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Vertici Internazionali (Enciclopedia del Diritto, Annali V, 2012)

ANNALI V ESTRATTO Roberto Virzo VERTICI INTERNAZIONALI pubblicazione fuori commercio V VERTICI INTERNAZIONALI SOMMARIO: 1. Generalità. — 2. I vertici del “Gruppo degli otto” (G8) e i vertici del “Gruppo dei venti” (G20). — 3. L’appartenenza elitaria al G8 e al G20. — 4. Le riunioni e i vertici del G8 e del G20 come conferenze internazionali. Cenni sui profili procedurali. — 5. Segue: l’oggetto delle riunioni e dei vertici. Il progressivo ampliamento delle materie su cui interviene la concertazione dei due Gruppi. — 6. Segue: le dichiarazioni e i comunicati adottati al termine delle riunioni e dei vertici. — 7. Altre conferenze al vertice. 1. Generalità. — Nelle relazioni internazionali sono ricorrenti gli incontri a livello di Capi di Stato o di Governo e di presidenti, direttori o segretari generali di organizzazioni internazionali. Gli incontri in questione, che possono essere tanto bilaterali quanto multilaterali, sono solitamente definiti vertici internazionali. Ad essi, talvolta, partecipano anche i Ministri degli esteri, o, se aventi ad oggetto materie economiche, i Ministri dell’economia e i governatori di banche centrali. Gli incontri di vertice e altre riunioni e conferenze internazionali a livello ministeriale, divenuti più frequenti a partire dal XIX secolo, si sono ulteriormente intensificati dopo la seconda guerra mondiale (1). Tra i fattori che ne spiegano la moltiplicazione possono menzionarsi la constatazione dell’utilità della cosiddetta « diplomazia dei contatti personali » (2), spesso caratterizzata da un certo grado di informalità, la quale, invero, può facilitare la distensione nei rapporti internazionali; l’opportunità di avviare tra un numero ristretto di soggetti di diritto internazionale, che condividono valori e principi o interessi economico-politici, un (1) Cfr. MUNARI, Il G8 nel sistema delle relazioni tra Stati e nel diritto internazionale: uno strumento ancora attuale?, in Comun. intern., 2001, 413-415. (2) Cfr. VIRALLY, La Conférence au sommet, in Anr. fr. dr. intern., V, 1959, 30: « Il nous suffit de constater que, de façon très générale, la diplomatie des contacts personnels a pour but de créer une atmosphère de confiance et de sympathie, évidemment favorable à la négotiation ». confronto e, se del caso, progetti di cooperazione su questioni rientranti, anche solo potenzialmente, nell’attività di una o più organizzazioni internazionali o altre unioni istituzionali, con l’obiettivo non di sostituirsi a queste ultime ma di indirizzarne, quando non influenzarne, il concreto esercizio delle funzioni; il tentativo di predisporre per la soluzione di determinate crisi internazionali iniziative da affiancare a quelle adottate o adottabili nel quadro di organizzazioni internazionali. Tra le numerose tipologie di vertici internazionali (alcune delle quali saranno menzionate infra, § 7) appare opportuno soffermarsi specialmente su quelle del “Gruppo degli otto” (G8) e del “Gruppo dei venti” (G20) in quanto si tratta dei vertici che nell’attuale sistema di relazioni internazionali hanno assunto maggiore e crescente importanza e che inoltre sembrano essere convocati periodicamente anche al fine si soddisfare le predette esigenze. 2. I vertici del “Gruppo degli otto” (G8) e i vertici del “Gruppo dei venti” (G20). — I vertici internazionali del G8 costituiscono le riunioni che, a partire dal 1998, si svolgono con frequenza annuale tra i Capi di Stato o di Governo di Canada, Federazione Russa, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. In precedenza, dal 1976 al 1997, si sono tenuti vertici annuali dei Capi di Stato o di Governo del “G7”, ossia di un Gruppo di sette Stati composto da Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Il 17 novembre 1975, infine, il Presidente della Repubblica francese, Giscard d’Estaing, organizzò a Rambouillet un vertice di Capi di Stato o di Governo, al quale, rispetto alla predetta composizione del G7, mancava il Canada. È in questo vertice del 1975 che possono rinvenirsi le origini dell’attuale G8. 1431 Vertici internazionali I vertici internazionali del “Gruppo dei venti”, G20, costituiscono riunioni che, a partire dal 2008, si sono svolte a distanza di pochi mesi l’una dall’altra — ma che dal 2011 dovrebbero avere cadenza esclusivamente annuale (3) — tra i Capi di Stato o di Governo di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Federazione Russa, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Sudafrica, Turchia e Stati Uniti d’America e il Presidente del Consiglio dell’Unione europea, affiancato dal Presidente della Commissione europea. Tanto i vertici del G8 quanto quelli del G20 sono intervallati da diversi incontri a livello ministeriale. Peraltro, incontri tra i Ministri dell’economia e delle finanze, in taluni casi accompagnati dai governatori delle banche centrali, hanno preceduto sia il vertice di Rambouillet del 1975 che il primo vertice del G20, tenutosi a Washington il 14 e 15 novembre 2008. Infatti, con riferimento all’attuale G8, i Ministri dell’economia di Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America cominciarono ad incontrarsi, saltuariamente, già nel 1967, dando poi vita al « library group », così denominato poiché una loro riunione, il 25 marzo 1973, ebbe luogo a Washington nella biblioteca della Casa Bianca (4). Quanto al G20, gli incontri annuali tra i Ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei diciannove Stati e il governatore della Banca centrale europea si svolgono a partire dal 1999. 3. L’appartenenza elitaria al G8 e al G20. — Tra le peculiari caratteristiche del G8 e del G20, la prima su cui appare opportuno soffermarsi è quella inerente alla composizione di tali Gruppi. Orbene, poiché essi, per le ragioni che si indicheranno nel prosieguo dell’analisi, non possono essere qualificati né come organizzazioni internazionali, né come unioni istituzionali di Stati prive di personalità giuridica internazionale, occorre parlare, più che di membership del G8 e del G20, di appartenenza ai due Gruppi o, in alternativa, di partnership (5). (3) Così è stato infatti concordato nel corso del vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2010. Cfr. il § 50 del Comunicato di tale vertice, consultabile sul sito del G8 Information Center della University of Toronto, in www. g8.utoronto.ca. (4) A tale riunione non partecipò il Giappone. (5) In tal senso DI STASI, Il G8 come sistema di leadership collettiva, governance ed interdipendenza tra Stati, organizzazioni internazionali e raggruppamenti di Stati, in PANEBIANCO e DI STASI, L’euro-G8. Contributo alla teoria dello Stato 1432 In entrambi i Gruppi tale appartenenza risulta essere elitaria. Con riferimento all’attuale G8, i sei Stati partecipanti già al vertice del 1975 si caratterizzano per avere economie forti e per la condivisione di valori quali la democrazia, lo Stato di diritto, la tutela dei diritti umani e la libertà economica (6), che essi cercano di rispettare, attuare e promuovere. La sussistenza di requisiti simili è stata anche il presupposto dell’accettazione di Canada e Federazione Russa, gli unici due Stati ammessi a partecipare, a pieno titolo, ai vertici e agli incontri ministeriali del