Papers by Antonella Massaro
La Corte di cassazione, esaminando i rapporti tra il delitto di uccisione di animali e le contrav... more La Corte di cassazione, esaminando i rapporti tra il delitto di uccisione di animali e le contravvenzioni previste dalla legislazione speciale in materia di caccia (art. 30 l. n. 157 del 1992), ha ritenuto che, specie in considerazione di quanto previsto dall’art. 19-ter disp. coord. cod. pen., l’espressione “senza necessità” di cui all’art. 544-bis c.p. non possa coincidere con qualsiasi violazione delle regole che disciplinano l’attività venatoria, concludendo per
l’applicabilità delle sole fattispecie contravvenzionali. Il contributo si propone di esaminare una soluzione alternativa, che, sempre muovendo dal necessario rispetto del ne bis in idem sostanziale, conduca, tuttavia, a una possibile prevalenza del delitto previsto dall’art. 544-bis c.p.
La risposta "punitiva" a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili pen... more La risposta "punitiva" a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili penalistici del c.d. decreto Caivano The "punitive" response to youth distress, educational poverty and juvenile criminality: penal profiles of the so-called Caivano Decree Il d.l. n. 123/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2023, si propone di offrire una risposta giuridica a quel disagio giovanile che in certi casi, come avvenuto nel comune di Caivano, sconfina nella commissione di reati. L'articolato impianto preventivo del decreto è completato da non poche misure di carattere punitivo-repressivo o che, più in generale, incidono sul sistema penale complessivamente inteso. Malgrado la contingenza (divenuta, come al solito, emergenza) da cui è derivata l'approvazione del d.l. n. 123/2023, lo stesso contiene interventi capaci di produrre un impatto sistematico tanto apprezzabile (sul piano quantitativo) quanto discutibile (sul piano qualitativo). Si pensi, solo per restare agli aspetti più evidenti, alla modifica dell'art. 73, comma 5 del d.p.r. n. 309/1990, a quella che ha riguardato la sospensione con messa alla prova del minore (art. 28 d.p.r. n. 448/1988) o, ancora, al regime di maggior rigore introdotto per i detenuti minorenni di età compresa tra i ventuno e i venticinque anni.
I rapporti tra il diritto penale, le neuroscienze e l’intelligenza artificiale sembrano aver post... more I rapporti tra il diritto penale, le neuroscienze e l’intelligenza artificiale sembrano aver posto il giurista di fronte a questioni del tutto nuove, che, in qualche modo, avrebbero rivoluzionato il linguaggio e le categorie “tradizionali”. Un’indagine più accurata, tuttavia, mostra come, in molti casi, il diritto penale sia chiamato a confrontarsi con antichi problemi mai completamente risolti: il concetto di responsabilità e il ruolo del libero arbitrio, l’accertamento dell’infermità mentale, la funzione di garanzia svolta dal principio di legalità. L’obiettivo non è certamente quello di sminuire o negare l’impatto che le nuove tecnologie producono sul modo di intendere il diritto penale, ma quello di considerare le neuroscienze e l’intelligenza artificiale come un’occasione per tornare riflettere su principi e istituti tanto consolidati quanto non scontati, anche al fine di verificare fino a che punto questa fase della riflessione penalistica assuma i contorni di una rivoluzione o, piuttosto, di un “eterno ritorno”.
L'intero volume è disponibile al link: https://romatrepress.uniroma3.it/libro/derecho-penal-inteligencia-artificial-y-neurociencias-diritto-penale-intelligenza-artificiale-e-neuroscienze/
The relationship between criminal law, neuroscience and artificial intelligence seems to have confronted the jurist with entirely new issues, which, in some ways, would have revolutionised 'traditional' language and categories. A more accurate investigation, however, shows how, in many cases, criminal law is called upon to confront ancient problems that have never been completely resolved: the concept of responsibility and the role of free will, the ascertainment of insanity, the guarantee function related to the principle of legality. The aim is certainly not to diminish or deny the impact that the new technologies produce on the way of understanding criminal law, but to consider neuroscience and artificial intelligence as an opportunity to reflect again on consolidated (but not taken for granted) principles and concepts, also in order to verify to what extent this phase of criminal law constitutes a revolution or, rather, an “eternal return”.
