STUDI IN ONORE
PTERO SCHLESINGER
Tomo V
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Ef,M
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.2004
ISBN 88-14-1067)-8
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Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2004
Vra Busro Ansmo, 40 - 2OL5l MILANO - Sito Internet: www.giuffte.it
La trudtzrone, T'a,{^ttomento totale o ÉEi.h Ia 4laqAs!rc lSP rrLlÉi
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Via F. Guicciard:nt
66
mo con l'apnella materia
loro più traPAOLO GALLO
PUBBLICITA E DIRITTO D'AUTORE
Ptu.a, Proprietà
Gut»txr, Profili
risarcimento del
tistrust, Milano,
tnno, irt Europa
eni irnnateriali,
no, 1982; LmrnvrenTa sleale,
in
:ontrffizione di
ssuale antitrust,
Il
2. G11' strumenti
problema della tutela delle opere pubblicitarie.
d'autore.
diritto
e
4.Pubblicità
diritto
d'autore.
per la tutela.
- 3.fl
8. Il
opere pubblicitarie.
6. Gli slogans.
5. L. id." pubblicitarie.
-7.Le
10. I modelli di utie segni distintivi delf impresa.
marchio.
- 9. Pubblicità11. La concorrenza sleale. 12.- Pubblicità e concorlità ed omamentali.
- tutela prevista dal CAP. -14. Sfruttamento delle idee
L3,La
renza sleale.
- privative convenzionali.
L5.Le
altrui ed articchimento senza causa.
16. Nuove prospettive in materia di tutela delle creazioni pubblicitarie.
Sor,aruarro: 1.
mi a tutela della
luando
il
consu-
02,n.17475, dr
, Responsabilità
,ti e sui rnodelli,
ENGoM, Milano,
we del potere di
7/93; Guctre''.; Fnasst,
J
ss.
I danni
1.
La pubblicità sta assumendo un ruolo di crescente impor-
tanza nel7'ambito dellasocietà contemporanee. Si tratta del resto di un
dato risaputo (1). In queste condizioni sempre più pressante si pone
l'interrogativo circala tutelabilità o meno delle idee pubblicitarie, degli slogans, dei disegni, delTe teaJizzazioni gràfiche, degli spots pubblicitari, dei brani musicali, delle modalità innovative di presentazione
del prodotlo, e così via; in altre parole di tutti quei ritrovati, in qualche modo connessi al mondo della pubblicità, la cui funzione è in misura maggiore o minore quella di incrementare il gho d'affari di chi ha
commissionato l'opera pubblicitaria.
È di immediata evidenza l'enorme rnpoftanza, specie sotto il
profilo economico della questione. Si ttattain altre parole di capire se
il mondo della pubblicità è una specie di giungla in cui tutti sono legittimati a sottrarsi le idee e le rovate pubblicitarie gli uni con gli altri, o se vicevetsa è opportuno introdurre una qualche forma & rego.
Iamentazione del fenomeno in oggetto.
(1) Fusr, I contratti di pubblicità, Milano, 1968; SonoBr-Lr, Problerni giurid.ici
detla pubblicità cornmerciale, Milano, 1968; ZeNo-ZENCo\1cH, Assur"naA, Pubblicità e
sponsorizzazioni, Padova, 1991; FnrcmaNr, Dassr, IurtovtcNr, Sponsorizzaziofle, lnerchandising pubblicità, Torino, 1993.
)568
PAOLO GALLO
di una disciplina giuridica della fattispecie potrebbe
infatti consentire abusi di ogni genere.
A) In primo luogo vi è un problema di tutela dell'opera del creativo il quale, dopo che ha ideato una campagna pubblicitaria efficace,
corre il rischio di vedersi sottratta f idea da parte di altri concorrenti
prima a;ncora di averla rcaltzzata.
B) In secondo luogo, nel caso in cui le creazioni pubblicitarie
non fossero protette, vi sarebbe il forte rischio di comportamenti opportunistici da parte dei concorrenti; i quali imitando le campagne
La
carcnza
pubblicitarie già sperimentate con successo, risparmierebbero il costo
iorrn".ro all'elaboruzione di una campagna pubblicitaria originale.
Con conseguente arricchimento ingiustificato a spese del creativo.
C) Si considerino ancorai danni, in termini di riduzione del giro
d'oÉfai, che potebbe subire l'utihzzatore dell'opera pubblicitaria nel
caso in cui una impresa concoffente decidesse di awalersi di una
campagna pubblicitaria molto simile; con conseguente diminuzione
della sua efficacia (2).
2. Gli fnteressi economici in gioco sono indubbiamente note-
voli; basti per esempio pensare all'enorme diffusione della pubblicità
nella società contemporanea. Per rendersene conto è sufficiente aprire
un qualsiasi quotidiano, una rivista, accendere il televisore, e così via.
La pubblicità, come ii suole dire è l'anima del commercio. Il fenomeno pubblicitario ha ormai assunto una rilevanza tale da consentire ad intere reti televisive non solo di sopravivere con i soli introiti
pubblicitari, ma altresì di avere un bilancio fortemente in attivo' Ma si
pensi ancora al fenomeno delle sponsorizzazioni, e così via; grazie al
quale si consente la realnzazione di manifestazioni sportive, di spettacoli anche televisivi, grazie ai contributi versati dagli sponsors.
Tutto questo può indubbiamente avere risvolti positivi anche a
favore degli utenti, i quaii sono messi in condizione di poter usufruire
di servizi gratuiti; si pensi in particolare ai programmi trasmessi gratuitamente dalle televisioni commerciali.
Nonostante Ia crescente knpofianza, si potrebb e anzi dire centralità, assunta dalla pubblicità nella società contemporanea, il fenomeno
pubblicitario è ancora privo di una disciplina specifica di carattere legislativo.
(2)
AssAP-Culruna, IJopera pubblicitaria e
il diritto
d'autore, MtTano, L997
pussrrcrr.À E Dmrrro D'AUToRE
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carattere le-
liTano, 1997
3569
Il
codice civile del L942 owiantente non contiene una disciplina
pubblicità
e neppure dei principali contratti pubblicitari. Un didella
scorsò sostanzialmente analogo può essere ripetuto a proposito della
legge sul diritto d'autore, 22 apnle 194L, n. 633,Ia quale parimenti
non dispone nulla di specifico a proposito della pubblicità, ed in particolare della protezione delle idee e delle creazioni pubblicitarie'
Il fenomeno del resto è facilmente comprensibile non appena si
consideri che sia il codice civile che la legge sul diritto d'autore risalgono ali'inizio degli anni quaranta del ventesimo secolo, quando il fe'
nomeno pubblicitario efa ancora soltanto agbtnizi e non aveva ancota
assunto le dimensioni, f importanza e la centralità attuali.
In queste condizioni, preso atto delf inesistenza di una disciplina
legislativa ad hoc della pubblicità, compito delf interprete è quello di
verificare se alla luce degli istituti già attualmente vigenti, sia possibile
o meno ritagliate uno spazio di tutela anche per le idee e le creazioni
pubblicitarie.
I principali istituti che possono assumere rtlevanza a questi fini
sono costituiti: a) dd. diritto d'autore, D dana disciplina dei marchi, c)
dai modelli ornamentali e di utilità industriale, d) dalla concorrenza
sleale, e) dall'arricchirJ.nto senza causa , f) dalla disciplina contenuta
nel Codice di autodisciplina pubblicitaria (CAP), g) nonché ancora
dalle privativ e patttzie.
Un ulteriore paragrafo dovrà essere dedicato allo studio della
questione in una prospettiva de iure condendo; vale a dire sotto il profilo delle eventuali riforme di ttpo legislativo, anche in una prospettiva
di diritto uniforme europeo, le quali consentirebbero una protezione
più efficace delle idee e delle creazioni pubblicitarie, o per lo meno
più mirata e specifica.
).
Una prima possibilità di tutela delle idee pubblicitarie è costituita dal diritto d'autore. Ci si domanda in alre parole se le idee o
per 1o meno le creazioni pubblicitarie possano essere protette in virtù
della disciplina del diritto d'autore.
Inltùia il diritto d'autore è regolato dalla l. 22 apnle.L94t, n.
(3).
633
Per opera dell'ingegno si intende qualsiasi opera di carattere
creativo che appartenga allaletteratura, alla musica, alle arti figurative,
O)
P. Gar-lo,
Istituzioni di diritto priuato,Il ed., Torino, 2000, 767
ss.
3570
PAOLO GALLO
all,architettura, al teatfo ed alla cinematografia; qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione (art. 1 l.a').
si tratta dunque di ,llr, categona estremamente vasta che spazia
dalle opere letterarìe, quali romanzi, novelle, e così via, per giungere a
musicali, ai
f"UUtl.uri"ni di carattere scientifico, alle composizioni
via'
e
così
quadri, alle statue, alle pellicole cinematografiche,
' A questi fini non è richiesto che l'opera sia particolarmente creativa ed innovrti ra; può trattarsi di un semplice rimaneggiamento di un
libro preced.rrt., di una antologia di scritti, di una 6aduzione, e così
via. Si consideri tuttavia che litraduzione di un'operu altni, d. parl,
della sua pubblicazione, richiede il consenso dell'autore, se è ancora
protetta dal diritto d'autore.