Gruppo, trasformatosi, di conseguenza, da G6 a G8. Peraltro, stante l’assenza di regole procedurali applicabili alle eventuali “ammissioni”, esse sono avvenute in modo diverso per i due Stati. Mentre per il Canada la sussistenza dei requisiti è risultata implicita nell’invito a partecipare al vertice di Portorico del 27 e 28 giugno 1976 che il Presidente degli Stati Uniti d’America formulò al Primo Ministro canadese, l’inclusione della Federazione Russa si è avuta nel 1998 (7) al termine di un lungo iter iniziato il 14 luglio 1989, con la lettera del Presidente dell’allora Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Gorbachev, di richiesta a partecipare al vertice di Parigi del medesimo giorno (8). Iter (9) che ha comportato sia valutazioni da parte degli Stati del G7 sulla euro-globale, Torino, 2008, 97, secondo la quale l’espressione partnership è « più corretta sotto l’aspetto tecnicogiuridico, anche se non manca nel linguaggio dei Comunicati finali del G8 il ricorso alla dizione di ‘member States’ come equivalente a quella di partner ed il rapporto di partnership frequentemente individua la condizione di Stati non parte del Gruppo, ma associati ai fini della realizzazione di singole iniziative ». (6) Cfr. § 2 Dichiarazione finale del vertice di Rambouillet, in www.g8.utoronto.ca: « We came together because of shared beliefs and shared responsibilities. We are each responsible for the government of an open, democratic society, dedicated to individual liberty and social advancement. Our success will strengthen, indeed is essential to, democratic societies everywhere. We are each responsible for assuring the prosperity of a major industrial economy. The growth and stability of our economy will help the entire industrial world and developing countries to prosper ». (7) Peraltro, solitamente, la Federazione Russa non partecipa agli incontri tra i Ministri economici e i governatori delle banche centrali degli altri Stati del Gruppo (tanto che, in genere, con riferimento a tali incontri si parla di riunioni del “G7”). (8) Essa è consultabile nella sezione documenti del citato sito del G8 Information Center della University of Toronto: www.g8.utoronto.ca. (9) Tra le tappe che hanno gradualmente portato alla piena accettazione nel 1998, la più significativa è costituita dal vertice di Napoli dell’8-10 luglio 1994, allorquando la Federazione Russa è stata invitata dagli Stati del G7 a prendere parte alla discussione dedicata alle questioni politiche. In arg., v. DI STASI, Il G8 e la Repubblica Federativa Russa nel G8: Vertici internazionali idoneità o meno dell’URSS, prima, e della Federazione Russa, in seguito, ad appartenere al loro Gruppo elitario, sia inviti indirizzati allo Stato candidato a procedere ad alcune riforme economiche e costituzionali (10). Sennonché siffatta componente di elitarismo, oltre ad essere oggetto di ricorrenti critiche, talvolta risulta ostativa al perseguimento di obiettivi tanto di natura economica quanto, in senso lato, di strategia politica o di governance, che gli otto Stati si prefiggono e che peraltro, come si dirà nel prosieguo, sono progressivamente aumentati, determinando un ampliamento dei temi in discussione durante gli incontri. Ciò ha indotto i rappresentanti degli otto Stati appartenenti al Gruppo a confrontarsi con i loro omologhi di Stati in ascesa economica o ritenuti politicamente influenti (vuoi in generale, vuoi con riferimento ad una data situazione oggetto di un contingente interesse del Gruppo stesso), nonché con i vertici di organi o istituzioni di alcune organizzazioni internazionali. Del resto, l’invito a Stati terzi e ad organizzazioni internazionali a partecipare ad uno o più incontri del G8 è facilitato dalla mai avvenuta istituzionalizzazione di quest’ultimo e dalla volontà, anzi, degli appartenenti al Gruppo di non dotarsi che di regole minime di auto-organizzazione. La flessibilità rende invero possibile la predisposizione di vertici o riunioni ministeriali a geometria variabile (11) ed un frequente « adaption to changing circumstances » (12). Il coinvolgimento, durante incontri e vertici, di altri Stati o di organizzazioni internazionali, che costituisce una parziale risposta alla critica di scarsa rappresentatività all’interno della comunità internazionale sovente rivolta al G8 (13), può avvenire, anzitutto, attraverso inviti occasionali. Ad esempio, al vertice canadese di Muskoka del status soggettivo ed evoluzione delle competenze, in Studi in onore di Vincenzo Starace, I, Napoli, 2008, 245 ss. (10) V., ad esempio, i § 28-33 del Comunicato adottato al termine del vertice di Londra del 15-17 luglio 1991, in www.g8.utoronto.ca. (11) In tal senso già GNATH, The G8 and the Heiligendamm Process: A Group’s Architecture in Flux, in European Yearbook of International Economic Law, 2010, 414. (12) GNATH, op. cit., 416. (13) V. al riguardo, tra gli altri, LIGUSTRO, L’impatto dei Paesi emergenti sulla governance dell’economia mondiale, in L’ascesa delle economie emergenti. Implicazioni economiche e giuridiche a cura di GUERRIERI, LORIZIO e NOVI, Milano, 2010, 235 ss. e VELLANO, Verso il superamento dei principi della parità formale degli Stati nel governo dell’economia mondiale, in Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone a cura di LIGUSTRO e SACERDOTI, Napoli, 2011, 153 ss., in specie 163-166. 26 giugno 2010, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al Gruppo, consapevoli che « the major global challenges must and can be addressed effectively through focus, commitment and transparency, and in partnership with other concerned members of the global community » (14), avendo deciso di discutere anche problematiche connesse alla crescita economica e alla stabilità politica dell’Africa (15), hanno invitato i Capi di Stato o di Governo di influenti Paesi africani e i presidenti di turno di alcune organizzazioni internazionali regionali di quel Continente (16). Inoltre, al termine del vertice di Deauville del 26 e 27 maggio 2011, gli Stati africani invitati (17) e gli Stati del G8 hanno adottato per la prima volta una dichiarazione congiunta G8/Africa, sui valori comuni e le responsabilità condivise (18). Una seconda modalità di coinvolgimento interessa per il momento solo l’attuale Unione europea, la quale è stata invitata sin dal 1977 (all’epoca Comunità economica europea) a partecipare, con lo status di osservatore, ai vertici e agli incontri del G7 e del G8. Infine, una terza modalità di partecipazione allargata è realizzata attraverso il coinvolgimento di Stati e organizzazioni internazionali in cosiddette « Outreach Initiatives », le quali possono concretarsi in progetti pluriennali — come nel caso dell’Heiligendamm Process (2007/2009) e dell’Heiligendamm-L’Aquila Process (2009/2011) in cui gli Stati appartenenti al G8 si sono confrontati con cinque Stati emergenti (Brasile, Cina, India, Messico e Sudafrica) (19) — ovvero in nuovi raggruppamenti a durata indeterminata volti a far incontrare organi degli Stati e delle organizzazioni internazionali ad essi partecipanti su questioni che, per le loro implicazioni su scala globale, non è più possibile affrontare solo in vertici e riunioni del G8. Sinora l’unico raggruppamento di questo tipo è costituito dal G20, i cui incontri (20) intendono (14) Cfr. § 2 Dichiarazione finale del