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Il perdono come atto nomotrofico

2013

Il perdono come atto nomotrofico Relazione per il Seminario Perdono. Negazione o compimento della giustizia? Fondazione Bruno Kessler-Centro per le Scienze religiose Trento, 22-23 ottobre 2013 Sommario: 0. "Menschlich ist es bloss zu strafen Aber göttlich zu verzeihn." "Umano è solo punire, divino è perdonare." Peter Winter 0. Introduzione Il perdono è un atto giuridico? Vi sono autori (ad esempio, Bernard Rousset e Norberto Bobbio) che hanno sostenuto che il perdono non può essere un atto giuridico, perché esso implica gratuità e non-obbligatorietà. Altri autori (ad esempio, Marco Q. Silvi) hanno documentato l'esistenza di una pluralità di declinazioni giuridiche del perdono. Nella mia relazione non cercherò di rispondere, a mia volta, a questa domanda: mi limiterò ad indagare il perdono quale atto sociale, e ad analizzare alcune caratteristiche di questa specie di perdono che mi paiono particolarmente significative per l'indagine della realtà sociale e giuridica. Nella mia relazione mi propongo, in particolare, di: (i) Erlebnisse passivi [passive Erlebnisse]: ad esempio, l'Erlebnis di un rumore, di un dolore fisico, di un sentimento d'odio; sono Erlebnisse che si impongono all'io, e rispetto ai quali l'io risulta passivo; (ii) Erlebnisse attivi [aktive Erlebnisse]: ad esempio, l'indignazione che proviene dall'io, l'avere un proposito [das Haben eines Vorsatzes], l'entusiasmarsi per qualcosa; sono Erlebnisse che provengono dall'io, e nei quali si manifesta una forma di attività dell'io: la Aktivität; (iii) atti spontanei [spontane Akte]: ad esempio, il rivolgere l'attenzione a qualcosa, il prendere una risoluzione [das Vorsatzfassen], il perdonare [das Verzeihen], il domandare, il promettere; sono atti dei quali l'io è l'autore fenomenico [phänomenaler Urheber], e nei quali si manifesta una differente forma di attività dell'io: la Tätigkeit; nelle parole di Reinach: "v'è un fare interiore [ein inneres Tun] del soggetto". 2

Dr. Lorenzo Passerini Glazel Dipartimento dei Sistemi giuridici Università di Milano-Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 I-20126 Milano (MI) Tel.: 339 69 33 414 e-mail: [email protected] Lorenzo PASSERINI GLAZEL Il perdono come atto nomotrofico Relazione per il Seminario Perdono. Negazione o compimento della giustizia? Fondazione Bruno Kessler - Centro per le Scienze religiose Trento, 22-23 ottobre 2013 Sommario: 0. 1. Introduzione Il perdono quale atto sociale 1.0. Forme del perdono: perdono quale atto interno vs. perdono quale atto sociale 1.1. Atti spontanei interni e atti sociali nella fenomenologia di Adolf Reinach 1.2. L’atto spontaneo interno del perdono 1.3. L’atto sociale del perdono 2. Il perdono quale atto performativo 2.0. La teoria della performatività 2.1. Performatività del verbo ‘perdonare’ 2.2. Performatività thetica del verbo ‘perdonare’ 2.3. Performatività thetica anairetica del verbo ‘perdonare’ 3. Le presupposizioni del perdono, dell’assoluzione religiosa, dell’assoluzione giuridica, della condanna, della vendetta 3.0. Dalla fenomenologia degli sociali, alla teoria della performatività, alla pragmatica degli atti sociali 3.1. Le presupposizioni del perdono 3.2. Le presupposizioni dell’assoluzione religiosa 3.3. Le presupposizioni dell’assoluzione giuridica 3.4. La presupposizioni della condanna 3.5. Le presupposizioni della vendetta 4. La valenza nomotrofica del perdono 4.0. Perdono, assoluzione religiosa, condanna, vendetta: quattro forme di reazione alla violazione di una norma 4.1. Semantica delle forme reazione alla violazione di una norma in Niklas Luhmann 4.2. Perdono, assoluzione religiosa, condanna, vendetta: quattro forme di agire nomotrofico 4.3. Specificità del perdono come forma di reazione alla violazione d’una norma 1 “Menschlich ist es bloss zu strafen Aber göttlich zu verzeihn.” “Umano è solo punire, divino è perdonare.” Peter Winter 0. Introduzione Il perdono è un atto giuridico? Vi sono autori (ad esempio, Bernard Rousset e Norberto Bobbio) che hanno sostenuto che il perdono non può essere un atto giuridico, perché esso implica gratuità e non-obbligatorietà. Altri autori (ad esempio, Marco Q. Silvi) hanno documentato l’esistenza di una pluralità di declinazioni giuridiche del perdono. Nella mia relazione non cercherò di rispondere, a mia volta, a questa domanda: mi limiterò ad indagare il perdono quale atto sociale, e ad analizzare alcune caratteristiche di questa specie di perdono che mi paiono particolarmente significative per l’indagine della realtà sociale e giuridica. Nella mia relazione mi propongo, in particolare, di: 1. 2. 3. 4. 