ANNALI V
ESTRATTO
Roberto Virzo
VERTICI INTERNAZIONALI
pubblicazione fuori commercio
V
VERTICI INTERNAZIONALI
SOMMARIO: 1. Generalità. — 2. I vertici del “Gruppo degli otto” (G8)
e i vertici del “Gruppo dei venti” (G20). — 3. L’appartenenza
elitaria al G8 e al G20. — 4. Le riunioni e i vertici del G8 e del
G20 come conferenze internazionali. Cenni sui profili procedurali. — 5. Segue: l’oggetto delle riunioni e dei vertici. Il progressivo ampliamento delle materie su cui interviene la concertazione
dei due Gruppi. — 6. Segue: le dichiarazioni e i comunicati
adottati al termine delle riunioni e dei vertici. — 7. Altre conferenze al vertice.
1. Generalità. — Nelle relazioni internazionali sono ricorrenti gli incontri a livello di Capi di
Stato o di Governo e di presidenti, direttori o
segretari generali di organizzazioni internazionali.
Gli incontri in questione, che possono essere tanto
bilaterali quanto multilaterali, sono solitamente
definiti vertici internazionali. Ad essi, talvolta, partecipano anche i Ministri degli esteri, o, se aventi
ad oggetto materie economiche, i Ministri dell’economia e i governatori di banche centrali.
Gli incontri di vertice e altre riunioni e conferenze internazionali a livello ministeriale, divenuti
più frequenti a partire dal XIX secolo, si sono
ulteriormente intensificati dopo la seconda guerra
mondiale (1). Tra i fattori che ne spiegano la
moltiplicazione possono menzionarsi la constatazione dell’utilità della cosiddetta « diplomazia dei
contatti personali » (2), spesso caratterizzata da un
certo grado di informalità, la quale, invero, può
facilitare la distensione nei rapporti internazionali;
l’opportunità di avviare tra un numero ristretto di
soggetti di diritto internazionale, che condividono
valori e principi o interessi economico-politici, un
(1) Cfr. MUNARI, Il G8 nel sistema delle relazioni tra Stati
e nel diritto internazionale: uno strumento ancora attuale?, in
Comun. intern., 2001, 413-415.
(2) Cfr. VIRALLY, La Conférence au sommet, in Anr. fr.
dr. intern., V, 1959, 30: « Il nous suffit de constater que, de
façon très générale, la diplomatie des contacts personnels a
pour but de créer une atmosphère de confiance et de sympathie, évidemment favorable à la négotiation ».
confronto e, se del caso, progetti di cooperazione
su questioni rientranti, anche solo potenzialmente,
nell’attività di una o più organizzazioni internazionali o altre unioni istituzionali, con l’obiettivo non
di sostituirsi a queste ultime ma di indirizzarne,
quando non influenzarne, il concreto esercizio
delle funzioni; il tentativo di predisporre per la
soluzione di determinate crisi internazionali iniziative da affiancare a quelle adottate o adottabili nel
quadro di organizzazioni internazionali.
Tra le numerose tipologie di vertici internazionali (alcune delle quali saranno menzionate infra, §
7) appare opportuno soffermarsi specialmente su
quelle del “Gruppo degli otto” (G8) e del
“Gruppo dei venti” (G20) in quanto si tratta dei
vertici che nell’attuale sistema di relazioni internazionali hanno assunto maggiore e crescente importanza e che inoltre sembrano essere convocati
periodicamente anche al fine si soddisfare le predette esigenze.
2. I vertici del “Gruppo degli otto” (G8) e i
vertici del “Gruppo dei venti” (G20). — I vertici
internazionali del G8 costituiscono le riunioni che,
a partire dal 1998, si svolgono con frequenza annuale tra i Capi di Stato o di Governo di Canada,
Federazione Russa, Francia, Germania, Giappone,
Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. In
precedenza, dal 1976 al 1997, si sono tenuti vertici
annuali dei Capi di Stato o di Governo del “G7”,
ossia di un Gruppo di sette Stati composto da
Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Il 17 novembre
1975, infine, il Presidente della Repubblica francese, Giscard d’Estaing, organizzò a Rambouillet
un vertice di Capi di Stato o di Governo, al quale,
rispetto alla predetta composizione del G7, mancava il Canada. È in questo vertice del 1975 che
possono rinvenirsi le origini dell’attuale G8.
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Vertici internazionali
I vertici internazionali del “Gruppo dei venti”,
G20, costituiscono riunioni che, a partire dal
2008, si sono svolte a distanza di pochi mesi l’una
dall’altra — ma che dal 2011 dovrebbero avere
cadenza esclusivamente annuale (3) — tra i Capi
di Stato o di Governo di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del
Sud, Federazione Russa, Francia, Germania,
Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Sudafrica, Turchia e Stati Uniti d’America e il Presidente del Consiglio dell’Unione europea, affiancato dal Presidente della Commissione europea.
Tanto i vertici del G8 quanto quelli del G20
sono intervallati da diversi incontri a livello ministeriale. Peraltro, incontri tra i Ministri dell’economia e delle finanze, in taluni casi accompagnati
dai governatori delle banche centrali, hanno preceduto sia il vertice di Rambouillet del 1975 che il
primo vertice del G20, tenutosi a Washington il 14
e 15 novembre 2008. Infatti, con riferimento all’attuale G8, i Ministri dell’economia di Francia,
Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti
d’America cominciarono ad incontrarsi, saltuariamente, già nel 1967, dando poi vita al « library
group », così denominato poiché una loro riunione, il 25 marzo 1973, ebbe luogo a Washington
nella biblioteca della Casa Bianca (4). Quanto al
G20, gli incontri annuali tra i Ministri delle finanze
e i governatori delle banche centrali dei diciannove Stati e il governatore della Banca centrale
europea si svolgono a partire dal 1999.
3. L’appartenenza elitaria al G8 e al G20. —
Tra le peculiari caratteristiche del G8 e del G20, la
prima su cui appare opportuno soffermarsi è
quella inerente alla composizione di tali Gruppi.
Orbene, poiché essi, per le ragioni che si indicheranno nel prosieguo dell’analisi, non possono essere qualificati né come organizzazioni internazionali, né come unioni istituzionali di Stati prive di
personalità giuridica internazionale, occorre parlare, più che di membership del G8 e del G20, di
appartenenza ai due Gruppi o, in alternativa, di
partnership (5).
(3) Così è stato infatti concordato nel corso del vertice
di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2010. Cfr. il § 50 del
Comunicato di tale vertice, consultabile sul sito del G8
Information Center della University of Toronto, in www.
g8.utoronto.ca.
(4) A tale riunione non partecipò il Giappone.
(5) In tal senso DI STASI, Il G8 come sistema di leadership
collettiva, governance ed interdipendenza tra Stati, organizzazioni internazionali e raggruppamenti di Stati, in PANEBIANCO
e DI STASI, L’euro-G8. Contributo alla teoria dello Stato
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In entrambi i Gruppi tale appartenenza risulta
essere elitaria. Con riferimento all’attuale G8, i sei
Stati partecipanti già al vertice del 1975 si caratterizzano per avere economie forti e per la condivisione di valori quali la democrazia, lo Stato di
diritto, la tutela dei diritti umani e la libertà economica (6), che essi cercano di rispettare, attuare e
promuovere.
La sussistenza di requisiti simili è stata anche il
presupposto dell’accettazione di Canada e Federazione Russa, gli unici due Stati ammessi a partecipare, a pieno titolo, ai vertici e agli incontri
ministeriali del Gruppo, trasformatosi, di conseguenza, da G6 a G8. Peraltro, stante l’assenza di
regole procedurali applicabili alle eventuali “ammissioni”, esse sono avvenute in modo diverso per
i due Stati. Mentre per il Canada la sussistenza dei
requisiti è risultata implicita nell’invito a partecipare al vertice di Portorico del 27 e 28 giugno
1976 che il Presidente degli Stati Uniti d’America
formulò al Primo Ministro canadese, l’inclusione
della Federazione Russa si è avuta nel 1998 (7) al
termine di un lungo iter iniziato il 14 luglio 1989,
con la lettera del Presidente dell’allora Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Gorbachev, di richiesta a partecipare al vertice di Parigi
del medesimo giorno (8). Iter (9) che ha comportato sia valutazioni da parte degli Stati del G7 sulla
euro-globale, Torino, 2008, 97, secondo la quale l’espressione partnership è « più corretta sotto l’aspetto tecnicogiuridico, anche se non manca nel linguaggio dei Comunicati
finali del G8 il ricorso alla dizione di ‘member States’ come
equivalente a quella di partner ed il rapporto di partnership
frequentemente individua la condizione di Stati non parte
del Gruppo, ma associati ai fini della realizzazione di singole
iniziative ».