The concept of "cinematographic justice" refers to films, not so numerous, that tell stories abou... more The concept of "cinematographic justice" refers to films, not so numerous, that tell stories about criminal proceedings that are still in progress. These are films which, at least under certain conditions, can influence public opinion and, through it, the dynamics of the proceedings. Although there are critical points, starting from the presumption of innocence, the impression is that the "elegance" of the cinema can be a partial alternative to the noisy mobilization of public opinion through the trial by media, especially in those cases where the distance between Law and Justice becomes macroscopic and intolerable.
L’ultimo decennio, almeno a partire dalla c.d. Legge Balduzzi, è
stato caratterizzato dall’introd... more L’ultimo decennio, almeno a partire dalla c.d. Legge Balduzzi, è
stato caratterizzato dall’introduzione di “statuti speciali” della colpa penale
di un esercente la professione sanitaria, allo scopo di “ritagliare” una
disciplina capace non tanto di riservare al “medico” un trattamento di
favore, quanto piuttosto di valorizzare le peculiarità dell’attività medicochirurgica
e di arginare il dilagante e preoccupante fenomeno della
medicina difensiva.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha amplificato queste esigenze,
conducendo all’introduzione dell’ennesimo “statuo speciale”, che si rende
necessario coordinare tanto con l’art. 590-sexies c.p. quanto (e forse
soprattutto) con l’art. 43 c.p. Il riferimento è agli articoli 3 e 3-bis del d.l.
n. 44/2021: il primo ha introdotto una causa di non punibilità per gli eventi
di morte o lesione conseguenti alla somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2 nel corso della campagna vaccinale straordinaria imposta
dalla pandemia da Covid-19, mentre il secondo, introdotto in sede di
conversione, è rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19”.
Sebbene siano comprensibili e in larga parte condivisibili le ragioni che
hanno condotto all’introduzione delle nuove disposizioni, è altrettanto
innegabile che il reticolo normativo stia diventando eccessivamente
complesso, nel tentativo di offrire adeguata tutela a situazioni che, forse,
sarebbero già efficacemente “risolte” attraverso una consapevole e decisa applicazione dei principi generali che caratterizzano lo statuto della colpa
penale.
Premessa-La responsabilità sanitaria al tempo del Coronavirus, di Giovanni Comandè .
1. La decisione della Corte costituzionale: l’inammissibilità del referendum abrogativo sull’art.... more 1. La decisione della Corte costituzionale: l’inammissibilità del referendum abrogativo sull’art. 579 c.p. — 2. La struttura del quesito referendario: il limite tacito della natura manipolativa. — 3. Il contenuto del quesito referendario: il limite tacito delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e delle leggi costituzionalmente necessarie. — 4. L’“intento” del quesito referendario: la
dialettica tra autodeterminazione e tutela della vita sul banco di prova dell’art. 579 c.p. — 5. Prove tecniche di atterraggio, in attesa del lancio (con paracadute) del Parlamento.
Diritto penale e processo, 2022
La Corte costituzionale, con la sentenza n.197del 2021, dichiara non fondate le questioni di legi... more La Corte costituzionale, con la sentenza n.197del 2021, dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, L. n. 354 del 1975, in riferimento alla possibilità di applicare il regime differenziato ai soggetti sottoposti alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro. La
pronuncia valorizza due principi fondamentali. Anzitutto, il principio di proporzionalità-congruità che, anche dopo la L. n. 94 del 2009, deve guidare nella scelta delle restrizioni previste dall’art. 41-bis ord. penit.; in secondo luogo, il finalismo rieducativo, che caratterizza non solo il volto costituzionale delle pene, ma anche quello delle misure di sicurezza. La soluzione, pur in generale condivisibile, lascia irrisolto il nodo del cumulo tra pene e misure di sicurezza per i soggetti imputabili: si tratta di una questione indubbiamente problematica, tanto in generale quanto, a fortiori, quando a venire in considerazione è il regime di rigore ex art. 41-bis ord. penit
Mandato d'arresto europeo e rifiuto facoltativo di consegna del cittadino di un Paese terzo: l'or... more Mandato d'arresto europeo e rifiuto facoltativo di consegna del cittadino di un Paese terzo: l'ordinanza n. 217 del 2021 della Corte costituzionale ** SOMMARIO: 1. La complessa evoluzione normativa dell'attuale art. 18, comma 2, l. n. 69/2005 e la perdurante distinzione tra cittadini europei e cittadini stranieri.-2. L'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Bologna: le ragioni dell'incidente di legittimità costituzionale.-3. L'impianto motivazionale dell'ordinanza n. 217 del 2021.-4. Le questioni "interne" al mandato d'arresto europeo: mutuo riconoscimento, tutela dei diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore.-5. Le questioni "esterne" al mandato d'arresto europeo: il rapporto tra giudici comuni, Corte costituzionale e Corte di Giustizia nella tutela dei principi e dei diritti fondamentali.
