AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
MODIFICHE DLGS. N. 97/2016
Igino Addari
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Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale
L’Autore
Igino Addari, Laureato in Scienze Politiche, indirizzo Amministrativo del vecchio
ordinamento, ha maturato una notevole esperienza nel settore dei servizi
organizzativi, giuridici, informatici e didattici per il settore privato e pubblico.
Esperto di organizzazione aziendale, tributi, diritto amministrativo e enti locali, cooperazione, banche
dati, ICT, digitalizzazione e validazione dei servizi, formazione, progettazione, docenza, direzione di
corsi di formazione approvati dalla Regione Abruzzo e finanziati dall'UE.
Dal 2004, Anno in cui fonda ACTAINFO è
- Amministratore Unico
- Consulente privacy e amministratore di sistema per la protezione dei dati personali di EEPP e privati.
(dal 2018) DPO Data Protection Officer;
- Responsabile servizi digitali di validazione, spedizione e archivistici.
Ha progettato software cloud sas certificati AGID e ACN e distribuiti da Actainfo:
- 2013 ACTACIVIC AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE https://www.actainfo.it/actacivic/
- 2015 ALBO PRETORIO https://www.actainfo.it/albo-pretorio/
- 2015 ACTACIVIC SOCIETA’ TRASPARENTE https://www.actainfo.it/actacivic/
- 2016 ACTAGOV CMS ENTI PUBBLICI https://www.actainfo.it/actagov/
- 2017 WHISTLEACTA WHISTLEBLOWING https://www.actainfo.it/whistleacta/
- 2018 ACTAPRIVACY https://www.actainfo.it/actaprivacy/
- 2020 ACTAJOB DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO https://www.actainfo.it/actajob/
- 2021 RTDTEAM RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE https://www.actainfo.it/rtdteam/
- 2021 ACTAKEEP RESPONSABILE CONSERVAZIONE https://www.actainfo.it/actakeep/
- 2022 SPORTELLO DIGITALE PNRR https://www.actainfo.it/sportello-digitale/
Con la collana Actaedizioni ha pubblicato:
2011 - “LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.
2011 - "VALIDAZIONE E COMUNICAZIONE DIGITALE NELLA P.A."
2017 - "PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E NUOVI OBBLIGHI PREVISTI DAL
DLGS. N. 97/2016 PER L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".
2019 - “DLGS 196/2003 COORDINATO CON IL DLGS 101/2018”
2019 - “GDPR UE ARTICOLI COLLEGATI AI CONSIDERANDO”
I suoi libri sono pubblicati su academia.edu e sono stati scaricati da oltre 3.000 lettori italiani e non.
Actaedizioni
Via Nazionale, 39
Roseto degli Abruzzi (TE)
[email protected]
www.actainfo.it
SOMMARIO
INTRODUZIONE ....................................................................................................................... 6
SOGGETTI TENUTI ALL’APPLICAZIONE DEL DLGS 33/2013 .......................................... 7
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, C. 2 DEL DLGS. N. 165 30 MARZO 2001 ........ 7
AUTORITÀ PORTUALI ............................................................................................................ 7
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI ................................................................. 8
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME ........................................... 9
PRINCIPALI MODIFICHE OPERATIVE APPORTATE DAL DLGS 97/2016...................... 10
DATI SUI PAGAMENTI .......................................................................................................... 10
ACCESSO CIVICO .................................................................................................................. 11
ESCLUSIONE ACCESSO CIVICO ......................................................................................... 14
ACCESSO PER FINI SCIENTIFICI......................................................................................... 15
FORMATO APERTO ............................................................................................................... 16
TEMPISTICA DELLE PUBBLICAZIONI ............................................................................... 16
LINK ALLE SEZIONI DEL SITO............................................................................................ 16
BANCHE DATI ........................................................................................................................ 17
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ............................. 17
NORMATIVA E SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI ANMMINISTRATIVI .................... 17
ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE ......................................................................................... 19
TITOLARI DI INCARICHI ...................................................................................................... 19
COLLABORAZIONE O CONSULENZA ................................................................................ 21
PERFORMANCE ..................................................................................................................... 21
ENTI VIGILATI ....................................................................................................................... 22
3
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI................................................................................ 22
BILANCIO ............................................................................................................................... 22
CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ ............................................ 23
CARTA SERVIZI..................................................................................................................... 24
CONTRATTI PUBBLICI ......................................................................................................... 25
OPERE PUBBLICHE ............................................................................................................... 25
SSN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE .......................................................................... 26
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA TRASPARENZA ................................ 26
RESPONSABILITÀ VIOLAZIONI DISPOSIZIONI ............................................................... 27
SANZIONI ............................................................................................................................... 28
QUALITÀ DEI DATI PUBBLICATI ....................................................................................... 30
DURATA DELLA PUBBLICAZIONE .................................................................................... 31
APPENDICE ............................................................................................................................. 32
1. DLGS N. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ........................................................................................................................ 34
2. DLGS N. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ........................................ 77
3. Legge n. 190 6 novembre 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. .................................................... 105
4. Delibera n. 1309 28 dicembre 2016 ANAC ........................................................................ 127
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del Dlgs. 33/2013 (FOIA – Freedom of Information Act)
Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ......................................................... 127
5. Delibera n. 1310 28 dicembre 2016 ANAC ........................................................................ 160
Allegato 1) - Elenco degli obblighi di pubblicazione .............................................................. 186
6. Determinazione n. 241 del 08/03/2017 ANAC ................................................................... 187
4
Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.
.................................................................................................................................................. 188
- Allegato n. 1- Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ...................... 205
- Allegato n. 2- Modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati della variazione
patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e
dei titolari di incarichi dirigenziali cessati dalla carica o dall’incarico .................................... 208
Allegato n. 3- Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici,
di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 211
- Allegato n. 4- Modello di attestazione di variazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziale..
.................................................................................................................................................. 215
5
INTRODUZIONE
Il Dlgs. n. 97 del 25 maggio 2016 emanato per la “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”, ha apportato sostanziali modifiche alla normativa
sull’“Amministrazione trasparente” prevista dal Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Le novità introdotte ridisegnano le informazioni da pubblicare sia nel contenuto che nella
modalità di esposizione sui siti web della Pubblica Amministrazione, ampliando la platea
dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle informazioni concernenti la propria attività.
In conseguenza delle modifiche apportate anche le piattaforme utilizzate dagli Enti
Pubblici per adeguarsi subiscono una radicale trasformazione nel contenuto delle sezioni,
nella rappresentazione delle pubblicazioni e nel modo di raggiungere gli utenti, rendendo
l’“Amministrazione trasparente” fruibile in modo ottimale anche dagli utilizzatori di
smartphone e tablet.
Per facilitare il lavoro di quanti si occupano della pubblicazione delle informazioni nella
sezione dell’“Amministrazione trasparente”, saranno di seguito esposti i punti salienti
delle modifiche apportate, la normativa e gli atti che costituiscono la guida per la corretta
applicazione delle disposizioni in vigore.
In appendice vengono riportate le norme in vigore, comprese le delibere dell’ANAC che
hanno emanato Linee guida in ordine alle pubblicazioni da eseguire.
6
SOGGETTI TENUTI ALL’APPLICAZIONE DEL DLGS 33/2013
Ai sensi dell’art. 2bis del Dlgs. n. 33/2016, sono tenuti ad osservare
gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013 i seguenti soggetti.
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, C. 2 DEL DLGS. N. 165 30 MARZO
2001
Sono c o m p r e s e «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina
di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI».
Ai fini dell’individuazione degli “enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali” occorre considerare la natura di ciascun ente e le disposizioni statutarie e
regolamentari.
All’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, enti pubblici non
economici, si applica integralmente il d.lgs. 33/2013. L’Agenzia del Demanio, ente
pubblico economico (art. 61, co. 1, d.lgs. 300/1999), applica invece le disposizioni del
decreto con gli adattamenti, secondo il principio della compatibilità, previsti per gli enti
pubblici economici ai sensi delle Linee guida in corso di adozione.
AUTORITÀ PORTUALI
Stante la loro natura giuridica di enti pubblici non economici, alle autorità portuali si
applica, come già previsto in precedenza, la disciplina prevista per tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001.
7
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
Tra queste rientrano l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, l’Autorità
per l’Energia Elettrica, il Gas il Sistema Idrico, l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, la Commissione di
Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la
Banca d’Italia.
Dette autorità osservano gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 in
continuità con quanto già previsto nel previgente art.11 del d.lgs. 33/2013, come
modificato dall’art. 24 del d.l. 90/2014.
8
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità
dei propri ordinamenti (co. 4).
Non possono essere previste, comunque, deroghe ai contenuti del
limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza.
decreto
La disciplina del D. Leg.vo. 33/2013 applicabile alle P.A. ex D. Leg.vo.
165/2001 si applica anche, “in quanto compatibile”:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali
b) alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque
denominati.
9
che
PRINCIPALI MODIFICHE OPERATIVE APPORTATE DAL
DLGS 97/2016
Si riportano di seguito le modifiche apportate al Dlgs n. 33/2013 che incidono
prevalentemente sull’attività di pubblicazione delle informazioni.
Saranno, pertanto, riportati stralci degli articoli modificati con indicazioni utili alla
pubblicazione sulla sezione web “Amministrazione trasparente”.
DATI SUI PAGAMENTI
Art. 4bis
c .2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte
chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri
pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta,
all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nella Delibera 1310/2016 l’ANAC chiarisce che l’Amministrazione deve riferirsi alle
seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali
strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale:
Uscite correnti
- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti
Uscite in conto capitale
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie
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Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura
economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti,
evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”,
la data di effettivo pagamento.
In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell’Autorità, la cadenza
di pubblicazione è opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno
trimestrale.
c.3 Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a
20 in tema di Obblighi di pubblicazione concernenti:
- i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- gli incarichi conferiti nelle società controllate
- gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato
- i dati relativi al personale non a tempo indeterminato
- i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- i bandi di concorso
- i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al
personale
ACCESSO CIVICO
Art. 5 Accesso civico a dati e documenti
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c.1 L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
c2 … chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
c.3 L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico
identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata
alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza
abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto.
c.4 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali.
c.5 Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano
consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche
per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione
dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
c.6 Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,
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l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i
documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento
ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante
l'opposizione del controinteressato, salvo i casi di comprovata indifferibilità,
l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al
richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti
stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni
sull'esito delle istanze.
c.7 Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il
termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo
43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso
è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A
decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento
da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e
comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
c.8 Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il
richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è
attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore
civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo
comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il
differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore
civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore
civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito
della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di
dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la
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pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque
per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
c.9 Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può
presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore
civico ai sensi del comma 8.
c.10 Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di
effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse
forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ESCLUSIONE ACCESSO CIVICO
Art. 5bis Esclusioni e limiti all'accesso civico
c1 L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
c.2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2,è altresì rifiutato se il diniego è necessario
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi
la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
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c.3 Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli
altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in
cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del
1990.
c.4 Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i
limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento
richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
c.5 I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la
protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può
essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
c.6 Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al
presente articolo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni
operative.