Per poter invoc arcla tutela offerta dal diritto d'autore è però essenziale cie l'opera presenri un minimo di novità e di creatività; non
rientra viceversa in questo concetto l'opera dell'artigiano che sulla
base di un modello pieesistente, per esempio un vaso in ceramica, ne
rcalizza altri corrispondenti,
I diritti srl'o]era dell'ingegno si acquistano in virtù_della creazione stessa dell'opera, ,rn ulu necessità di formalità o adempimenti
ulteriori (art. 2576 c.c.).
I1 legislatore disciplina in particolare l',acquisto di due litretenti
diritti: ,)"it diritto *oirl. d'autore ed b) I diritto patrimoniale d'autore.
A) I1 diritto morale d'autore è il diritto che compete a ciascun
autore ad essere riconosciuto come tale (diritto alla paternità dell,àp.ru), il diritto di pubblicare o non pubblicare l'opera (diritto di
i".aito), nonché ancofa ii diritto di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione o altramodificazione dellbpera stessa, che possa essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (an' 2577, comma 2'
c.c.).
:.
Llautore, quaiora ricorrano gravi ragioni morali, ha altresì diritto
di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di-indennizzate co'
Ioro che hunno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguife,
rappfesentafe o mettere in commercio l?opera stessa (art. 2582 c.c.),
e
11 diritto morale d'autore è un tipico diritto della persoriahtà,
per
atto
sia
intrasferibile
ed
come tale imprescrittibile, ilinunciabile,
tra vivi che pèr causa di morte (att. 2577 , comma 2, 2582, comma 2,
2589 c.c.; art. 20l.a.).
Un iale diritto non si trasme6e dunque neppure agli eredi; dopo
la morte dell'autore
a
t,
il diritto può però essere fatto valere,
senza
limite
pussrrcrrA E DmITTo
lue ne sia
il
.a che spazia
:r giungere a
musicali, ai
wa.
rmente cfearnento di un
rzione, e così
ùtrui, al pari
, se è ancota
,re è però es-
:eatività; non
no che sulla
cefamica, ne
:ù della creaadempimenti
lue differenti
noniale d'auete a cuscun
raternità del,ra (diritto di
leformazione,
ossa essere
di
17, comma 2,
aitesì diritto
ennizzarc colere, eseguire,
..2582 c.c.).
persorialità, e
e sia per atto
82, comma2,
Ii eiedi; dopo
:, senza limite
D'AUToBE
3571'
di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancafiza, dai genitori e dagti a,rì ascendenti . dui dr.Érrdenti diretti; mancando gli ascendenti
Id i dir..ndenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti (art.
23 l.a.). La facoltà riconosciuta a questi soggetti prescinde peraltro
dalla loro qualità di eredi'
B) I1 àiritto patrimoniale d'autore consiste invece nel diritto di
sfruttare economicamente l'opera dell'ingegno. Ai sensi dell'art. 25
1.a., così come modificato dall'art . 17 l. 6 febbraio 1996, n. 52, i dritti
dt Uilizzazione economica dell'opera durano trfita Ia vita dell' autore e
sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Il diritto patrimoniale d'aurore, diversamente da quello morale, è
disponibile sia per attifiavivi che a ca;Ulsa di morte (art.2581, c.c.).
In virtù pàr esempio di un contratto di edizione l'autore di un librq può incaricare una casa editrice di stamparlo in un cefto numefo
di copie e di venderle.
il diritto d'autore non deve però owiamente essere confuso con
il sostrato materiale, o cofpo meicanico, nel quale sono rcalizzate le
singole copie. Mentfe infatti l'opera delf ingegno è un bene-immaterial-e, le sirigol. copie del romanzo, del disco, e così via sono beni materiali suscàttibili di appropriazione e di vendita. Chi per esempio acquista una copia dell'ultimo romafizo di Umberto Eco ne-diventa pfoprietario a tutti gli effetti, ma sicuramente non diventa alttesì titolare
del relativo diritto d'autore.
Non divers a apparc la situazione con riferimento alle opere
d'arte rcaluzate in un unico esemplare; si pensi per esempio ad un
quadro di Picasso. La peculiarità dell'opera d'arte consiste nel fatto
.ir. ,or è possibile riprodurla in serie utiltzzando altri corpi meccanici. chiunque può owiamente acquistafe il quadro o il dipinto reaItzzato du ,r pittore famoso, diventandone pfoprietario a tutti gli ef-
fetti; ma questo non comporta owiamente un trasferimento altresì dei
diritti sull-'opera delf ingegno, intesa come bene immateriale (at. L44
La.).
I
diritti morali e patrimoniali d'autore competono oltre che all,autore, per esempio Ji ,n brano musicale o di una canzorte, anche
agli interpreti ed eiecutori: musicisti, cantanti, e così via. Adessi compÉt" p.iurrto o16e al diritto ad essere retribuiti in caso di sfruttament; economico della loro interpretazione, si pensi per esempio alla
registrazlone di un concerto di Pavarotti, anche il diritto di opporsi
alla diff"sione, trasmissione o riproduzione della lorc rccitazione, rap-
PAOLO GALLO
3572
pregiudizio al loro
presentazione od esecuzione che possa essere di
(att' 2579 c'c')'
àror.
--.-- o aila loro reputazione
p;ril;nti agli'a;;i di prog.tti di ingegneria compete, oltre a1
ottenere un
diritto esclusivo ài rip.od,rrione dei pfog€tti, il diritto di
a scopo di
tecnico
progetto
Il
a, .Jt-o .À.
.o,,,É;ro
",.gt'o'o
"q".
Lr.ro *..rru il loro consenso (ar-' 2578 c'c')'
4.
queste condizioni f interrogativo al quale-occorre cercare
possono
di risponder. è r.le idee, le cteaziotie le opete-pubblicitarie
d'autore'
diritto
sul
legge
o
- meno essere protette in virtù della
arffi.otta deriva dal f;no che nell'elencazione di cui
menzionate le idee pubbliciall, afi. 2 L.a. nonrirri;; specificamente
f" fu.ti.olr.. ai sensi del1'art' 2 1'a' sono comprese nella proteop.r. letterarie, b) le oper,e musicali' c) Ie opere coreogra,i"rri. oi.r. a.uu,.Jr"ra, e)-idisegni,l) le opere dell'arte cineper elaboratore'
matografica, g) l. opere fotografiche, h).i pro-g:?mmi
1. Èu".h" di dati n1i casi indicati dalla legge'
lf
le
"t".f,C
I motivt p", .riil-iegislator. non ha specificamente previsto
alf resto facilmenttintuibili.Lalegge sul diopere pubblicitarie
air*ore risale ai L94L,un'epoca in cui il fenomeno pubblicitario'
Ia dimensione e la
ancorché già presente, non aveva ancora assunto
Di qui dunque il silenzio legislativo in me-
In
*-ù;;
;;*à
*[.
ili.
ilÉ,'a
r.".
,ia
capillarità-corrì.-por*ea.
rito
^'-- al problema.
pubcondizioni ci si può d.nque domandare se le idee
La
l.a.
della
sensi
ai
blicitarie siano o -"rro ,rrr..taiUiU ai piotezione
proun
di
,Jrrior. al quesito dipende essenzialmente dalla soluzione di cui alblema di carattere priitrrit ur. , vale a dire se l'elencazione
consideiata tassativa o mefamente esemplifica1,aft.21.a. deve
"rrà..
tiva.
(5) siano state
Sebbene sia in dotrina (4) che in giurisprudenza
più accre&sostenute entrambe le .ot"rio"i, la soluzlone attualmente
lft;-*
della concorCfr., Zsi'ro-ZsNCoYICH, Assulom, op' cit',18; Ascermu'-T9o(a
diritto, di autore'
del
I:oggettg
A*",
tg3;
1960,
tvtiano,
l**otrriiil,
renza e d.ei beni
triali' Milano' 1961'
Milano, 1963, 3 10; Co**oo, òp, re' dell in ge gno, Pria atiu e indus
e BaaNca, Boscrar-oJe
da
ditetto
ciu.,
opni aar;oers"o)*co**.*rù.
il dirim d.'autore nella giurisprua.enza,Padova, L96),
(4)
i;É;;;;
t"il"i,
t2.
lo
tgsc,166,
,ontraFffi;,
(,)I.lelencazioneinoggettoavrebbecatatleretassativosecondoTrib.Milano,
clh. onn.'1;r. ind., 1979,1172; App'l4ilano' 2 ottobre 198f in
Trib' Roma' L5 aprle L956'
#;;;; ;-plifituti"o
matzo 1979, tn
Dir. aut., t983,204,"
""ot'do
PUBBLICITÀ E DIRITTO D,AUTORE
rdizio al loro
Lpete,
oltre al
[i ottenere un
co a scopo di
:cofre cercare
tarie possono
tutofe.
