LINEE GUIDA
PER I SITI WEB DELLE PA
art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
– ANNO 2011 –
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Questo documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da DigitPA, dal
Dipartimento per la funzione pubblica (PCM), dal Dipartimento per la digitalizzazione e
l’innovazione tecnologica (PCM) e da FormezPA.
(29 luglio 2011)
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Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
SOMMARIO
Presentazione e sintesi ................................................................................................................................. 4
1. Destinatari delle Linee guida e normativa di riferimento ............................................................................ 8
1.1.
Normativa ........................................................................................................................................ 9
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
Principi dell'Amministrazione digitale .................................................................................... 10
Accessibilità ........................................................................................................................... 12
Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino .................................................................. 13
Privacy ................................................................................................................................... 13
Qualità del web ...................................................................................................................... 15
Comunicazione pubblica ........................................................................................................ 16
Normativa regionale ............................................................................................................... 16
2. Analisi e identificazione degli interventi da realizzare ............................................................................. 18
2.1.
Tipologia dei siti web della PA e livelli d’interattività ...................................................................... 18
2.2.
Tipologie di intervento da realizzare .............................................................................................. 20
3. Criteri d’indirizzo per la razionalizzazione dei contenuti e per la riduzione dei siti web delle PA .............. 24
3.1.
Razionalizzazione dei contenuti di un sito web pubblico (Caso B) .................................................. 24
3.2.
Riduzione dei siti web pubblici (Caso C) ........................................................................................ 24
3.2.1.
Effettuare un controllo dei contenuti pubblicati ..................................................................... 25
3.2.2.
Identificare i collegamenti chiave del sito web ....................................................................... 25
3.2.3.
Identificare e gestire i contenuti che non devono più essere raggiungibili via web e i contenuti
che devono essere spostati in un archivio storico .................................................................................. 26
3.2.4.
Migrare i contenuti da conservare on line .............................................................................. 26
4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni ....... 28
4.1.
Iscrizione al dominio “.gov.it” ....................................................................................................... 28
4.1.1.
4.2.
Trasparenza e contenuti minimi dei siti web delle PA .................................................................... 31
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
Gestione della migrazione al dominio “.gov.it” ....................................................................... 30
Contenuti minimi dei siti istituzionali delle PA ....................................................................... 32
Contenuti minimi dei siti tematici delle PA ............................................................................ 41
Aggiornamento e visibilità dei contenuti online ............................................................................. 41
4.3.1.
Aggiornamento ...................................................................................................................... 41
4.3.2.
Visibilità ................................................................................................................................. 42
4.4.
Accessibilità e usabilità .................................................................................................................. 42
4.4.1.
Requisiti per l'accessibilità ..................................................................................................... 42
4.4.2.
Indirizzi sull’usabilità ............................................................................................................. 44
4.5.
Accesso ai servizi on line ............................................................................................................... 46
4.6.
Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS) ................................ 47
4.6.1.
4.6.2.
Strumenti di back end ............................................................................................................ 50
Servizi di front end................................................................................................................. 51
4.7.
Policy ............................................................................................................................................. 52
4.8.
Dati per il monitoraggio ................................................................................................................. 54
5. Criteri di indirizzo e strumenti per il trattamento dei dati, della documentazione pubblica e per la loro
reperibilità ................................................................................................................................................. 56
5.1.
Classificazione e semantica ........................................................................................................... 56
5.2.
Formati aperti ................................................................................................................................ 60
5.3.
Contenuti aperti ............................................................................................................................. 61
6. Metodi per la rilevazione e il confronto della qualità dei servizi online e dei siti web delle PA................... 63
6.1.
Valutazione degli utenti sulla qualità dei servizi online .................................................................. 63
6.2.
Indici di qualità e benchmarking .................................................................................................... 64
6.3.
Partecipazione e web 2.0
............................................................................................................ 67
Appendice
Contenuti minimi dei siti istituzionali delle PA ............................................................................................ 70
3
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
PRESENTAZIONE E SINTESI
Le Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dall’art. 4 della
Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009,
n. 8, intendono suggerire alle PA criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici
obsoleti e per il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, modalità di
gestione e aggiornamento, contenuti minimi. A tal fine, le Linee guida sono finalizzate a
delineare gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi online
e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino, che deve contraddistinguere
ogni pubblica amministrazione.
Indirizzate a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e
comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione, le
Linee guida intendono rappresentare uno strumento agile e fruibile, ad uso non esclusivo
degli “addetti ai lavori”. Secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 8/2009, le Linee guida
sono oggetto di revisione almeno annuale, al fine di garantire alle pubbliche
amministrazioni un continuo aggiornamento normativo e un costante supporto tecnicooperativo.
Questo documento rappresenta la versione definitiva delle Linee guida aggiornate per il
2011, risultato della fase di consultazione pubblica, durata due mesi e condotta
attraverso un Forum di discussione pubblicato sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione
e
l’innovazione
(www.innovazionepa.gov.it),
con
l’obiettivo
di
coinvolgere tutti gli stakeholder interessati. I riscontri e le indicazioni pervenuti durante
la fase di condivisione e confronto sono stati utilizzati per la revisione del documento
preliminare pubblicato a maggio.
I contenuti delle Linee guida siti web delle PA 2011, organizzati in sei capitoli secondo la
struttura adottata nell’edizione precedente e integrati con novità tecnico-operative e
normative, sono di seguito descritti:
il primo Capitolo definisce i destinatari delle Linee guida e illustra sinteticamente i
riferimenti normativi più rilevanti. Questa sezione - modificata e integrata rispetto
alle modifiche introdotte al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) dal Decreto
legislativo n. 235/2010, alle novità apportate dalle Linee guida per la predisposizione
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Commissione
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche-CiVIT (Delibera n. 105/2010), dalle Linee guida emanate dal Garante della
4
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti
amministrativi
effettuato
da
soggetti pubblici
per
finalità
di
pubblicazione e diffusione sul web (Deliberazione del 2 marzo 2011), dal c.d.
“Decreto sviluppo” (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito nella Legge
n. 106 del 12 luglio 2011) - richiama i principi generali ai quali devono attenersi le
amministrazioni pubbliche nella attuazione degli indirizzi contenuti nella Direttiva n.
8/2009;
diverse tipologie di siti web pubblici (istituzionali o tematici);
il secondo Capitolo identifica i possibili interventi da realizzare, sulla base delle
il terzo Capitolo è dedicato a descrivere i passi essenziali del processo di
razionalizzazione dei contenuti e di riduzione dei siti web obsoleti, con lo scopo di
fornire uno schema logico di partenza attraverso cui ogni pubblica amministrazione
può pianificare le attività necessarie;
il quarto Capitolo propone criteri di indirizzo per accompagnare le pubbliche
amministrazioni nel percorso di miglioramento costante della qualità dei propri siti
web, richiamando principi chiave, requisiti essenziali (aggiornati rispetto alle novità
introdotte dalla Delibera CiVIT n. 105/2010) e processi fondamentali, con particolare
attenzione all’iscrizione al dominio “.gov.it”, ai temi dell’accessibilità e alla gestione
dei contenuti tramite Content Management System (CMS);
il quinto Capitolo indica criteri e strumenti per il trattamento dei dati e della
documentazione pubblica, offrendo esempi di sperimentazioni (es. Italian Open Data
Licence – IODL);
il sesto Capitolo illustra orientamenti e principi generali utili a offrire elementi di
indirizzo per le pubbliche amministrazioni interessate a confrontarsi su temi
innovativi
come
la valutazione
da
parte
degli
utenti,
il
benchmark
tra
amministrazioni, il confronto e l’interazione dei cittadini. Il testo, aggiorna circa la
funzione di “accessibile.gov.it”, specifica alcuni aspetti metodologici di valutazione
dei siti web delle PA, dà conto dei principi sanciti nel testo del “nuovo CAD”,
richiamando inoltre gli elementi di novità introdotti in tema di partecipazione con le
Delibere CiVIT n. 89/2010 e n. 105/2010.
Ad integrazione del documento, nell’Appendice “Contenuti minimi dei siti istituzionali
pubblici” è descritto in dettaglio un insieme di contenuti minimi per un sito istituzionale
pubblico.
Coerentemente al dettato della Direttiva n. 8/2009, le Linee guida sono corredate da
Vademecum di approfondimento che verranno progressivamente pubblicati e aggiornati,
allo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni, con continuità e dettaglio,
indicazioni e criteri guida su specifici temi innovativi, aspetti tecnico-operativi, normativi
e sulle modalità di razionalizzazione, dismissione, gestione, sviluppo e diffusione dei siti
web delle PA.
5
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Gli approfondimenti proposti per il 2010 sono stati raccolti nel documento Vademecum
“Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA”:
Componenti funzionali per la costruzione dei siti web delle PA: suggerisce un modello
per la strutturazione dei siti web pubblici, distinguendo tra le differenti tipologie di
servizi, con lo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni
criteri per
l’individuazione delle categorie applicabili al proprio dominio;
Criteri per lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA: fornisce raccomandazioni
per la realizzazione e la gestione dei siti web delle pubbliche amministrazioni,
proponendo l’adozione di un approccio metodologico basato sul ciclo di vita di un
progetto;
Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web delle PA: specifica il ruolo
della figura a cui, all’interno dell’amministrazione, è attribuita la responsabilità del
procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito, delineandone funzioni e
compiti, in coordinamento con altre risorse strategiche.
Al momento della pubblicazione, le presenti Linee guida 2011 sono integrate dai seguenti
Vademecum:
Regolamento di gestione e di assegnazione dei nomi nel dominio “.gov.it”;
Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo on line.
Si segnala infine che è stata attivata sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione una sezione interamente dedicata alle Linee guida siti
web PA, disponibile al seguente indirizzo: http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-delministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx . A partire da settembre 2011
verrà
inoltre
attivato
sul
sito
del
Ministero
della
Pubblica
Amministrazione
e
dell’Innovazione (www.innovazionepa.gov.it) uno “spazio forum” dedicato. Nel chiamare
a raccolta le esperienze e la partecipazione dei soggetti protagonisti dell’attuazione delle
Linee guida, verrà avviata una community professionale con l’obiettivo di mettere a fattor
comune conoscenze e riflessioni, anche grazie alla realizzazione di momenti di incontro
“face to face”.
Lo Schema 1 descrive la struttura del presente volume, richiamando gli elementi di novità
introdotti quest’anno rispetto alla versione del 2010.
6
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Schema 1 – Struttura delle Linee guida siti web delle PA
Parte I ‐ Inquadramento
Principi
Principi
generali
generali
Aggiornamenti 2011
1) Normativa di riferimento; Destinatari; Figure
chiave (il responsabile del procedimento
pubblicazione dei contenti dei siti web pubblici)
Principali novità segnalate: “nuovo CAD” (D.lgs. n. 235/2010);
Delibera CiVIT n. 105/2010; Linee guida Garante della Privacy
(Deliberazione 2 marzo 2011); cd “Decreto sviluppo” (Legge n. 106 del
12 luglio 2011, di conversione del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011)
Parte II ‐ Raccomandazioni e adempimenti
Criteri di
indirizzo e
strumenti
2) per l'analisi e l'identificazione degli interventi da
realizzare in base alla tipologia di sito web pubblico
3) per la razionalizzazione dei contenuti e per la
riduzione dei siti web delle PA
Specifiche per l’iscrizione al dominio “.gov.it”; integrazioni in tema di
accessibilità e di gestione dei contenuti tramite CMS
4) per la qualità dei siti web delle PA
5) per il trattamento
documentazione pubblica
dei
dati
e
della
6) per la rilevazione e il confronto della qualità dei
siti web delle PA
Esempi di sperimentazioni
Specifiche su accessibile.gov.it, partecipazione e web 2.0, trasparenza
(nuovo CAD e Delibere CiVIT), metodi di valutazione dei siti web PA
FOCUS
(Appendice)
Contenuti minimi
dei siti web
istituzionali PA
VADEMECUM 2010
Componenti funzionali
per la costruzione dei
siti web PA
Gestione e
sviluppo
siti web PA
VADEMECUM 2011
Ruoli coinvolti per
sviluppo e gestione
siti web PA
Regolamento
iscrizione al .gov.it
Modalità di pubblicazione
dei documenti
nell’Albo online
(luglio 2011)
(luglio 2011)
7
1.
DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA
E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre
2009, n. 8, per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il
miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino e alle
imprese, prevede all’art. 4 l’emanazione delle presenti Linee guida.
L’obiettivo è suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la
razionalizzazione dei contenuti on line, la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e il
miglioramento di quelli attivi.
Destinatari delle Linee guida sono tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della loro
autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui
all'articolo 117 della Costituzione, ovvero a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3001.
Al fine di assicurare una gestione coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni on
line e dei processi redazionali dell’Amministrazione, la Direttiva n. 8/2009 introduce la
figura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
1
(vedi
Tra gli altri, il tema dell’applicazione delle Linee guida nei contesti territoriali sarà
successivamente approfondito nel Vademecum “Modelli organizzativi per il dispiegamento e
l'attuazione delle Linee Guida”, che tiene conto sia dei differenti ruoli di governo ed indirizzo dei
diversi livelli amministrativi locali sia delle difficoltà che possono incontrare gli Enti di piccole
dimensioni nelle azioni di adeguamento dei propri siti istituzionali. Infatti, in molti casi l’azione
delle amministrazioni locali si attua attraverso il coinvolgimento delle società in-house, sulla base
di deleghe che possono riguardare più livelli dell’azione amministrativa riguardante un sito web
(progettazione, predisposizione della documentazione di gara, gestione tecnologica, redazione dei
contenuti, pubblicazione dei contenuti).
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Vademecum 2010 “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei
siti web delle PA”).
Si rammenta che le disposizioni qui richiamate sono rilevanti ai fini della misurazione e
della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli
articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Di seguito è sinteticamente indicata la normativa di riferimento.
1.1. Normativa
Nell’ambito della pubblica amministrazione, la progettazione e la realizzazione di un sito
web che intenda raggiungere gli obiettivi di efficacia, efficienza e customer satisfaction,
che ogni amministrazione è chiamata a garantire, deve avvalersi di una metodologia che
consenta la normalizzazione e la standardizzazione dei processi sulla base di regole
condivise, in relazione alle diverse finalità istituzionali.
La pubblicazione da parte dell’ente pubblico di informazioni e documenti, nonché
l’offerta di servizi on line, oltre alla conformità alla normativa regolamentare nazionale
ed internazionale, deve garantire la certezza istituzionale della fonte e l’attualità delle
relative informazioni.
Nel nostro ordinamento, le disposizioni legislative emanate nel corso degli ultimi anni
rafforzano il quadro di riferimento per la realizzazione di un’amministrazione digitale,
anche in tema di progettazione e sviluppo di siti web. Nei paragrafi che seguono si
evidenziano le più significative in termini di impatto e complessità, offrendo al contempo
una sintetica presentazione dei principi fondamentali cui esse si ispirano.
1.1.1. Principi dell'Amministrazione digitale
Il testo normativo che riunisce i principi alla base dell’Amministrazione digitale è il Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD), considerato nella versione del testo integrato che
comprende:
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n.
112 - S.O. n. 93 "Codice dell'amministrazione digitale";
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n.
99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale";
9
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 - "Regole tecniche
e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste
dall'art. 71, comma 1-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
“Codice dell'Amministrazione Digitale”;
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2
che ha introdotto modifiche al CAD;
54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all’art.
Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010, che ha modificato e integrato il
CAD.
Il CAD promuove e regola la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, utilizzando le
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione
all'interno
della
pubblica
amministrazione e nei rapporti tra amministrazione e privati.
In relazione alla progettazione e allo sviluppo di siti web, il CAD ha espresso alcune
indicazioni di carattere generale ed altre più specifiche riguardanti, tra l’altro, i contenuti
minimi che un sito di una pubblica amministrazione deve contenere per garantire il livello
minimo di servizio al cittadino.
In particolare, per gli aspetti riguardanti direttamente i siti web delle Amministrazioni, si
richiamano le seguenti disposizioni:
art. 52: accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
art. 54: contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;
art. 53: caratteristiche dei siti;
art. 55: consultazione delle iniziative normative del Governo;
art. 56: dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado;
art. 57: moduli e formulari.
In attuazione della normativa contenuta nel CAD, la Direttiva del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie 18 novembre 2005 “Linee guida per la Pubblica
amministrazione digitale” ha definito i criteri e le azioni concrete da attuare nelle
pubbliche amministrazioni per realizzare i principi del "Codice dell'Amministrazione
Digitale". La Direttiva regolamenta diversi aspetti dell’attività amministrativa ed in
particolare:
la comunicazione telematica tra pubblica amministrazione e cittadini:
o comunicazione esterna e posta elettronica;
o servizi telematici di informazione preventiva;
la comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni;
la Carta Nazionale dei Servizi;
le transazioni economiche on line;
la conferenza di servizi on line;
10
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
la sicurezza dei sistemi informativi;
le strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.
Schema 2 - Decreto legislativo n. 235/2010: il nuovo CAD
Il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010) entrato in vigore il 25
gennaio 2011, costituisce insieme al Decreto legislativo n. 150/2009 il secondo pilastro su cui si basa il
processo di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche. Il nuovo CAD rinnova il quadro normativo in
materia di amministrazione digitale definito nel 2005 con il Decreto legislativo n. 82, aggiornando le regole
di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione.
Il nuovo Codice introduce un insieme di innovazioni normative che incidono concretamente sui
comportamenti e sulle prassi delle amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi. La riforma rende così
effettivi i diritti per cittadini e imprese, cogenti gli obblighi per la PA, dà sicurezza agli operatori circa la
validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale. In coerenza con il Piano e-Gov, l'orizzonte temporale
dell'intervento è il 2012.
Alcuni dei principali cambiamenti introdotti dalla riforma del CAD sono di seguito sintetizzati:
Validità dei documenti informatici (art. 22, 23, 23-bis, 23-ter): il nuovo CAD fornisce indicazioni sulla
validità delle copie informatiche di documenti con riferimento preciso circa le diverse possibilità (copia
digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.);
Conservazione digitale dei documenti (artt. 43-44 bis): è prevista la gestione della conservazione dei
documenti e del relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione che si può avvalere di
soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie;
Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65): la PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per
comunicare con le PA. I cittadini possono utilizzare la PEC anche come strumento di identificazione,
evitando l'uso della firma digitale;
Siti pubblici e trasparenza (art. 54): il nuovo CAD arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle
amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di
concorso. La norma obbliga le PA ad aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati
sul proprio sito istituzionale. Anche tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti;
idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio dei propri "clienti" sui servizi online;
Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63): le PA sono tenute ad adottare strumenti
Moduli on line (art. 57): le PA hanno l'obbligo di pubblicare online l'elenco dei documenti richiesti per
procedimento (moduli e formulari validi) e non possono richiedere l'uso di moduli o formulari che non
siano stati pubblicati sul web. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili;
Trasmissione delle informazioni via web (art. 58): le PA non possono richiedere informazioni di cui già
dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di
banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità delle informazioni in
proprio possesso da parte delle altre amministrazioni;
Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5 bis): la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e
lo scambio di informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra imprese e PA (e viceversa) avviene solo
utilizzando tecnologie ICT;
Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e 65): per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche
Amministrazioni è possibile utilizzare strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta
nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che ne richiede il servizio;
avanzata, con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale.
Firme (artt. 1, comma 1, lett. q-bis, e 28, comma 3-bis): si introduce il concetto di firma elettronica
Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (art. 64): Carte di identità elettronica e Carte
nazionale dei servizi valgono ai fini dell'identificazione elettronica;
11
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Pagamenti elettronici (art. 5): il nuovo CAD introduce alcuni strumenti (carte di credito, di debito o
prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile) per consentire alle PA di riscuotere
i pagamenti. Inoltre, permette loro di avvalersi di soggetti anche privati per la riscossione;
Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-bis e 41): è previsto che ogni
comunicazione inviata tramite PEC tra le PA e tra queste e i cittadini o le imprese sia protocollata in via
informatica. L'amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo in un fascicolo elettronico, dotato di un apposito identificativo;
Open data (artt. 52 e 68): il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle PA nell'aggiornare,
divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government.
Per approfondimenti si veda il volume “Il nuovo CAD. Manuale d’uso” curato da DigitPA, DDI e FormezPa
(aprile 2011).
Più recentemente, la Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (di conversione del Decreto legge n.
70 del 13 maggio 2011, il c.d. “Decreto sviluppo”) fornisce ulteriori indicazioni e indica
misure di semplificazione a "costo zero", anche con riferimento alla trasparenza e alla
certezza degli adempimenti burocratico-amministrativi on line gravanti sulle PA. In
particolare, all’art. 6 il “Decreto sviluppo” impone alle amministrazioni l'obbligo di
pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascuna procedura, l'elenco degli adempimenti
e la documentazione necessaria. In caso di inadempienza, la PA non può rifiutare l'istanza
del cittadino o dell'impresa e può solo richiedere l'integrazione della documentazione.