(6) Cfr. § 2 Dichiarazione finale del vertice di Rambouillet, in www.g8.utoronto.ca: « We came together because
of shared beliefs and shared responsibilities. We are each
responsible for the government of an open, democratic society,
dedicated to individual liberty and social advancement. Our
success will strengthen, indeed is essential to, democratic
societies everywhere. We are each responsible for assuring the
prosperity of a major industrial economy. The growth and
stability of our economy will help the entire industrial world
and developing countries to prosper ».
(7) Peraltro, solitamente, la Federazione Russa non partecipa agli incontri tra i Ministri economici e i governatori
delle banche centrali degli altri Stati del Gruppo (tanto che,
in genere, con riferimento a tali incontri si parla di riunioni
del “G7”).
(8) Essa è consultabile nella sezione documenti del
citato sito del G8 Information Center della University of
Toronto: www.g8.utoronto.ca.
(9) Tra le tappe che hanno gradualmente portato alla
piena accettazione nel 1998, la più significativa è costituita dal
vertice di Napoli dell’8-10 luglio 1994, allorquando la Federazione Russa è stata invitata dagli Stati del G7 a prendere
parte alla discussione dedicata alle questioni politiche. In arg.,
v. DI STASI, Il G8 e la Repubblica Federativa Russa nel G8:
Vertici internazionali
idoneità o meno dell’URSS, prima, e della Federazione Russa, in seguito, ad appartenere al loro
Gruppo elitario, sia inviti indirizzati allo Stato
candidato a procedere ad alcune riforme economiche e costituzionali (10).
Sennonché siffatta componente di elitarismo,
oltre ad essere oggetto di ricorrenti critiche, talvolta risulta ostativa al perseguimento di obiettivi
tanto di natura economica quanto, in senso lato, di
strategia politica o di governance, che gli otto Stati
si prefiggono e che peraltro, come si dirà nel
prosieguo, sono progressivamente aumentati, determinando un ampliamento dei temi in discussione durante gli incontri. Ciò ha indotto i rappresentanti degli otto Stati appartenenti al Gruppo a
confrontarsi con i loro omologhi di Stati in ascesa
economica o ritenuti politicamente influenti (vuoi
in generale, vuoi con riferimento ad una data
situazione oggetto di un contingente interesse del
Gruppo stesso), nonché con i vertici di organi o
istituzioni di alcune organizzazioni internazionali.
Del resto, l’invito a Stati terzi e ad organizzazioni
internazionali a partecipare ad uno o più incontri
del G8 è facilitato dalla mai avvenuta istituzionalizzazione di quest’ultimo e dalla volontà, anzi,
degli appartenenti al Gruppo di non dotarsi che di
regole minime di auto-organizzazione. La flessibilità rende invero possibile la predisposizione di
vertici o riunioni ministeriali a geometria variabile (11) ed un frequente « adaption to changing
circumstances » (12).
Il coinvolgimento, durante incontri e vertici, di
altri Stati o di organizzazioni internazionali, che
costituisce una parziale risposta alla critica di
scarsa rappresentatività all’interno della comunità
internazionale sovente rivolta al G8 (13), può
avvenire, anzitutto, attraverso inviti occasionali.
Ad esempio, al vertice canadese di Muskoka del
status soggettivo ed evoluzione delle competenze, in Studi in
onore di Vincenzo Starace, I, Napoli, 2008, 245 ss.
(10) V., ad esempio, i § 28-33 del Comunicato adottato
al termine del vertice di Londra del 15-17 luglio 1991, in
www.g8.utoronto.ca.
(11) In tal senso già GNATH, The G8 and the Heiligendamm Process: A Group’s Architecture in Flux, in European
Yearbook of International Economic Law, 2010, 414.
(12) GNATH, op. cit., 416.
(13) V. al riguardo, tra gli altri, LIGUSTRO, L’impatto dei
Paesi emergenti sulla governance dell’economia mondiale, in
L’ascesa delle economie emergenti. Implicazioni economiche e
giuridiche a cura di GUERRIERI, LORIZIO e NOVI, Milano, 2010,
235 ss. e VELLANO, Verso il superamento dei principi della
parità formale degli Stati nel governo dell’economia mondiale,
in Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone a cura di
LIGUSTRO e SACERDOTI, Napoli, 2011, 153 ss., in specie
163-166.
26 giugno 2010, i Capi di Stato e di Governo dei
Paesi appartenenti al Gruppo, consapevoli che
« the major global challenges must and can be
addressed effectively through focus, commitment
and transparency, and in partnership with other
concerned members of the global community » (14),
avendo deciso di discutere anche problematiche
connesse alla crescita economica e alla stabilità
politica dell’Africa (15), hanno invitato i Capi di
Stato o di Governo di influenti Paesi africani e i
presidenti di turno di alcune organizzazioni internazionali regionali di quel Continente (16). Inoltre, al termine del vertice di Deauville del 26 e 27
maggio 2011, gli Stati africani invitati (17) e gli
Stati del G8 hanno adottato per la prima volta una
dichiarazione congiunta G8/Africa, sui valori comuni e le responsabilità condivise (18).
Una seconda modalità di coinvolgimento interessa per il momento solo l’attuale Unione europea, la quale è stata invitata sin dal 1977 (all’epoca
Comunità economica europea) a partecipare, con
lo status di osservatore, ai vertici e agli incontri del
G7 e del G8.
Infine, una terza modalità di partecipazione allargata è realizzata attraverso il coinvolgimento di
Stati e organizzazioni internazionali in cosiddette
« Outreach Initiatives », le quali possono concretarsi in progetti pluriennali — come nel caso dell’Heiligendamm Process (2007/2009) e dell’Heiligendamm-L’Aquila Process (2009/2011) in cui gli
Stati appartenenti al G8 si sono confrontati con
cinque Stati emergenti (Brasile, Cina, India, Messico e Sudafrica) (19) — ovvero in nuovi raggruppamenti a durata indeterminata volti a far incontrare organi degli Stati e delle organizzazioni
internazionali ad essi partecipanti su questioni che,
per le loro implicazioni su scala globale, non è più
possibile affrontare solo in vertici e riunioni del G8.
Sinora l’unico raggruppamento di questo tipo è
costituito dal G20, i cui incontri (20) intendono
(14) Cfr. § 2 Dichiarazione finale del vertice di Muskoka, in www.g8.utoronto.ca.
(15) Cfr. § 19-20 Dichiarazione finale del vertice di
Muskoka, cit.
(16) Si è trattato dei Capi di Stato o di Governo di
Algeria, Egitto, Nigeria, Senegal e Sudafrica nonché di
Malawi, in quanto presidente di turno dell’Unione africana,
e di Etiopia, in quanto presidente di turno del Programma
NEPAD (New Economic Partnership for Africa Development)
dell’Unione africana.
(17) Si è trattato anche in questo caso dei Capi di Stato
o di Governo di Algeria, Egitto, Nigeria, Senegal e Sudafrica.
(18) V. Dichiarazione comune G8/Africa sui valori comuni e le responsabilità condivise, in www.g8.utoronto.ca.
(19) Su tali progetti v. GNATH, op. cit., 409-410, 413.
(20) Come si è detto, dal 1999 al 2008 tali incontri si
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Vertici internazionali
essere « a forum for informal dialogue among a
group of countries representing both developed and
emerging economies from every region of the globe
[...] whose size or strategic importance gives them a
particularly crucial role in the global economy » (21).
Peraltro si è già osservato che l’appartenenza al
G20, per quanto più estesa rispetto al G8, si
caratterizza per essere elitaria ed è fondata esclusivamente sulle testé descritte ragioni di natura
economica (22). Si pongono pertanto anche in
questo caso problemi di rappresentatività, cui si
tenta di ovviare estendendo la partecipazione a
taluni incontri ad altri Stati o ad organizzazioni
internazionali. Assumono particolare rilievo gli inviti formulati al presidente della Banca mondiale e
al direttore del Fondo monetario, che hanno preso
parte ai lavori del G20 sin dal primo incontro del
1999. Si tratta infatti di due organizzazioni internazionali, le cui funzioni, come si dirà, sono oggetto, soprattutto nell’attuale fase di crisi economica internazionale, di speciale attenzione dei vertici e degli incontri del G20.
