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2019
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Breve sintesi sugli elementi essenziali del Concordato Preventivo.
Menabò di etica ed economia, 2023
Si considerano la disciplina e i possibili effetti del concordato preventivo per la determinazione dei redditi delle imprese minori, previsto dalla delega per la riforma tributaria. L'impressione è che possa tradursi in un “patto con gli evasori”, concedendo loro di continuare ad evadere, ma un po’ meno rispetto a prima. Un’alternativa, compatibile con una realistica riduzione della pressione fiscale, è invece potenziare i controlli, utilizzando le banche dati disponibili e le analisi del rischio fiscale.
Quadrimestre, 1991
Locazione ad uso non abitativo-Concordato preventivo cessio bonorum-Vendita al i 'incanto dell'immobile locato-Diritto di prelazione-Insussistenza (legge 27 lu glio 1978, n_ 392, art. 38). Concordato preventivo con cessione dei beni-Fallimento-Asmmilazione delle procedure. Il diritto di prelazione-previsto dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 a favore del conduttore dell'immobile-non sussiste nel caso di vendita a/l'incanto a seguito di un concordato preventivo con cessione dei beni. Il concordato preventivo con cessio bonorum-come la vendita coatta o il falli mento-esclude l'esercizio della prelazione poiché la vendita non è ricollegabile ad una libera determinazione del proprietario, per effetto della perdita, da parte di co stui, della libera disponibilità del patrimonio. (Omissis).-MoT1v1 DELLA DECISIONE.-1. Col primo motivo di ricorso, la so cietà ricorrente censura la decisione impugnata per avere, interpretando alla lettera l'art. 38 della legge n. 392 del 1978, ritenuto che il legislatore abbia posto quale pre supposto del diritto di prelazione del conduttore, la circostanza che la vendita risalga alla volontà del locatore. Tale interpretazione sarebbe stata determinata dalla valo rizzazione massima dell'espressione, contenuta nell'art. 38 suddetto, secondo cui « nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato deve darne comunicazione ... ». La ricorrente, •che pur afferma di non voler contrastare ta le opinione, tuttavia esprime dubbi in merito ed infine afferma che il legislatore non ha in definitiva voluto introdurre nella disciplina urbana le stesse deroghe inserite nella disciplina della prelazione agraria, contenute nel secondo comma dell'art. & della legge n. 590 del 1965, in quanto non le ha riprodotte; né sarebbe lecito il sem plice rinvio a tali deroghe, trattandosi di situazioni diverse. La ricorrente deduce poi che, poiché è indubbio che con l'introduzione della prelazione il legislatore intende tutelare interessi di • carattere pubblicistico, la deroga dovrebbe essere giustificata da interessi prevalenti pur essi di carattere pubblicistico: il che nella specie non si verifi cherebbe. Le suesposte censure non hanno fondamento. Come già questa Suprema Corte ha avuto modo di statuire nella sentenza 30 maggio 1984, n. 3298, « l'accentuato carattere sociale delle nonne sul diritto di pre lazione, sia per le locazioni urbane sia in materia agraria, non esclude che esso, an che se non ha carattere rigorosamente eccezionale, è delimitato nella sua applicazio ne dalle particolari disposizioni che lo prevedono e lo disciplinano e dal coordina mento nell'intero ordinamento giuridico del quale fanno parte. Le stesse poi sono ov
Sequestro giudiziario: ammissibilità in pendenza di concordato preventivo , 2019
L'ordinanza in commento, in piena armonia con l'assetto normativo, riafferma l'inammissibilità del sequestro giudiziario in pendenza di richiesta di concordato preventivo. Ragioni di logica espositiva rendono necessari ed opportuni, al fine di consentire al lettore una comprensione fondata della problematica affrontata dal giudice capitolino nell'ordinanza in commento, alcuni brevi cenni introduttivi sugli istituti coinvolti nella questione de qua. Il concordato preventivo e la tutela dei creditori aziendali: Nella procedura di concordato preventivo, disciplinata nella III sezione della legge fallimentare dagli artt. 160 ss., la tutela dei creditori dell'imprenditore si concretizza in primis nella previsione di una percentuale minima da assegnare a quest'ultimi, essendo la c.d. fattibilità giuridica del concordato preventivo esclusa dalla suprema corte nomofilattica 1 in caso di valutazione negativa della possibilità di realizzazione di tale soglia minima di ristorazione delle posizioni creditizie, e in secondo luogo nella procedura di voto sull'omologazione del piano di concordato preventivo. Qualità di elemento di fondamentale importanza per la risoluzione della questione a base del presente articolo riveste la procedura di voto dei creditori ammessi sulla fattibilità del piano concordatario elaborato dall'imprenditore, e più specificamente la procedura di ammissione dei singoli creditori o di soggetti che si affermano tali. Premesso che il concordato viene approvato, ai sensi degli artt. 174 ss L. fall., con voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e ove siano previste diverse classi di creditori, con maggioranza favorevole nel maggior numero di classi, cruciale importanza per la tutela dei diritti dei singoli creditori riveste l'ammissione a tale voto e la conseguenziale possibilità di impedire, alla luce di quanto supra esposto, l'eventuale approvazione del concordato. La peculiarità della disciplina del concordato preventivo rispetto alla disciplina del fallimento infatti è infatti individuabile proprio nel fatto che il passivo viene formato, in un primo momento, dal debitore stesso, e viene poi integrato, 1 Cassazione Sez. Un. Civili 23 gennaio 2013, n. 1521
The issue of executory contracts in debtor in possession insolvency procedures is dealt with in this article, after the enacting of a specific set of rules in Italy.
