Books by Aldo Iannotti della Valle
The book is available for purchase on Editoriale Scientifica's website: https://www.editorialesci... more The book is available for purchase on Editoriale Scientifica's website: https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/le-regole-di-internet-tra-poteri-pubblici-e-privati-detail.html
The unceasing technological development that characterises the current historical era corresponds to deep changes in the configuration of power, which risk making the protection of rights more ineffective and explain the intervention of constitutionalists. In this profoundly renewed global scenario, state sovereignty is undergoing a major crisis, accentuated by the emergence of new and entirely different centres of power, without the typical characteristics of sovereign states, such as the companies that currently dominate the digital markets: the so-called Big Tech. In the digital age, the relationship of public powers with these new private powers doesn’t follow a hierarchical and predictable logic. The effects of this process manifest themselves at several levels of legal experience, starting with changes in the sources of law.
The analysis in this book focuses on the challenge of Internet regulation to identify what the residual role of the public authorities - especially the European Union - should be in an area that seems to lend itself more to self-regulation by private powers.
From a constitutionalist perspective, competition law has seemed to be the main instrument for achieving greater social justice, guaranteeing a wider range of rights. Starting from what has already been done, from the European Commission’s decisions on the abuse of a dominant position to the new Digital Markets Act regulation, the book verifies what remains to be done and which principles should guide future regulation.
The challenge is not only self-regulation but also the claim of Big Tech to be judges of their platforms, applying almost exclusively their own rules. This is the case of Facebook, which recently set up the Oversight Board, a body comparable to a real ‘Court’, but which disregards the most basic jurisdictional guarantees.
It is therefore appropriate for the public authorities to indicate the track within which private powers can move. It is necessary, in other words, that the law of the digital age regulates digital platforms but does not become exclusively the law of digital platforms.
Il libro è in vendita sul sito di Editoriale Scientifica: https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/le-regole-di-internet-tra-poteri-pubblici-e-privati-detail.html
All’incessante sviluppo tecnologico che caratterizza l’attuale epoca storica corrispondono altrettanti mutamenti nella configurazione del potere, che rischiano di rendere più inefficace la tutela dei diritti e spiegano l’intervento dei costituzionalisti. In questo scenario globale profondamente rinnovato la sovranità statuale vive una forte crisi, accentuata dall’emersione di nuovi e del tutto diversi centri di potere, senza le caratteristiche tipiche degli Stati sovrani, quali sono le grandi società che attualmente dominano i mercati digitali: le cosiddette Big Tech. Nell’era digitale, il rapporto dei poteri pubblici con questi nuovi poteri privati segue sempre meno logiche gerarchiche e prevedibili. Gli effetti di questo processo si manifestano a più livelli dell’esperienza giuridica, a partire dai mutamenti del sistema delle fonti.
L’analisi di questo libro si concentra sulla sfida della regolamentazione di Internet per individuare quale debba essere il residuo ruolo dei poteri pubblici – e in particolare dell’Unione europea – in un ambito che sembra prestarsi maggiormente all’autoregolamentazione da parte dei poteri privati.
La tutela della concorrenza è parsa, in ottica costituzionalistica, il principale strumento per raggiungere una maggiore giustizia sociale, a garanzia di un più ampio novero di diritti. A partire da ciò che già è stato fatto, dalle decisioni della Commissione europea in tema di abuso di posizione dominante al nuovo regolamento Digital Markets Act, si verifica cosa resti ancora da fare e quali principi debbano orientare la regolamentazione futura.
La sfida non è costituita soltanto dall’autoregolamentazione ma anche dalla pretesa delle Big Tech di farsi giudici delle proprie piattaforme, applicando quasi esclusivamente le proprie regole. È il caso di Facebook, che ha recentemente istituito l’Oversight Board, un organismo paragonabile a una vera e propria “Corte”, ma che disconosce le più basilari garanzie giurisdizionali.
È quindi opportuno che i poteri pubblici indichino con chiarezza il tracciato entro cui possono muoversi i poteri privati. È necessario, in altri termini, che il diritto dell’era digitale disciplini le piattaforme digitali ma non diventi esclusivamente il diritto delle piattaforme digitali.
Papers in scientific journals of class A by Aldo Iannotti della Valle
Federalismi, 2024
Il saggio indaga i mutamenti che il programma Next Generation EU (NGEU) e il Piano Nazionale di R... more Il saggio indaga i mutamenti che il programma Next Generation EU (NGEU) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stanno operando sul sistema delle fonti, favorendo la decretazione d'urgenza rispetto alla legislazione ordinaria. Il contributo si focalizza, quindi, sullo strumento del decreto-legge per verificare, rispetto agli intendimenti dei costituenti e alle ricostruzioni della dottrina, come stia oggi evolvendo e come rischia ancora di evolvere questa peculiare fonte del diritto, da fonte eccezionale a fonte per eccezione.
Giurisprudenza costituzionale, 2022
The paper tries to clarify what the role of EU competition law should be within the framework of ... more The paper tries to clarify what the role of EU competition law should be within the framework of a new digital constitutionalism, in the aftermath of the publication of the Digital Markets Act in the Official Journal of the European Union. The paper also seeks to verify whether the ex-ante protection tools provided by the regulation are adequate for his objectives. And it questions what steps are still needed to effectively regulate digital markets and achieve consumer welfare while incentivizing technological innovation.