vertice di Muskoka, in www.g8.utoronto.ca. (15) Cfr. § 19-20 Dichiarazione finale del vertice di Muskoka, cit. (16) Si è trattato dei Capi di Stato o di Governo di Algeria, Egitto, Nigeria, Senegal e Sudafrica nonché di Malawi, in quanto presidente di turno dell’Unione africana, e di Etiopia, in quanto presidente di turno del Programma NEPAD (New Economic Partnership for Africa Development) dell’Unione africana. (17) Si è trattato anche in questo caso dei Capi di Stato o di Governo di Algeria, Egitto, Nigeria, Senegal e Sudafrica. (18) V. Dichiarazione comune G8/Africa sui valori comuni e le responsabilità condivise, in www.g8.utoronto.ca. (19) Su tali progetti v. GNATH, op. cit., 409-410, 413. (20) Come si è detto, dal 1999 al 2008 tali incontri si 1433 Vertici internazionali essere « a forum for informal dialogue among a group of countries representing both developed and emerging economies from every region of the globe [...] whose size or strategic importance gives them a particularly crucial role in the global economy » (21). Peraltro si è già osservato che l’appartenenza al G20, per quanto più estesa rispetto al G8, si caratterizza per essere elitaria ed è fondata esclusivamente sulle testé descritte ragioni di natura economica (22). Si pongono pertanto anche in questo caso problemi di rappresentatività, cui si tenta di ovviare estendendo la partecipazione a taluni incontri ad altri Stati o ad organizzazioni internazionali. Assumono particolare rilievo gli inviti formulati al presidente della Banca mondiale e al direttore del Fondo monetario, che hanno preso parte ai lavori del G20 sin dal primo incontro del 1999. Si tratta infatti di due organizzazioni internazionali, le cui funzioni, come si dirà, sono oggetto, soprattutto nell’attuale fase di crisi economica internazionale, di speciale attenzione dei vertici e degli incontri del G20. 4. Le riunioni e i vertici del G8 e del G20 come conferenze internazionali. Cenni sui profili procedurali. — Né gli Stati del G8 né quelli che, con l’Unione europea, appartengono al G20 hanno ritenuto di istituire organi in comune permanenti. Orbene è principalmente per l’assenza di organi siffatti — assenza che comporta altresì la mancanza di sedi stabili — che non è possibile qualificare questi due Gruppi neppure come unioni istituzionali di soggetti di diritto internazionale. Si aggiunga che non esistono accordi istitutivi o altri trattati aventi natura di statuti del G8 o del G20. Secondo un orientamento dottrinario i due Gruppi costituirebbero nondimeno delle « pseudo-organizzazioni » o delle « organizzazioni meta nazionali » (23), un « tertium genus a cavallo fra le sono tenuti solo a livello di Ministri dell’economia, di governatori delle banche centrali e di Presidente della Commissione europea. (21) Dichiarazione del Presidente dell’incontro inaugurale dei Ministri dell’economia del G20, Washington, 25 settembre 1999, in www.g8.utoronto.ca. (22) Si aggiunga che nel § 2 della Dichiarazione finale del vertice di Washington, 15 novembre 2008, in www.g8.utoronto.ca, i « leaders of the Group of Twenty » hanno affermato: « Our work will be guided by a shared belief that market principles, open trade and investment regimes, and effectively regulated financial markets foster the dynamism, innovation, and entrepreneurship that are essential for economic growth, employment and poverty reduction ». (23) Cfr. PANEBIANCO e MARTINO, Elementi di diritto dell’organizzazione internazionale, Milano, 1997, 11-14 e 2224; PANEBIANCO, Il G7 ed il soft law istituzionale, in Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco 1434 unioni organizzate e le riunioni collettive di tipo classico » (24). Si sostiene che, per un verso, i vertici dell’attuale G8 e quelli del G20 si distinguono dalle conferenze occasionali (incluse quelle che necessitano di più sessioni per assolvere all’obiettivo per le quali sono state convocate) in quanto i summenzionati soggetti di diritto internazionale appartenenti a uno o entrambi i Gruppi, partecipando alle numerose — per frequenza e tipologia — riunioni del G8 e/o del G20, avrebbero dato vita a « una prassi caratterizzata da una continua osservanza che ne assicura l’effettività e la rende, per l’appunto, prassi consuetudinaria o prassi istituzionale » (25). Per altro verso, gli appartenenti ai due Gruppi, non avvertendo l’esigenza di cooperare mediante l’istituzione di organi permanenti preposti ad esplicare le funzioni necessarie al progressivo conseguimento degli obiettivi che essi si prefiggono, sono contrari a trasformare il G8 e il G20 in vere e proprie organizzazioni internazionali. Tuttavia non sembrerebbe che la periodicità di vertici e riunioni del G8 e del G20, programmati e convocati secondo un ordine prestabilito, sia un fattore determinante per escludere siffatti incontri dal novero delle conferenze internazionali ed essere pertanto indotti ad accogliere la summenzionata tesi dottrinale che classifica i due Gruppi nella differente categoria delle pseudo-organizzazioni, da essa configurata. È da ritenere cioè che continuino a risultare preponderanti gli elementi che accomunano i vertici del G8 e del G20 alle conferenze internazionali, e più specificamente alle conferenze periodiche (26), e che, pertanto, come tali essi debbono essere qualificati (27). Il che, beninteso, non preclude che gli appartenenti ai due Gruppi tendano progressivamente a uniformare le procedure da seguire durante le riunioni e, se del caso, a concordare, come si è accennato, delle regole minime di autogoverno (28). Al riguardo, si osserva anzitutto che, in virtù di Capotorti, I, Milano, 1999, 345 ss. V. anche ZANGHÌ, Diritto delle organizzazioni internazionali2, Torino, 2007, 17-20. (24) PANEBIANCO e MARTINO, op. cit., 14. (25) PANEBIANCO e MARTINO, op. cit., 12. (26) Sulla distinzione tra conferenze periodiche e occasionali v. BISCOTTINI, Il diritto delle organizzazioni internazio2 nali , pt. I, Padova, 1981, 20-31. (27) In tal senso, SABEL, Conferences and Congresses, International, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com, 2008, § 16. (28) DELABIE, Gouvernance mondiale: G8 et G20 comme modes de coopération interétatique informels, in Anr. fr. dr. intern., LV, 2009, 643, ritiene che si stia progressivamente realizzando una « quasi-institutionnalisation ». Vertici internazionali accordi programmatici, per lo più taciti (29), a ciascuno degli appartenenti ad uno dei due Gruppi spetta, a rotazione, la Presidenza del rispettivo Gruppo, la quale ha durata annuale. Con riferimento al G8, a partire dal 1981 è invalsa la prassi secondo la quale, durante lo svolgimento di una conferenza al vertice, lo Stato che in base a siffatta rotazione dovrebbe assumere la Presidenza nel successivo anno esplicita comunque l’intenzione di voler ospitare il prossimo summit e attende l’accettazione della sua offerta da parte degli altri Stati (30). Quanto al G20, non si è ancora formata un’analoga prassi applicativa degli accordi programmatici intervenuti durante il vertice di Pittsburgh del 24-25 settembre 2009 (31). Conformemente a quanto avviene per altre conferenze convocate su iniziativa di un determinato Stato, l’appartenente al G8 o G20 che assume la Presidenza del Gruppo e delle relative riunioni a qualsiasi livello svolte può estendere l’invito a Stati e organizzazioni