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Uguaglianza e differenza: la difficile cittadinanza delle donne

2024, Federalismi 20.03

Premessa: ripartire da Mounier Giustamente il titolo mette insieme cittadinanza e differenza. L'affermazione, pur giusta della differenza, sotto sotto, specie in ambito ecclesiale, porta spesso con sé la riaffermazione di disuguaglianze, quasi che esse fossero naturali. Bisogna rileggere sempre le pagine di Emmanuel Mounier nel "Manifesto al servizio del personalismo comunitario" per evitare questa deviazione: "Se c'è nell'universo umano un principio femminile, complementare o antagonista di quello maschile, è necessaria ancora una lunga esperienza perché esso sia liberato dalle sue sovrastrutture storiche...occorrerà...certe volte scommettere contro ciò che si chiama la 'natura' per vedere dove si arresta la vera natura" (p. 177). Era il 1936 ma siamo in parte lì, specie nella Chiesa e anche rispetto a culture altre. Verso le quali lo spirito di apertura deve incontrare questo limite rigoroso.

PAPER – 20 MARZO 2024 Uguaglianza e differenza: la difficile cittadinanza delle donne di Stefano Ceccanti Professore ordinario di Diritto pubblico comparato Sapienza - Università di Roma Uguaglianza e differenza: la difficile cittadinanza delle donne di Stefano Ceccanti Professore ordinario di Diritto pubblico comparato Sapienza - Università di Roma Premessa: ripartire da Mounier Giustamente il titolo mette insieme cittadinanza e differenza. L’affermazione, pur giusta della differenza, sotto sotto, specie in ambito ecclesiale, porta spesso con sé la riaffermazione di disuguaglianze, quasi che esse fossero naturali. Bisogna rileggere sempre le pagine di Emmanuel Mounier nel “Manifesto al servizio del personalismo comunitario” per evitare questa deviazione: “Se c’è nell’universo umano un principio femminile, complementare o antagonista di quello maschile, è necessaria ancora una lunga esperienza perché esso sia liberato dalle sue sovrastrutture storiche...occorrerà...certe volte scommettere contro ciò che si chiama la ‘natura’ per vedere dove si arresta la vera natura” (p. 177). Era il 1936 ma siamo in parte lì, specie nella Chiesa e anche rispetto a culture altre. Verso le quali lo spirito di apertura deve incontrare questo limite rigoroso. 1. Le citazioni esplicite di diritti delle donne nella Costituzione sono sette La Costituzione contiene sette citazioni esplicite dei diritti delle donne, di cui ben tre successive al 2000. Anzitutto all’articolo 3 dove in ambito socio-economico sono vietate discriminazioni anche sulla base del sesso e sono legittimate azioni positive per rimuovere le disuguaglianze. Quindi all’articolo 29 dove la donna rileva come coniuge. In esso si afferma con un difficile equilibrio tra futuro e passato: l’“uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Equilibrio in cui però, contrariamente a quanto si riteneva inizialmente, la regola è l’uguaglianza e il limite è l’eccezione. L’articolo 37 parla dei Diritti della donna lavoratrice per affermare la parità dei diritti in tale ambito e, con un lessico un po’ datato per consentire politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia. Lessico un po’ datato perché si parla di “adempimento della sua essenziale funzione familiare” come se l’onere della famiglia cadesse unilateralmente solo sulla donna. 2 federalismi.it - paper 20 marzo 2024 L’articolo 48 afferma il Diritto di elettorato senza discriminazioni, confermando una novità allora relativamente recente. L’articolo 51, come modificato nel 2003, sulle pari opportunità per uffici pubblici e cariche elettive consente azioni positive anche in tale ambito. L’articolo 117, come modificato nel 2001, con ben 2 citazioni riconosce lo stesso principio nella legislazione regionale per l’ambito socioeconomico e per l’ambito politico. 2. Cosa dice il più recente manuale sui diritti delle donne: un fondamento e tre paragrafi Se prendiamo come riferimento il manuale più recente sui Diritti Fondamentali, quello di Salvatore Curreri, vediamo come è cresciuta la sensibilità al tema. I paragrafi specifici dedicati sono tre: uno sull’uguaglianza nel matrimonio, un altro sul diverso trattamento per ragioni di sesso e l’ultimo sulla tutela dei lavoratori subordinati particolarmente deboli. Il paragrafo sull’uguaglianza nel matrimonio (ossia sulla tutela dell’articolo 29: pagg. 316-320) ci ricorda che quella era un’affermazione forte che si è progressivamente fatta valere soprattutto col nuovo diritto di famiglia del 1975, prima del quale sopravvivevano varie norme di mentalità patriarcale: ad esempio era penalmente perseguito il solo adulterio femminile. Restavano però alcuni problemi aperti come la trasmissione del cognome ai figli che [sul quale?] la Corte costituzionale, preso atto della cronica inerzia del legislatore, dopo vari interventi più prudenti, nel 2022 ha finalmente rinviato all’accordo tra i genitori la scelta da operare, sia nel senso del doppio cognome con l’ordine da loro deciso, sia del cognome unico; in assenza di accordo la decisione è rinviata al giudice (p. 319). Il legislatore però è stato comunque chiamato a intervenire