Il contributo prende le mosse dal Digital Markets Act, all’indomani della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, per provare a chiarire quale debba essere il ruolo del diritto della concorrenza eurounitario nel quadro di un nuovo costituzionalismo digitale. Si intende verificare se gli strumenti di tutela ex ante previsti dal regolamento siano adeguati rispetto agli ambiziosi scopi che si propone. Ci si interroga, poi, su quali siano i passi ancora da compiere per regolamentare efficacemente i mercati digitali e raggiungere il benessere dei consumatori, incentivando al contempo l’innovazione tecnologica.
Federalismi.it, 2021
Lo studio colloca l’istituzione da parte di Facebook di un organismo paragiurisdizionale come l’O... more Lo studio colloca l’istituzione da parte di Facebook di un organismo paragiurisdizionale come l’Oversight Board, la prima “Corte” interna istituita da una delle Big Tech, nel più ampio quadro della crisi della sovranità statale e dell’erosione del monopolio statale sulla giurisdizione. Lo scopo è quello di verificare se l’organismo sia davvero indipendente da Facebook e se presenti garanzie procedimentali adeguate alla protezione dei diritti fondamentali sottesi. L’emersione di forme di giustizia privata nel mondo digitale sul modello di Facebook pare ormai difficilmente scoraggiabile, così come la sempre maggiore diffusione del soft law e dell’autoregolamentazione: in questa cornice, l’hard law ha però ancora un ruolo molto importante da svolgere.
The paper analyzes the establishment of a para-jurisdictional body such as Facebook’s Oversight Board, the first internal ‘Court’ set up by one of the so-called ‘Big Tech’, in the broader framework of the crisis of state sovereignty and the erosion of the state monopoly on jurisdiction. The purpose is to verify whether the body is truly independent from Facebook and whether there are adequate procedural guarantees to protect the underlying fundamental rights. The emergence of forms of private justice in the digital world on the Facebook model now seems difficult to discourage, as well as the ever-increasing diffusion of soft law and self-regulation: in this context, however, hard law still has a very important role to play.
Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2021
L’articolo muove da un inquadramento costituzionale del diritto della concorrenza nell’era digita... more L’articolo muove da un inquadramento costituzionale del diritto della concorrenza nell’era digitale per individuarne una concezione che tenga conto delle peculiarità poste dalla posizione delle cosiddette Big Tech nell’economia globale. Ci si chiede, in particolare, se la tutela della concorrenza possa costituire un argine allo strapotere delle Big Tech nell’interesse dei cittadini, assumendo la decisione Google Android della Commissione europea come caso paradigmatico di pronuncia basata su una seria ibridazione dei saperi. Proprio il diritto della concorrenza, infatti, potrebbe essere lo strumento più efficace per l’hard law di imporsi sui giganti della tecnologia, tutelando, oltre al mercato economico, anche i diritti.
The paper first seeks to provide a constitutional framework for competition law in the digital age to identify a concept of competition that takes into account the peculiarities posed by the position of the so-called Big Tech in the global economy. The paper then tries to answer the question whether the protection of competition can constitute a barrier to the excessive power of Big Tech in the interest of citizens. This was done by assuming the European Commission's Google Android decision as a paradigmatic case of ruling based on a serious hybridization of knowledge. Indeed, competition law could be the most effective tool for hard law to impose itself on the technology giants, protecting, in addition to the economic market, also the rights.
Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2020
La sentenza Google/CNIL (C-507/17) della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha riacceso i rif... more La sentenza Google/CNIL (C-507/17) della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha riacceso i riflettori su una delle tematiche più dibattute del diritto costituzionale negli ultimi anni, il diritto all’oblio, ridimensionandone enormemente la portata. Il saggio parte da una ricostruzione dello status quo ante, per individuare se nelle debolezze della sentenza Google Spain e della formulazione dell’art. 17 del GDPR vi siano i prodromi della decisione del 2019. Attraverso un’analisi (anche) tecnologica viene poi messo in luce quanto inefficace rischia di essere la tutela del diritto all’oblio all’indomani della nuova pronuncia: si evidenzia così anche come la mancata attenzione alla tecnologia, in modo alquanto paradossale, paia essere il filo conduttore di tutti gli interventi normativi e giurisprudenziali in materia tecnologica degli ultimi anni, ivi incluso il caso Facebook deciso dalla stessa Corte a distanza di pochi giorni (C-18/18). In questa cornice, l’hard law non rischia forse di cedere ancor di più il passo alla soft law e alla self regulation delle cosiddette “Big Tech”? Con quali rischi per la tutela dei diritti fondamentali?
With the judgement in the Google/CNIL case (C-507/17) the Court of Justice of the European Union has revived interest on one of the most debated issues of constitutional law in recent years, the right to be forgotten, reducing its scope. First of all, the essay tries to identify whether in the weaknesses of the Google Spain judgment and the wording of the GDPR, Article 17, there are the prodromes of the 2019 decision. Through a technological analysis it is then highlighted how ineffective the protection of the right to be forgotten is in the aftermath of the new judgement: it is also highlighted how the lack of attention to technology, ironically, seems to be the leitmotif of all the regulatory and jurisprudential interventions on technology in recent years, including the Facebook case decided by the same Court a few days later (C-18/18). In this context, does hard law does not risk abdicating its role in favor of soft law and self regulation of the so-called "Big Tech"? If so, what would be the risks for the protection of fundamental rights?
