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Regolamento Regionale 1.

Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)". (BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP) ai sensi del comma 41, lettera m), dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)). 1bis. L'edilizia residenziale pubblica è da considerarsi servizio di interesse economico generale e si rivolge alle famiglie in disagio familiare, abitativo ed economico, per il periodo di permanenza del disagio stesso. (1) 2. Sono considerati alloggi di ERP, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalità sociali proprie dell'ERP, relative ai soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione e la permanenza di cui ai successivi articoli e all'allegato 1. 3. Ai fini del presente regolamento gli alloggi di ERP si distinguono in: a) alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione; b) alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione. 4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purché non realizzati da enti pubblici e già utilizzati per le finalità dell'ERP; c) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; d) di servizio oggetto di concessione amministrativa in ragione dell'esercizio di particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti. 5. L'assegnazione e la gestione degli alloggi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 17 e 18, alla legge 15 febbraio 1980, n. 25, alla legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e alla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono disciplinate dalle disposizioni previste dalle leggi medesime. 5bis. Il bando per l'assegnazione, la graduatoria e la gestione degli alloggi di cui al comma 3, lettera b), per i quali si applica il canone moderato dell'articolo 32, possono essere disciplinati dalla convenzione stipulata tra il comune e i soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto delle competenze proprie del comune in materia di assegnazione e di quanto previsto agli articoli 2, 3, 4, 8, 10 e all'allegato 1. (2) Art. 2. Definizione del nucleo familiare 1. -Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì ai bandi di concorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell'alloggio. 2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004, N. 1 "Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)". (BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP) ai sensi del comma 41, lettera m), dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)). 1bis. L’edilizia residenziale pubblica è da considerarsi servizio di interesse economico generale e si rivolge alle famiglie in disagio familiare, abitativo ed economico, per il periodo di permanenza del disagio stesso. (1) 2. Sono considerati alloggi di ERP, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalità sociali proprie dell’ERP, relative ai soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione e la permanenza di cui ai successivi articoli e all’allegato 1. 3. Ai fini del presente regolamento gli alloggi di ERP si distinguono in: a) alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione; b) alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione. 4. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento, gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purché non realizzati da enti pubblici e già utilizzati per le finalità dell’ERP; c) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; d) di servizio oggetto di concessione amministrativa in ragione dell’esercizio di particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti. 5. L’assegnazione e la gestione degli alloggi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 17 e 18, alla legge 15 febbraio 1980, n. 25, alla legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e alla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono disciplinate dalle disposizioni previste dalle leggi medesime. 5bis. Il bando per l’assegnazione, la graduatoria e la gestione degli alloggi di cui al comma 3, lettera b), per i quali si applica il canone moderato dell’articolo 32, possono essere disciplinati dalla convenzione stipulata tra il comune e i soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto delle competenze proprie del comune in materia di assegnazione e di quanto previsto agli articoli 2, 3, 4, 8, 10 e all’allegato 1. (2) Art. 2. Definizione del nucleo familiare 1. – Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì ai bandi di concorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell’alloggio. 2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all’atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Art. 3. Determinazione della situazione economica e procedure informatiche. 1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell’assegnazione e gestione degli alloggi di ERP, sono stabiliti uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-ERP), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) determinati con le modalità e le integrazioni di cui all’allegato 1. Il valore di tali indicatori è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, in base all’andamento dei bandi d’assegnazione. 2. Al fine di migliorare il rapporto con i comuni e il servizio fornito ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi d’assegnazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione predispone e mette a disposizione dei comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati un’apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione della graduatoria e l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio. Con provvedimento del Direttore generale della competente Direzione regionale sono stabilite le modalità di utilizzo delle procedure. Art. 4. Anagrafe dell’utenza e del patrimonio. 1. I comuni detentori di patrimonio di ERP gestito direttamente, le ALER e gli altri gestori di alloggi di ERP, anche ai fini dell’articolo 18 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), provvedono alla realizzazione dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, ne curano l’aggiornamento almeno biennale e, la trasmissione dei dati alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione generale competente. Titolo II ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI Art. 5. Provvedimento di assegnazione. 1. All’assegnazione degli alloggi di ERP, come definiti all’articolo 1, provvede il comune in cui si trova l’alloggio da assegnare Art. 6. Bandi di assegnazione. 1. Il comune provvede all’assegnazione degli alloggi di ERP che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell’ordine e ai corpi speciali di cui all’articolo 23, mediante bandi pubblici di durata semestrale, con decorrenza dei termini per la presentazione delle domande rispettivamente dal 1º gennaio e dal 1º luglio di ciascun anno, come indicato nel seguente schema Bando con decorrenza 1º gennaio e scadenza 30 giugno: Bando con decorrenza 1º luglio e scadenza 31 dicembre: Graduatoria con decorrenza 1º luglio Graduatoria con decorrenza 1º gennaio 2. I comuni, singoli o associati, nel cui territorio siano presenti alloggi di ERP in numero esiguo, possono procedere con un unico bando annuale ovvero con riguardo alla prevedibile disponibilità degli alloggi stessi. 2bis. Nei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti per l’assegnazione dei soli alloggi di risulta resisi disponibili, si può procedere ai sensi dell’articolo 14. Nel caso di assegnazione di alloggi di nuova costruzione o recuperati o comunque acquisiti, il comune deve in ogni caso procedere al bando di assegnazione ai sensi del regolamento. (3) 2ter. Ai fini della conoscenza del fabbisogno e della programmazione degli interventi, i comuni di cui al comma 2bis, nell’anno precedente il termine della legislatura regionale, devono procedere alle assegnazioni mediante bando. (3) 3. Il comune, tenuto conto della propria ampiezza demografica, definisce: a) le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi; b) l’eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell’articolo 11; c) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando. 4. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando. 5. Il comune, con il bando e con altre modalità idonee, deve rendere noto ai cittadini: a) i requisiti per l’accesso all’assegnazione di un alloggio di ERP; b) la prevedibile disponibilità di alloggi di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 per il periodo di validità della graduatoria, nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, negli altri comuni; c) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnare prioritariamente a determinate categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell’articolo 11; d) le modalità di attribuzione dell’Indicatore del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC); e) le modalità di valutazione del periodo di residenza ai fini del calcolo dell’ISBARC/R in forza del quale è formata la graduatoria; f) il responsabile del procedimento e le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria. Art. 7. Presentazione della domanda. 1. La domanda di assegnazione di un alloggio di ERP può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza e/o in quello in cui si presta l’attività lavorativa esclusiva o principale. 2. Nel caso in cui il comune di residenza e quello in cui si presta l’attività lavorativa non abbiano indetto bandi per due semestri consecutivi, è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente. 3. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate) e con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 . 4. La domanda è inserita, a cura del comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell’ISBARC e dell’ISBARC/R di cui all’articolo 10, ai fini dell’inserimento nella graduatoria dei Comuni interessati. I comuni o i soggetti convenzionati assicurano l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante. 5. La procedura informatica della Regione costituisce la sola procedura da utilizzarsi per la gestione e la valutazione delle domande ai fini dell’assegnazione di un alloggio di ERP. Essa consente automaticamente al comune di: a) inserire i dati della domanda; b) annullare duplicazioni delle domande eventualmente presentate da altri componenti del nucleo del richiedente, qualora non sia richiesta la scissione del nucleo familiare; c) verificare i requisiti soggettivi di cui all’articolo 8; d) verificare la congruità dei dati resi con le autocertificazioni; e) determinare l’Indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP) e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-ERP) dei richiedenti, ai fini dell’assegnazione; f) determinare il valore delle singole condizioni familiari e abitative, secondo quanto previsto dall’allegato 1; g) valutare il periodo di residenza in Regione Lombardia; h) determinare il valore dell’ISBARC/R, di cui al successivo articolo 10. 6. La Giunta regionale predispone lo schema dei moduli per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, nonché lo schema di bando tipo. 6bis. Il comune, precedentemente alla data di apertura del bando, deve inviare per via telematica alla competente direzione generale della Regione copia del bando da cui si rilevino le percentuali previste agli articoli 11, 14 e 23. (4) Art. 8. Requisiti soggettivi. 1. Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di ERP o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio ERP sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa; b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi: b1) qualora il comune sia quello prescelto dal ricorrente ai sensi del comma 2 dell’articolo 7; b2) lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel comune stesso; b3) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale; b4) il richiedente sia un emigrato italiano all’estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione; c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno; d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di ERP, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza; e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; f) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori a quanto indicato nell’allegato 1, parte III, punti 6, lettera a) e 7; sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-erp superiore a tale limite, purchè l’Indicatore di Situazione Economica (ISE-erp) non sia superiore alla soglia ivi stabilita; (5) g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero. È da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure: (6) superficie convenzionale in mq superficie utile superficie accessoria superficie totale componenti nucleo familiare 45 9 54 1–2 60 12 72 3–4 75 15 90 5–6 95 19 114 7 o più h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all’ente gestore; i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni. 2. I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Art. 9. Valutazione della domanda. 1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica e alle condizioni familiari e abitative. Il periodo di residenza sul territorio regionale, espressione della situazione di difficoltà del nucleo richiedente a risolvere i problemi abitativi, concorre con le altre condizioni alla determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria, secondo quanto specificato nell’allegato 1. (7) 2. ?(8) 3. Nel caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione di cui all’allegato 1, parte I, punti 3 e 6, si tiene conto anche della situazione economica dei soggetti non ancora compresi nella famiglia anagrafica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e non fiscalmente a carico. Art. 10. Indicatore dello stato di bisogno abitativo e valutazione del periodo di residenza. 1. La Regione rileva in tempo reale, con proprie procedure informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti al bando d’assegnazione in tutti i comuni, mediante un "Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo" (ISBA). 2. Per ciascuna delle condizioni familiari e abitative, illustrate nell’allegato 1, parte prima, la Regione stabilisce propri valori che, con valutazione ponderata, tenuto conto della situazione economica della famiglia, determinano l’Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR) per ciascun comune della Regione. I valori delle diverse condizioni e il metodo di valutazione ponderata degli stessi sono indicati nell’allegato 1, parti seconda e quarta. 3. Il comune, in rapporto alle specificità territoriali della problematica abitativa, ferma restando la metodologia di valutazione ponderale per la determinazione dell’ISBAR, ha la facoltà di determinare un proprio "Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale e Comunale" (ISBARC), aumentando o diminuendo il valore specifico attribuito a una o più delle condizioni familiari e abitative, che concorrono alla determinazione dell’indice di disagio, fino al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento, come definito nell’allegato 1, parte seconda. La variazione comunale del valore specifico attribuito a ciascuna condizione non può variare di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione, rispetto al peso dato dalla Regione. In questo caso il comune, almeno 15 giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle domande, dà comunicazione alla competente Direzione generale della Regione per la determinazione, sempre mediante la procedura informatica regionale, di un proprio ISBARC specifico. 4. Qualora il comune non proceda ad integrare i valori regionali con valori propri, l’ISBAR assume anche funzione di ISBARC. 5. La residenza sul territorio regionale concorre alla determinazione del punteggio per l’assegnazione integrando l’ISBARC, che assume la dizione di ISBARC/R, con le modalità previste alle parti II e IV dell’allegato 1. (9) 6. La Regione , alla chiusura del bando, trasmette in tempo reale la procedura di stampa dell’elenco dei concorrenti, secondo l’ordine dei valori dell’ISBARC/R, per l’assunzione della graduatoria definitiva da parte del comune, ai fini dell’assegnazione degli alloggi pubblici esistenti nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, al di fuori dell’ambito comunale. Art. 11. Graduatoria comunale. 1. Il comune, mediante il sistema informatico regionale, provvede: a) al caricamento dei dati della domanda; b) alla ricezione in tempo reale dell’ISBARC/R attribuito alla domanda, sia nel caso di assunzione dei valori regionali, sia nel caso dell’adozione di valori comunali integrativi; c) alla chiusura del bando e alla formazione dell’elenco dei concorrenti, secondo l’ordine dei valori dell’ISBARC/R. 2. All’atto della domanda il comune, mediante il sistema informatico regionale, rilascia al concorrente copia della domanda con l’ISBARC/R conseguito. Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento agli enti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Eventuali modifiche dell’ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dall’ente che ha ricevuto la domanda. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando. 3. Il comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) , forma la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria, per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione. L’utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di alloggi necessaria a salvaguardare l’interesse dei ricorrenti e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti. 4. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con cadenza semestrale, in base ai bandi di cui al precedente articolo 6, da parte del responsabile del procedimento. La graduatoria pubblicata deve riportare l’ISBARC/R conseguito dai concorrenti. 5. Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo il sesto aggiornamento semestrale o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda. L’eventuale conferma deve avvenire durante l’ultimo semestre di validità della domanda. 6. I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono presentare al comune domanda di aggiornamento dell’ISBARC/R qualora, prima dell’assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l’attribuzione. Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità decadono automaticamente dopo il sesto aggiornamento semestrale o il terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda. (10) 7. Il comune può assegnare, secondo l’ordine dell’ISBARC/R conseguito, quota parte degli alloggi che si rendono disponibili, anche per tipologia e dimensioni, a specifiche categorie di concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva, previa comunicazione per via informatica alla Regione; tale quota non può superare il 20% della disponibilità annua; i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono presentare alla Regione richiesta motivata per incrementare tale quota. 8. Le specifiche categorie di concorrenti sono: a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole, che alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lettera d); (11) b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell’alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati; c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati; d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d’invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%; e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia; e bis) altre di particolare e documentata rilevanza sociale, previa autorizzazione della Giunta regionale. (12) 9. Il comune, qualora per l’assegnazione di un alloggio di ERP abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell’alloggio o mancanza di servizi igienici interni, ha l’obbligo di intervenire, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell’assegnazione dell’alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla "condizione abitativa impropria", il comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi. Art. 12. Convenzioni. 1. I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF, delle ALER e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per l’assistenza ai richiedenti nella compilazione e l’inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale. Le attestazioni ISEE-ERP possono essere rilasciate dai soggetti di cui sopra. 2. Al fine di agevolare i comuni nell’applicazione delle presenti disposizioni, di assicurare l’omogeneità delle procedure e la raccolta delle informazioni di cui all’articolo 3, comma 45, della l.r 1/2000, la Giunta regionale approva uno schema di convenzione, concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati, per la prestazione dei servizi di cui al comma 1. Art. 13. Assegnazione degli alloggi. 1. Ai fini dell’assegnazione, l’ente gestore degli alloggi ERP comunica periodicamente al comune l’elenco complessivo degli alloggi disponibili, con la prevedibile data di disponibilità concreta. (13) 2. Il comune provvede all’assegnazione dell’alloggio secondo l’ordine della graduatoria comunale e provvede alla trasmissione dei relativi nominativi di assegnatari ai rispettivi enti gestori per i conseguenti abbinamenti delle unità abitative. Gli enti gestori dovranno seguire i seguenti criteri e quanto previsto al presente articolo: a) gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) ai nuclei familiari con ISEE-ERP non superiore a 14.000 euro o con ISE-ERP non superiore a 17.000 euro; b) gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b) ai nuclei familiari con ISEE-ERP compreso tra 14.000 e 17.000 euro. Il comune trasmette all’ente gestore i dati necessari per la stipula del contratto di locazione. (14) 3. Il comune, previa diffida all’interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all’alloggio offerto dall’ente gestore, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate. (15) 3 bis. L’ente gestore provvede all’inserimento nel sistema informatico regionale dei dati relativi alla disponibilità dell’alloggio, all’assegnazione dell’alloggio e alla stipula del contratto della locazione. (16) 4. L’assegnazione degli alloggi deve essere correlata con i piani di mobilità del patrimonio di ERP. 5. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l’accesso all’ERP delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell’ISBARC/R, il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. (17) 6. La scelta dell’alloggio tra quelli disponibili è compiuta dall’assegnatario o da persona delegata, secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto dei seguenti criteri: a) possibilità di incremento delle superfici di cui alla tabella del comma 9, da parte del comune d’intesa con l’ente gestore, in presenza di situazioni di particolari patologie croniche a carico di uno dei componenti del nucleo familiare che comportino l’esigenza di spazi per l’installazione di apparecchiature di cura; b) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componenti abbiano difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause o comunque la cui disabilità giustifichi l’assegnazione di tale alloggio. 6 bis. Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, l’ente gestore può proporre all’assegnatario un alloggio che necessiti di interventi minimi di manutenzione oppure di adeguamento a norme di sicurezza o di entrambi gli interventi. A tal fine, viene stipulata una specifica convenzione in forza della quale: a) l’assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell’intervento, che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato; b) l’ente gestore autorizza i lavori, si impegna ad effettuare la vigilanza-direzione degli stessi e ad eseguire le opportune verifiche. La rinuncia dell’assegnatario ad una o più proposte di cui al presente comma non causa alcuna preclusione-decadenza. (18) 7. L’assegnatario decade dal diritto di scelta nel caso in cui, senza giustificato motivo, non si presenti come previsto dall’articolo 19, comma 1. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazioni di sovraffollamento, come definito al punto 11 dell’allegato 1, parte prima, l’assegnatario viene inserito d’ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio, ai sensi dell’articolo 22. 8. Nell’assegnazione degli alloggi di ERP che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d’accesso fatta eccezione per il valore dell’ISEE-ERP, che viene sostituito dal limite di decadenza, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e). 9. Ai fini dell’assegnazione si deve tenere conto del numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda, compreso il nascituro, secondo la tabella di cui sotto. Qualora l’alloggio disponibile abbia una superficie diversa da quella prevista in relazione al numero dei componenti, il comune, sentito l’ente gestore, può consentire la stipula di un contratto provvisorio di locazione per un alloggio avente le dimensioni previste per un nucleo familiare inferiore o superiore di un utente: (19) numero utenti L a s u p e r f i c i e u t i l e d e l l ’ a l l o g g i o a s s e g n a t o p u ò d e r o g a r e n o n p i ù d e l 1 0 % d e l l a s u p e r f i c i e m a s s i m aPer tipologia A si intende un a alloggio in cui è m presente uno m spazio cottura e all’interno del s locale di s soggiorno; per a tipologia B si intende invece un alloggio in cui è presente S una cucina u separata o p separabile dal e locale rsoggiorno e fdotata di iautonoma csorgente di iaerazione ed e illuminazione diretta u t i l e r e s i d e n z i a l e ( s u r ) i n m q p e r g l i a l l o g g i r e a l i z z a t i , r e c u p e r a t i o a c q u i s i t i a i s e n s i o s u c c e s s i v a m e n t e a l l a l . r . n . 