.
(31) Il caso cui ci si riferisce è Cass. civ., 22 dicembre 2011, n. 28636, in
DeJure.
(32) Si veda Cass. civ., 20 febbraio 2015, n. 3556, in Pluris.
(33) Si vedano in particolare Cass. civ., 2 settembre 2016, n. 17529, in
DeJure e Cass. civ., 27 gennaio 2017, n. 2043, in questa Rivista, 2017, pag.
283. Si vedano inoltre le considerazioni di Di Sapio e Muritano, Trust o
trustee nella trascrizione immobiliare, cit., pag. 236.
(34) Si veda in proposito l’art. 73 del T.U.I.R., Testo Unico delle imposte
sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e successive modifiche).
(35) Per un migliore e più completo inquadramento della questione si
rinvia a M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, cit., pagg. 789, 790.
29
Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
In primo luogo viene presa in considerazione la
possibile nullità per frode alla legge, subito esclusa
dal giudicante ritenendo meritevole di tutela la finalità
di assistenza cui l’operazione di costituzione del trust
risulta preordinata.
Quindi il giudicante esclude la ricorrenza della
figura del c.d. trust autodichiarato. Tale possibile
causa di nullità è esclusa, secondo il Tribunale di
Cuneo, dalla non coincidenza tra “settlor, beneviciary
e trustee” (36).
Un’ulteriore ipotesi di nullità vagliata, infruttuosamente, dal Tribunale è quella relativa alla possibile
nullità dell’atto istitutivo di trust per mancata perdita
di disponibilità dei beni conferiti da parte del settlor.
L’ultima ipotesi di nullità dell’atto costitutivo di
trust presa in considerazione attiene alla simulazione.
In assenza di ulteriori elementi di prova il giudice
ritiene, correttamente, che la scelta del trustee nell’ambito familiare non sia, e non possa essere, elemento dirimente in tale senso (37). Il fatto che i
legali degli attori abbiano cercato di suffragare la
loro ipotesi mediante il richiamo di tali argomentazioni mette in rilievo, una volta di più, come la diffidenza dei giuristi italiani verso il trust abbia portato a
considerare come elemento di sospetto una pratica (la
scelta del trustee tra gli amici, familiari o legali di
fiducia del settlor) nata nella patria del trust, in
epoca vittoriana, e che tuttora vi trova ampia diffusione senza problemi di sorta. Senza considerare, poi,
che tale pratica sarebbe perfettamente compatibile
con la - meritevole - finalità dichiarata del trust:
prestare assistenza familiare alla figlia del settlor.
n Incontestabile legittimità del trust
interno e revocabilità di un trust
“meritevole”: Trib. Bologna, 18
gennaio 2018, n. 189
Il caso: Banca Beta è creditrice nei confronti di Alfa
S.r.l. in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna nel 2016, non opposto, e nei confronti
di Sempronio in virtù di lettera di fideiussione omnibus del 2007 e lettera di fideiussione specifica relativa
al contratto di finanziamento chirografario sottoscritto nel 2011 da Banca Beta a favore di Alfa S.r.l.
La banca promuove un giudizio nei confronti di
Sempronio, Caia, Tizio e Mevia allegando che:
(1) dopo il rilascio delle garanzie Sempronio,
insieme alla moglie Caia (socia di Alfa), al fratello
Tizio e sua moglie Mevia, aveva costituito il Trust
Gamma con finalità di assistenza familiare;
30
(2) diverse proprietà immobiliari di Sempronio e
Tizio erano state vincolate nel Trust Gamma;
(3) Caia e Mevia erano state nominate trustees
oltre che “beneficiarie del reddito”, “beneficiari finali”
venivano invece nominati i discendenti in linea retta
dei settlor.
Banca Beta chiedeva quindi al Tribunale di Bologna di voler dichiarare, limitatamente alle quote dei
beni vincolati di spettanza di Sempronio, l’atto istitutivo del Trust Gamma, in via principale i) inesistente
per non riconoscibilità da parte dell’ordinamento italiano, o ii) nullo per immeritevolezza ovvero, in via
subordinata iii) revocarlo ex art. 2901 c.c.