Parole chiave: Dati personali - Diritto all’oblio - Deindicizzazione - Ambito di applicazione territoriale - Motori di ricerca
Key words: Personal data - Right to be forgotten - Right to de-referencing - Territorial scope - Internet search engines
Federalismi.it, 2019
L'articolo costituisce una riflessione sulla tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale e ... more L'articolo costituisce una riflessione sulla tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale e sulla necessità di allargare gli orizzonti del costituzionalismo affinché l'età digitale possa ancora essere “l’età dei diritti”. In questo senso, si individuava quale strada percorribile per garantire l’effettività dell’hard law rispetto al multiforme universo del web quella già intrapresa, in alcuni settori, dal legislatore eurounitario, come già avvenuto nel campo della protezione dei dati personali con il Reg. 2016/679/UE (GDPR).
Le Regioni, 2021
Il saggio, scritto con Francesco Marone, effettua una ricostruzione critica dei poteri d’urgenza ... more Il saggio, scritto con Francesco Marone, effettua una ricostruzione critica dei poteri d’urgenza attivati per fare fronte all’emergenza Covid-19, ponendo in evidenza, da un lato, la perdita di centralità del Parlamento e, dall’altro, i limiti del regionalismo competitivo.
Nella prima parte, il contributo prova a verificare se sia legittimo l’impianto speciale che si è conferito ai poteri emergenziali per fronteggiare questa specifica circostanza, sottraendola almeno in parte alla disciplina generale dettata dalla legge sulla protezione civile. Ci si interroga, poi, se gli strumenti in concreto adottati siano coerenti con la forma di governo italiana o se non finiscano per compromettere oltremodo la centralità del Parlamento, già troppo spesso mortificata. In quest’ottica, con una crisi che si protrae ormai da oltre un anno, si cerca di verificare fino a che punto possa essere giustificato l’utilizzo di poteri d’urgenza, il cui fondamento è nella temporaneità, in luogo della legislazione ordinaria, e se possa essere considerato sufficiente un superamento dei tanto discussi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.).
Ci si chiede, infine, se la concorrenza, e in molti casi la sovrapposizione, di interventi statali e regionali in relazione alla gestione della pandemia non abbia evidenziato ancora una volta i limiti del regionalismo competitivo e se non sia necessario iniziare a immaginarne un superamento.
Chapter in Book by Aldo Iannotti della Valle
D. Capotorto, A. Massari (a cura di), Gli appalti pubblici dopo la conversione del decreto "sblocca-cantieri", Maggioli Editore, 2019
Il ritorno a un regolamento (apparentemente) “unico” vorrebbe superare l’attuale caos normativo c... more Il ritorno a un regolamento (apparentemente) “unico” vorrebbe superare l’attuale caos normativo che vede la coesistenza di 14 linee guida dell’ANAC, vincolanti e non vincolanti, tra di loro disomogenee e senza avere sempre una chiara individuazione del precetto. L'articolo propone una riflessione sul nuovo quadro normativo in materia di appalti pubblici, osservando che il nuovo regolamento, pur essendo espressamente definito "unico" dal legislatore, rischia in realtà di non risolvere l'attuale caos, sostituendo soltanto una parte delle vigenti fonti secondarie in materia.
L'articolo è stato pubblicato anche in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 11.
D. Capotorto, A. Massari (a cura di), Gli appalti pubblici dopo la conversione del decreto "sblocca-cantieri", Maggioli Editore, 2019
L'articolo riguarda l’estensione dell’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto anche ai serv... more L'articolo riguarda l’estensione dell’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto anche ai servizi e alle forniture, introdotta dal decreto legge "sblocca-cantieri": una novità, molto importante per gli operatori economici, che pone rimedio a un’ingiustificata disparità di trattamento, restando la ratio dell’istituto sostanzialmente valida per ogni tipo di appalto.
Papers in scientific journals by Aldo Iannotti della Valle
Rivista Gruppo di Pisa, 2022
L’articolo si concentra, tra le numerosissime questioni poste dalla pandemia, su due questioni di... more L’articolo si concentra, tra le numerosissime questioni poste dalla pandemia, su due questioni di fondo che riguardano l’essenza del diritto costituzionale, relative alla crisi del parlamentarismo e del regionalismo. Per quanto riguarda le fonti nazionali, si evidenzia come un passo in avanti nella gestione della pandemia sia stato costituito dal superamento di quello che è parso un utilizzo eccessivo dei d.P.C.M. in favore dei decreti legge, che beneficiano del controllo del Parlamento in sede di conversione. L’emergenza Covid, inoltre, ha ulteriormente confermato che il regionalismo italiano va profondamente ripensato. La pandemia non ha fatto altro che mettere a nudo drammaticamente tutti i limiti di un regionalismo competitivo che aveva già dato cattiva prova di sé. In questo quadro, la via maestra pare costituita da un nuovo processo di revisione costituzionale del Titolo V, ma una visione più pragmatica impone di riflettere se sia possibile intervenire già con legge ordinaria. L’attuazione del PNRR richiede che il Paese non si mostri distratto dalle disfunzionalità della dialettica Stato-regioni ma si concentri sul raggiungimento di obiettivi strategici, a tutti i livelli, partendo ove possibile dal basso ma evitando sovrapposizioni.
