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A. Ingrao Il controllo «a distanza» sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata € 25,00
Diritto alla privacy dei lavoratori -Illegittimità. L'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che, anche per i c.d. controlli difensivi, trovino applicazione le garanzie dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e che comunque questi ultimi non si traducano in forme surrettizie di controllo a distanza dei lavoratori. Se per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi possono essere installati impianti ed apparecchiature di controllo che rilevino dati relativi anche all'attività lavorativa dei lavoratori, la previsione che siano osservate le garanzie procedurali di cui all'art. 4, comma 2, non consente che attraverso tali strumenti, sia pure adottati in esito alla concertazione con le r.s.a., si possa porre in essere, anche se quale conseguenza mediata, un controllo a distanza dei lavoratori che è vietato dall'art. 4, comma 1. Il divieto di controlli a distanza implica, dunque, che i controlli difensivi ricadono nell'ambito dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970. (1) Per la violazione dell'art. 8 St. lav. non è necessario sottoporre i dati ad un particolare trattamento (utilizzo successivo), poiché la mera acquisizione e conservazione della disponibilità di essi comporta la violazione della prescrizione legislativa. (2) Massime redazionali.
2016
nuova disciplina dei controlli, cit, 78. 10 In particolare, per il diritto pubblico il controllo è «un potere che avendo per fine la tutela di valori espressi o istituzionalmente protetti dall'ordinamento, si struttura in un giudizio sulla normalità o meno dell'agire o del modo di essere degli operatori controllati, dando luogo a delle conseguenze sul piano giuridico», SEPE, voce Controlli, in Enc. Giur. Treccani, vol. IV, 1988, 2. Secondo la definizione del Prof. Giannini il controllo amministrativo è «verificazione di regolarità di una funzione propria o aliena» GIANNINI, Controllo: nozioni e problemi, in Riv. trim. dir. pub., 1974, I, 1264. 9 Nel rapporto di lavoro subordinato-al contrario di quanto accade nel diritto amministrativo-la fase di giudizio e di valutazione dei dati raccolti è solo eventuale e potrebbe essere anche del tutto assente. Invece, l'osservazione del comportamento del lavoratore è elemento essenziale della categoria del controllo. Conseguentemente il legislatore ha storicamente circondato di cautele questa attività, prevedendo regole che variano al mutare del tipo e dell'oggetto di osservazione posta in essere dal datore di lavoro. Quanto al tipo di controllo, occorre precisare che l'attività di osservazione può concretamente realizzarsi con modalità esecutive molto differenti tra loro, tutte (o quasi), regolate dalle norme dello Statuto dei lavoratori. Si può trattare, in particolare, di osservazione diretta o indiretta 11. Nella prima categoria rientrano tutti quei controlli, svolti anche attraverso persone umane con compiti di controllo o sorveglianza, di cui il lavoratore si accorge nel momento stesso in cui sono eseguiti, come ad es. le perquisizioni della persona e dei suoi effetti personali (sorveglianza fisica) 12. L'osservazione indiretta consiste invece in un'attività di verifica del comportamento attuata a distanza sia spaziale che temporale, attraverso strumenti che consentono di registrare informazioni e dati relativi al comportamento del lavoratore (sorveglianza tecnica) 13. Questo tipo di controllo può essere svolto anche all'insaputa del controllato, grazie alle numerose tecnologie che la scienza è stata in grado di sviluppare 14 e per tale motivo è circondata di maggiori cautele dal legislatore statutario 15 .
Comunicazione al Convegno: "L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679: la riforma alla prova della prassi in Italia e in Spagna". 1° Incontro di studi italo-spagnolo in materia di protezione dei dati personali.
2020
1 La dottrina giuslavorista, tuttavia, non concorda unanimemente sul punto. Alcune opinioni discordanti sono state espresse per sottolineare che il contagio costituisce un rischio «generico» e come tale non dovrebbe valutarlo ai sensi del T.U. 81/2008, per questa tesi cfr. P.Pascucci, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra "raccomandazioni" e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale? in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2019, n. 2, I, 98 ss.; Id, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens del d.P.c.m. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2020, n. 1, 128 ss.; C. Lazzari, Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2020, n. 1, 136 ss.; L. M. Pelusi, Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2019, 2, 127. Contra, senza pretesa di esaustività, S. Dovere, Sicurezza sul lavoro, iCovid-19 e valutazione dei rischi nelle imprese, www.giustiziainsieme.it; M.T. Carinci, Obbligo di sicurezza e responsabilità datoriale: il rischio di contagio da Covid-19, in Labor, 2020 n. 4, 385 ss.; P. Tullini , Tutela della salute dei lavoratori e valutazione del rischio biologico: alcune questioni giuridiche, in Rivista di diritto della sicurezza sociale, 2020, 2, 335 ss.; D. Calafiore, Sicurezza nei luoghi di lavoro tra disciplina emergenziale e disciplina ordinaria, in giustiziacivile.com. e sia consentito rinviare a A. Ingrao, C'è il CoViD19, ma non adeguati dispositivi di prevenzione: sciopero o mi astengo?, in www.giustiziacivile.com 13 marzo 2020. Peraltro che la valutazione dei del rischio Covid-19 sia obbligatoria consegue all'attuazione che è stata data nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2020/739/Ue del 3 giugno la quale ha sancito
Commento a Cassazione sez. III penale, 26 ottobre 2016, n. 45198 Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera più grande d'Europa, il Policlinico Umberto I minaccia: "Utilizzerò le telecamere per controllare i dipendenti infedeli". La Cassazione risponde: "Violazione della privacy, sussiste comunque il reato anche se il datore di lavoro tiene le telecamere spente".
