CONTRATTI E OBBLIGAZIONI
Il contratto di mantenimento e l’alea
Fonte: Cass. Civ. sez. II, 10 ottobre 2023, n. 28329
Vincenzo Barba
10 novembre 2023
Il contratto di mantenimento è valido se vi sia aleatorietà tra le prestazioni al momento
della sua stipulazione. È valido quando non sia possibile determinare con certezza il
valore della obbligazione del vitaliziante di prestare assistenza materiale e morale al
vitaliziato.
Massima
“Il contratto di mantenimento, detto anche contratto di vitalizio alimentare, è un contratto
atipico, per effetto del quale il beneficato trasferisce il diritto su un bene immobile verso
il corrispettivo di una prestazione di mantenimento e di assistenza materiale e morale. A
differenza dalla rendita vitalizia, la prestazione del vitaliziante non consiste in una sola
prestazione patrimoniale avente a oggetto la rendita, ma in prestazioni di contenuto
patrimoniale, come il mantenimento, e prestazioni di carattere esistenziale, come
l’assistenza morale. Affinché il contratto di mantenimento sia valido è necessario che
sussista una aleatorietà e non sia possibile determinare con ragionevole certezza quale
sia il contenuto e la misura delle prestazioni da erogare a favore del mantenuto.”
Il caso
Fulana stipula con il proprio padre, Mengano, un contratto di mantenimento, per effetto
del quale quest’ultimo trasferisce alla figlia la nuda proprietà dell’immobile nel quale
viveva, riservando a sé l’usufrutto vitalizio, mentre la figlia si obbliga a erogare a favore
del padre e per tutta la durata della vita di questi, assistenza materiale e morale.
Zutana, sorella di Fulana e figlia di Mengano, chiede al Tribunale che dichiari la nullità del
contratto di mantenimento, per difetto di causa. Allega che le condizioni di salute del
padre, al quale era stata diagnosticata poco prima della conclusione del contratto una
grave malattia, lasciavano presagire che sarebbe morto in un tempo ragionevolmente
ristretto e dunque non poteva dirsi esistente alcuna aleatorietà tra le prestazioni.
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Il Tribunale e la Corte di Appello respingono la domanda proposta da Zutana e affermano
la validità del contratto.
La Corte di Cassazione conferma la decisione di secondo grado.
In particolare, la Cassazione reputa che nel caso di specie esista una aleatorietà tra le
prestazioni, atteso che le condizioni di salute del padre non potevano fare presagire con
ragionevole certezza che costui sarebbe morto in poco tempo e, all’esatto contrario,
potevano solo far presagire che le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate, con un
conseguente possibile aggravamento della prestazione di assistenza morale e materiale
del beneficato.
In un passaggio decisivo della motivazione della sentenza si legge: “Oltretutto, la Corte
cagliaritana ha correttamente evidenziato come gli stessi elementi addotti (da Zutana)
potevano far logicamente presumere che, alla data di stipula del contratto, un
progressivo e naturale peggioramento (ma non immediato, tale da comportare una morte
imminente e, comunque, in un brevissimo termine) del quadro clinico (di Mengano)
avrebbe comportato, di per sé, una maggiore richiesta di assistenza da parte dello stesso,
con conseguente aggravamento della prestazione a carico di Fulana (come, peraltro,
confermato anche dai ricoveri ospedalieri succedutisi alla stipula del rogito). Quindi, in
coincidenza di quest’ultima fase, non solo non si sarebbe potuto affermare che il decesso
dell’assistito si sarebbe con certezza verificato a breve, ma neanche che la prestazione
assistenziale di Fulana sarebbe rimasta invariata, essendo anzi agevolmente prevedibile
un aggravamento di tale prestazione, sicché - ai fini della valutazione comparativa con il
valore del bene immobile oggetto del contratto (come in esso identificato e valutato) –
non emergeva alcuna evidente – o univocamente prevedibile – sproporzione tra le
prestazioni incombenti sui contraenti”.
La questione
La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte è la seguente: se sia valido un
contratto di mantenimento concluso nel momento in cui risultava accertata una grave
condizione di salute del beneficiario della prestazione di mantenimento.