Rivista Trimestrale degli Appalti, 2021
La recente ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha disposto un nuovo rinvio pregiudiziale alla... more La recente ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha disposto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di in house providing, suggerendo un ampliamento delle ipotesi di affidamento diretto, consente di riflettere ancora sul dibattuto istituto alla luce delle esigenze di tutela della concorrenza imposte dal diritto eurounitario e dalla Costituzione.
La questione interpretativa concerne la legittimità di un affidamento diretto di un servizio pubblico, effettuato in assenza del requisito del controllo analogo, qualora l’operatore economico affidatario sia stato individuato a seguito di pubblica gara effettuata “a monte” quale “successore” di una società partecipata in house.
La tesi della legittimità è apertamente sostenuta dal Consiglio di Stato, che ne auspica autorevole conferma, ma così verrebbe forse ad essere surrettiziamente introdotta la possibilità di un “affidamento in house 2.0”, al di fuori dei requisiti previsti dalla Direttiva.
The recent decision with which the Italian Council of State has ordered a new preliminary reference to the Court of Justice of the European Union in the matter of in-house providing, suggesting an expansion of the hypotheses of direct assignment, allows us to reflect again on the debated institution in the light of the needs protection of competition imposed by EU law and the Italian Constitution.
The interpretative question concerns the legitimacy of a direct assignment of a public service, carried out in the absence of the requirement of similar control, if the assignee economic operator has been identified following a public tender carried out “upstream” as the “successor” of a company investee in house.
The thesis of legitimacy is openly supported by the Council of State, which hopes to confirm it authoritatively, but this would perhaps surreptitiously introduce the possibility of “in-house providing 2.0”, outside the requirements of the Directive.
European Journal of Privacy Law & Technologies, 2020
The paper starts with the analysis of the two recent decisions of the Court of Justice of the Eur... more The paper starts with the analysis of the two recent decisions of the Court of Justice of the European
Union on the Google/CNIL and Facebook cases, also in the light of the GDPR.
The digital revolution is giving one of the greatest transformations to the world since the era of the industrial revolution and is equally aware that we must be ready for the ever-greater penetration of new technologies into our lives. With specific regard to the right to be forgotten, the real problem lies in the fact that personal data become substantially indelible once they have been published online and the only possibility is to think
about a possible balance between innovation and the protection offundamental rights.
For this reason, this paper highlights how both the legislator and the Courts do not pay the due attention to the new technologies behind the law, suggesting a technological approach to law as a way to better protect
fundamental rights in the digital age.
European Journal of Privacy Law & Technologies, 2020
The paper, starting from the news of the appointment of the first 20 Members of Facebook’s Oversi... more The paper, starting from the news of the appointment of the first 20 Members of Facebook’s Oversight Board, offers first brief reflections about the entry into force of a Facebook Court, enlightening true or presumed independence from the company, as well as similarities or differences with Google Advisory Council. Last but not least, the paper poses a question that already seems crucial: a model of justice with an own Court for each ‘Big Tech’ is going to be the ‘jurisdiction’ of the future?
Rivista Giuridica Europea, 2019
The paper offers brief reflections on the new Italian legislation of public procurement in the af... more The paper offers brief reflections on the new Italian legislation of public procurement in the aftermath of the conversion into law of the so-called decree "sblocca cantieri" with specific regard to the must relevant topics from the point of view of the European and Constitutional Law.
L'articolo offre brevi riflessioni "a caldo" sulla nuova disciplina ita-liana degli appalti pubblici all'indomani della conversione in legge del cosiddetto decreto "sblocca cantieri" con particolare riguardo agli argomenti più rilevanti dal punto di vista eurounitario e costi-tuzionale.
Rivista Giuridica Europea, 2018
The article focuses on the request to the Court of Justice of the European Union for a preliminar... more The article focuses on the request to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling under Article 267 TFEU, made by decision of 17 January 2018, n. 88, from the Regional administrative Court for Pied-mont (T.a.r. Piemonte), concerning the compatibility with the principles of the european law of the new procedure to challenge the measures of admission and exclusion in public procurements, introduced by the new Public Contracts Code (legislative decree n. 50/2016).
Codice dei beni culturali ragionato, II edizione, 2020
Michele NISTICÒ Nicola PIGNATELLI CODICE DEI BENI CULTURALI RAGIONATO I edizione II FINITO DI STA... more Michele NISTICÒ Nicola PIGNATELLI CODICE DEI BENI CULTURALI RAGIONATO I edizione II FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 DA: Torgraf Galatina (LE) © NELDIRITTO EDITORE srl, Via San Francesco d'Assisi, n. 51 -70056 Molfetta La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. ISBN 978-88-3270-755-7 L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. L'autore e l'editore declinano, pertanto, ogni responsabilità, anche in relazione all'elaborazione dei testi normativi e per eventuali modifiche e/o variazioni degli schemi e delle tabelle allegate.
