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Basta la meritevolezza? I trust nella vita reale

2019, Trust e attività fiduciarie

Un terzetto di recenti decisioni di merito si segnala come valido spunto per una riflessione a proposito dei rimedi efficacemente esperibili dai creditori avverso un trust interno non preordinato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela e, anzi, teso ad eludere la garanzia patrimoniale del debitore prevista dall’art. 2740 c.c. Tale riflessione prende le sue mosse dall’analisi delle operazioni oggetto dei rispettivi casi e dalla ricerca di possibili elementi ricorrenti nella casistica giurisprudenziale, procede soffermandosi sull’idoneità dei beni vincolati in trust a perseguirne la finalità; sulla legittimazione del trustee; sulle ipotesi di nullità dell’atto istitutivo di trust; e sulla revocabilità di trust non immeritevole.

Sommario Gennaio 2019 1 SAGGI I trust, i flussi giuridici e le fonti di produzione del diritto di Maurizio Lupoi 5 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Il trust nella legge del “Dopo di noi” e la tutela dei legittimari di Lorenzo Salvatore 15 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Basta la meritevolezza? I trust nella vita reale di Matteo Turci 22 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Il trust “sham” e il diritto civile di Matteo Patrone 34 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... La natura “ibrida” dell’ipoteca tributaria iscritta sui beni oggetto del trust di Giacomo Mancinelli 44 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... La successione di Johnny Hallyday di Daniele Muritano 54 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... La giurisprudenza tributaria di questo numero di Thomas Tassani 59 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Il defatigante “moto perpetuo” del pendolo giurisprudenziale sugli apporti in trust di Pietro Mastellone 61 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... GIURISPRUDENZA ITALIANA Il trust e la cultura del sospetto Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 30 aprile 2018, ... c. Ministero dell’Interno, Uff. Territoriale del Governo Torino 69 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Onerosità dell’atto di disposizione patrimoniale e azione revocatoria Corte di Cassazione, 29 maggio 2018, n. 13388, F.M., 4ESSE & Partners S.r.l. c. Banca Popolare dell’Emilia Romagna Coop. Società e Cerved Credit Management S.p.a. 72 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Azione revocatoria avverso atto istitutivo Tribunale di Milano, 2 luglio 2018, n. 7452, Equitalia Nord Italia S.p.a. ora Agenzia delle Entrate Riscossione c. A.M. ed altri Corte di cassazione, 27 giugno 2018, n. 16897, R.L., R.S. c. Intesa San Paolo S.p.a. 77 79 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Simulazione negata, azione revocatoria accolta Tribunale di Roma, 20 giugno 2018, n. 12648, S.C. c. A.D. Tribunale di Bolzano, 15 giugno 2018, n. 732, Equitalia Nord Italia S.p.a. c. E.P. ed altri 82 84 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ai fini dell’IMU il trust ha soggettività Commissione tributaria provinciale di Salerno, 26 giugno 2018, n. 2531, S.S. c. Comune di Agropoli 87 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Conferimento in trust con imposta sulle successioni e donazioni Commissione tributaria regionale Lombardia, 9 maggio 2018, n. 2075, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano c. M & P.P. 89 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 1 Sommario Gennaio 2019 Conferimento in trust e prestazione a contenuto patrimoniale Commissione tributaria regionale Veneto, 26 aprile 2018, n. 492, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rovigo c. G.L., L.A.,G.R. 93 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Vincolo di destinazione ed effettivo trasferimento Commissione tributaria regionale Lombardia, 11 luglio 2018, n. 3191, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lodi c. G.G. Corte di cassazione, 13 giugno 2018, n. 15468, Agenzia delle Entrate c. Commercial Deal Limited Commissione tributaria regionale Abruzzo, 8 maggio 2018, n. 431, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pescara c. M.R. 95 96 98 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... GIURISPRUDENZA ESTERA Riservatezza e segreto totale Bermuda, Supreme Court, In the matter the E Trust, [2018] SC (Bda) 38 Civ, 23 aprile 2018, Shade Subair Williams A/J., giud. 101 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Onere della prova e spese di giudizio in un caso inusuale England and Wales - Court of Appeal, 27 marzo 2018, Andrew Constandas v Mrs Adriana Lysandrou, Mr Lysandros Lysandrou and Michael Lysandrou 106 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ultim’ora • • • • 4 La Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino (12 novembre 2018) ha rigettato il ricorso del trustee di un trust di diritto sammarinese, il cui atto istitutivo conteneva una clausola di giurisdizione esclusiva in favore delle Corti di Jersey, nonostante che tutti i beneficiari maggiorenni avessero sostenuto la decisione del trustee di rivolgersi alla Corte sammarinese. La Supreme Court del Wyoming ammette la validità senza limiti della clausola in terrorem e afferma che l’assoluta libertà testamentaria è un diritto inalienabile del cittadino americano (EGW v First Federal Savings Bank of Sheridan). Il Tribunale di Milano (XIII sez., 19 giugno 2018) rigetta l’opposizione proposta da una società trustee nella specifica qualità perché il decreto era stato emesso contro la società senza qualificarla trustee (sebbene riguardasse il pagamento di oneri condominiali afferenti agli immobili in trust). La Sezione Tributaria della Corte di cassazione (5 dicembre 2018, n. 31445) dà atto del contrasto giurisprudenziale esistente e contesta radicalmente la tesi dell’esistenza di una imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione. Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE Basta la meritevolezza? I trust nella vita reale di Matteo Turci Un terzetto di recenti decisioni di merito si segnala come valido spunto per una riflessione a proposito dei rimedi efficacemente esperibili dai creditori avverso un trust interno non preordinato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela e, anzi, teso ad eludere la garanzia patrimoniale del debitore prevista dall’art. 2740 c.c. Tale riflessione prende le sue mosse dall’analisi delle operazioni oggetto dei rispettivi casi e dalla ricerca di possibili elementi ricorrenti nella casistica giurisprudenziale, procede soffermandosi sull’idoneità dei beni vincolati in trust a perseguirne la finalità; sulla legittimazione del trustee; sulle ipotesi di nullità dell’atto istitutivo di trust; e sulla revocabilità di trust non immeritevole. n Rimedi avverso il trust in frode ai creditori I provvedimenti oggetto della presente riflessione (1) sono accomunati dall’essere tutti relativi a vicende nelle quali un Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda avanzata da creditori nei confronti dei propri debitori al fine di accertare se alcuni atti di vincolo di beni in trust, realizzati dai secondi, non celassero in realtà l’intento di ledere i diritti dei primi (2). La fattispecie ormai è nota: un soggetto istituisce un trust per far fuoriuscire dal proprio patrimonio dei beni (sovente immobili) che diversamente sarebbero aggrediti dai propri creditori. Il giudice, su impulso del creditore, frustra l’intento del disponente (3). Tale schema è il principale (ma non certo l’unico) frutto avvelenato di quel fenomeno di mancata comprensione del trust che ha portato (erroneamente) molti a ritenerlo una efficace barriera contro i creditori (4). 