1. distinguere due atti di perdono (il perdono quale atto interno alla coscienza, e il perdono quale atto sociale) alla luce della fenomenologia degli atti spontanei e degli atti sociali del fenomenologo Adolf Reinach; indagare le specificità dell’atto sociale del perdono alla luce della teoria della performatività; indagare le presupposizioni dell’atto sociale del perdono, confrontandole con le presupposizioni di atti sociali affini (assoluzione giuridica, assoluzione religiosa) e di atti sociali concorrenti (condanna, vendetta); indagare la specifica valenza “nomotrofica” del perdono quale atto che conferma e consolida quelle norme che esso presuppone, e alle quali esso dà (implicitamente o esplicitamente) espressione. Il perdono quale atto sociale 1.0. Forme del perdono: perdono quale atto interno vs. perdono quale atto sociale Propongo di distinguere due specie di perdono: (i) un perdono quale atto interno alla coscienza, che può essere compiuto senza che vi sia la necessità di comunicarlo ad altri soggetti (ed in particolare al destinatario del perdono stesso), e che opera soltanto sul piano dei sentimenti interni alla coscienza; 2 (ii) un perdono quale atto sociale, che si rivolge necessariamente ad un altro soggetto, e che opera non solo (o non tanto) sul piano dei sentimenti interni alla coscienza, ma anche (e soprattutto) sul piano di specifiche entità sociali e giuridiche (obblighi e pretese). Che il perdono quale atto interno alla coscienza e il perdono quale atto sociale siano atti distinti significa che l’uno non implica necessariamente l’altro, che l’uno non è condizione dell’altro, che può darsi l’uno senza che si dia l’altro; ma non significa che tra l’uno e l’altro non possano darsi in concreto (e tendenzialmente) rapporti di condizionamento. Per illuminare la distinzione tra perdono quale atto interno alla coscienza e il perdono quale atto sociale mi avvarrò della tipologia degli atti spontanei proposta dal fenomenologo tedesco (allievo di Edmund Husserl) Adolf Reinach. 1.1. Atti spontanei interni e atti sociali nella fenomenologia di Adolf Reinach Nel volume I fondamenti a priori del diritto civile (1913), Adolf Reinach [Mainz, 1883-Diksmuide, 1917] propone una tipologia degli atti spontanei [spontane Akte], nella quale traccia una distinzione fondamentale per la fenomenologia dell’azione e per la fenomenologia degli atti giuridici: la distinzione tra atti spontanei interni [interne spontane Akte] e atti sociali [soziale Akte]. La tipologia degli atti spontanei proposta da Reinach si colloca in una più ampia tipologia tripartita dei “vissuti intenzionali”, degli Erlebnisse.1 Reinach distingue, in particolare: (i) Erlebnisse passivi [passive Erlebnisse]: ad esempio, l’Erlebnis di un rumore, di un dolore fisico, di un sentimento d’odio; sono Erlebnisse che si impongono all’io, e rispetto ai quali l’io risulta passivo; (ii) Erlebnisse attivi [aktive Erlebnisse]: ad esempio, l’indignazione che proviene dall’io, l’avere un proposito [das Haben eines Vorsatzes], l’entusiasmarsi per qualcosa; sono Erlebnisse che provengono dall’io, e nei quali si manifesta una forma di attività dell’io: la Aktivität; (iii) atti spontanei [spontane Akte]: ad esempio, il rivolgere l’attenzione a qualcosa, il prendere una risoluzione [das Vorsatzfassen], il perdonare [das Verzeihen], il domandare, il promettere; sono atti dei quali l’io è l’autore fenomenico [phänomenaler Urheber], e nei quali si manifesta una differente forma di attività dell’io: la Tätigkeit; nelle parole di Reinach: “v’è un fare interiore [ein inneres Tun] del soggetto”.2 L’aggettivo ‘intenzionale’ [‘intentional’] è, in Reinach, terminus technicus del lessico della filosofia fenomenologica: esso non ha il senso di “fatto con intenzione”, ma si riferisce al concetto fenomenologico di “intenzionalità”, caratteristico di tutti gli Erlebnisse, in base al quale ogni coscienza è coscienza di qualche cosa: ogni Erlebnis intenziona un quid che è ad esso correlato, ogni Erlebnis si riferisce a una qualche oggettualità. 2 Per rendere in italiano la differenza tracciata da Reinach tra Aktivität e Tätigkeit, è stato recentemente proposto di tradurre ‘Aktivität’ con ‘attività’ e ‘Tätigkeit’ con un termine etimologicamente affine al tedesco ‘Tätigkeit’ ‘fattività’ (cfr. Francesca DE VECCHI/Lorenzo PASSERINI GLAZEL, Gli atti sociali nella tipologia degli Erlebnisse e degli atti spontanei in Adolf Reinach (1913), 2012). 1 3 È nella categoria degli atti spontanei che Reinach traccia la distinzione tra atti spontanei interni [interne spontane Akte] e atti sociali [soziale Akte]. 1.2. L’atto spontaneo interno del perdono Sono atti spontanei interni [interne spontane Akte], secondo Reinach, quegli atti spontanei che possono compiersi in modo meramente interno. Sono esempi di atti spontanei interni, in Reinach, il rivolgere l’attenzione su qualcosa, il prendere una risoluzione [das Vorsatzfassen], l’invidiare, il perdonare [das Verzeihen]. Poiché gli atti spontanei interni possono compiersi in modo meramente interno, essi non necessitano di essere esternati, di essere resi noti, di essere comunicati ad altri. Anche quando un atto spontaneo interno è diretto ad un altro soggetto (è fremdpersonal, nel lessico di Reinach), come nel caso dell’invidiare e del perdonare,3 (i) (ii) (iii) non è necessario, affinché l’atto sia compiuto, che l’altro soggetto abbia percezione dell’atto stesso, e dunque l’atto non necessita di una esternazione, di una manifestazione verso l’esterno [Kundgabe nach außen], il soggetto al quale l’atto è diretto non ha alcun ruolo nel compimento dell’atto. Il perdono [das Verzeihen] è, secondo Reinach, un esempio di atto spontaneo interno, ed è, dunque, per Reinach, un atto che può compiersi in modo meramente interno, un atto che non necessita di essere percepito né di essere manifestato. 