1 / 2 0 0 0 , S u a p r e rt f. i c3 i, e c o u tm im la e 5 r2 e s i d e n z i a l e m a s s i m a p e r g l i a l l o g g i r e a l i z z a t i , r e c u p e r a t i o a c q u i s i t i p r e c e d e n t e m e n t e a l l a l . r . n . 1 / 2 0 0 0 , a rT ti .p o 3 l ,o g ic o a m m A B a ) 5 ( 2 1 .) 1 3 4 1 6 2 5 4 2 8 5 3 6 5 1 7 5 4 8 7 1 0 5 9 8 4 3 6 N 9 3 e l l a s u p e r f i c i e m a s s i m a d i s p o n i b i l e dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili. (1) superfici di riferimento minime ai fini dell’assegnazione degli alloggi di erp nella Regione, per gli alloggi sino a mq 42 è ammessa una riduzione massima del 20%, per gli alloggi con superficie maggiore, la riduzione massima ammessa è del 15%. 10. L’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), a favore dei richiedenti che hanno presentato la domanda di assegnazione di un alloggio ai sensi dell’articolo 7, comma 2, non può superare il 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno con arrotondamento all’unità superiore. (20) Art. 14. Assegnazione in deroga alla graduatoria. 1. Il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell’ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l’accesso all’ERP di cui all’articolo 8, può disporre con specifico atto, in via d’urgenza, l’assegnazione di un alloggio di ERP ai nuclei familiari che: a) debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi ERP e/o di occupazione abusiva; b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001) ; c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l’alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili; d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell’integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori; (21) e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l’ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. 2. Sono condizioni obbligatorie per l’assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste per l’attribuzione dell’ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale. 3. Il provvedimento che decide sull’istanza di assegnazione ai sensi del comma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione. 4. Le assegnazioni in deroga, di cui al comma 1, non possono superare il 20%, con arrotondamento all’unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell’anno. Nelle condizioni di grave tensione abitativa, il comune può presentare motivata richiesta alla Regione di aumentare tale percentuale, fino ad un massimo del 50%; l’autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale. 5. Il comune può istituire una commissione consultiva costituita da esperti, indicati anche dalle parti sociali e dall’ALER locale, per le assegnazioni in deroga di cui al presente articolo e all’articolo 15. Art. 15. Deroga ai requisiti. 1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, il comune, con provvedimento motivato, deroga al possesso dei requisiti per l’accesso all’ERP, disponendo l’assegnazione in via d’urgenza e dandone comunicazione alla Regione: a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare; b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l’allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia. 2. L’ente gestore, per la disciplina della locazione, applica le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, qualora in possesso dei requisiti per l’accesso all’ERP, si applicano le procedure di cui all’articolo 14. 3. L’ente gestore, per migliorare il livello di sicurezza e favorire la vita sociale degli utenti in particolari condizioni di difficoltà, può disporre con provvedimento motivato, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, l’assegnazione al personale di custodia di un alloggio adeguato al numero dei componenti della famiglia. Art. 16. Subentro nella domanda. 1. In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati; ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela o affinità. Nel caso di uscita del richiedente dal nucleo familiare o del coniuge anche in regime di separazione dei beni, il comune accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all’articolo 8, comma 2. 2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione, nella domanda subentra l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal Tribunale, oppure, in caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice. In carenza di pronunzia giudiziale in merito, al richiedente subentra nella domanda il coniuge, se tra i due si sia così convenuto; in carenza pure dell’accordo tra i coniugi, al richiedente subentra il coniuge che risulti abitare stabilmente l’alloggio. 3. Nel caso di cessazione della stabile convivenza more uxorio è data priorità al convivente affidatario dei minori, anche con meno di un anno di convivenza documentata. Titolo III PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL’ASSEGNAZIONE Art. 17. Annullamento dell’assegnazione. 1. L’annullamento dell’assegnazione dell’alloggio è disposto, anche su proposta dell’ente gestore, con motivato provvedimento del comune competente per territorio, nei confronti di chi abbia conseguito l’assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima 2. A tale fine il comune comunica all’assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni per i cittadini emigrati all’estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune provvede all’annullamento dell’assegnazione con conseguente risoluzione immediata del rapporto. 4. Il provvedimento d’annullamento dell’assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell’alloggio, non eccedente i sei mesi. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. L’ente gestore provvede ai successivi adempimenti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa. Art. 18. Decadenza dall’assegnazione. 1. Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell’ente gestore, la decadenza dall’assegnazione nei confronti di chi: a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o sue pertinenze; b) nel corso dell’anno lasci inutilizzato l’alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall’ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro; c) abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio o delle relative pertinenze; c bis) abbia causato gravi danni, accertati a seguito di sentenza passata in giudicato, all’alloggio e/o alle parti comuni dell’edificio; (22) d) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l’alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza; (23) e) abbia perduto i requisiti per l’accesso all’erp, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare il doppio per l’ISEE-erp e il triplo per i valori patrimoniali della soglia patrimoniale, secondo quanto indicato nell’allegato 1, parte III, punti 6, lettera a), e 7; (24) e bis) è moroso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); (25) f) abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili in qualsiasi località del territorio nazionale aventi un valore, definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, di categoria catastale A3, classe 1; qualora il comune in cui è situato l’immobile in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore, per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate; (26) g) abbia conseguito in qualsiasi località del territorio nazionale la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo il seguente schema (27) : Superficie utile dell’alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni Numero componenti della famiglia 54 mq 1–2 72 mq 3–4 90 mq 5–6 114 mq 7 o più persone h) non abbia, dopo diffida dell’ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l’abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d’ufficio; i) non abbia ottemperato alle disposizioni dell’ente gestore per quanto previsto agli articoli 20 e 21. 