22 In realtà la miglior dottrina, avendo previsto il rischio di una tale deriva, era intervenuta con anticipo per prevenire i tentativi di un uso distorto e improprio del trust, evitando così che venisse “macchiato” il processo di metabolizzazione di tale istituto nel nostro ordinamento (5). Come acutamente osservato, infatti, il trust, oltre ad essere concepito per perseguire scopi affatto diversi dalla frode ai creditori, laddove utilizzato come strumento per perseguire tali finalità sconta, a parità di intento illecito, una maggiore attaccabilità se rapportato ai negozi classici di diritto civile maggiormente oggetto di pratiche abusive (si pensi, ad esempio, alle difficoltà che ..................................................... Matteo Turci - Dottorando di ricerca nell’Università di Genova Note: (1) Le sentenze in commento sono pubblicate: Trib. Genova, 25 giugno 2016, n. 2234; Trib. Cuneo, 26 luglio 2017, n. 788, in questa Rivista, 2018, pag. 49; Trib. Bologna, 18 gennaio 2018, n. 189, in questa Rivista, 2018, pag. 399. (2) Poiché il principale e più noto effetto del negozio trust è la c.d. segregazione, esso è sovente visto come uno strumento potenzialmente capace di impedire ai creditori del settlor di aggredire i beni in esso conferiti. I creditori che si ritengano pregiudicati da tali operazioni possono ricorrere ai rimedi offerti dall’ordinamento per ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. Si notino in proposito le osservazioni di D. Muritano, “Il trust nullo (sham)”, in D. Zanchi (a cura di), Il trustee nella gestione di patrimoni. Responsabilità e risoluzione dei conflitti, Torino, 2009, pag. 150 ss. Più in generale è stato inoltre osservato come la tutela del creditore abbia ad attuarsi sia per il tramite del ricorso all’azione revocatoria e all’azione di simulazione, sia attraverso la riqualificazione di quegli strumenti negoziali che, come appunto il trust, vangano impropriamente utilizzati. Cfr. G. Sicchiero, “Strategie contrattuali finalizzate alla tutela dei patrimoni personali”, in Obb. e contr., 2010, pag. 599 ss. (3) La mole di decisioni su azioni revocatorie è tale da aver spinto questa Rivista a pubblicare per esteso solo le decisioni connotate da elementi di particolare innovatività, come ricorda M. Lupoi, “La metabolizzazione del Trust”, in Corr. giur., n. 6/2017, pag. 788. E il medesimo rilievo potrebbe farsi per i provvedimenti di sequestro, vuoi civile conservativo, vuoi penale preventivo. (4) Per una brillante rassegna dei vari punti di incomprensione di certa dottrina rispetto al diritto dei trust si rinvia alle considerazioni di M. Lupoi, “Si fa presto a dire trust”, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2017, pag. 669 ss. (5) Il concetto di “metabolizzazione del trust” è stato coniato dal padre del Diritto dei trust in Italia, M. Lupoi (si veda La metabolizzazione del trust, cit.) per poi essere ripreso dagli studiosi del settore, cfr. A. Di Sapio - D. Muritano, “Trust o trustee nella trascrizione immobiliare”, in questa Rivista, 2017, pag. 236. Gennaio 2019 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE dovrebbe affrontare chi volesse reagire ad una simulazione in pregiudizio del proprio credito) (6). Anzi, le numerose pronunce rese in materia di revocatoria e sequestro mostrano come il nostro ordinamento giudiziario abbia dato costantemente prova di una “prontezza di riflessi” tale da garantire ai creditori un grado di soddisfazione superiore a quello normalmente ottenuto rispetto ai casi in cui i debitori abbiano utilizzato tecniche elusive per così dire “canoniche” (7). L’equivoco alla base di questa mancata comprensione del trust è stato spiegato in dottrina ricorrendo a quel principio della teoria dei flussi giuridici per il quale l’elemento proveniente da un ordinamento esterno tende ad apparire risolutivo a coloro i quali del dato straniero abbiano una conoscenza poco più che superficiale, non facendo eccezione al detto principio gli scopi al (ovvero al di là del) confine della liceità (8). L’analisi del dato storico suffraga questa lettura: in principio furono studi legali stranieri a pubblicizzare sistemi, asseritamente collaudati e infallibili, per nascondere beni sottraendoli alla garanzia dovuta dal titolare ai propri creditori. Se da una parte la realtà ha presto smentito la mistificazione, relegando questi sedicenti esperti nell’anonimato dal quale erano emersi, dall’altra il posto di questi ultimi è stato preso da chi pensa che tali finalità siano invece perseguibili mediante il ricorso ai c.d. trust interni, come accaduto ai protagonisti dei casi affrontati dai Tribunali di Genova, Cuneo e Bologna (9). Come si vedrà tali vicende giudiziarie, recenti esempi di quello che a pieno titolo si può considerare un vero e proprio filone giurisprudenziale, tale è la mole di decisioni in punto, mal celano un’incomprensione di fondo: la convinzione che il vincolo di beni in trust opponga alle eventuali pretese dei creditori una resistenza maggiore rispetto ad altri negozi giuridici (10). L’istituzione di un trust, di per sé stessa, è infatti immune dalla possibilità di recare pregiudizio alle ragioni e ai diritti di alcuno. Tutt’al più questo può avvenire ad opera delle singole operazioni negoziali mediante le quali il settlor trasferisce i beni al trustee, rectius vincola parte del proprio patrimonio in trust ma, proprio poiché trattasi di trust interni, tali negozi sono soggetti (di regola) alla legge italiana. E allora qui emerge la fonte dell’incomprensione, come la più attenta Gennaio 2019 dottrina non ha mancato di sottolineare: il fatto che il trust sia regolato da una legge straniera ..................................................... Note: (6) Confrontando una vendita simulata, cui accede la presunzione di non impoverimento del patrimonio del debitore, con un trust, nel quale l’impoverimento del patrimonio del debitore è certo (salvo casi particolari in cui la diminuzione di consistenza del patrimonio del settlor viene riequilibrata da un corrispettivo patrimoniale), emerge chiaramente l’inidoneità, o quantomeno certamente l’inefficienza, del trust quale strumento elusivo della garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c. Laddove, infatti, il trust richiede giustificazione, la vendita, nella sua veste di contratto tipico non presenta in generale (e all’apparenza) controindicazioni per il creditore del venditore: nell’un caso sarà, quindi, onere di quest’ultimo fornire prova dell’avvenuta simulazione con le difficoltà che, come noto, tale onere comporta; nell’altro sarà il debitore settlor onerato della prova della giustificazione del trust, così come della prevalenza di questa rispetto agli interessi dei creditori che lamentino il pregiudizio subito dalle loro ragioni. Questo non vale certo a negare che il trust possa efficacemente svolgere funzioni di c.d. protezione patrimoniale, bensì a evidenziare come la “protezione patrimoniale” sia altro rispetto all’elusione della garanzia ex 2740 c.c. Essa riguarda, infatti, eventi futuri e incerti dinnanzi i quali, se mai occorreranno, il debitore vuole farsi trovare con un patrimonio limitato o assente, finalità assolutamente legittime e, infatti, perseguibili (sebbene con minor efficienza) anche con altri istituti civilistici, primo tra tutti la donazione. Gli eventuali creditori non potranno chiedere alcuna particolare tutela difettando, in una tale situazione, i presupposti della revocatoria. Come è stato acutamente osservato nel nostro ordinamento non si rinviene alcun principio che obblighi un debitore a rimanere il più ricco possibile cfr. M. Lupoi, “La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi”, in questa Rivista, 2005, pag. 333. L’elemento ulteriore offerto dal trust è la “segregazione”: patrimoniale rispetto al trustee e funzionale rispetto al disponente. In punto si vedano meglio le considerazioni svolte da M. Lupoi, “La legittima funzione protettiva dei trust interni”, in Contratto e impr., 2004, pag. 236. (7) Tali sono le considerazioni svolte da M. Lupoi, La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi, cit. pag. 333, ove l’autore, commentando due dei primi casi di sequestro, uno conservativo civile, l’altro preventivo penale, metteva in guardia i possibili frodatori sulle inefficienze del trust ai loro scopi. Quanto al sequestro penale è stato notato da M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, cit., pagg. 785-786 come le sezioni penali della Suprema Corte di cassazione, dopo essere state le prime a pronunciarsi in materia di trust, continuano a tutt’oggi a produrre diverse sentenze ogni anno su questioni relative ai trust (trust istituiti da persone indagate o imputate per bancarotta, reati tributari, truffa, oltre i c.d. trust “anti mafia” e altri) affrontano sovente questioni di diritto civile quali la definizione di trust, cfr. Cass. pen., 24 gennaio 2011, n. 13276; Id., 17 maggio 2012, n. 22032; Id., 7 febbraio 2016, n. 9229; Id., 20 febbraio 2017, n. 8041, o ipotesi di sham trust per simulazione cfr. Cass. pen., 3 maggio 2013, n. 19099; Id., 27 maggio 2014, n. 21621; Id., 7 novembre 2014, n. 46137; Id., 14 gennaio 2015, n. 1341; Id., 16 aprile 2015, n. 15804. (8) Questa lettura è offerta da M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, cit., pag. 788 ove l’autore constata come il proprio monito contenuto in “La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi” non venendo colto dagli aspiranti frodatori (e vieppiù dai loro consulenti) non è stato sufficiente a prevenire una proliferazione di sentenze in materia di azione revocatoria. (9) Con il termine “trusts interni” si intendono quei trusts nei quali il solo elemento di estraneità rispetto all’ordinamento italiano è rappresentato dalla legge regolatrice del rapporto, essendo invece nazionali tanto gli elementi soggettivi quanto quelli oggettivi del rapporto stesso. Si vedano inoltre le esaustive considerazioni di M. Lupoi, “Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza”, in Vita not., 2016, pag. 153 ss., e in questa Rivista, 2016, pag. 113 ss. (10) Pare opportuno sottolineare che tale incomprensione non ha mietuto vittime unicamente tra gli “ingenui” aspiranti frodatori e i loro “più o meno ingenui” consulenti, bensì anche in dottrina. 