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Il contratto di mantenimento e l'alea

2023, IUS - CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Il contratto di mantenimento è valido se vi sia aleatorietà tra le prestazioni al momento della sua stipulazione. È valido quando non sia possibile determinare con certezza il valore della obbligazione del vitaliziante di prestare assistenza materiale e morale al vitaliziato.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI Il contratto di mantenimento e l’alea Fonte: Cass. Civ. sez. II, 10 ottobre 2023, n. 28329 Vincenzo Barba 10 novembre 2023 Il contratto di mantenimento è valido se vi sia aleatorietà tra le prestazioni al momento della sua stipulazione. È valido quando non sia possibile determinare con certezza il valore della obbligazione del vitaliziante di prestare assistenza materiale e morale al vitaliziato. Massima “Il contratto di mantenimento, detto anche contratto di vitalizio alimentare, è un contratto atipico, per effetto del quale il beneficato trasferisce il diritto su un bene immobile verso il corrispettivo di una prestazione di mantenimento e di assistenza materiale e morale. A differenza dalla rendita vitalizia, la prestazione del vitaliziante non consiste in una sola prestazione patrimoniale avente a oggetto la rendita, ma in prestazioni di contenuto patrimoniale, come il mantenimento, e prestazioni di carattere esistenziale, come l’assistenza morale. Affinché il contratto di mantenimento sia valido è necessario che sussista una aleatorietà e non sia possibile determinare con ragionevole certezza quale sia il contenuto e la misura delle prestazioni da erogare a favore del mantenuto.” Il caso Fulana stipula con il proprio padre, Mengano, un contratto di mantenimento, per effetto del quale quest’ultimo trasferisce alla figlia la nuda proprietà dell’immobile nel quale viveva, riservando a sé l’usufrutto vitalizio, mentre la figlia si obbliga a erogare a favore del padre e per tutta la durata della vita di questi, assistenza materiale e morale. Zutana, sorella di Fulana e figlia di Mengano, chiede al Tribunale che dichiari la nullità del contratto di mantenimento, per difetto di causa. Allega che le condizioni di salute del padre, al quale era stata diagnosticata poco prima della conclusione del contratto una grave malattia, lasciavano presagire che sarebbe morto in un tempo ragionevolmente ristretto e dunque non poteva dirsi esistente alcuna aleatorietà tra le prestazioni. ius.giuffrefl.it - 10/11/2023 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Il Tribunale e la Corte di Appello respingono la domanda proposta da Zutana e affermano la validità del contratto. La Corte di Cassazione conferma la decisione di secondo grado. In particolare, la Cassazione reputa che nel caso di specie esista una aleatorietà tra le prestazioni, atteso che le condizioni di salute del padre non potevano fare presagire con ragionevole certezza che costui sarebbe morto in poco tempo e, all’esatto contrario, potevano solo far presagire che le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate, con un conseguente possibile aggravamento della prestazione di assistenza morale e materiale del beneficato. In un passaggio decisivo della motivazione della sentenza si legge: “Oltretutto, la Corte cagliaritana ha correttamente evidenziato come gli stessi elementi addotti (da Zutana) potevano far logicamente presumere che, alla data di stipula del contratto, un progressivo e naturale peggioramento (ma non immediato, tale da comportare una morte imminente e, comunque, in un brevissimo termine) del quadro clinico (di Mengano) avrebbe comportato, di per sé, una maggiore richiesta di assistenza da parte dello stesso, con conseguente aggravamento della prestazione a carico di Fulana (come, peraltro, confermato anche dai ricoveri ospedalieri succedutisi alla stipula del rogito). Quindi, in coincidenza di quest’ultima fase, non solo non si sarebbe potuto affermare che il decesso dell’assistito si sarebbe con certezza verificato a breve, ma neanche che la prestazione assistenziale di Fulana sarebbe rimasta invariata, essendo anzi agevolmente prevedibile un aggravamento di tale prestazione, sicché - ai fini della valutazione comparativa con il valore del bene immobile oggetto del contratto (come in esso identificato