Il giudice rigetta la domanda principale. Quanto
alla paventata inesistenza dell’atto istitutivo del trust si
sottolinea come la miglior dottrina e la giurisprudenza
prevalente siano concordi nel riconoscere l’ammissibilità del c.d. trust interno nonché rilevando come
“risulta anacronistico continuare a discutere della sua
liceità a quasi venti anni dalla ratifica della Convenzione die L’Aja”.
Così esclusa la necessità (e la possibilità) di un
giudizio di meritevolezza relativo alla causa astratta
del trust, il giudice rigetta anche la domanda di nullità.
La finalità di assistenza familiare del trust viene considerata una “causa concreta dell’atto” sufficientemente
meritevole di tutela ai fini dell’art. 1322 c.c.
.....................................................
Note:
(36) Probabilmente il Tribunale si rifà a Cass. n. 3735/2015, con cui i
giudici di legittimità hanno assunto posizione nettamente contraria ai trust
autodichiarati per la discutibile (e discussa) ragione che mancherebbe
l’elemento essenziale del trasferimento della proprietà dal setto ad altro
soggetto. Quanto alla controversa figura del trust c.d. autodichiarato
emerge, una volta di più, la diffidenza dei giuristi italiani che sono naturalmente portati a non contemplare la possibilità che il settlor possa essere
anche un trustee corretto, considerando invece la sola eventualità che il
setto possa voler continuare a disporre dei beni conferiti in trust come se
questo non vi fosse. Il giudice del Tribunale Cuneese non sembra distaccarsi
da questa limitata visione del fenomeno. A favore del giudicante merita
peraltro di essere segnalato l’uso dei termini inglesi settlor e beneficiary, oltre
a trustee, già fatto proprio dal linguaggio giuridico nostrano. Sebbene tale
rilievo possa apparire marginale, è bene considerare l’importanza che i
nomi rivestono nel linguaggio giuridico (note sono in proposito le considerazioni brillanti di Roppo, “La causa concreta: una storia di successo?
Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito”, in Riv. Dir. Civ., 2013, pag. 957 ss.) a maggior ragione
laddove l’oggetto di indagine dia un istituto, quale è il trust, che trova la sua
origine nell’Equity inglese. Queste considerazioni trovano la loro migliore
espressione in M. Lupoi, Si fa presto a dire trust, cit., in particolare pag. 672 ss.
(37) Riprendendo le considerazioni su cui supra alla nota che precede, si
nota come la diffidenza verso l’istituto abbia portato a valutare come
elemento di sospetto una pratica (la scelta del trustee tra gli amici, familiari
o legali di fiducia del settlor) che sorge nella patria del trust, in epoca
vittoriana, e tuttora vi trova ampia diffusione senza problemi di sorta.
Inoltre tale pratica è perfettamente compatibile con la finalità dichiarata
del trust: assistenza familiare alla figlia del settlor.
Gennaio 2019
Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
Prima di esaminare il merito della domanda subordinata il giudicante osserva come delle, tre classi di
creditori coinvolti nell’operazione trust (del settlor, del
beneficiary e del trustee) l’azione revocatoria ordinaria
spetti solo ai creditori del settlor, per reagire ad un
depauperamento della garanzia patrimoniale generica
che ne pregiudichi i diritti di credito.
Affermata in questi termini l’astratta revocabilità
dell’atto istitutivo di trust il giudice ne accerta la
sussistenza dei presupposti nel caso di specie, accogliendo conseguentemente la domanda.
Commento:
Anche il caso deciso dal Tribunale di Bologna vede
al centro un caso di abuso del trust per scopi elusivi dei
diritti dei creditori del disponente. La sentenza
affronta due questioni di primo piano tra quelle riguardanti il diritto dei trust: la presunta inesistenza o nullità
del trust e i requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria avverso gli atti di conferimento di beni
in trust.