23 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE potrebbe indurre a credere che questa disciplini anche i diritti dei creditori del settlor rispetto ai negozi di trasferimento dei beni al trustee o di vincolo dei beni in trust. Tale fallace assunto è, in verità, facilmente contestabile: ove anche non valesse la norma espressa dallo stesso art. 4 della Convenzione de L’Aja nell’escludere dal proprio ambito gli atti di disposizione, varrebbero i principi generali di diritto internazionale privato a rendere inapplicabili le norme della legge straniera in contrasto con le norme imperative del nostro ordinamento (11). Le pretese capacità elusive della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. attribuite al trust debbono considerarsi, quindi, smentite per tabulas dall’ottima capacità di reazione dimostrata dai meccanismi rimediali offerti dall’ordinamento ai creditori del settlor (12). Qualora, infatti, un debitore ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio con la probabile, o sicura, intenzione di pregiudicare i diritti dei propri creditori questi potranno accedere, come accennato, allo strumento dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 cod. civ. (13). La revocabilità degli atti di vincolo di beni in trust è, del resto, assolutamente compatibile con la Convenzione de L’Aja secondo la quale un trust, sebbene necessariamente regolato da una legge straniera, deve rispettare i principi e le norme imperative dell’ordinamento posti a tutela di interessi pubblici tra i quali rientra certamente la tutela del creditore pregiudicato da atti dispositivi del proprio debitore (14). Quanto al profilo rimediale, poi, è opportuno sottolineare che l’azione revocatoria non è l’unico strumento offerto dall’ordinamento (15). Da una parte, infatti, bisogna dare conto della possibilità di ricorso allo strumento del sequestro (civile e penale) (16), dall’altra è bene ricordare che, sebbene la generale validità del trust interno sia riconosciuta dalla giurisprudenza maggioritaria e dalla miglior dottrina (17), tale istituto deve soggiacere al filtro di cui all’art. 1322 c.c., essendo quindi necessario che alle radici dell’operazione di segregazione si trovino ragioni, in concreto, meritevoli di tutela (18). La non meritevolezza degli interessi sottesi all’atto destinatorio, al pari del superamento dei limiti della Convenzione de 24 ..................................................... Note: (11) Il riferimento, come noto, è alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 34. Tali e più diffuse osservazioni sono svolte da M. Lupoi, “La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi”, cit., pag. 337 ss. (12) Quanto all’art. 2740 c.c. e ai rapporti tra i trust interni e la garanzia patrimoniale generica si rinvia a L. Borbiera, “Responsabilità patrimoniale disposizioni generali. Artt. 2740 - 2744”, in Commentario Schelisinger, Giuffrè, 2010, in particolare pag. 68 ss. (13) In materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. si vedano: M. Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 2012, pag. 69 ss e G. Monteleone, “Della responsabilità patrimoniale”, in G. Bonilini - A. Ghizzini, “Della tutela dei diritti. Artt. 2784-2906”, in Commentario Gabrielli, UTET, 2011, pag. 769 ss. (14) Si vedano in proposito gli artt. 13, 15, 16 e 18 della Convenzione, con particolare riferimento alla lett. e) del comma 1 dell’art. 15 che specifica come la Convenzione non è ostativa all’applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro quando, in materia di protezione dei creditori in caso di insolvibilità del debitore, non si possa pattiziamente derogare a tali norme. (15) Quanto ai rapporti tra trust e azione revocatoria si veda in particolare M. Lupoi, Istituzioni di diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, 2a ed., 2011, Lavis (TN), pag. 94 ss. Si vedano inoltre G. Tucci, “Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria”, in questa Rivista, 2003, pag. 24 ss.; I. Valas, “Le trust disputes: azioni relative ai termini del trust ed alla sua validità”, in M. Monegat - G. Lepore - I.Valas, Trust. Applicazioni neldiritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, Torino, 2010, II, pag. 465 ss.; S. Leuzzi, “Trust e mezzi di tutela in rapporto al vincolo obbligatorio”, in questa Rivista, 2011, pag. 377 ss.; L. Santoro, Il trust in Italia, 2a ed., Milano, 2009, pag. 131 ss.; S. P. Cerri, “Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza di merito”, in questa Rivista, 2015, pag. 137 ss. In giurisprudenza si vedano, ex plurimis, Cass. civ., 19 aprile 2018, n. 9637; Id., 27 dicembre 2016, n. 27016, in questa Rivista, 2017, pag. 292; Trib. Latina, 22 luglio 2016, in questa Rivista, 2016, pag. 170; Trib. Avezzano, 13 luglio 2016, n. 951, ibidem; Trib. Modena, 26 maggio 2016, n. 1051, ibidem; Trib. Ancona, 11 maggio 2016, n. 840, ibidem; Trib. Arezzo, 2 maggio 2016, n. 570, ibidem; Trib. Forlì, 19 aprile 2016, n. 430, ibidem; Trib. Lucca, 8 aprile 2016, n. 796, ibidem; Trib. Milano, 26 marzo 2014, in questa Rivista, 2015, pag. 76; Trib. Genova, 21 maggio 2014, in questa Rivista, 2015, pag. 63; Trib. Massa, 24 settembre 2014, in questa Rivista, 2015, pag. 60; Trib. Pescara, 9 maggio 2014, in questa Rivista, 2014, pag. 665. (16) Si vedano in proposito le considerazioni, già in parte richiamate, di M. Lupoi, La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi, cit. In giurisprudenza si veda, ex multis, Cass. pen., 24 settembre 2014, n. 39147, in questa Rivista, 2015, pag. 181; Cass. pen., 29 settembre 2014, n. 40286, in questa Rivista, 2015, pag. 178; Trib. Firenze, 6 giugno 2002, in questa Rivista, 2004, pag. 256. (17) A tale proposito è stato puntualmente osservato che la Suprema Corte, chiamata a esprimersi in più occasioni in materia di trust, sovente posti in essere da rei o diversamente coinvolti in questioni capaci di gettare sinistre ombre sull’istituto, mai ha abbracciato le tesi avversa all’ammissibilità dei trust interni. Non solo, sono diversi gli interventi dell’Agenzia delle entrate, della Pubblica amministrazione e financo del legislatore che presuppongono il trust interno. Cfr. M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, cit. in particolare pag. 789 ss. In generale sul trust in Italia si veda anche Muritano, “Trust e diritto Italiano: uno sguardo d’insieme”, in Bartoli, I trust interni e le loro clausole, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, pag. 2 ss. (18) L’opportunità per l’ordinamento Italiano di esaminare il trust sotto il profilo della atipicità è stata oggetto di studio, in termini generali, da parte di De Nova, Il contratto alieno, Giappichelli, 2010, pagg. 48-49, ove l’autore, prende in esame il fenomeno della circolazione in Italia di schemi contrattuali tipici di altri ordinamenti (in primo luogo l’ordinamento inglese e quello statunitense), racchiusi sotto la definizione di “contratti alieni”, osservando come a tale fenomeno debba guardarsi tenendo conto della sua complessità, e non riducendolo al solo profilo della atipicità interna. Quanto all’art. 1322 c.c., al c.d. giudizio di meritevolezza e alle questioni ad esso connesse si rinvia a R. (segue) Gennaio 2019 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE L’Aja, espone il trust a una possibile declaratoria di nullità (19). n Inidoneità dei beni costituiti in trust a perseguirne la pur “meritevole” causa concreta: Trib. Genova, 25 aprile 2016, n. 2234 Il caso: Tizia è creditrice nei confronti dell’ex marito Caio della somma stabilita con sentenza dal Tribunale di Genova. Tanto premesso Tizia promuove un giudizio chiedendo: (1) la dichiarazione di nullità, invalidità o inopponibilità a terzi dell’atto con il quale Caio ha vincolato in trust, a favore del comune figlio Sempronio, anch’esso convenuto, alcuni beni immobili; (2) in subordine la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. avverso il medesimo atto. A sostegno della predetta domanda Tizia allega che: i) l’atto dispositivo del quale chiede la revoca è atto a titolo gratuito, ii) il solo scopo di tale atto sarebbe quello di sottrare i beni vincolati alla garanzia patrimoniale generica in pregiudizio del proprio credito, iii) l’atto è infatti immediatamente successivo (due mesi) rispetto alla data di pubblicazione della sentenza che costituisce fonte del credito di Tizia. Caio e Sempronio, costituendosi, si difendono esponendo come il, meritevole, interesse alla base dell’atto dispositivo di Caio sarebbe, invece, la volontà di questi di assicurare al figlio Sempronio reddito ed abitazione propri. Rigettata espressamente quella giurisprudenza che nega l’ammissibilità nell’ordinamento Italiano degli atti di auto-destinazione unilaterali in nome del principio della responsabilità patrimoniale illimitata il Tribunale di Genova passa a tratteggiare i differenti parametri di valutazione ai fini, da una parte, della validità del negozio destinatorio e, dall’altra, della sua efficacia rispetto ai terzi creditori, concludendo a favore di una tutela del ceto creditorio efficacemente realizzabile agendo sul piano della limitazione degli effetti dell’atto pregiudizievole. Prima di procedere con l’analisi della vicenda in concreto il Tribunale premette un’ulteriore osservazione avente ad oggetto la qualificazione della natura