Particolarmente rilevante è inoltre l'introduzione dell'obbligo per le amministrazioni di
pubblicare sui loro siti web istituzionali l'elenco degli oneri introdotti o eliminati per ogni
singolo atto amministrativo.
Da ultimo, il Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria” specifica all’art. 8 (“Obblighi di trasparenza per le società a
partecipazione pubblica”) che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto, tutti gli
enti e gli organismi pubblici devono “inserire e aggiornare periodicamente sul proprio
sito istituzionale l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente,
quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone
l'entità,
nonché una
rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società
ovvero
tra
le
società controllate”, indicando inoltre se, nell'ultimo triennio
dalla
pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
1.1.2. Accessibilità
Il tema dell’accessibilità è stato per la prima volta normato dalla Legge 9 gennaio 2004,
n. 4 (c.d. Legge Stanca), recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici” che ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
dotarsi di siti web accessibili.
In base a tale norma, l’accessibilità è definita come “la capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e
12
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa
di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.
Successivamente sono stati emanati i regolamenti attuativi:
D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i diversi livelli
per l’accessibilità agli strumenti informatici; sono in corso di revisione i nuovi
requisiti
tecnici
proposti
dal
gruppo
di
lavoro
incaricato
della
revisione
dell’Allegato A del D.M. 8 luglio 2005 (cfr. nota 17).
1.1.3
Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino
La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende
direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato
dalla normativa europea. Alcune azioni dell’Unione, quali la "Carta europea dei diritti
dell'uomo nella città" (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, "Sviluppo della
cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale" (2002),
sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle
comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini.
Uno degli obiettivi fondamentali è trasformare, attraverso l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, le relazioni interne ed esterne del settore
pubblico, con il fine di migliorare l’erogazione dei servizi e la partecipazione della società
civile alla vita democratica. L’impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale
per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento
culturale, in particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e
fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l’aggiornamento.
Il principio della partecipazione attiva e della
trasparenza dell’azione amministrativa,
ribadito dalla "Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e
della conoscenza", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce
quattro diritti fondamentali: il diritto all'accesso,il diritto all'informazione, il diritto alla
formazione, il diritto alla partecipazione.
La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la
“trasparenza”. La trasparenza intesa come “accessibilità totale” trova naturale attuazione,
nell’era
digitale,
amministrazioni
attraverso
pubbliche
la
pubblicazione
delle
sui
informazioni
siti
web
istituzionali
concernenti
ogni
delle
aspetto
dell'organizzazione. I curricula, le retribuzioni, i tassi di assenza e di presenza del
personale, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti sono solo alcuni degli elementi essenziali per favorire la diffusione di forme
13
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. La trasparenza
costituisce, infatti, un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Con il
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Legislatore ha definito una serie di
contenuti obbligatori che le pubbliche amministrazioni hanno l’onere di pubblicare in una
apposita sezione sui propri siti web istituzionali (cfr. paragrafo 4.2). In particolare, la
Delibera CiVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità” specifica, fra le altre cose, i contenuti che devono essere
pubblicati sul sito istituzionale e le modalità di pubblicazione per
facilitarne la
reperibilità e l’uso da parte dei cittadini.
La Legge 7 giugno 2000, n. 150, nel disciplinare le attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto il diritto di accesso del
cittadino all’azione amministrativa anche attraverso il ricorso agli
istituti
della
concertazione e della partecipazione attiva.
1.1.4 Privacy
Il
rapporto
di
condivisione
in
modalità
elettronica
dell’informazione
e
della
comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione non può prescindere dal rispetto
dei principi della privacy. L’istituzione del Garante per la protezione dei dati personali,
con il compito di intervenire nei settori pubblici e privati per assicurare il corretto
trattamento dei dati e la conformità dell’azione alla normativa vigente, attraverso l’esame
dei reclami e delle segnalazioni in materia al fine di adottare provvedimenti specifici2, ha
aggiunto un ulteriore tassello alla regolamentazione della tutela dei dati personali.
La regolamentazione in materia di privacy è definita dal Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (c.d. Codice della
Privacy), in vigore dal 1 gennaio 2004 che, in materia informatica, prevede il rispetto di
alcune misure minime di sicurezza.
Le prescrizioni contenute nel Codice della Privacy sono state aggiornate dai seguenti
provvedimenti normativi:
Legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria";
2
Informazioni sull’attività del Garante per la protezione dei dati personali sono disponibili sul sito
http://www.garanteprivacy.it.
14
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2006/24/CE
riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di
servizi di capi”.
Inoltre, di più recente pubblicazione, si segnalano le Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web
(Deliberazione 2 marzo 2011), che forniscono una serie di misure ed accorgimenti a cui
le amministrazioni si devono attenere quando comunicano o diffondono, tramite il
proprio
sito
istituzionale,
dati
personali,
quando
fanno
pubblicità
all’azione
amministrativa, quando permettono la consultazione di atti. In modo particolare tali Linee
guida affrontano gli aspetti legati alla correttezza e all’aggiornamento dei dati pubblicati,
alla reperibilità dei dati da parte dei motori di ricerca interni ed esterni al sito, al limite
temporale della pubblicazione di atti e dati, alle cautele rispetto alla possibilità di
duplicazione massiva dei dati da parte degli utenti.
1.1.5 Qualità del web
Il tema della qualità del web è, insieme all’accessibilità, alla partecipazione e alla
comunicazione
pubblica,
direttamente
connesso
alla
finalità
di
una
pubblica
amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.
La Direttiva 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, introduce il
tema delle indagini di customer satisfaction non solo come strumenti per la rilevazione
della qualità ex-post, ma anche come metodologia di rilevazione ex-ante delle esigenze
dei cittadini, con lo scopo di migliorare la performance dei servizi offerti.
Ancora più specifica è la Direttiva 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la
misurazione della soddisfazione degli utenti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie
e dal Ministro per la funzione pubblica, che prevede, tra i compiti delle pubbliche
amministrazioni, il miglioramento della comunicazione istituzionale e la verifica della
soddisfazione del pubblico nei confronti dell'utilizzo dei servizi on line (intendendo siti
web, chioschi telematici, tv digitale, call center, telefoni cellulari).
Inoltre, la Direttiva statuisce la priorità del canale web rispetto agli altri individuati,
ritenendo che:
si tratti del canale più utilizzato per l'erogazione di servizi istituzionali;
sfrutti pienamente le tecnologie disponibili;
sia un "punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente, e
auspicabilmente, molto più esteso e diversificato di quello di qualunque sportello
tradizionale";
15
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
possa diventare elemento di promozione per gli altri canali;
consenta di effettuare rilevazioni sulla soddisfazione dell'utente direttamente
(tramite survey) e indirettamente, tramite l'analisi del suo comportamento.
In particolare, i punti 5 e 6 della Direttiva 27 luglio 2005 richiamano gli adempimenti in
materia di qualità dei siti, dei portali e dei servizi on line.
Ulteriore provvedimento di riferimento è la Direttiva 24 ottobre 2005 del Ministro per la
funzione pubblica sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni,
che si è posta l'obiettivo di implementare nelle pubbliche amministrazioni la
semplificazione del linguaggio in linea con le disposizioni in materia di comunicazione
pubblica.
Infine, la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione 19 dicembre 2006 per una pubblica amministrazione digitale fornisce
alla amministrazioni le indicazioni per accogliere un approccio organizzativo improntato
sulla qualità, sulla autovalutazione e sul miglioramento continuo nell’adozione del Piano
di azione nazionale 2007-2010.
1.1.6
Comunicazione pubblica
Il testo fondamentale che norma la materia della comunicazione pubblica è la Legge 7
giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni, ed il regolamento attuativo contenuto nella Direttiva P.C.M.
21 settembre 2000 sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione
istituzionale delle amministrazioni dello Stato che, nel definire i principi e le modalità cui
devono attenersi le amministrazioni per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza,
efficacia
ed
economicità
dell’azione
amministrativa,
prevede
che
le
pubbliche
amministrazioni siano dotate di uno strumento essenziale per migliorare le relazioni con i
cittadini, elevando gli standard qualitativi della comunicazione sia interna che esterna.
Gli strumenti previsti dalla Legge per la comunicazione istituzionale rivolta a cittadini ed
imprese prevedono: l’Ufficio stampa, l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) ed “analoghe
strutture”. Le strutture analoghe previste richiamano i nuovi mezzi di comunicazione
messi a disposizione dalla tecnologia: siti web, portali, newsletter.
1.1.7 Normativa regionale
Molte sono le Regioni che hanno regolamentato normativamente i principi della Società
dell’informazione e gli aspetti organizzativi per garantire la disponibilità e la qualità dei
16
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
servizi on line, in particolar modo per quanto riguarda le relazioni con gli Enti locali sul
territorio.
Alcune Leggi regionali dedicano particolare attenzione al tema del pluralismo informatico
e dell’utilizzo di standard e formati aperti.
Tabella 1 - Leggi regionali
Regione Abruzzo
L.R. del 14 marzo 2000, n. 25
Legge generale sulla società
dell’informazione
Regione Basilicata
Regione Emilia
L.R. del 4 novembre 1996, n. 53
dell’informazione
L.R. del 24 maggio 2004, n. 11
Romagna
Regione Friuli Venezia
Giulia
Regione Lazio
Legge generale sulla società
Legge generale sulla società
dell’informazione
L.R. del 9 gennaio 2006, n. 1
Principi e norme del sistema Regione-EELL
L.R. del 18 maggio 2006, n. 8
Diffusione cultura informatica
L.R. del 3 agosto 2001, n. 20
Istituzione società regionale per l'informatica
Legge generale in corso di preparazione
Regione Liguria
L.R. del 18 Dicembre 2006, n. 42
Legge generale sulla società
dell’informazione
Regione Molise
L.R. del 27 gennaio 1999, n. 3
Informatizzazione uffici e servizi regionali
Regione Piemonte
L.R. del 26 marzo 2009, n. 9
Legge sul pluralismo informatico, software
Regione Siciliana
Regione Toscana
libero e portabilità dei documenti informatici
L.R. del 3 maggio 2001, n. 6
Istituzione del Coordinamento sistemi
L.R. del 27 aprile 1999, n. 10
informativi
Razionalizzazione spesa informatica
L.R. 26 gennaio 2004, n. 1
Legge generale sulla società
L.R. 5 ottobre 2009, n. 54
dell’informazione
Istituzione del sistema informativo e del
Regione Umbria
sistema statistico regionale
L.R. 31 luglio 1998, n. 27
Legge generale sulla società
L.R. 25 luglio 2006, n. 11
dell’informazione
Legge sul pluralismo informatico, software a
sorgente aperto e portabilità dei documenti
informatici
Regione Valle d'Aosta
L.R. 12 luglio 1996, n. 16
Regione Veneto
L.R. del 14 novembre 2008, n. 19
Legge generale sulla società
dell’informazione
Legge sul pluralismo informatico, riuso,
formati aperti e standard
17
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
2.
ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
DA REALIZZARE
I siti web delle pubbliche amministrazioni, in quanto emanazione e rappresentazione
dell’Ente di riferimento che ne ha la responsabilità, devono porsi, come obiettivo
primario, quello di concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace
comunicazione, offrendo all’utenza cui si rivolgono un canale permanente di dialogo con
l’istituzione.
I siti sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso,
attraverso
cui
le
Pubbliche
amministrazioni
devono:
garantire
un'informazione
trasparente ed esauriente sul loro operato; promuovere nuove relazioni con i cittadini, le
imprese e le altre PA; pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi; consolidare la
propria immagine. Essi devono offrire all’utenza cui si rivolgono servizi, sia di tipo
informativo che transazionale, rispondenti a caratteristiche di qualità sinteticamente
esprimibili in:
accertata utilità;
semplificazione dell’interazione tra amministrazione ed utenza;
trasparenza dell’azione amministrativa;
facile reperibilità e fruibilità dei contenuti;
costante aggiornamento.
Nei paragrafi successivi verrà introdotta una classificazione delle categorie di siti web
delle PA, evidenziando per ciascuno, i diversi livelli di interazione con l’utente. Tale
classificazione è strumentale all’individuazione delle differenti tipologie di intervento che
le pubbliche amministrazioni sono chiamate a realizzare.
2.1
Tipologia dei siti web delle PA e livelli d’interattività
Distinguiamo, per gli scopi di queste Linee guida, suggerire criteri e strumenti per la
riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, due
macrotipologie di contenuti riferibili a interi siti web delle PA o a sezioni di essi:
istituzionali che si pongono come obiettivo prioritario quello di presentare
un’istituzione pubblica e promuoverne le attività verso un’utenza generalizzata,
18
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
descrivendone l’organizzazione, i compiti, i servizi relativi ad atti e procedimenti
amministrativi di competenza;
tematici che vengono realizzati, anche in collaborazione tra più amministrazioni, con
una specifica finalità quale, a titolo esemplificativo:
− la presentazione di un progetto;
− la presentazione di un evento;
− l’erogazione di un particolare servizio;
− la promozione di una nuova iniziativa di policy;
− la comunicazione mirata a specifici target;
− la focalizzazione di un’area di interesse.
Per entrambe le tipologie, l’impegno richiesto alla pubblica amministrazione è cercare di
raggiungere, oltre agli obiettivi specifici del sito, il massimo livello di funzionalità dei
servizi offerti all’utenza che possono variare in relazione alla finalità del sito che li ospita
(istruzione, salute, ambiente, giustizia, Regione, Comune, ASL, ecc.) ed al livello
dell'interazione con l'utenza.
In via generale, distinguiamo cinque livelli d’interazione dei servizi messi a disposizione
su un sito pubblico, secondo la Tabella 2.
Tabella 2 - Livelli di interattività
Livello di
Obiettivi primari
Servizi offerti
interazione
Livello 1
Informazione
Sono
fornite
amministrativo
all’utente
(es.
finalità,
informazioni
termini
di
sul
procedimento
richiesta,
ecc.)
ed
eventualmente sulle modalità di espletamento (es. sedi, orari di
sportello).
Livello 2
Interazione a una via
Oltre alle informazioni, sono resi disponibili all’utente i moduli per
la richiesta dell’atto/procedimento amministrativo di interesse che
dovrà poi essere inoltrata attraverso canali tradizionali (es. modulo
di variazione residenza o moduli di autocertificazione).
Livello 3
Interazione a due vie
L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse
(es. il modulo può essere compilato e inviato on line) e viene
garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall’utente
e non la loro contestuale elaborazione.
Livello 4
Transazione
L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse
fornendo i dati necessari ed eseguire la transazione corrispondente
interamente on line, incluso l'eventuale pagamento dei costi previsti.
Livello 5
Personalizzazione
L'utente, oltre ad eseguire on line l'intero ciclo del procedimento
amministrativo di interesse riceve informazioni (sono ricordate le
scadenze, è restituito l’esito del procedimento, ecc.), che gli sono
inviate preventivamente, sulla base del profilo collegato (c.d. proattività).
19
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
La Tabella 3, individua, a fronte delle funzioni che potrebbero avere i differenti siti, i
possibili obiettivi primari del sito e, in corrispondenza, i contenuti caratterizzanti ed i
livelli d’interazione prevedibili per i servizi.
Tabella 3 - Obiettivi primari dei siti web delle PA
Tipologia di
Obiettivi primari
Contenuti caratterizzanti
Livello di
sito web
interazione
Istituzionale
Informare gli utenti
Chi siamo; dove siamo; attività istituzionali e
sulle attività dell'ente
correnti
(news,
organigramma;
comunicati
normativa;
stampa,
Dal 1 al 3 °
etc.);
documentazione;
concorsi; gare e appalti; ecc.
Erogare servizi di
Servizi
competenza
interazione
informativi;
con
modulistica;
l’utente
servizi
(Scrivici,
risposte
di
Dal 1 al 5°
a
domande ricorrenti - Faq, ecc.); servizi transattivi e
di pagamento.
Tematico
Presentare un progetto,
Interviste;
interventi;
un’iniziativa, un evento
stampa; speciali; approfondimenti; ecc.
Gestire una community
Forum; Wiki; bacheche; social navigation; ecc.
Erogare specifici servizi
Servizi
anche trasversali a più
interazione
amministrazioni
domande ricorrenti - Faq, ecc.); servizi transattivi e
informativi:
con
sala
stampa;
modulistica;
l’utente
(Scrivici,
comunicati
Dal 1 al 3°
Dal 3° al 5°
servizi
risposte
di
Dal 1 al 5°
a
di pagamento.
Formare
Documenti formativi; didattica on line; corsi on line
(e-learning);
tassonomie
create
dagli
Dal 3° al 5°
utenti
(folksonomie).
L'elenco dei contenuti caratterizzanti ciascuna tipologia di siti non è esaustivo, ma è utile
a specificare gli obiettivi. Allo stesso modo, gli obiettivi primari dei siti tematici riportati
in Tabella 3 sono tra i più diffusi, ma non esauriscono la gamma delle possibili finalità di
un sito appartenente a tale tipologia.
Nonostante il livello d’interattività dei servizi offerti da un sito web sia un indice
importante per la valutazione del sito stesso, l'efficienza, l’efficacia e la qualità di un sito
web sono legate ad altri aspetti fondamentali ed imprescindibili: l’usabilità, la
soddisfazione d'uso, l'appropriatezza, la capacità di interpretare i bisogni dell'utenza.
2.2
Tipologie di intervento da realizzare
Uno degli obiettivi fondamentali di queste Linee guida è razionalizzare le informazioni
presenti in rete, ridurne i costi di gestione e offrire un servizio che vada nella direzione di
un miglioramento continuo.
20
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Il tema in questione impatta, secondo dati rilevati a maggio 2010 e stime effettuate, su
oltre 40.000 siti web gestiti dalle pubbliche amministrazioni, suddivisi tra istituzionali e
tematici.
Per quanto riguarda la categoria dei siti istituzionali, gli interventi di razionalizzazione
mirano quasi interamente ad una revisione dei contenuti e ad una eventuale cancellazione
di pagine obsolete, predisponendo un archivio storico che preservi, nel tempo, il
patrimonio informativo. Di norma, non è previsto arrivare alla chiusura di un sito web
istituzionale, salvo che non sia la stessa amministrazione ad essere accorpata o
soppressa a seguito di interventi normativi o regolamentari.
Per quanto concerne invece la categoria dei siti tematici, oltre alla revisione dei contenuti,
si può giungere ad una vera e propria dismissione, ove non sussistano più le condizioni
minime di utilità.
In relazione ai siti tematici, le presenti Linee guida intendono proporre una strategia di
intervento che coinvolga principalmente i responsabili del procedimento di pubblicazione
dei contenuti dei siti web (v. Cap. 1). Comunque, per migliorare la visibilità e la
raggiungibilità dei siti tematici, è opportuno che ogni Amministrazione renda disponibile
l’elenco aggiornato di questi ultimi sul sito istituzionale, come specificato al successivo
Cap. 4, Tabella 5.
A tali fini, è importante che le pubbliche amministrazioni conferiscano a questi ultimi il
compito di:
porre in essere azioni continue di manutenzione dei contenuti web pubblicati nel
sito istituzionale e di rendere evidente la presenza di questa attività;
valutare l’opportunità di avviare interventi di razionalizzazione dei contenuti on line
e di riduzione dei siti tematici;
promuovere una verifica dell’utilità riferita all’attivazione di un nuovo sito o servizio
web.
Affinché ciascuna Amministrazione possa identificare quali azioni compiere per il
processo di miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al
cittadino, è opportuno avviare un’analisi che comprende tre fasi fondamentali:
1)
la raccolta delle informazioni critiche;
2)
la valutazione preliminare;
3)
l’individuazione dello scenario di riferimento.
Per ogni sito web dell’amministrazione, l’attività di raccolta delle informazioni deve
essere finalizzata a:
21
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
realizzare una mappa di tutti i siti web afferenti alla propria amministrazione;
predisporre, per ogni sito web, una scheda che includa un insieme minimo di
elementi conoscitivi:
o
la descrizione degli obiettivi e della storia del sito;
o
alcuni indicatori chiave quali:
-
lo stato di aggiornamento dei contenuti;
-
gli accessi unici e le pagine lette;
-
la soddisfazione dell’utente3;
-
i dati di costo (investimento, costi correnti, risorse umane).
Sulla base delle informazioni raccolte e attraverso una autodiagnosi basata sugli aspetti
sintetizzati nella Tabella 4, ogni amministrazione può effettuare una valutazione e
individuare lo scenario di riferimento.
Tabella 4 – Checklist di base per l’individuazione della tipologia di intervento da
realizzare
Identificare il numero dei siti tematici e quando sono stati realizzati.
Individuare i siti coincidenti con progetti, iniziative, eventi conclusi già da tempo.