Art. 3 of d.l. no. 44/2021 introduced a cause of non-punishment for the events of death or injury... more Art. 3 of d.l. no. 44/2021 introduced a cause of non-punishment for the events of death or injury resulting from the administration of the anti SARS-CoV-2 vaccine during the extraordinary vaccination campaign imposed by the Covid-19 pandemic. It would appear to be a cause of exclusion of neglicence: the lawmaker, more precisely, selects the only standards of conduct from whose violation a criminal responsibility of the vaccinators can derive, thus, excluding the relevance of different precautionary rules for the identification of the criminally relevant conduct. One of the most obvious critical aspects of the new provision may be the heterogeneity of the rules contained in the sources identified by the legislator, from which the model of diligent conducts should be derived in order to evaluate the behavior of the subjects involved, as operators, in the vaccination campaign. There are, in fact, not only "rigid rules", which identify the rightful conduct without requiring any "concretization" regarding the individual patient and his clinical condition, but also "elastic rules", structurally incompatible with the strict individuation, in the abstract, of the behavioral model to comply to. The cause of non-punishment would seem applicable de plano to "easy cases", while the "difficult cases" remain entrusted to the operativity of the general principles, with particular regard to those obtainable from art. 43 of the Criminal Code: the last mentioned, actually, already offer sufficiently reliable instruments, both to avoid guilty judgements and to stem the risk of possible "defensive approaches" by health professionals.
SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano, la prima serie televisiva italiana di tipo documentari... more SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano, la prima serie televisiva italiana di tipo documentaristico realizzata da Netflix, ha improvvisamente riacceso i riflettori sul caso di Vincenzo Muccioli e sul suo metodo di recupero di soggetti tossicodipendenti: il “trattenimento a tutti i costi” dei ragazzi nella comunità alla quale gli stessi si erano rivolti per superare la dipendenza dall’eroina risuona amplificato, negli ultimi decenni del secolo scorso, da una clamorosa eco mediatica, divenendo altresì l’occasione per una complessa vicenda giudiziaria che vede protagonista il leader carismatico e controverso di San Patrignano.
Il contributo ricostruisce il c.d. processo delle catene esaminando la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini (1985) e la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Bologna (1987), confermata poi dalla Corte di cassazione (1990): le pronunce in questione, pur tenendo conto delle evidenti peculiarità che caratterizzano il caso Muccioli, offrono spunti interessanti in materia di consenso dell’avente diritto e di stato di necessità, sul versante tanto dei presupposti e dei limiti di operatività della singola scriminante quanto della disciplina generale dell’erronea supposizione e dell’eccesso colposo.
di Antonella Massaro -Professore Associato di Diritto Penale nell'Università degli Studi "Roma Tre"
La Corte d’Assise di Massa, con la sentenza del 27 luglio 2020, ha assolto Marco Cappato e Mina W... more La Corte d’Assise di Massa, con la sentenza del 27 luglio 2020, ha assolto Marco Cappato e Mina Welby dal reato di cui all’art. 580 c.p., per aver aiutato materialmente Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, ad attuare il suo proposito di darsi la morte presso una clinica svizzera che pone in essere pratiche di suicidio assistito. Gli imputati sono stati assolti con la formula terminativa “il fatto non costituisce reato”.