dell’atto pregiudizievole in termini di onerosità/gratuità, risolvendo nel senso della gratuità dell’atto alla luce della complessiva operazione. Astrattamente fissati tali principi il Tribunale di Genova passa a farne applicazione in relazione alle circostanze del caso concreto. Gennaio 2019 A tale proposito, nella prospettiva della domanda principale il giudice osserva come la finalità complessiva dell’operazione realizzata da Caio sia quella di garantire sostegno economico e abitazione al figlio Sempronio. Il giudicante rileva che il conferimento in vincolo di un immobile ulteriore rispetto alla metà dell’immobile, gravato dal diritto di usufrutto a favore di Tizia e ove Sempronio già risiedeva, sia sufficiente a concludere per la presenza di una “meritevolezza” sottesa all’operazione, qui intesa nel senso di “creazione di mezzi patrimoniali idonei ad aiutare il figlio a raggiungere una propria autonomia economica” e, in conseguenza, a determinare il rigetto della domanda principale. Tuttavia, nella diversa prospettiva della domanda subordinata di revocatoria il giudice genovese opta per il pieno accoglimento della domanda. Commento: La questione affrontata dal Tribunale di Genova spinge a riflettere circa alcuni aspetti pratici in materia di tutela dei creditori rispetto a trust elusivi. Un primo profilo, tra quelli presi in esame, attiene all’ammissibilità nel nostro ordinamento di atti di auto-destinazione unilaterale accusati, dagli attori, di porsi in insanabile contrasto con il principio di responsabilità personale illimitata. ..................................................... Note: (continua nota 18) Scognamiglio, “Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari - dei requisiti del contratto. Artt. 1321 - 1352”, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1987, pag. 24 ss.; Breccia, “Autonomia contrattuale”, in Navarretta - Orestano (a cura di) “Dei contratti in generale artt. 1321 - 1349”, in Commentario Gabrielli, UTET, 2011, pag. 59 ss.; Galluzzo, “Selezione degli interessi meritevoli di tutela nell’applicazione dell’art. 2645 ter c.c.”, in Corr. Giur., 2012, pag. 392 ss.; Versaci, “Giudizio di meritevolezza e violazione di regole di regole di condotta in materia di intermediazione finanziaria”, in NGCC, 2016, pag. 855 ss.; Garofalo, “La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi e meritevolezza dello scambio”, in Riv. Dir. Civ., 2012, pag. 573 ss.; Garofalo, “Meritevolezza degli interessi e correzione del contratto”, in NGCC, 2017, pag. 1205 ss. (19) Si considerino quei casi nei quali il settlor mantiene il controllo effettivo del patrimonio, ne disponga come cosa propria, stante l’intento, comune al trustee, di ingenerare una falsa convinzione nei terzi. A tale proposito con incidenza sempre crescente compare nelle decisioni, soprattutto penali, il termine Sham tanto da farne definire l’uso una moda. Si notino in proposito le analisi di M. Lupoi, Istituzioni di diritto dei trust nei paesi d’origine e in Italia, 2016, pag. 32 ss. Si vedano inoltre S. Leuzzi, Trust e mezzi di tutela in rapporto al vincolo obbligatorio, cit., pag. 382 ss.; D. Muritano, Il trust nullo (sham), cit., pag. 156 ss.; in giurisprudenza, senza pretesa di completezza: Cass. pen., 27 maggio 2014, n. 21621, in questa Rivista, 2014, pag. 411; Cass. pen., 14 gennaio 2015, n. 1341, in questa Rivista, 2015, pag. 265; Cass. pen., 16 aprile 2015, n. 15804, in questa Rivista, 2015, pag. 605; Trib. Udine, 31 maggio 2016, n. 711, in questa Rivista, 2017, pag. 168; Trib. Pescara, 5 maggio 2016, n. 758, in questa Rivista, 2017, pag. 309; Trib. Modena, 23 settembre 2016, in questa Rivista, 2017, pag. 185. 25 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE Con riferimento all’ammissibilità di un vincolo costituito su beni la cui titolarità giuridica rimane in capo al settlor il giudice osserva come l’introduzione, da parte del legislatore, dell’art. 2635-ter c.c. consente che una massa patrimoniale possa assumere la veste di massa patrimoniale “distinta” e “separata” rendendo tale vincolo opponibile a terzi per mezzo della trascrizione per un limite di tempo determinato (e comunque non eccedente i novanta anni) (20). A tale proposito il giudicante evidenzia l’affinità tra l’istituto introdotto con la novella e il fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167 e ss. c.c. così come dei patrimoni destinati di cui agli artt. 2447-bis ss. c.c., istituti rispetto ai quali viene sottolineata comunque una differenza sostanziale: là dove le finalità a cui è preordinato il vincolo di destinazione previsto dalle norme che disciplinano le richiamate fattispecie sono tipizzate dalle stesse disposizioni, l’art. 2645-ter c.c. contiene il solo generico riferimento al parametro dell’art. 1322 c.c., sottoponendo, dunque, l’ammissibilità del vincolo in parola al filtro di meritevolezza degli interessi che tale vincolo si promette di perseguire. In tale frangente il Tribunale sembra fare proprie le osservazioni di quella dottrina che, a proposito dell’art. 2645-ter c.c., ha sottolineato come l’importanza della predetta disposizione non risieda tanto in quello che dice, quanto piuttosto in quello la norma, pur non dicendo, lascia intendere: la volontà del nostro ordinamento di tipizzare la volontà destinatoria, generalizzando la possibilità per l’autonomia privata di realizzare interessi meritevoli di tutela per mezzo della separazione patrimoniale realizzabile mediante il ricorso a qualsivoglia atto giuridico (21). Il giudice genovese conclude infatti il proprio ragionamento in punto richiamando, ed espressamente contestando, quella giurisprudenza a mente della quale le deroghe al principio di responsabilità patrimoniale illimitata avrebbero carattere eccezionale, imponendo un’interpretazione restrittiva dell’art. 2645-ter c.c. (22). Nel preparare il terreno per la propria decisione il Tribunale passa in rassegna una seconda questione di carattere generale: l’individuazione di quale debba essere, in ottica rimediale, il piano sul quale deve operare la tutela di quei creditori del settlor che lamentino di aver patito un pregiudizio al proprio credito a cagione del conferimento di beni in trust. Particolare attenzione è dedicata al diverso parametro di valutazione tra le azioni invalidanti dell’atto e quelle che operano sul piano dell’opponibilità ai terzi, evidenziando come nell’un caso si debba vagliare il 26 rispetto dei requisiti imposti dalla normativa regolante lo specifico negozio, nell’altro valutarne l’efficacia rispetto ai creditori, senza che tale valutazione possa investire la causa in sé del negozio. Affermando che “dal punto di vista della responsabilità patrimoniale, appare plausibile ritenere che le azioni invalidanti dell’atto non costituiscano lo strumento corretto da utilizzare per la tutela del creditore (...) così come si rivela irrazionale ritenere, in termini generali, vietate e dunque nulle le limitazioni della responsabilità concordate pattiziamente (...) essendo invece più che sufficiente, ma soprattutto coerente con il sistema, limitarne gli effetti sul piano meramente obbligatorio” il giudice nega la possibilità di operare un giudizio di invalidità per frode ai creditori, in luogo del quale ritiene opportuno valutare, in primo luogo se il negozio concretamente posto in essere presenti una causa “meritevole”, per poi, eventualmente, valutare l’efficacia rispetto al creditore procedente. La soluzione adottata pare essere mutuata da quella già approntata dalla giurisprudenza maggioritaria in materia di fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c. Del resto le affinità tra questo istituto e la figura, ricorrente anche nel caso in analisi, del c.d. family trust, teso a garantire sostentamento ai beneficiari, sono evidenti giacché, infatti, attraverso il fondo patrimoniale determinati beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, vengono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e sottratti, insieme con i loro frutti, all’esecuzione forzata per quei debiti contratti ..................................................... Note: (20) L’art. 2645-ter c.c. è stato introdotto dal legislatore, come noto, con l’art. 39-novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e modificato dalla legge di conversione, Legge 23 febbraio 2006, n. 51. A proposito di tale norma si rinvia a Morace Pinelli, “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”, in Commenatrio Scialoja-Branca, Zanichelli, 2017. (21) Tali sono le considerazioni di M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2011, pag. 265 ss. La medesima lettura è condivisa e fatta propria da L. F. Risso - M. S. Risso, “Una lettura dell’art. 2645 ter c.c. Luci ed Ombre”, in questa Rivista, 2013, pag. 22 ss. Negli stessi termini si veda inoltre De Nova, Il contratto alieno, cit., pagg. 57-58. Più in generale, a proposito dell’art. 2645-ter c.c., G. Perlingeri, “Il controllo di meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.”, in Riv. Notariato, I, 2014, pag. 11 ss.; G. Gabrielli, “Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari”, in Riv. dir. civ., 