Determinare l’esistenza di altri siti tematici con contenuti ridondanti rispetto a altri siti, anche gestiti
da strutture o uffici differenti (della stessa Amministrazione o di altre), per i quali potrebbe essere
3
attuata una opera di consolidamento.
Valutare la possibilità di ricomprendere nel sito istituzionale le tematiche trattate nei siti tematici.
Effettuare la rilevazione e l’analisi degli accessi, con particolare riguardo alla soddisfazione degli
utenti.
Nel caso della gestione di una community, valutare la coerenza tra risultati attesi e risultati
conseguiti, in termini di numero di iscrizioni, discussioni avviate e messaggi ricevuti.
Nel caso dei siti web tematici dedicati a specifici servizi, valutare la coerenza tra risultati attesi e
risultati conseguiti, in termini di transazioni gestite e di visite degli utenti.
Nel caso di siti web tematici relativi alla formazione, valutare l’adeguatezza dell’aggiornamento dei
contenuti didattici, l’adeguatezza del numero di utenti e del livello di utilizzo.
Valutare quanto sia necessario rendere visibili contenuti che si considerano obsoleti.
Analizzare l’effettiva utilità di un sito tematico creato per supportare una attività o un progetto
ormai concluso.
Valutare se il sito è gestito con un numero congruo di persone.
Individuare i costi di gestione del sito.
Analizzare i contratti in essere legati al sito.
Verificare l’avvenuta registrazione del sito al dominio “.gov.it”.
Valutare la chiarezza negli itinerari di navigazione del sito.
Valutare la comprensibilità e la chiarezza dei contenuti.
Per quanto riguarda le modalità di rilevazione della customer satisfaction si rimanda al Cap. 6.
22
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Una volta terminato il processo di analisi preliminare, per ciascun sito, l’Amministrazione
può identificarsi in una delle seguenti situazioni:
Caso A - sito da mantenere: il sito risponde positivamente alla valutazione e non
richiede interventi di riduzione.
Caso B - sito da razionalizzare: il sito non risponde positivamente alla valutazione,
ma sussistono gli obiettivi e le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione
ed è necessaria una revisione dei contenuti o dell'architettura informativa o del
nome di dominio.
Caso C - sito da dismettere: il sito non risponde positivamente alla valutazione e
non sussistono gli obiettivi iniziali o le condizioni che hanno portato alla sua
realizzazione. Conseguentemente, deve essere dismesso, trasferendo o archiviando
i contenuti.
Il Caso A descrive il caso “ideale” a cui ogni amministrazione deve tendere. Per tali siti
l’amministrazione dovrà assicurare la manutenzione del livello positivo raggiunto.
I Casi B e C sono oggetto di approfondimento nella sezione che segue e che descrive con
maggior dettaglio le azioni da compiere per la razionalizzazione dei contenuti (B) e la
riduzione dei siti web pubblici (C).
Vi è, infine, una quarta tipologia dinnanzi alla quale può trovarsi una pubblica
amministrazione:
Caso D - sito da realizzare: l’amministrazione deve attivare un nuovo sito web
tematico.
In questa situazione, è importante delineare una procedura standardizzata, all’interno
dell’amministrazione, e condivisa con i vertici amministrativi, che identifichi sia a livello
organizzativo, sia a livello tecnologico le azioni da intraprendere per la realizzazione di
un nuovo sito web tematico.
È raccomandabile seguire le fasi descritte nel Vademecum 2010 “Indicazioni operative per
la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web della PA”, che suggerisce un
approccio operativo basato sul ciclo di vita del progetto, tenendo conto che,
relativamente al caso di un sito web tematico, tale procedura dovrà prima di tutto
verificare che la nuova realizzazione sia realmente necessaria e non riconducibile a
sezioni o aree del sito istituzionale.
23
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
3. CRITERI DI INDIRIZZO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DEI CONTENUTI E PER LA RIDUZIONE DEI SITI WEB
DELLE PA
In base ai criteri indicati nella sezione precedente, l’identificazione degli interventi da
realizzare può condurre a definire differenti percorsi operativi. Nei paragrafi che seguono
sono sintetizzate le principali azioni consigliate, nel caso in cui gli interventi da porre in
essere riguardino:
1)
la razionalizzazione dei contenuti on line - Caso B: sito da razionalizzare;
2)
la riduzione dei siti web - Caso C: sito da dismettere.
3.1 Razionalizzazione dei contenuti di un sito web pubblico (Caso B)
Nella ipotesi in cui sia opportuna una revisione dei contenuti, si raccomanda di definire
procedure di controllo dei contenuti (c.d. content audit) e di definizione dei bisogni,
nonché di applicare regole di aggiornamento continuo. In particolare, occorre:
controllare e aggiornare periodicamente i contenuti soggetti a obsolescenza;
evidenziare elementi informativi relativi alla effettiva validità del singolo contenuto
(data di pubblicazione di una notizia, vigenza di una norma, scadenza di un
provvedimento, ecc.);
evidenziare la data di pubblicazione e la data di ultimo aggiornamento sulla singola
pagina, sezione del sito, banca dati;
monitorare gli accessi e verificare la rispondenza dei contenuti/servizi alle
aspettative degli utenti, anche attraverso strumenti semplici (come nel caso del
progetto “Mettiamoci la faccia”);
valutare la necessità di una revisione del nome di dominio e della architettura
dell'informazione, eventualmente con l'integrazione del sito tematico nel proprio
sito istituzionale.
3.2
Riduzione dei siti web pubblici (Caso C)
È importante rilevare che l’azione da intraprendere è un vero e proprio progetto. La sua
pianificazione consentirà di coordinare le attività, di gestire il rischio, di assicurare che le
questioni critiche siano affrontate in modo appropriato e di garantire la massima
trasparenza verso i vari soggetti interessati.
24
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Il piano da realizzare dovrebbe essere sviluppato con il contributo proveniente dai vari
uffici dell’amministrazione, tra cui quelli che hanno prodotto i contenuti e le informazioni
pubblicate e quelli dedicati all’ICT.
Alcune delle azioni fondamentali riguardano
effettuare un controllo dei contenuti pubblicati;
identificare i collegamenti chiave del sito web;
identificare e gestire i contenuti che non devono più essere pubblicati on line;
migrare i contenuti4.
3.2.1
Effettuare un controllo dei contenuti pubblicati
Le amministrazioni devono effettuare comunque una revisione del contenuto dei siti web
nelle prime fasi del progetto. L'audit dovrebbe identificare, per ciascun contenuto,
almeno:
1.
il proprietario del contenuto;
2.
la rilevanza del contenuto;
3.
la data di ultimo aggiornamento;
4.
l'accuratezza del contenuto.
La revisione dei contenuti è utile per determinare il contenuto che dovrebbe essere
migrato verso un altro sito web e per identificare quei contenuti che sono (o che
dovrebbero essere) opportunamente archiviati.
I contenuti che si reputano rilevanti per qualche destinatario potrebbero essere allocati su
un altro sito web, suddivisi in più siti esistenti o trasferiti in un sistema di archiviazione.
Dovrebbero comunque essere identificati i contenuti di perenne utilità, facendo in modo
di segnalarli di conservarli e di renderli accessibili sul lungo periodo, anche attraverso
forme di interoperabilità tecnologica, semantica e organizzativa, integrandoli all'interno
di sezioni, banche dati del proprio sito istituzionale o di siti di altre fonti pubbliche.
3.2.2 Identificare i collegamenti chiave del sito web
Alcuni dei “link” presenti all’interno del sito web da dismettere potrebbero condurre ad
un
4
certo
numero
di
siti/pagine
chiave,
sia
all’interno
che
all’esterno
Si raccomanda che l’amministrazione conservi, inserendo apposite clausole nei contratti di
sviluppo/gestione dei siti web, la piena proprietà dei dati, anche prevedendo la possibilità di
esportare tali dati al momento della dismissione del sito.
25
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
dell’Amministrazione. Affinché tali siti/pagine continuino ad essere raggiunti, è
importante informare i loro gestori della eventuale operazione di dismissione.
Oltre a ciò, alcune pagine del sito web da dismettere potrebbero essere tuttora
referenziate da siti esterni. In tal caso è importante informare i gestori di questi siti della
eventuale operazione di dismissione, in modo da consentire una aggiornamento dei
propri link. L’analisi degli accessi al sito può essere uno strumento efficace per
individuare questi collegamenti.
Qualora tali collegamenti siano molto diffusi e non risulti praticabile avvertire tutti i siti
che li contengono, è utile fornire una struttura di reindirizzamento che in modo
automatico ridiriga gli utenti verso il nuovo sito o avverta dell’avvenuta dismissione.
È importante verificare se sia necessario mantenere la proprietà del dominio per
reindirizzalo alla homepage del sito istituzionale.
3.2.3 Identificare e gestire i contenuti che non devono più essere raggiungibili via web e
i contenuti che devono essere spostati in un archivio storico
I siti web sono una parte essenziale del modo in cui le pubbliche amministrazioni
comunicano con i cittadini/imprese. I siti web e i loro contenuti possono continuare ad
essere utili, anche se non sono più strettamente legati alla funzione per cui erano stati
creati, e occorre prestare molta attenzione ad individuare, a conservare e a preservare
queste informazioni.
I contenuti che non sono più necessari on line devono essere gestiti, identificando delle
procedure interne alla pubblica amministrazione per la gestione delle informazioni e della
documentazione.
In alcuni casi potrebbe essere necessario archiviare l’intero sito ed in tal senso occorre
attuare delle procedure il più possibile standardizzate per la conservazione di tali
contenuti, evidenziando che si tratta di un archivio storico e collocando eventualmente le
pagine in una area del sito istituzionale chiaramente identificabile come tale (per
esempio, archivio.nomesito.gov.it).
3.2.4
Migrare i contenuti da conservare on line
Il contenuto che deve essere mantenuto on line necessita di essere spostato su un altro
sito web.
26
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Le questioni fondamentali che le pubbliche amministrazioni possono prendere in
considerazione prima della migrazione comprendono le seguenti azioni:
rivedere i contenuti, al fine di garantire che la migrazione sia aggiornata e precisa;
garantire che il contenuto risieda in un sistema di archiviazione;
dettagli per la migrazione dei contenuti;
minimo impatto sugli utenti;
elaborare un documento contenente le procedure da adottare comprensive dei
determinare come e quando i contenuti saranno migrati in modo da produrre il
utilizzare differenti sistemi di gestione dei contenuti per i vecchi e per i nuovi siti
web. Infatti spesso i siti web da dismettere sono realizzati con tecnologie che non
sono aggiornate e, nel caso di siti gestiti da Content Management System (CMS),
possono richiedere infrastrutture di difficile manutenibilità. Al fine di semplificare
la gestione degli archivi di siti e in funzione dell’immutabilità legata alla loro
natura di archivio, può essere conveniente utilizzare strumenti di “staticizzazione”
delle pagine, che li svincolino dai database e dagli application server che
inizialmente li gestivano;
verificare il completamento ed il buon esito della migrazione prima di dismettere il
sito in via definitiva.
La migrazione comporta una serie di potenziali rischi che vanno analizzati, al fine di
prevenire con anticipo eventuali problemi che possano compromettere la raggiungibilità
di servizi al cittadino e l’immagine dell’Amministrazione.
Nell’ambito dell’analisi dei rischi è importante considerare quelli relativi:
alla perdita o ad eventuali danni sui contenuti durante il processo di trasferimento;
al caricamento di contenuti obsoleti;
alla non disponibilità di contenuti importanti per un periodo di tempo;
alla soddisfazione degli utenti nel periodo necessario alla migrazione.
È importante individuare come questi rischi possano essere mitigati.
Come previsto dall’art. 5 della Direttiva n. 8/2009, le amministrazioni pubbliche che si
iscrivono al dominio “.gov.it” dovranno altresì comunicare l’elenco dei siti web tematici
che intendono dismettere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[email protected].
27
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
4. CRITERI DI INDIRIZZO E STRUMENTI PER GARANTIRE
LA QUALITÀ DEI SITI WEB DELLE PA
Il processo di miglioramento dei siti web delle pubbliche amministrazioni prende avvio da
un insieme di fattori chiave: la riconoscibilità della natura pubblica del sito; la chiara
identificazione dell'amministrazione che lo gestisce; la concreta indicazione delle
modalità per soddisfare i requisiti minimi derivanti dalle previsioni normative di cui al
paragrafo 1.1.
In questa sezione sono descritte le modalità per:
1)
iscrivere un sito al dominio ".gov.it", come condizione essenziale per l'immediata
riconoscibilità della sua natura pubblica, e scegliere il nome del sito, per
identificare livello amministrativo, specificare l'amministrazione che lo gestisce ed
il responsabile incaricato;
2)
soddisfare i principi di trasparenza dell'azione amministrativa, identificando i
contenuti minimi indispensabili di un sito web pubblico e le politiche di gestione in
merito alla natura e all'utilizzo dei contenuti on line ed alle modalità di trattamento
dei dati inseriti dall'utente;
3)
garantire il costante aggiornamento di un sito web pubblico e renderlo visibile;
4)
rispettare i requisiti di accessibilità e usabilità;
5)
realizzare l'accesso sicuro ai servizi on line;
6)
rispettare le corrette regole per il trattamento dei dati personali;
7)
monitorare la qualità di un sito web pubblico.
Più in dettaglio, per le regole di gestione ed assegnazione dei nomi nel “.gov.it”, nonché
per le modalità operative di iscrizione si rinvia al Vademecum “Regolamento di
assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SDL gov.it.”
4.1
Iscrizione al dominio “.gov.it”
I siti web rappresentano da tempo un consolidato strumento di comunicazione e
diffusione di servizi, di cui anche la pubblica amministrazione fa largo uso, a cui deve
essere riconosciuto un significativo contributo nella costruzione di un rapporto aperto e
proficuo con gli utenti (cittadini, imprese, istituzioni).
28
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Per tale motivo, è necessario che la pubblica amministrazione caratterizzi la propria
offerta di informazioni e servizi in modo che possa essere facilmente “distinta”
dall’offerta complessiva sul web, senza ambiguità e possibili fraintendimenti.
La Direttiva n. 8/2009 sancisce nelle Premesse l’ambito di applicazione e l’obbligatorietà
dell’iscrizione al dominio “.gov.it”: “[…] le pubbliche amministrazioni sono tenute a
provvedere all’iscrizione al dominio .gov di tutti i siti che intendono mantenere attivi”5.
La registrazione al dominio “.gov.it” dei siti della pubblica amministrazione garantisce
che, già a partire dall’indirizzo web (il più sintetico degli elementi rappresentativi di un
sito), sia immediatamente percepita dagli utenti la natura pubblica dell’informazione,
ovvero l’appartenenza del sito alla Pubblica Amministrazione.
Il dominio “.gov.it” è gestito da DigitPA che cura lo svolgimento delle seguenti procedure:
registrare un nuovo sottodominio;
cessare l’utilizzo di un sottodominio;
variare gli attributi di un sottodominio già registrato;
sostituire il referente amministrativo di un sottodominio già registrato.
Il documento “Dominio .gov.it - Procedura per la gestione dei sottodomini di terzo livello
gov.it”, pubblicato sul sito di DigitPA6, approfondisce gli scenari cui fare riferimento per
avviare correttamente le procedure descritte e fornisce in allegato la relativa modulistica.
Il responsabile del procedimento di pubblicazione, all’indirizzo e-mail indicato nel sito,
riceverà gli esiti delle verifiche periodiche per il mantenimento del nome a dominio
“.gov.it”.
Per quanto riguarda le modalità di assegnazione del nome e di
gestione dei nomi a
dominio, ai sensi della Direttiva PCM del 30 maggio 2002 “[…] i nomi di dominio di 3°
livello da utilizzare nell'ambito del dominio .gov.it dovranno essere il più possibile
autoesplicativi e brevi; a tal fine è opportuno non inserire nel nome il suffisso "ministero,
ente, dipartimento […]" (es. innovazionepa.gov.it).” e “[…] La modalità di assegnazione
dei nomi nel dominio ".gov.it" è analoga a quanto ad oggi avviene per la registrazione di
nomi nel dominio ".it" o sotto la sua struttura geografica predefinita. […] Ogni altra
attività relativa alla gestione dei domini, come cambio di nome, cessazione,
riassegnazione, cambio di provider/mantainer, modifica della delega ecc. dovrà essere
tempestivamente comunicata con lettera al Dipartimento”.
5
Per le Regioni e gli Enti locali territoriali si applica nel rispetto della loro autonomia organizzativa
e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione.
6
www.digitpa.gov.it/sites/default/files/guida%20rapida%20gestione%20dominio%20gov%20it%20WEB.pdf
29
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
In analogia con quanto stabilito per il dominio “.it”, da parte dell’Ente delegato per la sua
gestione (CNR – Istituto di Informatica e Telematica di Pisa), anche per il dominio “.gov.it”
DigitPA ha redatto, un apposito Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi nel
dominio “.gov.it”, disponibile nel Vademecum “Assegnazione e gestione dei nomi a
dominio nel SDL gov.it”
In particolare, considerando che l’iscrizione al dominio al “.gov.it” deve essere
un’occasione per ripensare e riorganizzare in modo omogeneo il nome dei siti dell’Ente,
all’assegnazione e alla gestione dei nomi nel dominio “gov.it”, sono applicate le seguenti
regole:
i
criteri
di
assegnazione
dei
nomi
a
dominio
dei
siti
istituzionali
delle
Amministrazioni sono orientati a favorirne la riconoscibilità;
i nomi a dominio dei siti istituzionali delle Amministrazioni sono assegnati e gestiti,
ove possibile, in analogia con quanto stabilito per il dominio “.it”, da parte dell’Ente
delegato per la sua gestione, al fine di ridurre l’impatto organizzativo e
comunicativo della migrazione;
i siti tematici delle Amministrazioni devono avere dei nomi a dominio auto
esplicativi e di facile riconoscibilità e devono preferibilmente risiedere all’interno del
dominio istituzionale dell'’Ente, realizzando dei sottodomini ad hoc oppure delle
sottosezioni del dominio istituzionale.
La gestione del dominio “.gov.it” è centralizzata. Non è quindi prevista l’assegnazione di
domini
di
terzo
livello
(third
level
domain)
a
specifiche
categorie
preposte
istituzionalmente alla gestione del settore di competenza, per una gestione delegata ed
autonoma.
Possono essere escluse dalla registrazione al dominio “.gov.it” le Università e gli Enti di
ricerca. A tali fini, sarà necessario
darne
esplicita comunicazione al DigitPA. Tali
amministrazioni dovranno comunque rispettare tutti gli altri requisiti dettati per i siti web
e contenuti nelle presenti Linee guida.
4.1.1
Gestione della migrazione al dominio “.gov.it”
Ferme restando le indicazioni date nel paragrafo precedente circa l’iscrizione “.gov.it”, si
consiglia di iscrivere contestualmente lo stesso nome anche sotto il dominio “.it”.
Inoltre, si consiglia di mantenere attivi i nomi di dominio .it precedentemente utilizzati,
all’atto dell’iscrizione dei siti delle amministrazioni al dominio “.gov.it”.
30
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Per garantire la raggiungibilità e la riconoscibilità dell'amministrazione nell’ambito del
dominio .gov.it si dovrà effettuare un redirezionamento delle richieste di accesso al sito,
effettuate sull’indirizzo “.it” verso il nuovo indirizzo “.gov.it”7.
Se vengono registrati più domini commerciali associati al proprio sito è consigliabile che
tutti reindirizzino al dominio principale “.gov.it”.
4.2
Trasparenza e contenuti minimi dei siti web delle PA
L’art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, definisce la trasparenza come
“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione”.
L'attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza ed i cittadini hanno
diritto ad una informazione completa e qualificata anche attraverso i siti pubblici. È
necessario quindi assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia
all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest’ultimo ed il mondo esterno, in modo
tale che l’operato delle amministrazioni pubbliche sia garante della piena legalità.
L’art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'’Amministrazione
digitale” individua i dati minimi che devono essere necessariamente presenti nei siti
istituzionali pubblici.
Da ultimo, l’art. 32 della Legge 69/2009 introduce il tema della pubblicazione sui siti
istituzionali di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, come
assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
7
Per una completa usabilità di tale procedura, il redirezionamento deve preferibilmente essere
effettuato lato server, via protocollo HTTP. Qualora ciò non fosse possibile, e quindi il
redirezionamento debba essere effettuato lato client, via HTML, è necessario realizzare una pagina
che spieghi all’utente ciò che accade ed impostare dei tempi di redirezionamento sufficienti a
garantire all’utente il pieno controllo dell'operazione.