4. Le riunioni e i vertici del G8 e del G20 come
conferenze internazionali. Cenni sui profili procedurali. — Né gli Stati del G8 né quelli che, con
l’Unione europea, appartengono al G20 hanno
ritenuto di istituire organi in comune permanenti.
Orbene è principalmente per l’assenza di organi
siffatti — assenza che comporta altresì la mancanza di sedi stabili — che non è possibile qualificare questi due Gruppi neppure come unioni
istituzionali di soggetti di diritto internazionale. Si
aggiunga che non esistono accordi istitutivi o altri
trattati aventi natura di statuti del G8 o del G20.
Secondo un orientamento dottrinario i due
Gruppi costituirebbero nondimeno delle « pseudo-organizzazioni » o delle « organizzazioni meta
nazionali » (23), un « tertium genus a cavallo fra le
sono tenuti solo a livello di Ministri dell’economia, di governatori delle banche centrali e di Presidente della Commissione europea.
(21) Dichiarazione del Presidente dell’incontro inaugurale dei Ministri dell’economia del G20, Washington, 25
settembre 1999, in www.g8.utoronto.ca.
(22) Si aggiunga che nel § 2 della Dichiarazione finale
del vertice di Washington, 15 novembre 2008, in
www.g8.utoronto.ca, i « leaders of the Group of Twenty »
hanno affermato: « Our work will be guided by a shared
belief that market principles, open trade and investment regimes, and effectively regulated financial markets foster the
dynamism, innovation, and entrepreneurship that are essential
for economic growth, employment and poverty reduction ».
(23) Cfr. PANEBIANCO e MARTINO, Elementi di diritto
dell’organizzazione internazionale, Milano, 1997, 11-14 e 2224; PANEBIANCO, Il G7 ed il soft law istituzionale, in Divenire
sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco
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unioni organizzate e le riunioni collettive di tipo
classico » (24). Si sostiene che, per un verso, i vertici dell’attuale G8 e quelli del G20 si distinguono
dalle conferenze occasionali (incluse quelle che necessitano di più sessioni per assolvere all’obiettivo
per le quali sono state convocate) in quanto i summenzionati soggetti di diritto internazionale appartenenti a uno o entrambi i Gruppi, partecipando
alle numerose — per frequenza e tipologia — riunioni del G8 e/o del G20, avrebbero dato vita a
« una prassi caratterizzata da una continua osservanza che ne assicura l’effettività e la rende, per
l’appunto, prassi consuetudinaria o prassi istituzionale » (25). Per altro verso, gli appartenenti ai due
Gruppi, non avvertendo l’esigenza di cooperare
mediante l’istituzione di organi permanenti preposti ad esplicare le funzioni necessarie al progressivo
conseguimento degli obiettivi che essi si prefiggono, sono contrari a trasformare il G8 e il G20 in
vere e proprie organizzazioni internazionali.
Tuttavia non sembrerebbe che la periodicità di
vertici e riunioni del G8 e del G20, programmati e
convocati secondo un ordine prestabilito, sia un
fattore determinante per escludere siffatti incontri
dal novero delle conferenze internazionali ed essere pertanto indotti ad accogliere la summenzionata tesi dottrinale che classifica i due Gruppi
nella differente categoria delle pseudo-organizzazioni, da essa configurata.
È da ritenere cioè che continuino a risultare
preponderanti gli elementi che accomunano i vertici del G8 e del G20 alle conferenze internazionali, e più specificamente alle conferenze periodiche (26), e che, pertanto, come tali essi debbono
essere qualificati (27). Il che, beninteso, non preclude che gli appartenenti ai due Gruppi tendano
progressivamente a uniformare le procedure da
seguire durante le riunioni e, se del caso, a concordare, come si è accennato, delle regole minime
di autogoverno (28).
Al riguardo, si osserva anzitutto che, in virtù di
Capotorti, I, Milano, 1999, 345 ss. V. anche ZANGHÌ, Diritto
delle organizzazioni internazionali2, Torino, 2007, 17-20.
(24) PANEBIANCO e MARTINO, op. cit., 14.
(25) PANEBIANCO e MARTINO, op. cit., 12.
(26) Sulla distinzione tra conferenze periodiche e occasionali v. BISCOTTINI, Il diritto delle organizzazioni internazio2
nali , pt. I, Padova, 1981, 20-31.
(27) In tal senso, SABEL, Conferences and Congresses,
International, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com, 2008, § 16.
(28) DELABIE, Gouvernance mondiale: G8 et G20 comme
modes de coopération interétatique informels, in Anr. fr. dr.
intern., LV, 2009, 643, ritiene che si stia progressivamente
realizzando una « quasi-institutionnalisation ».
Vertici internazionali
accordi programmatici, per lo più taciti (29), a
ciascuno degli appartenenti ad uno dei due
Gruppi spetta, a rotazione, la Presidenza del rispettivo Gruppo, la quale ha durata annuale. Con
riferimento al G8, a partire dal 1981 è invalsa la
prassi secondo la quale, durante lo svolgimento di
una conferenza al vertice, lo Stato che in base a
siffatta rotazione dovrebbe assumere la Presidenza
nel successivo anno esplicita comunque l’intenzione di voler ospitare il prossimo summit e attende l’accettazione della sua offerta da parte degli
altri Stati (30). Quanto al G20, non si è ancora
formata un’analoga prassi applicativa degli accordi
programmatici intervenuti durante il vertice di
Pittsburgh del 24-25 settembre 2009 (31).
Conformemente a quanto avviene per altre
conferenze convocate su iniziativa di un determinato Stato, l’appartenente al G8 o G20 che assume
la Presidenza del Gruppo e delle relative riunioni
a qualsiasi livello svolte può estendere l’invito a
Stati e organizzazioni internazionali terzi a partecipare a talune riunioni come osservatori; fissa il
calendario e le sedi in cui si svolgeranno il vertice
dei Capi di Stato e di Governo, le riunioni ministeriali e gli incontri preparatori, stabilendo per
ciascuno di essi anche l’ordine del giorno; è responsabile degli aspetti organizzativo-logistici, finanziari e di sicurezza.
Con riferimento alle riunioni ministeriali, partendo dal G8, si osserva che si tengono annualmente quelle tra i Ministri degli affari esteri (sin
dal 1984) e quelle tra i Ministri delle finanze (alle
quali, come si è ricordato, non partecipa il Ministro delle finanze russo) (32). In ambito G20, sono
convocate più volte nel corso dell’anno quelle tra
i Ministri delle finanze e i governatori delle banche
centrali. Inoltre, stante l’ampliamento dei settori
di interesse dell’attività dei due Gruppi, possono
essere radunati i responsabili di altri ministeri (33)
o possono essere organizzate riunioni ad hoc dedicate a specifiche crisi internazionali alle quali
vengono invitati taluni Stati terzi (34).
(29) Un’eccezione è tuttavia contenuta nel Comunicato
adottato a termine del vertice di Kananaskis del 27 giugno
2002, in www.g8.utoronto.ca, ove si riporta che i Capi di
Stato e di Governo partecipanti al vertice « agreed that
Russia will assume the 2006 G8 Presidency and will host our
annual Summit that year ».
(30) Cfr. MUNARI, Il G8 nel sistema delle relazioni tra
Stati e nel diritto internazionale, cit., 422.
(31) Cfr. supra, nt. 3.
(32) Cfr. supra, nt. 7.
(33) Ad esempio nel 2010 e nel 2011 sono state previste
“riunioni G20” dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali.
(34) Ad esempio il 12 e 13 gennaio 2011 si è tenuto a
Gli incontri preparatori dei vertici, che incidono sul successo di questi ultimi, si tengono tra i
rappresentanti personali dei leader del G8 o del
G20, i cosiddetti « sherpa », affiancati a loro volta
da altri funzionari, definiti « sous-sherpa » (35).
5. (Segue): l’oggetto delle riunioni e dei vertici. Il progressivo ampliamento delle materie su cui
interviene la concertazione dei due Gruppi. — La
volontà di non trasformare il G8 e il G20 in unioni
istituzionali di soggetti di diritto internazionale risponde altresì all’esigenza avvertita dagli appartenenti ai due Gruppi di non delimitare le materie e
i settori oggetto dei loro incontri. Rispetto all’istituzione di organi in comune, ai quali attribuire i
poteri necessari all’espletamento di determinate
funzioni, essi preferiscono cioè un modello più
flessibile che consenta la convocazione e lo svolgimento di riunioni in cui i temi in discussione varino
di volta in volta, tenendo conto di loro interessi e
preoccupazioni contingenti, inclusi, se del caso,
quelli derivanti da situazioni occorse in Stati terzi.