2007, pag. 321 ss.; A. Morace Pinelli, Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore, Milano, 2007, pag. 144 ss.; R. Franco, “Il nuovo art. 2645 ter c.c.”, in Riv. Notariato, 2006, pag. 321 ss.; S. Leuzzi, “Riflessioni sull’art. 2645 ter c.c. nel quadro dei limiti interposti dalla giurisprudenza”, in questa Rivista, 2015, pag. 7 ss. (22) Nella decisione esplicito riferimento è fatto a Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, in Corr. giur., 2014, pag. 1367 ss., con nota di Sgobbo. Gennaio 2019 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE per fini diversi dal perseguimento dei bisogni familiari (23). Appare quindi corretto concludere, come nel caso di specie, per l’applicazione in materia di trust, dei rilievi già svolti riguardo al conferimento di beni in fondo patrimoniale con finalità elusive perseguendo la tutela dei creditori non già con il ricorso a quelle azioni invalidanti dell’atto, oggetto della domanda principale, essendo coerente con il sistema ricorrere ad una limitazione degli effetti dell’atto contestato sul piano obbligatorio, come richiesto nella domanda subordinata (24). Pare opportuno rilevare come taluna dottrina e parte della giurisprudenza (25) abbiano sostenuto come non sia possibile estendere nella loro totalità le considerazioni svolte in materia di atti di conferimento di beni in fondo patrimoniale elusivi della garanzia patrimoniale ad ipotesi relative a trust. Secondo tale orientamento, infatti, là dove in materia di fondo patrimoniale la declaratoria di nullità del negozio per violazione dell’art. 2740 c.c. sarebbe preclusa in considerazione del fatto che tale fattispecie di limitazione della responsabilità patrimoniale è disciplinata dal Codice civile, il medesimo discorso non dovrebbe (necessariamente) applicarsi al trust il quale, configurando un’ipotesi di separazione atipica resterebbe passibile di una declaratoria di nullità per elusione di norme imperative (26). Cionondimeno la soluzione fatta propria dal Tribunale di Genova appare soddisfacente ed opportuna e, pertanto, condivisibile. L’ultimo dei profili generali affrontato dal giudice attiene ad un aspetto applicativo dell’azione revocatoria, ovvero alla possibilità di ricorrere, nel caso di specie, alla più stringente disciplina dettata dall’art. 2901 c.c. per gli atti a titolo gratuito. Preliminare alla soluzione del quesito è la valutazione dell’onerosità (o meno) dell’atto contestato. Quanto a tale profilo secondo il giudice genovese è opportuno ragionare nell’ottica di un “raccordo funzionale tra destinazione patrimoniale e trasferimento” poiché l’effetto traslativo si produce in forza di un contratto (sia esso per sua natura oneroso o gratuito) che necessariamente si inserisce in un’operazione che tende a realizzare la destinazione mediante una serie coordinata di atti e negozi. In estrema sintesi: il negozio traslativo appare come un atto neutro, funzionalmente dipendente dal negozio programmatico che ne fonda la destinazione patrimoniale (e nel quale risiede quindi la sua natura causale), e allora la qualificazione in termini di onerosità/gratuità non può porsi in astratto con riferimento al singolo negozio traslativo ma richiede Gennaio 2019 di essere valutata nel contesto complessivo dell’operazione destinatoria. Conseguentemente il Tribunale opta per la soluzione affermativa circa l’applicabilità dell’art. 2901 c.c., n. 1. Tale soluzione, già abbracciata dalla miglior dottrina (27) e dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, sembra essere anche quella fatta propria dalla corte di legittimità, affermando che: “La costituzione di un trust non rappresenta un atto di adempimento di un dovere giuridico, anche qualora sia effettuato da entrambi i coniugi per far fronte ad esigenze familiari, non essendo detta costituzione in alcun modo obbligatoria per legge; essa, piuttosto, configura un atto a titolo gratuito, non trovando alcuna contropartita a favore dei disponenti, onde non si richiede, ai fini della revocatoria ex art. 2901 c.c., la c.d. partecipatio fraudis da parte di soggetti diversi dal debitore” (28). Risolte in astratto le perdette questioni, il Tribunale di Genova decide sul caso concreto in maniera lineare rispetto alle premesse di diritto richiamate, rigettando la domanda principale per accogliere la domanda subordinata. Gli elementi di fatto sui quali si fonda la pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, nonostante il superamento del c.d. giudizio di meritevolezza operato dal giudicante in relazione al trust contestato, è di particolare interesse. Tra questi minor sorpresa desta l’importanza data alla circostanza che l’atto traslativo risultasse sottoscritto in epoca appena successiva alla pubblicazione della sentenza fonte del credito azionato in giudizio, ..................................................... Note: (23) Tale paragone è operato, per esempio, da Comm. trib. reg. Venezia, 23 gennaio 2003, in Il nuovo dir., 2004, pag. 596 ss. In dottrina si veda per tutti Palazzo, “Atti gratuiti e donazioni”, in Sacco (dir.), Trattato di diritto civile, Torino, 2000, pag. 369. (24) Su questo punto Cerri, “Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza di merito”, in questa Rivista, 2015, pagg. 147-148. In giurisprudenza l’opinione per cui in caso di costituzione di beni in fondo patrimoniale la tutela del ceto creditorio può essere perseguita solo mediante l’azione revocatoria trova applicazione in Cass. civ., 17 giugno 1999, n. 6017, in Mass. Giur. it., 1999; Cass. civ., 17 gennaio 2007, n. 966, in Notariato, 2007, pag. 250 ss. (25) In dottrina cfr. F. Galluzzo, “Autonomia negoziale e causa istitutiva di un trust” (nota a Trib. Velletri, 29 giugno 2005), in Corr. giur., 2006, pag. 695 ss. Nella giurisprudenza si vedano Cass. civ., 2 settembre 1996, n. 3251, in Mass. Giust. civ., 1996, pag. 1243 e Cass. civ., 2 dicembre 1996, n. 10725, in Mass. Giust. civ., 1996, pag. 1650 ss. (26) Su questo punto F. Di Ciommo, “Brevi note in tema di azione revocatoria, ‘trust’ e negozio fiduciario” (nota a Cass., 22 gennaio 1999, n. 591), in Foro it., 1999, pag. 1470. (27) Per tutti M. Lupoi, “Azione revocatoria e trust familiare” (nota a Trib. Cassino, 8 gennaio 2009), in questa Rivista, 2010, pag. 419 ss. (28) Cfr. Cass. civ., 3 agosto 2017, n. 19376, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 2018, 1, pag. 61. 27 TRUSTS Saggi E ATTIVITÀ FIDUCIARIE che invero configura un indice di intento fraudolento nell’uso del trust rilevato dai giudici con una certa costanza in casi affini. Maggiore interesse merita, invece, il rilievo dato al fatto che (parte) di uno degli immobili costituiti in vincolo risultava essere l’immobile ove il beneficiary già risiedeva. Tale circostanza, acuita dal fatto che il medesimo immobile era inoltre gravato da un diritto di usufrutto (a favore della madre del beneficiary) rende, secondo il giudice, il conferimento inidoneo a perseguire in concreto il pur meritevole fine sotteso all’operazione, non essendo possibile trarne alcun reddito. L’ipotetica strumentalità dell’operazione è suffragata dal fatto che anche l’ulteriore immobile conferito in trust parrebbe inidoneo a produrre un reddito capace di soddisfare le esigenze del beneficiary, stante la totale assenza di prova di redditività di quest’ultimo. A destare le maggiori perplessità, e quindi a risultare determinanti per la decisione, sono però, due ulteriori circostanze. Se da un lato l’eliminazione di ogni cespite in capo al settlor stesso idoneo a garantire il soddisfacimento del credito di Tizia risulta una circostanza comune alla maggior parte delle ipotesi di trust elusivo, un novum deve certamente rinvenirsi nell’introduzione, nel trust, di una particolare clausola che avrebbe inteso consentire a settlor e beneficiary di concordare anzitempo la cessazione del vincolo. n Legittimazione del trustee e ipotesi di nullità dell’atto istitutivo di trust: Trib. Cuneo, 26 luglio 2017, n. 788 Il caso: Tizio promuove un giudizio contro Caia, nella qualità di trustee del Trust Alfa, e Mevio deducendo che: (1) nel 2003 aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti di Mevio, confermato all’esito del giudizio di opposizione e del successivo appello; (2) nel giugno 2013 aveva notificato a Mevio atto di precetto a cui era seguito un procedimento di pignoramento immobiliare su beni di Mevio; (3) nel maggio 2014 il Trust Alfa proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. in esito al quale il procedimento di esecuzione veniva sospeso; (4) nel 2008, successivamente all’insorgere del proprio credito, Mevio aveva costituito, insieme ad altre tre persone, il Trust Alfa, nominando Caia quale 28 trustee, vincolando, tra gli altri, i beni sui quali Tizio aveva iniziato l’esecuzione; (5) il vero scopo del vincolo non sarebbe stato garantire alla figlia di Mevio risorse economiche per l’avvenire, bensì elidere la garanzia patrimoniale di Mevio in pregiudizio del credito di Tizio. Tizio chiedeva quindi, in via principale, la declaratoria di nullità del trust, stante il suo intento di “frodare la legge Italiana” e, in subordine, la