31
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
4.2.1
Contenuti minimi dei siti istituzionali delle PA
Al fine di favorire la ricerca delle informazioni essenziali contenute nei siti istituzionali,
come approfondito anche nel successivo Capitolo 5 si consiglia di aggiungere al testo
delle pagine web informazioni aggiuntive che ne descrivono determinate caratteristiche e
i principali contenuti. Infatti l’HTML permette di inserire nei documenti delle parolechiave, meta-dati, che ne descrivano il contenuto per consentire ai motori di ricerca di
ottimizzare il recupero dell'informazione.
I metadati, definiti secondo lo standard Dublin Core recepito come norma ISO
15836:2008, hanno infatti due funzioni principali: individuare e identificare un
documento e informare sulle sue caratteristiche.
Tale standard prevede l’inserimento delle informazioni aggiuntive a livello di intestazione
(ovvero nella sezione HTML compresa fra <HEAD> e <\HEAD>), estendendo quindi la
grammatica con dei nuovi possibili valori per gli elementi <META> e, in generale, per
l’intero documento9.
La Tabella seguente schematizza i contenuti che
devono essere presenti sui siti
istituzionali, collegandoli alle norme di riferimento e segnalando alla voce “Indicazioni di
reperibilità” i principali suggerimenti operativi per ciascuna voce.
Per una indicazione puntuale dell’organizzazione e dei contenuti della Sezione
Trasparenza, valutazione e merito si rimanda alla Delibera CiVIT n.105/2010.
8
Per approfondimenti sullo standard dei metadati Dublin Core: www.dublincore.org;
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37629
9
Si ricorda che, per poter utilizzare lo standard Dublin Core (DC), è necessario aggiungere un
profilo all’elemento <HEAD>: <HEAD profile=http://dublincore.org/documents/dcq-html/> e i
collegamenti agli schemi utilizzati per gli elementi del Simple Dublin Core (DC) e per il Qualified
Dublin Core (DCTERMS) <LINK rel=”schema.DC” href=http://purl.org/dc/elements/1.1/” />;
<LINK rel=”schema.DCTERMS” href=http://purl.org/dc/terms/” />
32
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Tabella 5 – Contenuti minimi dei siti web istituzionali delle PA
CONTENUTO MINIMO
NORMA DI
RIFERIMENTO
EVENTUALI VINCOLI
•
direttamente
raggiungibili dalla testata o
dalla home page;
•
indirizzate
dall’etichetta “URP” o “Ufficio
Relazioni con il Pubblico”.
Le
informazioni
relative
all’Ufficio relazioni con il
pubblico (URP)
Legge n. 150/2000
Indirizzo
istituzionale
di
posta elettronica certificata a
cui
il
cittadino
possa
rivolgersi
per
qualsiasi
richiesta ai sensi del CAD,
con l’indicazione al pubblico
dei tempi di risposta
art. 54 comma 2-ter del
Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
“Codice
dell’Amministraz.
digitale”
Il programma triennale per
la trasparenza e l'integrità
ed il relativo stato di
attuazione
- Decreto legislativo n.
150/2009
Il Piano e la Relazione sulle
performance
Decreto legislativo
150/2009
L’organigramma
e
l’articolazione degli uffici, le
attribuzioni
e
l’organizzazione di ciascun
ufficio anche
di livello
dirigenziale non generale, i
nomi
dei
dirigenti
responsabili
dei
singoli
uffici, nonché il settore
dell’ordinamento
giuridico
riferibile all’attività da essi
svolta
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
10
- Delibera CiVIT n.
105/2010 (par. 4.1.2,
Indicazioni relative alla
pubblicazione
del
Programma triennale per
la
trasparenza
e
l’integrità)
n.
• costantemente
disponibile
all’interno della testata ovvero
collocato
in
posizione
privilegiata per visibilità della
home page del sito.
•
All’interno
della
Sezione
denominata
“Trasparenza, valutazione e
merito”, raggiungibile da un
link, chiaramente identificabile
dall’etichetta
“Trasparenza,
valutazione e merito”, posto
nell’homepage
del
sito
istituzionale.
•
All’interno
della
Sezione
denominata
“Trasparenza, valutazione e
merito”, raggiungibile da un
link, chiaramente identificabile
dall’etichetta
“Trasparenza,
valutazione e merito”, posto
nell’homepage
del
sito
istituzionale.
•
All’interno
della
Sottosezione denominata “Dati
informativi sull’organizzazione
e i procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
•
elemento chiaramente
indirizzato
da
un’etichetta
esplicativa;
•
informazioni
costantemente aggiornate e
corrispondenti
a
quanto
indicato nell’atto normativo che
regolamenta l’organizzazione
della amministrazione.
INDICAZIONI
REPERIBILITÀ10
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="URP">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Posta
elettronica
certificata CAD">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Traspare
nza">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Il
Piano e la relazione
sulle performance">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Organigr
amma">
In attesa della definizione di un Tesauro condiviso per i contenuti minimi dei siti istituzionali, si
preferisce utilizzare il metadato Description.
33
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
CONTENUTO MINIMO
NORMA DI
RIFERIMENTO
L’elenco delle tipologie di
procedimento
svolte
da
ciascun ufficio di livello
dirigenziale non generale, i
termini e le scadenze per la
conclusione
di
ciascun
procedimento (*)
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
Il nome del responsabile e
l’unità
organizzativa
responsabile dell’istruttoria
e di ogni altro adempimento
procedimentale,
nonché
dell’adozione
del
provvedimento finale, come
individuati ai sensi degli
articoli 2, 4 e 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 (*)
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
Le scadenze e le modalità di
adempimento
dei
procedimenti individuati ai
sensi degli articoli 2 e 4
della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (*)
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
EVENTUALI VINCOLI
•
All’interno
della
Sottosezione denominata “Dati
informativi sull’organizzazione
e i procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• correlato
alle
sezioni
informative sui procedimenti ed
a quelle di distribuzione della
modulistica e servizi on line
• Al
fine
di
semplificare
l’accesso da parte dei cittadini,
l’amministrazione deve inserire
un link denominato “come fare
per” a partire dalla home page
del sito, che indirizza a questi
contenuti ed a quelli loro
correlati
•
All’interno
della
Sottosezione denominata “Dati
informativi sull’organizzazione
e i procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• correlato
alle
sezioni
informative sui procedimenti.
• Al
fine
di
semplificare
l’accesso da parte dei cittadini,
l’amministrazione deve inserire
un link denominato “come fare
per” a partire dalla home page
del sito, che indirizza a questi
contenuti
•
All’interno
della
Sottosezione denominata “Dati
informativi sull’organizzazione
e i procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• correlato
alle
sezioni
informative sui procedimenti.
INDICAZIONI
REPERIBILITÀ10
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Procedi
menti">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Respons
abile
procedimento">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Scadenz
e dei procedimenti e
adempimenti">
34
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
CONTENUTO MINIMO
L’elenco
delle
documentazione
richiesta
per i singoli procedimenti, i
moduli e i formulari validi,
gli atti e i documenti anche
ai fini delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e
delle
dichiarazioni
sostitutive di notorietà11
L’elenco dei regolamenti
ministeriali
o
interministeriali, nonché dei
provvedimenti
amministrativi a carattere
generale adottati al fine di
regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o
certificatori,
nonché
l'accesso ai servizi pubblici
ovvero la concessione di
benefici,
completi
dell’elenco di tutti gli oneri
informativi
gravanti
sui
cittadini
e
le
imprese
introdotti o eliminati con gli
atti medesimi12.
L’elenco delle caselle di
posta elettronica istituzionali
attive
11
NORMA DI
RIFERIMENTO
EVENTUALI VINCOLI
art.
57
del
Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
“Codice
dell’Amministrazione
digitale”
art.
6
del
Decreto
legge
13
maggio 2011, n. 70.
art. 6 del Decreto legge
13 maggio 2011, n. 70.
•
All’interno
della
Sottosezione denominata “Dati
informativi sull’organizzazione
e i procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• indirizzata
dalla
etichetta”Modulistica”
• correlata alla sezione relativa
ai procedimenti
•
All’interno
della
Sottosezione denominata “Dati
informativi sull’organizzazione
e i procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
•
Indirizzata
dalla
etichetta”Modulistica”
•
Correlata alla sezione
relativa ai procedimenti
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
•
All’interno
della
Sottosezione denominata “Dati
informativi sull’organizzazione
e i procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• Associate
al
nome
e
cognome
del
dipendente
destinatario o titolo dell’ufficio
destinatario o descrizione della
funzione cui la casella è
riservata.
INDICAZIONI
REPERIBILITÀ10
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Modulist
ica">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Regolam
enti ministeriali">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Posta
elettronica
istituzionale">
Si ricorda che ai sensi dell’art 57 del CAD, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere
ai cittadini l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. In caso di mancata
pubblicazione,
i
procedimenti
possono
essere
avviati
senza
la
presentazione
del
modulo/formulario. Inoltre, ai sensi dell’6 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, per i
procedimenti ad istanza di parte, l’amministrazione procedente non può respingere l'istanza
adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare
la documentazione in un termine congruo; il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di
cui al periodo precedente è nullo.
12
I criteri e le modalità per la pubblicazione dei contenuti di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 13
maggio 2011, n. 70 devono essere definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro il 13 ottobre
2011.
35
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
CONTENUTO MINIMO
NORMA DI
RIFERIMENTO
EVENTUALI VINCOLI
•
All’interno
della
Sottosezione denominata “Dati
informativi sull’organizzazione
e i procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.
INDICAZIONI
REPERIBILITÀ10
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Posta
elettronica
certificata PEC">
L’elenco delle caselle di
posta elettronica certificata
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
Informazioni
circa
la
dimensione della qualità dei
servizi erogati
Decreto legislativo
150/2009
Carta della qualità dei servizi
alla cui emanazione sia
tenuto il soggetto erogatore
del servizio.
Delibera CiVIT 105/2010
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati informativi
sull’organizzazione
e
i
procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Carta dei
servizi">
I nominativi e i curricula dei
dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative,
redatti in conformità al
vigente modello europeo
Decreto legislativo
150/2009
n.
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”
Le retribuzioni dei dirigenti,
con specifica evidenza sulle
componenti variabili della
retribuzione e delle
componenti legate alla
valutazione di risultato
Decreto legislativo
150/2009
n.
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Nominat
ivi e CV Dirigenti e
titolari posizioni
organizzative">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Retribuzi
oni Dirigenti">
I curricula e le retribuzioni di
coloro che rivestono
incarichi di indirizzo politico
amministrativo
Decreto legislativo
150/2009
n.
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Retribuzi
oni e CV per
incarichi politici">
I nominativi ed i curricula dei
componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione e
del Responsabile delle
funzioni di misurazione della
performance
I tassi di assenza e di
maggiore presenza del
personale distinti per uffici
di livello dirigenziale
Decreto legislativo
150/2009
n.
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”
Legge 18 giugno 2009
n. 69
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Nominat
ivi e CV dei
Valutatori">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Assenze
e presenze">
Le retribuzioni annuali,
curricula, indirizzi di posta
elettronica, numeri telefonici
ad uso professionale di
segretari provinciali e
comunali
Legge 18 giugno 2009
n. 69
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”
n.
•
All’interno
della
Sottosezione denominata “Dati
informativi sull’organizzazione
e i procedimenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Qualità
servizi">
<META
NAME=“DC.Descripti
on” CONTENT="Dati
segretari
provinciali/comunali
">
36
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
CONTENUTO MINIMO
NORMA DI
RIFERIMENTO
EVENTUALI VINCOLI
INDICAZIONI
REPERIBILITÀ10
L'ammontare complessivo
dei premi collegati alla
performance stanziati e
l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti
Decreto legislativo
150/2009
n.
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Premi e
compensi">
L'analisi dei dati relativi al
grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialità
sia per i dirigenti, sia per i
dipendenti
Decreto legislativo
150/2009
n.
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Premialit
à">
Il codice disciplinare
art. 55, comma 2 del
Decreto legislativo
30
marzo 2001, n. 165 così
come
modificato
dall’art.68, comma 2 del
Decreto legislativo n.
150/2009
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Codice
disciplinare">
Il ruolo dei dirigenti
art.1, comma 7 del DPR
23 aprile 2004, n. 108
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Ruolo
dirigenti">
La contrattazione nazionale
art 47, comma 8 del
Decreto legislativo n.
165/2001 così come
sostituito dall’art. 59 del
Decreto legislativo n.
150/2009
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Contratt
azione nazionale">
Le richieste di
autorizzazione a bandire
concorsi
art. 3 Circolare PCM-DFP
11786 22/02/2011
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Richieste
a bandire">
Le richieste di
autorizzazione ad assumere
art. 3 Circolare PCM-DFP
11786 22/02/2011
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Richieste
ad assumere">
Le domande di
rimodulazione del
fabbisogno
art. 3 Circolare PCM-DFP
11786 22/02/2011
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi al
Personale”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Rimodul
azione fabbisogno">
Gli incarichi, retribuiti e non
retribuiti, conferiti ai
dipendenti pubblici e a
soggetti privati
Decreto legislativo
150/2009
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi a
incarichi e consulenze”, facente
parte
della
Sezione
“Trasparenza, valutazione e
merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Incarichi
a dipendenti e
soggetti privati">
n.
37
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
CONTENUTO MINIMO
NORMA DI
RIFERIMENTO
EVENTUALI VINCOLI
INDICAZIONI
REPERIBILITÀ10
La contabilizzazione dei
costi dei servizi erogati agli
utenti finali e intermedi ed
evidenziazione dei costi
effettivi e di quelli imputati
al personale per ogni
servizio erogato, nonché il
monitoraggio del loro
andamento
Decreto legislativo n. 7
agosto 1997, n. 279
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati sulla gestione
economico
finanziaria
dei
servizi pubblici”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Contabili
zzazione servizi
erogati">
I contratti integrativi
art. 40 bis, comma 4 del
Decreto legislativo n.
165/2001, così come
sostituito dall’art. 55 del
Decreto legislativo n.
150/2009
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati sulla gestione
economico
finanziaria
dei
servizi pubblici”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Contratti
integrativi">
Dati concernenti consorzi,
enti e società di cui le
pubbliche amministrazioni
facciano parte, con
indicazione, in caso di
società, della relativa quota
di partecipazione, nonché
dati concernenti
l’esternalizzazione di servizi
e attività anche per il tramite
di convenzioni
Delibera CiVIT n.
105/2010
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati sulla gestione
economico
finanziaria
dei
servizi pubblici”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Consorzi
Enti e Società">
Indicatore dei tempi medi di
pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e
forniture (indicatore di
tempestività dei pagamenti),
nonché tempi medi di
definizione dei procedimenti
e di erogazione dei servizi
con riferimento all’esercizio
finanziario precedente
Legge n. 69/2009
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati sulla gestione
dei pagamenti”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Gestione
dei pagamenti">
Buone prassi in ordine ai
tempi per l’adozione dei
provvedimenti e per
l’erogazione dei servizi al
pubblico
Legge n. 69/2009
All’interno della Sottosezione
denominata “Dati relativi alle
buone prassi”, facente parte
della Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Buone
prassi">
Istituzione e accessibilità in
via telematica di albi dei
beneficiari di provvidenze di
natura economica
D.P.R. n.118 del 2000
All’interno della Sottosezione
denominata
“Dati
su
sovvenzioni, contributi, crediti,
sussidi e benefici di natura
economica”, facente parte della
Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”
<META
NAME=“DC.Descripti
on” CONTENT="Albi
beneficiari
provvidenze">
Le pubblicazioni, i messaggi
di informazione e di
comunicazione
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
art. 8, Decreto
legge 6 luglio 2011, n.
98 “Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione
finanziaria”
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Pubblica
zioni”>
38
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
CONTENUTO MINIMO
NORMA DI
RIFERIMENTO
I bandi di concorso (testo
integrale) (*)
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
L’elenco dei bandi di gara
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
I bilanci
art.
32
della
Legge n. 69/2009
DPCM del 26
aprile 2011 relativo alla
pubblicazione nei siti
informatici di atti e
provvedimenti
concernenti procedure
ad evidenza pubblica o
di bilanci adottato ai
sensi dell’art.32 della
Legge n. 69 del 2009.
La pubblicità legale
art. 32 della Legge n.
69/2009
L’elenco dei servizi forniti in
rete (*)
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
L’elenco dei servizi di futura
attivazione
art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
Privacy
(come dettagliato al par. 4.7)
Decreto legislativo 2003,
n.
196
“Codice
in
materia di protezione
dei dati personali”
EVENTUALI VINCOLI
• raggiungibili
dalla
home
page del sito;
• indirizzato dalla etichetta
“Concorsi”.
• raggiungibile dalla home
page del sito;
• indirizzato dalla etichetta
“Bandi di gara”.
• raggiungibile dalla home
page del sito;
• indirizzata dalla etichetta
“Bilanci”
• raggiungibile dalla home
page del sito;
• indirizzata dalla etichetta
“Pubblicità legale” ovvero, per
gli
enti
territoriali,
“Albo
pretorio” o “Albo pretorio on
line”.
• disponibile sulla barra di
navigazione del sito ovvero
sulla home page del sito in
posizione
massimamente
visibile;
• indirizzato dalla etichetta
“Servizi on line”.
• disponibile all’interno della
sezione servizi on line ovvero
sulla home page del sito;
• indirizzato dalla etichetta
“Servizi di futura attivazione”.
• disponibile, ove possibile, in
un’area informativa a piè di
pagina (footer) o, ove non
previsto il footer, in una
apposita sezione del sito,
collegata da tutte le pagine
• indirizzato dalla etichetta
“Privacy” o “Protezione dei dati
personali”.
INDICAZIONI
REPERIBILITÀ10
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Concorsi
">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Bandi di
gara">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Bilanci">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Pubblicit
à legale">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Servizi
di egovernment
attivi">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Servizi
di egovernment di
futura attivazione">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Privacy">
39
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
CONTENUTO MINIMO
NORMA DI
RIFERIMENTO
Note legali
(come dettagliato al par. 4.7)
Elenco dei siti tematici
EVENTUALI VINCOLI
• disponibile, ove possibile, in
un’area informativa a piè di
pagina (footer) o, ove non
previsto il footer, in una
apposita sezione del sito,
collegata da tutte le pagine
• indirizzato dalla etichetta
“Note” o “Note legali”.
• in una sezione direttamente
accessibile in homepage
INDICAZIONI
REPERIBILITÀ10
<META
NAME=“DC.Descripti
on” CONTENT="Note
legali">
<META
NAME=“DC.Descripti
on”
CONTENT="Elenco
siti tematici">
Si ricorda che le amministrazioni centrali devono comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, - Dipartimento per la Funzione Pubblica, le informazioni
contrassegnate con “*”, secondo modalità che saranno individuate da un’apposita
Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Per quanto riguarda il dettaglio sulle sezioni bandi di gara e bilanci, si deve comunque far
riferimento al DPCM del 26 aprile 2011 relativo alla pubblicazione nei siti informatici di
atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci adottato ai
sensi dell’art.32 della Legge n. 69 del 2009.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 57-bis del CAD, le amministrazioni sono tenute ad
aggiornare, con cadenza almeno semestrale, le informazioni presenti nell’Indice delle
pubbliche amministrazioni (IPA), istituito con il DPCM 1 aprile 2008, per quanto riguarda
la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro
utilizzo e gli indirizzi di posta elettronica. Le indicazioni per la pubblicazione sull’IPA
sono contenute nel documento “Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche
e delle aree organizzative omogenee” disponibile sul sito www.indicepa.gov.it (sezione
per le Amministrazioni), nonché nella sezione SPC del sito di DigitPA.
Si fa presente che, per la pubblicazione di servizi su IPA, è necessario svolgere la
procedura di accreditamento. Il modulo per l’accreditamento è disponibile sul sito
dell’IPA alla sezione riservata alle Amministrazioni.
La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione
della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Le caratteristiche di dettaglio delle informazioni minime che devono essere presenti sui
siti istituzionali sono descritte nell’Appendice “Contenuti minimi dei siti istituzionali”.
40
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Quest’ultima fornisce anche alcune raccomandazioni sulla pubblicazione – e relative
modalità - di altri contenuti (quali indirizzi dei centri di contatto e Domande & Risposte),
che fanno riferimento a due recenti iniziative relative ai rapporti tra cittadini e pubbliche
amministrazioni, MiaPA e Linea Amica.
4.2.2
Contenuti minimi dei siti tematici delle PA
I siti tematici pubblici debbono riportare nel piè di pagina una sezione informativa
indirizzata dall’etichetta “Informazioni sul sito” con i seguenti contenuti:
Amministrazioni responsabili: indicazione delle Amministrazioni, una o più, che
hanno realizzato il sito e che lo gestiscono, aggiornandolo;
Finalità del sito: sintetica descrizione delle finalità del sito con il riferimento alle
norme, ai protocolli d’intesa, al progetto o all’iniziativa che ne hanno determinato o
reso opportuna la realizzazione;
dei tempi previsti per l’aggiornamento dei contenuti;
chiusura del sito;
Frequenza di aggiornamento dei contenuti: descrizione dei motivi, delle modalità e
Periodo di validità del sito: segnalazione della data eventualmente prevista per la
Informativa sulla privacy.