Ed invero, con riferimento ai vertici dell’attuale G8, detta flessibilità ha favorito, come si è
detto, il progressivo ampliamento non solo dei
punti inseriti in agenda, ma anche delle stesse
materie oggetto di discussione e dell’eventuale
attività concertata degli Stati appartenenti al
Gruppo.
Si confrontino, ad esempio, la Dichiarazione
finale del vertice di Rambouillet del 1975 (36) e
quella del vertice di Deauville del 2011 (37). Dalla
prima si ricava che il vertice del G6 del 1975 fu
principalmente incentrato sulla crisi finanziaria di
quegli anni, sulla stabilità monetaria e sul commercio internazionale. Al contrario, la Dichiarazione
finale adottata al termine del vertice di Daeuville
contiene paragrafi dedicati all’innovazione, alle
funzioni di Internet, alla crescita eco-compatibile e
allo sviluppo sostenibile, al cambiamento climatico, alla cooperazione con Stati e organizzazioni
internazionali del Continente africano, alla nonproliferazione nucleare, al terrorismo internazionale e alle situazioni in Libia, Siria, Yemen, Iran,
Doha una speciale riunione dei Ministri degli affari esteri dei
Paesi G8 e di Paesi del Medio Oriente e dell’Africa del
Nord.
(35) Cfr. DI STASI, Il G8 come sistema di leadership
collettiva, cit., 115. In generale sulla predisposizione e organizzazione di vertici e riunioni del G8, CONTICELLI, I vertici
del G8. Governi e amministrazioni nell’ordine globale, Milano, 2006, 93 ss.
(36) Sulla quale v. anche supra, nt. 6.
(37) Dichiarazione finale del vertice di Deauville, intitolata Un nouvel élan pour la liberté et la démocratie, in
www.g20-g8.com.
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Vertici internazionali
Afghanistan, Corea del Nord, Palestina, Pakistan e
Zimbabwe. Inoltre durante il vertice sono state
rese altre dichiarazioni, tra cui quella sulla “Primavera araba”, quella sul piano d’azione per la
sicurezza alimentare e quella — già menzionata
supra, § 3 —, adottata congiuntamente ad alcuni
Stati africani, su valori comuni e responsabilità
condivise per lo sviluppo dell’Africa.
Da una lettura anche sommaria delle più recenti dichiarazioni si evince inoltre che ormai i
temi di economia internazionale, preponderanti
durante i primi vertici, non sono affrontati tanto
negli incontri annuali dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 — vertici che anzi risultano
sempre meno rilevanti per lo sviluppo del diritto
internazionale dell’economia — quanto nelle riunioni dei Ministri delle finanze e dei governatori
delle Banche centrali del G7 e durante gli incontri
(a vertice o ministeriali) del G20.
Si osservi peraltro che, parimenti, cominciano
ad aumentare i punti inseriti nell’ordine del giorno
dei vertici del G20, durante i quali si affrontano
altresì questioni connesse alla governance dell’economia mondiale e al commercio internazionale.
Ad esempio, nella Dichiarazione adottata al termine del vertice di Seul, dell’11 e 12 novembre
2010, è stata dedicata attenzione anche ai problemi del cambiamento climatico e della salvaguardia dell’ambiente marino (38).
6. (Segue): le dichiarazioni e i comunicati
adottati al termine delle riunioni e dei vertici. — Le
dichiarazioni e i comunicati adottati al termine dei
vertici e delle riunioni del G8 e del G20 non
costituiscono accordi vincolanti gli Stati appartenenti ai due Gruppi, bensì strumenti di soft law e,
più in particolare, sono da classificare tra quegli
atti e strumenti che alcuni autori hanno definito
come « concertati non convenzionali » (« actes
concertés non conventionnels ») (39) e altri come
« gentlemen’s agreements » o intese non vincolanti
(« non binding agreements ») (40).
A nostro avviso, nel caso di specie è preferibile
ricorrere alla definizione di « atti concertati non
convenzionali », la quale esprime meglio sia l’elemento della concertazione, che fortemente connota i vertici e le riunioni dei due Gruppi, sia la
volontà degli appartenenti ai due Gruppi di non
porre in essere trattati internazionali giuridicamente obbligatori.
Il primo elemento risulta di tutta evidenza anche da una lettura sommaria delle dichiarazioni o
dei comunicati finali dei due Gruppi. In essi, gli
appartenenti al G8 o al G20 sono soliti esternare la
loro convergenza di opinioni e vedute su determinate questioni e, più in generale, i risultati dell’attività di “concertazione” svolta durante le riunioni
o le conferenze al vertice. Ad esempio nella summenzionata Dichiarazione finale del vertice di Deauville si rinvengono espressioni del tipo « nous
[chefs d’Etat et de gouvernement du Groupe des
Huit] avons réaffirmé notre profond engagement en
faveur de la liberté et de la démocratie [...]. Nous
nous sommes penchés sur des nouveaux thèmes [...].
Nous nous félicitons des prochaines étapes pour renforcer la coopération internationale dans tous ces
domaines [...]. Nous sommes résolus à prendre les
mesures nécessaires, collectivement et individuellement, pour faire face aux défis actuels [...]. Nous
exprimons notre vive préoccupation » (41).
Quanto al secondo elemento, va osservato,
anzitutto, che non è mai emersa la volontà degli
appartenenti ai due Gruppi di conferire alle dichiarazioni e ai comunicati valore di trattati internazionali, ancorché in forma semplificata.
Vieppiù tali atti non contengono che: a) direttive
rivolte agli appartenenti ai Gruppi stessi, finalizzate a orientarne la condotta in ambito di conferenze multilaterali (42) e in seno ad organizzazioni
internazionali (43), ovvero tese « à la canalisation
des comportements internes [...] qui ne porte[nt]
pas atteinte à leur liberté de décision mais ten-
(38) Cfr. § 13 Dichiarazione finale del vertice di Seul del
2010 e § 58 Dichiarazione finale del vertice di Cannes del 3
e 4 novembre 2011, entrambe in www.g20.org.
(39) Cfr. DAILLER, FORTEAU e PELLET, Droit international
public, Paris, 2009, 422-431; COMBACAU e SUR, Droit international public, Paris, 2010, 86-92. Si tratta beninteso di una
categoria distinta dagli atti delle organizzazioni internazionali, che costituiscono infatti « des actes unilatéraux imputables à l’organisation qui les adopte » (DAILLER, FORTEAU e
PELLET, op. cit., 425). V. inoltre DI STASI, Il contributo del
G20 e del G8 alla definizione di nuove regulae dell’ordine
internazionale tra effettività pseudo-istituzionale e partnership di gruppo, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, XI, 2009, n. 32, 28-29.
(40) V., tra gli altri, MÜNCH, Non-Binding Agreements,
in Z. ausl. öff. R.VR., 1969, 1 ss.; SCHACHTER, The Twilight
Existence of Nonbinding International Agreements, in 71
Am. journ. intern. Law, 1977, 296 ss.; EISEMANN, Le Gentlemen’s Agreement comme source de droit international, in J.
dr. intern., 1979, 326 ss.; FOIS, Gli accordi non vincolanti e il
diritto dei trattati, in Studi in onore di Vincenzo Starace, cit.,
281 ss.
(41) Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit.,
rispettivamente, § 1 e 5 del preambolo e § 22, 23 e 70.
(42) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di
Deauville, cit., § 32.
(43) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di
Deauville, cit., § 76.
1436
Vertici internazionali
d[ent] à harmoniser des politiques et des pratiques » (44) — come ad esempio in materia di
cancellazione del debito di Paesi economicamente
in difficoltà (45) —; b) proposte di avvio di
programmi di cooperazione, inclusi quelli comportanti la possibile istituzione di nuovi organismi (46); c) raccomandazioni indirizzate ad uno
specifico Stato terzo — ad esempio, affinché detto
Stato rispetti i diritti umani (47) o specifiche
risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (48) —
oppure alla generalità degli Stati — ad esempio,
auspicando la ratifica di una determinata convenzione multilaterale (49) —; d) raccomandazioni e
proposte dirette a organizzazioni internazionali di
cui gli appartenenti ai due Gruppi sono membri
e nei confronti delle quali il G8 e il G20 non
costituiscono un’alternativa, ma gruppi di impulso (50) dell’attività (51) o, se del caso, della
riforma (52); e) raccomandazioni e incoraggiamenti a organizzazioni internazionali di cui gli
appartenenti al Gruppo che li effettua non sono
membri (53); f) posizioni comuni su una determinata problematica (54) o sulla situazione eco(44) COMBACAU e SUR, op. cit., 90.