revoca dell’atto istitutivo del trust ex art. 2901 c.c. Mevio e Caia chiedevano il rigetto delle domande proposte in questi termini sostenendo, da una parte che il trust non poteva considerarsi nullo poiché costituito per una finalità meritevole di tutela (garantire la stabilità economica della figlia di Mevio), dall’altra parte la prescrizione dell’azione revocatoria. Risolte alcune questioni preliminari il giudice si sofferma sulla questione attinente la legittimazione del trust ovvero del trustee, risolvendo a favore della seconda opzione in nome di quella giurisprudenza che ritiene il trust un insieme di beni e rapporti destinati a un fine predeterminato, e non un ente dotato di personalità giuridica. Tanto premesso il giudicante passa all’esame del merito della domanda proposta in via principale, valutandola priva di fondamento. Il Tribunale di Cuneo, infatti, ricorda come la dottrina prevalente e la giurisprudenza più recente siano orientate con decisione nel senso della piena ammissibilità del trust interno regolato da legge straniera, anche in considerazione del fatto che la Convenzione de L’Aja non limita in modo alcuno la scelta della legge regolatrice del trust da parte del settlor. Il giudice cuneese, vagliando diverse ipotesi, esclude che sussistano ragioni di invalidità dell’atto istitutivo del trust. Passando, infine, all’esame della domanda subordinata il giudicante, preso atto dell’intervenuta prescrizione, rigetta la domanda. Commento: La decisione del Tribunale di Cuneo, a differenza della pronuncia genovese, non presenta profili di interesse in relazione agli aspetti applicativi dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in merito alla quale il giudicante si pronuncia rilevandone l’intervenuta prescrizione della relativa azione. L’azione revocatoria, anche in ambito di trust, soggiace infatti al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2903 c.c. Tale termine decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal giorno nel quale dell’atto di cui si chiede Gennaio 2019 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE l’inefficacia relativa è stata data idonea pubblicità (29). Nel caso di specie l’atto costitutivo del trust era stato trascritto nell’ottobre del 2008 e, prima dell’azione revocatoria promossa nel 2014, non erano stati posti in essere atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione. Tuttavia l’analitica motivazione con la quale il Tribunale ha respinto (anche) la domanda principale, con la quale gli attori chiedevano la dichiarazione di nullità dell’atto istitutivo del trust contestato, presenta alcuni significativi spunti di riflessione con riferimento a due questioni di primario rilievo in materia di trust interni: la (discussa) soggettività giuridica del trust, cui consequenzialmente discendono importanti considerazioni in relazione alla (possibile) legittimazione processuale (attiva o passiva) del trust; i casi di nullità del trust o, più correttamente, dell’atto costitutivo di trust. Quanto alla prima questione il Tribunale, sollecitato sul punto, risolve allineandosi all’orientamento espresso dalla Suprema Corte la quale, chiamata in diverse occasioni a pronunciarsi sulla possibile qualificazione giuridica del trust quale soggetto di diritti (e sulle ricadute di tale affermazione sul piano procedurale) (30), ha tratteggiato il proprio orientamento in modo univoco tramite una serie di interventi successivi. L’esordio della Corte di legittimità nella questione avviene a proposito di una singolare ipotesi di trust costituito su un autoveicolo. Chiamata ad attribuire la responsabilità di alcune infrazioni commesse dallo stesso mezzo, la Corte attribuì tale responsabilità al trustee in quanto proprietario e unico soggetto di riferimento stante il fatto che il “trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità” (31). Qualche anno più tardi la Cassazione torna sul punto per risolvere la questione attinente al titolo in virtù del quale il trustee è legittimato a rapportarsi con i terzi in via esclusiva. Secondo i giudici di legittimità il trustee non agirebbe, infatti in qualità di legale rappresentante del trust bensì, non essendo il trust ente dotato di personalità giuridica, direttamente in qualità di soggetto titolare in capo al quale risiede la titolarità del diritto (32). Il medesimo orientamento viene quindi confermato, ed esteso al piano dei risvolti processuali, quando la Corte si trova a stabilire che il trust non può essere parte di un giudizio poiché (appunto) non è un ente (33). Gennaio 2019 Se da una parte l’orientamento della Corte di cassazione testé tratteggiato ha portato all’emersione di una certa coerenza interna alla giurisprudenza in materia di trust, se non altro per quanto attiene a questo limitato profilo, non poche perplessità si sollevano qualora si guardi al trust nel suo fenomeno vivente. Le prime avvisaglie di una coerenza che si esaurisce all’interno delle decisioni giurisprudenziali si ha già considerando che il legislatore ha inserito il trust tra i soggetti quantomeno ai fini fiscali. Non deve, infatti, stupire apprendere che i trust sono dotati di codice fiscale e perfino di partita IVA la dove svolgano un’attività di tipo commerciale (34). Del resto al cospetto dei grandi esempi di trust, si pensi a quello notissimo del Metropolitan Museum di New York (nei confronti del quale lo stesso linguaggio comune esalta l’attività a discapito delle persone dei trustee) la tentazione dell’osservatore italiano sarebbe quella di evocare la figura delle fondazioni. Ricorrendo alla divisione classica fra i trust “per uno scopo” e i trust “per beneficiari” la dottrina ha osservato che, nei Paesi che il trust lo hanno inventato (e in quelli che lo hanno capito), i primi son considerati nella prassi al pari di enti nei quali il board dei trustee ricopre un ruolo in tutto assimilabile a quello degli amministratori (35). Viene quindi da chiedersi se davvero la posizione assunta dalla giurisprudenza italiana sia quella che meglio aderisce ai trust per come questi operano nella vita reale. Riguardo al secondo dei profili evidenziati il Tribunale di Cuneo, nel vagliare la ricorrenza di un’ipotesi di nullità del trust, passa in rassegna una serie di possibili cause della stessa, per escluderne la sussistenza. ..................................................... Note: (29) Si veda in proposito Cass. civ., ordinanza 15 maggio 2018, n. 11816, in DeJure. (30) In punto si notino le osservazioni di Berloni, “Risvolti processuali della qualificazione del trust interno come soggetto di diritti”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, pag. 1343 ss. (31) Il caso cui ci si riferisce è Cass. civ., 22 dicembre 2011, n. 28636, in DeJure. (32) Si veda Cass. civ., 20 febbraio 2015, n. 3556, in Pluris. (33) Si vedano in particolare Cass. civ., 2 settembre 2016, n. 17529, in DeJure e Cass. civ., 27 gennaio 2017, n. 2043, in questa Rivista, 2017, pag. 283. Si vedano inoltre le considerazioni di Di Sapio e Muritano, Trust o trustee nella trascrizione immobiliare, cit., pag. 236. (34) Si veda in proposito l’art. 73 del T.U.I.R., Testo Unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e successive modifiche). (35) Per un migliore e più completo inquadramento della questione si rinvia a M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, cit., pagg. 789, 790. 29 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE In primo luogo viene presa in considerazione la possibile nullità per frode alla legge, subito esclusa dal giudicante ritenendo meritevole di tutela la finalità di assistenza cui l’operazione di costituzione del trust risulta preordinata. Quindi il giudicante esclude la ricorrenza della figura del c.d. trust autodichiarato. Tale possibile causa di nullità è esclusa, secondo il Tribunale di Cuneo, dalla non coincidenza tra “settlor, beneviciary e trustee” (36). Un’ulteriore ipotesi di nullità vagliata, infruttuosamente, dal Tribunale è quella relativa alla possibile nullità dell’atto istitutivo di trust per mancata perdita di disponibilità dei beni conferiti da parte del settlor. L’ultima ipotesi di nullità dell’atto costitutivo di trust presa in considerazione attiene alla simulazione. In assenza di ulteriori elementi di prova il giudice ritiene, correttamente, che la scelta del trustee nell’ambito familiare non sia, e non possa essere, elemento dirimente in tale senso (37). Il fatto che i legali degli attori abbiano cercato di suffragare la loro ipotesi mediante il richiamo di tali argomentazioni mette in rilievo, una volta di più, come la diffidenza dei giuristi italiani verso il trust abbia portato a considerare come elemento di sospetto una pratica (la scelta del trustee tra gli amici, familiari o legali di fiducia del settlor) nata nella patria del trust, in epoca vittoriana, e che tuttora vi trova ampia diffusione senza problemi di sorta. Senza considerare, poi, che tale pratica sarebbe perfettamente compatibile con la - meritevole - finalità dichiarata del trust: prestare assistenza familiare alla figlia del settlor. n Incontestabile legittimità del trust