Quanto al primo profilo il Tribunale rigetta recisamente (e condivisibilmente) la proposta domanda di
dichiarazione di inesistenza (o di nullità dell’atto istitutivo di trust per immeritevolezza) per incompatibilità con l’art. 2740 c.c. A sostegno della propria
interpretazione il giudice richiama la ratifica della
Convenzione de l’Aja da parte dell’Italia dalla quale,
secondo il giudicante, discende l’implicita valutazione
di compatibilità del trust con l’ordinamento
interno (38). La motivazione del giudice bolognese
sembra inserirsi in quel filone interpretativo, trasversale in dottrina e giurisprudenza, che sostiene come
l’introduzione del trust nell’ordinamento attraverso
una norma di rango primario (la Legge di ratifica
della Convenzione) porta a configurare una delle
ipotesi derogatorie di cui all’art. 2740 c.c., comma 2,
salvo il riconoscimento, come nel caso di specie, di una
finalità meritevole sottesa all’operazione (39), con il
conseguente obbligo (non facoltà!) per gli Stati di
riconoscere (se non altro) gli effetti minimi connessi
dalla Convenzione all’istituto a tutti quei trust che
soddisfino i requisiti della Convenzione stessa (40). Il
fatto che tra gli effetti minimi propri del trust di cui la
convenzione impone il riconoscimento agli Stati deve
necessariamente essere ricompreso l’effetto segregativo farebbe sì che la possibilità per il trust di derogare
alla garanzia ex art. 2740 c.c. discenderebbe direttamente dalla Convenzione, e non già dall’art. 2645-ter
c.c. come talora affermato (41).
Gennaio 2019
L’impianto della motivazione è rafforzato mediante
il richiamo alla Legge n. 296/2006 che, includendo il
trust tra i “soggetti” passivi di imposta, ne ha “sancito
definitivamente l’esistenza e, dunque, la legittimità”.
In effetti sono diverse le disposizioni di legge che
prendono in considerazione la posizione del trust nel
nostro ordinamento. In questo contesto merita di
essere nuovamente sottolineato il fatto che tali normative non si limitano a confermare la legittimazione
del trust interno, ma sembrano presupporne una soggettività troppo spesso negata della dottrina allorquando insiste a voler incasellare il trust in una
qualche categoria di diritto civile (vuoi l’ente, vuoi
l’universalità di beni) sforzandone i contorni (42).
Respinta ogni possibile causa di invalidità (e inesistenza) dell’atto istitutivo del trust contestato, il giudizio
si sposta sulla domanda subordinata. Prima di concentrarsi sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento
dell’azione revocatoria nella vicenda oggetto del proprio
giudizio il Tribunale si premura di confermare l’astratta
revocabilità degli atti di conferimento dei beni in trust,
solo con riferimento ai creditori del settlor e non dei
creditori degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di
segregazione. In tale inciso il giudice bolognese, al pari del
proprio omologo presso il Tribunale di Cuneo, opta per
l’utilizzo dei termini inglesi in luogo di una traduzione.
Rinviando alle osservazioni già svolte in punto si rileva
solo come tale scelta, segno tangibile del processo di
metabolizzazione del trust in Italia, oltre che ispirata a
.....................................................
Note:
(38) Sul superamento della questione relativa alla pretesa inesistenza del
trust interno per incompatibilità con l’ordinamento si vedano le osservazioni di M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, cit., pagg. 789-790. Più in
generale, sui trust interni, si vedano: M. Lupoi, “Perché i trust in Italia”, in
Dogliotti - Braun, Il trust nel diritto delle persone e della famiglia, Giuffré, 2003,
pag. 19 ss.; Braun, “La giurisprudenza italiana sui trust”, ivi, pag. 37 ss.
(39) Si trattava nel caso di specie di assistenza e tutela dello stato di
invalidità dei beneficiari, ritenuto dal giudice finalità meritevole di tutela
ai sensi dell’art. 1322 c.c.
(40) In dottrina si vedano M. Lupoi, Trusts, cit., pag. 529 ss.; M. Lupoi,
Istituzioni del diritto dei negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016,
pag. 243 ss.; Petrelli, “Trust interno, art. 2645 ter c.c. e ‘trust italiano’”, in
Riv. dir. civ., 2016, pag. 167 ss.; Manes - Errani, “Trust autodichiarato e
vincoli di destinazione: l’effetto segregativo”, in questa Rivista, 2018, pag.
481. In giurisprudenza, tra le molteplici, Cass. civ., 19 maggio 2017, n.
12718, in DeJure e Cass. civ., 1° febbraio 2016, n. 1873, ivi.