ACCESSO PER FINI SCIENTIFICI
Art. 5ter Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche
c.1 Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini
scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione
diretta delle unità statistiche…
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FORMATO APERTO
Art. 7 Dati aperti e riutilizzo
c.1 I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Anche se questo articolo non risulta modificato si intende porlo in evidenza in quanto
risulta molto diffusa l’abitudine di pubblicare atti in formato immagine e, quindi, non
aperto, provenienti dal processo di scansione. Pratica che dovrebbe essere abbandonata.
TEMPISTICA DELLE PUBBLICAZIONI
Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
c.1 I documenti[...]sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale
dell'amministrazione.
c.3 I dati[...] sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell'anno successivo[...]e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti
c. 4 Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi
dell'articolo 5.
Nell’Elenco delle pubblicazioni allegate alla Delibera n. 1310/2016 dell’ANAC,
riportato nella normativa di riferimento del presente volume, sono riportati i tempi di
pubblicazione previsti per gli atti riportati nelle diverse sottosezioni della sezione
“Amministrazione trasparente”.
LINK ALLE SEZIONI DEL SITO
Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
16
c1[...].nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata
«Amministrazione trasparente» al cui interno la pubblicazione può essere sostituita da
un collegamento ipertestuale.
BANCHE DATI
Art. 9bis Pubblicazione delle banche dati
L’ALLEGATO B Il DLgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto [...] l’obbligo di
pubblicazione [...] decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
in vigore dal: 23-6-2016.
La scadenza dell’obbligo è prevista, pertanto, per il 23 giugno 2017 e le Pubbliche
Amministrazioni dovranno pubblicare il link agli archivi “centrali” o comunque un
archivio “locale” che sia identico a quello centrale.
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
C.8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in apposita sezione:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150; quali, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, la validazione degli OIV
della relazione sulla performance e l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di
trasparenza da parte dell’amministrazione/ente.
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli OIV;
NORMATIVA E SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI ANMMINISTRATIVI
Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e
amministrativo generale
17
c.1[...]le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti
normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
«Normattiva».
Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati
dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato.
c. 1bis … scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del
sito istituzionale.
Gli obblighi amministrativi sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la
presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e
imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati,
dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.
Lo scadenzario deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
all’interno della sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, nella sottosezione
di secondo livello denominata “Oneri informativi per cittadini e imprese”.
Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, nello scadenzario
le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che
hanno per destinatari le imprese.
Le informazioni sono inoltre organizzate in successione temporale secondo la data
d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.
18
L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 46.
ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni
c1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati
concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento.
TITOLARI DI INCARICHI
Art. 14[...]titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari di incarichi dirigenziali
c.1 lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di
viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione
dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le
attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come
modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data
evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti
soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7.
19
c. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari
di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
c.1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio
gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione
a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione
pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti
per ciascun dirigente.
c.1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono
riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di
bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che
analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità
dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di
successivi incarichi.
c.1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai
titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono
svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il
solo curriculum vitae.)
c. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati[...]entro tre mesi dalla elezione,
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione
del mandato o dell'incarico.
Per i titolari di incarichi nella Pubblica Amministrazione è importante tenere presenti:
- le Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013
Determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017
- la Delibera numero 382 del 12/04/2017 che prevede la sospensione dell’efficacia
della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione
20
dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi
quelli del SSN.
COLLABORAZIONE O CONSULENZA
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza
Questi obblighi rimangono sostanzialmente immutati e si evidenzia:
c.4 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi
dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
CONCORSI
Art. 19 Bandi di concorso
c.1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a
qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione
della Commissione e le tracce delle prove scritte.
PERFORMANCE
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e
alla distribuzione dei premi al personale.
c.2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione
e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati
relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi
al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti.
21
ENTI VIGILATI
Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di
diritto privato in controllo pubblico, nonché' alle partecipazioni in società di diritto
privato.
c.1 … ciascuna amministrazione) pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati
dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il
potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate;
[...]
d-bis i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica,
acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni
pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo
pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124.
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
Abrogate le disposizioni sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali
dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del
personale e progressioni di carriera.
BILANCIO
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano
degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio
degli obiettivi.
22
c.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis (Banche dati), le pubbliche
amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del
conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al
bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata,
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilità e comprensibilità.
c.1-bis Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso
il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7 (Dati aperti), secondo uno schema
tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
sentita la Conferenza unificata.
c.2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)
le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto
legislativo n. 91 del 2011.
Per l’assolvimento della disposizione contenuta al co. 1bis, si fa presente che ai fini della
predisposizione dei relativi schemi occorre riferirsi al d.p.c.m. 22 settembre 2014
«Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati
relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», aggiornato con
il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016 (GU
n.139 del 16.6.2016) «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la
pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi
e consuntivi».
CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
c1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli OIV, procedendo
all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti[...].la
relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
previsione[...]i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti [...]
La sottosezione dell’Amministrazione trasparente che accoglie i controlli sull’attività
dell’Ente è denominata “Controlli e rilievi sull’amministrazione”.
23
CARTA SERVIZI
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
c1 Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei
servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
c.2 Le pubbliche amministrazioni (e i gestori di pubblici servizi), individuati i servizi
erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
Le modifiche introdotte all’art. 32 dall’art. 28 del d.lgs. 97/2013 investono sia l’ambito
soggettivo, estendendone l’applicazione, oltre che alle pubbliche amministrazioni,
anche ai gestori di pubblici servizi, sia l’ambito oggettivo dell’obbligo semplificandone
il contenuto.
24
CONTRATTI PUBBLICI
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
c1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di
pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
c.2 Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si
intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
L’art. 37 è stato riformulato. Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell’art.
1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle
informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.
OPERE PUBBLICHE
Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere
pubbliche
…
c2. … le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di
programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai
costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Autorità Nazionale
Anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
c2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati
dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
25
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 38, è necessario che le
stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione “Amministrazione trasparente”
sotto-sezione “Opere pubbliche” del proprio sito istituzionale il collegamento
ipertestuale alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, ove risultano pubblicati i dati
in questione.
SSN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
…
c1-bis Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per
tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica
e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari.
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA TRASPARENZA
Art. 43 Responsabile per la trasparenza
c.1 All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della
corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge,
di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e
il suo nominativo è indicato nel (Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il
responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni
pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più
26
gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi
di pubblicazione.
…
c.4 I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza
controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto.
…
A seguito delle modifiche apportate alla L. n. 190 del 6 novembre 2012 si prevede che
l’organo di indirizzo:
- individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategicogestionale e del PTPC;
- adotta il PTPC su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’ANAC.
L’attività di elaborazione del PTPC non può essere affidata a soggetti estranei alla P.A.
Il responsabile della prevenzione della corruzione:
a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, definisce procedure appropriate per selezionare
e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione;
b) in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC, risponde
ai sensi dell’art. 21 del D. Leg.vo. 165/2001;
c) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo
dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica
nel sito web dell’amministrazione;
d) riferisce sull’attività nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il
dirigente responsabile lo ritenga opportuno.
RESPONSABILITÀ VIOLAZIONI DISPOSIZIONI
Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di
obblighi di pubblicazione e di accesso civico
c.1 L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e
il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi
27
previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei responsabili.
c.2 Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se
prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
SANZIONI
Art. 47 Sanzioni
c.1 mancata o incompleta comunicazione delle informazioni .. articolo 14 (titolari di
incarichi) concernenti la situazione patrimoniale [...]da 500 a 10.000 euro [...]
c.1-bis La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che
non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter (dirigenti), relativa
agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei
confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo. La
stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei
dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 (dati sui pagamenti).
c.2 [...] articolo 22, comma 2, (enti pubblici vigilati) dà luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro [...]
c.3 Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
[...]
Per i titolari di incarichi nella Pubblica Amministrazione è importante tenere presenti:
- le Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013
Determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017
28
- la Delibera numero 382 del 12/04/2017 che prevede la sospensione dell’efficacia
della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione
dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi
quelli del SSN.
29
QUALITÀ DEI DATI PUBBLICATI
L’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti
istituzionali è prevista dall’art. 6 del d.lgs. 33/2013 che ne dispone le caratteristiche
di: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di
consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai
documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.
Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione, l’ANAC con
Deliberazione n. 1310/2016 ha fornito le seguenti indicazioni operative.
1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione:
l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati,
documenti ed informazioni aumenta il livello di comprensibilità e di
semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione
“Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e
immediatamente fruibili;
2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed
informazione:
la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun
contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di
aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella
del successivo aggiornamento.
Le pubblicazioni devono essere eseguite in formato aperto, totalmente accessibili
secondo le disposizioni delle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del
Patrimonio Informativo Pubblico 2016 pubblicate da AGID.
Un ulteriore elemento di qualità della sezione “Amministrazione trasparente” è che
questa rispetti le “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica
Amministrazione” pubblicate dall'AGID.
Questa caratteristica consente la riconoscibilità istituzionale del sito web, l'approccio
responsive per la navigazione ottimale dai dispositivi mobili tipo smartphone e tablet
indipendentemente dalla risoluzione e dalla dimensione dello schermo, l'usabilità e
l'accessibilità.
30
DURATA DELLA PUBBLICAZIONE
La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal
1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co.
3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co.
2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata
della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.
Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso
il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non
devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno.
Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di
presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.
Si ritiene, comunque, che la possibilità di costruire un archivio on line della propria
attività amministrativa, costituisca per l’Ente una importante fonte archivistica di
consultazione e certamente ridurre il periodo di pubblicazione non costituirebbe per
l’Ente uno sgravio dei costi ma uno spreco delle risorse umane utilizzate per la
pubblicazione delle informazioni.