(45) Sulle iniziative concertate in ambito G8 in materia
di cancellazione del debito di Paesi economicamente in
difficoltà, cfr. GSTÖHL, Governance through Government Networks: The G8 and International Organizations, in Review of
International Organizations, 2007, 9-20.
(46) Cfr., ad esempio, l’allegato 1 della Dichiarazione
finale del vertice di Muskoka, cit., intitolato « The G8 Muskoka Initiative: Maternal, Newborn and Under-Five Child
Health ».
(47) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di
Deauville, cit., § 66.
(48) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di
Deauville, cit., § 73.
(49) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di
Deauville, cit., § 43-46.
(50) In tal senso, DELABIE, Gouvernance mondiale: G8 et
G20 comme modes de coopération interétatique informels,
cit., 649-650.
(51) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di
Deauville, cit., § 27.
(52) Cfr., ad esempio, con riferimento alla riforma del
Fondo monetario internazionale, la Dichiarazione finale del
vertice di Seul, cit., § 16-18, e la Dichiarazione finale del
vertice di Cannes, cit., § 17-20. In arg., v., tra gli altri, FREIS,
The G-20 Emphasis in Promoting Integrity in Financial Markets, in International Monetary and Financial Law a cura di
GIOVANOLI e DEVOS, Oxford, 2010, 104 ss.
(53) Cfr., ad esempio, con riferimento al ruolo della
South African Development Community per la risoluzione
della crisi dello Zimbabwe, Dichiarazione finale del vertice
di Deauville, cit., § 91.
(54) Cfr., ad esempio, con riferimento al cambiamento
climatico, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., §
49-55.
nomica, sociale o politica di uno Stato appartenente (55) o meno (56) a uno dei due Gruppi.
Si è peraltro sostenuto in dottrina che avrebbero natura vincolante quelle « parti delle dichiarazioni » relative all’istituzione di organismi, task
forces e altri gruppi di lavoro (57). A noi sembra
invece che esse siano delle proposte del tipo indicato sub lett. b nella classificazione testé prospettata. Si consideri a riguardo il caso del Gruppo di
azione finanziaria internazionale (GAFI). Sebbene
sia innegabile che, di fatto, l’istituzione di tale
organismo sia stata concordata durante il vertice
del G7 di Parigi del 14-16 luglio 1989, è vero che
formalmente nella Dichiarazione finale di tale vertice (58) si rinviene solo la volontà di convocare un
gruppo di esperti finanziari che deve discutere di
misure di prevenzione e contrasto al riciclaggio.
Nella Dichiarazione, al § 53, non è indicata che in
modo generico la composizione del futuro gruppo
di azione, proponendo che esso comprenda
esperti finanziari degli appartenenti al G7 e di
« other countries interested in these problems ». Ne
è derivato, tra l’altro, che gli appartenenti al G7 si
trovarono impossibilitati a stabilire la convocazione del primo incontro di un tale gruppo e
pertanto chiesero alla Francia di volervi provvedere in un successivo momento. Sicché sembrerebbe da ritenersi che il § 53 di detta Dichiarazione, a prescindere dai termini utilizzati, costituisca, più che una formale decisione, una proposta
di istituzione di una nuova task force, contenuta in
una dichiarazione non vincolante.
La natura non vincolante degli strumenti concertati non convenzionali non comporta che essi
siano privi di effetti giuridici. Anzitutto, come è
stato osservato, « sans être liés par leur dispositions,
les Etats le sont par le principe de la bonne foi » (59).
Del resto, con specifico riguardo agli strumenti qui
(55) Cfr., ad esempio, con riferimento alla situazione
del Giappone dopo il terremoto dell’11 marzo 2011, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 1-3, e, con
riferimento alla situazione economica degli Stati appartenenti al Gruppo nell’attuale fase di crisi, il « Piano d’azione
per la crescita e l’impiego », annesso alla Dichiarazione finale
del vertice di Cannes, cit.
(56) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di
Deauville, cit., § 64-93.
(57) In tal senso DE GUTTRY, La funzione del G-7 nel
complesso delle istituzioni internazionali, in Il vertice dei
Sette. Ruolo e prospettive del G-7 nel mutato scenario internazionale a cura di GARAVOGLIA e MERLINI, Milano, 1994, 75,
il quale ritiene si tratti di atti di auto-organizzazione che
assumono natura vincolante.
(58) Dichiarazione finale del vertice di Parigi, in
www.g8.utoronto.ca.
(59) Così DAILLER, FORTEAU e PELLET, Droit international
public, cit., 430.
1437
Vertici internazionali
in esame, stante anche l’attenzione rivolta dall’opinione pubblica internazionale ai lavori del G8 e del
G20, gli appartenenti ai due Gruppi tendono a
conformarsi alle raccomandazioni, alle direttive e ai
piani di azione in essi contenuti. Si aggiunga che in
genere le dichiarazioni dei vertici contengono dei
paragrafi sui « seguiti » (60), che illustrano i progressi raggiunti individualmente o collettivamente
dagli appartenenti ai due Gruppi nel perseguimento degli obiettivi che essi si sono prefissi nel
corso di precedenti vertici (61).
Inoltre, gli atti concertati non convenzionali
possono assumere rilevanza per l’interpretazione
di accordi internazionali quali strumenti in connessione con questi ultimi, ai sensi dell’art. 31 § 2
lett. b della Convenzione di Vienna del 23 maggio
1969, sul diritto dei trattati (62). Anche a siffatta
funzione assolvono alcune dichiarazioni o comunicati di vertici e riunioni del G8 e del G20
allorquando, come si è ricordato, gli appartenenti
ai due Gruppi formulano raccomandazioni inerenti alla ratifica di determinate convenzioni internazionali. Infatti, a tali raccomandazioni si accompagnano solitamente considerazioni in merito al
potenziamento o alla puntuale attuazione degli
strumenti previsti dai trattati in questione (63).
È altresì possibile che « parti di testi di soft law
si evolvano, nel corso del tempo, divenendo elementi di norme consuetudinarie o di accordi internazionali, oppure che vengano conclusi accordi
aventi per contenuto quello di testi originariamente non vincolanti » (64) o, ancora, che atti
vincolanti di organizzazioni internazionali rinviino
ad atti concertati non convenzionali o altri strumenti di soft law. Siffatti processi interessano anche dichiarazioni e comunicati di vertici e riunioni
del G8 o del G20. Peraltro, quando questi ultimi
incidono sul contenuto di atti vincolanti di orga(60) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di
Deauville, cit., § 56-63.
(61) Si tratta del cosiddetto processo di follow up, su cui
v., tra gli altri, DI STASI, Il contributo del G20 e del G8 alla
definizione di nuove regulae dell’ordine internazionale, cit.,
34-35.
(62) Sul punto cfr. FOIS, Gli accordi non vincolanti e il
diritto dei trattati, cit., 291-292.
(63) Ad esempio nella Dichiarazione finale del vertice di
Deauville, cit., § 46, con riferimento alla Convenzione di
Vienna del 26 settembre 1986, sulla notificazione immediata
degli incidenti nucleari (in vigore dal 27 ottobre 1986) —
che gli appartenenti al G8 chiedono, in primo luogo, che sia
ratificata da un numero crescente di Stati —, si legge che « il
convendrait d’améliorer encore l’efficacité et le contenu des
notifications en cas d’accident nucleaire ».
(64) Così LUZZATTO, Il diritto internazionale generale e le
sue fonti, in Istituzioni di diritto internazionale a cura di
CARBONE, LUZZATTO e SANTA MARIA, Torino, 2006, 79.
1438
nizzazioni internazionali viene esaltata maggiormente la ricordata funzione di impulso (65) esercitata dal G8 e dal G20 (66). Può osservarsi, ad
esempio, che l’allegato 1 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 10 giugno
1999, n. S/RES/1244 (1999), sui principi da applicare nella soluzione politica della crisi del Kosovo (67), riproduce la Dichiarazione del Presidente della riunione dei Ministri degli esteri del
G8 del 6 maggio 1999.
Va infine precisato che devono essere tenuti
nettamente distinti dalle dichiarazioni e dai comunicati, che, come si è appena detto, non sono
vincolanti, i menzionati accordi programmatici di
auto-organizzazione, che possono essere raggiunti
nel corso di vertici e riunioni del G8 e del G20 (v.
supra, § 4).