(41) Il riferimento è in particolare agli artt. 2 e 11 della Convenzione.
Opposta impostazione si rinviene, per esempio, in Trib. Roma, 22 gennaio
2018, in questa Rivista, 2018, pagg. 534-535. Si noti che anche la decisione
del Tribunale di Genova oggetto del presente commento nei precedenti
paragrafi ha motivato il riconoscimento del trust nell’ordinamento italiano
mediante il rinvio all’art. 2645-ter c.c.
(42) Quanto alle considerazioni circa la pretesa soggettività del trust si
rinvia a quanto già esposto supra, in particolare alla nota 34.
31
Saggi
TRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
una maggiore precisione esclude possibili errori di traduzione (e conseguentemente di concetto) (43).
Venendo al merito della domanda, determinanti, ai
fini dell’accoglimento si rivelano essere, anche in questo
caso, le circostanze particolari dalle quali la vicenda
prende le mosse.
È, infatti, a seguito di un’attenta analisi del caso di
specie che il Tribunale ritiene provati tutti gli elementi necessari alla revocabilità dell’atto.
Quanto alla sussistenza del credito azionato in
giudizio dalla banca nei confronti del debitore principale e del proprio fidegarante l’accertamento pone
pochi problemi, essendo lo stesso fondato su decreto
ingiuntivo non opposto e non essendo stato contestato
dai convenuti.
Anche il requisito dell’eventus damni è ritenuto sussistere: a valle del conferimento in trust non risultavano,
infatti, nel patrimonio del settlor beni di valore sufficiente a coprire il debito di quest’ultimo. A proposto
dell’eventus damni il giudice, peraltro, dichiara di aderire
a quella giurisprudenza secondo cui per l’integrazione del
requisito non sarebbe in ogni caso necessaria la totale
compromissione del patrimonio del debitore, essendo a
tal fine sufficiente che l’atto del quale si chiede la revoca
abbia ridotto o inasprito le possibilità di soddisfazione del
creditore procedente, non limitandosi, quindi, a una
diminuzione quantitativa del patrimonio, ma ben
potendo rilevare una variazione qualitativa capace di
rendere meno agevole il procedimento di esecuzione
coattiva (44).
Non essendo l’autore dell’atto il debitore principale,
bensì fideiussore, appaiono opportune (oltre che condivisibili) le osservazioni del Tribunale in merito alla
conoscenza da parte di quest’ultimo del pregiudizio
arrecato al proprio creditore. Allineandosi all’orientamento maggioritario in dottrina, la decisione desume
tale conoscenza accertando la posteriorità dell’atto di
conferimento rispetto al momento genetico del proprio
debito, la cui insorgenza deve infatti ritenersi risalente
al sorgere del credito del debitore principale (45).
Il giudizio relativo all’esistenza dei presupposti soggettivi prescritti per l’esercizio dell’azione revocatoria
è superato, secondo il Tribunale, “dall’assoggettabilità
del caso di specie alle condizioni di cui al n. 1 dell’art.
2901 cod. civ.”. Appare doveroso notare che il giudice
ritiene applicabile tale più rigorosa disciplina in forza
di una gratuità dell’atto conseguente al fatto che “non
è previsto alcun corrispettivo per il disponente”. Tale
decisione, a parere di chi scrive, pecca di superficialità
là dove riferita al singolo atto di trasferimento e non
32
rivolta a una valutazione di onerosità/gratuità riferita,
invece, all’operazione nel suo complesso (46).
n Una breve nota conclusiva
Nel corso della redazione di queste brevi note è
intervenuta una importante decisione della Corte di
legittimità che, par la sua stretta vicinanza con le
tematiche trattate, merita un breve cenno (47).
La Corte di cassazione ha infatti affermato che in
relazione al trust “la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal
legislatore. La Legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai
trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1
luglio 1985), infatti, riconoscendo piena validità alla
citata convenzione dell’Aja, ha dato cittadinanza nel
nostro ordinamento, se così si può dire, all’istituto in
oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda
di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda
al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c. (nella premessa alla Convenzione si afferma espressamente che si
tratta di un istituto tipico dei Paesi di common law,
adottato però anche da altri Paesi con alcune
modifiche)”.