internazionali terzi a partecipare a talune riunioni come osservatori; fissa il calendario e le sedi in cui si svolgeranno il vertice dei Capi di Stato e di Governo, le riunioni ministeriali e gli incontri preparatori, stabilendo per ciascuno di essi anche l’ordine del giorno; è responsabile degli aspetti organizzativo-logistici, finanziari e di sicurezza. Con riferimento alle riunioni ministeriali, partendo dal G8, si osserva che si tengono annualmente quelle tra i Ministri degli affari esteri (sin dal 1984) e quelle tra i Ministri delle finanze (alle quali, come si è ricordato, non partecipa il Ministro delle finanze russo) (32). In ambito G20, sono convocate più volte nel corso dell’anno quelle tra i Ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali. Inoltre, stante l’ampliamento dei settori di interesse dell’attività dei due Gruppi, possono essere radunati i responsabili di altri ministeri (33) o possono essere organizzate riunioni ad hoc dedicate a specifiche crisi internazionali alle quali vengono invitati taluni Stati terzi (34). (29) Un’eccezione è tuttavia contenuta nel Comunicato adottato a termine del vertice di Kananaskis del 27 giugno 2002, in www.g8.utoronto.ca, ove si riporta che i Capi di Stato e di Governo partecipanti al vertice « agreed that Russia will assume the 2006 G8 Presidency and will host our annual Summit that year ». (30) Cfr. MUNARI, Il G8 nel sistema delle relazioni tra Stati e nel diritto internazionale, cit., 422. (31) Cfr. supra, nt. 3. (32) Cfr. supra, nt. 7. (33) Ad esempio nel 2010 e nel 2011 sono state previste “riunioni G20” dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali. (34) Ad esempio il 12 e 13 gennaio 2011 si è tenuto a Gli incontri preparatori dei vertici, che incidono sul successo di questi ultimi, si tengono tra i rappresentanti personali dei leader del G8 o del G20, i cosiddetti « sherpa », affiancati a loro volta da altri funzionari, definiti « sous-sherpa » (35). 5. (Segue): l’oggetto delle riunioni e dei vertici. Il progressivo ampliamento delle materie su cui interviene la concertazione dei due Gruppi. — La volontà di non trasformare il G8 e il G20 in unioni istituzionali di soggetti di diritto internazionale risponde altresì all’esigenza avvertita dagli appartenenti ai due Gruppi di non delimitare le materie e i settori oggetto dei loro incontri. Rispetto all’istituzione di organi in comune, ai quali attribuire i poteri necessari all’espletamento di determinate funzioni, essi preferiscono cioè un modello più flessibile che consenta la convocazione e lo svolgimento di riunioni in cui i temi in discussione varino di volta in volta, tenendo conto di loro interessi e preoccupazioni contingenti, inclusi, se del caso, quelli derivanti da situazioni occorse in Stati terzi. Ed invero, con riferimento ai vertici dell’attuale G8, detta flessibilità ha favorito, come si è detto, il progressivo ampliamento non solo dei punti inseriti in agenda, ma anche delle stesse materie oggetto di discussione e dell’eventuale attività concertata degli Stati appartenenti al Gruppo. Si confrontino, ad esempio, la Dichiarazione finale del vertice di Rambouillet del 1975 (36) e quella del vertice di Deauville del 2011 (37). Dalla prima si ricava che il vertice del G6 del 1975 fu principalmente incentrato sulla crisi finanziaria di quegli anni, sulla stabilità monetaria e sul commercio internazionale. Al contrario, la Dichiarazione finale adottata al termine del vertice di Daeuville contiene paragrafi dedicati all’innovazione, alle funzioni di Internet, alla crescita eco-compatibile e allo sviluppo sostenibile, al cambiamento climatico, alla cooperazione con Stati e organizzazioni internazionali del Continente africano, alla nonproliferazione nucleare, al terrorismo internazionale e alle situazioni in Libia, Siria, Yemen, Iran, Doha una speciale riunione dei Ministri degli affari esteri dei Paesi G8 e di Paesi del Medio Oriente e dell’Africa del Nord. (35) Cfr. DI STASI, Il G8 come sistema di leadership collettiva, cit., 115. In generale sulla predisposizione e organizzazione di vertici e riunioni del G8, CONTICELLI, I vertici del G8. Governi e amministrazioni nell’ordine globale, Milano, 2006, 93 ss. (36) Sulla quale v. anche supra, nt. 6. (37) Dichiarazione finale del vertice di Deauville, intitolata Un nouvel élan pour la liberté et la démocratie, in www.g20-g8.com. 1435 Vertici internazionali Afghanistan, Corea del Nord, Palestina, Pakistan e Zimbabwe. Inoltre durante il vertice sono state rese altre dichiarazioni, tra cui quella sulla “Primavera araba”, quella sul piano d’azione per la sicurezza alimentare e quella — già menzionata supra, § 3 —, adottata congiuntamente ad alcuni Stati africani, su valori comuni e responsabilità condivise per lo sviluppo dell’Africa. Da una lettura anche sommaria delle più recenti dichiarazioni si evince inoltre che ormai i temi di economia internazionale, preponderanti durante i primi vertici, non sono affrontati tanto negli incontri annuali dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 — vertici che anzi risultano sempre meno rilevanti per lo sviluppo del diritto internazionale dell’economia — quanto nelle riunioni dei Ministri delle finanze e dei governatori delle Banche centrali del G7 e durante gli incontri (a vertice o ministeriali) del G20. Si osservi peraltro che, parimenti, cominciano ad aumentare i punti inseriti nell’ordine del giorno dei vertici del G20, durante i quali si affrontano altresì questioni connesse alla governance dell’economia mondiale e al commercio internazionale. Ad esempio, nella Dichiarazione adottata al termine del vertice di Seul, dell’11 e 12 novembre 2010, è stata dedicata attenzione anche ai problemi del cambiamento climatico e della salvaguardia dell’ambiente marino (38). 6. (Segue): le dichiarazioni e i comunicati adottati al termine delle riunioni e dei vertici. — Le dichiarazioni e i comunicati adottati al termine dei vertici e delle riunioni del G8 e del G20 non costituiscono accordi vincolanti gli Stati appartenenti ai due Gruppi, bensì strumenti di soft law e, più in particolare, sono da classificare tra quegli atti e strumenti che alcuni autori hanno definito come « concertati non convenzionali » (« actes concertés non conventionnels ») (39) e altri come « gentlemen’s agreements » o intese non vincolanti (« non binding agreements ») (40). A nostro avviso, nel caso di specie è preferibile ricorrere alla definizione di « atti concertati non convenzionali », la quale esprime meglio sia l’elemento della concertazione, che fortemente connota i vertici e le riunioni dei due Gruppi, sia la volontà degli appartenenti ai due Gruppi di non porre in essere trattati internazionali giuridicamente obbligatori. Il primo elemento risulta di tutta evidenza anche da una lettura sommaria delle dichiarazioni o dei comunicati finali dei due Gruppi. In essi, gli appartenenti al G8 o al G20 sono soliti esternare la loro convergenza di opinioni e vedute su determinate questioni e, più in generale, i risultati dell’attività di “concertazione” svolta durante le riunioni o le conferenze al vertice. Ad esempio nella summenzionata Dichiarazione finale del vertice di Deauville si rinvengono espressioni del tipo « nous [chefs d’Etat et de gouvernement du Groupe des Huit] avons réaffirmé notre profond engagement en faveur de la liberté et de la démocratie [...]