7. Altre conferenze al vertice. — I vertici del
G8 e del G20 presentano aspetti peculiari rispetto
ad altre categorie, solo apparentemente simili, di
riunioni di soggetti di diritto internazionale, rappresentati al più alto livello. Oltre che dalle ipotesi
in cui si tratta in realtà di sessioni di organi o
istituzioni di organizzazioni internazionali, ancorché composti da Capi di Stato o di Governo e dai
Presidenti dello stesso e/o di altri organi o istituzioni — si pensi al Consiglio europeo (68) —, gli
(65) Come osserva BAKER, The Group of Seven. Finance
Ministries, Central Banks and Global Financial Governance,
London-New York, 2006, 63: « The G7 cannot simply impose themselves on existing international institutions and
bodies, [...] but rather they have to engage in a continuous
process of persuasion ».
(66) Ciò, ovviamente, ricordando che di per sé le dichiarazioni e i comunicati finali restano atti concertati non
convenzionali, inidonei, tra l’altro, a creare obblighi nei
confronti di tali organizzazioni internazionali e dei membri
di queste ultime. In altri termini, la vincolatività può caratterizzare esclusivamente l’eventuale atto di una organizzazione internazionale che riproduca un comunicato o una
dichiarazione finale del G8 o del G20. Sicché, si potrebbero
estendere al G8 e al G20 le riflessioni che Virally dedicava ad
alcune conferenze al vertice della fase finale della seconda
guerra mondiale e degli anni Cinquanta (tra cui il vertice di
Yalta del 4-11 febbraio 1945): « Il est clair, dans ces conditions, que la conférence au sommet ne représente qu’un
élément — essentiel, sans doute, et central, mais partiel —
d’une négociation beaucoup plus générale [...] si l’application
des décisions intéresse d’autres Etats, il serait nécessaire que
ceux-ci y consentent, ce qui peut nécessiter de nouvelles
négociations [...]. On comprend mieux, dans ces conditions, la
véritable signification de la conférence au sommet et combien
toute comparaison avec un gouvernement international reste
superficielle, arrêtée aux apparences »: VIRALLY, La conférence
au sommet, cit., 18.
(67) V. il testo in Riv. dir. intern., 1999, 863 ss.
(68) Appare opportuno ricordare che il Consiglio europeo, divenuto un’istituzione dell’Unione europea con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
Vertici internazionali
incontri del G8 e del G20 vanno distinti dai
summit di alcuni Gruppi di soggetti di diritto
internazionale.
Anzitutto, come è stato osservato (69), una
differente categoria è costituita dai vertici di
gruppi di influenza, in qualche misura istituzionalizzati, come ad esempio i summit quinquennali
dei Capi di Stato e di Governo del G77 ossia del
Gruppo originariamente di settantasette Stati
(oggi centotrentuno) economicamente in via di
sviluppo. Questi gruppi, oltre a non avere una
composizione elitaria (70), mirerebbero esclusivamente a coordinare e difendere posizioni condivise tra gli Stati che li compongono nell’ambito di
talune organizzazioni internazionali universali.
Non composte su base elitaria appaiono anche
conferenze al vertice indette periodicamente tra gli
Stati di una determinata regione. Al riguardo,
l’esempio più significativo, soprattutto per l’importanza degli atti finali da essi scaturiti (71), è
costituito dai vertici svoltisi tra il 1975 e il 2004
nell’ambito della Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (CSCE). Quest’ultima si è
(in vigore dal 1° dicembre 2009), trae le sue origini dai
vertici dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri delle
tre Comunità europee, prima, e dell’Unione europea, dopo.
Tali vertici, che si sono svolti a partire dagli anni Sessanta,
dal 1974 sono stati organizzati periodicamente secondo scadenze prefissate. In arg., v., tra gli altri, PARISI, Conferenze al
vertice e Consiglio europeo: un tentativo di sistemazione
giuridica, in Riv. dir. eur., 1977, 25 ss.; STARACE, Il Consiglio
europeo, in Tavole rotonde di diritto comunitario promosse
da BISCOTTINI, I. 1966-1977, Milano, 1980, 230 ss.; FOIS, Le
conferenze al vertice dei paesi della C.E.E. e il diritto comunitario, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1982, 694 ss.; CAPOTORTI, Le statut juridique du Conseil européen à la lumière de
l’Acte unique, in Du droit international au droit de l’intégration. Liber amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, 1987,
79 ss. Sulle novità apportate dal Trattato di Lisbona v.
DRAETTA, Composizione e funzionamento di Consiglio e Consiglio europeo nel Trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, 2009, 7 ss.; VILLANI, Istituzioni di Diritto
dell’Unione europea2, Bari, 2010, 132-139. Per un confronto
con i vertici del G8, CONTICELLI, I vertici del G8. Governi e
amministrazioni nell’ordine globale, cit., 24-28.
(69) Cfr. DELABIE, Gouvernance mondiale: G8 et G20
comme modes de coopération interétatique informels, cit.,
633-635.
(70) V., sul punto, DI STASI, op. ult. cit., 28.
(71) Ad alcuni dei quali, benché gentlemen’s agreements, strumenti concertati non convenzionali o intese non
vincolanti — come la dottrina dominante, pur ricorrendo a
siffatte differenti definizioni (v., per tutti, gli autori richiamati da DAILLER, FORTEAU e PELLET, op. cit., 429), li qualifica
—, rinviano norme contenute in trattati internazionali o atti
di organizzazioni internazionali. Si consideri, ad esempio,
l’art. 21 § 2 lett. e Trattato UE, che vincola l’Unione a
« preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la
sicurezza internazionale, conformemente [...] ai principi dell’Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi,
compresi quelli relativi alle frontiere esterne ».
progressivamente istituzionalizzata dando vita ad
una unione istituzionale di Stati, successivamente
trasformatasi in Organizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in Europa (OSCE), di cui, peraltro,
è controversa la natura di organizzazione internazionale. Un analogo processo ha riguardato anche
i vertici tenutisi a partire dal 1976 tra i Capi di
Stato e di Governo dell’Associazione degli Stati
dell’Asia Sud-orientale (ASEAN), la quale è stata
interessata da una forte istituzionalizzazione a seguito dell’entrata in vigore il 15 dicembre 2008
della Carta dell’ASEAN (72).
Un’ulteriore categoria è costituita dalle conferenze al vertice relative a determinate crisi internazionali indette tra un numero ristretto di soggetti di diritto internazionale. Può trattarsi anzitutto di incontri tra gli Stati che in un’alleanza
stipulata per un conflitto internazionale risultano
militarmente, economicamente e politicamente
più influenti. Ne costituiscono un esempio le conferenze al vertice della fase finale della seconda
guerra mondiale tra i Capi di Stato o di Governo
di Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche tenutesi a
Teheran (28 novembre-1° dicembre 1943), a Yalta
(4-11 febbraio 1945) e a Potsdam (17 luglio-2
agosto 1945) (73). Una seconda sub-categoria è
costituita dai vertici e dagli incontri dei cosiddetti
gruppi di contatto posti in essere per facilitare la
soluzione di una determinata situazione che rappresenti una minaccia alla pace e alla sicurezza
internazionale o che abbia già dato luogo ad un
conflitto internazionale (74). In genere, essi sono
istituiti al temine di una conferenza internazionale
convocata su iniziativa di uno o più Stati ovvero di
una organizzazione internazionale, che, avendo un
particolare interesse alla soluzione di una siffatta
crisi, provvedono ad invitarvi altri soggetti di diritto internazionale ritenuti influenti per il peso e il
ruolo che hanno nel sistema di relazioni internazionali ovvero con specifico riferimento alla situazione oggetto della conferenza stessa. La composizione selettiva e a livello di organi di vertice tanto
(72) Tale trattato è stato concluso a Singapore il 20
novembre 2007. Esso è consultabile in www.aseansec.org. In
arg. v. PENNETTA, Organizzazioni internazionali regionali, in
questa Enciclopedia, Annali, IV, 2011, 844 ss.
(73) Per un’analisi giuridica di tali vertici, v., ancora,
VIRALLY, op. cit.
(74) A partire dai primi anni di vita dell’ONU e, soprattutto, dopo la fine della “guerra fredda” sono stati istituiti
numerosi gruppi di contatto. Sui gruppi di contatto posti in
essere nel periodo 1956-2004, v. PRANTL, Informal Groups of
States and the UN Security Council, in 59 International
Organization, 2005, n. 3, 559 ss.