2. L’ente gestore, per gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), invia preavviso di decadenza all’assegnatario che si trovi nella condizione di cui al comma 1, lettera e). Qualora, a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti la permanenza della situazione economica dell’assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1, lettera e), l’ente gestore provvede a darne comunicazione all’assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell’emanazione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione. L’ente gestore, per gli alloggi di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), qualora a seguito dell’aggiornamento quadriennale dell’anagrafe dell’utenza, accerti la permanenza della situazione economica dell’assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1, lettera e), provvede a darne comunicazione all’assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell’emanazione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione. Il comune provvede entro 60 giorni. 3. I comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che presentino carenza di offerta locativa, d’intesa con l’ente gestore, possono graduare, per un periodo massimo di due anni, l’esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari di cui al comma 2 che versino nelle condizioni previste dalla lettera e) del comma 1. 4. Al provvedimento di decadenza si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 17. 5. L’ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i quali sia stata decisa la decadenza, nonché nei casi di mancato rinnovo del contratto per inadempimento per mancata corresponsione del canone di locazione e delle spese relative agli oneri accessori secondo quanto stabilito dall’ente gestore. 6. Qualora la situazione economica del soggetto dichiarato decaduto si modifichi prima dell’esecuzione del provvedimento di decadenza e questi abbia i requisiti per l’accesso all’ERP, il comune dispone la revoca del provvedimento su istanza dell’interessato. Titolo IV GESTIONE DEGLI ALLOGGI Art. 19. Consegna dell’alloggio e stipula del contratto di locazione. 1. L’assegnatario, prima della consegna dell’alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell’ente gestore, nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall’assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare affinché rispondano in solido all’ente gestore. 2. Dopo la stipula del contratto, l’ente gestore procede alla consegna dell’alloggio all’interessato o alla persona da lui delegata. La consegna dell’alloggio deve essere comunicata entro 10 giorni al comune che ha effettuato l’assegnazione. 3. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 30 giorni dalla consegna e, in caso di cittadino emigrato all’estero, entro 60 giorni, salvo proroga da concedersi dall’ente gestore a seguito di motivata istanza. L’inosservanza da parte dell’assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dell’assegnazione. 4. Il contratto di locazione ha durata di quattro anni rinnovabili ed è subordinato alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’ERP, alla mancata sussistenza delle condizioni di decadenza e di inadempimento contrattuale. Nel caso l’ente gestore accerti la mancanza dei requisiti per la permanenza nell’ERP o la presenza di cause di decadenza, salvo quanto previsto al comma 1, lettera e) dell’articolo 18, ne dà immediata comunicazione al comune interessato per i provvedimenti di cui all’articolo medesimo. Il provvedimento di decadenza del comune costituisce titolo di risoluzione immediata del contratto di locazione. Il contratto di locazione non è rinnovato alla sua scadenza quadriennale dall’ente gestore qualora, a seguito dell’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza, accerti la permanenza della situazione economica dell’assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1, lettera e) dell’articolo 18, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo medesimo. Art. 20. Subentro nell’assegnazione. 1. In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l’ordine di cui all’articolo 16, i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’ERP e di quanto previsto ai commi successivi. Nel caso di uscita dal nucleo familiare dell’assegnatario o del coniuge anche a regime di separazione dei beni, l’ente gestore accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all’articolo 8, comma 2 e all’articolo 18, comma 1, lettere f) e g). 2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonché di cessazione della convivenza more uxorio si applicano i criteri di cui all’articolo 16, commi 2 e 3. 3. Possono subentrare nell’assegnazione gli ascendenti e i discendenti in linea retta, non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, rientrati nel nucleo stesso da almeno un anno, se il rientro è documentato per assistenza all’assegnatario o a un componente familiare, di età ultrasettantacinquenne o disabile pari o superiore al 66%, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto, ovvero sia dovuto a separazione coniugale o a cessazione di convivenza more uxorio documentate. Il periodo di convivenza decorre dalla data di autorizzazione da parte del gestore. 4. Possono altresì subentrare nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo assegnatario, ma conviventi al momento del decesso dell’assegnatario e negli altri casi in cui il titolare della locazione sia uscito dal nucleo familiare, purché tali soggetti siano stati autorizzati dall’ente gestore secondo la disciplina indicata ai commi 7, 8 e 9 e la durata della convivenza non sia inferiore a tre anni, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell’ERP e la cui situazione economica non sia superiore a quanto previsto al comma 1, lettera e) dell’articolo 18. 5. Il diniego di subentro nell’assegnazione deve essere motivato dall’ente gestore con indicazione dei tempi e delle modalità di ricorso. Avverso il diniego di rinnovo per subentro, è ammessa, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame al comune, che si esprime entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il comune detta il termine di rilascio dell’alloggio che comunque non deve essere superiore a sei mesi. 6. L’ente gestore dispone, previa diffida, il rilascio degli alloggi nei confronti del nucleo familiare che permane nell’alloggio oltre i termini di rilascio stabiliti dal comune, a seguito del diniego di subentro nell’assegnazione. 7. L’ampliamento stabile del nucleo familiare dell’assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo ovvero naturale, al fine di ricomprendere in detto nucleo soggetti che non ne facevano parte al momento dell’assegnazione, è ammesso nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di convivenza more uxorio, di parentela, di affinità. Esso è ammesso altresì nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità quando siano riscontrabili finalità di assistenza morale e materiale, nonché il carattere di stabilità, previa dichiarazione resa dall’assegnatario e dalle persone con cui si intende istituire la convivenza. 8. L’ampliamento stabile del nucleo familiare è comunque ammissibile solo quando non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nell’alloggio, indicati nell’articolo 8, e quando non generi una condizione di forte sovraffollamento come definito nell’allegato 1, parte I, del presente regolamento; 9. La domanda di ampliamento dovrà essere presentata all’ente gestore dell’alloggio. L’ente gestore, entro 30 giorni dalla richiesta, accerta, per il nuovo nucleo familiare, la persistenza dei requisiti soggettivi e l’insussistenza di sovraffollamento di cui all’allegato 1, parte I, punto 11, lettera a) ed inoltre che l’alloggio non sia destinato alle specifiche categorie di cui all’articolo 11. In caso di accertamento positivo, l’ente gestore dà comunicazione al comune, ai fini della residenza anagrafica nell’alloggio. Nel caso di accertamento negativo l’ente gestore ne dà comunicazione al comune, che richiede all’assegnatario dell’alloggio, il ripristino, entro 30 giorni, della regolare conduzione ai fini ERP. Decorso inutilmente il predetto termine, il comune attua le procedure di cui dell’articolo 18, per la decadenza dell’assegnazione dell’intero nucleo familiare e per il rilascio dell’alloggio a cura dell’ente gestore. 