. Nous nous sommes penchés sur des nouveaux thèmes [...]. Nous nous félicitons des prochaines étapes pour renforcer la coopération internationale dans tous ces domaines [...]. Nous sommes résolus à prendre les mesures nécessaires, collectivement et individuellement, pour faire face aux défis actuels [...]. Nous exprimons notre vive préoccupation » (41). Quanto al secondo elemento, va osservato, anzitutto, che non è mai emersa la volontà degli appartenenti ai due Gruppi di conferire alle dichiarazioni e ai comunicati valore di trattati internazionali, ancorché in forma semplificata. Vieppiù tali atti non contengono che: a) direttive rivolte agli appartenenti ai Gruppi stessi, finalizzate a orientarne la condotta in ambito di conferenze multilaterali (42) e in seno ad organizzazioni internazionali (43), ovvero tese « à la canalisation des comportements internes [...] qui ne porte[nt] pas atteinte à leur liberté de décision mais ten- (38) Cfr. § 13 Dichiarazione finale del vertice di Seul del 2010 e § 58 Dichiarazione finale del vertice di Cannes del 3 e 4 novembre 2011, entrambe in www.g20.org. (39) Cfr. DAILLER, FORTEAU e PELLET, Droit international public, Paris, 2009, 422-431; COMBACAU e SUR, Droit international public, Paris, 2010, 86-92. Si tratta beninteso di una categoria distinta dagli atti delle organizzazioni internazionali, che costituiscono infatti « des actes unilatéraux imputables à l’organisation qui les adopte » (DAILLER, FORTEAU e PELLET, op. cit., 425). V. inoltre DI STASI, Il contributo del G20 e del G8 alla definizione di nuove regulae dell’ordine internazionale tra effettività pseudo-istituzionale e partnership di gruppo, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, XI, 2009, n. 32, 28-29. (40) V., tra gli altri, MÜNCH, Non-Binding Agreements, in Z. ausl. öff. R.VR., 1969, 1 ss.; SCHACHTER, The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements, in 71 Am. journ. intern. Law, 1977, 296 ss.; EISEMANN, Le Gentlemen’s Agreement comme source de droit international, in J. dr. intern., 1979, 326 ss.; FOIS, Gli accordi non vincolanti e il diritto dei trattati, in Studi in onore di Vincenzo Starace, cit., 281 ss. (41) Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., rispettivamente, § 1 e 5 del preambolo e § 22, 23 e 70. (42) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 32. (43) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 76. 1436 Vertici internazionali d[ent] à harmoniser des politiques et des pratiques » (44) — come ad esempio in materia di cancellazione del debito di Paesi economicamente in difficoltà (45) —; b) proposte di avvio di programmi di cooperazione, inclusi quelli comportanti la possibile istituzione di nuovi organismi (46); c) raccomandazioni indirizzate ad uno specifico Stato terzo — ad esempio, affinché detto Stato rispetti i diritti umani (47) o specifiche risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (48) — oppure alla generalità degli Stati — ad esempio, auspicando la ratifica di una determinata convenzione multilaterale (49) —; d) raccomandazioni e proposte dirette a organizzazioni internazionali di cui gli appartenenti ai due Gruppi sono membri e nei confronti delle quali il G8 e il G20 non costituiscono un’alternativa, ma gruppi di impulso (50) dell’attività (51) o, se del caso, della riforma (52); e) raccomandazioni e incoraggiamenti a organizzazioni internazionali di cui gli appartenenti al Gruppo che li effettua non sono membri (53); f) posizioni comuni su una determinata problematica (54) o sulla situazione eco(44) COMBACAU e SUR, op. cit., 90. (45) Sulle iniziative concertate in ambito G8 in materia di cancellazione del debito di Paesi economicamente in difficoltà, cfr. GSTÖHL, Governance through Government Networks: The G8 and International Organizations, in Review of International Organizations, 2007, 9-20. (46) Cfr., ad esempio, l’allegato 1 della Dichiarazione finale del vertice di Muskoka, cit., intitolato « The G8 Muskoka Initiative: Maternal, Newborn and Under-Five Child Health ». (47) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 66. (48) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 73. (49) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 43-46. (50) In tal senso, DELABIE, Gouvernance mondiale: G8 et G20 comme modes de coopération interétatique informels, cit., 649-650. (51) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 27. (52) Cfr., ad esempio, con riferimento alla riforma del Fondo monetario internazionale, la Dichiarazione finale del vertice di Seul, cit., § 16-18, e la Dichiarazione finale del vertice di Cannes, cit., § 17-20. In arg., v., tra gli altri, FREIS, The G-20 Emphasis in Promoting Integrity in Financial Markets, in International Monetary and Financial Law a cura di GIOVANOLI e DEVOS, Oxford, 2010, 104 ss. (53) Cfr., ad esempio, con riferimento al ruolo della South African Development Community per la risoluzione della crisi dello Zimbabwe, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 91. (54) Cfr., ad esempio, con riferimento al cambiamento climatico, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 49-55. nomica, sociale o politica di uno Stato appartenente (55) o meno (56) a uno dei due Gruppi. Si è peraltro sostenuto in dottrina che avrebbero natura vincolante quelle « parti delle dichiarazioni » relative all’istituzione di organismi, task forces e altri gruppi di lavoro (57). A noi sembra invece che esse siano delle proposte del tipo indicato sub lett. b nella classificazione testé prospettata. Si consideri a riguardo il caso del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Sebbene sia innegabile che, di fatto, l’istituzione di tale organismo sia stata concordata durante il vertice del G7 di Parigi del 14-16 luglio 1989, è vero che formalmente nella Dichiarazione finale di tale vertice (58) si rinviene solo la volontà di convocare un gruppo di esperti finanziari che deve discutere di misure di prevenzione e contrasto al riciclaggio. Nella Dichiarazione, al § 53, non è indicata che in modo generico la composizione del futuro gruppo di azione, proponendo che esso comprenda esperti finanziari degli appartenenti al G7 e di « other countries interested in these problems ». Ne è derivato, tra l’altro, che gli appartenenti al G7 si trovarono impossibilitati a stabilire la convocazione del primo incontro di un tale gruppo e pertanto chiesero alla Francia di volervi provvedere in un successivo momento. Sicché sembrerebbe da ritenersi che il § 53 di detta Dichiarazione, a prescindere dai termini utilizzati, costituisca, più che una formale decisione, una proposta di istituzione di una nuova task force, contenuta in una dichiarazione non vincolante. La natura non vincolante degli strumenti concertati non convenzionali non comporta che essi siano privi di effetti giuridici. Anzitutto, come è stato osservato, « sans être liés par leur dispositions, les Etats le sont par le principe de la bonne foi » (59). Del resto, con specifico riguardo agli strumenti qui (55) Cfr., ad esempio, con riferimento alla situazione del Giappone dopo il terremoto dell’11 marzo 2011, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 1-3, e, con riferimento alla situazione economica degli Stati appartenenti al Gruppo nell’attuale fase di crisi, il « Piano d’azione per la crescita e l’impiego », annesso alla Dichiarazione finale del vertice di Cannes, cit. (56) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 64-93. (57) In tal senso DE GUTTRY, La funzione del G-7 nel complesso delle istituzioni internazionali, in Il vertice dei Sette. Ruolo e prospettive del G-7 nel mutato scenario internazionale a cura di GARAVOGLIA e MERLINI, Milano, 1994, 75, il quale ritiene si tratti di atti di auto-organizzazione che assumono natura vincolante. (58) Dichiarazione finale del vertice di Parigi, in www.g8.utoronto.ca. (59) Così DAILLER, FORTEAU e PELLET, Droit international public, cit., 430. 