1.3. L’atto sociale del perdono 1.3.1. Agli atti spontanei interni, che si possono compiere in modo completamente interiore, senza necessità che essi siano resi noti ad altri, Reinach contrappone gli atti sociali [soziale Akte]. Agli atti sociali è essenziale il presupposto di un altro soggetto al quale essi si rivolgono, e al quale essi vogliono rendersi noti [sich kundgeben]. In Nichtsoziale und soziale Akte (1911) Reinach afferma: Gli atti sociali sono atti che non riposano in sé stessi. Per gli atti sociali è essenziale il presupposto [Voraussetzung] di un altro soggetto, al quale essi vogliono rendersi noti [sich kundgeben].4 Reinach illustra questo suo concetto di “atto sociale” attraverso l’esempio del domandare [das Fragen]: Domandare è un atto, un fare interiore [ein inneres Tun] del soggetto. È anche intenzionale, ma è ancora una terza cosa. Questo ci introduce in una nuova classe di atti È stato recentemente proposto di chiamare “eteroscopici” (dal greco ‘›teroj’ ‘héteros’ “altro” e ‘skopÒj’ ‘skopós’ “obiettivo, bersaglio”) gli atti che sono diretti verso un altro soggetto (cfr. Francesca DE VECCHI/Lorenzo PASSERINI GLAZEL, Gli atti sociali nella tipologia degli Erlebnisse e degli atti spontanei in Adolf Reinach (1913), 2012). 4 Adolf REINACH, Nichtsoziale und soziale Akte (1911), 1989, tr. it. p. 201. 3 4 che sono particolarmente importanti per il diritto civile. Tali atti hanno un momento sociale [ein soziales Moment], hanno una direzione [eine Richtung] verso un altro soggetto. Questa direzione non è intenzionalità rispetto a un soggetto. (Una domanda è intenzionale piuttosto nei confronti del suo oggetto). Questi atti devono anche essere distinti da odio, invidia e simili. Essi hanno una direzione verso qualcuno per qualcosa [sie haben eine Richtung an jemanden über etwas]. L’invidia non si comunica all’altro soggetto, non si rivolge a un altro soggetto [sich wenden an]. Per la domanda, invece, è essenziale l’indirizzarsi a qualcuno, il penetrare in lui, il rendersi nota [sich kundgeben].5 1.3.2. In I fondamenti a priori del diritto civile (1913) Reinach specifica tre caratteristiche degli atti sociali. Gli atti sociali (i) si rivolgono [siche wenden an] necessariamente ad un altro soggetto (essi sono, in altri termini, atti “eterotropici”);6 (ii) devono necessariamente essere percepiti [vernehmen] dall’altro soggetto, al quale essi si rivolgono: sono atti caratterizzati da Vernehmungsbedürftigkeit, dalla necessità di essere percepiti (sono, in altri termini, atti ricettizi);7 (iii) devono necessariamente essere esternati, manifestati [kundgeben=esternare, manifestare, rendere noto], comunicati [mitteilen=comunicare] al soggetto al quale si rivolgono: necessitano di una espressione [Äußerung]. Sono esempi di atti sociali, secondo Reinach, il domandare, il comandare, il promettere, lo statuire [das Bestimmen], il revocare una promessa, il rinunciare ad una pretesa [das Verzichten auf ainen Anspruch]. 1.3.3. In Nichtsoziale und soziale Akte (1911) Reinach sottolinea una quarta caratteristica tipica degli atti sociali: gli atti sociali, a differenza degli altri tipi di Erlebnisse, (iv) quando sono compiuti creano [schaffen], lasciano [hinterlassen] qualcosa nel mondo là fuori (essi sono, in altri termini, atti thetici): dall’atto della promessa, ad esempio, sorgono un obbligo del promittente e una pretesa del promissario. È in particolare per questa quarta caratteristica degli atti sociali che Reinach afferma che gli atti sociali costituiscono “una nuova classe di atti che sono particolarmente importanti per il diritto civile”; ed è su questi atti sociali che egli fonda la propria indagine dei fondamenti a priori del diritto civile e dell’ontologia delle entità giuridiche [rechtliche Gebilde] che sorgono dagli atti sociali e giuridici. Gli atti sociali e giuridici operano, secondo Reinach, sul mondo esterno alla coscienza, creando, modificando, dissolvendo entità sociali e giuridiche quali obblighi, diritti, pretese, etc.. 5 Adolf REINACH, Nichtsoziale und soziale Akte (1911), 1989, tr. it. p. 201. L’aggettivo ‘eterotropico’ (dal greco ‘›teroj’ ‘héteros’ “altro” e ‘tršpw’ ‘trépō’ “volgere”) per designare questa caratteristica degli atti sociali è stato proposto da Amedeo Giovanni Conte e da Paolo Di Lucia (ispirandosi agli aggettivi ‘eliotropico’ e ‘nomotropico’). 7 È stato Paolo Di Lucia a proporre il termine ‘ricettizio’ per designare la necessità di essere percepiti propria degli atti sociali (cfr. Paolo DI LUCIA, Il concetto di valenza nella teoria degli universali pragmatici, 2008). 