31
APPENDICE
Normativa di riferimento per l’adempimento degli obblighi previsti per la gestione
dell’“Amministrazione trasparente”
1. DLGS N. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.
2. DLGS N. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche.
3. Legge n. 190 6 novembre 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
4. Delibera n. 1309 28 dicembre 2016 ANAC
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e
dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del Dlgs. 33/2013 (FOIA – Freedom
of Information Act)
Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
5. Delibera n. 1310 28 dicembre 2016 ANAC
Allegato 1) - Elenco degli obblighi di pubblicazione
6. Determinazione n. 241 del 08/03/2017 ANAC
Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi
di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.
32
- Allegato n. 1- Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
- Allegato n. 2- Modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati della variazione
patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e dei titolari di incarichi dirigenziali cessati dalla carica o dall’incarico
- Allegato n. 3- Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di
incarichi dirigenziali
- Allegato n. 4- Modello di attestazione di variazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziale
7. Delibera numero 382 del 12/04/2017 ANAC
Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle
indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs.
33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.
33
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.)) (13G00076)
Vigente al: 28-5-2017
Capo I
Principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
34
Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36
dell'articolo 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione
della
produttivita'
del
lavoro
pubblico
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
particolare il comma 8 dell'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e
ed
di
in
Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio
fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
dei
Ministri,
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principio generale di trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale ((dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all'attivita' amministrativa e)) favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio
democratico
e
i
principi
costituzionali
di
eguaglianza,
di
imparzialita',
buon
andamento,
responsabilita',
efficacia
ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta'
nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle
liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili,
35
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al
servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di
attuazione
adottate
ai
sensi
dell'articolo
48,
integrano
l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.
Art. 2
Oggetto
((1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
liberta'
di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo
2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti,
tramite
l'accesso civico e
tramite
la
pubblicazione
di
documenti,
informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle
pubbliche amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione.))
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche
di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e
dei
dati
concernenti
l'organizzazione
e
l'attivita'
delle
pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere
ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.
Art. 2-bis
(( (Ambito soggettivo di applicazione). ))
36
((1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni"
si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le
autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate come definite
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in
cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo
d'amministrazione
o
di
indirizzo
sia
designata
da
pubbliche
amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle
societa' in partecipazione pubblica come definite dal
decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con
bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.))
((5))
-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma
1) che "I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo
n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto
legislativo,
introdotte
dal
presente
decreto,
e
assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto."
Art. 3
Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto ((di accesso
civico, ivi compresi quelli oggetto)) di pubblicazione obbligatoria
ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto
di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
((1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti
dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione
37
pubblica, in conformita' con i principi di proporzionalita' e di
semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti
sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma
integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive,
elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai
documenti nella loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5.
1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano
nazionale anticorruzione, nel rispetto delle
disposizioni
del
presente decreto, precisare
gli obblighi di pubblicazione e le
relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi
professionali.))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 4-bis
(( (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). ))
((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e
migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle
risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi
pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.
2.
Ciascuna
amministrazione
pubblica
sul
proprio
sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione
"Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne
permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto
dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni
interessate
provvedono
ai
relativi
adempimenti
nell'ambito
delle
risorse
umane,
strumentali
e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente.))
((Capo I-bis
Diritto di accesso a dati e documenti))
Art. 5
(( (Accesso civico a dati e documenti). ))
((1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle
38
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno
dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
nella
sezione
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.
5.
Fatti
salvi
i
casi
di
pubblicazione
obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione.
Entro
dieci
giorni
dalla
ricezione
della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al
comma
6
e'
sospeso
fino
all'eventuale
opposizione
dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali
controinteressati.
In
caso
di
accoglimento,
l'amministrazione
provvede
a
trasmettere
tempestivamente
al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui
l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione
obbligatoria
ai
sensi
del
presente
decreto,
a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di
accoglimento
della
richiesta
di
accesso
civico
nonostante
l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata
indifferibilita',
l'amministrazione
ne
da'
comunicazione
al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo
39
5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo'
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore
ai
predetti
dieci
giorni.
Avverso
la
decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e'
attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente
superiore.
Il
ricorso
va
altresi'
notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa
il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il
difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,
il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma
8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.))
40
Art. 5-bis
(( (Esclusioni e limiti all'accesso civico). ))
((1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c)
d)
e)
Stato;
f)
la difesa e le questioni militari;
le relazioni internazionali;
la politica e la stabilita' finanziaria
ed
economica
dello
la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la
disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o
giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto
d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi
di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di
specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il
periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.))
Art. 5-ter
(( (Accesso per fini scientifici ai dati elementari
finalita' statistiche). ))
raccolti
per
((1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan,
possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari,
privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta
delle unita' statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti
statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione
41
che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori
appartenenti
a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca,
inseriti
nell'elenco
redatto
dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito
di valutazione
effettuata
dal
medesimo
soggetto
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al
del
Sistan
medesimo
che
comma
3;
b)
sia
sottoscritto,
da
parte
di
un
soggetto
abilitato
a
rappresentare
l'ente
richiedente,
un
impegno
di
riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli
impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la
riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia
ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera
b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il
progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il
quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati
elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i
dati
richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono
diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di
riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno
accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi
da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati
elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati
a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di
dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e
l'impossibilita'
di
soluzioni
alternative,
sono
messi
a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i
dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle norme in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui
afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali
siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di
protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per
l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In
42
particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1,
lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti,
all'attivita' svolta e all'organizzazione interna in relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire
la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di ricerca avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita' di disporre dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati
per la loro analisi e diffusione;
c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori
virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione
e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.))
((Capo I-ter
Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti))
Art. 6
Qualita' delle informazioni
1. Le
pubbliche
amministrazioni
garantiscono
la
qualita'
delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l'integrita',
il
costante
aggiornamento,
la
completezza,
la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai
documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto
dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni
diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
((5))
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3)
che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".
Art. 7
Dati aperti e riutilizzo
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto
di
pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
43
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati
in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita'.
((5))
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3)
che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".
Art. 7-bis
(( (Riutilizzo dei dati pubblicati). ))
((1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita'
tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita'
di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o
sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel
rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla
indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente
presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione
sono
rese
accessibili
dall'amministrazione
di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal
lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
44
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196
del 2003.
6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di
quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del
segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati
come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.))
Art. 8
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
1. I
documenti
contenenti
atti
oggetto
di
pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del
presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e
15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti
sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))
((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una
valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione
e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del
Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata
della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore
5 anni.))
Art. 9
a
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
1. Ai
fini
della
piena
accessibilita'
delle
informazioni
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. ((Al fine di evitare
eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo' essere
sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in
cui sono presenti i relativi dati, informazioni o
documenti,
45
assicurando la qualita' delle informazioni di cui all'articolo 6.))
Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni
tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare
ricerche
all'interno
della
sezione
«Amministrazione
trasparente».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 9-bis
(( (Pubblicazione delle banche dati). ))
((1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui
all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche
dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al
presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui
all'articolo 6, ove compatibili con le modalita' di raccolta ed
elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di
cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la
comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli
stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente
banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale,
nella
sezione
"Amministrazione
trasparente",
del
collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed
effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della
banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.))
((5))
-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma
2) che "Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla
data di entrata in vigore
del
presente
decreto.
Ai
fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, verificano la completezza
e
la
correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto
legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle
predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere
dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7
46
agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013."
Art. 10
((Coordinamento con il
Piano triennale
corruzione))
per
la
prevenzione
della
((1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati ai sensi del presente decreto.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
((3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce
un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi
nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.))
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente risparmio
sul
costo
del
lavoro,
le
pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi
dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori
o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui
all'articolo 9:
((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;))
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai
fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
47
Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relativenorme di attuazione,
le
pubbliche
amministrazioni pubblicano
sui
propri
siti
istituzionali
i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate nella
banca
dati
«Normattiva»
che ne
regolano
l'istituzione, l'organizzazione
e
l'attivita'.
Sono
altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni atto ((, previsto dalla legge o
comunque adottato,)) che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i
codici di condotta ((, le misure integrative di prevenzione della
corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della
legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategicogestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione)).
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni
competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con
l'indicazione
delle
date
di
efficacia
dei
nuovi
obblighi
amministrativi
introdotti
e
lo
comunica
tempestivamente
al
Dipartimento
della
funzione
pubblica
per
la
pubblicazione
riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito
istituzionale.
L'inosservanza
del
presente
comma
comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle
attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Capo II
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita'
delle pubbliche amministrazioni
Art. 13
Obblighi
di
pubblicazione
concernenti
l'organizzazione
pubbliche amministrazioni
delle
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze ((...)) di ciascun
ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione,
mediante
l'organigramma
o
analoghe
rappresentazioni grafiche;
48
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali.
Art. 14
((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari
di incarichi dirigenziali))
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, ((anche se
non di carattere elettivo)), di livello statale regionale e locale,
((lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti
documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazionidi
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7.
((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al
comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano
attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico
della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi
determina
responsabilita'
dirigenziale
ai
sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini
49
del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al
applicano anche ai titolari di posizioni organizzative
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis,
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
comma 1 si
a cui sono
del decreto
all'articolo
e in ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum
vitae.))
2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1
e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni
concernenti
la
situazione
patrimoniale
e,
ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e
documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))
Art. 15
((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari
collaborazione o consulenza))
di
incarichi
di
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi)) di comunicazione di cui all'articolo 17,
comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi ((...)) di collaborazione o
consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita'
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di
consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali
componenti
variabili
o
legate
allavalutazione
del
risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi ((...)) di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive
modificazioni,
sono
condizioni
per
l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi
siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento
della funzione pubblica consente la consultazione, anche per
nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,
il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del
dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
50
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione dell'incarico.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 15-bis
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi
societa' controllate).))
conferiti
nelle
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
societa' a controllo pubblico, nonche' le societa' in regime di
amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro
controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di
incarichi
di
collaborazione,
di
consulenza
o
di
incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi
alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una
sanzione pari alla somma corrisposta.))
Art. 15-ter
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli
esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi). ))
((1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita' informatiche ed e'
inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del
Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun
iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorita' che
lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di
cessazione, nonche' gli acconti e il compenso finale liquidati.