4.3 Aggiornamento e visibilità dei contenuti online
Una indicazione
particolarmente interessante, di cui all’art. 5 della Direttiva 27 luglio
2005 per la qualità dei servizi on-line e la misurazione della soddisfazione degli utenti, è
quella che attribuisce un’importanza strategica al canale web come “punto di accoglienza
e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente e, auspicabilmente, molto più esteso
e diversificato di quello di qualunque sportello tradizionale”.
A tali fini, assumono piena significatività i requisiti di aggiornamento e di visibilità dei
contenuti di un sito pubblico.
4.3.1
Aggiornamento
Un sito pubblico deve assicurare costantemente l’aggiornamento attraverso la definizione
di criteri di validità, a livello di sezione o di specifico contenuto da pubblicare, e di
politiche per l’aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dei criteri definiti.
Relativamente al primo aspetto, tra i principali attributi associabili alla validità di un
contenuto, si individuano i seguenti:
41
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
permanente: il contenuto in sé non è soggetto ad obsolescenza (es. sezione
“L’istituto” del sito INPS.) certamente può essere modificato ed integrato, ma non
perde mai di significatività;
collegata: il contenuto è collegato ad un evento che ne determina la necessità di
aggiornamento (es. il contenuto “Organigramma” è collegato alla variazione
dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione);
a termine: il contenuto ha una scadenza che ne determina l’eliminazione ovvero lo
spostamento in un archivio (es. un avviso, una notizia, ecc.).
Naturalmente, l’Amministrazione potrà definirne diversi o ulteriori attributi di validità
sulla base delle proprie specifiche esigenze.
Ad ogni contenuto o sezione di contenuti deve essere attribuita una validità al momento
della
pubblicazione. Le politiche di aggiornamento dei contenuti debbono essere
collegate, possibilmente anche in automatico, alla validità attribuita ai contenuti.
Il responsabile del procedimento di pubblicazione partecipa alla definizione delle
politiche di aggiornamento ed è responsabile della loro applicazione.
4.3.2 Visibilità
Le Amministrazioni sono tenute ad informare gli utenti dell’esistenza web del loro sito
web istituzionale, segnalandone chiaramente l’indirizzo in tutte le occasioni di
comunicazione:
nella carta intestata dell’Amministrazione e nei biglietti da visita dei dipendenti;
nella firma istituzionale delle e-mail dei dipendenti;
nella modulistica;
nei documenti a circolazione esterna;
nelle pubblicazioni cartacee di ogni tipo;
nei comunicati pubblicitari stampa, radiofonici e televisivi.
4.4 Accessibilità e usabilità
4.4.1 Requisiti per l'accessibilità
Dal 2004 è in vigore in Italia la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, che riconosce e tutela il
diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione13 da
L’art. 3, comma 1, Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici” stabilisce che la legge si applica alle pubbliche amministrazioni
13
42
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
parte dei disabili. Il concetto di accessibilità dei siti web è strettamente legato a un
principio fondamentale della nostra società, quello delle pari opportunità, e l'accesso dei
cittadini disabili ai servizi della pubblica amministrazione deve quindi essere garantito a
tutti. L’obiettivo della Legge è l’abbattimento delle barriere digitali che limitano o
impediscono l’accesso agli strumenti della società dell’informazione da parte dei disabili.
Con il regolamento attuativo della predetta Legge n. 4/200414, sono stati sanciti i criteri e
i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità, mentre con il Decreto
ministeriale attuativo15 sono stati definiti i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica
dell'accessibilità dei siti web pubblici. Tuttavia, a distanza di alcuni anni, i siti della
pubblica
amministrazione
italiana
presentano
ancora
adeguamento alla normativa sull’accessibilità degli stessi
complesso, ancora poco
accessibili16.
un
livello
eterogeneo
di
siti web che risultano, nel
A fronte di situazioni di eccellenza, molti siti web
pubblici non permettono a tutti i cittadini un pieno accesso ai servizi erogati sul web e
non risultano totalmente accessibili.
Per garantire l’accessibilità ai propri siti web, le pubbliche amministrazioni devono:
rispettare i requisiti tecnici previsti nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio
2005 e successive modifiche17, rendendo accessibili e pienamente fruibili tutti i
rapporti telematici con i cittadini;
di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici,
alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle
aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle
aziende appaltatrici di servizi informatici.
14
Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75, Regolamento di attuazione della
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/regolamento.htm.
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli
strumenti informatici http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM080705.htm.
16 Se si considera che già nel 2001 il Ministro per la funzione pubblica pro tempore aveva emanato
una circolare esplicativa in tema di accessibilità “Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e
l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni” il ritardo da parte delle amministrazioni
15
risulta ancora meno comprensibile e giustificabile.
17
Al momento dell’aggiornamento delle presenti Linee guida, l’Allegato A del Decreto Ministeriale
8 luglio 2005 è in via di revisione per permettere un adeguamento della normativa italiana alle
evoluzioni degli strumenti tecnologici e delle regolamentazioni internazionali intervenute dalla sua
pubblicazione. Attualmente, terminata la fase di consultazione pubblica, la proposta di
adeguamento è stata notificata alla Commissione europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE, e
potrà essere adottata al termine del periodo di statu quo previsto (settembre 2011). Si veda:
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&i
Year=2011&inum=297&lang=IT&sNLang=IT
43
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
formare adeguatamente il personale che si occupa dell’aggiornamento dei siti web
per garantirne l’accessibilità nel tempo;
garantire
ai
dipendenti
disabili
la
possibilità
di
lavorare
senza
forme
di
discriminazioni;
coinvolgere i cittadini disabili nella verifica dell’accessibilità ai propri siti web.
Nel continuo processo di adeguamento alla normativa un ruolo chiave è svolto dal
responsabile dell’accessibilità informatica dell’Amministrazione. Si raccomanda, quindi,
che il responsabile dell’accessibilità coincida con uno dei responsabili del procedimento
di pubblicazione dei contenuti sui siti web, o, quanto meno, che si coordini
costantemente con essi.
Al fine di migliorare l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni, il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con la collaborazione di DigitPA e del
Formez PA:
svolge le funzioni di monitoraggio dei siti web pubblici, al fine di valutare
periodicamente l’accessibilità dei servizi pubblici erogati on line18;
rileva
le
segnalazioni
di
inaccessibilità
fatte
dai
cittadini
sul
sito
www.accessibile.gov.it e le inoltra ai responsabili dei siti web pubblici;
segnala le migliori pratiche di accessibilità, anche avvalendosi delle segnalazioni
fatte dai cittadini sul sito www.accessibile.gov.it;
favorisce la diffusione della cultura dell’accessibilità con azioni di formazione e
informazione sul tema.
4.4.2
Indirizzi sull’usabilità
Rivolgendosi a un’utenza eterogenea ed estremamente differenziata (giovani, anziani,
cittadini con diverso grado di scolarizzazione, disabili, utenti con scarsa dimestichezza
nell'utilizzo degli strumenti informatici, ecc.), i siti web della pubblica amministrazione
devono contenere informazioni e servizi facilmente utilizzabili da tutti. Un sito pubblico,
per garantire anche sotto questo aspetto, il diritto di accesso all’informazione,
deve
quindi essere progettato considerando le esigenze di tutti gli utenti, qualsiasi sia la loro
competenza informatica o abilità fisica.
L'usabilità non è una caratteristica intrinseca del sito, ma fa riferimento all’'interazione tra
l’utente e il sito web19. Essa non va intesa come un dato acquisito una volta per tutte, ma
come un obiettivo di miglioramento della “user experience” da perseguire costantemente.
18
Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i
propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione delle norme sull’accessibilità.
44
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
L'usabilità deve essere dunque definita e ricercata nel corso della progettazione, verificata
insieme agli utenti in un processo iterativo di controllo e correzione, nonché valutata alla
fine del processo.
Il CAD20 stabilisce i principi generali per la progettazione dei siti web, ricordando che è
obbligo delle pubbliche amministrazioni realizzare siti istituzionali che rispettino i
principi di elevata usabilità e reperibilità, chiarezza di linguaggio e semplicità di
consultazione21.
L'obiettivo deve essere il miglioramento della qualità del sito e l'aumento della
soddisfazione dei cittadini, a cui può fare seguito una riduzione dei costi di assistenza
agli utenti e un perfezionamento dell'immagine complessiva dell'ente e della pubblica
amministrazione in generale.
Nella Tabella 6 sono elencati i principi di usabilità che dovrebbero sempre ispirare la
progettazione, la gestione e lo sviluppo dei siti web pubblici.
Per migliorare l'usabilità dei siti web, le pubbliche amministrazioni possono predisporre
periodicamente un Piano di usabilità del sito che prevede almeno le seguenti linee di
attività:
•
azioni volte alla diffusione della conoscenza, all’interno delle redazioni web, dei
principi e delle tecniche di usabilità definiti nella letteratura internazionale e
•
richiamati dalle disposizioni nazionali in materia;
realizzazione in forma periodica di test di usabilità a basso costo con utenti,
informando su apposito spazio del sito dei risultati ottenuti e dei miglioramenti
•
apportati nell’interazione degli utenti con l’interfaccia web;
attivazione di forme di ascolto dei cittadini per analizzare le segnalazioni delle
difficoltà incontrate nell’utilizzo dei servizi on line, intese come uno degli
strumenti utili per la valutazione di usabilità.
19
Lo standard ISO 9241-11:1998 definisce l’usabilità come “l’efficacia, l’efficienza e la
soddisfazione con cui determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati
contesti”.
20
Art. 53, comma 1 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice
dell'Amministrazione Digitale", come modificato dall'art. 21 del Decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 159 e dall'art. 34 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
21
Pur occupandosi di accessibilità, anche la Legge n. 4/2004 sottolinea l'importanza del
miglioramento dell'usabilità dei siti web pubblici. Nel Regolamento di attuazione infatti, tra i criteri
ed i principi generali per l'accessibilità, è inserita anche la fruibilità delle informazioni offerte che
devono essere caratterizzate dalla facilità e semplicità d'uso.
45
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Tabella 6 - Principi di usabilità per i siti web delle PA
PRINCIPI
DECLINAZIONI
Percezione
Le informazioni e i comandi necessari per l’esecuzione dell’attività devono essere
Comprensibilità
Le informazioni e i comandi necessari per l’esecuzione delle attività devono essere
sempre disponibili e percettibili.
facili da capire e da usare.
Operabilità
Le informazioni e i comandi devono consentire una scelta immediata delle azioni
necessarie al raggiungimento dell’obiettivo voluto.
Coerenza
I simboli, i messaggi e le azioni devono avere lo stesso significato in tutto il sito.
Tutela della salute
Il sito deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico
Sicurezza
Il sito deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili,
dell’utente.
gestiti con adeguati livelli di sicurezza.
Trasparenza
Il sito deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le
informazioni necessarie per la corretta valutazione delle modifiche effettuate sul
sito stesso.
Facilità di
Il sito deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento.
apprendimento
Aiuto e
Le funzionalità di aiuto, quali le guide in linea, e la documentazione sul
documentazione
funzionamento del sito devono essere di facile reperimento e collegate alle azioni
svolte dall’utente.
Tolleranza agli errori
Il sito deve essere configurato in modo da prevenire gli errori; ove questi,
comunque, si manifestino, occorre segnalarli chiaramente e indicare le azioni
necessarie per porvi rimedio.
Gradevolezza
Il sito deve possedere caratteristiche idonee a favorire e a mantenere l’interesse
Flessibilità
Il sito deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.
dell’utente.
4.5
Accesso ai servizi on line
Le modalità di accesso ai servizi on line che richiedono autenticazione sono regolate
dall’art.
64
del
Decreto
legislativo
7
marzo
2005,
n.
82
recante
il
“Codice
dell’amministrazione digitale” (CAD) che prevede la carta d'identità elettronica e la carta
nazionale dei servizi quali strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni possono tuttavia consentire l'accesso ai servizi in rete con
strumenti diversi, purché siano in grado di consentire l’accertamento dell'identità del
soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta
nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di
accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
46
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Nel caso specifico di una amministrazione che aderisca ad SPC, l’art. 22 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, prevede la Gestione delle Identità
Federate (GFID). Il documento “Modello di Gestione Federata delle Identità Digitali (GFID)”,
pubblicato sul sito di DigitPA, approfondisce gli scenari e gli utilizzi a cui fare riferimento
per un corretto utilizzo di tale modalità di accesso.
Sul piano dell’attuazione, si deve tener conto delle criticità connesse alla diffusione sul
territorio nazionale dei due strumenti (la CIE è poco diffusa; la CNS è diffusa solo in
alcune Regioni).
Pertanto, come previsto dal comma 2 del richiamato art. 64 del CAD, per superare almeno nel transitorio - tali criticità, l’accesso può essere consentito anche attraverso
altri strumenti di
identificazione informatica, purché tali strumenti permettano
l’individuazione univoca di colui che richiede il servizio.
È necessario distinguere l’accesso ai servizi online dall’autorizzazione - per il soggetto
che ha avuto accesso ai servizi - ad utilizzare i diversi servizi. A titolo esemplificativo, un
professionista può essere abilitato all’accesso alla sezione “Servizi per le imprese”, ma
può essere autorizzato a svolgere solo quei servizi per i quali ha ricevuto dall’impresa
“delega ad operare”.
L’autorizzazione ad operare per le diverse finalità previste può essere, anche in ragione
della specifica finalità:
puntuale: ad ogni soggetto è associata la lista delle finalità per le quali è abilitato ad
operare;
per profili: ad ogni classe di soggetti individuata è associata la lista delle finalità per
le quali il soggetto che appartiene alla classe è abilitato ad operare.
Il soggetto viene autenticato all’accesso (GFID, CIE, CNS o userid) e, sulla base del codice
fiscale, si accede al sistema di gestione delle autorizzazioni per verificare le abilitazioni. È
necessario tenere traccia delle operazioni svolte da ciascun utente e di chi le ha eseguite,
in modo da abilitare funzionalità di auditing e di certificazione sulle attività svolte per le
diverse finalità previste. Dovranno essere indicate tutte le operazioni, sia quelle andate a
buon fine che quelle annullate.
4.6 Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS)
Un Web Content Management System (chiamato comunemente CMS) è un particolare
software che permette la completa gestione di contenuti destinati al web, tramite
un’interfaccia costituita nella maggior parte dei casi da browser. Il CMS ha il principale
vantaggio di consentire la modifica dei contenuti di un sito in tempi estremamente
47
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
ridotti, anche da parte di coloro che non possiedono particolari competenze tecniche. I
CMS consentono una dettagliata configurazione dei permessi per individuare chi può
modificare cosa e a che livello.
Sono diverse centinaia i CMS disponibili sul mercato mondiale, anche se i più utilizzati
possono circoscriversi a circa un’ottantina. Si suddividono essenzialmente in due grandi
ambiti: software free/open source e software commerciale a pagamento. Ulteriori
segmentazioni si basano sulle tecnologie impiegate, ad esempio i linguaggi PHP, ASP,
Java, .NET e altri.
I più comuni CMS risiedono su un web server e utilizzano un database per la
memorizzazione non solo dei contenuti testuali ma anche di tutte le informazioni
strutturali del sistema. A livello di interfaccia, la gran parte dei CMS presenta due
ambienti di fruizione ben distinti: back end e front end. Il back end fornisce all’operatore
una serie di strumenti, scalabili e configurabili, per la gestione e lo sviluppo di:
Contenuti;
Aspetto grafico;
Monitoraggio utenti;
Struttura del sito;
Servizi interattivi;
Statistiche di accesso;
Permessi.
Il front end concerne invece, come suggerisce la parola stessa, tutto ciò che il comune
visitatore vede navigando il sito e interagendo con esso, a seconda dei servizi sviluppati e
resi disponibili dall’amministrazione.
Sono molteplici i vantaggi che può offrire un CMS ben configurato, per lo sviluppo e la
gestione di un sito web di una PA. Innanzi tutto la facilità di aggiornamento dei contenuti,
requisito esplicitamente richiesto dal CAD. Non servono programmatori esperti per
modificare testi, pubblicare file, modificare immagini e tutto quello che può costituire il
contenuto di un sito. Inoltre il CMS permette di controllare gli accessi, di verificare nel
dettaglio le modifiche effettuate dai redattori e di creare, se opportunamente configurato,
un procedimento di convalida dei contenuti, come vedremo più nel dettaglio in seguito.
In questo modo il responsabile del procedimento di pubblicazione può effettuare la
costante verifica dei contenuti prima dell’effettiva pubblicazione sul front end.
Com’è noto, la Direttiva n. 8/ 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione impone
agli enti pubblici di elevare lo standard qualitativo dei siti web sotto molteplici aspetti:
l’aggiornamento dei contenuti, l’usabilità dei servizi, l’accessibilità del codice html e la
riconoscibilità e riconducibilità del sito all’amministrazione responsabile dei contenuti
pubblicati on line.
48
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
L’adozione di un CMS permette, nella stragrande maggioranza dei casi, di raggiungere
più facilmente gli obiettivi indicati dalla Direttiva. Occorre comunque tener presente che
si tratta di uno strumento che, nel processo realizzativo, si colloca a valle della
progettazione del sito, argomento questo appositamente trattato in un’altra sezione delle
Linee Guida. Ma la scelta di un buon CMS, adeguatamente configurato, contribuisce molto
all’incremento degli indicatori di qualità espressi dalla Direttiva e descritti in questo
documento, come la qualità e il numero dei servizi potenzialmente realizzabili,
l’interoperabilità semantica e l’aumento della partecipazione degli utenti-cittadini alla
redazione controllata dei contenuti on line.
A fronte dei vantaggi sopra elencati, occorre obiettivamente considerare le implicazioni e
gli oneri richiesti all’amministrazione nel momento in cui decide di utilizzare un CMS per
gestire il proprio sito web.
La prima problematica riguarda la scelta del CMS più appropriato alle proprie esigenze e
risorse, il che può dipendere da molteplici fattori, sia di carattere economico che
organizzativo.
La configurazione del CMS e la sua istallazione possono avere un peso importante in
termini economici, nel budget complessivo del progetto, soprattutto nelle organizzazioni
che richiedono un’articolata gestione e presentazione di informazioni complesse.
Un altro dei parametri importanti nella scelta del CMS è la capacità del sistema di
produrre codice accessibile, conforme a quanto dettato dalla Legge 4/200422.
Esistono alcuni CMS, sia commerciali che open source, appositamente progettati e
sviluppati per produrre contenuti accessibili, nonché per consentire la gestione del back
office anche da parte di soggetti disabili23.
22
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/legge_20040109_n4.htm
23
Nella maggioranza dei casi, la sola adozione di un CMS in grado di generare codice rispettoso
delle grammatiche formali previste dalla normativa vigente, non implica di per sé la produzione di
pagine web accessibili. Molteplici ed eterogenee infatti sono le variabili che concorrono a ottenere
questo risultato, tra cui:
• la scelta di un template tableless e di un CSS corretto;
• le adeguate impostazioni dell’editor del contenuto web, in grado ad esempio di filtrare e
ripulire il testo importato dai comuni software di word-processing;
• la formazione dei redattori, affinché siano in grado di inserire le opportune marcature (ad
esempio testi alternativi, intestazioni di tabelle) e di scrivere testi semplici e chiari;
• la condivisione di linee guida redazionali concordate.
49
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Un altro elemento da tenere in considerazione è la formazione necessaria ai redattori per
poter utilizzare al meglio il sistema di gestione dei contenuti.
I vantaggi offerti dai CMS riguardano comunque sia la gestione del sito sia
l’implementazione di servizi interattivi e utili per il cittadino.
Una delle caratteristiche peculiari di moltissimi CMS consiste nella scalabilità delle risorse
applicative, cioè nella possibilità di incorporare dei moduli software, facilmente
installabili, che ampliano le funzionalità del sito, sia per quanto riguarda i servizi frontend che per quanto riguarda la gestione del back end.
4.6.1 Strumenti di back end
Controllo degli accessi – Il CMS consente di configurare gli accessi al back end, profilando
altresì i livelli di modifica dei contenuti, per evitare ad esempio che alcuni redattori
possano inavvertitamente modificare contenuti creati da altri utenti.
Gestione del layout grafico - Una delle regole fondamentali dell’usabilità riguarda la
coerenza e l'omogeneità grafica di un sito web. Tramite appositi pannelli di controllo
presenti nel back end, vengono centralizzate le impostazioni del layout e della grafica,
facilitando così, con poche operazioni, un eventuale cambiamento della grafica di tutto il
sito.
Statistiche accesso utenti – I livelli di monitoraggio delle visite al sito può essere molto
dettagliato, a seconda dei moduli aggiuntivi che vengono istallati. È noto che il costante
monitoraggio delle statistiche è il primo elemento da tenere sotto controllo per le
modifiche migliorative del sito.