La sentenza si confronta con la necessità di precisare i contorni di quella “dipendenza da trattamenti di sostegno vitale” che la Corte costituzionale ha collocato tra gli elementi costitutivi della nuova causa di non punibilità introdotta per l’aiuto al suicidio. Il requisito in questione, che non può esaurirsi nel solo sostegno mediante macchinari, è però oggetto di una “ridescrizione” talmente ampia da condurre, qualora risultasse confermata dalla giurisprudenza, a una sostanziale interpretatio abrogans dello stesso.
Gli scenari che si aprono a partire dal caso Trentini devono fare i conti anche (e soprattutto) con gli altri requisiti individuati dalla Consulta che, non riferibili a fatti commessi prima della sentenza n. 242 del 2019, sono invece chiamati a operare per il futuro. La sfida aperta, sembrerebbe, è verificare tanto se il servizio sanitario nazionale si riveli all’altezza del compito affidatogli in materia di suicidio medicalmente assistito quanto se una possibile levata di scudi da parte dell’esercito degli obiettori di coscienza si traduca o meno in un ostacolo insormontabile per il cammino faticosamente, e coraggiosamente, intrapreso.
Nella più recente giurisprudenza di legittimità si stanno progressivamente consolidando degli ori... more Nella più recente giurisprudenza di legittimità si stanno progressivamente consolidando degli orientamenti che, con particolare riguardo alle attività plurisoggettive, sembrerebbero “riscoprire” una responsabilità penale per colpa maggiormente allineata, rispetto al passato, non solo a una più solida sistematica del reato colposo, ma anche alle indicazioni derivanti dal principio di personalità della responsabilità penale. Si tratta, più esattamente, di alcune tendenze registratesi in materia di principio di affidamento, di cooperazione colposa e di concorso colposo nel reato doloso. Sul versante del legittimo affidamento, con specifico riferimento all’attività medica in équipe, sono sempre più frequenti le pronunce che valorizzano il ruolo svolto dal singolo sanitario, richiedendo una puntuale descrizione della condotta penalmente rilevante. Quanto alla cooperazione colposa, quella “pretesa di interazione prudente” che dovrebbe guidare nella ripartizione delle responsabilità all’interno di organizzazioni complesse, sembra valorizzare una struttura normativa della colpa penale che, stabilizzatasi sul piano della responsabilità monosoggettiva, risultava appannata, anche solo a livello ricostruttivo, su quello della partecipazione criminosa. L’inversione di rotta registratasi in riferimento all’ammissibilità di un concorso colposo in delitto doloso, infine, “libera” il concorso di persone dall’ingombrante onere di questioni che già lo schema del reato colposo monosoggettivo riesce a risolvere, senza lasciar residuare intollerabili lacune sostanziali.
La crescente attenzione riservata, non solo in ambito giuridico, al fenomeno della violenza assis... more La crescente attenzione riservata, non solo in ambito giuridico, al fenomeno della violenza assistita si è tradotta in un suo esplicito riconoscimento normativo da parte del legislatore penale, prima con la l. n. 119 del 2013 (legge sulla violenza di genere) e poi con la l. n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso).
La legge del 2019, in particolare, è intervenuta sulla formulazione dell’art. 572 c.p. Lo scopo è chiaramente quello di razionalizzare il quadro normativo di riferimento, anche se la nuova versione dell’art. 572 c.p. non manca di suscitare perplessità sul piano ricostruttivo-sistematico.
Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2019, in Giur. cost., 3/2019
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Papers by Antonella Massaro
l’applicabilità delle sole fattispecie contravvenzionali. Il contributo si propone di esaminare una soluzione alternativa, che, sempre muovendo dal necessario rispetto del ne bis in idem sostanziale, conduca, tuttavia, a una possibile prevalenza del delitto previsto dall’art. 544-bis c.p.