:azione di cui
idee pubblicie nella proterere coreogfa-
dell'arte ciner elaboratore,
te previsto le
sul dipubblicitario,
nensione e la
slativo in me-
a legge
e le idee pubri della l.a. La
rne di un pro-
one di cui a\e esemplifica,5) siano state
più accredi-
e
oria
d,ella concor-
diritto di aatore,
li,
MiTano, !96L,
)573
tata consiste nel ritenere l'elencazione in oggetto meramente esemplificxiua
!?.*. condizioni vi è sicuramente spazio per considerare.l'applicabifità dela tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore anche in
materia pubblicitaria.
si tratta peralffo di capire in quali casi può trovare applicazione
una tale tutela. Si consideri ancora il carattere estremamente intenso
della protezione offerta dalla legge sul diritto d'autore, sia in termini
di diritto patrimoniale d'autore, sia di diritto morale d'autore, per una
dutata non solo pari alf interutÀta deIl'autore stesso, ma per settanta
anni successivi alla sua morte.
Si tratta in effetti di una tutela adatta a proteggefe opere delf ingegno, quali romanzi, pezzi musicali, disegni, e cosìvia'
" " un primo dubbio può pertanto sorgere con riferimento alla opportunità di awalersi diuna tutela così intensa, e per una durata così
i*gu, con riferimento a creazioni pubblicitarie, importanti fin che si
r,rrole, specie sotto il profilo economico, ma sicutamente non parugo'
nabili ,à * ,o**rro di Pirandello, ad un quadro di Picasso, e così
vta.
In realtà al problèma non è possibile dare una risposta unharia,
ma accorfe .orrià.rrr" separatamente vari aspetti attinenti a17a cteazione pubblicitaria, quali le idee pubblicitarie, gli slogans, e Ie opere
pubblicitarie vere e proprie, quali disegni, bozzetti, manifesti, spots
televisivi, brani musicali, canzon| e così via.
5.
Notevoli problemi pone in primo luogo l'applicabilità della
disciplina sul diritto d'autore alle idee pubblicitarie in sé e per sé considerate.
base ad un principio indiscusso del diritto d'autofe, la tutela
può infatti essefe accotdata esclusivamente alle idee che si sono mateiiul:ulrut in un'opera esteriore, come per esempio un brano letterario,
musicale, un diségno, e così via; con conseguente esclusione della tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore per le idee che non sono
In
state concre tizzate (7 ) .
Ne consegue che anche
in materia di pubblicità, la tigorosa ap-
1a e BnaNca, B<i-
a,Padova, L963,
rdo Trib. Milano,
ottobre 1981, in
r,
t5 apile
t956,
inDir. aut.,L956,262;Cass.,2) gennaio L969,n.t75,nGiust' ciu',t969,I,601; Trib
28 novembre 1986, in Dir. aut., L987, 522.
Napoli,
^ (6)
AssAP-Culruna,Lloperapubblicitaria e il diritto dlautote,Nliano,L997.
0)
FusI, op. cit.,93.
)574
PAOLO GAILO
plicazione di un tale principio ha sempre indotto la giurisprudenza ad
escludere la possibilità ù f.ar applicazione della normativa a tutela del
diritto d'autore (8).
Per esempio in un caso deciso dal Tribunale di Milano , si trattava
dell'imitazione di un'idea pubblicitaria consistente nell'attribuire ai
clienti dei buoni in virtù dei quali ottenere una copia omaggio di un
quotidiano nel giorno dei proprio compleanno (9). Il Tribunale ha peraltro escluso la possibilità di teagire contro un tale comportamento
lesivo, in base alla considerazione che Ie idee non sono suscettibili di
protezione in quanto tah., ma solo nella misura in cui si esteriorizzano
in un'opera concreta.
In un aitro caso Ia giurisprudenzaha escluso la ptotezione come
opera delf ingegno di un'idea pubblicitaria consistente in una etichetta
il cui retro veniva utrlizzato per fihalità di carattere promozionale (10).
In un alffo caso ancora si ttattava dell'imitazione di una idea
pubblicitaria consistente nel ruffigwarc un volto di donna mediante
una composizione di frutti (11).
Per lo stesso motivo la giurisprudenza ha negato la possibilità di
tutelare la meta ttovata letteraria o teatrale, quando essa viene rcalizzata da altri in diversa rappresentazione(12). Si tratterebbe infatti di
pure idee non materializzate, e come tali nofi suscettibili di protezione.
(8)
FrucNANr, Dassr, INrnorrclre, Sponsorizzazione, merchandising pubblicità,
AMMENDoLA, Note in terna di protezione dei sistemi di gioco e delle
generale, nota a Cass., 27 ottobrc t977, n. 4625, in Giast. ciu., t978, I, 503;
Torino, 1993,168;
idee
in
I diritti della personalità nel diritto industriale, Padova, 1959, 97; Son»nu,
Problemi giuridici delk pubblicità conamerciale, Milano, t968, 43, 9t; Ftw.+r'tt, Idea
pubblicitaria e requisiti di protezione dell'opera dellingegno, in Dir. aut., t98) ,204;Io.,
Il diritto d'autore, in Trattato dir. priu., diretto da RssqcNo, Torino, 1983, t4L;I».,
Iiidea pubblicitaria nel diritto d'autore, in Dir. aut., 1990, 85; Bnrrr, La tutela della
ideazione pubblicitaria nella giurisprudenza ciuile ed aatodisciplinare, in DII, L992, 587 .
(9) Trib. Milano, Lo marzo 1W9,'n Giur. ann. dir. ind., L979, n. Ll72;'n precedenza si vedano anche: A. Bologna, 3 novembre 1965, in Dir. aut., Cass.,23 gennzr.o 1"969, n. L75, in Giust. cia., L969,I, 603, App. Milano, 2 o'ctobre t981, n Dir.
aut., 1981, 204, con nota di FasIANi, Idea pubblicitaria e requisiti di protezione dellopera delliingegno e dei progetti di ingegneria.
(10) Cass.,23 gennaio 1969, n. 175, nDir. aut., t969,2L5,
(11) Trib. Milaflo, 3 novembre 1980, in Giur. ann. dir. ind., t980, 1346.
(tz1 App. Roma, J.9 gennaio L976, n Giust. ciò., L976, T, 1848; Trib. Napoli,
28 novembre L986, tn Dir. aut., L987, 522, con nota di Ceaosoxe, Opera letteraria e
opera cinematografica: ipotesi di plagio e aolgarinazione di personaggio.
Saurxr,
PTTESTTCTTÀ
In realtà si tratta di una linea interpretativa che può per 1o meno
sollevare alcuni ordini di perplessità.
Nei casi di questo genefe può indubbiamente appadfe eccessivo
far ricorso alla tutela applestata dalla legge sul diritto d'autofe, tenuto
prudenza ad
a tutela del
o, sl trattava
conto dell'estrema inciiivita nonché duratadella tutela offerta dallaL'a'
I1 problema consiste semmai nel domandarsi se nelle pieghe dell'ordinÀento sia possibile rawisare altri istituti la cui applicazione
consenta di offrire una protezione adeguata nei casi di questo genere'
De iure condito una pfima risposta può owiamente essere costitwta dalla disciplina dell'arricchimento senza causa (1J)'
attribuire ai
raggio di un
unale ha pe-
lportamento
uscettibili di
stetiotizzano
ezlone come
Lrna
3575
E DIRITTO D,AUTORE
etichetta
,zionale (10).
di una idea
na mediante
possibiJità di
viene realiz-
:be infatti di
[i protezione,
Indubbiamente chi si awale di un'idea pubblicitaria elaboruta da
altri, ed eventualmente spefimentata cotr successo, effettua un risparmio di spesa pafi al costo dell'elaborazione e sperimentazione della
,nnp^giu pubblicitaria stessa. Si 6atta di un dato dal quale non è
porribi. piescindere, ove si voglia individuare una soluzione equiJiLr^ta dellaquestione. Una prima soluzione può quindi indubbjamente
essere costiiuita dall'applicazione della &sciplina dell'arricchimento
senza
causa.
I
De iure condeldo un'a16a soluzione potrebbe viceversa essefe
quella di ideare forme ad hoc di tutela specifiche per la protezione
delle idee pubblicitarie.
6.
sing pubblicità,
di gioco e delle
u., 1978, I, 503;
i
9, 97; Soroellr,
L;
F*ttru,
ldea
.,t983,204l,b.,
t983, t4L; 1o.'
, La tutela della
tDLl,1992,587.
n. ll72;'n pre'
,, Cass., 23 gen-
re
1981, tn Dir.
i protezione del980, t346.
18;
Trib. Napoli,
)p.era
letteraria
e
Delicati problemi interpretativi sofgono anche con riferimenro agli slogani pubblicitari. La giurisptudenza, anche in questo
settofe, hu t udirionalmente sempre assunto un atteggiamento piuttosto restrittivo (14).