1437 Vertici internazionali in esame, stante anche l’attenzione rivolta dall’opinione pubblica internazionale ai lavori del G8 e del G20, gli appartenenti ai due Gruppi tendono a conformarsi alle raccomandazioni, alle direttive e ai piani di azione in essi contenuti. Si aggiunga che in genere le dichiarazioni dei vertici contengono dei paragrafi sui « seguiti » (60), che illustrano i progressi raggiunti individualmente o collettivamente dagli appartenenti ai due Gruppi nel perseguimento degli obiettivi che essi si sono prefissi nel corso di precedenti vertici (61). Inoltre, gli atti concertati non convenzionali possono assumere rilevanza per l’interpretazione di accordi internazionali quali strumenti in connessione con questi ultimi, ai sensi dell’art. 31 § 2 lett. b della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati (62). Anche a siffatta funzione assolvono alcune dichiarazioni o comunicati di vertici e riunioni del G8 e del G20 allorquando, come si è ricordato, gli appartenenti ai due Gruppi formulano raccomandazioni inerenti alla ratifica di determinate convenzioni internazionali. Infatti, a tali raccomandazioni si accompagnano solitamente considerazioni in merito al potenziamento o alla puntuale attuazione degli strumenti previsti dai trattati in questione (63). È altresì possibile che « parti di testi di soft law si evolvano, nel corso del tempo, divenendo elementi di norme consuetudinarie o di accordi internazionali, oppure che vengano conclusi accordi aventi per contenuto quello di testi originariamente non vincolanti » (64) o, ancora, che atti vincolanti di organizzazioni internazionali rinviino ad atti concertati non convenzionali o altri strumenti di soft law. Siffatti processi interessano anche dichiarazioni e comunicati di vertici e riunioni del G8 o del G20. Peraltro, quando questi ultimi incidono sul contenuto di atti vincolanti di orga(60) Cfr., ad esempio, Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 56-63. (61) Si tratta del cosiddetto processo di follow up, su cui v., tra gli altri, DI STASI, Il contributo del G20 e del G8 alla definizione di nuove regulae dell’ordine internazionale, cit., 34-35. (62) Sul punto cfr. FOIS, Gli accordi non vincolanti e il diritto dei trattati, cit., 291-292. (63) Ad esempio nella Dichiarazione finale del vertice di Deauville, cit., § 46, con riferimento alla Convenzione di Vienna del 26 settembre 1986, sulla notificazione immediata degli incidenti nucleari (in vigore dal 27 ottobre 1986) — che gli appartenenti al G8 chiedono, in primo luogo, che sia ratificata da un numero crescente di Stati —, si legge che « il convendrait d’améliorer encore l’efficacité et le contenu des notifications en cas d’accident nucleaire ». (64) Così LUZZATTO, Il diritto internazionale generale e le sue fonti, in Istituzioni di diritto internazionale a cura di CARBONE, LUZZATTO e SANTA MARIA, Torino, 2006, 79. 1438 nizzazioni internazionali viene esaltata maggiormente la ricordata funzione di impulso (65) esercitata dal G8 e dal G20 (66). Può osservarsi, ad esempio, che l’allegato 1 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 10 giugno 1999, n. S/RES/1244 (1999), sui principi da applicare nella soluzione politica della crisi del Kosovo (67), riproduce la Dichiarazione del Presidente della riunione dei Ministri degli esteri del G8 del 6 maggio 1999. Va infine precisato che devono essere tenuti nettamente distinti dalle dichiarazioni e dai comunicati, che, come si è appena detto, non sono vincolanti, i menzionati accordi programmatici di auto-organizzazione, che possono essere raggiunti nel corso di vertici e riunioni del G8 e del G20 (v. supra, § 4). 7. Altre conferenze al vertice. — I vertici del G8 e del G20 presentano aspetti peculiari rispetto ad altre categorie, solo apparentemente simili, di riunioni di soggetti di diritto internazionale, rappresentati al più alto livello. Oltre che dalle ipotesi in cui si tratta in realtà di sessioni di organi o istituzioni di organizzazioni internazionali, ancorché composti da Capi di Stato o di Governo e dai Presidenti dello stesso e/o di altri organi o istituzioni — si pensi al Consiglio europeo (68) —, gli (65) Come osserva BAKER, The Group of Seven. Finance Ministries, Central Banks and Global Financial Governance, London-New York, 2006, 63: « The G7 cannot simply impose themselves on existing international institutions and bodies, [...] but rather they have to engage in a continuous process of persuasion ». (66) Ciò, ovviamente, ricordando che di per sé le dichiarazioni e i comunicati finali restano atti concertati non convenzionali, inidonei, tra l’altro, a creare obblighi nei confronti di tali organizzazioni internazionali e dei membri di queste ultime. In altri termini, la vincolatività può caratterizzare esclusivamente l’eventuale atto di una organizzazione internazionale che riproduca un comunicato o una dichiarazione finale del G8 o del G20. Sicché, si potrebbero estendere al G8 e al G20 le riflessioni che Virally dedicava ad alcune conferenze al vertice della fase finale della seconda guerra mondiale e degli anni Cinquanta (tra cui il vertice di Yalta del 4-11 febbraio 1945): « Il est clair, dans ces conditions, que la conférence au sommet ne représente qu’un élément — essentiel, sans doute, et central, mais partiel — d’une négociation beaucoup plus générale [...] si l’application des décisions intéresse d’autres Etats, il serait nécessaire que ceux-ci y consentent, ce qui peut nécessiter de nouvelles négociations [...]. On comprend mieux, dans ces conditions, la véritable signification de la conférence au sommet et combien toute comparaison avec un gouvernement international reste superficielle, arrêtée aux apparences »: VIRALLY, La conférence au sommet, cit., 18. (67) V. il testo in Riv. dir. intern., 1999, 863 ss. (68) Appare opportuno ricordare che il Consiglio europeo, divenuto un’istituzione dell’Unione europea con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 Vertici internazionali incontri del G8 e del G20 vanno distinti dai summit di alcuni Gruppi di soggetti di diritto internazionale. Anzitutto, come è stato osservato (69), una differente categoria è costituita dai vertici di gruppi di influenza, in qualche misura istituzionalizzati, come ad esempio i summit quinquennali dei Capi di Stato e di Governo del G77 ossia del Gruppo originariamente di settantasette Stati (oggi centotrentuno) economicamente in via di sviluppo. Questi gruppi, oltre a non avere una composizione elitaria (70), mirerebbero esclusivamente a coordinare e difendere posizioni condivise tra gli Stati che li compongono nell’ambito di talune