L'intero volume è disponibile al link: https://romatrepress.uniroma3.it/libro/derecho-penal-inteligencia-artificial-y-neurociencias-diritto-penale-intelligenza-artificiale-e-neuroscienze/
The relationship between criminal law, neuroscience and artificial intelligence seems to have confronted the jurist with entirely new issues, which, in some ways, would have revolutionised 'traditional' language and categories. A more accurate investigation, however, shows how, in many cases, criminal law is called upon to confront ancient problems that have never been completely resolved: the concept of responsibility and the role of free will, the ascertainment of insanity, the guarantee function related to the principle of legality. The aim is certainly not to diminish or deny the impact that the new technologies produce on the way of understanding criminal law, but to consider neuroscience and artificial intelligence as an opportunity to reflect again on consolidated (but not taken for granted) principles and concepts, also in order to verify to what extent this phase of criminal law constitutes a revolution or, rather, an “eternal return”.
stato caratterizzato dall’introduzione di “statuti speciali” della colpa penale
di un esercente la professione sanitaria, allo scopo di “ritagliare” una
disciplina capace non tanto di riservare al “medico” un trattamento di
favore, quanto piuttosto di valorizzare le peculiarità dell’attività medicochirurgica
e di arginare il dilagante e preoccupante fenomeno della
medicina difensiva.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha amplificato queste esigenze,
conducendo all’introduzione dell’ennesimo “statuo speciale”, che si rende
necessario coordinare tanto con l’art. 590-sexies c.p. quanto (e forse
soprattutto) con l’art. 43 c.p. Il riferimento è agli articoli 3 e 3-bis del d.l.
n. 44/2021: il primo ha introdotto una causa di non punibilità per gli eventi
di morte o lesione conseguenti alla somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2 nel corso della campagna vaccinale straordinaria imposta
dalla pandemia da Covid-19, mentre il secondo, introdotto in sede di
conversione, è rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19”.
Sebbene siano comprensibili e in larga parte condivisibili le ragioni che
hanno condotto all’introduzione delle nuove disposizioni, è altrettanto
innegabile che il reticolo normativo stia diventando eccessivamente
complesso, nel tentativo di offrire adeguata tutela a situazioni che, forse,
sarebbero già efficacemente “risolte” attraverso una consapevole e decisa applicazione dei principi generali che caratterizzano lo statuto della colpa
penale.
dialettica tra autodeterminazione e tutela della vita sul banco di prova dell’art. 579 c.p. — 5. Prove tecniche di atterraggio, in attesa del lancio (con paracadute) del Parlamento.
pronuncia valorizza due principi fondamentali. Anzitutto, il principio di proporzionalità-congruità che, anche dopo la L. n. 94 del 2009, deve guidare nella scelta delle restrizioni previste dall’art. 41-bis ord. penit.; in secondo luogo, il finalismo rieducativo, che caratterizza non solo il volto costituzionale delle pene, ma anche quello delle misure di sicurezza. La soluzione, pur in generale condivisibile, lascia irrisolto il nodo del cumulo tra pene e misure di sicurezza per i soggetti imputabili: si tratta di una questione indubbiamente problematica, tanto in generale quanto, a fortiori, quando a venire in considerazione è il regime di rigore ex art. 41-bis ord. penit
Il contributo ricostruisce il c.d. processo delle catene esaminando la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini (1985) e la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Bologna (1987), confermata poi dalla Corte di cassazione (1990): le pronunce in questione, pur tenendo conto delle evidenti peculiarità che caratterizzano il caso Muccioli, offrono spunti interessanti in materia di consenso dell’avente diritto e di stato di necessità, sul versante tanto dei presupposti e dei limiti di operatività della singola scriminante quanto della disciplina generale dell’erronea supposizione e dell’eccesso colposo.
La sentenza si confronta con la necessità di precisare i contorni di quella “dipendenza da trattamenti di sostegno vitale” che la Corte costituzionale ha collocato tra gli elementi costitutivi della nuova causa di non punibilità introdotta per l’aiuto al suicidio. Il requisito in questione, che non può esaurirsi nel solo sostegno mediante macchinari, è però oggetto di una “ridescrizione” talmente ampia da condurre, qualora risultasse confermata dalla giurisprudenza, a una sostanziale interpretatio abrogans dello stesso.