6 5 Come una promessa àltera il mondo, incide sul mondo, facendo sorgere un obbligo e una pretesa, così la rinuncia ad una pretesa àltera il mondo, incide (anaireticamente) sul mondo, facendo venir meno la pretesa.8 Le entità giuridiche [rechtliche Gebilde] quali pretese ed obblighi sono, sottolinea Reinach, una specie tutta nuova di oggetti dei quali la filosofia si deve occupare: si tratta, infatti, di oggetti i quali non sono né fenomeni fisici, né fenomeni psichici: essi assomigliano agli oggetti ideali della matematica e della geometria, ma, a differenza di questi ultimi, hanno un’esistenza nel tempo, hanno un inizio, una durata, una fine. 1.3.4. Sebbene Reinach annoveri il perdono tra gli atti spontanei interni (e non tra gli atti sociali), a me pare, alla luce delle caratteristiche ascritte da Reinach agli atti sociali, che, accanto al perdono quale atto spontaneo interno alla coscienza, esista un altro atto di perdono, il quale non è mero atto spontaneo interno, ma atto sociale: si tratta del perdono quale atto di rinuncia ad una pretesa alla rivalsa.9 Con questa specie di perdono, chi perdona opera sul piano dell’esistenza delle entità sociali e giuridiche: laddove esistono, ad esempio, un obbligo dell’offensore al risarcimento correlato ad una pretesa dell’offeso alla rivalsa, chi perdona cancella, dissolve l’obbligo dell’offensore rinunciando alla propria pretesa alla rivalsa, la quale, in virtù dell’atto di perdono, viene meno. Questa forma di perdono è una particolare specie di atto di rinuncia ad una pretesa; sebbene, dunque, Reinach non abbia indagato specificamente questa forma di perdono, mi pare che essa, in quanto atto di rinuncia ad una pretesa, vada annoverata tra gli atti sociali. Il perdono quale atto sociale di rinuncia ad una pretesa alla rivalsa, infatti, (i) (ii) (iii) (iv) si rivolge necessariamente ad un altro soggetto, deve necessariamente essere percepito dall’altro soggetto al quale si rivolge, deve necessariamente essere esternato, manifestato all’altro soggetto al quale si rivolge, incide (anaireticamente) sul mondo esterno all’io, àltera il mondo esterno proprio facendo venire meno la pretesa alla rivalsa. 2. Il perdono quale atto performativo 2.0. La teoria della performatività 2.0.1. Ho detto, sub 1.3.4., che per l’atto sociale del perdono è necessario che esso sia manifestato al destinatario del perdono. Poiché, infatti, gli esseri umani non sono angeli, e non possono condividere direttamente, immediatamente, i contenuti della propria coscienza, è necessario, secondo Reinach, che vi sia una manifestazione esteriore degli atti sociali affinché essi siano percepiti dai loro destinatari. Nel presente § 2. (Il perdono quale atto performativo) indagherò il perdono quale atto linguistico, e ne indagherò alcuni tratti specifici alla luce della teoria della performatività. 8 Sul concetto di anireticità cfr infra § ????. È in particolare al concetto di perdono quale atto di rinuncia ad una pretesa alla rivalsa che è dedicato, ad esempio, il libro di Marco Q. SILVI, Struttura giuridica del perdono, 2004. 9 6 2.0.2. La teoria della performatività si fonda sulla constatazione che vi sono casi nei quali il fare coincide con il dire di fare, nei quali “il dire di compiere un atto è compiere, è eseguire l’atto stesso”, e in cui l’atto consiste nel dire che si compie l’atto.10 Il dire ‘Ti ringrazio’ è ringraziare; il dire ‘Prometto che tornerò’ è promettere di tornare; il dire che si revoca il mandato, ad esempio, è revoca del mandato; il dire che si rinuncia ad una propria pretesa è rinuncia alla pretesa (il dire di mangiare, invece, non è mangiare, il dire di correre non è correre, etc.). 2.1. Performatività del verbo ‘perdonare’ Il verbo ‘perdonare’ è un verbo performativo: esso ammette una enunciazione performativa: attraverso l’enunciazione dell’enunciato ‘Ti perdono’, si compie l’atto del perdono. 2.2. Performatività thetica del verbo ‘perdonare’ Ma il verbo ‘perdonare’ appartiene ad una categoria particolare di verbi performativi, la categoria di quelli che Amedeo Giovanni Conte [Pavia, *1934] ha chiamato verbi performativi thetici.11 I verbi performativi thetici designano degli atti (performativi) thetici, ossia degli atti i quali sono, in virtù del significato delle parole, immediatamente produttivi d’un nuovo stato-di-cose (o immediatamente modificano uno stato-di-cose precedente), degli atti i quali immediatamente àlterano il mondo.12 Ecco cinque esempi di atti performativi thetici: (i) (ii) (iii) (iv) (v) consacrare13; sconsacrare; proclamare; promulgare; abrogare14. 10 Per questa definizione del fenomeno della performatività, cfr. Amedeo Giovanni Conte, Performativi, 2007. Il fenomeno della performatività, come segnala Conte, è stato prefigurato da Leonardus Lessius e da Erwin Koschmieder. Il termine inglese ‘performative’ è un neologismo del filosofo inglese John Langshaw Austin (cfr., in particolare, John Langshaw AUSTIN, How to Do Things with Words, 1962). 11 L’aggettivo ‘thetico’ viene dal greco ‘t…qhmi’ ‘títhēmi’ “porre”. Il concetto di “performatività thetica” è stato originariamente proposto da Amedeo Giovanni Conte (cfr. Amedeo Giovanni CONTE, Aspekte der Semantik der deontischen Sprache, 1977; Amedeo Giovanni CONTE, Aspetti della semantica del linguaggio deontico, 1977, 31989; Amedeo Giovanni CONTE, Performativi, 2007). 