La Corte, riprendendo il proprio precedente orientamento, ribadisce che il contratto di
mantenimento è un contratto atipico che deve necessariamente caratterizzarsi per la sua
aleatorietà.
Quando esista una ragionevole incertezza circa il contenuto della prestazione di
assistenza materiale e morale che dovrà essere prestata a favore del vitaliziante il
contratto deve considerarsi valido.
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Soluzioni giuridiche
La Suprema Corte si interroga sulla validità del contratto di vitalizio improprio, ossia il
contratto per effetto del quale una parte trasferisce ad altra un bene immobile verso una
prestazione di assistenza materiale e morale per tutta la durata della vita del cedente.
Facendo proprio l'orientamento inaugurato, seppure in nuce, nel 1971 (Cass. 7 giugno 1971
n. 1694) e molto chiaramente nel 1981 (Cass. 16 giugno 1981 n. 3902), la Suprema Corte
afferma che il contratto di mantenimento è un contratto di vitalizio atipico caratterizzato,
per un verso, da una accentuazione dell'elemento aleatorio, dal momento che
all'incertezza legata alla durata della vita della persona si aggiunge quella connessa alle
variabilità delle ulteriori prestazioni a carico del vitaliziante, e, per altro verso, dal
carattere fiduciario che informa la scelta del soggetto.
La questione maggiormente controversa nel caso deciso dalla sentenza in commento è
relazionata al tema della aleatorietà, dovendosi stabilire se la esistenza e conoscenza di
una grave malattia al tempo della conclusione del contratto vale a escludere il carattere
aleatorio delle prestazioni.
La Corte richiamando la sentenza a Sezioni Unite del 1994 (Cass. SU 11 luglio 1994 n. 6532)
e una piú recente sentenza del 2011 (Cass. 19 luglio 2011 n. 15848) conferma la idea che
l'alea, che costituisce un elemento qualificante del contratto, può essere esclusa
soltanto nel caso in cui al tempo della conclusione del contratto, il beneficiario sia affetto
da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un rapido esito
letale, oppure se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente
sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo
determinabile.
Nel caso di specie, l'esistenza di un certificato medico prodotto nel giudizio dal quale
risulta che le parti erano a conoscenza della insufficienza respiratoria e
broncopneumopatia del vitaliziato al momento della conclusione del contratto, non è
considerato elemento sufficiente per escludere il carattere aleatorio del contratto.
La Suprema Corte osserva che tale quadro clinico non soltanto non permette di reputare
altamente probabile un rapido esito letale, ma che all'esatto contrario vale a rafforzare il
carattere aleatorio del contratto, dal momento che da tale quadro è solo presumibile un
peggioramento delle condizioni di salute del vitaliziato e, dunque, un aggravamento delle
prestazioni di assistenza morale e materiale del vitaliziante.
Alla luce di ciò la Corte di Cassazione conclude che esiste una ragionevole alea tra le
prestazioni: da una parte, la cessione della nuda proprietà dell'immobile e, dall'altra, la
assistenza materiale e morale.
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Osservazioni
Sulla validità del contratto di mantenimento e sulla sua meritevolezza non è lecito
dubitare, dal momento che permette, sulla base di un rapporto fiduciario, che la persona
consegua prestazioni di contenuto patrimoniale ed esistenziale. Ciò che caratterizza tale
contratto, rispetto alla rendita vitalizia, è, infatti, il contenuto delle prestazioni a cui si
impegna il cessionario del bene. Nel primo caso si tratta soltanto del pagamento di una
rendita e, dunque, di una prestazione di carattere esclusivamente patrimoniale, mentre
nel secondo concorrono prestazioni di carattere patrimoniale ed esistenziale.
Inoltre, vale la pena precisare che le prestazioni di assistenza materiale e morale non
sono e non possono essere definite a priori nel loro contenuto. Esse sono soltanto
determinabili in funzione di tutti quei servizi che, secondo un'interpretazione di buona
fede, può necessitare una persona. Ciò implica una sostanziale incertezza obiettiva in
ordine alla durata delle prestazioni, che è commisurata alla vita del vitaliziato, e al loro
concreto contenuto, che è commisurata alle necessità della persona.