organizzazioni internazionali universali. Non composte su base elitaria appaiono anche conferenze al vertice indette periodicamente tra gli Stati di una determinata regione. Al riguardo, l’esempio più significativo, soprattutto per l’importanza degli atti finali da essi scaturiti (71), è costituito dai vertici svoltisi tra il 1975 e il 2004 nell’ambito della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). Quest’ultima si è (in vigore dal 1° dicembre 2009), trae le sue origini dai vertici dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri delle tre Comunità europee, prima, e dell’Unione europea, dopo. Tali vertici, che si sono svolti a partire dagli anni Sessanta, dal 1974 sono stati organizzati periodicamente secondo scadenze prefissate. In arg., v., tra gli altri, PARISI, Conferenze al vertice e Consiglio europeo: un tentativo di sistemazione giuridica, in Riv. dir. eur., 1977, 25 ss.; STARACE, Il Consiglio europeo, in Tavole rotonde di diritto comunitario promosse da BISCOTTINI, I. 1966-1977, Milano, 1980, 230 ss.; FOIS, Le conferenze al vertice dei paesi della C.E.E. e il diritto comunitario, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1982, 694 ss.; CAPOTORTI, Le statut juridique du Conseil européen à la lumière de l’Acte unique, in Du droit international au droit de l’intégration. Liber amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, 1987, 79 ss. Sulle novità apportate dal Trattato di Lisbona v. DRAETTA, Composizione e funzionamento di Consiglio e Consiglio europeo nel Trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, 2009, 7 ss.; VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea2, Bari, 2010, 132-139. Per un confronto con i vertici del G8, CONTICELLI, I vertici del G8. Governi e amministrazioni nell’ordine globale, cit., 24-28. (69) Cfr. DELABIE, Gouvernance mondiale: G8 et G20 comme modes de coopération interétatique informels, cit., 633-635. (70) V., sul punto, DI STASI, op. ult. cit., 28. (71) Ad alcuni dei quali, benché gentlemen’s agreements, strumenti concertati non convenzionali o intese non vincolanti — come la dottrina dominante, pur ricorrendo a siffatte differenti definizioni (v., per tutti, gli autori richiamati da DAILLER, FORTEAU e PELLET, op. cit., 429), li qualifica —, rinviano norme contenute in trattati internazionali o atti di organizzazioni internazionali. Si consideri, ad esempio, l’art. 21 § 2 lett. e Trattato UE, che vincola l’Unione a « preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente [...] ai principi dell’Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne ». progressivamente istituzionalizzata dando vita ad una unione istituzionale di Stati, successivamente trasformatasi in Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), di cui, peraltro, è controversa la natura di organizzazione internazionale. Un analogo processo ha riguardato anche i vertici tenutisi a partire dal 1976 tra i Capi di Stato e di Governo dell’Associazione degli Stati dell’Asia Sud-orientale (ASEAN), la quale è stata interessata da una forte istituzionalizzazione a seguito dell’entrata in vigore il 15 dicembre 2008 della Carta dell’ASEAN (72). Un’ulteriore categoria è costituita dalle conferenze al vertice relative a determinate crisi internazionali indette tra un numero ristretto di soggetti di diritto internazionale. Può trattarsi anzitutto di incontri tra gli Stati che in un’alleanza stipulata per un conflitto internazionale risultano militarmente, economicamente e politicamente più influenti. Ne costituiscono un esempio le conferenze al vertice della fase finale della seconda guerra mondiale tra i Capi di Stato o di Governo di Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche tenutesi a Teheran (28 novembre-1° dicembre 1943), a Yalta (4-11 febbraio 1945) e a Potsdam (17 luglio-2 agosto 1945) (73). Una seconda sub-categoria è costituita dai vertici e dagli incontri dei cosiddetti gruppi di contatto posti in essere per facilitare la soluzione di una determinata situazione che rappresenti una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale o che abbia già dato luogo ad un conflitto internazionale (74). In genere, essi sono istituiti al temine di una conferenza internazionale convocata su iniziativa di uno o più Stati ovvero di una organizzazione internazionale, che, avendo un particolare interesse alla soluzione di una siffatta crisi, provvedono ad invitarvi altri soggetti di diritto internazionale ritenuti influenti per il peso e il ruolo che hanno nel sistema di relazioni internazionali ovvero con specifico riferimento alla situazione oggetto della conferenza stessa. La composizione selettiva e a livello di organi di vertice tanto (72) Tale trattato è stato concluso a Singapore il 20 novembre 2007. Esso è consultabile in www.aseansec.org. In arg. v. PENNETTA, Organizzazioni internazionali regionali, in questa Enciclopedia, Annali, IV, 2011, 844 ss. (73) Per un’analisi giuridica di tali vertici, v., ancora, VIRALLY, op. cit. (74) A partire dai primi anni di vita dell’ONU e, soprattutto, dopo la fine della “guerra fredda” sono stati istituiti numerosi gruppi di contatto. Sui gruppi di contatto posti in essere nel periodo 1956-2004, v. PRANTL, Informal Groups of States and the UN Security Council, in 59 International Organization, 2005, n. 3, 559 ss. 1439 Vertici internazionali delle conferenze di questi ultimi Gruppi — al riguardo un esempio significativo è il recente Gruppo di contatto per la Libia (75) — quanto delle conferenze trilaterali summenzionate rappresenta un elemento in comune con i summit del G8 e del G20. Si aggiunga che, oltre alla concertazione diretta, da promuovere e attuare se del caso anche mediante la conclusione di trattati internazionali, i partecipanti a tali conferenze di alto livello tendono a svolgere una funzione di impulso, ad esempio, raccomandando ad uno o più Stati di conformarsi a risoluzioni del Consiglio di sicurezza (76), ovvero formulano proposte alle organizzazioni internazionali interessate. D’altro canto, a differenza dei vertici dell’attuale G8 o del G20, le conferenze in esame hanno ad oggetto esclusivamente una specifica crisi (come nel caso degli incontri di gruppi di contatto) o, pur potendo avere un’incidenza sull’intero sistema di relazioni internazionali, sono basate su alleanze militari e strategiche i cui partecipanti condividono solo alcuni interessi e, di conseguenza, finiscono per essere convocate per periodi relativamente brevi (come nel caso dei vertici trilaterali della fase finale della seconda guerra mondiale). Va infine osservato che è stato proposto in dottrina un accostamento tra il G8 e il cosiddetto « Concerto europeo » del XIX secolo e del primo quindicennio di quello successivo, che tuttavia non appare del tutto convincente (77). È vero che a importanti conferenze e congressi tenutisi nel lasso di tempo intercorso tra il 1814 e il 1913 e fra (75) Il Gruppo di contatto per la Libia è stato costituito al termine della Conferenza di Londra del 29 marzo 2011. Esso è composto da: Consiglio di cooperazione del Golfo, Lega Araba, NATO, Organizzazione della conferenza islamica, Organizzazione delle Nazioni Unite, Unione africana, Unione europea e dai seguenti Stati: Bahrein, Belgio-Paesi Bassi (che partecipano a rotazione alle conferenze indette tra i partecipanti al gruppo), Canada, Danimarca-NorvegiaSvezia (anche essi a rotazione), Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Italia, Kuwait, Libano, Malta, Marocco, Polonia, Qatar, Regno Unito, Spagna, Turchia e Stati Uniti d’America. (76) Cfr., ad esempio, il § 3 delle Conclusioni del Presidente, approvate al termine del secondo incontro del Gruppo di contatto per la Libia, Roma, 5 maggio 2011, in www.esteri.it. In tale paragrafo si chiedeva all’allora governo centrale di Tripoli di conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza 26 febbraio 2011, n. S/RES/1970 (2011), sulla pace e sicurezza in Africa, e 17 marzo 2011, n. S/RES/1973 (2011), relativa alla situazione in Libia. (77) V., ad esempio, PENTTILÄ, The Role of the G8 in International Peace and Security, Oxford, 2003, 20-26. Alcuni autori considerano un moderno Concerto europeo anche il G20. V., ad esempio, ZARING, International Institutional Performance in Crisis, in 10 Chicago Journal of International Law, 2009, 475. 