12 Agli atti, e ai verbi, performativi thetici Conte contrappone gli atti, e i verbi, performativi athetici, ossia quegli atti, e quei verbi, performativi che non producono né modificano immediatamente un nuovo stato-di-cose, che non àlterano immediatamente il mondo: essi si esauriscono nel semplice compimento dell’atto. Ecco cinque esempi di atti performativi athetici: dire, affermare, negare, salutare, congratularsi. 13 Come precisa Conte, consacrare una chiesa non significa predicare di essa lo status di luogo sacro: significa, invece, ascrivere ad essa lo status di luogo sacro (cfr. Amedeo Giovanni CONTE, Performativi, 2007, p. 204). 14 Abrogare una norma non è dirla invalida: è renderla invalida (cfr. Amedeo Giovanni CONTE, Performativi, 2007, p. 204). 7 L’atto sociale del perdono è un atto performativo thetico: perdonare è dissolvere, è togliere, è aufheben, per rinuncia, una pretesa alla rivalsa. 2.3. Performatività thetica anairetica del verbo ‘perdonare’ La natura thetica dell’atto sociale del perdono è, tuttavia, una natura thetica particolare: essa non consiste nel creare un nuovo stato-di-cose, ma nel dissolvere uno stato-di-cose esistente. Con il perdono, infatti, si toglie, si dissolve una pretesa alla rivalsa, pretesa che era venuta in essere in virtù di un offesa o di un torto subìti in precedenza da colui che perdona. Per la performatività thetica che non consiste nel creare, ma nel dissolvere uno stato-di-cose, Conte ha proposto il termine ‘performatività thetica anairetica’.15 Sono atti performativi thetici anairetici anche altri due atti affini al perdono: l’assoluzione giuridica e l’assoluzione religiosa. È, al contrario, un atto performativo thetico non-anairetico l’atto della condanna. 3. Le presupposizioni del perdono, dell’assoluzione religiosa, dell’assoluzione giuridica, della condanna, della vendetta 3.0. Dalla fenomenologia degli sociali, alla teoria della performatività, alla pragmatica degli atti sociali Dopo aver individuato, sub 1. (Il perdono quale atto sociale), il luogo dell’atto del perdono nell’ambito della fenomenologia degli atti sociali, e sub 2. (Il perdono quale atto performativo), il luogo dell’atto del perdono nell’ambito della teoria della performatività, indagherò ora, nell’ambito di una pragmatica degli atti sociali, le presupposizioni dell’atto sociale del perdono, confrontandole con le presupposizioni di atti sociali affini (assoluzione giuridica, assoluzione religiosa) e di atti sociali concorrenti (vendetta, condanna). 3.1. Le presupposizioni del perdono Le presupposizioni del verbo ‘perdonare’ sono state indagate in semiotica da Maria-Elisabeth Conte [Soest in Westfalen, 1935-Pavia, 1998], nel saggio Semantica del predicato ‘perdonare’ (1992).16 Maria-Elisabeth Conte distingue tre differenti presupposizioni del verbo ‘perdonare’: 15 L’aggettivo ‘anairetico’ deriva dal sostantivo greco ‘Þnaíresij’ ‘anhaíresis’, il quale ha come traducente (come xenònimo) in italiano ‘abrogazione’, in inglese ‘derogation’, in francese ‘abrogation’, in tedesco ‘Aufhebung’. 16 Le tre presupposizioni del verbo ‘perdonare’ individuate da Maria-Elisabeth Conte erano già state anticipate da Charles J. FILLMORE, Verbs of Judging, 1971. L’analisi delle presupposizioni del verbo ‘perdonare’ è stata fecondamente ripresa da Marco Q. SILVI, Struttura giuridica del perdono, 2004. 8 (i) Presupposizione fattiva: il perdono presuppone l’esistenza del fatto che viene perdonato.17 Perdonare, in altri termini, non è né negare, né ignorare, né dimenticare il fatto che costituisce torto od offesa: al contrario, il perdono presuppone la verità del fatto che costituisce torto od offesa; si perdona perché qual fatto è accaduto. (ii) Presupposizione axiologica: il perdono presuppone il disvalore del fatto che viene perdonato. Perdonare non è, in altri termini, né negare la negatività del torto o dell’offesa, né manifestare indifferenza per il torto o l’offesa: al contrario, il perdono presuppone la negatività, il disvalore del torto o dell’offesa.18 (iii) Presupposizione di responsabilità: il perdono presuppone la responsabilità del perdonato per il fatto che viene perdonato. Perdonare non è negare la responsabilità.19 3.2. Le presupposizioni dell’assoluzione religiosa Affine all’atto del perdono è l’atto della assoluzione religiosa, data da un sacerdote (o attraverso un sacerdote). L’assoluzione religiosa ha, infatti, le stesse tre presupposizioni individuate da Maria-Elisabeth Conte per il verbo ‘perdonare’: (i) (ii) (iii) Presupposizione fattiva: l’assoluzione religiosa presuppone l’esistenza del fatto (il peccato) che è oggetto di assoluzione. Presupposizione axiologica: il perdono presuppone il disvalore del fatto (il peccato) che è oggetto di assoluzione. Presupposizione di responsabilità: il perdono presuppone la responsabilità del perdonato, del peccatore, per il fatto che è oggetto di assoluzione. 3.3. Le presupposizioni dell’assoluzione giuridica È solo apparentemente affine, invece, al perdono e all’assoluzione religiosa un’altra assoluzione: l’assoluzione giuridica, pronunciata da un giudice in una sentenza. Il concetto di “fattività” è stato proposto in linguistica da Paul e Carol Kiparsky (cfr. Paul KIPARSKY/Carol KIPARSKY, Fact, 1970). 