e valutato) – non emergeva alcuna evidente – o univocamente prevedibile – sproporzione tra le prestazioni incombenti sui contraenti”. La questione La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte è la seguente: se sia valido un contratto di mantenimento concluso nel momento in cui risultava accertata una grave condizione di salute del beneficiario della prestazione di mantenimento. La Corte, riprendendo il proprio precedente orientamento, ribadisce che il contratto di mantenimento è un contratto atipico che deve necessariamente caratterizzarsi per la sua aleatorietà. Quando esista una ragionevole incertezza circa il contenuto della prestazione di assistenza materiale e morale che dovrà essere prestata a favore del vitaliziante il contratto deve considerarsi valido. ius.giuffrefl.it - 10/11/2023 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Soluzioni giuridiche La Suprema Corte si interroga sulla validità del contratto di vitalizio improprio, ossia il contratto per effetto del quale una parte trasferisce ad altra un bene immobile verso una prestazione di assistenza materiale e morale per tutta la durata della vita del cedente. Facendo proprio l'orientamento inaugurato, seppure in nuce, nel 1971 (Cass. 7 giugno 1971 n. 1694) e molto chiaramente nel 1981 (Cass. 16 giugno 1981 n. 3902), la Suprema Corte afferma che il contratto di mantenimento è un contratto di vitalizio atipico caratterizzato, per un verso, da una accentuazione dell'elemento aleatorio, dal momento che all'incertezza legata alla durata della vita della persona si aggiunge quella connessa alle variabilità delle ulteriori prestazioni a carico del vitaliziante, e, per altro verso, dal carattere fiduciario che informa la scelta del soggetto. La questione maggiormente controversa nel caso deciso dalla sentenza in commento è relazionata al tema della aleatorietà, dovendosi stabilire se la esistenza e conoscenza di una grave malattia al tempo della conclusione del contratto vale a escludere il carattere aleatorio delle prestazioni. La Corte richiamando la sentenza a Sezioni Unite del 1994 (Cass. SU 11 luglio 1994 n. 6532) e una piú recente sentenza del 2011 (Cass. 19 luglio 2011 n. 15848) conferma la idea che l'alea, che costituisce un elemento qualificante del contratto, può essere esclusa soltanto nel caso in cui al tempo della conclusione del contratto, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un rapido esito letale, oppure se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. Nel caso di specie, l'esistenza di un certificato medico prodotto nel giudizio dal quale risulta che le parti erano a conoscenza della insufficienza respiratoria e broncopneumopatia del vitaliziato al momento della conclusione del contratto, non è considerato elemento sufficiente per escludere il carattere aleatorio del contratto. La Suprema Corte osserva che tale quadro clinico non soltanto non permette di reputare altamente probabile un rapido esito letale, ma che all'esatto contrario vale a rafforzare il carattere aleatorio del contratto, dal momento che da tale quadro è solo presumibile un peggioramento delle condizioni di salute del vitaliziato e, dunque, un aggravamento delle prestazioni di assistenza morale e materiale del vitaliziante. Alla luce di ciò la Corte di Cassazione conclude che esiste una ragionevole alea tra le prestazioni: da una parte, la cessione della nuda proprietà dell'immobile e, dall'altra, la assistenza materiale e morale. ius.giuffrefl.it - 10/11/2023 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Osservazioni Sulla validità del contratto di mantenimento e sulla sua meritevolezza non è lecito dubitare, dal momento che permette, sulla base di un rapporto fiduciario, che la persona consegua prestazioni di contenuto patrimoniale ed esistenziale. Ciò che caratterizza tale contratto, rispetto alla rendita vitalizia, è, infatti, il contenuto delle prestazioni a cui si impegna il cessionario del bene. Nel primo caso si tratta soltanto del pagamento di una rendita e, dunque, di una prestazione di carattere esclusivamente patrimoniale, mentre nel secondo concorrono prestazioni di carattere patrimoniale ed esistenziale. Inoltre, vale la pena precisare che le prestazioni di assistenza materiale e morale non sono e non possono essere definite a priori nel loro contenuto. Esse