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Il saggio esamina l’impatto dell’avvento dei social networks sulla tutela della privacy del lavoratore subordinato. Le AA. esaminano il contenuto del diritto alla riservatezza e la sua evoluzione alla luce della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. A tale analisi segue un esame delle caratteristiche dei social networks, funzionale a mettere in luce i possibili rischi insiti nell’impiego degli stessi da parte dei lavoratori subordinati. Ed infatti, mediante l’utilizzo dei social il datore di lavoro può reperire a costo zero innumerevoli informazioni e dati attinenti alla vita privata del prestatore. Tali dati sensibili potrebbero essere riutilizzati dal datore per incidere sul rapporto di lavoro, fino al punto di adottare sanzioni di tipo espulsivo, come testimoniano la casistica italiana ed internazionale esaminate. Le AA. esaminando l’interazione delle tutele della privacy fornite dalle normative in materia, Codice della privacy e Statuto dei lavoratori, osservano come tale acquisizione di dati personali sia, tuttavia, vietata dalle disposizioni rilevanti, che la sanzionano con la inutilizzabilità del dato e la conseguente nullità dell’atto datoriale adottato sulla base della stessa. Concludono inoltre per l’ammissibilità della tutela risarcitoria ex post dei danni patrimoniali, e non, subiti dal lavoratore. Nondimeno, il saggio evidenzia come tali rimedi si presentino sostanzialmente inefficienti ad apprestare una idonea tutela della riservatezza del prestatore di lavoro a fronte delle incursioni nella sua vita privata da parte del “datore ficcanaso”, con la conseguenza per cui la miglior tutela ad oggi resta l’autotutela. This paper examines the impact of social networks on worker’s privacy, paying attention to most recent case law and legal opinion. This is followed by an analysis of the main characteristics of social networks, which is useful to cast light on the possible risks stemming from their use by employees. Social networks allow employers to freely access information on workers’ private life, with the former who might use this confidential information against the latter. In the worst scenario, the employment relationship might be even terminated, as most recent Italian and international case law has demonstrated. Analyzing the safeguards supplied by relevant legislation in terms of privacy (e.g. The Privacy Code and the Workers’ Statute), the paper points out that collecting personal data from social networks is prohibited and can be sanctioned, making null and void the employer’s decisions made on the basis of this information. The authors also argue in favour of compensation to be paid by the employer to workers for patrimonial and non-patrimonial damages resulting from their decision. However, they opine that these remedies are insufficient to protect workers against the invasion of their privacy from employers, and conclude that self-protection is the best way to safeguard one’s private life.
2010
DIGNITA v E RISERVATEZZA DEL LAVORATORE SOMMARIO: 1. Premessa. Contratto di lavoro e diritti della persona.-2. Guardie giurate e personale di vigilanza.-3. I controlli tecnologici.-4. Accertamenti sanitari e visite personali di controllo.-5. Il divieto d'indagini sulle opinioni e la tutela della sfera privata del lavoratore.-6. La disciplina del trattamento dei dati personali e il rapporto di lavoro.-7. La tutela della dignità del lavoratore nei percorsi della giurisprudenza.
Editorial QyDado, 2024
Youth and Globalization, 2019
APPON Philosophical Quarterly: A Journal of the Association of Philosophy Professionals of Nigeria, 2024
FOLD&R Fasti On Line Documents & Research, Archaeological Survey, 18, 2022
The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. Mexico, 2015
Fitopatologia Brasileira, 2001
Communications
The Impact of Translanguaging Pedagogies on the Interactional Competence Development of EFL Learners: The Case of Fourth-Year Students of English at ENS Laghouat, 2024
Tạp chí Y học Việt Nam, 2021
Journal of Sleep Research, 2019
Akademika : Jurnal Pemikiran Islam/Majalah Akademika, 2024
Reports in Mechanical Engineering
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2012
Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2013
Chemie Ingenieur Technik, 2015
Advances in Agricultural and Food Research Journal, 2021
Microscopy and Microanalysis, 2014