18 In alcuni casi, si perdona colui che ritiene di averci arrecato un danno o un’offesa negando che il fatto compiuto da chi chiede il perdono abbia valore di danno o di offesa. In questo casto, tuttavia, il perdono non è rinuncia ad una pretesa alla rivalsa: non è rinuncia alla pretesa alla rivalsa perché pretesa alla rivalsa non v’è: manca, infatti, uno dei presupposti perché pretesa alla rivalsa vi sia, il disvalore del fatto compiuto. 19 In alcuni casi, si perdona disconoscendo la responsabilità di chi chiede perdono, in quanto, ad esempio, il fatto non è stato compiuto intenzionalmente. Anche in questo caso, il perdono non è rinuncia ad una pretesa alla rivalsa: non è rinuncia alla pretesa alla rivalsa perché pretesa alla rivalsa non v’è: manca, infatti, uno dei presupposti perché pretesa alla rivalsa vi sia: la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. 17 9 L’assoluzione giuridica non ha, infatti, le stesse presupposizioni del perdono e dell’assoluzione religiosa; al contrario, l’assoluzione giuridica ha presupposizioni opposte rispetto alle presupposizioni del perdono e dell’assoluzione religiosa: (i) Presupposizione contro-fattiva: l’assoluzione giuridica presuppone, in alcuni casi, la nonesistenza (la non-sussistenza) d’un fatto, d’un fatto che sia stato compiuto dal destinatario dell’assoluzione. (ii) Presupposizione anaxiologica: l’assoluzione giuridica presuppone, in alcuni casi (nei casi in cui il fatto non costituisce reato, ad esempio), la non-axiologicità del fatto compiuto dal destinatario dell’assoluzione. (iii) Presupposizione di non-responsabilità: l’assoluzione giuridica presuppone, in alcuni casi, la non-responsabilità del destinatario dell’assoluzione. 3.4. La presupposizioni della condanna Ad avere, paradossalmente, le stesse presupposizioni del perdono e dell’assoluzione religiosa è, nell’ambito del diritto processuale penale, un altro atto sociale, il quale ha senso opposto rispetto al senso del perdono e dell’assoluzione religiosa: l’atto di condanna. Ecco le tre presupposizioni dell’atto sociale della condanna: (i) (ii) (iii) Presupposizione fattiva: la condanna presuppone l’esistenza del fatto per il quale l’imputato viene condannato. Presupposizione axiologica: la condanna presuppone il disvalore giuridico del fatto (il reato) per il quale l’imputato viene condannato: il fatto costituisce violazione d’una norma giuridica. Presupposizione di responsabilità: la condanna presuppone la responsabilità del condannato, del reo, per il fatto per il quale viene condannato. 3.5. Le presupposizioni della vendetta Ad avere, paradossalmente, le stesse presupposizioni del perdono è anche un atto che viene solitamente presentato come l’opposto del perdono: l’atto della vendetta. Ecco le tre presupposizioni della vendetta: (i) (ii) (iii) 4. Presupposizione fattiva: la vendetta presuppone l’esistenza del fatto per il quale ci si vendica. Presupposizione axiologica: la vendetta presuppone il disvalore giuridico del fatto (l’offesa) per il quale ci si vendica. Presupposizione di responsabilità: la vendetta presuppone la responsabilità di colui (o, in alcuni contesti, della famiglia e dei congiunti di colui) sul quale ci si vendica. La valenza nomotrofica del perdono 4.0. Perdono, assoluzione religiosa, condanna, vendetta: quattro forme di reazione alla violazione di una norma 10 Ho mostrato, sub 3. (Le presupposizioni del perdono, dell’assoluzione religiosa, dell’assoluzione giuridica, della condanna, della vendetta), che il perdono, l’assoluzione religiosa, la condanna e la vendetta sono atti che (pur avendo in alcuni casi sensi tra loro opposti) condividono le stesse presupposizioni. Ma che cos’è che accomuna questi quattro atti sociali? Ad accomunare questi quattro atti sociali e il fatto che essi sono quattro differenti forme di reazione alla violazione d’una norma. 4.1. Semantica delle forme reazione alla violazione di una norma in Niklas Luhmann 4.1.1. Ad indurmi a riflettere sulle diverse forme di reazione alla violazione d’una norma è stato un passo del sociologo tedesco Niklas Luhmann [Lüneburg, 1927Oerlinghausen, 1998]. La forma probabilmente più evidente di reazione alla violazione d’una norma è l’irrogazione d’una sanzione. Ma nella gamma delle possibili forme di reazione alla violazione d’una norma, l’irrogazione d’una sanzione non è che un caso particolare. Che le forme di reazione alla violazione di una norma non siano riducibili all’irrogazione d’una sanzione è segnalato da Niklas Luhmann. Luhmann nel saggio Normen in soziologischer Perspektive (1969) e in Rechtsoziologie (1972). Luhmann propone di riflettere sull’esempio seguente: Se ho dato appuntamento ad un amico in un caffè e non ve lo trovo, mi sento ferito […] nelle mie aspettative normative. Avrebbe dovuto essere qui! A questo punto, una qualche “elaborazione” della delusione dell’aspettativa è richiesta, ma vi sono varie possibilità a mia disposizione, e non tutte hanno il carattere della sanzione20. Ecco alcune delle reazioni ipotizzate da Luhmann: Posso, rivolgendomi al cameriere, chiedere di lui e dare espressione alla mia norma d’aspettativa [Erwartungsnorm] con il tono della delusione, dell’irritazione, della preoccupazione. Posso, in séguito, muovere al mio amico dei rimproveri, ma posso anche strappargli, o mettergli in bocca, delle scuse, le quali presuppongono che la mia aspettativa fosse legittima21. Posso anche rimanere seduto al caffè e aspettare all’infinito, per dimostrare l’importanza della norma nella dimensione del mio sacrifico. Ma posso anche andarmene immediatamente e abbandonare il ritardatario al proprio danno. Esistono tecniche consistenti nella notifica e nella divulgazione del caso di delusione, nell’ingigantimento fino allo scandalo e nell’assaporare fino in fondo la risonanza sociale (se non della norma, comunque dello scandalo), tecniche consistenti nel reclamare l’adempimento della norma [Normerfüllung], o nell’accettare con tatto le scuse, tecniche consistenti in forme di autolesionismo o di sofferenza ostinata, oppure tecniche consistenti nell’accrescere e nel godere del danno altrui [Schadensfreude]22. 20 Niklas LUHMANN, Rechtssoziologie, 1972, trad. it. p. 75. Cfr. Marvin B. SCOTT/Stanford M. LYMAN, Accounts, 1968. 22 Niklas LUHMANN, Normen in soziologischer Perspektive, 1969, trad. it. di Edoardo Fittipaldi e Lorenzo Passerini Glazel pp. 297-298. 21 11 4.1.2. “Ognuna delle tecniche menzionate”, scrive Luhmann, “dà alla norma una espressione adatta alla nuova situazione, in modo che anche le nature meno forti, incapaci da sole di irrogare sanzioni, possano continuare a vivere con le proprie norme”.23 In altri termini, ognuno dei comportamenti di reazione alla violazione d’una norma menzionati da Luhmann (così come le scuse, le giustificazioni, i pretesti, etc.) “dà espressione” alla norma violata. Ma in che modo questi comportamenti di reazione alla violazione d’una norma, alcuni dei quali sono comportamenti non-linguistici, dànno espressione alla norma violata? In questi comportamenti, la norma violata può sì essere espressa in modo esplicito, ossia in forma linguistica; ma essa può essere anche espressa in modo implicito (attraverso un comportamento non-linguistico), in quanto essa è implicita nelle presupposizioni di ogni comportamento di reazione alla violazione d’una norma, ed in particolare nella presupposizione di axiologicità (di disvalore, appunto: di violazione di una norma) del comportamento al quale si reagisce. In altri termini, poiché la norma violata è il presupposto della reazione alla violazione di essa, poiché la reazione alla violazione presuppone l’esistenza della norma violata, le diverse forme di reazione alla violazione a quella norma dànno (esplicitamente o implicitamente) espressione a quella norma. 4.1.3. Che vi sia una componente semantica nelle reazioni alla violazione d’una norma, che le reazioni alla violazione d’una norma possano essere indagate sotto il profilo di una semiotica dell’azione,24 è suggerito anche dall’articolo 19 del Codice della vendetta barbaricina (nomograficamente) redatto dal filosofo del diritto sardo Antonio Pígliaru [Orune, 1922-Sassari, 1969]: Sono mezzi normali di vendetta tutte le azioni prevedute come offensive a condizione che siano condotte in modo da rendere lealmente manifesta la loro natura specifica. La vendetta barbaricina non è (così come altre forme di reazione alla violazione d’una norma, e a differenza, ad esempio, della condanna o del perdono) un atto linguistico; esso ha, tuttavia, secondo Pígliaru, una necessaria componente semiotica (tipica di un atto sociale): essa deve manifestare (linguisticamente o nonlinguisticamente) il proprio significato di “vendetta”. Ma, manifestando il proprio significato di “vendetta”, l’atto della vendetta esplicitamente o implicitamente esprime (in quanto suo presupposto) anche la norma che chi ha compiuto l’offesa ha violato. 23 Niklas LUHMANN, Rechtssoziologie, 1972, trad. it. p. 77. Contrariamente alla reazione alla violazione d’una norma, non ha necessariamente una valenza semantica il comportamento conforme alla norma: il comportamento conforme alla norma è di per sé semanticamente opaco. L’opacità semantica del comportamento muto conforme alla norma è segnalata dall’antropologo del diritto Rodolfo Sacco nel saggio Lingua e diritto (2000): “L’uomo che non sa verbalizzare la propria regola, il nostro antenato privo di parola, l’animale studiato dall’etologo, non utilizzano l’azione come manifestazione del proprio pensiero. Il “gesto” muto di chi si conforma alla consuetudine ha lo scopo d’eseguire un programma; il fonema ed il grafema mirano a far conoscere, a spiegare. La funzione degli uni e degli altri dunque differisce.” 