I
dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura
della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del
provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto
decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che
devono essere contenuti nell'albo.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38,
51
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i
compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi' annotati i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in
favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di
quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90.))
Art. 16
Obblighi di pubblicazione concernenti
la
dotazione
organica
e
il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale
e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale
sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al
personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con
l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle pubblicazioni di cui
al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo
complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale.
((3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei
processi di mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti
interessati.)) ((5))
-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma
3) che "Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del
presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190."
Art. 17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a
indeterminato
1.
((Fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo
9-bis,
tempo
le
52
pubbliche amministrazioni)) pubblicano annualmente, nell'ambito di
quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al
personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ((...))
ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche
amministrazioni))
pubblicano
trimestralmente
i
dati
relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,
((...)) con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Art. 18
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi
ai dipendenti pubblici
conferiti
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con
l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni
incarico.
Art. 19
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento,
a
qualsiasi
titolo,
di
personale
presso
l'amministrazione ((, nonche' i criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle prove scritte)).
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in corso ((...)).
Art. 20
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
alla
valutazione
della
performance e alla distribuzione dei premi al personale.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
all'ammontare complessivo dei premi collegati
i dati relativi
alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei
sistemi
di
misurazione
e
valutazione
della
performance
per
l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua
distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello
di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli
incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i
dipendenti.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i
collettiva
1.
((Fermo
restando
quanto
previsto
dati
sulla
contrattazione
dall'articolo
9-bis,
le
53
pubbliche amministrazioni)) pubblicano i riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si
applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto ((dall'articolo 9-bis
e))
dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso
articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli
effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo
in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche
in relazione alle richieste dei cittadini.
Art. 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
vigilati, e agli enti di diritto privato in
agli enti pubblici
controllo pubblico,
nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna
amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati ((o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di
quelli)) per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina
degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
delle attivita' di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di
partecipazione
anche
minoritaria
indicandone
l'entita',
con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in
favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico
affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli
enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da
pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina
dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia'
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico
in
mercati
regolamentati
e
razionalizzazione
periodica
delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per
ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono
pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della
eventuale
partecipazione
dell'amministrazione,
alla
durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei
54
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i
siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((...)).
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore
di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione
interessata ((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono
tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per
prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e
societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a
c) )).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamentecontrollate
nei confronti delle societa' indirettamente
controllate
dalle
medesime amministrazioni.
((6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione
nei
confronti
delle
societa',
partecipate
da
amministrazioni
pubbliche,
con
azioni
quotate
in
mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro
controllate.))
Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei
mesi,
in
distinte
partizioni
della
sezione
«Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016,
n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.
55
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario ((...)). La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario
della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia
interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da
parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente
articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero
economico-sociale degli interessati.
Art. 27
alla
situazione
di
disagio
Obblighi di pubblicazione dell'elenco
dei soggetti beneficiari
1. La
pubblicazione
di
cui
all'articolo
26,
comma
2,
comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o
il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di
facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.
Art. 28
Pubblicita'
dei
rendiconti
dei gruppi
provinciali
consiliari
regionali
e
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
regioni, le province)) autonome di Trento e Bolzano e le province
pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
56
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a
ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli
atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.
Capo III
Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e
del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'
dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla
loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a
quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la
piena accessibilita' e comprensibilita'.
1-bis.
Le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano
e
rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione,
il
trattamento
e
il
riutilizzo,
ai
sensi
dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011.
Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e
del patrimonio.
la
gestione
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano le informazioni identificative
degli immobili posseduti ((e di quelli detenuti)), nonche' i canoni
di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli
organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione,
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali
eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli
organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o
57
bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti
della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e
l'attivita'
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))
Capo IV
Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati
Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi))
pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli
standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici
servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel
tempo;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 33
Obblighi
1.
di
((Fermo
pubblicazione concernenti
i
dell'amministrazione
restando
quanto
previsto
tempi
di
dall'articolo
pagamento
9-bis,
le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti
di
beni,
servizi
((prestazioni
professionali))
e
forniture,
denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ((,
nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente
il
medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita'
dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente
comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un
portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata.
Art. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) ((l'ufficio)) del
procedimento,
unitamente
ai
recapiti
58
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale,
nonche',
ove
diverso,
l'ufficio
competente
all'adozione
del
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti
da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo
dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti
o atti
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero
il
procedimento
puo'
concludersi
con
il
silenzio
assenso
dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la
sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve
invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine
congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie
per l'effettuazione di pagamenti informatici
59
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Capo V
Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Art. 37
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti
i
contratti
pubblici
di
lavori, servizi e forniture). ))
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando
gli
obblighi
di
pubblicita'
legale,
le
pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di
cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, limitatamente alla parte lavori.))
Art. 38
Pubblicita'
dei
processi
di
pianificazione,
realizzazione
e
valutazione delle opere pubbliche
1. ((Fermo restando quanto previsto
pubbliche
amministrazioni))
pubblicano
dall'articolo 9-bis, le
((...))
le
informazioni
relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.
((2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le
pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di
programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni
relative
ai
tempi,
ai
costi
unitari
e
agli
indicatori
di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le
informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita'
nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la
pubblicazione nei propri siti web istituzionali
al fine di
consentirne una agevole comparazione)).
((2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al
comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228.))
Art. 39
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
60
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro
varianti;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2. La
documentazione
relativa
a
ciascun
procedimento
di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente
che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o
della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico
interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune
interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente
legislazione statale e regionale.
Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1.
In
materia
di
informazioni
ambientali
restano
ferme
le
disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso
alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e'
in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati,
qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo
articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
61
pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
((1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi',
nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a
tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene
o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e
aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari.))
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo,
nonche'
degli
incarichi
di
responsabile
di
dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i
bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 ((...)) si applicano
gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita'
professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si
intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime
intramurario.
4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi
con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita'
previsti
dalla
normativa
vigente
fra
i
requisiti
necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste
di attesa», ((i criteri di formazione delle liste di attesa,)) il
tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1.
Le
pubbliche
amministrazioni
che
adottano
provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite
in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonche'
l'indicazione
di
eventuali
atti
amministrativi
o
giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le
funzioni
di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.
62
Capo VI
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43
Responsabile per la trasparenza
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo
nominativo e' indicato nel ((Piano triennale per la prevenzione della
corruzione)). Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di
controllo
sull'adempimento
da
parte
dell'amministrazione
degli
obblighi
di
pubblicazione
previsti
dalla
normativa
vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo
politico,
all'Organismo
indipendente
di
valutazione
(OIV),
all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
((4.
I
dirigenti
responsabili
dell'amministrazione
e
il
responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare
attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal
presente decreto.))
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice
politico
dell'amministrazione,
all'OIV
ai
fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
Art. 44
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel ((Piano triennale per la prevenzione della
corruzione)) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando
altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati
alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'OIV,
utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli
obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei
dati.
Art. 45
Compiti della Commissione
per
la
valutazione,
l'integrita'
e
la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). ((5))
1.
((L'autorita'
nazionale
anticorruzione))
controlla
l'esatto
63
adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e
ordinando ((di procedere, entro un termine non superiore a trenta
giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi
del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti
dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.))
2. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) controlla l'operato dei
responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui
risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.
((L'autorita'
nazionale
anticorruzione))
puo'
inoltre
chiedere
all'organismo
indipendente
di
valutazione
(OIV)
ulteriori
informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) puo' inoltre avvalersi
delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio
degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente.
4. ((Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale
anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dell'amministrazione interessata ai
fini
dell'attivazione
del
responsabile
della
procedimento
disciplinare
a
carico
del
pubblicazione o del dirigente tenuto alla
trasmissione
delle
informazioni.)) ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) segnala
altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni,
agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. ((L'autorita'
nazionale anticorruzione)) rende pubblici i relativi provvedimenti.
((L'autorita' nazionale anticorruzione)), inoltre, controlla e rende
noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi
dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla
pubblicazione.
---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 36, comma
1, lettera a)) che ovunque ricorrano le parole «la CIVIT» sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione».
Art. 46
((Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni
materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico))
in
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente ((e il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis,)) costituiscono elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale, eventuale
causa
di
responsabilita'
per
danno
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini
della corresponsione
della retribuzione
di
risultato
e
del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi
64
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa
a lui non imputabile.
Art. 47
((Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza
specifici))
per
casi
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in
carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei
confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi
dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo. La stessa sanzione si
applica
nei
confronti
del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo
4-bis, comma 2.))
2. La
violazione
degli
obblighi
di
pubblicazione
di
cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita'
nazionale
anticorruzione.
L'Autorita'
nazionale
anticorruzione
disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento
per
l'irrogazione delle sanzioni.))
Capo VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 48
Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza
1. ((L'Autorita' nazionale anticorruzione)) definisce criteri,
modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
nonche' relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente».
vigente,
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si
provvede con i decreti di cui al comma 3.
65
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono
adottati ((dall'Autorita' nazionale anticorruzione)), sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza
unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. ((Gli standard, i modelli e gli schemi)) di cui al comma 3
recano disposizioni finalizzate:
a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei
dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle
modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei
dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva
rielaborazione;
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in
particolare,
i
necessari
adeguamenti
da
parte
di
singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione,
i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste
per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti
istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. ((I soggetti di cui all'articolo 2-bis,)) nell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono
tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui
al comma 1. (4)
--------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 15) che
"Lefunzioni
del Dipartimento della
funzione
pubblica
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita'
nazionale anticorruzione."
Art. 49
Norme transitorie e finali
1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna
amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo
aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del
presente decreto in
ragione
della
peculiarita'
dei
propri
ordinamenti.
Art. 50
Tutela giurisdizionale
66
1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti
dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
Art. 51
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 52
Modifiche alla legislazione vigente
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le
seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche' dei
figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli
stessi vi consentono».
2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti
delle
delle
pubbliche
pubbliche
amministrazioni).
1.
I
siti
amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo
recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo
la
parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa»;
c) all'articolo
116,
comma
1,
dopo
le
parole:
«documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la tutela
del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento
obblighi di trasparenza»;
d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione»
degli
sono
67
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;
e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la
parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa».
((4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a
«attivita'
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli ulteriori
soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche»)).