1439
Vertici internazionali
delle conferenze di questi ultimi Gruppi — al
riguardo un esempio significativo è il recente
Gruppo di contatto per la Libia (75) — quanto
delle conferenze trilaterali summenzionate rappresenta un elemento in comune con i summit del G8
e del G20. Si aggiunga che, oltre alla concertazione diretta, da promuovere e attuare se del caso
anche mediante la conclusione di trattati internazionali, i partecipanti a tali conferenze di alto
livello tendono a svolgere una funzione di impulso, ad esempio, raccomandando ad uno o più
Stati di conformarsi a risoluzioni del Consiglio di
sicurezza (76), ovvero formulano proposte alle
organizzazioni internazionali interessate. D’altro
canto, a differenza dei vertici dell’attuale G8 o del
G20, le conferenze in esame hanno ad oggetto
esclusivamente una specifica crisi (come nel caso
degli incontri di gruppi di contatto) o, pur potendo avere un’incidenza sull’intero sistema di
relazioni internazionali, sono basate su alleanze
militari e strategiche i cui partecipanti condividono solo alcuni interessi e, di conseguenza, finiscono per essere convocate per periodi relativamente brevi (come nel caso dei vertici trilaterali
della fase finale della seconda guerra mondiale).
Va infine osservato che è stato proposto in
dottrina un accostamento tra il G8 e il cosiddetto
« Concerto europeo » del XIX secolo e del primo
quindicennio di quello successivo, che tuttavia
non appare del tutto convincente (77). È vero che
a importanti conferenze e congressi tenutisi nel
lasso di tempo intercorso tra il 1814 e il 1913 e fra
(75) Il Gruppo di contatto per la Libia è stato costituito
al termine della Conferenza di Londra del 29 marzo 2011.
Esso è composto da: Consiglio di cooperazione del Golfo,
Lega Araba, NATO, Organizzazione della conferenza islamica, Organizzazione delle Nazioni Unite, Unione africana,
Unione europea e dai seguenti Stati: Bahrein, Belgio-Paesi
Bassi (che partecipano a rotazione alle conferenze indette tra
i partecipanti al gruppo), Canada, Danimarca-NorvegiaSvezia (anche essi a rotazione), Emirati Arabi Uniti, Francia,
Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Italia, Kuwait,
Libano, Malta, Marocco, Polonia, Qatar, Regno Unito, Spagna, Turchia e Stati Uniti d’America.
(76) Cfr., ad esempio, il § 3 delle Conclusioni del
Presidente, approvate al termine del secondo incontro del
Gruppo di contatto per la Libia, Roma, 5 maggio 2011, in
www.esteri.it. In tale paragrafo si chiedeva all’allora governo
centrale di Tripoli di conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza 26 febbraio 2011, n. S/RES/1970 (2011),
sulla pace e sicurezza in Africa, e 17 marzo 2011, n.
S/RES/1973 (2011), relativa alla situazione in Libia.
(77) V., ad esempio, PENTTILÄ, The Role of the G8 in
International Peace and Security, Oxford, 2003, 20-26. Alcuni autori considerano un moderno Concerto europeo
anche il G20. V., ad esempio, ZARING, International Institutional Performance in Crisis, in 10 Chicago Journal of International Law, 2009, 475.
1440
un numero ristretto di Stati — considerati in quel
periodo le Potenze prevalenti — parteciparono
anche Capi di Stati o di Governo. È vero inoltre
che nell’ambito di tali riunioni, comprese quelle
svoltesi a livello ministeriale, le Potenze prevalenti
si occupavano altresì di questioni che le riguardavano solo indirettamente, come ad esempio la
situazione politica in uno Stato terzo. Tuttavia va
osservato che siffatti incontri non si svolgevano a
intervalli regolari. Infatti, se originariamente, con
l’art. 6 del Trattato di Parigi del 20 novembre
1815 (78), Austria, Gran Bretagna, Prussia e Russia, nell’ambito della Santa Alleanza, avevano pattuito di organizzare conferenze periodiche e prestabilite, già nel Protocollo di Aquisgrana del 15
novembre 1818, con cui estendevano l’Alleanza
alla Francia, convenivano che successive riunioni,
alle quali avrebbero potuto partecipare anche altri
Stati direttamente interessati, si sarebbero svolte
solo se ritenute necessarie e in seguito a scambi
diplomatici volti a concordarne modus operandi,
data e sede (79). Vieppiù a tali conferenze o
congressi, che finirono per diventare sempre più
saltuari, non partecipavano sempre gli stessi Stati
ed anzi, nel periodo di tempo in esame, alcune
conferenze si svolsero dopo conflitti e guerre tra
alcune delle Potenze europee. Sicché, come è stato
sostenuto, si trattava di un « Concerto occasionale
ed intermittente [...], destinato a formare temporanee associazioni collettive, di fronte ad una crisi
concreta ritenuta di interesse europeo » (80).
Roberto Virzo
FONTI. — Trattati internazionali: Trattato tra la Francia
e le Potenze alleate, Parigi, 20 novembre 1815, e Protocollo
di Aquisgrana, 15 novembre 1818; Carta dell’Associazione
degli Stati dell’Asia Sud-orientale, Singapore, 20 novembre
(78) Il testo di tale articolo può essere letto in BOURQUIN,
La Sainte-Alliance. Un essai d’organisation européenne, in
Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La
Haye, LXXXIII, 1953, 400-401.
(79) Cfr., per il testo, The Consolidated Treaty Series a
cura di PARRY, LXIX, Dobbs Ferry (New York), 1969,
366-367.
(80) Cfr. CIALDEA, Realtà e mito del Concerto europeo
nell’Ottocento, in Scritti in memoria di Antonio Falchi, Milano, 1964, 107 e 111-112, per la distinzione tra « Concerto
attivo » il quale « impegnava in maniera decisa solo due o tre
Grandi Potenze » e « Concerto sussidiario di mera acquiescenza » volto ad « allineare all’azione delle Potenze attive, le
altre non interessate in maniera vitale, riluttanti ad assumersi
impegni collettivi, o addirittura recalcitranti perché contrariate dalle soluzioni proposte ». Si osservi, infine, che, in
genere, al termine di conferenze e congressi del periodo in
esame, venivano stipulati (e spesso, peraltro, non fra tutti gli
Stati partecipanti) trattati internazionali, mentre era raro che
le soluzioni raggiunte « in concerto » fossero l’oggetto di
intese non vincolanti.
Vertici internazionali
2007; Trattato che modifica il Trattato sull’Unione europea
e il Trattato che istituisce la Comunità europea, Lisbona, 13
dicembre 2007.
Atti di organizzazioni internazionali: risoluzioni del
Consiglio di sicurezza dell’ONU: 10 giugno 1999, n.
S/RES/1244 (1999), sui principi da applicare alla soluzione
politica della crisi del Kosovo; 26 febbraio 2011, n.
S/RES/1970 (2011), sulla pace e sicurezza in Africa; 17
marzo 2011, n. S/RES/1973 (2011), relativa alla situazione in
Libia.
Comunicati e dichiarazioni finali di vertici e riunioni
ministeriali di gruppi di Stati: Dichiarazione del vertice G6
di Rambouillet, 17 novembre 1975; Dichiarazione del vertice
G7 di Parigi, 14-16 luglio 1989; Comunicato finale del
vertice G7 di Londra, 15-17 luglio 1991; Dichiarazione del
Presidente dell’incontro inaugurale dei Ministri dell’economia di Washington, 25 settembre 1999; Comunicato finale
del vertice G8 di Kananaskis, 27 giugno 2002; Dichiarazione
del vertice G20 di Washington, 15 novembre 2008; Dichiarazione del vertice G8 di Muskoka, 26 giugno 2010; Comunicato finale del vertice G20 di Pittsburgh, 24 e 25 settembre
2010; Dichiarazione del vertice G20 di Seul, 12 novembre
2010; Conclusioni del Presidente del Gruppo di contatto per
la Libia, 5 maggio 2011; Dichiarazione del vertice G8 di
Deauville, 26 e 27 maggio 2011; Dichiarazione comune
G8/Africa di Deauville, 27 maggio 2011, sui valori comuni e
le responsabilità condivise; Dichiarazione del vertice G20 di
Cannes, 4 novembre 2011, e l’annesso « Piano d’azione per
la crescita e l’impiego ».