Tale decisione sembra individuare una sorta di
tipicità del trust nel nostro ordinamento, con la conseguenza che non si imporrebbe al giudice investito del
caso concreto di valutare di volta in volta la meritevolezza del singolo trust.
Le parole della Suprema Corte evocano le osservazioni compiute da un’attenta dottrina (48) secondo la
.....................................................
Note:
(43) Si veda per esempio la traduzione della Convenzione del 1999 tra Italia
e USA sulle doppie imposizioni, nella cui traduzione il termine trust
diviene “associazione commerciale”. Quanto all’importanza e all’opportunità dell’utilizzo di termini corretti del linguaggio giuridico, in particolare
discorrendo di materie con elementi di complessità quali il diritto dei trust,
si rinvia alle osservazioni già svolte supra e in nota 40.
(44) Tra le molte decisioni in punto si vedano Cass. civ., 19 luglio 2018, n.
19207, in Giust. civ. mas., 2018; Cass. civ., 9 febbraio 2012, n. 1896, in
Giust. civ. mas., 2012; Cass. civ., 1° agosto 2007, n. 7767.
(45) In punto si veda Cass. civ., 9 aprile 2009, n. 8680, in Giust. civ. mas.,
2009, citata dal Tribunale di Bologna. In proposito si veda anche Cass. civ.,
27 giugno 2002, n. 9340, in Banca, borsa. tit. credito, 2003, II, pag. 641, con
nota di Inzitari, “Presupposti e limiti della revocatoria ordinaria contro
disposizioni anteriori all’utilizzazione del credito nell’apertura di credito”.
(46) Quanto alla valutazione in termini di onerosità/gratuità degli atti di
conferimento dei beni in trust, ai fini dell’applicabilità della disciplina di
cui al numero 1 dell’art. 2901 c.c. si rinvia supra alle brevi considerazioni già
svolte a proposito della decisione del Tribunale di Genova.
(47) Il riferimento è a Cass. civ., 19 aprile 2018, n. 9637, in Guida al diritto,
2018.
(48) Il riferimento è a De Nova, Il contratto alieno, cit. Sulle stesse tematiche
si veda inoltre S. Patti nell’introdurre H. Kotz, Diritto europeo dei contratti,
Giuffré, 2006.
Gennaio 2019
Saggi
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E ATTIVITÀ FIDUCIARIE
quale, a una ricognizione storica, il diritto italiano
dimostra di opporre una barriera debole ai c.d. contratti alieni, i quali, presto o tardi, sono stati dapprima
accettati nell’ordinamento e poi riconosciuti. Tali
osservazioni sembrano descrivere, in ottica generale,
quel fenomeno che, a proposito del trust, autorevole
dottrina ha definito “metabolizzazione” nell’ordinamento italiano (49).
Una siffatta lettura della decisione della Corte
sembra trovare una sponda in un altro recentissimo
intervento del giudice di legittimità (50). Le Sezioni
Unite, infatti, intervenendo a proposito delle clausole
c.d. claims made, hanno stabilito espressamente che “Il
modello dell’assicurazione della responsabilità civile con
clausole ‘on claims made basis’ (...) è partecipe del tipo
dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al
primo comma dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla
funzione assicurativa il meccanismo di operatività della
Gennaio 2019
polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato
comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al
singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di
meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi
dell’art. 1322, secondo comma, c.c.”.
Tali ravvicinati interventi sembrano avvalorare
una propensione della Suprema Corte a riconoscere,
al ricorrere di determinate condizioni, una “tipizzazione” nell’ordinamento italiano di istituti mutuati
dall’esperienza giuridica straniera, sottraendoli al filtro
di meritevolezza del comma 2 dell’art. 1322 c.c.
.....................................................
Note:
(49) Come ricordato in più occasioni il concetto di metabolizzazione del
trust nell’ordinamento italiano è stato coniato dal Professor Maurizio
Lupoi.
(50) Si tratta di Cass. civ., SS.UU., 24 settembre 2018, n. 22437, in Dir. e
giust., 2018.
33
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È PREVISTA LA RIDUZIONE DEL 30% SUL PREZZO
DELL’ABBONAMENTO ANNUALE
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