Workflow di pubblicazione – Come detto, il CMS consente a più utenti di poter acceder
contemporaneamente ai contenuti del sito. E' quindi auspicabile, se non obbligatorio, che
venga impostato un processo automatico che permetta di segnalare la creazione o la
modifica di contenuti per l’eventuale approvazione da parte dei responsabili del
procedimento di pubblicazione.
Monitoraggio dei contenuti – Ai fini del corretto e costante aggiornamento delle
informazioni on line, i pannelli di controllo di alcuni CMS possono segnalare
l'obsolescenza dei contenuti evidenziando la data di ultimo aggiornamento di ogni
singola pagina. È normale che un sito si articoli in numerose sezioni, e che il numero di
pagine on line aumenti notevolmente negli anni. Diventa quindi molto utile poter disporre
di una vista sinottica dei contenuti per verificare la data di ultimo aggiornamento di
ciascuna pagina.
Search Engine Optimization - Alcuni CMS permettono di impostare, lato back office,
pannelli di controllo per verificare l’attuazione di importanti configurazioni tecniche,
affinché il sito possa aumentare la propria visibilità all’interno dei motori di ricerca.
50
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Chiaramente si tratta di accorgimenti che possono produrre risultati concreti solo se i
contenuti del sito già possiedono una qualità intrinseca.
4.6.2
Servizi di front end
Come detto in altre sezioni di queste Linee guida, la partecipazione, il confronto e
l’interazione con gli utenti costituiscono sempre di più elementi di valore, non solo per i
cittadini ma anche per l’amministrazione che gestisce il proprio sito.
Il CMS può incrementare moltissimo il dialogo con gli utenti, in quanto possono essere
facilmente implementate forme di interazione a vari livelli.
RSS – Gli RSS, acronimo di Really Simple Syndication, vengono utilizzati per il duplice
scopo di diffondere ed aggregare contenuti, rendendone particolarmente agevole la
fruizione e l’interoperabilità tra molteplici piattaforme. Con i CMS la creazione e la
diffusione degli RSS diventa molto semplice, dal momento che esistono procedure
guidate che attivano tale servizio.
Moduli web (form) – La creazione tramite CMS di form online, per ricevere feedback dagli
utenti o creare appositi questionari, permette non solo di conoscere meglio i propri
visitatori, ma anche di evitare la creazione e la pubblicazione di indirizzi mail realizzati ad
hoc e potenzialmente oggetto di spamming. Il modulo web di un CMS infatti può
prevenire, se non azzerare, il problema dello spamming con pochi, ma efficaci
accorgimenti tecnici, quali l’applicazione di filtri , evitando l’uso di soluzioni che possano
rendere inaccessibile la compilazione del modulo (es.; CAPTCHA).
Newsletter – esistono sul mercato sofisticati programmi commerciali dedicati alla
gestione delle newsletter. Ma oggi molti CMS, anche open source e gratuiti, offrono alla
pubblica amministrazione la possibilità di raggiungere un numero anche molto elevato di
utenti, gestendo le iscrizioni e le cancellazioni in modalità del tutto automatica.
Multilingua – I CMS gestiscono agevolmente contenuti scritti in più lingue, permettendo
non solo il rapido passaggio tra le diverse lingue dei contenuti scritti, ma anche,
eventualmente la traduzione di tutta l’interfaccia del sito.
Contenuti per il mobile – Il deciso incremento registrato negli ultimi anni nell’utilizzo dei
cosiddetti smartphone abilitati alla consultazione di contenuti on line, dovrebbe
sollecitare le PA a rendere facilmente usufruibili le informazioni anche da parte dei
dispositivi mobili di ultima generazione. I migliori CMS vengono incontro a questa
esigenza consentendo: la selezione dei contenuti, pubblicati e gestiti sul sito web dallo
medesimo CMS, la generazione automatica di un layout adatto alla consultazione su
display, nonché l’individuazione della tipologia di device, al fine di adattare al meglio la
presentazione delle informazioni.
51
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Tassonomia – come descritto nel Capitolo 5, una corretta indicizzazione dei contenuti
permettere all’utente di raggiungere più facilmente le informazioni di interesse,
aumentando la reperibilità di documenti e la facilità di consultazione delle informazioni.
Molti CMS consentono la creazione e l’assegnazione di tag, aperti o controllati, ad un
singolo contenuto, consentendo quindi l’aggregazione trasversale di contenuti simili, o
che afferiscono alla medesima area semantica, al di là dei percorsi di navigazione
prestabiliti.
4.7
Policy
Ogni sito pubblico deve fornire ai propri utenti una informativa chiara e completa in
merito a:
caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo;
modalità di trattamento dei dati eventualmente resi disponibili dagli utenti.
La consultazione della policy deve essere costantemente disponibile all’interno del piè di
pagina del sito. È opportuno distinguere i due tipi di contenuti: il primo sarà indirizzato
dall’etichetta “Note” o “Note legali”; il secondo dall’etichetta “Privacy” o “Protezione dei
dati personali”.
Nelle “Note legali” devono essere fornite informazioni almeno in relazione ai seguenti
argomenti:
copyright: possibilità e limitazioni in ordine all’utilizzo dei contenuti del sito;
accesso a siti esterni collegati: responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati;
utilizzo del sito: responsabilità derivanti dall’utilizzo del sito;
download: regole per l’utilizzo dei materiali scaricabili dal sito.
Nella sezione “Privacy” devono essere descritte le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali e degli utenti che interagiscono con i servizi
resi disponibili. Si tratta di una informativa da rendere ai sensi del Decreto legislativo
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”24.
Il contenuto dovrà ispirarsi anche alla Raccomandazione 17 maggio 2001, n. 2 che le
autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo di cui all’art. 29
della Direttiva 95/46/CE, hanno adottato per individuare alcuni requisiti minimi per la
raccolta di dati personali on line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi ultimi
si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
24
Si vedano in particolare gli artt. 7 e 13 del citato Decreto legislativo 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
52
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Nel predisporre l’informativa si raccomanda di considerare:
tipi di dati trattati distinguendo tra:
¾ Dati di navigazione
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.
Le Amministrazioni sono invitate a determinare, in maniera proporzionale alla finalità
perseguita, dei termini di conservazione dei dati di navigazione, scaduti i quali gli
stessi dati devono essere cancellati o resi anonimi. Tali dati devono essere utilizzati
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati possono essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
¾ Dati forniti volontariamente dall'utente
Molti servizi web prevedono l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati sul sito che comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi
(disclaimer) debbono essere visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta. Deve essere inoltre indicato il trattamento di dati
sensibili o giudiziari eventualmente forniti dall'utente nel corpo della mail,
riferendosi all’esigenza di informare l’utente - ai sensi dell’art. 13 del Codice della
Privacy
-
della
possibilità
che
siano
trattati
i
dati
sensibili
o
giudiziari
volontariamente forniti dall’utente medesimo.
Cookies:
Nessun dato personale degli utenti deve essere di proposito acquisito dal sito. Non
deve essere fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né debbono essere
utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero
sistemi per il tracciamento degli utenti. L'utilizzo di cookies permanenti è
ammissibile unicamente qualora esso sia necessario alla resa di un servizio che
rientri nelle funzioni istituzionali dell’Amministrazione. L'uso di cookies di sessione
(che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e
svaniscono, lato client, con la chiusura del browser) deve essere strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
53
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non debbono consentire
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. L'eventuale disabilitazione
dei cookies sulla postazione utente non deve influenzare in alcun modo l'interazione
con il sito.
Diritti degli interessati:
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto
e
l'origine,
verificarne
l'esattezza
o
chiederne
l'integrazione
o
l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 2003 n.
196. Ai sensi del medesimo articolo, l’utente
ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
4.8
Dati per il monitoraggio
Ogni Amministrazione deve organizzare adeguatamente la rilevazione di dati statistici
utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito, i contenuti più graditi, quelli più
ricercati all’interno del sito, quelli maggiormente intercettati dai motori di ricerca esterni.
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo
miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e
accrescerla nel tempo. Il set minimo di dati di cui si consiglia la misura è il seguente:
visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati - calcolati una sola
volta - di un sito web durante uno specifico periodo di tempo25; è indice del livello di
diffusione del sito;
sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e
il sito che termina dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell'utente su tale
sito; è indice del livello di utilizzo di un sito;
pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina - cioè un’unità
analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore - è stata visualizzata; è
indice del livello di interesse ai contenuti del sito.
Per i siti già in esercizio, tali dati, riferiti all’ultimo anno26, devono essere forniti al
momento dell’iscrizione del sito al dominio “.gov.it”.
25
Il conteggio dei visitatori unici dipende da molteplici variabili. Ai fini statistici, si consiglia di
calcolare, tramite cookie, il numero complessivo di visitatori unici in un periodo di tempo limitato
a 30 giorni.
26
O al periodo di esercizio del sito, se inferiore all’anno.
54
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Ogni Amministrazione deve rendere disponibili mensilmente i citati dati, pubblicati ove
possibile nella sezione www.nomesito.gov.it/datimonitoraggio o alternativamente in
un’apposita pagina web direttamente accessibile dalla homepage, per le azioni di
monitoraggio, di cui all’art. 3 della Direttiva n. 8/2009, curate da DigitPA.
55
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
5
CRITERI
DI
INDIRIZZO
TRATTAMENTO
E
DEI
STRUMENTI
DATI,
PER
IL
DELLA
DOCUMENTAZIONE PUBBLICA E PER LA LORO
REPERIBILITÀ
I dati e i contenuti prodotti e gestiti dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle
proprie attività rappresentano una risorsa strategica da un punto di vista sociale, politico,
economico e culturale. Si tratta di un enorme patrimonio di conoscenza che non sempre è
facilmente accessibile da parte degli utenti.
L’adeguata diffusione di queste informazioni (dati statistici e territoriali, rapporti socioeconomici e ambientali27, normativa, ecc.) può rappresentare un importante elemento per
favorire la crescita economica e produttiva, la ricerca, l’innovazione, la competitività e per
incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, dando loro la possibilità di
valutare l’efficacia dell’attività dell’ente, nel rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità.
I siti delle pubbliche amministrazioni rappresentano potenzialmente il luogo privilegiato
di diffusione. Con il web le pubbliche amministrazioni hanno reso disponibile parte di
questo patrimonio, ma con modalità diverse e non sempre facilmente riconoscibili. Vi è
quindi la necessità, anche per la grande quantità di informazioni a disposizione, di
definire principi e regole per la loro archiviazione e diffusione.
Questa sezione approfondisce il tema dell’accesso alla conoscenza prodotta della
pubblica
amministrazione,
fornendo
indicazioni
operative
per
la
classificazione,
l’archiviazione e la pubblicazione sul web dei dati e dei contenuti prodotti dalle pubbliche
amministrazioni italiane. Per le Regioni e gli enti locali territoriali i seguenti indirizzi
costituiscono contributo in materia, nel rispetto della loro autonomia.
5.1
Classificazione e semantica
I cittadini devono poter accedere facilmente ai contenuti (pagine web, informazioni, dati,
documenti, servizi) prodotti dalle pubbliche amministrazioni e resi disponibili sui propri
siti web.
27
Decreto legislativo n. 195 del 19/08/2005 “Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso
del pubblico all’informazione ambientale”.
56
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Per quanto riguarda i dati pubblici, conoscibilità e disponibilità in rete sono principi più
volte sanciti nelle disposizioni normative relative alle pubbliche amministrazioni in rete.
Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) delinea il principio di generale disponibilità
in rete dei dati pubblici28, disponibilità definita dallo stesso come "possibilità di accedere
ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge". Reperibilità,
interoperabilità e semplicità di consultazione sono previste dal CAD tra le caratteristiche
da rispettare nella realizzazione dei siti29.
La difficoltà nella reperibilità della molteplici informazioni disponibili on line, dovuta
per
lo
più
alle
diverse
logiche
organizzative
dei
siti
da
parte
delle
singole
amministrazioni, deve indurre a definire con maggiore chiarezza le modalità di offerta
dei contenuti prodotti, classificati secondo standard e finalizzati, conseguentemente, al
loro riuso3031.
Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, per il riesame della Direttiva
2003/98/CE “si sollecitano gli enti pubblici a identificare le loro fonti di informazioni e
metterle a disposizione in maniera agevole e immediata, in formati stabili. Molto utili a tal
fine sono strumenti quali gli elenchi di informazioni e i portali nazionali sull'informazione
del settore pubblico”.
Ribadiscono questi argomenti anche numerosi interventi della consultazione pubblica
online lanciata dalla Commissione europea nel 201032 sulla Direttiva relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, interventi raccolti in un recente report33. La
revisione della Direttiva, prevista entro il 2012, è una delle azioni chiave della Agenda
28
Art. 50 comma 1 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione
Digitale.
29
Art. 53 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale.
30
Art. 9 della Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; Art. 9 del Decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36. Attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel
settore pubblico.
31
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico:
riesame della Direttiva 2003/98/CE - Bruxelles, 7.5.2009, COM(2009) 212 definitivo.
32
La consultazione è stata lanciata il 9 settembre 2010 e si è conclusa il 30 novembre 2010.
33
Results of the online consultation of stakeholders "Review of the PSI Directive", 25 marzo 2011.
Il
rapporto
è
consultabile
all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm.
57
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
digitale per l’Europa ed è parte del programma di lavoro della Commissione per il 2011
che prevede il riesame delle norme sul riuso dell’informazione del settore pubblico34.
I sistemi di classificazione utilizzati per le risorse dei siti web della pubblica
amministrazione devono consentire l'interoperabilità semantica, ovvero la possibilità di
individuare in modo omogeneo gli attributi che caratterizzano una risorsa (metadati) e i
valori che gli attributi possono assumere (vocabolari) quando si descrivono i contenuti.
Sistemi tecnologicamente interoperabili in assenza di interoperabilità semantica non
possono scambiare e condividere dati, documentazione e servizi.
Per migliorare la reperibilità dei contenuti prodotti dalle pubbliche amministrazioni, per
favorirne
lo
scambio
e
la
condivisione
tra
Amministrazioni,
per
consentire
l'interoperabilità semantica dei sistemi web della PA, si raccomanda:
di promuovere una organizzazione dei contenuti tale che possano essere oggetto di
condivisione, scambio, integrazione all’interno della stessa amministrazione e con
altre amministrazioni;
di utilizzare lo standard di metadati Dublin Core (DC)35. Accompagnare le risorse
web (informazioni, documenti, pagine web, banche dati) con metadati che le
descrivano
ne
consente
l’identificazione
univoca
e
stabile,
ne
agevola
la
classificazione anche nei repository istituzionali, ne facilita la ricerca;di utilizzare
strumenti di indicizzazione semantica quali tassonomie, sistemi di classificazione,
thesauri36 o altri schemi di codifica per le diverse categorie di metadati (tipologici,
tematici,
geografici,
ecc.)37.
temporali,
L'uso
condiviso
tra
più
pubbliche
amministrazioni di tali strumenti, favorisce l'integrazione delle risorse, facilita la
ricerca nei repository pubblici da parte dei cittadini e rende più affidabili i risultati38;
34
Lettera
del
Presidente
Barroso
ai
membri
del
Parlamento
Europeo
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/393&format=HTML&aged
=1&language=IT&guiLanguage=fr>
35
Per approfondimenti: http://dublincore.org/documents/dces/; lo standard Dublin Core è stato
recepito
come
norma
ISO
15836:200
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37629
36
Per
approfondimenti
sui
thesauri
cfr.
norma
ISO
2788/1986
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=7776.
37
Tra i sistemi già disponibili in questo ambito: la classificazione per aree tematiche usata dal
Portale degli italiani http://www.lineaamica.gov.it/, il thesaurus multilingue dell'Unione Europea
EUROVOC
http://eurovoc.europa.eu/
e
il
thesaurus
multidisciplinare
italiano
del
Nuovo
soggettario http://thes.bncf.firenze.sbn.it/ricerca.php curato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
38
Si segnala l’uso sempre più frequente di strumenti di indicizzazione semantica realizzati nello
standard Simple Knowledge Organization System (SKOS). SKOS è un modello di dati per sistemi di
organizzazione
della
conoscenza
come
thesauri,
sistemi
di
classificazione,
sistemi
di
58
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
di organizzare i contenuti secondo un’architettura dell’informazione che consenta la
loro presentazione in ordine di rilevanza e pertinenza con i diversi argomenti
trattati, la gestione di correlazioni tra i diversi contenuti e la loro lettura secondo più
percorsi di navigazione;
di rendere disponibile un motore di ricerca interno per il raggiungimento immediato
dei contenuti del sito attinenti all’argomento di interesse. L’accesso al motore di
ricerca interno deve essere costantemente disponibile nella testata del sito;
di coltivare una politica di accesso aperto ai documenti prodotti secondo un modello
simile a quello sviluppato in ambito accademico tramite il movimento Open
Access39, e, su tale modello, di creare repository istituzionali.
di facilitare l’accesso alla documentazione inserendo un'area "Documentazione”
identificata in modo chiaro sull’homepage. Tale area permette l’accesso a tutte le
raccolte di risorse informative presenti sul sito (raccolte di documenti, banche dati) e
a tutte le pubblicazioni curate dall'ente, anche se non contenute o non più contenute
(documenti eliminati dal sito e presenti in siti di archiviazione) nel sito stesso.
Possono essere adottati anche sistemi di classificazione semantica multidimensionale
(classificazione a faccette)40 per permettere ai cittadini di ottenere in maniera più efficace
le informazioni di proprio interesse. I sistemi di classificazione devono infatti rispondere
alle esigenze del cittadino utente e non rispecchiare solo l'organizzazione e le funzioni
dell'amministrazione.
Sempre ai fini di un più efficace reperimento delle informazioni, si consiglia di associare
parole chiave significative (c.d. tag) ai contenuti.
indicizzazione per soggetto, tassonomie, ecc. http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference20080125/#L895.
39
Open Access è un movimento internazionale che si prefigge lo scopo di promuovere il libero
accesso e la circolazione del sapere scientifico.
40
La classificazione a faccette (faceted classification) è un metodo di classificazione basato sulla
multidimensionalità dell'informazione, ovvero sulla possibilità di descrivere un oggetto secondo
molteplici punti di vista. Ogni faccetta rappresenta una delle proprietà essenziali e persistenti
dell'oggetto. Le faccette nel loro insieme sono in grado di descrivere esaustivamente l’oggetto
stesso. Le caratteristiche principali di questo metodo sono:
1)
pluridimensionalità: nei sistemi a faccette, ogni oggetto è classificato secondo una pluralità di
attributi, le faccette;
2)
persistenza: le faccette costituiscono proprietà essenziali e persistenti dell'oggetto; in questo
modo l'impatto (sullo schema di classificazione) di eventuali cambiamenti (di nomenclatura, di
workflow ecc.) è fortemente ridotto o nullo;
3)
scalarità: è sempre possibile aggiungere una nuova faccetta descrittiva di un nuovo aspetto
dell'oggetto;
4)
flessibilità: esiste una pluralità di chiavi di accesso parallele (faccette); ogni oggetto può
essere reperito, utilizzando un singolo attributo di ricerca (o faccetta) alla volta, oppure più
attributi insieme in combinazione
59
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
In quest’ottica, i motori di ricerca sono uno degli strumenti fondamentali per acquisire
visibilità sulla rete in quanto possono consentire agli utenti di raggiungere direttamente i
contenuti ai quali sono interessati.
Le tecniche volte a far risultare un sito visibile sui motori di ricerca (a cui ci si riferisce col
termine “posizionamento”) sono molte e riguardano anche la fase di progettazione del
sito. I principali parametri, ancorché non gli unici, cui fare riferimento per salire nel
posizionamento sono:
la presenza nei testi di parole chiave che presumibilmente gli utenti useranno come
termini di ricerca sui motori; il numero delle parole chiave presenti nei testi non deve
tuttavia essere aumentato artificiosamente perché i motori di ricerca più raffinati sono
in grado di riconoscere e penalizzare tali comportamenti;
il numero di link diffusi nel web che puntano al sito e che ne definiscono la
“popolarità”; è quindi opportuno che i siti pubblici si promuovano reciprocamente
inserendo, ogni volta che è utile e significativo, il link ad altri siti pubblici d’interesse
per le tematiche trattate o di riferimento territoriale (es. nei siti dei comuni sarà
presente il link al sito della Provincia e della Regione di appartenenza).
5.2
Formati aperti
I formati aperti, ovvero specifiche pubbliche per la descrizione e l'archiviazione di dati
digitali senza barriere di natura legale o tecnica, rappresentano oggi una opportunità
preziosa per garantire l'accesso a lungo termine alla documentazione e ai dati prodotti
dalla Pubblica amministrazione. Inoltre, in un’ottica di lungo periodo, l’importanza
dell’utilizzo di formati aperti assume particolare rilevanza anche a fronte del processo di
dematerializzazione che è attualmente in atto.