10. In caso di decesso dell’assegnatario e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, l’ente gestore provvede all’immediato reintegro nel possesso dell’alloggio e alla custodia dei beni eventualmente esistenti in luogo idoneo, dopo aver redatto l’inventario alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò abilitato a norma di legge e dandone comunicazione ad eventuali eredi. 11. Nel caso il titolare deceduto sia stato assegnatario ai sensi del comma 1, lettera a), dell’articolo 15, il subentro ai sensi del presente articolo ha luogo nello stesso alloggio se questo non è stato attrezzato per i particolari usi di assistenza; in quest’ultimo caso il subentro opera per altro alloggio ERP. Art. 21. Ospitalità temporanea. 1. È ammessa, previa motivata comunicazione dell’assegnatario all’Ente gestore, l’ospitalità temporanea di persone, non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché: a) l’ospitalità sia finalizzata alla reciproca assistenza; b) non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell’alloggio dell’assegnatario; c) l’ospitalità sia di durata non superiore a un anno, prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi. 2. L’ospitalità temporanea è altresì ammessa ai fini dell’assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando tale necessitàè certificata da medico specialista. L’ospitalità non deve determinare forte sovraffollamento come definito nell’allegato 1, parte prima, punto 11. In tale caso è ammesso il trasferimento della residenza. 3. L’ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare. Art. 22. Mobilità abitativa. 1. Il comune provvede alla mobilità degli assegnatari degli alloggi di ERP situati nel proprio territorio, indipendentemente dall’ente proprietario, con un bando semestrale o annuale, in analogia con quanto previsto per la presentazione delle domande nei bandi di assegnazione. 2. Possono partecipare al bando i conduttori, in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da: a) variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell’alloggio; b) malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell’alloggio; c) necessità di avvicinamento al posto di lavoro; d) ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza morale, materiale o sanitaria; e) gravi e documentate necessità del richiedente o del nucleo familiare. 3. Nel caso di avvicinamento al posto di lavoro non è richiesto il requisito della residenza, purché almeno un componente del nucleo familiare svolga l’attività lavorativa principale nel comune di presentazione della domanda; nel caso di avvicinamento a parente invalido è sufficiente che sia residente l’invalido a cui il conduttore intende avvicinarsi, mentre nel caso di ricongiungimento o avvicinamento al luogo di cura, è sufficiente la residenza di almeno un componente del nucleo familiare, o che la casa di cura abbia sede nel comune di presentazione della domanda. 4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, i comuni, d’intesa con l’ALER territorialmente, competente possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggio o per bandi sovracomunali. 5. Il comune, previo accordo con l’ALER, in caso di alloggi gestiti da quest’ultima, destina al cambio non meno del 10% della disponibilità di alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini. 6. Per la formazione della graduatoria si utilizzano le medesime procedure previste per il bando d’assegnazione, laddove compatibili. 7. Le ALER possono essere delegate da più comuni all’emanazione di bandi per il cambio alloggio su scala provinciale o subprovinciale. 8. Per l’offerta dell’alloggio valgono le procedure previste dall’articolo 13. 9. L’efficacia della domanda di cambio alloggio ha la stessa durata della domanda di assegnazione. 10. L’ente gestore, dandone comunicazione al comune e alla Regione, provvede direttamente al cambio di alloggio nei seguenti casi: a) nuclei familiari in cui siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d’invalidità pari o superiore al 66%, certificata ai sensi della legislazione vigente, oppure quando un componente del nucleo familiare abbia una età superiore a 65 anni; b) nuclei familiari in situazione di forte sovraffollamento, come definito nell’allegato 1, parte prima, punto 11; c) nuclei familiari in condizione d’antigienicità, di cui all’allegato 1, parte prima, punto 12, lettera a); d) cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio di ERP; e) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia non disciplinati dal comma 13 dell’articolo 30, assumendosi l’eventuale onere del trasferimento dell’assegnatario in alloggio adeguato; f) cambi che per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio di ERP determinino, in accordo con il comune interessato, la mobilità dell’assegnatario. 11. L’ente gestore trasmette annualmente al comune l’elenco degli assegnatari che abbiano in godimento un alloggio con una superficie superiore a quella prevista dall’articolo 13, alla tabella contenuta nel comma 9, aumentata del dieci per cento (10%). Il comune, nel caso in cui l’assegnatario non ne abbia già fatto richiesta, dispone d’ufficio il cambio alloggio con proprio provvedimento ove possibile nell’ambito del quartiere o nelle adiacenze. 12. L’assegnatario può ricorrere in opposizione per gravi e documentati motivi, entro i successivi 30 giorni, avverso il provvedimento che dispone il cambio forzoso dell’alloggio, a norma dei commi 10 e 11. Trascorsi i 30 giorni, previa motivata decisione sul ricorso eventualmente presentato, il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. Gli alloggi offerti per l’attuazione dei cambi di cui ai commi 10 e 11 non rientrano nel computo della quota prevista al comma 5. 13. Il comune o l’ente gestore possono disporre la corresponsione di contributi agli assegnatari per le spese inerenti al trasferimento, anche graduati secondo il reddito familiare. Art. 23. Assegnazione e gestione degli alloggi a favore delle forze dell’ordine e ai corpi speciali. 1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, in particolare a livello comunale, degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ai corpi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco, il comune può destinare allo scopo una percentuale fino al 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno, compresi quelli rilasciati da appartenenti alle forze dell’ordine e corpi speciali. 2. Il comune, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alla Prefettura locale e alla Giunta regionale la prevedibile disponibilità degli alloggi da assegnare alle categorie di cui al comma 1, per le quali sono derogabili i requisiti di cui all’articolo 8. La Prefettura provvede autonomamente, con le rappresentanze delle amministrazioni competenti, a trasmettere al comune interessato la graduatoria dei concorrenti. 3. Il comune dispone l’assegnazione di servizio di un alloggio adeguato in relazione al numero dei componenti della famiglia, convocando l’interessato, di concerto con la Prefettura o l’amministrazione di appartenenza, per l’accettazione. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della convocazione, l’interessato, qualora non si sia presentato per l’accettazione dell’alloggio, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua in graduatoria. In assenza di altri soggetti beneficiari, l’alloggio viene assegnato secondo la graduatoria comunale. 4. La documentazione del nucleo familiare, di cui al comma 3, deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell’ISBARC/R, e i relativi dati sono inseriti, a cura del comune, nella procedura informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l’ente gestore, è soggetto alla disciplina dell’ERP, ai sensi del presente regolamento. 5. Il comune può disporre l’assegnazione dell’alloggio in uso al nucleo familiare di appartenenti alle categorie di cui al comma 1, anche in deroga alla graduatoria e alle procedure ordinarie, purché sussistano i requisiti soggettivi per la permanenza nell’ERP, nei seguenti casi: a) quiescenza per cessazione del rapporto di lavoro, quando il nucleo familiare risulti residente in alloggi di ERP nella regione da almeno 10 anni; b) quiescenza per invalidità o decesso per cause di servizio, indipendentemente dal periodo di residenza; c) separazione legale, nullità, annullamento o scioglimento del matrimonio a favore del coniuge affidatario dei figli minori e/o della casa coniugale. (28) 6. Il comune, a seguito di segnalazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, dispone la decadenza dall’assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio, al di fuori dei casi di cui al comma 5. L’ente gestore provvede agli atti di rilascio dell’alloggio, assegnando un termine non superiore ai 6 mesi. Art. 24. Occupazione senza titolo. 