LETTERATURA. — SIBERT, Quelques aspects de l’organisation et de la technique des conférences internationales, in
Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La
Haye, XLVIII, 1934, 391 ss.; BOURQUIN, La Sainte-Alliance.
Un essai d’organisation européenne, ivi, LXXXIII, 1953, II,
377 ss.; VIRALLY, La Conférence au sommet, in Anr. fr. dr.
intern., V, 1959, 7 ss.; CIALDEA, Realtà e mito del Concerto
europeo nell’Ottocento, in Scritti in memoria di Antonio
Falchi, Milano, 1964, 103 ss.; MÜNCH, Non-Binding Agreements, in Z. ausl. öff. R.VR., 1969, 1 ss.; PARISI, Conferenze al
vertice e Consiglio europeo: un tentativo di sistemazione
giuridica, in Riv. dir. eur., 1977, 25 ss.; SCHACHTER, The
Twilight Existence of Nonbinding International Agreements,
in 71 Am. journ. intern. Law, 1977, 296 ss.; EISEMANN, Le
Gentlemen’s Agreement comme source de droit international,
in J. dr. intern., 1979, 326 ss.; STARACE, Il Consiglio europeo,
in Tavole rotonde di diritto comunitario promosse da BISCOTTINI, I. 1966-1977, Milano, 1980, 230 ss.; BISCOTTINI, Il diritto
delle organizzazioni internazionali2, pt. I, Padova, 1981; FOIS,
Le conferenze al vertice dei paesi della C.E.E. e il diritto
comunitario, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1982, 694 ss.;
CAPOTORTI, Le statut juridique du Conseil européen à la
lumière de l’Acte unique, in Du droit international au droit de
l’intégration. Liber amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, 1987, 79 ss.; SINAGRA, Conferenze internazionali: I)
Profili generali, in Enc. giur., VIII, 1988; DE GUTTRY, La
funzione del G-7 nel complesso delle istituzioni internazionali,
in Il vertice dei Sette. Ruolo e prospettive del G-7 nel mutato
scenario internazionale a cura di GARAVOGLIA e MERLINI,
Milano, 1994, 69 ss.; PINOTTI, Il Gruppo dei sette. La cooperazione internazionale alla prova, Milano, 1996; PANEBIANCO e
MARTINO, Elementi di diritto dell’organizzazione internazionale, Milano, 1997, 11 ss.; PANEBIANCO, Il G7 ed il soft law
istituzionale, in Divenire sociale e adeguamento del diritto.
Studi in onore di Francesco Capotorti, I, Milano, 1999, 345
ss.; KLABBERS, Institutional Ambivalence by Design: Soft Organizations in International Law, in 70 Nordic Journal of
International Law, 2001, n. 3, 403 ss.; MUNARI, Il G8 nel
sistema delle relazioni tra Stati e nel diritto internazionale:
uno strumento ancora attuale?, in Comun. intern., 2001, 413
ss.; DI STASI, Il G8 tra autonomia collettiva ed effettività
istituzionale, in Comunicazioni e studi, XXII, 2002, 633 ss.;
PENTTILÄ, The Role of the G8 in International Peace and
Security, Oxford, 2003; The New Economic Diplomacy. Decision-Making and Negotiation in International Economic
Relations a cura di BAYNE e WOOLCOCK, Aldershot, 2003; The
G8, the United Nations and Conflict Prevention a cura di
KIRTON e RADOSLAVA, Aldershot, 2004; PRANTL, Informal
Groups of States and the UN Security Council, in 59 International Organization, 2005, n. 3, 559 ss.; BAKER, The Group of
Seven. Finance Ministries, Central Banks and Global Financial Governance, London-New York, 2006; CONTICELLI, I
vertici del G8. Governi e amministrazioni nell’ordine globale,
Milano, 2006; GARRAMONE, I gruppi di Stati, in Le organizzazioni internazionali come strumenti di governo multilaterale a
cura di ROSSI L.S., Milano, 2006, 465 ss.; JAUNET, Le partenariat mondial du G8. Plus de coopération pour plus de
sécurité?, in Annuaire français des relations internationales,
VII, 2006, 820 ss.; LUZZATTO, Il diritto internazionale generale
e le sue fonti, in Istituzioni di diritto internazionale a cura di
CARBONE, LUZZATTO e SANTA MARIA, Torino, 2006, 43 ss.;
GSTÖHL, Governance through Government Networks: The G8
and International Organizations, in Review of International
Organizations, 2007, 1 ss.; HAJNAL, The G8 System and the
G20. Evolution, Role and Documentation, Aldershot, 2007;
SCISO, Appunti di diritto internazionale dell’economia, Torino, 2007, 19 ss.; ZANGHÌ, Diritto delle organizzazioni internazionali2, Torino, 2007, 17 ss.; DI STASI, Il G8 e la Repubblica Federativa Russa nel G8: status soggettivo ed evoluzione
delle competenze, in Studi in onore di Vincenzo Starace, I,
Napoli, 2008, 245 ss.; FOIS, Gli accordi non vincolanti e il
diritto dei trattati, ivi, 281 ss.; GÄTZSCHMANN, Group of Eight
(G8), in Max Planck Encyclopedia of Public International
Law, www.mpepil.com, 2008; PANEBIANCO e DI STASI, L’euroG8. Contributo alla teoria dello Stato euro-globale, Torino,
2008; PORCHIA, Gli attori nel processo di globalizzazione
dell’economia, in Neoliberalismo internazionale e global economic governance, a cura di COMBA, Torino, 2008, 39 ss.;
SABEL, Conferences and Congresses, International, in Max
Planck Encyclopedia of Public International Law, cit., 2008;
DAILLER, FORTEAU e PELLET, Droit international public, Paris,
2009, 422 ss.; DELABIE, Gouvernance mondiale: G8 et G20
comme modes de coopération interétatique informels, in Anr.
fr. dr. intern., LV, 2009, 629 ss.; DI STASI, Il contributo del
G20 e del G8 alla definizione di nuove regulae dell’ordine
internazionale tra effettività pseudo-istituzionale e partnership di gruppo, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, XI, 2009, n. 32, 28 ss.; DRAETTA, Composizione e
funzionamento di Consiglio e Consiglio europeo nel Trattato
di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, 2009, 7 ss.;
SCHERRER, G8 Against Transnational Organized Crime, Aldershot, 2008; ZARING, International Institutional Performance
in Crisis, in 10 Chicago Journal of International Law, 2009,
475 ss.; COMBACAU e SUR, Droit international public, Paris,
2010, 86 ss.; FREIS, The G-20 Emphasis in Promoting Integrity
in Financial Markets, in International Monetary and Financial
Law a cura di GIOVANOLI e DEVOS, Oxford, 2010, 104 ss.;
GNATH, The G8 and the Heiligendamm Process: A Group’s
Architecture in Flux, in European Yearbook of International
Economic Law, 2010, 405 ss.; Il G8 2009. Sistema multiregionale di Stati a cura di PANEBIANCO, Napoli, 2010; LIGUSTRO, L’impatto dei Paesi emergenti sulla governance dell’economia mondiale, in L’ascesa delle economie emergenti. Implicazioni economiche e giuridiche a cura di GUERRIERI, LORIZIO e
NOVI, Milano, 2010, 235 ss.; VERDECCHIA, Regime cosmopolitico dello Stato contemporaneo nell’unilateralismo e nella
rappresentatività del G8, in Rivista della cooperazione giuri-
1441
Vertici internazionali
dica internazionale, XII, 2010, n. 35, 61 ss.; VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea2, Bari, 2010, 132 ss.;
CHEMAIN, Vers une meilleure coordination internationale des
politiques économiques? Le cadre du G20 pour une croissance
forte, durable et équilibrée, in La refondation du système
monétaire et financier international. Evolutions réglementaires et institutionnelles a cura di CHEMAIN, Paris, 2011, 87 ss.;
FRIGESSI DI RATTALMA, La riforma della governance mondiale
nel tempo della crisi, in Comun. intern., 2011, 211 ss.;
PENNETTA, Organizzazioni internazionali regionali, in questa
Enciclopedia, Annali, IV, 2011, 844 ss.; SCHMUCKER e GNATH,
From the G8 to the G20: Reforming the Global Economic
Governance System, in European Yearbook of International
Economic Law, 2011, 389 ss.; VELLANO, Verso il superamento
dei principi della parità formale degli Stati nel governo dell’economia mondiale, in Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia. Liber amicorum in onore di Paolo
Picone a cura di LIGUSTRO e SACERDOTI, Napoli, 2011, 153 ss.
.....
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