La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2016 La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2016
Master universitario di 1° livello, Università di Siena / Camera di Commercio di Grosseto “Procedure stragiudiziali di soluzione delle controversie” - 2006 MEDIAZIONE NEL CONDATO PREVENTIVO Con la normativa entrata in vigore in Italia il 17 marzo 2005 il principale strumento giuridico per la gestione delle crisi di impresa è divenuto il concordato preventivo, i cui elementi essenziali sono: inizio della procedura, e punto di riferimento continuo di essa, è il piano di ristrutturazione dell’azienda, presentato dal debitore, che “può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso QUALISASI FORMA” (ART. 160 LEGGE FALLIMENTARE). . Il piano di ristrutturazione va concordato (spesso in situazioni di forte conflittualità) con i creditori, la cui soddisfazione non deve essere uguale per tutti, ma può avvenire in maniera differenziata; il potere del giudice è limitato al ruolo suo proprio, il controllo di legittimità, e molto raramente entra nell’esame del merito dei problemi, la cui gestione è lasciata al debitore e soprattutto al commissario giudiziale; questi è diventato il “motorino” della procedura. La. nuova normativa italiana è stata influenzata da quella statunitense, che da molto tempo prevede un procedimento finalizzato alla ristrutturazione aziendale, il “Chapter 11”. Nell’ ambito di esso è sempre più utilizzata, negli USA, la mediazione gestita da un professionista indipendente. Nel 1998, infatti, l’Alternative Dispute Resolution Act stabilì che ciascuna corte federale autorizzasse l’uso degli ADR (Alternative Dispute Resolution) “in all civilian actions including adversary proceedings in bankruptcy”. . La mediazione è una tecnica di gestione di qualsiasi conflitto, nella quale un terzo indipendente, autonomo dalle parti, cerca di riattivare e facilitare il dialogo tra i contendenti, in modo che questi ultimi raggiungano un loro proprio accordo, senza indicazione (o imposizione) della soluzione da parte del terzo. Il tutto nell’ambito di una completa riservatezza, a meno di parere contrario ed esplicito delle parti, le quali ultime rimangono sempre “dominae” della procedura. . L’uso della mediazione in Italia è ai suoi primi vagiti, in quanto è molto poco conosciuta e ancor meno praticata: non insegnata nelle università, è del tutto assente nei percorsi formativi di magistrati, commercialisti ed avvocati, e sostanzialmente osteggiata da questi ultimi. La riforma del diritto societario italiano, in vigore dal gennaio 2004, ha previsto una specifica forma di conciliazione, con agevolazione fiscale e conseguenze processuali, applicabile alle controversie in materia societaria, bancaria, finanziaria e creditizia; la legislazione successiva l’ha estesa ai patti relativi alla successione di attività produttive tra familiari; ad inizio 2007 diventerà operativa. E’ probabile che tutto ciò darà impulso all’uso della mediazione in Italia. Ma sarà utilizzata anche nelle procedure concorsuali? . L’ampio spazio riconosciuto dalla normativa sul concordato preventivo all’iniziativa del debitore ed agli accordi da realizzare tra questo ed i creditori implicherà la gestione dei conflitti (multiparti e multilivello) tra debitore e ceditori e tra i creditori stessi. L’uso delle tecniche di mediazione, quindi, sarebbe molto prezioso. Tuttavia, le forti innovazioni normative poste in essere dal 2004 in poi, la fisiologica necessità di analisi, comprensione e adattamento ad esse da parte di tutti gli attori coinvolti (magistrati, avvocati, commercialisti, associazioni imprenditoriali, banche - queste ultime in Italia sono i creditori di maggior peso nelle crisi aziendali- lasciano completa incertezza su tempi e modi, con i quali l’uso della mediazione entrerà nei concordati preventivi. . Desidero ringraziare il Prof. Giovanni Cosi, ideatore e direttore del Master, per aver letto e commentato una prima stesura del presente lavoro nonché il Rag. commercialista Mauro Julini, docente del Master, per i giudizi costruttivi e gli spunti di analisi che mi ha fornito. . Elaborato terminato a Grosseto il 15.10.2006
2015
L'elaborato ricostruisce la disciplina del giudizio di ammissibilità al concordato preventivo alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Inoltre si affronta la differenza tra il giudizio di ammissibilità ed il giudizio di omologazione
This essay stresses the implementation of company mergers as restructuring tools within the insolvency law framework (especially with reference to the so called "concordato preventivo", or Individual Voluntary Arrangement).
[2019] El gobierno de Asdrúbal en Iberia (CA. 228-221 a.C.), Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad, XXXI, pp. 7-34. , 2021
Science and Technology for the Built Environment
Political Geography, 2024
African Studies, 1976
In R. Salis (ed.), La dottrina dell’analogia dell’essere nella Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-antico e medievale, Il Poligrafo, Padua, pp. 49-76., 2019
Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi
Clinical Orthopaedics & Related Research, 2014
Analytica Chimica Acta, 2013
Hrvatski Casopis Za Odgoj I Obrazovanje, 2011
Experimental Hematology, 2003
Acta Crystallographica Section B Structural Science, 2007
Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance, 2021