1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di ERP senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione. 2. Il legale rappresentante dell’ente proprietario o dell’ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di ERP nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante a rilasciare l’alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe. 3. In caso di occupazione con violenza od effrazione, l’ente proprietario o l’ente gestore, se delegato, intima immediatamente il rilascio dell’alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo che non è soggetto a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell’alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all’autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 633 del codice penale. Art. 25. Edifici a proprietà mista. 1. Il gestore può assumere o continuare l’amministrazione di stabili a proprietà mista previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell’articolo 1136 del codice civile. 2. I locatari degli alloggi di ERP, compresi negli stabili a regime condominiale, hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione a carico dei locatari. 3. In caso di inadempimento da parte dei locatari delle obbligazioni nei confronti del condominio e degli altri condomini, l’ente gestore risponde in via subordinata dell’adempimento, fermo restando il diritto di regresso. 4. Nei documenti contabili dell’ente gestore sono evidenziate le situazioni di proprietà mista per singoli edifici o complessi immobiliari e le relative quote di partecipazione alle spese condominiali. Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 26. Esclusioni. 1. La Giunta regionale, a seguito di richiesta dell’ente proprietario d’intesa con il comune interessato, può autorizzare l’esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a , nel caso di motivata destinazione a finalità pubbliche, avuto riguardo all’entità e alla qualità del patrimonio ERP presente nel comune. 2. La Giunta regionale, a seguito di richiesta dell’ALER d’intesa con il comune interessato, può autorizzare l’esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a). Tale esclusione è ammessa fino a un massimo del 5 per cento (5%) di tali alloggi e solo ai fini della diversificazione sociale a seguito della riqualificazione abitativa e per ragioni di razionalizzazione e di economicità di gestione. Art. 27. Procedure di accesso al sistema informatico regionale. 1. Dal 1º aprile 2004, i comuni e le ALER possono accedere al sito della Direzione generale competente su cui sono indicate le modalità operative e i termini di realizzazione e implementazione, nonché dell’utilizzo del sistema informatico regionale. Art. 28. Verifica dei risultati. 1. I comuni, anche ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, redigono annualmente e trasmettono per via informatica alla Regione, un rapporto pubblico sull’andamento delle assegnazioni, ivi comprese quelle in deroga di cui agli articoli 14, 15 e 23, comma 6, dei provvedimenti estintivi delle stesse e dei cambi di alloggio. 2. Le ALER trasmettono annualmente alla Regione e ai comuni interessati un rapporto sull’andamento del servizio dell’ERP. 3. La Giunta regionale, unitamente alla presentazione del PRERP, presenta al Consiglio regionale un rapporto complessivo sull’andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione dell’ERP, con particolare riguardo ad assegnazioni, decadenze, occupazioni senza titolo e mobilità interna al patrimonio. Art. 29. Contratto di locazione. 1. La Giunta regionale adotta lo schema di contratto di locazione, al quale dovranno essere adeguati i contratti da stipulare o rinnovare ai sensi del presente regolamento. Art. 30. Locazione temporanea. 1. La Regione favorisce la fruizione del patrimonio di ERP, anche a particolari categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo. La Giunta regionale individua tali categorie, le modalità di fruizione, il corrispettivo per la fruizione che può variare in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dall’ente gestore e le risorse per le esigenze di locazione temporanea. (29) 2. Possono partecipare al bando per la locazione temporanea di alloggi e posti alloggio le categorie di volta in volta indicate dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto segue: a) la situazione economica del nucleo familiare di origine non superi il limite ISEE di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 40 (Legge finanziaria 2005); (30) b) la distanza intercorrente tra il luogo di residenza del nucleo familiare di origine e il luogo di lavoro, studio o cura, non deve essere inferiore a trenta chilometri. (31)(32) 3. I locatari degli alloggi a locazione temporanea sono individuati con modalità concorsuali in base al criterio della situazione economica, come disciplinati nel presente regolamento, tenendo conto del nucleo familiare di origine. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, individua altri criteri specifici di settore a seconda della categoria individuata. (33) Art. 31. Norme transitorie. 1. È sospesa fino al 1º maggio 2004 la pubblicazione di bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERP. 2. Sono fatte salve le attività conseguenti ai bandi di concorso e le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della pubblicazione del presente regolamento, nonché le relative procedure di assegnazione. I bandi e le graduatorie sopraddette cessano di essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai bandi emanati conformemente al presente regolamento e comunque l’efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005. 3. I comuni confermano alla Direzione generale competente l’eventuale variazione dei valori di cui all’articolo 10, comma 3, introdotti attraverso le procedure informatiche antecedentemente alla data di apertura del bando. 4. I contratti di locazione, stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da rinnovarsi alla loro prima scadenza fiscale e comunque entro il 2010, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 19 e dall’articolo 29, qualora non sussistano le condizioni di decadenza previste dall’articolo 18. Con l’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza, di cui all’articolo 4, da effettuarsi entro il 30 settembre 2005, l’ente gestore accerta la permanenza delle condizioni di assegnazione di cui all’articolo 18 e della situazione economica dell’assegnatario ai fini della permanenza nell’ERP. Qualora la situazione economica fosse superiore a quella prevista per la permanenza, l’ente gestore provvede a darne comunicazione all’assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell’emanazione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione. Il comune provvede entro 60 giorni. (34) 5. I rapporti, contratti e accordi perfezionati giuste le previsioni di cui al titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive variazioni e integrazioni, restano in vigore se non in contrasto con le disposizioni fino all’adozione di uno specifico regolamento regionale in materia. Il titolo V della L.R. 91/1983, si applica esclusivamente agli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a). 6. I comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, sino al 30 giugno 2004, procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti prima della pubblicazione del presente regolamento, nella misura massima del 50% degli alloggi che si rendono disponibili nell’anno 2003 e nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione. Dal 1º luglio 2004 le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti dovranno essere assunte secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il sopraddetto termine del 1º luglio 2004 è prorogato al 1º gennaio 2006. 7. Le ALER, entro il 1º aprile 2004, trasmettono al comune, anche su supporto informatico, l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio del territorio di competenza. 