La comparazione giuridica moderna ha esplorato due distinte tradizioni: common law e civil law. Il common law raggruppa le tradizioni giuridiche inglesi. Si tratta della tradizione giuridica anglosassone che accomuna , con qualche variante, l'inghilterra, gli USA, l'irlanda, nuova zelanda, il canada(eccetto il Quebec) e l'australia. Il civil law, invece, accomuna le esperienze sviluppatesi in epoca medievale nell'europa continentale. Queste hanno sviluppato una serie di metamorfosi superiore rispetto alla tradizione di common law, per cui la si può definire meno compatta tanto da suggerire una ulteriore ripartizione in sottofamiglie. Questa tradizione si può immaginare come un albero le cui radici affondano nel diritto romano e appunto per questo dato la si può definire meglio come una " tradizione romanistica ". Le differenze tra questi due filoni sono state rinvenute in alcuni dati: • L'assetto delle fonti: nei paesi di civil law, di cui l'esperienza tedesca è quella a emergere, vi è il predominare dell'idea di CODIFICAZIONE e l'idea che la fonte unica del diritto è la legge. I sistemi di civil law si contraddistinguono per essere sistemi di diritto codificato, laddove invece lo stesso non può dirsi per i paesi di common law. • diritto scritto e consuetudinario: nel XX secolo si fece strada l'idea che l'unica fonte del diritto fosse la legge in senso formale. Nei paesi contraddistinti dalla tradizione di common law si riteneva tuttavia vincolante il principio del PRECEDENTE VINCOLANTE. Di conseguenza la giurisprudenza era considerata una fonte di diritto nei paesi di common law. La decisione giudiziale tuttavia non era considerata creativa di nuove regole di diritto bensì svolgeva una funzione ricognitiva di norme consuetudinarie latenti. Si disse dunque che la ulteriore differenza che si ha tra le diverse tradizioni è data dal fatto che i paesi di common law sono sistemi di diritto consuetudinario non scritto mentre, i paesi di civil law sono sistemi di diritto scritto. Oggi tuttavia la distinzione non è più attuale. Non vi è più l'immagine della legge in senso formale come unica fonte del diritto. La forma del codice non è piu assente nelle tradizioni del common law. La teoria del precedente giudiziale è applicata in modo molto più elastico rispetto al passato. Quanto si è appena detto circa la inidoneità del sistema delle fonti a fungere da de marcatore tra civil law e common law, è reso palese da un altro avvenimento di primaria importanza. Nel corso del XX secolo è venuta meno una caratteristica tipica dei sistemi europei ottocentesci, costituita dal principio della onnipotenza della legge quale unica fonte del diritto.