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Concordato preventivo

2019

Breve sintesi sugli elementi essenziali del Concordato Preventivo.

Concordato preventivo Procedura concorsuale con lo scopo di evitare il fallimento. Presupposto: Stato di Crisi Non solo uno stato di insolvenza, ma anche una generalmente uno stato di difficoltà temporanea. È una procedura giudiziale Necessaria presenza di organi giurisdizionali sia prima che dopo l’approvazione della proposta. È vantaggioso Il concordato preventivo chiude il rapporto con i creditori, senza comportare lo spossessamento. L’imprenditore che vuole essere ammesso al Concordato Preventivo deve fare un ricorso al tribunale della sede principale dell’impresa contenente una Proposta di Concordato. Proposta di Concordato (offerta che il debitore fa ai propri creditori) Se prevede la continuazione dell’attività di impresa, cosa indispensabili se siamo in un concordato per risanamento – il piano deve descrivere l’andamento atteso, certificato da un professionista. Possibile che la proposta, con annesso piano, vengano presentate in un secondo momento rispetto alla domanda di ammissione che, in questo caso, si definisce con riserva. Soglia minima di soddisfazione dei creditori non presente nel concordato con continuità (soddisfazione attraverso i ricavi della continuazione dell’attività di impresa) e presente nel concordato liquidatorio (soddisfazione minima del 20% attraverso la liquidazione dei beni) Il tribunale lo ammette alla procedura e nomina gli organi. Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale, il quale però non amministra i beni ma svolge un controllo sull’attività del debitore. Commissario Giudiziale deve redigere una relazione sulla convenienza ed eventuali irregolarità della proposta, illustrata ai creditori in apposita adunanza dei creditori. È, questa, approvata dalla maggioranza dei creditori che rappresenta l’importo dei crediti. Il debitore mantiene i beni e, se previsto, l’azienda. Per eccedere l’ordinaria amministrazione necessita di autorizzazione. Se trova nuove risorse o un professionista lo consente, può pagare fornitori con debiti precedenti. Una volta approvato dai creditori deve essere sottoposto ad Omologazione da parte del tribunale. Fa una valutazione sulla regolarità, non sulla convenienza. Sempre il tribunale può risolverlo se non vengono adempiuti gli obblighi promessi. Può annullarlo se il passivo è stato dolosamente esagerato o se è stata sottratta una parte fondamentale dell’attivo. Una volta risolto o annullato, si apre automaticamente una procedura fallimentare. I creditori per atti inerenti alla gestione dell’impresa durante il Concordato sono considerati creditori della massa, i termini per la revocatoria decorrono dalla pubblicità sulla domanda di concordato. Accordi di ristrutturazione dei debiti L’imprenditore in stato di crisi può stipulare con almeno il 60% dei creditori un Accordo di Ristrutturazione dei debiti che riguarda solo i creditori aderenti. I non-aderenti verranno pagati integralmente. La caratteristica degli Accordi di Ristrutturazione è che il tribunale interviene solo in un secondo momento, per l’omologa dell’accordo, in cui deve valutare solo la legittimità ed omologare. Non ci sono il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale. Ciò conviene alle aziende, perché non c’è alcun terzo che “viene a controllare”. Può intervenire, il tribunale, pure durante le trattative tra creditori e debitore il quale – provando la loro esistenza – ottiene una protezione anticipata dalle azioni individuali dei creditori. piano di risanamento Consegue lo stesso risultato – esenzione dalla revocatoria in caso di successivo fallimento – senza controllo omologatorio del tribunale. Esibendoli solo a fallimento aperto, il giudice potrebbe dichiararli inidonei a superare la crisi, non riconoscendoli. Presupposto Non è necessariamente lo stato di insolvenza, può avvenire anche per gravi irregolarità di gestione. Finalità È sempre quella di soddisfazione del creditore, come il fallimento, però c’è anche l’obiettivo di eliminare dal mercato l’impresa. LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA procedura concorsuale di carattere amministrativo Ambito di applicazione una serie di imprese indicate da leggi speciali Si tratta per lo più di imprese pubbliche, come banche, in cui intervengono superiori interessi collettivi. La crisi di una banca è diversa da quella di un'altra impresa poiché coinvolge i depositanti, c’è quindi la necessità di una disciplina diversa. IL PROCEDIMENTO APPLICANDOSI IN SOSTITUZIONE DEL FALLIMENTO, LA PROCEDURA INIZIATA – TRA LE DUE – PER PRIMA PRECLUDE L’ALTRA. L’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa dispone la L.C.A. con decreto in nomina gli organi della procedura (Commissario Liquidatore e Comitato di Sorveglianza). Il Commissario Liquidatore è l’equivalente del Curatore; il Comitato di Sorveglianza ha funzioni di controllo, si compone di esperti e creditori. L’EVENTUALE ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA RESTA IN CAPO ALL’AUTORITà GIUDIZIARIA. La procedura si articola in formazione dello stato passivo, liquidazione e ripartizione dell’attivo. Nella formazione non c’è insinuazione dei creditori, fa tutto il Commissario Liquidatore d’ufficio, rendendolo esecutivo. Sempre al Commissario sono poi riconosciuti ampi poteri sulla liquidazione, ha bisogno di autorizzazione solo sulla vendita di immobili. La ripartizione è poi autorizzata dall’autorità amministrativa. - Amministrazione straordinaria speciale (Decreto Marzano) Riservata alle imprese in stato d’insolvenza con +500 dipendenti e debiti per più di 300 milioni. L’ammissione avviene con autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che nomina d’urgenza un commissario straordinario. La dichiarazione di