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
si intende riferito all'articolo 10.
Art. 53
Abrogazione espressa di norme primarie
1. Dalla data di entrata in vigore
abrogate le seguenti disposizioni:
del
presente
decreto
sono
a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
successive modificazioni;
e
c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge
18
giugno 2009, n. 69;
i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91;
p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
convertito,
q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013
NAPOLITANO
68
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni
pubblica
Griffi,
Ministro
per
la
e
la
amministrazione
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato
1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.
La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno
delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni
e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo
e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
esattamente come indicato in Tabella 1.
|=======================|============================|==============|
|
Denominazione
|
Denominazione
|
Contenuti |
|
sotto-sezione
|
sotto-sezione
| (riferimento |
|
1 livello
|
2 livello
| al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|
|Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|
|e l'Integrita'
|lett. a
|
| Disposizioni generali |----------------------------| ------------- |
|
|Atti generali
|Art. 12,
|
|
|
|
|c. 1,2
|
|----------------------------|--------------|
|
|
|Oneri informativi per
|cittadini e imprese
|Art. 34,
|c. 1,2
|
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|Organi di indirizzo
|Art. 13, c. 1,|
|
|
|politico-amministrativo
|
|
|
|
|Art. 14
|
|----------------------------|--------------|
|
|
|
|Sanzioni per mancata
|Art. 47
|
|comunicazione dei dati
|
|
|----------------------------| ------------- |
Organizzazione
|lett. a
|
|--------------|
|
|
|Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|regionali/provinciali
|
|
|
|
|----------------------------|--------------|
|Articolazione degli uffici |Art. 13, c. 1,|
|
|
|
|lett. b, c
|
|----------------------------|--------------|
|
|
|Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|
|lett. d
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
Consulenti
|
|Art. 15,
|
|
e collaboratori
|
|c. 1,2
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|Incarichi amministrativi
|Art. 15,
|
|
|di vertice
|c. 1,2
|
69
|
|
|
|
|--------------|
|Art. 41,
|
|
|
|
|c. 2, 3
|
|----------------------------|--------------|
|
|
|Dirigenti
|
|
|
|Art. 10, c. 8,|
|lett. d
|
|--------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 41,
|
|
|c. 2, 3
|
|----------------------------|--------------|
|
|
|Posizioni organizzative
|
|
|
|----------------------------|--------------|
|Dotazione organica
|Art. 16,
|
|
|
Personale
|Art. 15,
|
|c. 1,2,5
|
|--------------|
|Art. 10, c. 8,|
|lett. d
|
|
|c. 1,2
|
|----------------------------|--------------|
|
|
|Personale non a tempo
|indeterminato
|Art. 17,
|c. 1,2
|
|
|
|
|
|----------------------------|--------------|
|Tassi di assenza
|Art. 16, c. 3 |
|----------------------------|--------------|
|
|
|Incarichi conferiti e
|autorizzati ai dipendenti
|
|
|----------------------------|--------------|
|Contrattazione collettiva
|Art. 21, c. 1 |
|
|
|----------------------------|--------------|
|Contrattazione integrativa |Art. 21, c. 2 |
|
|
|----------------------------|--------------|
|OIV
|Art. 10, c. 8,|
|Art. 18, c. 1 |
|
|
|
|
|lett. c
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
Bandi di concorso
|
|Art. 19
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|Piano della Performance
|Art. 10, c. 8,|
|
|
|lett. b
|
|----------------------------|--------------|
|Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|
|
|
|
Performance
|
|lett. b
|
|----------------------------|--------------|
|
|
|Ammontare complessivo
|dei premi
|Art. 20, c. 1 |
|
|
|
|
|----------------------------|--------------|
|Dati relativi ai premi
|Art. 20, c. 2 |
|
|
|----------------------------|--------------|
|Benessere organizzativo
|Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|Enti pubblici vigilati
|Art. 22, c. 1,|
|
|
|
|
|lett. a
|
|--------------|
|
|
|
|
|Art. 22,
|c. 2, 3
|
|
|----------------------------|--------------|
|Societa' partecipate
|Art. 22, c. 1,|
|
|
|
|
|
|
|lett. b
|
|--------------|
70
|
|
|
|
|
|
|
|c. 2, 3
|
|----------------------------| ------------- |
|Enti di diritto privato
|Art. 22, c. 1,|
|controllati
|lett. c
|
Enti controllati
|Art. 22,
|
|
|
|
|
|--------------|
|Art. 22,
|
|
|
|
|c. 2, 3
|
|----------------------------|--------------|
|
|Rappresentazione grafica
|Art. 22, c. 1,|
|
|
|lett. d
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|
|Dati aggregati attivita'
|amministrativa
|
|
|----------------------------|--------------|
|Tipologie di procedimento
|Art. 35,
|
|
|
Attivita' e
procedimenti
|Art. 24, c. 1 |
|
|
|
|c. 1,2
|
|----------------------------| ------------- |
|
|
|Monitoraggio tempi
|procedimentali
|Art. 24, c. 2 |
|
|
|
|
|
|----------------------------|--------------|
|Dichiarazioni sostitutive
|Art. 35, c. 3 |
|e acquisizione d'ufficio
|
|
|
|dei dati
|
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|
|
|
|Provvedimenti organi
|indirizzo-politico
Provvedimenti
|Art. 23
|
|
|
|----------------------------| ------------- |
|Provvedimenti dirigenti
|Art. 23
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|
|Art. 25
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
Bandi di gara
|
|Art. 37,
|
|
e contratti
|
|c. 1,2
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|Criteri e modalita'
|Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|
|
sussidi,vantaggi
|
|
|
economici
|
|
|
|
|
|
|----------------------------| ------------- |
|Atti di concessione
|Art. 26, c. 2 |
|
|
|--------------|
|Art. 27
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|Bilancio preventivo
|Art. 29, c. 1 |
|
|
|
|
|
Bilanci
|e consuntivo
|
|
|----------------------------| ------------- |
|Piano degli indicatori
|Art. 29, c. 2 |
|e risultati attesi
|di bilancio
|
|
|
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|Patrimonio immobiliare
|Art. 30
|
|
Beni immobili
|
|
|
| e gestione patrimonio |----------------------------| ------------- |
|
|
|Canoni di locazione
|o affitto
|Art. 30
|
|
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Controlli e rilievi |
|Art. 31, c. 1 |
|
sull'amministrazione |
|
|
71
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|
|
|
|Carta dei servizi
|Art. 32, c. 1 |
|e standard di qualita'
|
|
|----------------------------|--------------|
|Costi contabilizzati
|Art. 32, c. 2,|
|
|
|
|
|lett. a
|
|--------------|
|
|Art. 10, c. 5 |
|
Servizi erogati
|
|----------------------------|--------------|
|
|
|
|
|Tempi medi di erogazione
|Art. 32, c. 2,|
|dei servizi
|lett. b
|
|----------------------------|--------------|
|Liste di attesa
|Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|Indicatore di tempestivita' |Art. 33
|
|
|
Pagamenti
|dei pagamenti
|
|
dell'amministrazione |----------------------------| ------------- |
|
|IBAN e pagamenti informatici|Art. 36
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
Opere pubbliche
|
|Art. 38
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
Pianificazione e
|
|Art. 39
|
|governo del territorio |
|
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|
|Art. 40
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
|
Strutture sanitarie
private accreditate
|
|
|Art. 41, c. 4 |
|
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|
|Art. 42
|
|
e di emergenza
|
|
|
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|
Altri contenuti
|
|
|
|=======================|============================|==============|
Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"
e relativi contenuti.
La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in
modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia
possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o
all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in
una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di
questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione
e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente
dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e' necessario
che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni
siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di
"collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.
L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da
considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella
sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sottosezione
possono
essere
comunque
inseriti
altri
contenuti,
riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione
stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di
trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di
72
trasparenza e non riconducibili a
indicate
devono
essere
pubblicati
contenuti".
nessuna delle sotto-sezioni
nella
sotto-sezione
"Altri
Nel
caso
in
cui
sia
necessario
pubblicare
nella
sezione
"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono
gia' pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire,
all'interno
della
sezione
"Amministrazione
trasparente",
un
collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare
duplicazione
di
informazioni
all'interno
del
sito
dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai
contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente"
senza dover effettuare operazioni aggiuntive.
((ALLEGATO B (articolo 9-bis)
==================================================================
|
|
|
|
|
Obblighi
|
|
|
|
|
Nome della
| Amm. che |
| detiene la |
Norma/e
istitutiva/e
| previsti dal |
| d.lgs. n. 33 |
|
| banca dati | banca dati |della banca dati |
del 2013
|
+===+==============+============+=================+==============+
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 15 (tito-|
|lari di inca- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|richi di
|collabora-
|
|
|
|
|
|
|
|
|zione o consu-|
|lenza);
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|art. 17 (dati |
|relativi al
|
|personale non |
|
|
|
|
|
|
|
|
|a tempo
|indeter-
|
|
|
|
|
|
|- Artt. 36,
|co. 3, e 53 del
|minato);
|
|art. 18 (dati |
|
|
|
|
|
|
|d.lgs. n. 165 del|relativi
|2001;
|agli inca-
|
|
|
|
|
|- art. 1,
|richi
|
|
|
|
|
|1. |
|
|
|
|co. 39-40,
|della legge
|n. 190 del 2012
|conferiti ai
|dipendenti
|pubblici)
|
|
|
Perla PA
PCM-DFP
|
|
|
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|Art. 16, co. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|1-2 (dota|zione orga-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|nica e costo |
|del personale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|con rapporto
|di lavoro a
|
|
|
|
|
|
|
|
|tempo indeter-|
|minato);
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|art. 17 (dati |
|relativi al
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|personale
|non a tempo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|indeter|minato);
|
|
|
|
|
|
|art. 21, co. 1|
|
|
73
|
|
|
|
|
|
SICO |
| Sistema Cono-|
|
|
|
|(dati sulla
|contratta|zione col-
|
|
|
|
|
| scitivo del
| personale
|
|
|
|
|lettiva
|nazionale);
|
|
|
|
|
|
dipendente
dalle Am-
|
|
|
|art. 21, co. 2|
|Artt. 40-bis, co.|(dati sulla
|
|
|
|
|
ministrazioni pub-
|
|
|3, e 58-62 del
|contratta|
|d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
MEF-RGS
|2. |
bliche
|
(IGOP)
|2001
|tiva)
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 21, co. 1|
|(dati sulla
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|contrattazione|
|collettiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|nazionale);
|
|art. 21, co. 2|
|
|
|
|
|
|
|Artt. 40-bis, co.|(dati sulla
|5, e 47, co. 8, |contratta-
|
|
Archivio
contratti
del settore |
|
|
|del d.lgs. n. 165|zione integra-|
|3. |
pubblico
|tiva)
|
| ARAN CNEL |del 2001
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 22 (dati |
|relativi ai
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|soli Enti
|
|locali riguar-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|danti enti
|pubblici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|vigilati,
|enti di di-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ritto privato |
|in controllo |
|
|
|
|
|
|
SIQuEL |
|Sistema Infor-|
|
|
|
|pubblico,
|
|parteci|
|pazioni in so-|
|
|
|Art. 1, co. 166- |cieta' di
mativo
|
|
|
| Questionari | Corte dei |167, della legge |diritto pri- |
|4. | Enti Locali |
conti
|n. 266 del 2005 |vato)
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 22, commi|
|1 e 2 (dati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|relativi a
|
|societa', enti|
|
|
|
|
|pubblici e
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|enti di
|diritto pri-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|vato parte|cipati dalle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ammini|strazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|pubbliche o
|
|in cui le Am- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|ministra|zioni nomi-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|nano propri
|rappresen-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- Art. 2, co.