interno e revocabilità di un trust “meritevole”: Trib. Bologna, 18 gennaio 2018, n. 189 Il caso: Banca Beta è creditrice nei confronti di Alfa S.r.l. in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna nel 2016, non opposto, e nei confronti di Sempronio in virtù di lettera di fideiussione omnibus del 2007 e lettera di fideiussione specifica relativa al contratto di finanziamento chirografario sottoscritto nel 2011 da Banca Beta a favore di Alfa S.r.l. La banca promuove un giudizio nei confronti di Sempronio, Caia, Tizio e Mevia allegando che: (1) dopo il rilascio delle garanzie Sempronio, insieme alla moglie Caia (socia di Alfa), al fratello Tizio e sua moglie Mevia, aveva costituito il Trust Gamma con finalità di assistenza familiare; 30 (2) diverse proprietà immobiliari di Sempronio e Tizio erano state vincolate nel Trust Gamma; (3) Caia e Mevia erano state nominate trustees oltre che “beneficiarie del reddito”, “beneficiari finali” venivano invece nominati i discendenti in linea retta dei settlor. Banca Beta chiedeva quindi al Tribunale di Bologna di voler dichiarare, limitatamente alle quote dei beni vincolati di spettanza di Sempronio, l’atto istitutivo del Trust Gamma, in via principale i) inesistente per non riconoscibilità da parte dell’ordinamento italiano, o ii) nullo per immeritevolezza ovvero, in via subordinata iii) revocarlo ex art. 2901 c.c. Il giudice rigetta la domanda principale. Quanto alla paventata inesistenza dell’atto istitutivo del trust si sottolinea come la miglior dottrina e la giurisprudenza prevalente siano concordi nel riconoscere l’ammissibilità del c.d. trust interno nonché rilevando come “risulta anacronistico continuare a discutere della sua liceità a quasi venti anni dalla ratifica della Convenzione die L’Aja”. Così esclusa la necessità (e la possibilità) di un giudizio di meritevolezza relativo alla causa astratta del trust, il giudice rigetta anche la domanda di nullità. La finalità di assistenza familiare del trust viene considerata una “causa concreta dell’atto” sufficientemente meritevole di tutela ai fini dell’art. 1322 c.c. ..................................................... Note: (36) Probabilmente il Tribunale si rifà a Cass. n. 3735/2015, con cui i giudici di legittimità hanno assunto posizione nettamente contraria ai trust autodichiarati per la discutibile (e discussa) ragione che mancherebbe l’elemento essenziale del trasferimento della proprietà dal setto ad altro soggetto. Quanto alla controversa figura del trust c.d. autodichiarato emerge, una volta di più, la diffidenza dei giuristi italiani che sono naturalmente portati a non contemplare la possibilità che il settlor possa essere anche un trustee corretto, considerando invece la sola eventualità che il setto possa voler continuare a disporre dei beni conferiti in trust come se questo non vi fosse. Il giudice del Tribunale Cuneese non sembra distaccarsi da questa limitata visione del fenomeno. A favore del giudicante merita peraltro di essere segnalato l’uso dei termini inglesi settlor e beneficiary, oltre a trustee, già fatto proprio dal linguaggio giuridico nostrano. Sebbene tale rilievo possa apparire marginale, è bene considerare l’importanza che i nomi rivestono nel linguaggio giuridico (note sono in proposito le considerazioni brillanti di Roppo, “La causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito”, in Riv. Dir. Civ., 2013, pag. 957 ss.) a maggior ragione laddove l’oggetto di indagine dia un istituto, quale è il trust, che trova la sua origine nell’Equity inglese. Queste considerazioni trovano la loro migliore espressione in M. Lupoi, Si fa presto a dire trust, cit., in particolare pag. 672 ss. (37) Riprendendo le considerazioni su cui supra alla nota che precede, si nota come la diffidenza verso l’istituto abbia portato a valutare come elemento di sospetto una pratica (la scelta del trustee tra gli amici, familiari o legali di fiducia del settlor) che sorge nella patria del trust, in epoca vittoriana, e tuttora vi trova ampia diffusione senza problemi di sorta. Inoltre tale pratica è perfettamente compatibile con la finalità dichiarata del trust: assistenza familiare alla figlia del settlor. Gennaio 2019 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE Prima di esaminare il merito della domanda subordinata il giudicante osserva come delle, tre classi di creditori coinvolti nell’operazione trust (del settlor, del beneficiary e del trustee) l’azione revocatoria ordinaria spetti solo ai creditori del settlor, per reagire ad un depauperamento della garanzia patrimoniale generica che ne pregiudichi i diritti di credito. Affermata in questi termini l’astratta revocabilità dell’atto istitutivo di trust il giudice ne accerta la sussistenza dei presupposti nel caso di specie, accogliendo conseguentemente la domanda. Commento: Anche il caso deciso dal Tribunale di Bologna vede al centro un caso di abuso del trust per scopi elusivi dei diritti dei creditori del disponente. La sentenza affronta due questioni di primo piano tra quelle riguardanti il diritto dei trust: la presunta inesistenza o nullità del trust e i requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria avverso gli atti di conferimento di beni in trust. Quanto al primo profilo il Tribunale rigetta recisamente (e condivisibilmente) la proposta domanda di dichiarazione di inesistenza (o di nullità dell’atto istitutivo di trust per immeritevolezza) per incompatibilità con l’art. 2740 c.c. A sostegno della propria interpretazione il giudice richiama la ratifica della Convenzione de l’Aja da parte dell’Italia dalla quale, secondo il giudicante, discende l’implicita valutazione di compatibilità del trust con l’ordinamento interno (38). La motivazione del giudice bolognese sembra inserirsi in quel filone interpretativo, trasversale in dottrina e giurisprudenza, che sostiene come l’introduzione del trust nell’ordinamento attraverso una norma di rango primario (la Legge di ratifica della Convenzione) porta a configurare una delle ipotesi derogatorie di cui all’art. 2740 c.c., comma 2, salvo il riconoscimento, come nel caso di specie, di una finalità meritevole sottesa all’operazione (39), con il conseguente obbligo (non facoltà!) per gli Stati di riconoscere (se non altro) gli effetti minimi connessi dalla Convenzione all’istituto a tutti quei trust che soddisfino i requisiti della Convenzione stessa (40). Il fatto che tra gli effetti minimi propri del trust di cui la convenzione impone il riconoscimento agli Stati deve necessariamente essere ricompreso l’effetto segregativo farebbe sì che la possibilità per il trust di derogare alla garanzia ex art. 2740 c.c. discenderebbe direttamente dalla Convenzione, e non già dall’art. 2645-ter c.c. come talora affermato (41). Gennaio 2019 L’impianto della motivazione è rafforzato mediante il richiamo alla Legge n. 296/2006 che, includendo il trust tra i “soggetti” passivi di imposta, ne ha “sancito definitivamente l’esistenza e, dunque, la legittimità”. In effetti sono diverse le disposizioni di legge che prendono in considerazione la posizione del trust nel nostro ordinamento. In questo contesto merita di essere nuovamente sottolineato il fatto che tali normative non si limitano a confermare la legittimazione del trust interno, ma sembrano presupporne una soggettività troppo spesso negata della dottrina allorquando insiste a voler incasellare il trust in una qualche categoria di diritto civile (vuoi l’ente, vuoi l’universalità di beni) sforzandone i contorni (42). Respinta ogni possibile causa di invalidità (e inesistenza) dell’atto istitutivo del trust contestato, il giudizio si sposta sulla domanda subordinata. Prima di concentrarsi sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria nella vicenda oggetto del proprio giudizio il Tribunale si premura di confermare l’astratta revocabilità degli atti di conferimento dei beni in trust, solo con riferimento ai creditori del settlor e non dei creditori degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di segregazione. In tale inciso il giudice bolognese, al pari del proprio omologo presso il Tribunale di Cuneo, opta per l’utilizzo dei termini inglesi in luogo di una traduzione. Rinviando alle osservazioni già svolte in punto si rileva solo come tale scelta, segno tangibile del processo di metabolizzazione del trust in Italia, oltre che ispirata a ..................................................... Note: (38) Sul superamento della questione relativa alla pretesa inesistenza del trust interno per incompatibilità con l’ordinamento si vedano le osservazioni di M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, cit., pagg. 789-790. Più in generale, sui trust interni, si vedano: M. Lupoi, “Perché i trust in Italia”, in Dogliotti - Braun, Il trust nel diritto delle persone e della famiglia, Giuffré, 2003, pag. 19 ss.; Braun, “La giurisprudenza italiana sui trust”, ivi, pag. 37 ss. (39) Si trattava nel caso di specie di assistenza e tutela dello stato di invalidità dei beneficiari, ritenuto dal giudice finalità meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. (40) In dottrina si vedano M. Lupoi, Trusts, cit., pag. 529 ss.; M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016, pag. 243 ss.; Petrelli, “Trust interno, art. 2645 ter c.c. e ‘trust italiano’”, in Riv. dir. civ., 2016, pag. 167 ss.; Manes - Errani, “Trust autodichiarato e vincoli di destinazione: l’effetto segregativo”, in questa Rivista, 2018, pag. 481. In giurisprudenza, tra le molteplici, Cass. civ., 19 maggio 2017, n. 12718, in DeJure e Cass. civ., 1° febbraio 2016, n. 1873, ivi. (41) Il riferimento è in particolare agli artt. 2 e 11 della Convenzione. Opposta impostazione si rinviene, per esempio, in Trib. Roma, 22 gennaio 2018, in questa Rivista, 2018, pagg. 534-535. Si noti che anche la decisione del Tribunale di Genova oggetto del presente commento nei precedenti paragrafi ha motivato il riconoscimento del trust nell’ordinamento italiano mediante il rinvio all’art. 2645-ter c.c. (42) Quanto alle considerazioni circa la pretesa soggettività del trust si rinvia a quanto già esposto supra, in particolare alla nota 34. 