Gli scenari che si aprono a partire dal caso Trentini devono fare i conti anche (e soprattutto) con gli altri requisiti individuati dalla Consulta che, non riferibili a fatti commessi prima della sentenza n. 242 del 2019, sono invece chiamati a operare per il futuro. La sfida aperta, sembrerebbe, è verificare tanto se il servizio sanitario nazionale si riveli all’altezza del compito affidatogli in materia di suicidio medicalmente assistito quanto se una possibile levata di scudi da parte dell’esercito degli obiettori di coscienza si traduca o meno in un ostacolo insormontabile per il cammino faticosamente, e coraggiosamente, intrapreso.
La legge del 2019, in particolare, è intervenuta sulla formulazione dell’art. 572 c.p. Lo scopo è chiaramente quello di razionalizzare il quadro normativo di riferimento, anche se la nuova versione dell’art. 572 c.p. non manca di suscitare perplessità sul piano ricostruttivo-sistematico.
l’applicabilità delle sole fattispecie contravvenzionali. Il contributo si propone di esaminare una soluzione alternativa, che, sempre muovendo dal necessario rispetto del ne bis in idem sostanziale, conduca, tuttavia, a una possibile prevalenza del delitto previsto dall’art. 544-bis c.p.
L'intero volume è disponibile al link: https://romatrepress.uniroma3.it/libro/derecho-penal-inteligencia-artificial-y-neurociencias-diritto-penale-intelligenza-artificiale-e-neuroscienze/
The relationship between criminal law, neuroscience and artificial intelligence seems to have confronted the jurist with entirely new issues, which, in some ways, would have revolutionised 'traditional' language and categories. A more accurate investigation, however, shows how, in many cases, criminal law is called upon to confront ancient problems that have never been completely resolved: the concept of responsibility and the role of free will, the ascertainment of insanity, the guarantee function related to the principle of legality. The aim is certainly not to diminish or deny the impact that the new technologies produce on the way of understanding criminal law, but to consider neuroscience and artificial intelligence as an opportunity to reflect again on consolidated (but not taken for granted) principles and concepts, also in order to verify to what extent this phase of criminal law constitutes a revolution or, rather, an “eternal return”.
stato caratterizzato dall’introduzione di “statuti speciali” della colpa penale
di un esercente la professione sanitaria, allo scopo di “ritagliare” una
disciplina capace non tanto di riservare al “medico” un trattamento di
favore, quanto piuttosto di valorizzare le peculiarità dell’attività medicochirurgica
e di arginare il dilagante e preoccupante fenomeno della
medicina difensiva.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha amplificato queste esigenze,
conducendo all’introduzione dell’ennesimo “statuo speciale”, che si rende
necessario coordinare tanto con l’art. 590-sexies c.p. quanto (e forse
soprattutto) con l’art. 43 c.p. Il riferimento è agli articoli 3 e 3-bis del d.l.
n. 44/2021: il primo ha introdotto una causa di non punibilità per gli eventi
di morte o lesione conseguenti alla somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2 nel corso della campagna vaccinale straordinaria imposta
dalla pandemia da Covid-19, mentre il secondo, introdotto in sede di
conversione, è rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19”.
Sebbene siano comprensibili e in larga parte condivisibili le ragioni che
hanno condotto all’introduzione delle nuove disposizioni, è altrettanto
innegabile che il reticolo normativo stia diventando eccessivamente
complesso, nel tentativo di offrire adeguata tutela a situazioni che, forse,
sarebbero già efficacemente “risolte” attraverso una consapevole e decisa applicazione dei principi generali che caratterizzano lo statuto della colpa
penale.
dialettica tra autodeterminazione e tutela della vita sul banco di prova dell’art. 579 c.p. — 5. Prove tecniche di atterraggio, in attesa del lancio (con paracadute) del Parlamento.