Le pubbliche amministrazioni italiane, in coerenza con quanto già avviene nei paesi della
Comunità europea, nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei
propri dati e documenti devono:
evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti;
assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell’utilizzo dei dati;
evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la libera concorrenza
di mercato;
utilizzare standard che siano certificati e diffusi.
A differenza dei formati proprietari, i formati aperti non hanno misure di restrizioni legale
per il loro utilizzo e vengono solitamente gestiti da enti di standardizzazione, i quali
rilasciano le relative specifiche a disposizione di una comunità di sviluppo che a sua volta
contribuisce all’evoluzione degli standard. I formati aperti hanno il vantaggio di poter
60
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
essere gestiti da software proprietari, open source o da software libero, ciascuno con le
proprie modalità di licenza, lasciando all’utente la possibilità di utilizzare la piattaforma
che preferisce.
A fronte di quanto detto, viene raccomandato l’uso dei seguenti formati aperti e
standardizzati:
HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;
XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;
PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);
ODF e OOXML per documenti di testo;
PNG per le immagini;
OGG per i file audio;
Theora per file video;
Epub per libri.
5.3
Contenuti aperti
La pubblica amministrazione, intesa come soggetto unico, è uno di maggiori detentori e
produttori di dati. A tutti i livelli amministrativi vengono prodotti ogni giorno dati di
diversa tipologia e natura tematica (anagrafici, socioeconomici, catastali, ecc.), così come
una consistente quantità di contenuti (articoli, rapporti, analisi, norme, ecc.). Questo
insieme di informazioni rappresenta un patrimonio comune di conoscenza che, in quanto
tale, deve essere messo a disposizione degli utenti e più in generale di tutti gli attori
economici e sociali.
Nella divulgazione dei dati e dei contenuti prodotti le pubbliche amministrazioni italiane
devono considerare:
l’eventuale rilascio attraverso licenze d’uso che ne favoriscano la diffusione verso i
cittadini e incoraggino il loro riutilizzo presso le imprese;
l’utilizzo di Internet come canale di comunicazione primario, in quanto il più
accessibile e meno oneroso, attraverso il quale diffondere i flussi informativi;
la sicurezza dei dati;
l’utilizzo di formati aperti, standardizzati e interoperabili.
Nel 2006 l’Italia ha recepito le indicazione normative comunitarie relative al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico41 con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
41
cfr. Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
61
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
definendo in particolare il formato elettronico come preferibile a quello cartaceo42 e
Internet come canale principale per la diffusione dei dati43.
In riferimento alle disposizione normative sopra indicate, diventa necessario per le
pubbliche amministrazioni italiane specificare le condizioni di riutilizzo con cui vengono
resi disponibili i dati e i contenuti prodotti. In particolare, occorre valutare l’adozione di
licenze di utilizzo che permettano di limitare i propri diritti sul copyright rilasciando
quindi contenuti a licenza aperta. Esistono diverse tipologie di licenze aperte: Creative
Commons44, copyleft, licenze per il grande pubblico. Esse non escludono il copyright ma,
nella maggior parte dei casi, prevedono una clausola che consente agli utenti ed agli
operatori di riutilizzare e/o condividere l’opera protetta per fini non commerciali.
Particolarmente appropriate agli scopi ed al contesto pubblico sono le licenze Creative
Commons, in quanto caratterizzate da flessibilità di utilizzo e concepite per consentire
agli autori di mantenere il controllo sul proprio lavoro senza limitarne l’utilizzo da parte
di altri soggetti, siano essi pubblici o privati.
Riguardo
in
particolare
alla
licenza
con
cui
rilasciare
i
dati
delle
pubbliche
amministrazioni in formato aperto, si raccomanda l’uso della Italian Open Data Licence
(IODL)45, licenza sviluppata nell'ambito del progetto MiaPA46 e progettata in maniera
specifica per i data set della pubblica amministrazione. La licenza IODL è compatibile con
le licenze Creative Commons, attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA), sia
internazionale - in versione 3.0 o successiva - che adattata a specifiche giurisdizioni - in
versione 2.5 o successiva - e con la licenza Open Data Commons, Open Database License
(ODbL), in versione 1.0 o successiva.
42
Art. 6 del Decreto legislativo del 24 gennaio 2006 n. 36.
43
Artt. 5 e 9 del Decreto legislativo del 24 gennaio 2006 n. 36.
44
http://www.creativecommons.it/
45
http://www.formez.it/iodl/
46
MiaPA, servizio di applicazione estesa degli strumenti di social check-in in ambito pubblico, è
stato presentato il 25 ottobre del 2010 dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.
Per
approfondimenti:
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/25102010--innovazione-brunetta-presenta-miapa.aspx
62
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
6. METODI PER LA RILEVAZIONE E IL CONFRONTO
DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ONLINE E DEI SITI WEB
DELLE PA
La valutazione da parte degli utenti, il benchmark tra amministrazioni, il confronto e
l’interazione dei cittadini rappresentano un supporto prezioso ai decision maker pubblici,
sia in fase di progettazione che di correzione o ripensamento delle iniziative di
comunicazione via web e dei servizi on line.
Nei tre paragrafi che seguono sono proposti i principi generali utili a fornire elementi di
indirizzo per le pubbliche amministrazioni e viene presentato un set minimo di strumenti
operativi, volti a verificare il valore di un servizio web pubblico, espresso attraverso un
confronto aperto e collaborativo sia con l’utenza che con le altre pubbliche
amministrazioni.
6.1 Valutazione degli utenti sulla qualità dei servizi online delle PA
Per migliorare la qualità della comunicazione istituzionale e dei servizi, attraverso i
diversi canali di contatto con il cittadino, le amministrazioni pubbliche devono adottare,
in maniera sistematica, strumenti di valutazione orientati a rilevare la qualità dei servizi
erogati online47.
Con la Direttiva 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini e con
la Direttiva 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la misurazione della
soddisfazione degli utenti, si è inteso promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione
nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità
percepita dai cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare
sistemi di erogazione dei servizi online tarati sui bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando
al meglio le risorse disponibili.
Le iniziative “Mettiamoci la faccia”48, per la rilevazione in continuo della customer
satisfaction di alcuni servizi delle amministrazioni pubbliche tramite l’uso di emoticon, ed
47
A questo proposito, si ricorda che, come indicato nel par. 4.4.1, attraverso il sito web
www.accessibile.gov.it è inoltre possibile inviare una segnalazione sui siti web della PA non
accessibili.
48
www.qualitapa.gov.it/customer-satisfaction/mettiamoci-la-faccia/
63
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
il progetto “customer satisfaction per i servizi multicanale”49, che ha definito un metodo
standard per la rilevazione in profondità della qualità precepita dei servizi erogati
attraverso diversi canali, costituiscono modelli di riferimento per rilevare il grado di
soddisfazione dell'utente rispetto alla qualità dei servizi online delle amministrazioni
pubbliche, secondo modalità standardizzate, utilizzabili anche per i servizi offerti
attraverso altri canali.
Più in generale, in materia di valutazione della soddisfazione degli utenti rispetto ai
servizi, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a:
1) rispettare i principi di misurazione delle qualità percepita, tenendo in considerazione i
riferimenti normativi esistenti;
2) attivare forme semplici di raccolta dei reclami e delle segnalazioni dei cittadini con
modalità dirette ed on line;
3) seguire le attività tese ad approfondire vari aspetti del Customer Satisfaction
Management, anche in riferimento ad iniziative europee e internazionali, come
descritto nel sito www.qualitapa.gov.it50;
4) adottare il sistema di rilevazione continua della customer satisfaction tramite
emoticon, seguendo le indicazioni indicate nelle Linee guida51 del progetto
“Mettiamoci la faccia”;
5) assicurare un sistema permanente per la raccolta e l’elaborazione dei dati sulla
customer satisfaction dei servizi erogati attraverso diversi canali;
6) garantire la pubblicazione degli stessi mediante una sezione del sito web dedicata;
7) utilizzare i dati raccolti per attivare processi di razionalizzazione e miglioramento dei
servizi erogati.
6.2
Indici di qualità e benchmarking
L'utilizzo di variabili e indici comuni permette il confronto, l'individuazione dei punti di
forza e di debolezza e, conseguentemente, facilita l'attività di miglioramento dei siti web
da parte dei responsabili del procedimento di pubblicazione. Misurare la qualità di un sito
è una condizione fondamentale nel processo di razionalizzazione del web pubblico,
permette alle organizzazioni di effettuare opportune scelte strategiche e operative utili
nella pianificazione, progettazione e valutazione dei siti web.
Un sistema di variabili è anche utile per definire, con criteri omogenei, il valore di un sito
a supporto della analisi dei costi e dei benefici che è richiesta nel processo di dismissione
dei siti obsoleti.
49
50
51
www.qualitapa.gov.it/it/customer-satisfaction/cs-multicanale/
http://www.qualitapa.gov.it/customer-satisfaction
Linee guida per la rilevazione sistematica della customer satisfaction tramite emoticon
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/emoticons/Linee_guida_emoticons_010409.pdf
–
Progetto “Mettiamoci la faccia” 2009.
64
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
La metodologia si basa sulla elaborazione di sei indici che rappresentano la rispondenza
di un sito alle diverse categorie di requisiti trattati dalle Linee guida:
requisiti minimi (tecnici e legali);
accessibilità e usabilità;
valore dei contenuti;
servizi;
trasparenza e dati pubblici;
amministrazione 2.0.
Ogni indice riassume una serie di variabili che rilevano, in modo quantitativo o
qualitativo, un particolare aspetto, il rispetto di un requisito, l'aderenza a una
raccomandazione. La sintesi di un gruppo di variabili forma un indice che misura il livello
di qualità di ogni sito per un ambito omogeneo.
L’indice relativo al rispetto dei requisiti minimi (tecnici e legali) comprende la effettiva
riconoscibilità del soggetto pubblico, l'applicazione delle regole del dominio “gov.it” e
geografico,
l'identificazione del responsabile, l'applicazione della normativa sulla
privacy, l’applicazione del CAD.
L’indice sul livello di accessibilità e usabilità misura quanto il sito è fruibile e
comprensibile, sia con il rispetto delle regole della accessibilità, che il grado di usabilità,
semplicità e omogeneità della navigazione, coerenza e affidabilità della architettura
informativa.
L’indice relativo al valore dei contenuti fornisce una indicazione della qualità dei
contenuti in termini di copertura, aggiornamento, pertinenza e integrità, la raggiungibilità
delle informazioni da parte dei motori di ricerca, la visibilità e la reputazione in rete, i dati
degli accessi dei navigatori e delle pagine visitate.
L’indice sui servizi fornisce un’indicazione sulla predisposizione alla erogazione di servizi
on line rilevabili da sito web e misurati attraverso variabili che definiscono le modalità
generali di messa a disposizione di soluzioni per i diversi destinatari. I servizi erogati on
line sono pesati sia sulla base della loro evoluzione da semplice informazione, alla
presenza di modulistica, alla possibilità di effettuare transazioni e pagamenti, al livello di
integrazione, sia sui destinatari previsti: cittadini (Government to Citizen), aziende
(Government to Business) e altre amministrazioni (Government to Government).
L’indice trasparenza e dati pubblici misura il grado di interoperabilità tecnologica e
semantica, la presenza di modelli di metadati standard, l'adozione di licenze aperte, la
disponibilità di contenuti aperti e dati riusabili (open data). Inoltre, questa sezione integra
65
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
le disposizioni date dal CiVIT52 riguardo la trasparenza e l’integrità dei siti web della
pubbliche amministrazioni.
L’indice Amministrazione 2.0 sintetizza l'apertura del sito verso le nuove forme di
presenza attiva dei cittadini dagli strumenti di rilevazione del gradimento (emoticon) alla
consultazione fino alla vera e propria partecipazione; la presenza di strumenti 2.0 come
mappe, video, podcasting, microblogging, la disponibilità di pagine personalizzabili per il
cittadino e la presenza dell'amministrazione nei social network.
La metodologia ha una parte che tiene conto delle specificità dei diversi settori e livelli
amministrativi della pubblica amministrazione, in particolare sulla erogazione dei servizi
on line. La rilevazione è prevalentemente basata su elementi effettivamente osservabili e
misurabili in modo da poter essere implementata non solo dalle singole amministrazioni,
come strumento di autodiagnosi, ma anche da soggetti esterni per mettere a punto
sistemi di benchmarking pubblici.
Le specifiche della metodologia di misurazione comprendono: la descrizione delle singole
variabili e le relative modalità di rilevazione, le griglie per l’aggregazione e costruzione
degli indici, la guida per la implementazione di un sistema di qualità, le applicazioni di
supporto e di autodiagnosi, le modalità di restituzione e pubblicazione dei dati, gli
strumenti per il benchmarking e l'analisi dei risultati.
La semplicità di rappresentazione degli indici in grafici radiali di immediata lettura e di
facile confronto agevola il processo di benchmarking:
Figura 1 - Rappresentazione radiale degli indici di qualità
52
Delibera CiVIT n. 105/2010.
66
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Il benchmarking dei siti web pubblici, con il supporto di una metodologia standard,
diventa un processo di apprendimento continuo grazie alla possibilità di confronto tra gli
operatori, l'identificazione di standard di prestazione (benchmark) e la condivisione di
strategie per conseguire un miglioramento della qualità.
Le amministrazioni pubbliche al fine di contribuire al processo di miglioramento della
qualità complessiva dei siti pubblici e quindi della comunicazione pubblica:
adottano liberamente la metodologia, mantenendo inalterato l'impianto comune;
rilevazioni interne;
avviano un processo di controllo della qualità web, integrando, se necessario, con
aggiornano con periodicità gli indici e rendono pubblici i dati;
attivano un processo di benchmarking continuo:
6.3
o
si confrontano con gli standard di prestazione delle altre amministrazioni,
o
identificano le aree di miglioramento;
o
adottano le prassi eccellenti.
Partecipazione e web 2.0
La e-Participation intesa come partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica
amministrazione
attraverso
l’utilizzo
delle
Tecnologie
dell’Informazione
e
della
Comunicazione (ICT), si configura come uno degli elementi qualificanti delle politiche
nazionali di e-Government, in particolare per garantire un migliore accesso ai servizi (e-
inclusion) e facilitare, in un’ottica di apertura e trasparenza, la valutazione dall’esterno
dell’azione di governo, sia a livello nazionale che locale53.
Con le modifiche introdotte al Codice dell’Amministrazione Digitale dal Decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, il Legislatore, sancendo il diritto all’uso delle
tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni e quello alla partecipazione del
cittadino
al
procedimento
amministrativo,
riconosce
di
fatto
l’importanza
del
coinvolgimento dei cittadini nella vita politica e amministrativa.
Nel Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, riguardo alle fasi del ciclo di gestione
della perfomance, uno degli ambiti d’intervento del sistema di misurazione e valutazione
della performance organizzativa ha per oggetto proprio il miglioramento qualitativo e
quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e destinatari dei
servizi erogati dalla pubblica amministrazione, da realizzare attraverso lo sviluppo di
forme di partecipazione e collaborazione (art. 8, lettera e).
53
Su questo tema si ricordano le numerose esperienze locali, soprattutto a livello comunale, di
utilizzo delle tecnologie ICT per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e le
decisioni dell’amministrazione su temi quali: gli urban center, la pianificazione strategica,
l’utilizzo del suolo e i PRG, il bilancio partecipato.
67
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Uguale attenzione deve essere data ad agevolare un’adeguata partecipazione dei cittadini
e degli stakeholder al fine di contribuire a una corretta individuazione degli obiettivi
strategici dei servizi pubblici (Delibere CiVIT n. 89/201054 e n.105/201055).
Il confronto e l’interazione con gli utenti rappresenta un supporto prezioso ai decision
maker pubblici, sia in fase di progettazione che di correzione o ripensamento delle
politiche pubbliche e dei servizi al cittadino. L'adozione degli strumenti e delle logiche di
open policy cioè caratterizzate da una forte interazione tra pari, devono diventare parte
integrante delle modalità con cui la pubblica amministrazione si rivolge agli utenti.
Diventa oggi prioritario per i siti e i servizi web delle pubbliche amministrazioni dotarsi di
strumenti che aumentino la partecipazione degli utenti attraverso l’interazione tra
pubblica amministrazione e cittadini.
Le amministrazioni pubbliche che intendono pianificare e progettare piattaforme e
strumenti web per la condivisione e collaborazione con i cittadini, sono chiamate a
confrontarsi sia con scelte di tipo:
tecnologico e infrastrutturale, ad esempio, per la riduzione del divario digitale
dovuto all’assenza di infrastrutture di rete a banda larga;
metodologiche, relativamente alle modalità di interazione, ai ruoli e agli ambiti
decisionali sui quali coinvolgere e far partecipare i cittadini.
Le iniziative di e-Participation devono essere accompagnate da specifiche azioni di
inclusione allo scopo di:
facilitare la partecipazione delle persone più svantaggiate, con attenzione ai loro
deficit specifici (sensoriali, motori, cognitivi, ecc.), e quindi alle soluzioni software e
ai canali di comunicazione più adeguati per compensarli e attenuarli;
ridurre il divario digitale, attraverso misure volte a favorire l’accesso gratuito alla
rete Internet;
promuovere il dialogo tra cittadini e istituzioni già a partire dalla fase di avvio della
progettazione, attivando strumenti di discussione e confronto on line (forum
pubblici, indagini e consultazioni online, chat tematiche, ecc.) allo scopo di
condividere le regole e il modello di interazione proposti.
Gli strumenti di e-Participation dovrebbero essere utilmente integrate all’interno dei siti
istituzionali per esplicitare la relazione tra l’amministrazione e i cittadini, con la
raccomandazione di garantire il massimo livello di interazione attraverso:
l’adozione di tecnologie basate sul “linguaggio naturale”, semplificando così la
navigazione dei contenuti informativi online e la partecipazione al processo
54
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.89.20101.pdf
55
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-105.2010.pdf
68
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
decisionale;
la ri-configurazione dei servizi web esistenti, con l’introduzione di spazi e strumenti
che
consentono
l’interazione
sincrona
e
asincrona
tra
il
cittadino
e
l’amministrazione;
l’esplicitazione delle regole di interazione, le modalità di utilizzo degli strumenti, le
forme di restituzione al cittadino dei contributi forniti online (feedback);
moderatori online;
l’attivazione di meccanismi di moderazione automatici, supportati dalla presenza di
l’adozione di soluzioni adeguate a tutelare la privacy e la protezione dei dati dei
cittadini, esplicitandone i principi nel sito web.
Il coinvolgimento dei cittadini per migliorare la gestione e la qualità dei servizi offerti
dalla pubblica amministrazione ha come precondizione, l’adozione dell’approccio web
2.0 per la comunicazione e condivisione delle risorse online.
I social media possono essere considerati dalle pubblica amministrazione come canali di
broadcasting ad alto potenziale di audience, dalla forma semplice e di versatile diffusione
tra i cittadini, estremamente economici (sia per gli utenti che Amministrazioni pubbliche
stesse), multipiattaforma e spesso interoperabili tra loro.
Attraverso la pubblicazione in tempo reale di piccoli messaggi di testo (microblogging),
immagini, audio e video, si può garantire un’informazione costante e aggiornata,
comunicare ed erogare servizi mirati a particolari fasce d’utenza, accrescere la percezione
di vicinanza dell’amministrazione ai cittadini.
Sono molti gli strumenti utili a questo scopo che in questo momento il web mette a
disposizione: forum, wiki, blog, social network, XML e RSS, podcast, georeferenziazione
(cfr. per le definizioni la Tabella B.2 nel Vademecum 2010 “Indicazioni operative per la
costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA”). La strategia d’uso degli
strumenti del web 2.0, all’interno della comunicazione web delle amministrazioni, deve
tenere conto:
del target di riferimento e quindi del ruolo dell’utenza nella costruzione della
conoscenza;
del contesto organizzativo e dei modelli architetturali in cui verrà implementata.
Nella riprogettazione dei servizi e dei contenuti web in una logica 2.0, si raccomanda
quindi di:
definire l’organizzazione dei contenuti sulla base dei bisogni degli utenti;
erogare i servizi secondo una logica multi canale e multi dispositivo;
facilitare l’accesso ai dati e alle informazioni attraverso funzionalità evolute di
ricerca e localizzazione.