31 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE una maggiore precisione esclude possibili errori di traduzione (e conseguentemente di concetto) (43). Venendo al merito della domanda, determinanti, ai fini dell’accoglimento si rivelano essere, anche in questo caso, le circostanze particolari dalle quali la vicenda prende le mosse. È, infatti, a seguito di un’attenta analisi del caso di specie che il Tribunale ritiene provati tutti gli elementi necessari alla revocabilità dell’atto. Quanto alla sussistenza del credito azionato in giudizio dalla banca nei confronti del debitore principale e del proprio fidegarante l’accertamento pone pochi problemi, essendo lo stesso fondato su decreto ingiuntivo non opposto e non essendo stato contestato dai convenuti. Anche il requisito dell’eventus damni è ritenuto sussistere: a valle del conferimento in trust non risultavano, infatti, nel patrimonio del settlor beni di valore sufficiente a coprire il debito di quest’ultimo. A proposto dell’eventus damni il giudice, peraltro, dichiara di aderire a quella giurisprudenza secondo cui per l’integrazione del requisito non sarebbe in ogni caso necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo a tal fine sufficiente che l’atto del quale si chiede la revoca abbia ridotto o inasprito le possibilità di soddisfazione del creditore procedente, non limitandosi, quindi, a una diminuzione quantitativa del patrimonio, ma ben potendo rilevare una variazione qualitativa capace di rendere meno agevole il procedimento di esecuzione coattiva (44). Non essendo l’autore dell’atto il debitore principale, bensì fideiussore, appaiono opportune (oltre che condivisibili) le osservazioni del Tribunale in merito alla conoscenza da parte di quest’ultimo del pregiudizio arrecato al proprio creditore. Allineandosi all’orientamento maggioritario in dottrina, la decisione desume tale conoscenza accertando la posteriorità dell’atto di conferimento rispetto al momento genetico del proprio debito, la cui insorgenza deve infatti ritenersi risalente al sorgere del credito del debitore principale (45). Il giudizio relativo all’esistenza dei presupposti soggettivi prescritti per l’esercizio dell’azione revocatoria è superato, secondo il Tribunale, “dall’assoggettabilità del caso di specie alle condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 cod. civ.”. Appare doveroso notare che il giudice ritiene applicabile tale più rigorosa disciplina in forza di una gratuità dell’atto conseguente al fatto che “non è previsto alcun corrispettivo per il disponente”. Tale decisione, a parere di chi scrive, pecca di superficialità là dove riferita al singolo atto di trasferimento e non 32 rivolta a una valutazione di onerosità/gratuità riferita, invece, all’operazione nel suo complesso (46). n Una breve nota conclusiva Nel corso della redazione di queste brevi note è intervenuta una importante decisione della Corte di legittimità che, par la sua stretta vicinanza con le tematiche trattate, merita un breve cenno (47). La Corte di cassazione ha infatti affermato che in relazione al trust “la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore. La Legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 luglio 1985), infatti, riconoscendo piena validità alla citata convenzione dell’Aja, ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all’istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c. (nella premessa alla Convenzione si afferma espressamente che si tratta di un istituto tipico dei Paesi di common law, adottato però anche da altri Paesi con alcune modifiche)”. Tale decisione sembra individuare una sorta di tipicità del trust nel nostro ordinamento, con la conseguenza che non si imporrebbe al giudice investito del caso concreto di valutare di volta in volta la meritevolezza del singolo trust. Le parole della Suprema Corte evocano le osservazioni compiute da un’attenta dottrina (48) secondo la ..................................................... Note: (43) Si veda per esempio la traduzione della Convenzione del 1999 tra Italia e USA sulle doppie imposizioni, nella cui traduzione il termine trust diviene “associazione commerciale”. Quanto all’importanza e all’opportunità dell’utilizzo di termini corretti del linguaggio giuridico, in particolare discorrendo di materie con elementi di complessità quali il diritto dei trust, si rinvia alle osservazioni già svolte supra e in nota 40. (44) Tra le molte decisioni in punto si vedano Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19207, in Giust. civ. mas., 2018; Cass. civ., 9 febbraio 2012, n. 1896, in Giust. civ. mas., 2012; Cass. civ., 1° agosto 2007, n. 7767. (45) In punto si veda Cass. civ., 9 aprile 2009, n. 8680, in Giust. civ. mas., 2009, citata dal Tribunale di Bologna. In proposito si veda anche Cass. civ., 27 giugno 2002, n. 9340, in Banca, borsa. tit. credito, 2003, II, pag. 641, con nota di Inzitari, “Presupposti e limiti della revocatoria ordinaria contro disposizioni anteriori all’utilizzazione del credito nell’apertura di credito”. (46) Quanto alla valutazione in termini di onerosità/gratuità degli atti di conferimento dei beni in trust, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui al numero 1 dell’art. 2901 c.c. si rinvia supra alle brevi considerazioni già svolte a proposito della decisione del Tribunale di Genova. (47) Il riferimento è a Cass. civ., 19 aprile 2018, n. 9637, in Guida al diritto, 2018. (48) Il riferimento è a De Nova, Il contratto alieno, cit. Sulle stesse tematiche si veda inoltre S. Patti nell’introdurre H. Kotz, Diritto europeo dei contratti, Giuffré, 2006. Gennaio 2019 Saggi TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE quale, a una ricognizione storica, il diritto italiano dimostra di opporre una barriera debole ai c.d. contratti alieni, i quali, presto o tardi, sono stati dapprima accettati nell’ordinamento e poi riconosciuti. Tali osservazioni sembrano descrivere, in ottica generale, quel fenomeno che, a proposito del trust, autorevole dottrina ha definito “metabolizzazione” nell’ordinamento italiano (49). Una siffatta lettura della decisione della Corte sembra trovare una sponda in un altro recentissimo intervento del giudice di legittimità (50). Le Sezioni Unite, infatti, intervenendo a proposito delle clausole c.d. claims made, hanno stabilito espressamente che “Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole ‘on claims made basis’ (...) è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della Gennaio 2019 polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c.”. Tali ravvicinati interventi sembrano avvalorare una propensione della Suprema Corte a riconoscere, al ricorrere di determinate condizioni, una “tipizzazione” nell’ordinamento italiano di istituti mutuati dall’esperienza giuridica straniera, sottraendoli al filtro di meritevolezza del comma 2 dell’art. 1322 c.c. ..................................................... Note: (49) Come ricordato in più occasioni il concetto di metabolizzazione del trust nell’ordinamento italiano è stato coniato dal Professor Maurizio Lupoi. (50) Si tratta di Cass. civ., SS.UU., 24 settembre 2018, n. 22437, in Dir. e giust., 2018. 33 PER I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE “IL TRUST IN ITALIA” È PREVISTA LA RIDUZIONE DEL 30% SUL PREZZO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE REDAZIONE Per informazione in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati AMMINISTRAZIONE scrivere o telefonare a: TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE IPSOA Redazione Bimestrale di approfondimento scientifico e professionale EDITRICE Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via dei Missaglia, 97, Edificio B3 20142 Milano (MI), Italia Casella Postale 12055 – 20120 Milano telefono (02) 82476.890 – telefax (02) 82476.600 Pubblicità: INDIRIZZO INTERNET HTTP://www.edicolaprofessionale.com/trusts DIRETTORE RESPONSABILE Giulietta Lemmi E-mail: [email protected] www.wolterskluwer.it Direttore scientifico Maurizio Lupoi Comitato scientifico Sergio M. 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