|tanti negli
|
|organi di go- |
74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|222, della legge |verno);
|n. 191 del 2009; |art. 30
|- art. 17, co.
|(dati rela-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3-4, del decreto-|tivi a beni
|legge n. 90 del |immobili
|
|
|
|
|
|
|
|
|2014, conver|posseduti o
|tito, con modifi-|detenuti
|
|
|
|
|
|
|
|
|cazioni, dalla
|delle ammini- |
|legge n. 114 del |strazioni
|
Patrimonio
|5. |
della PA
|
MEF-DT
|2014
|pubbliche)
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|- Art. 1, co. 10,|
|
|
|
|
|
|
|
|del decreto-legge|
|
|n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
|
|
|
|
|
|
|convertito, con
|modificazioni,
|(pubblicita'
|dei rendi-
|
|
|
|
Rendiconti
|
|dalla legge n.
|conti dei
|
|
|
|
|
dei gruppi
consiliari
|
| Corte dei
|213 del 2012;
|- d.P.C.M. 21
|gruppi consi- |
|liari regio- |
|6. | regionali
|
conti
|dicembre 2012
|nali)
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art.29, co. 1 |
|(bilanci
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|preventivi
|e consuntivi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|delle am|
|ministrazioni |
|pubbliche)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 37,
|comma 1,
|
|
|
|
|
|
|
|
|lett. a), b), |
|c) (informa- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|zioni relative|
|alle procedure|
|
|
|
|
|
|
|
|
|per l'affida- |
|mento e
|
|
|
|
|
|
|
|- Art. 13 della |l'esecuzione
|legge n. 196 del |di opere e
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2009;
|- decreto
|del Ministro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|dell'economia e |dei processi
|delle finanze n. |di pianifi-
|
|
|
|
| BDAP - Banca |
|23411 del 2010;
|- d.lgs. n. 229
|cazione,
|
|realizzazione |
|
|
| Dati Ammini- |
| strazioni
|
|del 2011;
|- d.lgs. n. 228
|e valutazione |
|delle opere
|
|e lavori)
|Art. 38,
|Pubblicita'
|
|
|
|
|
|
|7. | Pubbliche
|
MEF-RGS |del 2011;
|pubbliche
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
| REMS (Real |
|Estate Manage-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ment System) |
|- Sistema di |
| Gestione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| degli Immo- |
| bili di Pro- |
|
|
|Art. 30 (beni |
|immobili e
|
|
|
|gestione del
|patrimonio)
|
| prieta' Sta- |
|8. |
tale
|
Demanio
|
|
75
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|Art. 37, co. 1|
|
|
|
|
|
|
|
|
|(informazioni |
|relative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|alle procedure|
|per l'affida- |
|
|
|
|
|
|
|
|- Art. 62-bis
|mento e
|l'esecuzione
|
|
|
|BDNCP - Banca |
|
Dati
|
| Nazionale
|
|
|
|9. |
Contratti
Pubblici
|
|
ANAC
|
|
|del d.lgs. n. 82 |di opere
|del 2005 ;
|e lavori
|- art. 6-bis del |pubblici,
|
|
|
|d.lgs. n. 163
|del 2006
|
|
|servizi e
|forniture)
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|Art. 37, co. 1|
|
|
|
|
|(informazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|zioni rela|tive alle
|
|
|
|
|
|
|
|
|procedure per |
|l'affidamento |
|
|
|
|
|
|
|Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|
|122, co. 5 e 128,|di opere e
|
|
|
|
|
|
|
|co. 11, del
|d.lgs. n. 163
Servizio
Contratti
|
|
|lavori pub|
|blici, servizi|
|10.|
Pubblici
|
MIT
|del 2006
|e forniture) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+))
76
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108)
Vigente al: 28-5-2017
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
«Deleghe
al
Governo
in
materia
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.
di
241,
n.
124,
recante:
riorganizzazione
recante
nuove
delle
norme
in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
196,
recante:
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione
della
produttivita'
del
lavoro
pubblico
e
di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo
14
marzo
2013,
n.
33,
recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito
il
parere
della
Conferenza
unificata,
ai
sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio
di
Stato,
espresso
dalla
Sezione
77
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016;
Acquisito
il
parere
della
Commissione
parlamentare
per
la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e
diffusione
di
amministrazioni.».
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013,
le
parole
«delle
informazioni
concernenti
l'organizzazione
e
l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di», sono
sostituite dalle seguenti: «dei dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei
cittadini,
promuovere
la
partecipazione
degli
interessati
all'attivita' amministrativa e».
Art. 3
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33
del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici
e
privati
giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la
pubblicazione di documenti,
informazioni
e
dati
concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le
modalita' per la loro realizzazione.».
2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Ambito
soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per
"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali,
nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
78
b) alle societa' in controllo pubblico come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate come definite
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in
cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo
d'amministrazione
o
di
indirizzo
sia
designata
da
pubbliche
amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa'
in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo
emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio
superiore
a
cinquecentomila
euro,
che
esercitano
funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto» sono inserite le
seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con
propria
delibera
adottata,
previa
consultazione
pubblica,
in
conformita' con i principi di proporzionalita' e di semplificazione,
e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di
cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e'
sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per
aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella
loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5.
1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano
nazionale anticorruzione, nel rispetto delle
disposizioni
del
presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le
relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi
professionali.».
Art. 5
Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo
n.
33
del
2013
e'
79
inserito il seguente: «Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle
risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo
delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi
pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.
2.
Ciascuna
amministrazione
pubblica
sul
proprio
sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione
"Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne
permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto
dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni
interessate
provvedono
ai
relativi
adempimenti
nell'ambito
delle
risorse
umane,
strumentali
e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013,
come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS
- DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».
Art. 6
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del
inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter
1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del
sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico
a
documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente
2013
e
2013 e'
dati
e
in capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti
uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
80
decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.
5.
Fatti
salvi
i
casi
di
pubblicazione
obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione.
Entro
dieci
giorni
dalla
ricezione
della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al
comma
6
e'
sospeso
fino
all'eventuale
opposizione
dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali
controinteressati.
In
caso
di
accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente
i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai
sensi
del
presente
decreto,
a pubblicare sul
sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il
relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della
richiesta
di
accesso
civico
nonostante
l'opposizione
del
controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita',
l'amministrazione ne da' comunicazione al controinteressato e provvede
a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima
di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da
parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai
casi e ai limiti stabiliti dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo'
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore
ai
predetti
dieci
giorni.
Avverso
la
decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
81
n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e'
attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente
superiore.
Il
ricorso
va
altresi'
notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa
il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il
difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,
il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante
superiore ai predetti dieci giorni.
e
comunque
per
un
periodo
non
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma
8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Esclusioni
e limiti all'accesso civico). - 1. L'accesso civico di cui
all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario per
evitare un pregiudizio concreto alla tutela
di
uno
degli
interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita'
finanziaria
ed
economica
dello
Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina
legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o
giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto
82
d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi
di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di
specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il
periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico
di
cui
al
presente
articolo,
l'Autorita'
nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.
Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari
raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli enti e uffici del
Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso
per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento
che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche,
raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi
soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l'accesso sia richiesto
da
ricercatori
appartenenti
a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito
di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma
3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a
rappresentare
l'ente
richiedente,
un
impegno
di
riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli
impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la
riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo
non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di
ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di
durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
83
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di
dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e
l'impossibilita'
di
soluzioni
alternative,
sono
messi
a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i
dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle norme in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui
afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali
siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di
protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per
l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In
particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1,
lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti,
all'attivita' svolta e all'organizzazione interna in relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire
la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di ricerca avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita' di disporre dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati
per la loro analisi e diffusione;
c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori
virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione
e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.».
3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE
DEI
DATI,
DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».
Art. 7
Inserimento dell'articolo 7-bis
84
1. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Riutilizzo
dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati
personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed
e),
del
decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche'
il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei
principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita'
di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o
sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel
rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla
indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente
presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione
sono
rese
accessibili
dall'amministrazione
di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal
lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196
del 2003.
6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di
quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del
segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati
come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.».
Art. 8
85
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi
detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi
dell'articolo 5.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di
accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione
dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del
dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33
del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Al
fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione
puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione
del sito in cui sono presenti i relativi
documenti, assicurando la qualita' delle
all'articolo 6.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
dati, informazioni o
informazioni di cui
2. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis
(Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di
pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con
i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalita'
di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di
cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la
comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli
stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente
banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale,
nella
sezione
"Amministrazione
trasparente",
del
collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed
effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della
banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.».
86
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento con il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione
indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190
del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente
decreto.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La promozione di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico
di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di
obiettivi organizzativi e individuali.»;
e) il comma 7 e' abrogato;
f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)
e' soppressa.
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 12 del decreto legislativo
n.
33
del
2013
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «,
previsto dalla legge o comunque adottato,»;
2) dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le
seguenti: «, le misure integrative di prevenzione della corruzione
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190
del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione».
Art. 12
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.
Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 14 del decreto legislativo
apportate le seguenti modificazioni:
n.
33
del
2013
sono
a) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente:
«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari
di incarichi dirigenziali»;
b) al
comma
1,
le
parole
«di
carattere
elettivo
o
comunque
87
esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle
seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e
gli enti locali pubblicano»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e
per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico
della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi
determina
responsabilita'
dirigenziale
ai
sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini
del conferimento di successivi incarichi.
1- quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui
al comma 1 si
applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum
vitae.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le
pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre
mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e
per i tre anni successivi dalla
cessazione
del
mandato
o
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la
situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili
ai sensi dell'articolo 5.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del
inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter
2013
e
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi
di
pubblicazione
concernenti
i
titolari
di
incarichi
di
collaborazione o consulenza»;
b) al comma 1,
88
1) all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono
sostituite
dalle
seguenti:
«Fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole «
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, nonche'» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei
alla
pubblica amministrazione,» sono soppresse;
d) il comma 5 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis
(Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle
societa'
controllate).
1.
Fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 9-bis, le societa' a controllo pubblico, nonche' le
societa' in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione
delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una
sanzione pari alla somma corrisposta.
Art.
15-ter
(Obblighi
di
pubblicazione
concernenti
gli
amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o
amministrativi). - 1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita'
informatiche ed e' inserito in un'area pubblica dedicata del sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione
dell'autorita' che lo ha conferito e della relativa data di
attribuzione e di cessazione, nonche' gli acconti e il compenso
finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti
nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10
del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli
ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i
compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi' annotati i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in
favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28,
89
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di
quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite
dalle
seguenti:
«Fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite
dalle
seguenti:
«Fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis.
Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei processi di
mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche
attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti
interessati.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite
dalle
seguenti:
«Fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «con
la
indicazione
delle
diverse
tipologie
di
rapporto,
della
distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree
professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari
dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite
dalle
seguenti:
«Fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole
«articolato per aree professionali,» sono soppresse.
Art. 17
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1.
Al
comma
1,
le
parole
«Le
pubbliche
amministrazioni»
sostituite
dalle
seguenti:
«Fermo
restando
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 18
quanto
sono
previsto
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 19 del decreto legislativo
n.
33
del
2013
sono
90
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono
inserite le seguenti: «, nonche' i criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle prove scritte»;
b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati nel
corso
dell'ultimo
triennio,
accompagnato
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti
dall'indicazione,
assunti
e
delle
per
spese
effettuate» sono soppresse.
Art. 19
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di
misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in
forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita'
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i
dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della
premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Art. 20
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite
dalle
seguenti:
«Fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono
inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e».
Art. 21
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
ciascuna amministrazione»;
2) alla lettera a) le parole «e finanziati dall'Amministrazione
medesima
ovvero»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«o
finanziati
dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»;
3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) i
provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite,
gestione
delle
partecipazioni
pubbliche,
alienazione
di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico
in
mercati
regolamentati
e
razionalizzazione
periodica
delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
91
b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
per ciascuno degli enti»;
c) al comma 3, le parole «degli enti» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono pubblicati i
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti
titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15» sono
soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione interessata»
sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei pagamenti che le
amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni
contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno
degli enti e societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1,
lettere da a) a c)»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di
cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri
paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.».
Art. 22
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) la lettera a) e' soppressa;
2) alla lettera b), le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono
sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis»;
3) la lettera c) e' soppressa;
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 23
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del
2013 le parole «; la sua eventuale omissione o incompletezza e'
rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria
responsabilita' amministrativa,
patrimoniale
e
contabile
per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico» sono
soppresse.
Art. 24
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del
2013, le parole «Le regioni, le province» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
regioni, le province».
Art. 25
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo
92
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo
n.
33
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite
seguenti: «Fermo restando quanto
previsto
dall'articolo
del
dalle
9-bis,
le
pubbliche amministrazioni».
Art. 26
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono
inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».
Art. 27
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del
2013 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o
nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima
dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la
relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche'
non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e
l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».
Art. 28
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite
le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»;
2) alla
lettera
a),
le
parole
«,
evidenziando
quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni
servizio erogato» sono soppresse;
3) la lettera b) e' abrogata.
Art. 29
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono
inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole
"dei pagamenti»" sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ammontare
93
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».
Art. 30
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono
sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»;
b) la lettera n) del comma 1 e' soppressa;
c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.
Art. 31
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33
sostituito dal seguente: «Art. 37 (Obblighi di
concernenti i contratti
pubblici
di
lavori,
del 2013 e'
pubblicazione
servizi
e
forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di
cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, limitatamente alla parte lavori.».
Art. 32
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite
dalle
seguenti:
«Fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da:
«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni
pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere
pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano
altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono
web
Per i
quelli
indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.».
94
Art. 33
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne
permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari.»;
b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di
strutture semplici,» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le
seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».
Art. 34
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la
prevenzione della corruzione»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I dirigenti responsabili
dell'amministrazione
e
il
responsabile
per
la
trasparenza
controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico
sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.».
Art. 35
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del
2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «Piano
triennale per la prevenzione della corruzione».
Art. 36
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale
anticorruzione,» e le parole «la CIVIT», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»;
b) al comma 1, le parole «l'adozione di atti o provvedimenti
richiesti
dalla
normativa
vigente,
ovvero
la
rimozione
di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un
termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati,
95
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione
di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza.»;
c) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti
periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1 costituisce
illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale
anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dell'amministrazione interessata ai
fini
dell'attivazione
del
procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione
o del dirigente
tenuto alla
trasmissione
delle
informazioni.».
Art. 37
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita'
derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi
di pubblicazione e di accesso civico»;
b) al comma 1, le parole «o la mancata predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza
e
l'integrita'»
sono
sostituite dalla seguente: «e il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 5-bis,».
Art. 38
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 47 del decreto legislativo
n.
33
del
2013
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni per la
violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di
cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non
effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa
sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»;
c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente: «3. Le
sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale
anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con
proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle
sanzioni.».
Art. 39
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 48 del decreto legislativo
apportate le seguenti modificazioni:
n.
33
del
2013
sono
96
a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' nazionale anticorruzione»;
b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita'
nazionale anticorruzione»;
c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli standard, i modelli e gli schemi»;
d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all'articolo
11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo
2-bis,».
Art. 40
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i
soggetti» fino a «attivita' istituzionale» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere
pubbliche».
Capo II
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 41
Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012
1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b)
adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Piano
nazionale
anticorruzione
e'
adottato
sentiti
il
Comitato
interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali diprevenzione
della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative
di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4,
lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali
rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di
obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di
contrasto alla corruzione.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale
anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di
notizie,
informazioni,
atti
e
documenti
alle
pubbliche
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti
richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
97
i piani e le regole sulla trasparenza citati.»;
d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa;
e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. I comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire
in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale
anticorruzione
di
cui
al
comma
2-bis.
Ai
fini
della
predisposizione del piano triennale per la prevenzione della
corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle
linee
guida
contenute
nel
Piano
nazionale
approvato
dalla
Commissione.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'organo di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio,
il
Responsabile
della
prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza,
disponendo
le
eventuali
modifiche
organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,
il
Responsabile
della
prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente
apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di
comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza.
Il
Responsabile
della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo
di
indirizzo
e
all'organismo
indipendente
di
valutazione
le
disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni
devono
essere
segnalate
all'Autorita'
nazionale
anticorruzione,
che
puo'
chiedere
informazioni
all'organo
di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
g) il
indirizzo
comma 8 e' sostituito dal seguente:
definisce
gli
obiettivi
strategici
«8.
in
L'organo
materia
di
di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategicogestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne
cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli
enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione.
Il
responsabile
della
prevenzione
della
corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce
procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma
10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono
essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»; h)
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:«8-bis.
L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini
della validazione della Relazione sulla performance, che i piani
98
triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategicogestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance
si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma
14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della
corruzione e alla trasparenza. A tal fine,
l'Organismo
medesimo
puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo
svolgimento
del
controllo
e
puo'
effettuare
audizioni
di
dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione e di trasparenza.»;
i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma
16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori rispetto a quelle
indicate nel
Piano
nazionale
anticorruzione,»
e
dopo
le
parole
«rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative
misure di contrasto,»;
j) alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono
sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio
del»;
k) alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono
sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio
dei»;
l) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. In caso di
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano,
il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita'
e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da
parte
dei
dipendenti
dell'amministrazione,
delle
misure
di
prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi
del
comma
7
del
presente
articolo
trasmette
all'organismo
indipendente
di
valutazione
e
all'organo
di
indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente
responsabile
lo
ritenga
opportuno,
quest'ultimo
riferisce
sull'attivita'.».
Capo III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 42
Disposizioni transitorie
1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n.
33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto
legislativo,
introdotte
dal
presente
decreto,
e
assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione
di
cui
all'articolo
9-bis
del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla
99
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto.
Ai
fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, verificano la completezza e la
correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo
n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette
amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla
medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7
agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del
presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 43
Abrogazioni
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Al decreto
l'articolo
l'articolo
l'articolo
l'articolo
l'articolo
l'articolo
legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
4;
11;
24;
25;
34;
39, comma 1, lettera b);
g) l'articolo 42, comma 1, lettera d).
1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118,
l'articolo 1 e' abrogato.
2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma
611, e' soppressa.
3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676
dell'articolo 1 sono abrogati.
4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n.
33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente
decreto.
Art. 44
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri
per
la
finanza
pubblica.