Codice dei beni culturali ragionato, II edizione, 2020
Michele NISTICÒ Nicola PIGNATELLI CODICE DEI BENI CULTURALI RAGIONATO I edizione II FINITO DI STA... more Michele NISTICÒ Nicola PIGNATELLI CODICE DEI BENI CULTURALI RAGIONATO I edizione II FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 DA: Torgraf Galatina (LE) © NELDIRITTO EDITORE srl, Via San Francesco d'Assisi, n. 51 -70056 Molfetta La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. ISBN 978-88-3270-755-7 L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. L'autore e l'editore declinano, pertanto, ogni responsabilità, anche in relazione all'elaborazione dei testi normativi e per eventuali modifiche e/o variazioni degli schemi e delle tabelle allegate.
Codice dei beni culturali ragionato, II edizione, 2020
La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film... more La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.
G. Famiglietti, N. Pignatelli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, II edizione, Molfetta, Nel Diritto Editore, 2018
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Books by Aldo Iannotti della Valle
The unceasing technological development that characterises the current historical era corresponds to deep changes in the configuration of power, which risk making the protection of rights more ineffective and explain the intervention of constitutionalists. In this profoundly renewed global scenario, state sovereignty is undergoing a major crisis, accentuated by the emergence of new and entirely different centres of power, without the typical characteristics of sovereign states, such as the companies that currently dominate the digital markets: the so-called Big Tech. In the digital age, the relationship of public powers with these new private powers doesn’t follow a hierarchical and predictable logic. The effects of this process manifest themselves at several levels of legal experience, starting with changes in the sources of law.
The analysis in this book focuses on the challenge of Internet regulation to identify what the residual role of the public authorities - especially the European Union - should be in an area that seems to lend itself more to self-regulation by private powers.
From a constitutionalist perspective, competition law has seemed to be the main instrument for achieving greater social justice, guaranteeing a wider range of rights. Starting from what has already been done, from the European Commission’s decisions on the abuse of a dominant position to the new Digital Markets Act regulation, the book verifies what remains to be done and which principles should guide future regulation.
The challenge is not only self-regulation but also the claim of Big Tech to be judges of their platforms, applying almost exclusively their own rules. This is the case of Facebook, which recently set up the Oversight Board, a body comparable to a real ‘Court’, but which disregards the most basic jurisdictional guarantees.
It is therefore appropriate for the public authorities to indicate the track within which private powers can move. It is necessary, in other words, that the law of the digital age regulates digital platforms but does not become exclusively the law of digital platforms.
Il libro è in vendita sul sito di Editoriale Scientifica: https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/le-regole-di-internet-tra-poteri-pubblici-e-privati-detail.html
All’incessante sviluppo tecnologico che caratterizza l’attuale epoca storica corrispondono altrettanti mutamenti nella configurazione del potere, che rischiano di rendere più inefficace la tutela dei diritti e spiegano l’intervento dei costituzionalisti. In questo scenario globale profondamente rinnovato la sovranità statuale vive una forte crisi, accentuata dall’emersione di nuovi e del tutto diversi centri di potere, senza le caratteristiche tipiche degli Stati sovrani, quali sono le grandi società che attualmente dominano i mercati digitali: le cosiddette Big Tech. Nell’era digitale, il rapporto dei poteri pubblici con questi nuovi poteri privati segue sempre meno logiche gerarchiche e prevedibili. Gli effetti di questo processo si manifestano a più livelli dell’esperienza giuridica, a partire dai mutamenti del sistema delle fonti.
L’analisi di questo libro si concentra sulla sfida della regolamentazione di Internet per individuare quale debba essere il residuo ruolo dei poteri pubblici – e in particolare dell’Unione europea – in un ambito che sembra prestarsi maggiormente all’autoregolamentazione da parte dei poteri privati.
La tutela della concorrenza è parsa, in ottica costituzionalistica, il principale strumento per raggiungere una maggiore giustizia sociale, a garanzia di un più ampio novero di diritti. A partire da ciò che già è stato fatto, dalle decisioni della Commissione europea in tema di abuso di posizione dominante al nuovo regolamento Digital Markets Act, si verifica cosa resti ancora da fare e quali principi debbano orientare la regolamentazione futura.
La sfida non è costituita soltanto dall’autoregolamentazione ma anche dalla pretesa delle Big Tech di farsi giudici delle proprie piattaforme, applicando quasi esclusivamente le proprie regole. È il caso di Facebook, che ha recentemente istituito l’Oversight Board, un organismo paragonabile a una vera e propria “Corte”, ma che disconosce le più basilari garanzie giurisdizionali.
È quindi opportuno che i poteri pubblici indichino con chiarezza il tracciato entro cui possono muoversi i poteri privati. È necessario, in altri termini, che il diritto dell’era digitale disciplini le piattaforme digitali ma non diventi esclusivamente il diritto delle piattaforme digitali.
Papers in scientific journals of class A by Aldo Iannotti della Valle
Il contributo prende le mosse dal Digital Markets Act, all’indomani della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, per provare a chiarire quale debba essere il ruolo del diritto della concorrenza eurounitario nel quadro di un nuovo costituzionalismo digitale. Si intende verificare se gli strumenti di tutela ex ante previsti dal regolamento siano adeguati rispetto agli ambiziosi scopi che si propone. Ci si interroga, poi, su quali siano i passi ancora da compiere per regolamentare efficacemente i mercati digitali e raggiungere il benessere dei consumatori, incentivando al contempo l’innovazione tecnologica.