69
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
APPENDICE
CONTENUTI MINIMI DEI SITI ISTITUZIONALI DELLE PA
Trasparenza, valutazione e merito
Le amministrazioni pubblicano, ai sensi del Decreto legislativo 150/2009, e secondo
quanto indicato dalla Delibera CiVIT n. 105/201056 e dalle Linee guida del Garante per la
Privacy del 2 marzo 2011, in un’apposita sezione sulla homepage dei siti istituzionali,
identificata tramite l’apposito logo (scaricabile da http://www.innovazionepa.gov.it) e
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, le seguenti informazioni:
1)
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione
(art. 11, comma 8, lettera a), del Decreto legislativo n. 150 del 2009);
2)
Piano e Relazione sulla performance (art. 11, comma 8, lettera b), del Decreto
legislativo n. 150 del 2009);
3)
Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti:
a) informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma,
articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici,
nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta - art.
54, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 82 del 2005);
b) elenco
completo
delle
caselle
di
posta
elettronica
istituzionali
attive,
specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (articolo 54,
comma 1, lettera d),
c) del Decreto legislativo n. 82 del 2005;
d) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello
dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed
ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e
l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (art. 54, comma 1,
lettera b), del Decreto legislativo n. 82 del 2005);
e) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli
articoli 2 e 4 della Legge n. 241 del 1990 (art. 54, comma 1, lettera c), del Decreto
legislativo n. 82 del 2005);
56
Vedi in particolare par. 4.1.1 relativamente a: a) storia delle revisioni dei documenti (punto 3); b)
contestualizzazione dei documenti (punto 4); c) strumenti di feedback delle qualità delle
informazioni (punto 8).
70
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
f) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei
principi di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo n. 150 del 2009 e delle
indicazioni di cui alla Delibera CiVIT n. 88 del 24 giugno 2010);
g) carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto
erogatore del servizio.
4)
Dati informativi relativi al personale:
a) curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti
variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato
(art. 11, comma 8, lettere f) e g), del Decreto legislativo n. 150 del 2009), indirizzi
di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (art. 21 della Legge n.
69 del 2009), ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in
quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e
termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del Decreto legislativo n.
165 del 2001 (art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004);
b) curricula dei titolari di posizioni organizzative (art. 11, comma 8, lettera f), del
Decreto legislativo n. 150 del 2009);
c) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi
di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a
titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli
appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di
altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (art. 11, comma 8,
lettera h), del Decreto legislativo n. 150 del 2009);
d) nominativi e curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance-OIV(art. 6, comma 2 della Delibera CiVIT n. 4 del
2010) e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'art. 1457 (art. 11, comma 8, lettera e), del Decreto legislativo n. 150 del 2009);
e) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale (art. 21 della Legge n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei
dipendenti pubblici (art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957);
f) retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici
ad uso professionale di segretari provinciali e comunali (art. 21 della Legge n. 69
del 2009);
g) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 8, lettera c), del
Decreto legislativo n. 150 del 2009);
h) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità,
sia per i dirigenti sia per i dipendenti (art. 11, comma 8, lettera d), del Decreto
57
Con il termine Responsabile delle funzioni di misurazione della performance si intende il
Responsabile tecnico della funzione di misurazione della performance da individuarsi nel
Responsabile della struttura tecnica permanente, il quale "deve possedere una specifica
professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance
amministrazioni pubbliche" (art. 14, comma 10 Decreto legislativo n. 150 del 2009).
nelle
71
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
legislativo n. 150 del 2009);
i)
codici di comportamento (art. 55, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del
2001 così come modificato dall'art. 68 del Decreto legislativo n. 150 del 2009);
j)
la contrattazione nazionale ex art 47, comma 8 del Decreto legislativo
165/2001 così come sostituito dall’art. 59 del Decreto legislativo n. 150 del 2009;
k) le richieste di autorizzazione a bandire concorsi, le richieste di autorizzazione
ad assumere e le domande di rimodulazione del fabbisogno, ai sensi dell’art. 3
della Circolare PCM del Dipartimento per la funzione pubblica n. 11786 del 22
febbraio 2011.
5) Dati relativi a incarichi e consulenze:
a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri
soggetti (articolo 11, comma 8, lettera i), del Decreto legislativo n. 150 del 2009 e
articolo 53 del Decreto legislativo n. 165 del 2001). Gli incarichi considerati sono:
i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai
propri
dipendenti
in
seno
alla
stessa
amministrazione
o
presso
altre
amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti
conferiti
o
autorizzati
da
una
amministrazione
ai
dipendenti
di
altra
amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo,
da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di
informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale
soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto
conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto,
dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o
autorizzato incarichi).
6)
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:
a) servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del
Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed
evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio
erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (art. 11, comma 4, del
Decreto legislativo n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai
contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;
b) contratti
integrativi
stipulati,
relazione
tecnico-finanziaria
e
illustrativa,
certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla
Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini
sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della
contrattazione integrativa (art. 55, comma 4, del Decreto legislativo n. 150 del
2009);
c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni
facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di
partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività
anche per il tramite di convenzioni.
7)
Dati sulla gestione dei pagamenti:
72
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di
definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento
all'esercizio finanziario precedente (art. 23, comma 5, della Legge n. 69 del 2009).
8)
Dati relativi alle buone prassi:
a) buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per
l'erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del
2009).
9) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:
a) istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze
di natura economica (artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000).
In particolare, l’organigramma deve contenere:
l’articolazione e le attribuzioni, anche in termini di procedimenti amministrativi di
competenza, dei singoli uffici di livello dirigenziale generale e non;
i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività svolta;
per ogni dirigente responsabile di un ufficio:
- riferimenti telefonici;
- riferimenti posta elettronica;
- riferimenti posta elettronica certificata.
Le informazioni, costantemente aggiornate, devono corrispondere a quanto indicato
nell’atto normativo che regolamenta l’organizzazione della pubblica amministrazione: il
Decreto del Presidente della Repubblica per i Ministeri; la Delibera del Comitato Direttivo
per le Agenzie; il Regolamento Interno per le Authority; ecc.
Le informazioni relative all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), reso obbligatorio dalla
Legge n. 150/2000, anche se presenti all’interno dell’organigramma devono essere
direttamente raggiungibili dalla testata o dalla home page indirizzate dall’etichetta “URP”
o “Ufficio relazioni con il pubblico”. Inoltre, direttamente dalla sezione dell’URP di ogni
Ente, si raccomanda:
di permettere l’accesso a tutte le informazioni relative agli indirizzi degli uffici o
punti di contatto distribuiti territorialmente nei quali vengono erogati i servizi
pubblici;
di pubblicare e aggiornare tali informazioni, al fine di favorirne la reperibilità su
mappe da applicazioni web che utilizzino le tecnologie di georeferenziazione;
di seguire, per la pubblicazione di questi
dati,
le indicazioni dell’iniziativa
“MiaPA”58, che permette, usando uno smartphone, di trovare l'ufficio pubblico più
58
www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/25102010---innovazione-
brunetta-presenta-miapa.aspx
73
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
vicino, esprimere la propria valutazione e lasciare un commento sul servizio
ricevuto;
di pubblicare le “Domande & Risposte” attinenti le richieste dei cittadini seguendo i
criteri utilizzati dal progetto Linea Amica per il Portale degli Italiani59.
Inoltre, il nominativo del responsabile del procedimento di pubblicazione, completo di
indirizzo e-mail, deve essere - ove possibile - raggiungibile da un’area informativa a piè
di pagina (footer), presente in tutte le pagine (www.nomesito.gov.it/responsabile) o,
alternativamente, in un’apposita sezione del sito web, accessibile dalla homepage e da
tutte le pagine.
Nella medesima sezione, ai sensi dell’art. 21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, occorre
aggiungere la pubblicazione dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
distinti per uffici di livello dirigenziale.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione dei curricula e delle retribuzioni, è
possibile
utilizzare
gli
schemi
standard
messi
a
disposizione
dalla
procedura
informatizzata presente sul sito http://www.magellanopa.it/dirigenti2009 .
In coerenza con quanto previsto dal citato art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD), i siti istituzionali devono contenere
l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Amministrazione titolare del
sito e per ciascuno indicare:
l’ufficio dirigenziale non generale cui compete il procedimento ed il relativo
responsabile;
il termine per la conclusione del procedimento;
l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento
procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale;
le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 57 del Decreto legislativo n. 235 del 2010 (nuovo CAD), sul sito
deve essere resa delle documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i
formulari validi, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle
dichiarazioni sostitutive di notorietà.
Il servizio di consultazione dell’elenco dei procedimenti e la modulistica disponibile on
line dovranno essere raggiungibili dalla home page del sito istituzionale, in posizione ben
evidente, e correlata alle sezioni informative sui procedimenti ed a quella dei servizi on
line.
Caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata
La posta elettronica o e-mail è il mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet più
utilizzato; consente con estrema velocità ed immediatezza di inviare messaggi che
possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file, con il vantaggio,
59
www.lineaamica.gov.it
74
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
rispetto al telefono, di poter raggiungere il destinatario in asincrono lasciando traccia
delle richieste.
Le caselle di posta elettronica possono essere distribuite ad personam o essere associate
ad un ufficio o ad una specifica funzione.
Sui siti istituzionali deve essere pubblicato l’elenco delle caselle di posta elettronica
attive, specificando per ciascuna casella:
nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell’ufficio destinatario o
descrizione della funzione cui la casella è riservata;
se si tratta di casella di posta elettronica certificata.
L’elenco deve essere corredato dall’informativa sulle finalità della pubblicazione
dell’elenco stesso e sulle conseguenti limitazioni d’uso.
Pur essendo l’estensione “.gov.it” indirizzata dalle norme esclusivamente per i siti web,
molte Amministrazioni hanno fatto la scelta di utilizzare tale estensione anche per i
domini di posta elettronica, allo scopo di rendere “maggiormente istituzionali” gli
indirizzi di posta elettronica attribuiti a dipendenti e uffici. Tale possibilità rimane nella
libera scelta delle Amministrazioni.
La Posta Elettronica Certificata (PEC), regolamentata dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e
dal DPCM 6 maggio 2009 è un sistema di posta elettronica che consente al mittente di
ottenere la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti
informatici con valenza legale. Ai sensi del comma 2-ter, dell’art. 54 del Decreto
legislativo
7
marzo
200560
n.
82
“Codice
dell’Amministrazione
digitale”,
le
amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito istituzionale di servizio
un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa indirizzare, ai sensi
dello stesso codice, qualsiasi richiesta.
Tale indirizzo deve essere costantemente disponibile all’interno della testata ovvero
collocato in posizione privilegiata per visibilità della home page del sito.
Pubblicazioni e messaggi di informazione e di comunicazione
Ogni Amministrazione è tenuta a rispondere al principio di diffusione ed erogazione al
pubblico del patrimonio informativo di cui è portatrice.
Per rispondere a tale principio, ai sensi dell’art. 26 delle Legge 7 agosto 1990 n. 241, i
siti istituzionali di servizio devono pubblicare, come disposto dall’art. 54, comma 1, del
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità previste dagli ordinamenti
delle singole Amministrazioni, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni
atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
60
Il comma 2-ter, dell’art. 54 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 200560 è stato introdotto
con Legge n. 69 del 18 giugno 2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
75
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
procedimenti ovvero nel quale si determini l’interpretazione di norme giuridiche o si
dettino disposizioni per l’applicazione delle medesime norme.
I siti istituzionali dovranno inoltre rendere disponibili, ai sensi della Legge 7 giugno
2000, n. 150, informazioni e comunicazioni finalizzate in generale a promuovere
l’immagine dell’Amministrazione ed in particolare ad illustrare e favorire:
la conoscenza delle disposizioni normative di pertinenza;
le attività dell’ istituzione ed il suo funzionamento;
l’accesso ai servizi pubblici erogati;
la conoscenza su temi di rilevante interesse pubblico e sociale di competenza;
dei propri apparati;
i processi interni di semplificazione delle proprie procedure e di modernizzazione
la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi di
competenza;
la conoscenza e la visibilità di eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale.
I contenuti dovranno essere redatti secondo regole editoriali definite che ne assicurino
coerenza generale e chiarezza espositiva.
È sconsigliata la pubblicazione di norme o disposizioni corredate da formule del tipo “in
caso di difformità fa fede la pubblicazione in G.U., ecc.” che inducono disorientamento ed
incertezza nel lettore.
L’Amministrazione è responsabile dei contenuti che pubblica e deve garantire la
corrispondenza alle pubblicazioni ufficiali e l’aggiornamento dei testi rispetto alle stesse.
Bandi di gara e di concorso, bilanci
Un sito istituzionale è il luogo deputato per dare massima diffusione alle iniziative delle
Amministrazioni relative a bandi di gara e di concorso e favorire, in questo modo, la
partecipazione allargata e la leale concorrenza.
Il bando di gara è un atto della pubblica amministrazione con il quale viene esternata e
pubblicizzata la determinazione di contrarre attraverso un confronto competitivo. Può
essere riferito alla acquisizione di beni e servizi, all’assegnazione di contributi per
iniziative, alla concessione di finanziamento per progetti.
Il concorso è la procedura con la quale una Amministrazione provvede a reclutare
il
personale. Rientrano in questo ambito anche le procedure di selezione o i concorsi per
l’assegnazione di borse di studio o premi quando destinati a persone.
L’obbligo alla pubblicazione dei bandi di gara e di concorso è stabilito dall’art. 54,
comma
1,
del
Decreto
legislativo
7
marzo
2005,
n.
82
recante
“Codice
dell’Amministrazione digitale” (cfr. Tab. 5).
Il servizio di consultazione dei bandi di gara deve essere distinto dal servizio di
consultazione dei concorsi.
I due servizi debbono essere raggiungibili dalla home page del sito, preferibilmente
nell’area media di sinistra, e indirizzati rispettivamente dalle etichette “Bandi di gara” e
“Concorsi”.
76
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
Per ciascun bando di gara devono essere pubblicati i seguenti contenuti:
breve testo esplicativo;
tipologia del bando (assegnazione di contributi, finanziamento di progetti,
acquisizione di forniture, ecc.);
ufficio di riferimento;
link al testo del bando;
data di pubblicazione;
data di scadenza;
avvisi (es. proroga dei termini);
esito.
La pubblicazione, ove ritenuto significativo e utile ad una migliore comprensione da parte
dei soggetti interessati, potrà essere organizzata per tipologia del bando o per ufficio di
riferimento.
Le Amministrazioni che emettono molti bandi ne favoriranno l’individuazione da parte
degli utenti indicizzandone il testo e pubblicando nella sezione relativa la possibilità di
accesso attraverso motore di ricerca. È opportuna l’organizzazione e la pubblicazione di
uno storico relativo, almeno, ai tre anni precedenti quello corrente.
Per ciascun concorso deve essere pubblicato il testo integrale e devono essere pubblicati i
seguenti contenuti, che favoriscono la reperibilità delle informazioni:
testo del bando;
breve testo esplicativo;
tipologia del concorso (concorso, concorso interno, selezione, ecc.);
data di pubblicazione;
data di scadenza;
avvisi (es. proroga dei termini, nomina della commissione, elenco ammessi, ecc.);
calendari (es. data degli scritti, data degli orali, ecc.);
esito.
Per quanto riguarda il dettaglio sulle sezioni bandi di gara e bilanci(per i quali è prevista
la pubblicazione sulla stampa quotidiana), si deve comunque far riferimento al DPCM
relativo alle modalità di pubblicazione di atti e provvedimenti concernenti procedure ad
evidenza pubblica e i bilanci, emanato ai sensi dell’art.32 comma 2 della Legge n. 69 del
2009.
Servizi disponibili on line e servizi di futura pubblicazione
Le Amministrazioni devono definire
tra gli
obiettivi prioritari quello di rendere
disponibili all’utenza servizi fruibili on line con specifico
riferimento ai livelli di
interazione da 2 a 5 definiti nel Capitolo3.
L’obbligo alla pubblicazione sui siti istituzionali dell’elenco dei
servizi on line già
disponibili e dei servizi di futura attivazione è stabilito dal citato art. 54, comma 1, del
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
77
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
È necessario prioritariamente classificare i servizi sulla base della tipologia di utenza cui
essi sono destinati:
cittadini utenti: fanno parte di questa tipologia i servizi per lo svolgimento di tutti
quegli adempimenti che rientrano nella sfera privata degli utenti quali, a titolo
esemplificativo, iscrizione all’asilo nido, calcolo e pagamento dell’ICI, calcolo della
pensione, ecc.;
imprese: rientrano in questa tipologia i servizi per lo svolgimento di tutti quegli
adempimenti
necessari
per
lo
svolgimento
di
un'attività
economica
professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi, secondo la definizione di "imprenditore" che fornisce all'art. 2082 il vigente
Codice civile, quali a titolo esemplificativo “invio DM10”, “denuncia infortuni”, ecc.;
pubblica amministrazione: rientrano in questa tipologia i servizi messi a disposizione
da altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di adempimenti nei confronti
dell’amministrazione erogatrice, quali ad esempio “Acquisizione certificati medici di
invalidità civile” (ASL verso INPS ).
In generale, per i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni
centrali questa
classificazione può essere sufficiente per indirizzare chiaramente l’utenza. Infatti la
missione delle Amministrazioni centrali è di tipo verticale rispetto alle possibili finalità dei
servizi erogabili. In taluni casi, come per le scuole, la tipologia cittadino/utente deve
essere ulteriormente specificata distinguendo l’utenza in studenti, genitori e docenti, ma
l’offerta di servizi ha sempre come finalità l’istruzione.
Per i siti istituzionali degli Enti locali, che hanno generalmente compiti di tipo trasversale
rispetto alle possibili finalità di servizio, può essere utile una ulteriore classificazione dei
servizi per finalità.
Tra le possibili tassonomie che nel tempo sono state utilizzate, si consiglia di far
riferimento a quella per aree tematiche/bacini di utenza individuata anche sulla base
della classificazione delle missioni presente nel Bilancio dello Stato, a quella presente nel
“portale
degli
Italiani”
(www.lineamica.gov.it)
o
alle
classificazioni
derivanti
dall’elencazione delle funzioni fondamentali degli Enti.
L’utilizzo della classificazione per aree tematiche è fortemente consigliata per i servizi ai
cittadini,
Nel caso dei servizi alle imprese, è appropriato valutare l’opportunità di
introdurre tale classificazione sulla base della numerosità dei servizi offerti e delle finalità
relative.
L’accesso ai servizi on line deve essere disponibile sulla barra di navigazione del sito o in
ogni caso sulla home page del sito in posizione massimamente visibile identificato
dall’etichetta “Servizi on line”. La suddivisione per tipologia di utenza può essere presente
già al primo livello oppure nella pagina di secondo livello.
La modulistica per la quale è previsto un livello di interazione 3 (cfr. Capitolo 3) deve
essere proposta nell’ambito dei servizi on line. La rimanente modulistica, che può solo
essere scaricata dal sito, è opportuno che sia raggiungibile da una diversa sezione del
sito.
78
Linee guida per i siti web delle PA ‐ 2011
L’accesso a tale sezione deve essere disponibile sulla barra di navigazione del sito ovvero
sulla home page del sito in posizione massimamente visibile, identificato dall’etichetta
“Moduli on line”.
Il servizio di consultazione dell’elenco dei servizi on line di futura attivazione può essere
raggiungibile dalla home page del sito ovvero disponibile all’interno della sezione servizi
on line, chiaramente indirizzato dall’etichetta “Servizi di prossima attivazione”.
Per ciascun servizio dovranno essere pubblicati i seguenti contenuti:
breve testo esplicativo;
eventuale link a testo esplicativo più esteso;
tipologia del servizio secondo la tassonomia dei servizi on line;
data prevista di disponibilità del nuovo servizio;
data di scadenza.
Pubblicità legale
Con la pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a
conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto
dell’atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l’esposizione dell’atto in un
luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo, il “tempo di
affissione”.
L’art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1º gennaio 201061, ha stabilito che “gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni
ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”.
Per ottemperare alla citata norma, i siti istituzionali di servizio debbono prevedere una
sezione dedicata alla pubblicità legale all’interno della quale debbono essere pubblicati,
organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale.
Il servizio di consultazione della pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla home
page del sito e deve essere chiaramente indirizzato da un’etichetta esplicativa del tipo
“Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo pretorio” o “Albo pretorio on line”.
Le Amministrazioni sono tenute a descrivere il servizio di consultazione della pubblicità
legale nell’ambito dell’“Indice delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aree Organizzative
Omogenee (IPA)” gestito da DigitPA, raggiungibile al link: www.indicepa.gov.it.
Tra l’altro, il sito dell’IPA, secondo quanto disposto dal DPCM 1 aprile 2008, consente
infatti la pubblicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche ad esso accreditate, dei
dati riguardanti servizi resi disponibili dalle Amministrazioni medesime.
Per approfondimenti tecnici sulle modalità di pubblicazione sull’Albo pretorio online, si
consiglia di far riferimento al Vademecum “Modalità di pubblicazione dei documenti
nell’Albo online”.
61
Tale termine è stato prorogato al 1 gennaio 2011 dall'art. 2, comma 5, Decreto legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25.
79