per risolvere alcuni problemi pratici a partire dal rischio di moltiplicazione progressiva dei cognomi nel susseguirsi delle generazioni (p. 320). Il paragrafo sul diverso trattamento per ragioni di sesso (che riassume tutte le tutele precedenti tranne quella degli articoli 29 e 37: pagg. 383-392) ci ricorda per prima cosa che anche le prime affermazioni del testo originario della Costituzione non furono sufficienti da sole a rimuovere disuguaglianze, come nel caso già descritto per la famiglia. Ad esempio era all’inizio proibito l’accesso alla magistratura. Quei principi furono progressivamente affermati dal Parlamento e dalla Corte costituzionale in sintonia con l’evoluzione socio-culturale del Paese (p. 383). Accanto alla rimozione delle discriminazioni basate su una cultura tradizionalistica e patriarcale, si è affermata poi una pratica di discriminazioni positive, ossia di trattamenti di favore per favorire esiti ugualitari con le cosiddette azioni positive. Siccome non si parte da un medesimo punto di partenza la promozione di un’effettiva uguaglianza delle opportunità deve tenerne conto favorendo chi parte da posizioni più deboli. Esse si sono affermate prima in ambito socio-economico (ad esempio finanziamenti 3 federalismi.it - paper 20 marzo 2024 per l’imprenditoria femminile) e poi si sono estese all’ambito politico (esempio: quote di genere, preferenze di genere). L’altro paragrafo, quello relativo alla tutela della donna lavoratrice (articolo 37: pagg. 457-463) fa presente che ancora resta lavoro da fare nell’effettiva implementazione delle politiche perché, ad esempio, resta un’effettiva disparità salariale [perché le donne, a causa del carico familiare, sono costrette a lavorare meno e anche per questo non raggiungono ruoli apicali] e restano da sviluppare politiche di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, non solo da rivolgere alla donna. La tutela della donna lavoratrice così da poter svolgere, in condizioni di effettiva parità, anche la sua funzione familiare, trova attuazione grazie a disposizioni che da un lato eliminano le discriminazioni a danno delle donne, dall’altro tutelano la lavoratrice madre; disposizioni di tutela sociale, queste ultime, poi estese anche ai padri lavoratori, come per i congedi in caso di maternità, a dimostrazione di come l’eguaglianza dei coniugi oggi comporti non solo l’equiparazione della donna all’uomo, ma anche dell’uomo alla donna, in nome della fungibilità, entro certi limiti, dei loro ruoli genitoriali. 3. In quali tendenze complessive dei diritti umani si inseriscono i diritti delle donne La nostra è l’età dei diritti (Bobbio) che si esprime in un triplice processo: - positivizzazione (vengono cioè riconosciuti formalmente) - generalizzazione (tendenza a riconoscerli ad ogni essere umano) - internazionalizzazione (oltre le frontiere) Questo non significa che siano processi lineari e irreversibili - la positivizzazione può essere elusa con limiti (ad esempio per la riduzione delle risorse e lo scatenarsi di conflitti distributivi); - la generalizzazione può essere negata, ad esempio discriminando nettamente i cittadini dai non cittadini (anche perché alla generalizzazione sfugge il voto nelle elezioni politiche; chi non vota conta di meno); - l’internazionalizzazione può essere negata in nome del relativismo culturale (ogni cultura avrebbe i suoi valori specifici e da lì è facile scivolare dalla differenza alla disuguaglianza) 4- Cosa hanno di diverso le Costituzioni degli Stati dell’Unione europea di oggi, a partire dal secondo dopoguerra, che incidono sulla tutela dei diritti rispetto ai primi Stati liberali spesso travolti da esperienze antidemocratiche? - Anzitutto il primato della Costituzione ora rigida sulla legge che si fa valere attraverso un organo autonomo dal potere politico (le Corti costituzionali); 4 federalismi.it - paper 20 marzo 2024 - poi l’apertura sovranazionale, in particolare con le Carte dei diritti che fanno valere altre Corti (in Europa Strasburgo, l’area più vasta del Consiglio d’Europa, e Lussemburgo, quella della Ue); - infine l’elenco dei diritti: dopo i diritti civili (a partire dalla proprietà) e alla generalizzazione dei diritti politici a tutti cittadini (suffragio universale dei cittadini maggiorenni, anche femminile), si aggiungono i diritti sociali (istruzione, sanità pensioni) e i diritti della persona (privacy, ambiente, ecc). Ogni aspetto di questa crescita comporta però altrettanti problemi: - le Corti costituzionali sono spesso accusate di sostituirsi al legislatore; - l’apertura sovranazionale non può essere illimitata, tale da negare anche alcune specificità nazionali, specie se decide una Corte di un’area molto vasta ed eterogenea (come Strasburgo); - più diritti si riconoscono più c’è la possibilità di conflitti tra loro dato che di solito in una decisione vengono a confluire più diritti e più portatori di diritti (ambiente-lavoro, vita del concepito-salute della madre, ecc.). I diritti incontrano quindi il limite dei diritti altrui, sia specifici sia sulla base di interessi generali. I diritti sono quindi sempre sia un già sia un non ancora. 5 federalismi.it - paper 20 marzo 2024