pronuncia valorizza due principi fondamentali. Anzitutto, il principio di proporzionalità-congruità che, anche dopo la L. n. 94 del 2009, deve guidare nella scelta delle restrizioni previste dall’art. 41-bis ord. penit.; in secondo luogo, il finalismo rieducativo, che caratterizza non solo il volto costituzionale delle pene, ma anche quello delle misure di sicurezza. La soluzione, pur in generale condivisibile, lascia irrisolto il nodo del cumulo tra pene e misure di sicurezza per i soggetti imputabili: si tratta di una questione indubbiamente problematica, tanto in generale quanto, a fortiori, quando a venire in considerazione è il regime di rigore ex art. 41-bis ord. penit
Il contributo ricostruisce il c.d. processo delle catene esaminando la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini (1985) e la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Bologna (1987), confermata poi dalla Corte di cassazione (1990): le pronunce in questione, pur tenendo conto delle evidenti peculiarità che caratterizzano il caso Muccioli, offrono spunti interessanti in materia di consenso dell’avente diritto e di stato di necessità, sul versante tanto dei presupposti e dei limiti di operatività della singola scriminante quanto della disciplina generale dell’erronea supposizione e dell’eccesso colposo.
La sentenza si confronta con la necessità di precisare i contorni di quella “dipendenza da trattamenti di sostegno vitale” che la Corte costituzionale ha collocato tra gli elementi costitutivi della nuova causa di non punibilità introdotta per l’aiuto al suicidio. Il requisito in questione, che non può esaurirsi nel solo sostegno mediante macchinari, è però oggetto di una “ridescrizione” talmente ampia da condurre, qualora risultasse confermata dalla giurisprudenza, a una sostanziale interpretatio abrogans dello stesso.
Gli scenari che si aprono a partire dal caso Trentini devono fare i conti anche (e soprattutto) con gli altri requisiti individuati dalla Consulta che, non riferibili a fatti commessi prima della sentenza n. 242 del 2019, sono invece chiamati a operare per il futuro. La sfida aperta, sembrerebbe, è verificare tanto se il servizio sanitario nazionale si riveli all’altezza del compito affidatogli in materia di suicidio medicalmente assistito quanto se una possibile levata di scudi da parte dell’esercito degli obiettori di coscienza si traduca o meno in un ostacolo insormontabile per il cammino faticosamente, e coraggiosamente, intrapreso.
La legge del 2019, in particolare, è intervenuta sulla formulazione dell’art. 572 c.p. Lo scopo è chiaramente quello di razionalizzare il quadro normativo di riferimento, anche se la nuova versione dell’art. 572 c.p. non manca di suscitare perplessità sul piano ricostruttivo-sistematico.
In considerazione dell’estrema rilevanza del tema dei trattamenti sanitari coattivi, quali strumenti eccezionali per imporre il diritto alla salute al singolo che si opponga alla cura, e stante il dibattito – anche accademico – sollevato dai più recenti fatti di cronaca sull’uso di tali istituti come strumenti della moderna biopolitica, si è ritenuto importante organizzare un’iniziativa rivolta non solo agli studenti dell'università, ma all’intera cittadinanza. Gli operatori del diritto e i professionisti della salute potrebbero essere particolarmente interessati alle tematiche dibattute nel cui contesto si interseca il dilemma tra tutela della libertà e preservazione della salute.
Ciascuna questione offre un inquadramento delle fattispecie incriminatrici che vengono in considerazione: posto che la parte speciale rappresenta un vero e proprio punctum pruriens nello studio del diritto penale, abbiamo isolato per ciascuna fattispecie le informazioni più rilevanti, aggiornate con la giurisprudenza di riferimento. L’ultima sezione di ciascun contributo è dedicata alle specifiche questioni giuridiche poste dalla traccia: in molti casi si tratta “solo” di trarre le conclusioni che discendono dai principi generali, in altri si rende necessario affrontare un contrasto giurisprudenziale, magari risolto dalla Corte di cassazione a Sezioni unite. La trattazione di ogni questione, infine, è arricchita dalla giurisprudenza di riferimento. Non ci siamo limitati a riportare le massime delle singole pronunce, che ciascun candidato non avrebbe difficoltà a reperire sui codici ammessi all’esame da avvocato: il volume offre, piuttosto, un estratto delle motivazioni di ciascuna sentenza, nell’intento di offrire ai candidati quel quid pluris capace di fare la differenza in sede di esame.