Si tratta di brevi frasi, sempre molto incisive, idonee a connotafe
il prodotto ed a f.ar presa sulla tantasia dei consumatofi. Si pensi per
.*à*pio atr famosissimo slogan della NIKE <<!ust do it>>, o ancora al.
famoso spot Lavazza << Più lo rnandi giù, più ti tira su », e così via.
An.he nei casi di questo genere si tratta di capire se gli slogans
possano o meno essere ionsiderati opere delf ingegno e come tali tuielati dalla normativa in materia di diritto di autore.
un qualche cosa di concreto, in qualche
misura awicinabile ad un'opera lettetatia, ancorché estfemamente più
Sebbene 1o slogan sia
(L» P. Gar,lo, Arriccbirnento senza. causa e quasi contratti, I rirnedi restitutori,
lnTrattato dir. cio., diretto da Sacco, Torino, 1996.
(14)
Gucr.tBunortr, Gli slogans e la loro tutela, in
Dit
aut'
, L964, 289 '
PAOLO GALLO
35'V6
di
più negato la possibilità
breve, la giurispru denzaha sempre gtt 19
ii*rt"r. Z\lu tut lu apprestata dalla 1'a' (15)' in senso contrario alla
In dottrina alcuni autori si sono espressi
i" tirtù della.legge sul diritto d'autore (16)'
tl";;
p-,.e;ibiliiai.gri
m.rrtiJultri si sono *ostrati più possibilisti
(17)'
quale la protezione acPrevale comunque l'opi-iione secondo la
eccessiva' tenuto conto
cordata dalla legge sul diritlo d'autore apr,fie
di tutela degli sloanche della sua drrrulu,ri,pt"o u]lo "opo 'pecifico
p.. q'i* è sufficiente una protezione più limita-
i
gÀ. p"fbU.itrri,
ta(18).
Questo non significa peraluo
di tutela. Si tratta
;;;;i"
il;, ;*
u"."r,
possibile
1o'
.
11..
tht gli slogans siano del tutto privi
volta di verificare se nelle
pi.gk
del si-
"", alri istituti i quali consentono
,ì*i.ur.
1:_r-?r_?":
m.no in certi casi, una adeguata protezione all'ùtttl7.zatore
degli slogans.
QuestiistitutiVengononormalmenterawisatinelladisciplinasui
sleale'
"-* - ;;;lr,J".u, discipiina della concoffenza
-rt.È,
929) l' even'
t942,
giugn_o
zt
i
Ai serrsi della r.# ,i"i.r' G.d.
.n.
'
tiogan' cioè colui che se
dàllo
,ig;iduiutil"'u'ott
protezior.
tuale
e non il creatore di esso'
ne serve p.. propug;à;'e i suoi prodotti
legge marchi l'uso in
Si consideri #;;; Àe in cànformità alla
al
rro" a necessario ai{ini della tutela. Il diritto
concfeto d"[o ,logur -;;
senel
dr11\*. che dalla regisffazione, e,
marchio ,rrr.. irf*iti
non è indispensabile che si accompagni
condo caso, alla .d;;;
,escluso
l'uso del marchio'
la possibilità. di far riAlcuni autori in dottrina hanno
dala làgge marchi $9); la
corso in questo ..rlo.. aiu ;;tth offerta
senso fuuolsvqle (20)'
;;;;; purt. di essi si è però espressa in della
disciplina della legge
Ai tini a.u,uppti.ruii a ,uà slogan
(15) Trib. Milano,
11 luglio 1968, in Foro
it',1969'I'
3096; App' Milano' 7
giugno 1968, Riu. dir. ind.. 197 1 . fi, 5 '
(16) Ascarcr-il, fài' i'lii'*ncorrenzd' e d'ei beni imrnateriali'
III
ed'' Milano'
t960,709.
(17)SaNrn'tr,Idirittidellapetsctnalitàneldirittoindustriale'Padova'1959'90'
nola 4.
(18) Guclmlwru,
oP. cit,300'
Ascanei-rr, Teoria della concorrcflza' cit'' $9'
Trattato'
a,ito personalità' cit'' 90' nota 4; FnaNcrscHELLl'
(20) SaNrtur, t
p' 5Q'
cit., vol. I, 17,18; Sonorun, ideazioni ed atti,
irsl
a*il|
PUNSTTCTTÀ
possibilità di
:ontrado a1la
l'autore (16),
roteaone actenuto conto
:ela degli sloe più limita.el
tutto privi
rieghe del si
,no di garufl-
ll'uulizzatore
disciplina sui
929),1'evencolui che se
rre
di
esso.
rrchi l'uso in
r. 11
diritto al
te, e, nel se. accompagni
lità di far narchi (19); la
rle (20).
a della legge
App. Milano,
III
T
ed., Milano,
tdova, L959,90,
crlr;tu, Trattato,
E DIRITTO D,AUTORE
3577
marchi occoffe pelò ovviamente che esso presenti le caratteristiche richieste dal legislatore a questi fini. Deve cioè rattarsi di slogans che
hanno assunto l'aspetto di veri e propri segni distintivi dell'impresa. A
questi fini non rileva owiamene cha siano composti di più parole,
come per esempio: <<La uoce del padrone>>, <<Via col uento>>, <<Coca
cola >>, << Oro di Parrna >>, e così via (21).
Un discorso comparabile può essere ripetuto a proposito della
disciplina della concottenza sleale (artt. 2598 ss. c,c.).
In dotmina vi è ampio consenso circa il fatto che se l'imitazione
dello slogan può comportare problemi di confondibilità ffa Ie imprese,
è possibile f.ar applicazione della disciplina della concorenza sleaIe Q2).
In via residuale può poi owiamente essere ancora invocata la disciplina dell'arricchimento senza causa.
7.
senso più agevole è il discorso con riferimento
pubblicitarie
vere e proprie, quali disegni,bozzetti per reaalle opere
lnzare manifesti, cartoni animati, spots, filmati, brani musicali, cant
zoni, e così via.
Qui rientriamo in pieno nel campo di applicazione della normativa sul diritto d'autore; nel senso che se l'opera pubblicitaria presenta
i presupposti di creatività e di innovazione richiesti dalla legge sul diritto d'autore ai fini della sua proteggibilità, nulla osta al ricorso ad
una tale normativa.
La dottrina concorda nel senso che nei casi di questo genere
l'opera pubblicitaria è sicuramente suscettibile di protezione (2)), e
così pure la giurisprudenza specie in materia di cartelloni, stampati,
disegni ebozzeta in genere (24).
Il problema può owiamente porsi anche con riferimento agli
spots televisivi, ai veri e propri filmati, aibtani musicali o alle canzoni
In un certo
(2L) Guclur.l,mrr:, op. cit.,3tl.
(22) Ascrnuu, Teoria della concorrenza, cit.,228;
Gneco, Corso di diritto cornrnerciale: inapresa-atienda, Milano, 1955,47L; CasaNova, Le imprese commerciali,Toino, !955,577; Soaour.r.I, La disciplina dello slogan, tn Probleni giuridici della pubblicità commerciale, MrTano, 1968, 227 ss.; Gucr,mr,t'arrr,, op. cit., 2)3.
(23) AssAp-Currrne, Llopera pubblicitaria e il d.iritto d'autore, R' Rossorro
(cur.), Milano, 1997.
(24) Cass.,22 ottobre L956, n.1806, in Giust. ciu., L956,1, 1805; Pret' Roma, 2
maggio L966, nDir. aut.,1966,390; App. Milano, 24 agosto L966, nDir. aut., L966,44.
PAOLO GATLO
3578
carattere pubblicitario, i quali sono_ sicuramente suscettibili di protezione ai sensi della disciplina sul diritto
du.rror., sempreché sàno rawisabili carutteri di originali.tà ed inno(25).
uu^onr ri.t i.r,i da\lal.a. ai tini della relativa protezione
un discorso comparabile può essere ripetuto con riferimento alla
ari'
creazione di veri piopri peisonaggi, quali pupazzeti,-cafioni
"
sensi
ai
Àati, e così via; i q"ali sono considerati sicuramente tutelabili
elaborate per finalità
di
i
dellal,a. (26).
In alcuni casi il personaggio, t7 pupazzetto, o il cartone animato
può diventare così ,irutt iri^te da risultare tutelato anche in virtù
della iegge marchi.
g.
Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi delf imprendito rc (27);.h. p,ro anche coincidere con la ditta e l'insegna'
Il marchio è d.isciplLato in Italia da vari articoli del codice civile
(att.256g-2574 c.c.),àu ,rru legge speciale del7942 (r.d.2l giugno
Ig42, n. 929), nonché da va1;i prowedimenti legislativi successivi
(d.lgs. 4 dicernbre 1992, n.480; d.lgs' !9 marzo L996, n' t98)'
"
il -ur.irio può essere nominativo o emblematico, consistere cioè
in un nome o in un'immagine, o ancofa nella combinazione di en-
trambi. Può altresì consistere in un suono, nella forma di un prodotto,
della sua confezione, e così vra (at.16, r'd' n' 929/1942)'
Il marchio può essere apposto sul prodotto oltre che dal produttore, anche dal rivendito..;-ui sensi dell'art. 2572 c.c. il rivenditore
può'apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita' ma
p"O sopprimere il marchio del produttore'
"o, al Distinguibilirà. Il marchio d.rr. essere tale da poter essere facilmenre distinio da quelli utlizzati dagli altri imprenditori; ne consegue l,inutilizzabtlità. d1 espressioni generiche, come per esempio aran"riu
o arun iata (at.18 tÀ.). È però consentito utlizzarc come marchio variazioni di nomi generici, iome per esempio automobilo, oratrtutela è
soda, e così via (marchiJ debole). Nei iasi di questo genere la
però limitata agli elementi di variazione, nel senso che nessun potrà
(2,
Cfr',
(26)
Cass.,
AssAp-CULTURA, I-iopera
sor to (cur.), Milano, 1997.
22
giugno
tn Dir. aut., 1966,390
(21)
P.
Gauo,
oP.
pubblicitaria e
il
diritto d,autore, R.
l%),nDir. aut',191f,307;Pret'
cit.,764
ss'
Ros.
Roma' 2 maggio L966'
pussllcrrÀ E DIRITTo
iono slcurar sul diritto
ità ed inno25).
:rimento alla
cartoni aniabili ai sensi
one antmato
rche
in virtù
D'AUToRS
3579
impedire ad ùtri di utihzzarc marchi leggermente diversi, come per
esempio orangina, e così via.
Non possono inolffe costituire oggetto di rcgistrazione come
marchio d'impresa i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume (art. I"8, lett. a,l.m.).
B) Novità. Il marchio deve essere reohzzato in modo tale da poter essere facilmente distinto da quello utrlizzato da altri imprenditori
(art. L7 1.m.). il requisito della novità assume tlevanza specie ma imprenditori operanti nel medesimo ramo di attività; se viceversa si matta
ài rami di attività completamente differenti, come per esempio quello
alimentare e quello rnetallurgico, il divieto viene in linea di principio
meno.
:i servizi dela e f insegna'
codice civile
d. 2L giugno
vi
successivi
1e8).
>nsistere cioè
uione di enun prodotto,
).
e dal produt-
il
rivenditore
r vendita, ma
lter essere faori; ne conse:sempio aran.re come maf,mobilo, oranLere Ia
tutela è
nessun Potrà
Questa regola può però subire un'eccezione nel caso in cui si
ffatti di marchi celebri, come per esempio il marchio Ferrari, Cardin,
Cartier, e così via. Può infatti anche capitare che imprenditori operanti
in ràmi completamente diversi di attività cerchino di sfruttare la notorietà del marchio, peC esempio Ferari, per con-fezionare accendini,
ombrelli, borse da viaggio, e così via. In questo modo si spera di sfruttare f immagine positiva che il marchio celebre ha acquisito presso il
pubblico.
Tutto questo può però non essere gradito al titolare del marchio
celebre, specie se i beni che vengono commerciaJnzati con il suddetto
marchio sono di qualità scadente, o comunque tali da menomare l'immagine del marchio presso il pubblico dei consumatori. Nei casi di
questo genere il legislatore consente al titolare del marchio di vietarne
l'uso non autotizzato da parte di altri (art. L, comma 1, 1.m.).
Tanto più che nella prassi si è delineato un nuovo tipo contrattuale, il contratto di rnerchandisirug,la cui funzione è proprio quella di
consentire l'*tTizzablità del marchio celebre, dietro congruo corrispettivo, per commercializzarc prodotti del tutto differenti. La grffi,
il marchio, il nome e l'immagine possono infatti essere oggettq di contratti specificamene frnal:r:zati a consentirne I'impiego nei settori più
disparati (28). Si pensi per esempio alla concessione del diritto di riprodurre le immagini dei personaggt di \flalt Disney per confezionare
magliette; alla concessione del diritto di utlizzarc il marchio Femari
d'autore, R. Ros-
a,2
maggto 1966,
(28) Rrcoln, Il contratto di mercbarudising nel diritto dei segni distintfui, I:[tlano, l99L; INrno'"rcun, Merchandising, tn Diges:to, vol. IX, sez. comm.' Tortno, L993;
Zopzt, ll rnarchio come oalore di scambio, Padova, L995,89.
3580
PAOLO GAILO
per firmare accendini, telefonini, ombrelli, borse da viaggio, e così via.
Non si trxta di una licenza d'uso, dato che la concessione non si
riferisce al medesimo settore merceologico, ma di un vero e proprio
contratto di scambio atipico.
C) Verità. Il marchio non può infine contenere indicazioni non
conformi a verità, o comunque tah da trarre in inganno il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla fla:ura o sulla qualità dei
prodotti o dei servizi (art. L8 lett. e, l.m.).
Non è per esempio consentito commercializzarc olio di semi utihzzando come marchio l'immagine di un ulivo, e così via.
Il diritto all'uso esclusivo del marchio si può acquisire in virtù di
un apposito brevetto concesso dall'Ufficio centrale dei brevetti. It di-
ritto di brevetto dura dieci anni, ma può essere prorogato alla scadenza di decennio in decennio (alt. 4, comma 5, Lm.).
I1 brevetto conferisce un diritto di esclusiva con riferimento alI'intero territorio nazionale, nonché a tutte le categorie di prodotti per
i quali è stato concesso.
Il
diritto all'uso esclusivo del marchio può peraltro acquistarsi
in virtù del semplice uso (marchio di fatto). Nei casi di questo
anche
genere la tutela è però limitata alle sole zone ed alle sole categorie di
prodotti in relazione alle quali il marchio è stato concretamente utilizzato (alt.257L c.c.; art. 91.m.). Ne consegue altresì che chi hafatto
uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne,
nonostante la rcgSstrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso (art. 257L c.c.).
Il titolare del marchio può difendersi chiedendo la cessazione
dell'utihzzazione abusiva intrapresa daterui (inibitoria), nonché la rimozione del marchio contraffatto dai prodotti sui quali è stato apposto, nonché ancora il risarcimento del danno (art. 66 1.m.).
Il diritto di brevetto può estinguersi nel caso in cui non venga
uahzzato entro ffe anni dalla concessione; e così pure nel caso in cui
l'utilrzzazione venga interrotta per cinque anni (art. 42I.m.).
d'impresa decade altresì nei casi in cui il marchio sia
diventato di uso comune per indicare genericamente il prodotto o il
servizio; si tratta del c.d. fenomeno della volgarizzazione, in virtù del
Il marchio
quale il marchio diventa sinonimo di un certo prodotto o servizio.
Esempi celebri sono per esempio costituiti dai marchi « jeep » ed
<< aspirina >>, diventati nell'uso comune denominazione generica rispettivamente dei fuoristrada e dei farmaci a base di acido acetilsalicilico.
pugrucrrÀ E DIRITTo D'AUToBI
o, e così via.
isione non si
:o e propfio
lcaAonl non
pubblico, in
la qualità dei
r
di semi uti-
re in
virtù di
revetti.
Il
di-
;ato alla scaFerimento al-
prodotti per
'o acquistarsi
:asi di questo
: categorie di
rmente utiliz: chi ha fatto
rre ad usarne,
cui anterior-
la cessazione
nonché la riè stato appor.
).
ui non venga
eI caso in cui
.m.).
il marchio sia
prodotto o il
e, in virtù del
to o servizio.
ri
l> ed
rispet:nerica
rcetilsalicilico.
<<'jeep
9.
358t
queste condizioni si tratta dunque di chiarire se le ideazioni pubblicitarie possano fungere o meno da marchio per l'impresa.
La risposta può essere sicuramente positiva non solo per quel che
nguardagli slogans pubblicitari, ma anche disegni, bozzetti, emblemi,
ptpazzi, personaggi di cartoni animati, e così via.
In
La dottrina concorda sul punto che se l'impresa t*tlizza una
cteazione dt grafrca pubblicitaria come marchio per connotare i suoi
prodotti, essa potrà invocare la tutela che le compete in con"formità
alla legge marchi (29).
Si consideri tuttavia che una tale tutela può essere invocata esclusivamente da parte dell'utiizzatore del segno distintivo, e non sicuramente dal suo creatore. Ne consegue pertanto l'insufficienza deI
corso alla disciplina dei marchi ai
l'opera pubblicitaria.
fni della
i-
tutela del creatore del-
10.
Una certa rlevanza ai frni della tuteia delle creazioni pubblicitarie rivestono aluesì i modelli di utilità, nonché i modelli o disegni ornamentali.
A) I modelli di utflità sono invenzioni minori che consentono un
miglior impiego di macchine o strumenti già in precedenza inventati.
In concreto non è sempre f4cile capire se si tratti di una vera e propiainvenzione industriale o di un semplice modello di utilità; nei casi
dubbi può pertanto essere opportuno presentare domanda per ottenere sia il brevetto per invenzioni, che quello per modelli di utilità.