The paper analyzes the establishment of a para-jurisdictional body such as Facebook’s Oversight Board, the first internal ‘Court’ set up by one of the so-called ‘Big Tech’, in the broader framework of the crisis of state sovereignty and the erosion of the state monopoly on jurisdiction. The purpose is to verify whether the body is truly independent from Facebook and whether there are adequate procedural guarantees to protect the underlying fundamental rights. The emergence of forms of private justice in the digital world on the Facebook model now seems difficult to discourage, as well as the ever-increasing diffusion of soft law and self-regulation: in this context, however, hard law still has a very important role to play.
The paper first seeks to provide a constitutional framework for competition law in the digital age to identify a concept of competition that takes into account the peculiarities posed by the position of the so-called Big Tech in the global economy. The paper then tries to answer the question whether the protection of competition can constitute a barrier to the excessive power of Big Tech in the interest of citizens. This was done by assuming the European Commission's Google Android decision as a paradigmatic case of ruling based on a serious hybridization of knowledge. Indeed, competition law could be the most effective tool for hard law to impose itself on the technology giants, protecting, in addition to the economic market, also the rights.
With the judgement in the Google/CNIL case (C-507/17) the Court of Justice of the European Union has revived interest on one of the most debated issues of constitutional law in recent years, the right to be forgotten, reducing its scope. First of all, the essay tries to identify whether in the weaknesses of the Google Spain judgment and the wording of the GDPR, Article 17, there are the prodromes of the 2019 decision. Through a technological analysis it is then highlighted how ineffective the protection of the right to be forgotten is in the aftermath of the new judgement: it is also highlighted how the lack of attention to technology, ironically, seems to be the leitmotif of all the regulatory and jurisprudential interventions on technology in recent years, including the Facebook case decided by the same Court a few days later (C-18/18). In this context, does hard law does not risk abdicating its role in favor of soft law and self regulation of the so-called "Big Tech"? If so, what would be the risks for the protection of fundamental rights?
Parole chiave: Dati personali - Diritto all’oblio - Deindicizzazione - Ambito di applicazione territoriale - Motori di ricerca
Key words: Personal data - Right to be forgotten - Right to de-referencing - Territorial scope - Internet search engines
Nella prima parte, il contributo prova a verificare se sia legittimo l’impianto speciale che si è conferito ai poteri emergenziali per fronteggiare questa specifica circostanza, sottraendola almeno in parte alla disciplina generale dettata dalla legge sulla protezione civile. Ci si interroga, poi, se gli strumenti in concreto adottati siano coerenti con la forma di governo italiana o se non finiscano per compromettere oltremodo la centralità del Parlamento, già troppo spesso mortificata. In quest’ottica, con una crisi che si protrae ormai da oltre un anno, si cerca di verificare fino a che punto possa essere giustificato l’utilizzo di poteri d’urgenza, il cui fondamento è nella temporaneità, in luogo della legislazione ordinaria, e se possa essere considerato sufficiente un superamento dei tanto discussi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.).
Ci si chiede, infine, se la concorrenza, e in molti casi la sovrapposizione, di interventi statali e regionali in relazione alla gestione della pandemia non abbia evidenziato ancora una volta i limiti del regionalismo competitivo e se non sia necessario iniziare a immaginarne un superamento.
Chapter in Book by Aldo Iannotti della Valle
L'articolo è stato pubblicato anche in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 11.
Papers in scientific journals by Aldo Iannotti della Valle
La questione interpretativa concerne la legittimità di un affidamento diretto di un servizio pubblico, effettuato in assenza del requisito del controllo analogo, qualora l’operatore economico affidatario sia stato individuato a seguito di pubblica gara effettuata “a monte” quale “successore” di una società partecipata in house.
La tesi della legittimità è apertamente sostenuta dal Consiglio di Stato, che ne auspica autorevole conferma, ma così verrebbe forse ad essere surrettiziamente introdotta la possibilità di un “affidamento in house 2.0”, al di fuori dei requisiti previsti dalla Direttiva.
The recent decision with which the Italian Council of State has ordered a new preliminary reference to the Court of Justice of the European Union in the matter of in-house providing, suggesting an expansion of the hypotheses of direct assignment, allows us to reflect again on the debated institution in the light of the needs protection of competition imposed by EU law and the Italian Constitution.
The interpretative question concerns the legitimacy of a direct assignment of a public service, carried out in the absence of the requirement of similar control, if the assignee economic operator has been identified following a public tender carried out “upstream” as the “successor” of a company investee in house.
The thesis of legitimacy is openly supported by the Council of State, which hopes to confirm it authoritatively, but this would perhaps surreptitiously introduce the possibility of “in-house providing 2.0”, outside the requirements of the Directive.
Union on the Google/CNIL and Facebook cases, also in the light of the GDPR.
The digital revolution is giving one of the greatest transformations to the world since the era of the industrial revolution and is equally aware that we must be ready for the ever-greater penetration of new technologies into our lives. With specific regard to the right to be forgotten, the real problem lies in the fact that personal data become substantially indelible once they have been published online and the only possibility is to think
about a possible balance between innovation and the protection offundamental rights.