sono soltanto determinabili in funzione di tutti quei servizi che, secondo un'interpretazione di buona fede, può necessitare una persona. Ciò implica una sostanziale incertezza obiettiva in ordine alla durata delle prestazioni, che è commisurata alla vita del vitaliziato, e al loro concreto contenuto, che è commisurata alle necessità della persona. Tale indeterminazione è, peraltro, importante quando si tratta di valutare la aleatorietà del contratto, dal momento che è difficile stabilire il rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante e quello del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. La sentenza della Corte di cassazione merita di essere segnalata perché si misura con il difficile tema della aleatorietà del contratto di mantenimento e perché precisa che non è causa di nullità la conoscenza di uno stato di salute precario, qualora non sia tale da far presumere con ragionevole certezza la rapida morte del vitaliziato. Tale soluzione merita apprezzamento perché permette una concreta attuazione del principio di solidarietà, ammettendo la possibilità che una persona affetta da malattia, che non implichi un esito letale sicuro e immediato, possa validamente concludere un contratto di vitalizio. Questione più complessa, seppure essa rimanga sullo sfondo in questa pronuncia e in altre precedenti, è quella inerente alla disciplina applicabile al contratto di mantenimento. Al riguardo credo che occorra sempre evitare situazioni fondate su sillogismi e, dunque, rifuggire sia dalla tesi che, movendo dal presupposto che i vitalizi impropri sono mere sottospecie della rendita vitalizia, invocano l'applicazione integrale delle norme sulla rendita, sia dalla tesi che movendo dal presupposto che si tratti di un contratto atipico, escludono sempre in radice e a priori l'applicazione delle norme sulla rendita. ius.giuffrefl.it - 10/11/2023 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Nessuna delle due ricostruzioni concettuali è metodologicamente condivisibile, dal momento che la individuazione della norma non può dipendere dalla mera qualificazione, ma dall'interesse concretamente protetto dalla norma. Sotto questo profilo è indispensabile verificare, rispetto a ogni norma, quale sia l'interesse protetto e se essa risulti compatibile e adeguata rispetto all'assetto di interessi composto concretamente dal contratto di mantenimento. Un esempio lampante di ciò è offerto dalla norma di cui all'art. 1878 c.c. che si reputa applicabile o no in funzione della qualificazione che si offre del contratto di mantenimento. Si tratta, sempre, di considerare quale sia l'assetto di interessi concretamente perseguito e di individuare una disciplina applicabile che sia coerente e ragionevole rispetto agli interessi coinvolti, indipendente dalla astratta qualificazione del contratto come sottospecie di rendita o come contratto atipico o come contratto socialmente tipico. Guida all’approfondimento Dottrina: • Tullio Loredana, I c.d. vitalizi impropri, Napoli, 2022 • Quadri Rolando, Rendita vitalizia e tipicità del contratto, Napoli, 2012 • Perlingieri Giovanni, La scelta della disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri». Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e atipicità nei contratti, in Rassegna di diritto civile 2015, 2. • Grimaldi Raffaella, Vitalizio assistenziale: tra aleatorietà del rapporto e governo delle sopravvenienze, in Foro Napoletano, 2018, 1. • Scotti Raffaella, Il grave inadempimento del vitaliziante comporta la risoluzione contrattuale? (Trib. Torre Annunziata, 26 aprile 2011), in Il Foro napoletano, 2012, 1. Principali riferimenti giurisprudenziali: • Cass. 10 gennaio 1966 n. 186 • Cass. 7 giugno 1971 n. 1694 • Cass. 16 giugno 1981 n. 3902 • Cass. 15 marzo 1982 n. 1683 • Cass. 14 giugno 1982 n. 3625 • Cass. 14 luglio 1986 n. 4539 • Cass. 7 febbraio 1992 n. 1401 • Cass. SU 11 luglio 1994 n. 6532 • Cass. 19 ottobre 1998 n. 10332 • Cass. 9 gennaio 1999, n. 117 • Cass. 19 luglio 2011 n. 15848 • Cass. 14 giugno 2012 n. 9764 ius.giuffrefl.it - 10/11/2023 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 • • • • Cass. 25 marzo 2013 n. 7479 Cass. 11 aprile 2013 n. 8905 Cass. 22 aprile 2016 n. 8209 Cass. 20 luglio 2018 n. 19449 ius.giuffrefl.it - 10/11/2023 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156