1440 un numero ristretto di Stati — considerati in quel periodo le Potenze prevalenti — parteciparono anche Capi di Stati o di Governo. È vero inoltre che nell’ambito di tali riunioni, comprese quelle svoltesi a livello ministeriale, le Potenze prevalenti si occupavano altresì di questioni che le riguardavano solo indirettamente, come ad esempio la situazione politica in uno Stato terzo. Tuttavia va osservato che siffatti incontri non si svolgevano a intervalli regolari. Infatti, se originariamente, con l’art. 6 del Trattato di Parigi del 20 novembre 1815 (78), Austria, Gran Bretagna, Prussia e Russia, nell’ambito della Santa Alleanza, avevano pattuito di organizzare conferenze periodiche e prestabilite, già nel Protocollo di Aquisgrana del 15 novembre 1818, con cui estendevano l’Alleanza alla Francia, convenivano che successive riunioni, alle quali avrebbero potuto partecipare anche altri Stati direttamente interessati, si sarebbero svolte solo se ritenute necessarie e in seguito a scambi diplomatici volti a concordarne modus operandi, data e sede (79). Vieppiù a tali conferenze o congressi, che finirono per diventare sempre più saltuari, non partecipavano sempre gli stessi Stati ed anzi, nel periodo di tempo in esame, alcune conferenze si svolsero dopo conflitti e guerre tra alcune delle Potenze europee. Sicché, come è stato sostenuto, si trattava di un « Concerto occasionale ed intermittente [...], destinato a formare temporanee associazioni collettive, di fronte ad una crisi concreta ritenuta di interesse europeo » (80). Roberto Virzo FONTI. — Trattati internazionali: Trattato tra la Francia e le Potenze alleate, Parigi, 20 novembre 1815, e Protocollo di Aquisgrana, 15 novembre 1818; Carta dell’Associazione degli Stati dell’Asia Sud-orientale, Singapore, 20 novembre (78) Il testo di tale articolo può essere letto in BOURQUIN, La Sainte-Alliance. Un essai d’organisation européenne, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, LXXXIII, 1953, 400-401. (79) Cfr., per il testo, The Consolidated Treaty Series a cura di PARRY, LXIX, Dobbs Ferry (New York), 1969, 366-367. (80) Cfr. CIALDEA, Realtà e mito del Concerto europeo nell’Ottocento, in Scritti in memoria di Antonio Falchi, Milano, 1964, 107 e 111-112, per la distinzione tra « Concerto attivo » il quale « impegnava in maniera decisa solo due o tre Grandi Potenze » e « Concerto sussidiario di mera acquiescenza » volto ad « allineare all’azione delle Potenze attive, le altre non interessate in maniera vitale, riluttanti ad assumersi impegni collettivi, o addirittura recalcitranti perché contrariate dalle soluzioni proposte ». Si osservi, infine, che, in genere, al termine di conferenze e congressi del periodo in esame, venivano stipulati (e spesso, peraltro, non fra tutti gli Stati partecipanti) trattati internazionali, mentre era raro che le soluzioni raggiunte « in concerto » fossero l’oggetto di intese non vincolanti. Vertici internazionali 2007; Trattato che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, Lisbona, 13 dicembre 2007. Atti di organizzazioni internazionali: risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU: 10 giugno 1999, n. S/RES/1244 (1999), sui principi da applicare alla soluzione politica della crisi del Kosovo; 26 febbraio 2011, n. S/RES/1970 (2011), sulla pace e sicurezza in Africa; 17 marzo 2011, n. S/RES/1973 (2011), relativa alla situazione in Libia. Comunicati e dichiarazioni finali di vertici e riunioni ministeriali di gruppi di Stati: Dichiarazione del vertice G6 di Rambouillet, 17 novembre 1975; Dichiarazione del vertice G7 di Parigi, 14-16 luglio 1989; Comunicato finale del vertice G7 di Londra, 15-17 luglio 1991; Dichiarazione del Presidente dell’incontro inaugurale dei Ministri dell’economia di Washington, 25 settembre 1999; Comunicato finale del vertice G8 di Kananaskis, 27 giugno 2002; Dichiarazione del vertice G20 di Washington, 15 novembre 2008; Dichiarazione del vertice G8 di Muskoka, 26 giugno 2010; Comunicato finale del vertice G20 di Pittsburgh, 24 e 25 settembre 2010; Dichiarazione del vertice G20 di Seul, 12 novembre 2010; Conclusioni del Presidente del Gruppo di contatto per la Libia, 5 maggio 2011; Dichiarazione del vertice G8 di Deauville, 26 e 27 maggio 2011; Dichiarazione comune G8/Africa di Deauville, 27 maggio 2011, sui valori comuni e le responsabilità condivise; Dichiarazione del vertice G20 di Cannes, 4 novembre 2011, e l’annesso « Piano d’azione per la crescita e l’impiego ». LETTERATURA. — SIBERT, Quelques aspects de l’organisation et de la technique des conférences internationales, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, XLVIII, 1934, 391 ss.; BOURQUIN, La Sainte-Alliance. Un essai d’organisation européenne, ivi, LXXXIII, 1953, II, 377 ss.; VIRALLY, La Conférence au sommet, in Anr. fr. dr. intern., V, 1959, 7 ss.; CIALDEA, Realtà e mito del Concerto europeo nell’Ottocento, in Scritti in memoria di Antonio Falchi, Milano, 1964, 103 ss.; MÜNCH, Non-Binding Agreements, in Z. ausl. öff. R.VR., 1969, 1 ss.; PARISI, Conferenze al vertice e Consiglio europeo: un tentativo di sistemazione giuridica, in Riv. dir. eur., 1977, 25 ss.; SCHACHTER, The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements, in 71 Am. journ. intern. Law, 1977, 296 ss.; EISEMANN, Le Gentlemen’s Agreement comme source de droit international, in J. dr. intern., 1979, 326 ss.; STARACE, Il Consiglio europeo, in Tavole rotonde di diritto comunitario promosse da BISCOTTINI, I. 1966-1977, Milano, 1980, 230 ss.; BISCOTTINI, Il diritto delle organizzazioni internazionali2, pt. I, Padova, 1981; FOIS, Le conferenze al vertice dei paesi della C.E.E. e il diritto comunitario, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1982, 694 ss.; CAPOTORTI, Le statut juridique du Conseil européen à la lumière de l’Acte unique, in Du droit international au droit de l’intégration. Liber amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, 1987, 79 ss.; SINAGRA, Conferenze internazionali: I) Profili generali, in Enc. giur., VIII, 1988; DE GUTTRY, La funzione del G-7 nel complesso delle istituzioni internazionali, in Il vertice dei Sette. Ruolo e prospettive del G-7 nel mutato scenario internazionale a cura di GARAVOGLIA e MERLINI, Milano, 1994, 69 ss.; PINOTTI, Il Gruppo dei sette. 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