insolvenza, invece, avviene a giochi fatti: va domandata insieme all’ammissione ma arriva a commissario insediato. Se non sussiste, c’è la revoca della procedura. Commissario, inoltre, per ragioni di salvaguardia dell’impresa ha poteri anche prima dell’approvazione del programma di cessione o ristrutturazione; anche in quest’ultimo caso, al contrario della normale amministrazione straordinaria, può proporre le azioni revocatorie. Ragioni di vistose deroghe sono da ricercarsi nella tutela occupazionale. Amministrazione straordinaria speciale (Decreto Marzano) Riservata alle imprese in stato d’insolvenza con +500 dipendenti e debiti per più di 300 milioni. L’ammissione avviene con autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che nomina d’urgenza un commissario straordinario. La dichiarazione di insolvenza, invece, avviene a giochi fatti: va domandata insieme all’ammissione ma arriva a commissario insediato. Se non sussiste, c’è la revoca della procedura. Commissario, inoltre, per ragioni di salvaguardia dell’impresa ha poteri anche prima dell’approvazione del programma di cessione o ristrutturazione; anche in quest’ultimo caso, al contrario della normale amministrazione straordinaria, può proporre le azioni revocatorie. Ragioni di vistose deroghe sono da ricercarsi nella tutela occupazionale. C’è conversione in fallimento alla scadenza dei programmi non rispettati o quando non c’è più utilità nel perseguirla. C’è chiusura quando l’imprenditore torna in bonis o la ripartizione finale dell’attivo è completata. L’Amministrazione Straordinaria termina per conversione in fallimento o con la chiusura della procedura. Mira al far riprendere all’imprenditore la sua attività e, per tal motivo, lo Stato si fa da garante per il finanziamento (ciò danneggia i creditori, perché quella garanzia è nel circuito della prededucibilità) e non è possibile esperire revocatoria. Liquida i beni per soddisfare i creditori, mantenendo ’impresa in attività di attesa di acquirenti. Possibile esperire revocatoria. L’ammissione alla procedura è quindi subordinata alla possibilità di recupero dell’equilibrio, da realizzarsi con: programma di cessione di complessi aziendali o programma di ristrutturazione I Commissari Giudiziali nominati, poi, hanno il compito di vedere se l’impresa ha concrete prospettive di risanamento. sE UN’IMPRESA HA DETERMINATI REQUISITI DIMENSIONALI (+200 DIPENDENTI) ED È INSOLVENTE, IL TRIBUNALE INNANZITUTTO LO DICHIARA CON DECRETO – DECRETO CON GLI STESSI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – IN CUI SI NOMINANO GLI ORGANI E SI STABILISCE SE LA GESTIONE DELL’IMPRESA DEBBA ESSERE LASCIATA ALL’IMPRENDITORE. si atteggia come una procedura sia giudiziaria che amministrativa. all’autorità giudiziaria compete l’apertura, la cessazione, l’accertamento del passivo e delle prospettive di recupero. all’autorità amministrativa la gestione della procedura. È una procedura con finalità conservative del patrimonio produttivo. È una procedura con finalità conservative del patrimonio produttivo. introdotta dalla Legge Prodi L’Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese Insolventi Le procedure concorsuali delle crisi da sovraindebitamento destinate ai soggetti non fallibili Procedura di liquidazione del patrimonio Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento Piano del consumatore Presupposto comune a queste procedure è che il debitore versi in stato di “sovraindebitamento”, una condizione di illiquidità patrimoniale del debitore che può consistere tanto in un’insolvenza, tanto in una mera crisi finanziaria. Procedimento che presenta molte affinità col fallimento, che può esser richiesto da debitori non soggetti ad altre procedure concorsuali (consumatori, professionisti). V’è la domanda di ammissione, con assistenza di un Organismo di composizione della crisi (es. Camere di Commercio) che stila una relazione sulla veridicità dei dati presentati. La procedura viene quindi aperta con un decreto di ammissione, con cui si nomina il liquidatore (in possesso di tutte le azioni che competono al curatore, revocatoria compresa). Liquidatore redige un programma di liquidazione e, una volta completato, c’è la chiusura della procedura. Se meritevole, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione. Possono proporre un accordo di composizione della crisi tutti i debitori in stato di sovraindebitamento, non soggetti ad altre procedure concorsuali. La proposta di accordo può prevedere: accordo con cessione dei beni; accordo remissorio (rinunzia a parte dei crediti); accordo dilatorio (dilazione di pagamento); accordo misto. Sulla presentazione della proposta, c’è un ruolo di controllo dell’Organismo di composizione della crisi. Il giudice effettua poi un controllo di regolarità della proposta, dichiarando l’apertura della procedura. Inizia la fase di adesione dei creditori, in cui però silenzio vale assenso. Serve comunque il 60% dei crediti per arrivare in sede di omologazione, in caso il giudice non valuterà la convenienza ma la regolarità del procedimento. Si passa poi alla fase di esecuzione, ad opera del debitore o di un liquidatore giudiziale. Riservato ai consumatori, non necessita di approvazione dei creditori. Dopo la presentazione della proposta di piano, un organismo di composizione della crisi accerta la meritevolezza del consumatore. Il giudice fissa un’udienza di omologazione, in cui controlla la fattibilità del piano e che il consumatore non abbia assunto tali obbligazioni sapendo di non poterle adempiere. Solo dopo l’omologazione c’è il blocco delle azioni esecutive individuali che non avviene alla presentazione della proposta. Per il resto, si applicano gli stessi principi degli accordi di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Sui creditori con titolo posteriore al decreto non si percuote alcun effetto.