Tale indeterminazione è, peraltro, importante quando si tratta di valutare la aleatorietà
del contratto, dal momento che è difficile stabilire il rapporto tra il valore complessivo
delle prestazioni dovute dal vitaliziante e quello del cespite patrimoniale ceduto in
corrispettivo del vitalizio.
La sentenza della Corte di cassazione merita di essere segnalata perché si misura con il
difficile tema della aleatorietà del contratto di mantenimento e perché precisa che non è
causa di nullità la conoscenza di uno stato di salute precario, qualora non sia tale da far
presumere con ragionevole certezza la rapida morte del vitaliziato.
Tale soluzione merita apprezzamento perché permette una concreta attuazione del
principio di solidarietà, ammettendo la possibilità che una persona affetta da malattia,
che non implichi un esito letale sicuro e immediato, possa validamente concludere un
contratto di vitalizio.
Questione più complessa, seppure essa rimanga sullo sfondo in questa pronuncia e in
altre precedenti, è quella inerente alla disciplina applicabile al contratto di
mantenimento.
Al riguardo credo che occorra sempre evitare situazioni fondate su sillogismi e, dunque,
rifuggire sia dalla tesi che, movendo dal presupposto che i vitalizi impropri sono mere
sottospecie della rendita vitalizia, invocano l'applicazione integrale delle norme sulla
rendita, sia dalla tesi che movendo dal presupposto che si tratti di un contratto atipico,
escludono sempre in radice e a priori l'applicazione delle norme sulla rendita.
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Nessuna delle due ricostruzioni concettuali è metodologicamente condivisibile, dal
momento che la individuazione della norma non può dipendere dalla mera qualificazione,
ma dall'interesse concretamente protetto dalla norma. Sotto questo profilo è
indispensabile verificare, rispetto a ogni norma, quale sia l'interesse protetto e se essa
risulti compatibile e adeguata rispetto all'assetto di interessi composto concretamente
dal contratto di mantenimento.
Un esempio lampante di ciò è offerto dalla norma di cui all'art. 1878 c.c. che si reputa
applicabile o no in funzione della qualificazione che si offre del contratto di
mantenimento.
Si tratta, sempre, di considerare quale sia l'assetto di interessi concretamente
perseguito e di individuare una disciplina applicabile che sia coerente e ragionevole
rispetto agli interessi coinvolti, indipendente dalla astratta qualificazione del contratto
come sottospecie di rendita o come contratto atipico o come contratto socialmente
tipico.
Guida all’approfondimento
Dottrina:
• Tullio Loredana, I c.d. vitalizi impropri, Napoli, 2022
• Quadri Rolando, Rendita vitalizia e tipicità del contratto, Napoli, 2012
• Perlingieri Giovanni, La scelta della disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi
impropri». Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e
atipicità nei contratti, in Rassegna di diritto civile 2015, 2.
• Grimaldi Raffaella, Vitalizio assistenziale: tra aleatorietà del rapporto e governo
delle sopravvenienze, in Foro Napoletano, 2018, 1.
• Scotti Raffaella, Il grave inadempimento del vitaliziante comporta la risoluzione
contrattuale? (Trib. Torre Annunziata, 26 aprile 2011), in Il Foro napoletano, 2012, 1.
Principali riferimenti giurisprudenziali:
• Cass. 10 gennaio 1966 n. 186
• Cass. 7 giugno 1971 n. 1694
• Cass. 16 giugno 1981 n. 3902
• Cass. 15 marzo 1982 n. 1683
• Cass. 14 giugno 1982 n. 3625
• Cass. 14 luglio 1986 n. 4539
• Cass. 7 febbraio 1992 n. 1401
• Cass. SU 11 luglio 1994 n. 6532
• Cass. 19 ottobre 1998 n. 10332
• Cass. 9 gennaio 1999, n. 117
• Cass. 19 luglio 2011 n. 15848
• Cass. 14 giugno 2012 n. 9764
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Cass. 25 marzo 2013 n. 7479
Cass. 11 aprile 2013 n. 8905
Cass. 22 aprile 2016 n. 8209
Cass. 20 luglio 2018 n. 19449
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