8. Il comune e l’ALER, per gli alloggi in gestione, con l’anagrafe dell’utenza per l’anno 2004, procedono alla realizzazione dell’anagrafe delle locazioni stipulate originariamente con i soggetti appartenenti alle categorie delle forze dell’ordine e ai corpi speciali, di cui all’articolo 23. Dalle risultanze di detta anagrafe, il comune interessato dispone la conferma o la decadenza dell’assegnazione ai sensi del comma 5 dell’articolo 23. 9. La norma di cui al comma 2 dell’articolo 7 produce effetti a far data dall’1º gennaio 2005. Da tale data è ammessa la presentazione di domanda in comune diverso da quello di residenza e da quello in cui si presta attività lavorativa. 10. Entro il 31 dicembre 2004, le ALER trasmettono alla Regione una relazione sullo stato dei condomini amministrati. 11. Fatto salvo quanto previsto al titolo IV della L.R. 91/1983, sono vigenti i richiami ad altre norme della stessa legge, nonché altre disposizioni assunte dalla Regione in materia di canoni di locazione ERP prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. 12. Al fine di favorire l’integrazione sociale, i contratti di quartiere possono prevedere, nel rispetto dell’ordine della graduatoria comunale, ulteriori specifiche categorie di assegnatari non previste al comma 8 dell’articolo 11 e, in deroga al comma 7 dello stesso articolo, le percentuali degli alloggi da assegnare a tali specifiche categorie. Il contratto di quartiere disciplina le eventuali procedure previste al comma 2 dell’articolo 26 per il solo patrimonio di ERP interessato dal contratto stesso. 13. Per ente gestore si intende indifferentemente il comune o ALER che gestiscono il proprio patrimonio, ovvero l’ente pubblico, la società a capitale pubblico o privato o altro soggetto che gestisce in nome e per conto del proprietario il patrimonio di ERP. 13 bis. Per i soggetti attuatori di cui all’articolo 1, comma 5 bis., si intendono indifferentemente il comune, l’ALER, ovvero l’ente pubblico, l’impresa a carattere individuale, la società a capitale pubblico o privato anche di tipo cooperativistico. (35) 13 ter. La convenzione di cui all’articolo 1, comma 5 bis., è stipulata a decorrere dalle misure di intervento previste dal Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2006-2008. (35) Art. 32. Disposizioni temporanee e di prima applicazione in materia di canone moderato. 1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento per la determinazione dei canoni, a norma dell’articolo 3, comma 41, lettera n), della L.R. 1/2000, per gli alloggi di cui alle misure di intervento del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004, nonché 2006-2008, limitatamente ai Programmi Regionali per l’ERS e a quanto indicato nei Programmi annuali di attuazione, nonché ai Contratti di Quartiere II, si applica un canone di locazione denominato "canone moderato", nei casi in cui tali alloggi siano inseriti nella tipologia di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b). (36) 2. Il canone moderato è determinato in relazione al corrispettivo di locazione, di cui alla tabella 1 dell’allegato 1, parte V, per la superficie complessiva dell’alloggio al fine di coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione e i costi di gestione comprensivi della manutenzione straordinaria ed è differenziato in funzione delle caratteristiche degli alloggi stessi. 3. La Giunta regionale, tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, può aggiornare i limiti di accesso e di permanenza nell’ERP, previsti dal presente regolamento e dall’allegato 1, parti III, IV e V. Art. 33. Abrogazioni. 1. Dalla data di pubblicazione del presente regolamento sono da considerarsi abrogate le disposizioni normative contenute nelle leggi regionali relative alla disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di ERP, come di seguito indicate: a) gli articoli 1, 32, comma 2, e i titoli I, II, III e VI della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); b) l’articolo unico, lettere a, b), c), d), e), f), g), h), i), k), q), r) della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91 "Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"); c) gli articoli da 1 a 26, da 36 a 43, da 45 a 48 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla L.R.. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"); d) il comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 – II provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali). ALLEGATI (37) (omissis) NOTE: 1. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 2. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 3. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 4. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 5. La lettera è stata sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. e), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 6. La lettera è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. f), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 7. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 8. Il comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. h), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 9. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. i), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 10. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. j), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 11. La lettera è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. k), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 12. La lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. l), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 13. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 14. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 15. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. o), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 16. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. p), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 17. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 18. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. r), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 19. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. s), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 20. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 21. La lettera è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. u), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 22. La lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. v), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 23. La lettera è stata sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. w), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 24. La lettera è stata sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. x), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 25. La lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. y), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 26. La lettera è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. z), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 27. La tabella è stata sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 28. La lettera è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 29. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. cc), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 30. La lettera è stata sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. ee), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 31. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 32. La lettera è stata sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. ff), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 33. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. gg), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 34. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. hh), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 35. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. ii), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 36. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. jj), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. 37. Gli allegati che si sono omessi sono stati modificati dall’art. 1, comma 1, lettere kk), ll), mm), nn), oo) e pp), del R.R. 27 marzo 2006, n. 5. Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia