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2016
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Il magico mondo della fiaba popolare europea spesso presenta concrete situazioni giuridiche: draghi che ereditano notevoli fortune e sovrani che emanano editti, principesse che sono promesse in sposa e cavalieri che rispondono a bandi, fate che effettuano compravendite e streghe che stipulano contratti, ladri sottoposti a processo e diavoli a cui sono conferite procure alle liti. Tali atti giuridici, compiuti dai personaggi fiabeschi, ricorrono di frequente nella fiaba popolare europea, poiché corrispondenti alle funzioni individuate da Vladimir Jakovlevic Propp nella sua celebre opera Morfologia della fiaba. L'Autore, dopo aver illustrato le strutture semiologiche della fiaba popolare, si propone di saggiare la fecondità concettuale di tale tesi sulla natura giuridica delle funzioni proppiane tramite l'analisi letteraria, storica e giuridica di dodici fiabe europee: Cappuccetto Rosso, La Bella addormentata nel bosco, Cenerentola, Biancaneve, Rapunzel, La regina delle nevi, Il pifferaio di Hameln, La sirenetta, La Bella e la Bestia, Il gatto con gli stivali, Hänsel e Gretel, Pelle d'Asino. Il libro è infine arricchito dal testo integrale del racconto di fate I bambini di Hameln, prima traduzione italiana della versione originale della fiaba Il pifferaio magico trascritta dai fratelli Jacob e Wilhelm Grimm.
Between, Journal of the Italian Association for the Theory and Comparative History of Literature, 2012
https://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/378 I shall refer to the public right in fairy tales in light of the contribute of the folkloristic studies about authorship in fairy tales with a specific attention for those scholars who worked on an individual concept of authorship, such as Marke Azadovskij, Linda Dégh, Luz Rörich, R. Wehse and Key Stone. Taking into account legal implications raised by Helle Porsdam's anthology 'Copyright and other Fairy Tales', I will show how legal and scientific issues influenced that heterogeneous group of novels, short stories and children's books which today are known as fairy tales. How to Cite Massi, E. (2012). The Public Right in Fairy Tales. Between, 2(3). https://doi.org/10.13125/2039-6597/378
2023
The analysis of normative representations in literary texts is one of the main lines of the studies in the context of the relationship between Law and Literature. In this area of research, the folktale is certainly one of the richest narrative forms for the original legal motifs, precisely because of its historical origins in the oral tradition. Over the centuries the folktale has consequently become a pedagogical model of legal communication, assuming the social function of transmitting to the new generations the founding rules of civil living. In this sense, the possible legal canons in the folktales are not just fantastic elements, but also real folkloric rules and, specifically, a historical legacy of realistic normative phenomena (both substantive and procedural). The purpose of this paper is therefore to show how the folktales collected by the brothers Jacob and Wilhelm Grimm can be interpreted as a hermeneutic guide to modern Law.
Versione leggermente modificata di G. Itzcovich, Pinocchio e il diritto, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 37/1, 2007, pp. 239-268
Versione leggermente modificata di G. Itzcovich, Pinocchio e il diritto, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 37/1, 2007, pp. 239-268 PINOCCHIO E IL DIRITTO di Giulio Itzcovich Guardi che litania prolissa! Obbligatorio il far da giurati, obbligatorio il servizio militare, obbligatorio il pagamento delle tasse, obbligatorio il far da membro (frase indecorosa e quasi avvilitiva) nelle commissioni di sindacato, e per giunta, obbligatoria anche l'istruzione elementare… Carlo Collodi, Come studiavano i fiorentini 1. Premessa. Pinocchio e le discipline C'è, in pieno Ottocento, una vena realistica plebea che non accetta la fede, illuministica prima, positivistica poi, nelle "magnifiche sorti e progressive" dell'educazione pubblica-statale. È un luogo comune popolare, è il grido e il lamento di Pinocchio: prima il pane, la strada, la vita, poisemmai, se proprio bisogna -gli abbecedari, i maestri, i pedagoghi. All'epoca, la resistenza alla pubblica istruzione, al processo di scolarizzazione come obiettivo politico e cura del governo, doveva essere del tutto generica, quasi pre-politica: era di matrice democratico-repubblicana, liberale, clericale, reazionaria? Tutte queste cose e nessuna, al tempo stesso "autenticamente popolare" e "codina" 1 . Era una resistenza propriamente "generica" 2 : per tutti e di nessuno, parziale e universale; intempestiva, sgradevole, inclassificabile nel sistema politico. Oggi sarebbe davvero molto semplice liquidarla come demagogica e qualunquista. Nella vita politica italiana, ne troviamo tracce nell'opposizione alla legge Coppino del 1877 sull'obbligo scolastico: una delle più importanti riforme della Sinistra storica, esercizio fra i più illuminati e progressisti della funzione di governo. Alcuni scritti di Carlo Lorenzini (Collodi) offrono una testimonianza ingombrante di questo rifiuto della scolarizzazione come obiettivo di politica pubblica, o più in generale del rifiuto della scuola. Soprattutto la lettera aperta al Ministro della pubblica istruzione Pane e libri («avete sragionato così: "Per rigenerare i popoli […] bisogna illuminare le masse! Illuminiamo dunque le masse!" […] Date retta a me, che sono ignorante: meno chiacchiere e più pane!») 3 e il passo degli Ultimi fiorentini riportato in epigrafe 4 , ma anche le Avventure di Pinocchio 5 e un passo brillante delle Macchiette («i pedagoghi e i maestri di scuola, 1 Ciò, ovviamente, non significa che le forze politiche non si dividessero su questioni come la creazione e l'organizzazione di un sistema scolastico nazionale, l'opportunità di introdurre l'obbligo scolastico, finalità e programmi della pubblica istruzione, ecc. Vedi, in generale, E. De Fort, La scuola elementare dall'Unità alla caduta del fascismo, Bologna, Il Mulino, 1996. 2 Sul concetto di "generico", vedi A. Badiou, L'essere e l'evento (1988), Genova, Melangolo, 1995, cap. XXXI, pp. 329 ss.; Id., Manifesto per la filosofia (1989), Milano, Feltrinelli, 1991 C. Collodi, Pane e libri (A S.E. il Ministro Berti e C.), pubblicata nel 1884 su "La Vendetta. Gazzetta del popolo", raccolta in Id., Note gaie, a cura di G. Rigutini, Firenze, Bemporad, 1892, pp. 185-190, Omessa dall'edizione critica C. Collodi, Opere, a cura di D. Marcheschi, Milano, Mondadori, 1995, se ne può leggere un estratto in R. Bertacchini, Collodi educatore, Firenze, La Nuova Italia, 1964, pp. 50 s. 4 C. Collodi, Gli ultimi fiorentini, in Id., Occhi e nasi (Ricordi dal vero) (1881), ora in Id., Opere, cit., pp. 315-320, p. 318. 5 C. Collodi, Le avventure di Pinocchio (1883), Torino, Einaudi, 2002. Sul tema dei rapporti fra Pinocchio e la scuola -«a me la scuola fa venire i dolori di corpo» (ivi, cap. XXV, p. 95)tornerò più avanti. Fra i molti episodi significativi, mi limito qui a ricordare quello in cui i libri scolasticifra cui il Giannettino e il Minuzzolo, scritti dallo stesso Collodi vengono scagliati contro Pinocchio e finiscono in mare; i pesci, «dopo avere abboccata qualche pagina o qualche frontespizio, la risputavano subito, facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire: "Non è roba per noi: noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio"» (ivi, cap. XXVII, p. 103).
Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias, 2023
Utilizzando come fil rouge il ‘mito’ della certezza del diritto ed il principio di legalità in materia penale, il contributo si propone di esaminare i limiti e le opportunità che potrebbero derivare dall’utilizzo di algoritmi intelligenti. Se una (dilagante) ‘crisi’ accomuna le distorsioni che in questo momento interessano la fattispecie, la legge e, più in generale, il principio di legalità, l’intelligenza artificiale apre orizzonti nuovi e incoraggia verso un diritto che sia effettivamente certo e, di conseguenza, ‘calcolabile’. La contropartita, però, sembra essere quello del sacrificio di un passato ch’è tradizione, la quale, sia pur sgretolata nella post-modernità, continua a rappresentare la solida base su cui sono edificati i nostri sistemi giuridici.