Nei casi di questo genere all'inventore compete sia il diritto morale
d'inventore che quello patrimoniale (art.2592, colnma L, c'c.); il brevetto ha però una dwata di soli dieci anni (1.23 maggLo 1977, n.265).
B) I modelli o disegni ornamentali sono finalizzati a darc forma,
colore, e linea ai prodotti industriali; si pensi per esempio alle autovettute, ai mobili, al disegno delle stoffe, e così via (design). Anche in
questo caso il rcahzzatoteha diritto ad ottenere un brevetto per la duruta di quindici anni.
Owiamente anche le opere pubblicitarie che costituiscono modelli di utilità o disegni ornamentali possono essere tutelate in virtù
dell'applicazione di una tale normativa. Si pensi per esempio ad un
(29) Fusr, op. cit.,92; Gucr-mnrer"n, op. cit.,100 ss.; Yrttt, Note tninirue sulla
costruzione giurisprud.enziale dello slogan pubblicitario, ia Riu. dir. ind., L97L, II, 6;
Assfu-Curruna, Lloperu pubblicitaria e il diritto d'autore, R. Rossorro (cur.), Milaoo,
L997.
3582
PAOLO GALLO
novo tipo di contenitore o espositore della mefce, particolarmente accattivante_ed originale; o ancora a particolari tipi di confezioni, imballaggi, modalità di presentazione dÀl prodotto, à così via (30).
sempreché owiamente in concreto le opere pubbricitarie presen-
tino i requisiti richiesti ai fini dell'applicabilità della normativa sui
modelli di utilità ed ornamentali.
1,7. La concortenza, sebbene sia ammessa, anzi sotto molti
punti di vista auspicabile, non può owiamente essere svolta con modalità tali da appanre r.or..trulrrt.259g c.c.) (11).
Le norme sulla concoffenza sleale sono sorte come creazione
giurisprudenziale nella seconda metà dell'ottocento. Il vuoto conseguente alla abokzione degli ordini corporativi, quali srumenti per il
controllo della concorrenza, venne colmato dalla giurisprudenza me:
il ricorso alla disciplina dell,illecito civile.
A questi fini si è fatto riferimenro alle regole deontologiche interne alla categona imprenditoriale; successivamente si è d"iffusa la
convinzione che gli atti di concorrenza sleale siano vietati da norme
poste direttamente dall'ordinamento al fine di consentire il buon fundiante
zionamentor dei mercati.
Ai
sensi dell'art. 2598 c.c. compie atti
chiunque:
di
concorrenza sleale
a) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i
i segni distintivi legittimamente usati da alti, o imita servilmente i prodotti di un conòorrenre, o compie con qualsiasi alto
mezzo atti idonei a creare confusione con i proàotti e con l,attività di
un concorrente;
b) drffonde notizie e apprczzamenti sui prodotti e sull'attività di
un concorente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di
pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrenre;
c) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme_ ai principi della corettezza professionàle e idoneo
a dann-omi o con
neggiare
l'altrui
azienda.
In- termini generali l'applicazione della disciplina della concorrenza.sleale presuppone: a) che i soggetti rivestanJ la quùifica di im_
prenditore; b) e si trovino in un rapporto concorrenziieffa loro.
00)
(31)
Fusr, op. cit.,95.
P. Gar.ro, op. cit.,777 ss.
Puest,rcrrÀ' E DIRIfio
A)
rmente accni, imbal-
,
..
'mativa sui
,
,
i";;;i";
creazione
roto consenenti Per il
a
udenza me-
I
ologiche inè diffusa la
d da norme
il buon fun-
renza sleale
iusione con
ài
scredito delf impresa concorrente' La norma
impresa, così come la difbuon nome .l,ororub-iiità .oÀ*.r.iule delf
tÀulm". è finahzzata a tutelare l'onore delle persone'
lu futtirp".ie della denigtazione delf imsi discute ,.
o anche. quell e verior..u .r.trri"u*."te le"afferm azioni menzognere'
cui ha luogo la
con
dalte modalità
;otto molti
ta con mo-
:
ai tentativi di sfruttare
imitando servilmente i suoi prodotti,
.il..tr""t.
""
lemodalitàaipr.r.t,r,io"tulpubblico'l'involucro'laforma'oin
delle
idoneo a cteare confusione tra i prodotti
ilffi;;;"i.
due
**- imPrese
.r , ., alla
J
-r^ denigra-gin
..condo gfuppo di casi fa viceversa riferimento
a determinare il di
,ioni ui. udir. Air-àif,rsione di notizie idonee
è ftnahzzata a tutelare il
,
.rie presen-
3583
Il primo gruppo di casi fa riferimento
frr"ir*;l,.
:
)).
D'AUToRS
i
, o imita serualsiasi altro
n l'attività di
ull'attività di
appropria di
o fnezzo norr
loneo a àan-
della concor:,eilrtica di im: tra loro.
'.
..
ffi.. iffi";il;;;;;;.
;iff;r** d.UJnotiri"; u ',oÉ una mezza verità può essere più dan-
di an'affeffiazione del tutto inveritiera'
riferimento a comporC) Il terzo gruppo di casi fa genericamente
a danno di un conhmenti scorretti porii-i., essere d"ulf i-pt"nditore
nosa
;;;;;.: s;1rir" &*u; f;;il
inderinita che dà ampio spazio al-
l' elabo r azione giurisp rudenziale'
come per esemRientranJin qriesta ipotesi nnmerose fattispecie'
il tentativo di
oio la co*uzione d;iiip;il.nti altrui, il boicottaggio,
i, clientela ult*i ton mezzi illeciti' e così via'pubblicità menàit;;
--- ù; J,.o
.uro di .or.or..t za sleale consiste nella
prodotti di qualità e cazosflera.vale a dir..r"1l',"tt.ibuzione ai propri
sebbene
;;,?.r#i#; à;;i,""sirt""ti. ra pubblicita rnenzosneta,
costituisce pur
i.ti* della reput azione di un concorrente'
;;;
a
sil* * *"rro ill.tito per inc-rementare il proprio gito A'af{ari
discipliLa tnatertae.pe.ificamente
Gil di6.il dei concoirenti.
n'
74,1t q"3lg ha.attribuito 3l gatante
f
»2,
aA ai. z> g.""rio
inibire, dietro istanza dei
"ì^
della conco ffenza...6|ì;;;o,'it po,"tÉ di
delia pubblica
consumatori o d.[.ìJ."-àrr..i*iài, dei concorrenti,
possono inche
messaggi
i
amministrazione, o a.i p"UUtito ministero'
à,rrr" in errore i soggetti a cui sono rivolti'
di concorrenza
Nel caso ir, .rri"u.'gu accertatala presenza di atti
a) la cessazione
,led" elorsibit" ott""à.Édue ordini di prowedimeni:
(a.-'
c'c'); b) nonché
2599
eff"tti
di tali atti e 1'elimi;;;i;;ti relativi
c'c')'
L'
if .i.*.i-.",o del danno (a*'2600, comma
12.Ladottrinaconcordacheladisciplinadellaconcottefiza
i;b;;; f""ro di riferimento sul quale fondare
sleale può costituirJ
3584
PAOLO GALLO
la tutela delle opere pubblicitarie,
rctta (32).
in
caso
di plagio o rnitazione scor-
Si consideri tuttaia che la tutela offerta dalla disciplina della
concorrenza sleale protegge esclusivamente I'uttlizzatore dell'opera
pubblicitaria e non anche l'ideatore.
In questa prospettiva l'uso o l'imitazione del messaggio pubblicitario altrui può risultare lesivo per confusione (ar..2598, n. 1 c.c.), per
appropnazione (art. 2598, n. L c.c.), o ancora per contrarietà alla correttezza professionale (art. 2598, n.3 c.c.) (33).
Quello che è ancora interessante rilevare, è che in questo modo
possono essere tutelate opere pubblicitarie non altrimenti proteggibfi,
come per esempio gli slogans, nonché le stesse idee pubblicitarie (34).
In virtù della disciplina della concòrrenza sleale si tende peraltro a tutelare non tantola pubblicità in sé e per sé, mala sua capacità di rappresentare un'impresa o un prodotto. Non è inoltre difficile rendersi conto come in questo modo si tenda in buona sostanza
atar nentrqre dalTa finestra, costituita dalla disciplina della concorrenza slealé brtt.2598 ss. c.c.), quello che non .i.r.. a passare at.
traverso la porta principale costituita dalla disciplina del diritto
d'autore.
D.
In questo quadro,' carutterizzato dalla presenza di istituti
che consentono indubbiamente una prima tutela delle creazioni pubblicitarie, ma senza dubbio esremamente frammentafia ed inadeguata,
(32) Guctnt r'aurn, op. cit., 3 12; FnroNalu, Dassr, INraovr cr:w, Spons orizzazione,
merchandising pubblicità, Torino, 199);Zpxo-ZrNcovrcn, Assuur,m, Pubblicità e sporrsorizzaziani, Padova, L99L, 27 ss.; AssAr-Cwnna, Iloperu pubblicitaria e il diritto
dlautore, R. Rossorro (cur.), Milano, 1997.