For this reason, this paper highlights how both the legislator and the Courts do not pay the due attention to the new technologies behind the law, suggesting a technological approach to law as a way to better protect
fundamental rights in the digital age.
L'articolo offre brevi riflessioni "a caldo" sulla nuova disciplina ita-liana degli appalti pubblici all'indomani della conversione in legge del cosiddetto decreto "sblocca cantieri" con particolare riguardo agli argomenti più rilevanti dal punto di vista eurounitario e costi-tuzionale.
Commentaries on the Law by Aldo Iannotti della Valle
The unceasing technological development that characterises the current historical era corresponds to deep changes in the configuration of power, which risk making the protection of rights more ineffective and explain the intervention of constitutionalists. In this profoundly renewed global scenario, state sovereignty is undergoing a major crisis, accentuated by the emergence of new and entirely different centres of power, without the typical characteristics of sovereign states, such as the companies that currently dominate the digital markets: the so-called Big Tech. In the digital age, the relationship of public powers with these new private powers doesn’t follow a hierarchical and predictable logic. The effects of this process manifest themselves at several levels of legal experience, starting with changes in the sources of law.
The analysis in this book focuses on the challenge of Internet regulation to identify what the residual role of the public authorities - especially the European Union - should be in an area that seems to lend itself more to self-regulation by private powers.
From a constitutionalist perspective, competition law has seemed to be the main instrument for achieving greater social justice, guaranteeing a wider range of rights. Starting from what has already been done, from the European Commission’s decisions on the abuse of a dominant position to the new Digital Markets Act regulation, the book verifies what remains to be done and which principles should guide future regulation.
The challenge is not only self-regulation but also the claim of Big Tech to be judges of their platforms, applying almost exclusively their own rules. This is the case of Facebook, which recently set up the Oversight Board, a body comparable to a real ‘Court’, but which disregards the most basic jurisdictional guarantees.
It is therefore appropriate for the public authorities to indicate the track within which private powers can move. It is necessary, in other words, that the law of the digital age regulates digital platforms but does not become exclusively the law of digital platforms.
Il libro è in vendita sul sito di Editoriale Scientifica: https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/le-regole-di-internet-tra-poteri-pubblici-e-privati-detail.html
All’incessante sviluppo tecnologico che caratterizza l’attuale epoca storica corrispondono altrettanti mutamenti nella configurazione del potere, che rischiano di rendere più inefficace la tutela dei diritti e spiegano l’intervento dei costituzionalisti. In questo scenario globale profondamente rinnovato la sovranità statuale vive una forte crisi, accentuata dall’emersione di nuovi e del tutto diversi centri di potere, senza le caratteristiche tipiche degli Stati sovrani, quali sono le grandi società che attualmente dominano i mercati digitali: le cosiddette Big Tech. Nell’era digitale, il rapporto dei poteri pubblici con questi nuovi poteri privati segue sempre meno logiche gerarchiche e prevedibili. Gli effetti di questo processo si manifestano a più livelli dell’esperienza giuridica, a partire dai mutamenti del sistema delle fonti.
L’analisi di questo libro si concentra sulla sfida della regolamentazione di Internet per individuare quale debba essere il residuo ruolo dei poteri pubblici – e in particolare dell’Unione europea – in un ambito che sembra prestarsi maggiormente all’autoregolamentazione da parte dei poteri privati.
La tutela della concorrenza è parsa, in ottica costituzionalistica, il principale strumento per raggiungere una maggiore giustizia sociale, a garanzia di un più ampio novero di diritti. A partire da ciò che già è stato fatto, dalle decisioni della Commissione europea in tema di abuso di posizione dominante al nuovo regolamento Digital Markets Act, si verifica cosa resti ancora da fare e quali principi debbano orientare la regolamentazione futura.
La sfida non è costituita soltanto dall’autoregolamentazione ma anche dalla pretesa delle Big Tech di farsi giudici delle proprie piattaforme, applicando quasi esclusivamente le proprie regole. È il caso di Facebook, che ha recentemente istituito l’Oversight Board, un organismo paragonabile a una vera e propria “Corte”, ma che disconosce le più basilari garanzie giurisdizionali.
È quindi opportuno che i poteri pubblici indichino con chiarezza il tracciato entro cui possono muoversi i poteri privati. È necessario, in altri termini, che il diritto dell’era digitale disciplini le piattaforme digitali ma non diventi esclusivamente il diritto delle piattaforme digitali.
Il contributo prende le mosse dal Digital Markets Act, all’indomani della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, per provare a chiarire quale debba essere il ruolo del diritto della concorrenza eurounitario nel quadro di un nuovo costituzionalismo digitale. Si intende verificare se gli strumenti di tutela ex ante previsti dal regolamento siano adeguati rispetto agli ambiziosi scopi che si propone. Ci si interroga, poi, su quali siano i passi ancora da compiere per regolamentare efficacemente i mercati digitali e raggiungere il benessere dei consumatori, incentivando al contempo l’innovazione tecnologica.