L'evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea 1,La nascita e l'evoluzione della prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali 1.1. I diritti fondamentali in quanto "principi generali di diritto" Nella versione originaria, il Trattato istitutivo della Comunità europea non conteneva disposizioni dirette al riconoscimento o alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre le garanzie a tutela della persona che comunque erano funzionali alla realizzazione degli obiettivi della stessa Comunità. Si riteneva, infatti, che i diritti fondamentali fossero già garantiti dagli ordinamenti costituzionali degli Stati membri e dalla Convenzione europea dei diritti umani. Dalle stesse pronunce della Corte di giustizia è emersa l'importanza di proteggere i diritti fondamentali all'interno dell'ordinamento giuridico della Comunità. Dalla giurisprudenza della Corte è risultato che la validità delle norme che discendono dagli atti adottati dalle istituzioni in esercizio dei poteri normativi loro attribuiti dai Trattati, non possono essere sottoposte al sindacato di legittimità alla luce dei diritti umani o dei principi fondamentali garantiti dagli ordinamenti costituzionali degli Stati membri. Solo alla fine degli anni Sessanta la Corte di giustizia si è ritenuta competente a valutare la legittimità delle disposizioni di diritto comunitario sulla base dei diritti fondamentali, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario di cui garantisce l'osservanza. In questo modo la Corte ha posto un rimedio all'originario silenzio del Trattato. La Corte, però, non si è espressa sulla natura dei principi generali, né ha specificato quale sia la fonte per poter ricostruire il con tenuto dei diritti da essi garantiti. Essa ha anche aggiunto che la salvaguardia dei diritti fondamentali va garantita nell'ambito della struttura e delle finalità della Comunità. La Corte ha ribadito che i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, affermando che nel garantirli, essa è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni (perciò non potrebbe ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fonamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni degli Stati membri) e a prendere in considerazione i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti umani a cui gli Stati hanno aderito; anche la Convenzione europea dei diritti umani, come qualsiasi altro accordo internazionale, si pone accanto alle tradizioni costituzionali comuni come ulteriore fonte di cui servirsi per la definizione dei principi generali. Dalla fine degli anni '70 ad oggi il ruolo della Corte di giustizia quale garante dei diritti fondamentali si è rafforzato, trovando conferma in molte sentenze, in cui è stato ribadito che il rispetto dei diritti umani è una condizione di legittimità degli atti delle istituzioni, e di conseguenza nell'Unione non possono essere consentite misure con essi incompatibili.
RRIPS: Revista de InvestigacioneRIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 2017
Riassunto: In questo articolo l'autore indaga il contenuto dei diritti fondamentali, in particolare la loro genesi. L'ipotesi formulata è che il contenuto dei diritti nasca nei sogni reali o metaforici, si affermi in ideali che sono portati dinnanzi ad un attento legislatore con istanze sociali e assumono il rango di diritti su testi normativi. Il sogno non esige solo l'uguaglianza formale degli individui, ma va oltre verso l'uguaglianza sostanziale. Abstract: In this article the author investigates the content of fundamental rights, in particular their genesis. The hypothesis is that the content of the rights arises in real or metaphorical dreams and is affirmed in ideals that are brought before a careful legislator with social issues and assume the rank of rights of legal texts. The dream requires not only the formal equality of human beings, but it goes further towards substantive equality.
Le varie realtà politiche presenti nell'antichità classica e post-classica vennero raccolte ed inglobate nella grande civiltà romana, ma solo dopo la disgregazione di quest'ultima si può iniziare a parlare di Europa, territorio geografico ed al tempo stesso storico, culturale e religioso, la cui evoluzione ci condurrà all'Unione Europea contemporanea, struttura politica ancora in costruzione e dotata di confini del tutto mobili. Dunque si può parlare d'Europa solo nell'età medievale, in quella moderna e post-moderna, sebbene nella prima il termine Europa assuma un significato solo geografico. Solo con l'Umanesimo (siamo intorno al XIV-XV secolo) i letterati inizieranno a ipotizzare un'affinità di ideali e di libertà politiche che ci condurrà ad un significato di Europa del tutto differente da quello meramente territoriale. In questa prospettiva, dovremo analizzare la dimensione giuridica, molto spesso dipendente da quella politica, partendo dalla nozione di diritto.
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalità di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto così ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalità attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
di Tommaso Nicola Poli SOMMARIO: -1. Introduzione -2. La Carta dei diritti dell'Unione europea: la "presunta" incorporazione dei diritti sociali -3. I diritti e/o i principi sociali della Carta dei diritti -4. La nuova matrice assiologica dei diritti sociali e la decostruzione del principio di eguaglianza sostanziale -5. Libertà economiche e diritti sociali nella giurisprudenza europea: prima e dopo Lisbona -6. La matrice economicistica della cittadinanza europea: il mancato riconoscimento di diritti ai cittadini «statici» -7. Osservazioni conclusive.
Brevi note sulle "missioni" dell'Unione europea per la gestione di crisi internazionali Gaspare Fiengo SOMMARIO I. Introduzione. -II. La gestione delle crisi internazionali. -III. I mezzi civili e militari. -IV. Considerazioni conclusive.
Anais do IX Seminário Internacional Redes Educativas e Tecnologias, 2017
D. Buissert (editor-in-chief), The Oxford Companion to World Exploration , 2007
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
Notizie & Scavi della Sardegna Nuragica, 2020
Culture, Medicine, and Psychiatry , 2023
Croatian Yearbook of European Law and Policy, 2020
Rivista Italiana di …, 2005
Safety Engineering, 2021
International Online Journal of Educational Sciences, 2017
Humanities and Social Sciences Letters
IEEE Internet Computing
InDret, 2024
Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias, 2018
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019
Journal of Wood Science, 2004
Argentine Journal of Cardiology, 2017