Cass., 17 giugno 1971, n. L842, in Foro it., L97 L,I, 221,4;Prel Torino, 10
gennaio 1987, in Foro piern., 1,988,I,362;
(34) Cass., 28 maggio L980, n. )501, tn Giur. it.,1981, I, 1, L1,L2; Cass., 9 novembre 1981, n. 6625,ln Giur. it., t984,T, L, 1755; Trib. Milano, 23 gennaio L967,
Ria. dir. ind.,l97l,II, 5; Trib. Catania,28 febbraio 1975, n Giur. it., L975,I,2, 657;
Trib. Milano, 26 settembre L977, tn Giur. ann. dir. ind., t977,725; Trib. Reggio Emi
lia, 28 dicembrc L979,tn Giur. ann. dir. ind.., L982, B4; App. Roma,2L gennaio 1980,
tn Giur. ann. dir. ind.,1980,2L4;Trib. Milano 4 settembre 1981, in Giur. ann. d.ir. ind.,
t98t,296; App. Milano 78 marzo L982, in Giur. ann. dir. ind., L982, 42t; App. Milano 6 dicembre 1983,tn Giar. ann. dir. ind., L983,805; App. Torioo, 23 ottobre L984,
n Società, L985,40L.
03)
PUBBLICITÀ E
[taaone scor.sciplina della
rre dell'opera
ggio pubblicin. 1 c.c.), per
rietà alla cor-
questo modo
ri proteggibili,
blicitarie (34).
i tende peralata sua capai inolre diffiuona sostanza
della concorj a passafe at-
ra del diritto
:nza di istituti
creazioni pubed inadeguata,
Sponsorizzazione,
Pabblicìtà e spon-
itaria e il diritto
l; Pret. Torino, L0
1"1L2; Cass., 9 no-
23 gennxo 1967,
t., t975,I,2, 657;
Trib. Reggio Emi-
21 gennaio 1980,
]iur..ann. dir. ind.,
,
32,42t; App.
Mi
»,23 ottobrc1984,
Dmrrro D'AuroRE
3585
che circa una trentina di anni i pubblicitari hanno cercato di proporre
rimedi più adeg:uati (35).
Una prima risposta è indubbiamente costituita dù Codice di autodisciplina pubblicitaria (CAP) (36).
In base allo specifico disposto dell'art. 1J: << Deve essere evrtata
qualsiasi imitazione servile anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con altra pubblicità. Deve
essere inolffe evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio e
della notorietà altrui, specie se inteso a ttaffe per sé un ingiustificato
profitto >>.
In virtù di una tale normativa è in altre parole stato possibile superare le limitazioni insite nei sistemi tradizionah di tutela offerti dall'ordinamento, in virtù di una disciplina che offre una protezione del
tutto generalizzata ed onnicomprensiva delle idee e delle creazioni
pubblicitarie.
Ijimitazione è inoltre repressa anche nel caso in cui non sussista
nn rapporto di concomenziahtà tra le imprese in questione.
Notevole importanza assume altresì la giurisprudenza del Giurì
di autodisciplina pubblicitatia, al quale in ultima istanza compete di
sciogliere i dubbi e le incertezze in ordine alla presenza o meno di un
comportamento scofretto di trnitazione de['altrui creazione pubblicitafia.
Il Giurì nel corso degli anni ha precisato i criteri che consentono
l'individuazione delle idee pubbJicitarie tutelabili.
In base alla giurisprudenza del Giurì, sono tutelabfi le idee pubblicitarie nuove che siano in possesso delle caratteristiche di originalità, contenuto fantastico, estraneità con l'oggetto reclamizzato, catattere insolito degli accostamenti o dei processi associativi (17).
Il Giurì ha in altre parole cercato di contemperare due opposte
esigenze: da un lato l'esigenza ditntelare le creazioni pubblicitaie da
ogni tipo di imitazione o appropriazione scorretta; dall'altro lato l'esigenza di evitare che f intero sistema della pubblicità possa risultare
<< ingessato >> da una tutela eccessiva.
(35) AssAp-Cur.nrne, Ilopera pubblicitaria e il diritto d)autore, R. Rossorro
(cur.), Milano, t997, L4.
E. GrnrraaNo Conrcsr, D. Isara, M. Marrru, R. Rosso:rro, E Umra, I/ codice di autodhciplina pabblicitaria, Cornmentario, Toino, L990, 49.
AssAp-Cur.runa, Ilopera pubblicitaria e
diitto d;'autore, R. Rossoro
(cur.), Milano, L997, 33.
06)
07)
1vr'
il
3586
PAOLO GAILO
In pratica
per rendersi conto del grado di tutela offerto del Giurì
è essenziale scomere le pronunce che ormai si sono accumulate nume-
rose nel corso degli anni (38).
Il quadro che ne risulta è quello di una giurisprudenza sostanzid.-
mente equilibrata, sempre proàta a reprimere i casi più eclatanti di
plagio, nonché gli abusi, senza nel contempo eccedere nella erogazione di una tutela che se pofiata alle sue estreme conseguenze potrebbe inibire la reahzzazione di praticamente qualsiasi cantpagna,
pubblicitaria.
Nel caso in cui sorga conflitto tra due soggetti ideatori della medesima campagna pubblicitaria, assume prevalenza non chi la ha
ideata per primo, ma piuttosto che la ha realuzata per primo.
Le idee pubblicitarie non sono inolre protette in quanto tali, ma
solo nella misura in cui vengono concretamente rcalizzate. Ne consegue pertanto che l'art. L3 CAP non tutela in alcun modo |'agenzia
pubblicitariala quale dopo aver elaborato una creazione pubblicitaria
la abbia lasciata tntalizzata nel cassetto.
Ma pÉoprio per offrire tutela anche nei casi di questo genere, vale
a dire per coprire il periodo che intercorre tra la data di ideazione
della campagna ela sua rcalizzazione, è stato intodotto l'at. 44 del
CAP, il quale disciplina i c.d. annunci civetta o pre emption con i qualt
le agenzie possono cercare di anticipare la protezione di una idea
pubblicitaria ad un momento precedente rispetto alla sua concreta attuazione.
Notevole funpofiarfia assume inoltre l'att. 43 CAP, il quale consente alla agenzia che presenta un progetto di campagna ad un utente
nell'ambito di una gara dt evitare il rischio che qualcuno si appropri
dell'idea stessa in modo illecito.
Meritevole di essere ricordato è ancora l'art.45 CAP, in virtù del
quale è possibile proteggere idee pubblicitarie già, rcalizzate all'estero,
e non aficora attuate in ltaTia.
Ne risulta un quadro abbastanza soddisfacente, il quale consente
di attuare un certo grado di tutela delle idee e delle creazioni pubbli
citarie, consentendo di superare per lo meno in parte le sffettoie co-
08)
Ampiamente sul punto: E. Grnrr,raxo Conmsr, D. Isar,t, M. Manuur, R.
ll codice di autodisciplina pabblicitaria, Comrnentaio, Torino,
ss.; AssAe-Cur.runa, Ilopera pubblicitaria e il diritto d)autore, R. Rossorro
Rossotto, F. UmNm,
L990, 5l
(cur.), Milano, L997,33 ss.
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PI]BBLICITÀ E DIRITTO D,AUTORS
3587
stituite dal diritto d'autore, dalla legge marchi
e dalTa concorrenza
sleale.
.
14. Al di 1à della
tutela offerta dal diritto d'autore, dalla legge
marchi, dalla concoffenza sleale, nonché dal Codice di autodisciplina
pubblicitaria, notevole nlevanza in questo settore può rivestire aficora
un istituto del diritto comune, vale a dire l'arricchimento senza ca:usa
(at.204L c.c.).
In conformità ai principi generali la disciplina dell'arricchimento
sefiza caùsa può entrare in gioco ogniqualvolta qualcuno si appropri
indebitamente di utilità che competono ad altri, effettuando per ciò
stesso un risparmio di spesa. Il problema può owiamente porsi anche
con riferimento allo sfruttamento abusivo delle almui idee. Qualsiasi
cosa idonea a produrre reddito, o dotata ditlevanza sul piano economico, può essere sfruttata abusivamente da parte di altri soggetti.
Si pensi per esempio ad un inventore il quale dopo aver speso
vari anni della sua vita riesca a realizzarc un nuovo ritrovato della tecnica; si immagini ancora che prima dell'espletamento delle pratiche
burocratiche richieste e firtl della brevet tazione, un terzo gli sottragga
fraudolentemente f idea ela facciabrevettare a suo nome. E indubbio
che in un caso di questo genere è scontata la possibilità di far applicazione, come norma residuale, per lo meno dell'azione.di arricchimento senza causa (39).
