Il decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012 , all`articolo 9, comma 1, rubricato "Disposizioni sulle professioni regolamentate" contiene una prescrizione che, nella sua semplicita` espositiva,...
moreIl decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012 , all`articolo 9, comma 1, rubricato "Disposizioni sulle professioni regolamentate" contiene una prescrizione che, nella sua semplicita` espositiva, ha prodotto un effetto dirompente: essa infatti dispone che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico".
La norma, inoltre, introduce delle specifiche disposizioni a garanzia del cliente e precisamente prevede:
i. che il compenso per le prestazioni professionali sia pattuito al mo-mento del conferimento dell'incarico professionale;
ii. che il professionista renda noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
iii. che il professionista debba indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale;
iv. che, su richiesta del cliente, la misura del compenso venga previamente resa nota per iscritto .
In particolare la misura del compenso, come detto previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Il contributo analizza le problematiche connesse alla determinazione del compenso relativamente alle attività professionali e, in particolare, alla determinazione del compenso al Collegio sindacale nell'ambito delle società quotate e non quotate.