The paper analyzes the establishment of a para-jurisdictional body such as Facebook’s Oversight Board, the first internal ‘Court’ set up by one of the so-called ‘Big Tech’, in the broader framework of the crisis of state sovereignty and the erosion of the state monopoly on jurisdiction. The purpose is to verify whether the body is truly independent from Facebook and whether there are adequate procedural guarantees to protect the underlying fundamental rights. The emergence of forms of private justice in the digital world on the Facebook model now seems difficult to discourage, as well as the ever-increasing diffusion of soft law and self-regulation: in this context, however, hard law still has a very important role to play.
The paper first seeks to provide a constitutional framework for competition law in the digital age to identify a concept of competition that takes into account the peculiarities posed by the position of the so-called Big Tech in the global economy. The paper then tries to answer the question whether the protection of competition can constitute a barrier to the excessive power of Big Tech in the interest of citizens. This was done by assuming the European Commission's Google Android decision as a paradigmatic case of ruling based on a serious hybridization of knowledge. Indeed, competition law could be the most effective tool for hard law to impose itself on the technology giants, protecting, in addition to the economic market, also the rights.
With the judgement in the Google/CNIL case (C-507/17) the Court of Justice of the European Union has revived interest on one of the most debated issues of constitutional law in recent years, the right to be forgotten, reducing its scope. First of all, the essay tries to identify whether in the weaknesses of the Google Spain judgment and the wording of the GDPR, Article 17, there are the prodromes of the 2019 decision. Through a technological analysis it is then highlighted how ineffective the protection of the right to be forgotten is in the aftermath of the new judgement: it is also highlighted how the lack of attention to technology, ironically, seems to be the leitmotif of all the regulatory and jurisprudential interventions on technology in recent years, including the Facebook case decided by the same Court a few days later (C-18/18). In this context, does hard law does not risk abdicating its role in favor of soft law and self regulation of the so-called "Big Tech"? If so, what would be the risks for the protection of fundamental rights?
Parole chiave: Dati personali - Diritto all’oblio - Deindicizzazione - Ambito di applicazione territoriale - Motori di ricerca
Key words: Personal data - Right to be forgotten - Right to de-referencing - Territorial scope - Internet search engines
Nella prima parte, il contributo prova a verificare se sia legittimo l’impianto speciale che si è conferito ai poteri emergenziali per fronteggiare questa specifica circostanza, sottraendola almeno in parte alla disciplina generale dettata dalla legge sulla protezione civile. Ci si interroga, poi, se gli strumenti in concreto adottati siano coerenti con la forma di governo italiana o se non finiscano per compromettere oltremodo la centralità del Parlamento, già troppo spesso mortificata. In quest’ottica, con una crisi che si protrae ormai da oltre un anno, si cerca di verificare fino a che punto possa essere giustificato l’utilizzo di poteri d’urgenza, il cui fondamento è nella temporaneità, in luogo della legislazione ordinaria, e se possa essere considerato sufficiente un superamento dei tanto discussi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.).
Ci si chiede, infine, se la concorrenza, e in molti casi la sovrapposizione, di interventi statali e regionali in relazione alla gestione della pandemia non abbia evidenziato ancora una volta i limiti del regionalismo competitivo e se non sia necessario iniziare a immaginarne un superamento.
L'articolo è stato pubblicato anche in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 11.
La questione interpretativa concerne la legittimità di un affidamento diretto di un servizio pubblico, effettuato in assenza del requisito del controllo analogo, qualora l’operatore economico affidatario sia stato individuato a seguito di pubblica gara effettuata “a monte” quale “successore” di una società partecipata in house.
La tesi della legittimità è apertamente sostenuta dal Consiglio di Stato, che ne auspica autorevole conferma, ma così verrebbe forse ad essere surrettiziamente introdotta la possibilità di un “affidamento in house 2.0”, al di fuori dei requisiti previsti dalla Direttiva.
The recent decision with which the Italian Council of State has ordered a new preliminary reference to the Court of Justice of the European Union in the matter of in-house providing, suggesting an expansion of the hypotheses of direct assignment, allows us to reflect again on the debated institution in the light of the needs protection of competition imposed by EU law and the Italian Constitution.
The interpretative question concerns the legitimacy of a direct assignment of a public service, carried out in the absence of the requirement of similar control, if the assignee economic operator has been identified following a public tender carried out “upstream” as the “successor” of a company investee in house.
The thesis of legitimacy is openly supported by the Council of State, which hopes to confirm it authoritatively, but this would perhaps surreptitiously introduce the possibility of “in-house providing 2.0”, outside the requirements of the Directive.
Union on the Google/CNIL and Facebook cases, also in the light of the GDPR.
The digital revolution is giving one of the greatest transformations to the world since the era of the industrial revolution and is equally aware that we must be ready for the ever-greater penetration of new technologies into our lives. With specific regard to the right to be forgotten, the real problem lies in the fact that personal data become substantially indelible once they have been published online and the only possibility is to think
about a possible balance between innovation and the protection offundamental rights.
For this reason, this paper highlights how both the legislator and the Courts do not pay the due attention to the new technologies behind the law, suggesting a technological approach to law as a way to better protect
fundamental rights in the digital age.
L'articolo offre brevi riflessioni "a caldo" sulla nuova disciplina ita-liana degli appalti pubblici all'indomani della conversione in legge del cosiddetto decreto "sblocca cantieri" con particolare riguardo agli argomenti più rilevanti dal punto di vista eurounitario e costi-tuzionale.