24 12 4.1.4. Anche il perdono è, così come la vendetta, una forma di reazione alla violazione d’una norma. Ed analogamente alla vendetta, e alle altre forme di reazione alla violazione d’una norma, anche il perdono dà espressione (in virtù delle proprie presupposizioni fattiva e axiologica) alla norma violata.25 Scrive Olivier Abel in Tables du pardon (1991): Il perdono formula sempre un torto subìto.26 4.2. Perdono, assoluzione religiosa, condanna, vendetta: quattro forme di agire nomotrofico 4.2.1. La reazione alla violazione d’una norma non si limita, in Luhmann, a “dare espressione” alla norma violata: “è indispensabile che la reazione rappresenti la volontà di tener ferma l’aspettativa normativa, di riaffermare la norma che è stata violata”. Ma perché, secondo Luhmann, è indispensabile che la reazione rappresenti la volontà di tener ferma l’aspettativa normativa? Secondo Luhmann, una aspettativa normativa che viene continuamente delusa senza che si registri una reazione, sbiadisce e svanisce. Essa viene inavvertitamente dimenticata e, infine, non è più creduta27. Il rischio che una norma corre quando viene ripetutamente violata, senza che si registri una reazione alla violazione, è che essa si atrofizzi, che essa perda vitalità, fino a divenire non più operante, fino a svanire. 4.1.2. Propongo, dunque, una possibile interpretazione della semiotica delle forme di reazione alla violazione d’una norma in Luhmann. Dando espressione, esplicitamente o implicitamente, alla presupposizione axiologica del disvalore della violazione d’una norma, dunque alla norma violata, e alla volontà di mantenerla ferma in contrapposizione al comportamento che l’ha violata, le diverse forme di reazione alla violazione d’una norma assumono una valenza che propongo di chiamare “nomotrofica”: la valenza di riconfermare, di riaffermare, di riconsolidare una norma che sia stata violata. 4.1.3. Gli atti del perdono, dell’assoluzione religiosa, della condanna, e della vendetta, i quali condividono le presupposizioni della fattività e della axiologicità, sono tutti forme di reazione alla violazione d’una sanzione, e sono tutte forme di “agire nomotrofico”. 25 Che il perdono dia espressione alla norma violata lo si può inferire da un archetipo di quella declinazione giuridica che è la sospensione condizionale della sanzione presente nel Codice di Hammurabi, 168-169: “Se un uomo decide di diseredare suo figlio e dichiara ai giudici: “Voglio diseredare mio figlio”, i giudici esamineranno il caso, e se il figlio […] è colpevole nei confronti del padre per un’offesa grave passibile di diseredazione, egli verrà perdonato purché si tratti della prima offesa. Solo in caso di recidiva il padre potrà diseredare il figlio”. 26 Olivier ABEL, Le Pardon: briser la dette et l'oubli, 1991, p. 220. 27 Niklas LUHMANN, Rechtssoziologie, 1972, trad. it. p. 72. 13 Il perdono, dunque, non soltanto ha le stesse presupposizioni, ma ha anche la stessa valenza nomotrofica degli atti, ad esso opposti, della vendetta e della condanna. In questo senso, il perdono non ha il senso di una negazione della norma violata; al contrario, esso ha (così come la vendetta e la condanna) il senso di riaffermazione della norma violata. 4.3. Specificità del perdono come forma di reazione alla violazione d’una norma 4.3.0. Ma, se il perdono condivide le stesse presupposizioni, e ha, in relazione alla norma violata, la stessa valenza che hanno la vendetta e la condanna, qual è la specificità del perdono? Vi sono almeno due specificità del perdono rispetto alla condanna e alla vendetta. 4.3.1. La prima specificità del perdono si colloca a livello di entità giuridiche sulle quali il perdono opera: il perdono svolge la stessa funzione nomotrofica della vendetta e della condanna in una forma differente: il perdono fa venir meno la pretesa alla rivalsa non esercitandola, ma rinunziandovi. 4.3.2. Ma v’è una seconda specificità del perdono rispetto alla vendetta e alla condanna, che si manifesta non sul piano degli effetti sulle entità giuridiche sulle quali il perdono opera, ma sul piano delle relazioni sociali che il perdono influenza. Mentre la vendetta tende a rompere, una relazione sociale tra offeso e offensore (e, in molti casi, tra le famiglie dell’offeso e dell’offensore); mentre la condanna tende a sospendere, a interrompere temporaneamente, una relazione tra il condannato e la società, il perdono, al contrario, tende a ripristinare la relazione tra l’offeso e l’offensore, e tra l’offensore e la società (relazioni che, con la violazione della norma rischiano di interrompersi), e lo fa attraverso una riaffermazione e una ri-condivisione della norma violata. 4.3.3. Di questa ulteriore valenza sociale del perdono (la valenza del ripristinare la relazione tra l’offensore e l’offeso, tra colui che ha violato la norma e la società) è indizio una specifica declinazione giuridica del perdono, che è presente nel diritto penale canadese. Nel diritto penale canadese esiste una forma di perdono giudiziale la quale interviene non in luogo della condanna, ma in seguito ad una condanna, non in luogo dell’espiazione della pena, ma in seguito alla completa espiazione della pena. Il perdono giudiziale del diritto penale canadese ha come effetto quello di annullare, una volta che la pena sia stata completamente espiata dal condannato, le conseguenze giuridiche della condanna, ossia quelle conseguenze della condanna che determinano lo status giuridico del condannato, e che sono registrate nel casellario giudiziario. In altre parole, il perdono giudiziale canadese esplicitamente ripristina, una volta espiata completamente la pena, le relazioni giuridiche e sociali del condannato. 14