Un problema del tutto comparabile può owiamente porsi aflche
con riferimento alle idee pubblicitarie. Anche nei casi di questo genere, si immagini per esempio un creativo il quale dopo aver ideato
una campagna pubblicitaia sela veda sottratta in modo illecito da un
dipendente, il quale la ceda per denaro ad una seconda agenzia, la
quale proceda concretamente ad attuarla.
In un caso di questo genere, ferma l'applicabilità di tutti gli altri
istituti considerati nel corso delle pagine precedenti, residua pur sempre l'applicabilità delllazione di arricchimento senza catsa (art. 204L
c.c.).
Lideazione di una campagna pubblicitaria molto spesso implica
un notevole dispendio economico, nonché di energie dapafie di agenzie pubblicitarie nel cui ambito operano vere e proprie equipe di crea-
O» P. Gar,r,o, Arricchirnento seflza causd e quasi cofltratti. I rimedi testitutori,
in'Trattato dir. ciu., diretto da Sacco, Torino, 1996;P. GAlto, I rirnedi restitutori in di'
ritto cornparato, inTrattato dir. conup., diretto da Sacco, Torino, 1997.
I
3588
PAOLO GALLO
tivi. Ne consegue cheL'imitazione delle campagne pubblicitarie altrui
consente sicuramente un notevole risparmio di spesa, pari esattamente
al costo necessario pet ftnanziarc la rcaJizzazione di una carrrpagna
pubblicitaria corrispòndente.
In queste condizioni apparc pertanto scontato il ricorso alla tutela generale offerta dall'azione di arricchimento senza causa, proprio
al fine di evitare che qualcuno possa appropriarsi impunement. Jell.
ideazioni pubblicitarie altrui.
§.
Un'ulteriore possibilità di tutela è costituita dalle privative
convenzionali (40).
pati
in altre parole introdurre nel conffatto clausole
esclusiva, in virtù delle quaii il cliente si impegna a non utilizzarc
altrimenti la cteazione pubblicitana(4l). Molto spesso si tratta di
clausole di esclusiva reciproca, in virtù delle quali anche il creativo assume l'impegno di non sfruttare altrimenti f ideazione pubblicitaria.
In questo modo le parti creano un diritto di esclusiva, ancorché
di natura trfuramente obbligatoria e non reale, e come tale rilevante
esclusivamente nei rapporti inter partes, sicuramente efficace al fine di
evitare lo sfruttamento abusivo dell'ideazione pubblicitana. La priva-
di
Le
possono
tiva non opera peraltro nei confronti dei terzi, salva l'applicazione degli istituti generali che abbiano esaminato nel corso delle pagine precedenti.
Poiché le esclusive pattizie possono essere ricondotte alJa hgwa
generale dei patti limitativi della concorcenza.(aft.2596 c.c.), il patto
dovrà essere provato per iscritto. Sempre in conformità ai principi generali sarà inoltre necessario che l'esclusiva sia contenuta entro precisi
limiti di oggetto, di spazio e di tempo, Si richiede inoltre la presenza
di un apprezzabie interesse di una delle due parti all'esclusiva (art.
1379 c.c.); interesse che peralro è presente in re ipsa, consistente per
l'appunto nelf interesse allo sfruttamento esclusivo dell'ideazione pub-
bkdtaria.
L6. Il discorso non sarebbe completo se non prendessimo in
considerazione anche le prospettive di riforma, de iure condendo, del
sistema di tutela delle ideazioni pubblicitarie.
Non è difficile rendersi conto come gli strumenti tradrzionali, e
(40)
Fusr, op.
cit.,98
ss.
(41) Cass., 20 gennaio !951, n. L62,
n Dir. aut.,
L951, 45
PuretrcrrÀ' E DIRITTo
3589
miriferiscoinparticolarealdirittod'autore'aimarchiedallaconcorprotegg€re in modo veramente
renza sleale, non sono sufficienti a
pruuu.ìtu'i"l"si,",r, in altre parole di
idJ. i.
blicitarie alrui
lri
;d'.;;;
esattamente
una campagna
una tutela
;ii.;;;;,
ricorso alla tucausa, proprio
rnemente delle
;;.;;;;i
a pelle
una
.r,..-u-.lrr*-fiu-à."ruria, si potrebbe quasi dire
1, q"rr. non è-e sicuramente sufficiente ad assicurare
ur*r,i*
tutela veram.rr,"
genetahzzata delle opgre pubblicitarie'
J*^ri"ti. Jnot uol-.t t. *iglio'ut'
in virtù della
pubblicitaria'
dir.ipiirr-i"t.oaott, àJ Codice di autodisciplina ad hoc' specifica per
iàig;";a di una disciplina
Resta però
Attualment. r,
dalle privative
rtratto clausole
. non rlslizzarc
so si tratta di
e il creativo aspubblicitaria.
rsiva, ancorché
e tale rilevante
licace al fine di
taia. La privapplicazione de:11e pagine prelotte alla figura
t6 c.c.), il patto
i ai principi gerta entro precisi
ltre la presenza
ll'esclusiva (art.
consistente Per
'ideazione pub-
prendessimo in
e condendo, dd.
'i tradizionali,
D'AUToRE
e
"i",
le creazioni pubblicitarie'
, ,r . ,i -- ^-^r
Lordiname,,oor,.indubbiamenteladisciplinag.l"l4.previNon 9. ntta difficile ri
sta dalla 1.a' in ."*.ti, a "pàit dell'ingegno'
sia in un
tu tot.tu offori dultuLgg. r"1 diritto d'autofe,
i;;;;;
senso
..ato eccessiva, con riferimento.a.fenomeni in un certo
..*o
ffanseunti, come sono Ie creazioni pubbllcltafle'
di opere delf inOcco*e i"frtti'Jrr.* .."*p":*ti ch9 sli autori
per ben setanche
vita'
g.g.ro ;o protetti, .ilt tr" pti'o"u la loio
successivi allaloro morte'
irir'*"i
"-"incisiva' sicuiilattu n ,1". putoL di una tut3la esremamente
pittori'.e così via' ma forse
ralrìente adattaper proteggefe romanzreri'
salvo owiamente
;;;;ìr, .orr rir.riria,""Jt" creazionipubblicitarie,
si pensi per
di rrulririioni di per sé mìritevoli di tutela;
;;iì;ri
e cosìvia'
di'.;;;;;J;; d'*'naggio' ad un manifesto'
;;.Ind;;
*delTa crescente imporil;di ult.i .uri-, pr. .o" fu .onrupàvol"zzacreazioni
pubblicitarie,
tanza daun punto ài ,ri.ru economiio delle
intensa'
così
può apparire eccessiva la concessione di una tutela
europeiDi qui ar"q"" ì;"ppott""ità, *tht in una prospettiva
il
settore
per
f;;à'.;..caÉsmi di tutela specifici
stica,-ili;lrb;;;;É
della pubblicità.
Notevoleinteresserivesteaquestifiniunapropostadidisciplina
fo.*.ilutJl;;;;p. àa Sordelli, la quale non ha peraltro
(42):
f"r.o riLrrrnza nel corso del tempo
opere di caa.i
_
s.";;;;gr"ari" diritti d,autore sulle
ARr. 1.
ptl f:q+ e invenzioni per
rattere oeativo . d"i àititti di brevetto
protette sepr"J.t i o ritrovati, t$ih.,zati-a s:"p9 di gybblicità' sono o pfesentate
nuove
condo le norme seguenti le ideazioni pubblicitarie
in frasi, schemi o
in nuova forma, plrché estrinsecate concfetamente
normativa
(42)
Sonou,lt, oP. cit.,224'
)590
PAOLO GALLO
forme grafiche o costruttive, come ad esempio slogans, concotsi o
gi"o.tti"p"tblicitari, disegni, composizioni grafiche, campagne pubblichane, forme di oggetti o confezioni.
Àg[ autori di1".r[ ideazionispetta un diritto esclusivo di riproduzion" e'di utihzzazione, purché ,i*o .o-piute le formalità più olte
indicate.
Tuttatìla se l'ideazione è stata ottenuta nel corso o neli'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entfo i limiti deIl'ogg.,,o delle finalità del contratio, il diritto esclusivo compete al da-
.
tore di lavoro.
Per esercitare il diritto previsto nell',articolo pfeceArr. 2.
dente l,ideatore deve adempiere adtna delle seguenti formalità:
ò deposito & una diihiatazione di riserva nel registro di cui a1l'art. L03 della legge sul diritto d'autore, delle frasi, menzioni, o
schemi od ogni akli ideazione che non si presd ad essere configurata
come oggettb o Prodotto;
b\"ipposiziàne sui prodotti, involucri, oggetti, disegni, ecc' della
sigla (P) e dell'anno di produzione'
" A.r. 5. _ La durlata dei diritti previsti in questo capo è di cinque anni dalLa data del deposito o della produzione del risultato.
si ffatta di un primo abbozzo normativo specifico per le creazioni pubblicitarie, del quaie si può senza dubbio tenere conto ai fini
dell'el-aborazione di una disciplin a ad hoc per la tutela delle opere
pubblicitarie.
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