La Suprema Corte, con tre sentenze del febbraio 2010, si è pronunciata sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 c.c., fissando i seguenti principi di diritto: a) la cancellazione...
moreLa Suprema Corte, con tre sentenze del febbraio 2010, si è pronunciata sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 c.c., fissando i seguenti principi di diritto:
a) la cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali e delle cooperative ha efficacia costitutiva e ne comporta l'irreversibile estinzione indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti. All’estinzione consegue il venir meno della soggettività e della capacità processuale della società, nonché della rappresentanza dei liquidatori. L'art. 2495 c.c. ha portata innovativa ed ultrattiva, trovando applicazione anche per le cancellazioni iscritte prima della sua entrata in vigore, ferma, in tal caso, l'operatività dell'estinzione, non dall'iscrizione, ma dalla data anzidetta;
b) quanto alle società di persone, l’iscrizione nel registro delle imprese e la cancellazione hanno, invece, natura meramente dichiarativa. Nondimeno, la pubblicità di quest’ultimo evento determina una presunzione, opponibile ai creditori sociali, del venir meno della capacità, della soggettività e della legittimazione della società, negli stessi limiti temporali sopra indicati, sebbene “perdurino rapporti o azioni di cui le stesse società sono parti”.
Dopo la cancellazione della società, i creditori possono far valere le proprie pretese solo nei confronti dei soci: illimitatamente contro gli ex soci delle s.n.c. e contro gli accomandatari delle s.a.s.; sino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (ed in proporzione alla rispettiva quota di riparto) nel caso di società di capitali.
Il presente saggio si occupa, in particolare, degli effetti dell’estinzione sui rapporti in corso, risponde al quesito se sia possibile una “resurrezione” della società estinta ed, infine, esamina l'efficacia nei confronti dei soci del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società.