Le
amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
100
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO B (articolo 9-bis)
==================================================================
|
|
|
|
|
Obblighi
|
|
|
|
|
Nome della
| Amm. che |
| detiene la |
Norma/e
istitutiva/e
| previsti dal |
| d.lgs. n. 33 |
|
| banca dati | banca dati |della banca dati |
del 2013
|
+===+==============+============+=================+==============+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 15 (tito-|
|lari di inca- |
|richi di
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|collabora|
|zione o consu-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|lenza);
|
|art. 17 (dati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|relativi al
|
|personale non |
|
|
|
|
|
|
|
|
|a tempo
|indeter-
|
|
|
|
|
|
|- Artt. 36,
|co. 3, e 53 del
|minato);
|
|art. 18 (dati |
|
|
|
|
|
|
|d.lgs. n. 165 del|relativi
|2001;
|agli inca-
|
|
|
|
|
|
|
|
|- art. 1,
|co. 39-40,
|richi
|conferiti ai
|
|
|della legge
|n. 190 del 2012
|dipendenti
|pubblici)
|
|
|
|
|1. |
Perla PA
|
|
PCM-DFP
|
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|Art. 16, co. |
|
|
|
|
|1-2 (dota|
|
|
|
|
|
|
|
|
|zione orga|nica e costo
|
|
|
|
|
|
|
|
|del personale |
|con rapporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|di lavoro a
|
|tempo indeter-|
|
|
|
|
|minato);
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|art. 17 (dati |
|relativi al
|
|personale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|non a tempo
|indeter-
|
|
|
|
|
|
|
|
|minato);
|
|art. 21, co. 1|
|
|
|
|
|
|
|
|
|(dati sulla
|contratta-
SICO -
|
|
|
|
|
|
|
101
|
|
|zione col|lettiva
|
|
| Sistema Cono-|
| scitivo del |
| personale
|
| dipendente |
|
|
|
|nazionale);
|art. 21, co. 2|
|
|
|
|
dalle Amministra-
|
|
|Artt. 40-bis, co.|(dati sulla
|3, e 58-62 del
|contratta-
|
|
zioni pub-
|
|
|
MEF-RGS
|
|
|
|
|d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
|2. |
bliche
|
(IGOP)
|2001
|tiva)
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|Art. 21, co. 1|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|(dati sulla
|
|contrattazione|
|collettiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|nazionale);
|
|art. 21, co. 2|
|
|
|
|
|
|
|Artt. 40-bis, co.|(dati sulla
|5, e 47, co. 8, |contratta-
|
|
Archivio
contratti
del settore |
|
|
|del d.lgs. n. 165|zione integra-|
|3. |
pubblico
|tiva)
|
| ARAN CNEL |del 2001
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|Art. 22 (dati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|relativi ai
|
|soli Enti
|
|locali riguar-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|danti enti
|pubblici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|vigilati,
|enti di di-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ritto privato |
|in controllo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|pubblico,
|parteci-
|
|
|Sistema Infor-|
|
mativo
|
SIQuEL -
|
| Questionari
|4. | Enti Locali
| Corte dei
|
conti
|
|
|
|pazioni in so-|
|Art. 1, co. 166- |cieta' di
|
|167, della legge |diritto pri|n. 266 del 2005 |vato)
|
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 22, commi|
|1 e 2 (dati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|relativi a
|
|societa', enti|
|pubblici e
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|enti di
|diritto pri-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|vato parte|cipati dalle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ammini|strazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|pubbliche o
|
|in cui le Am- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|ministra|zioni nomi-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|nano propri
|rappresen-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- Art. 2, co.
|tanti negli
|
|organi di go- |
|
|
|
|
|
|
|222, della legge |verno);
|n. 191 del 2009; |art. 30
|
|
102
|
|
|
|
|
|
|- art. 17, co.
|(dati rela-
|
|3-4, del decreto-|tivi a beni
|
|
|
|
|
|
|
|legge n. 90 del
|2014, conver-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|tito, con modifi-|detenuti
|
|cazioni, dalla
|delle ammini- |
|legge n. 114 del |strazioni
|
|immobili
|posseduti o
|
Patrimonio
|5. |
della PA
|
MEF-DT
|2014
|pubbliche)
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- Art. 1, co. 10,|
|
|del decreto-legge|
|
|n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
|
|
|
|convertito, con
|(pubblicita'
|
|
|
|
|
Rendiconti
|
|
|modificazioni,
|dalla legge n.
|dei rendi|conti dei
|
|
|
|
|
|
|6. |
dei gruppi
consiliari
regionali
|
| Corte dei
|
conti
|213 del 2012;
|- d.P.C.M. 21
|dicembre 2012
|gruppi consi- |
|liari regio- |
|nali)
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|Art.29, co. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|(bilanci
|preventivi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|e consuntivi
|delle am-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ministrazioni |
|pubbliche)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 37,
|comma 1,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|lett. a), b), |
|c) (informa- |
|zioni relative|
|
|
|
|
|
|
|
|
|alle procedure|
|per l'affida- |
|
|
|
|
|
|
|
|- Art. 13 della
|mento e
|l'esecuzione
|
|
|
|
|
|
|legge n. 196 del |di opere e
|2009;
|e lavori)
|
|
|
|
|
|
|
|
|- decreto
|del Ministro
|Art. 38,
|Pubblicita'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BDAP - Banca
|
|
|
|
|dell'economia e
|delle finanze n.
|23411 del 2010;
|- d.lgs. n. 229
|dei processi
|di pianifi|cazione,
|realizzazione
|
|
|
|
|
| Dati Ammini- |
|del 2011;
|e valutazione |
|- d.lgs. n. 228
|del 2011;
|delle opere
|pubbliche
|
|
|7. |
strazioni
Pubbliche
|
|
MEF-RGS
|
|
|
|
|
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
| REMS (Real |
|
|
|
|
|
|Estate Manage-|
| ment System) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|- Sistema di
| Gestione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| degli Immo- |
| bili di Pro- |
|
|
|Art. 30 (beni |
|immobili e
|
|
| prieta' Sta- |
|
|gestione del |
|8. |
tale
|
Demanio |
|patrimonio)
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
103
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 37, co. 1|
|mento e
|
|
|
|
|BDNCP - Banc
|
|
|- Art. 62-bis
|l'esecuzione
|del d.lgs. n. 82 |di opere
|
|
|
|
|
|
Dati
Nazionale
|
|
|del 2005 ;
|e lavori
|- art. 6-bis del |pubblici,
|
|
|
|
Contratti
|
|d.lgs. n. 163
|
|servizi e
|9. |
Pubblici
|
ANAC
|del 2006
|forniture)
|
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
|Art. 37, co. 1|
|(informazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|zioni rela|tive alle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|procedure per |
|
|l'affidamento |
|Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|
|
|
|
|122, co. 5 e 128,|di opere e
|
|
|
|
|
|
Servizio
|
|co. 11, del
|lavori pub-
|
|
Contratti
|
|d.lgs. n. 163
|blici, servizi|
|10.|
Pubblici
|
MIT
|del 2006
|e forniture) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
104
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione. (12G0213)
Vigente al: 28-5-2017
La Camera
approvato;
dei
deputati
ed
il
Senato
della
Repubblica
hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione
e
1. In
attuazione
dell'articolo
6
della
Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e
ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli
articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28
giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale,
l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di
svolgere, con modalita' tali da assicurare azione coordinata,
attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita'
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di
seguito denominata «Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In
particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le
organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma
2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli
interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di
indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione in materia di conformita' di
atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il
rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia
di
autorizzazioni,
di
104
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici
nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma
16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;
f) esercita
la
vigilanza
e
il
controllo
sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul
rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa
previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56));
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31
dicembre
di
ciascun
anno,
sull'attivita'
di
contrasto
della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
2- bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il
Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato
annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri
piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri
soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione
della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione
dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in
relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita' degli
enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi
e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione
e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),
l'Autorita'
nazionale
anticorruzione
esercita
poteri
ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle
pubbliche
amministrazioni,
e
ordina
l'adozione
di
atti
o
provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle
regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle
disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di
indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito
e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e
contrasto
della
corruzione
e
dell'illegalita'
nella
pubblica
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la
prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi
e i progetti internazionali;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati
occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed
analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti
nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per
105
evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi
in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. (4)
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono
al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una
valutazione
del
diverso
livello
di
esposizione
degli
uffici
al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per
selezionare
e
formare,
in
collaborazione con la
Scuola
superiore
della
pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare
in
settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi
settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. (4)
6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono
aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano
triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni
contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis.
Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione
della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle
linee
guida
contenute
nel
Piano
nazionale
approvato
dalla
Commissione.
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di
ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,
il
Responsabile
della
prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente
apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di
comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza.
Il
Responsabile
della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo
di
indirizzo
e
all'organismo
indipendente
di
valutazione
le
disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni
devono
essere
segnalate
all'Autorita'
nazionale
anticorruzione,
che
puo'
chiedere
informazioni
all'organo
di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in
materia
di
prevenzione
della
corruzione
e
trasparenza,
che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio
di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata
a
106
soggetti
estranei
all'amministrazione.
Il
responsabile
della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai
fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani
triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategicogestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si
tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al
comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della
corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo'
chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento
del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo
medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato
di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma
16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale
anticorruzione, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di
corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le
proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze
previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera
a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate
ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del
responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare
sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei
termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione
dei procedimenti;
e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti tra
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti
o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione
o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori
rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede
anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua
idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono
mutamenti
nell'organizzazione
o
nell'attivita'
dell'amministrazione;
b) alla
verifica,
d'intesa
con
il
dirigente
competente,
dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti
allo
107
svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio
che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di
formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei
dipendenti
delle
pubbliche
amministrazioni
statali
sui
temi
dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici
chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base
dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che
siano commessi reati di corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il
responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165,
e successive
modificazioni,
nonche' sul piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della
pubblica amministrazione, salvo che provi
tutte
le
seguenti
circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il
piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai
commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del
piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato
ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad
un massimo di sei mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione
previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7
del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che
provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle
misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito
disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette
all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente
responsabile
lo
ritenga
opportuno,
quest'ultimo
riferisce
sull'attivita'.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attivita'
amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto
previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
108
segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi
erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
web
16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal
comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54
del
codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15
del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto
legislativo n.150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di
gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'
costituisce causa di esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle
commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi
e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi
arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
25. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai
procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I
soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti
web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi
15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali
sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono
trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le
amministrazioni
provvedono
altresi'
al
monitoraggio
periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio
sono
consultabili
nel
sito
web
istituzionale
di
ciascuna
amministrazione.
109
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio
sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica
certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze
ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia
di
documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi
che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di
procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili
in
ogni
momento
agli
interessati,
tramite
strumenti
di
identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive
modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai
procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle
relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo
specifico ufficio competente in ogni singola fase.
31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),
del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso
tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura
proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a
presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo
delle somme liquidate.Le stazioni appaltanti sono tenute altresi' a
trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione
di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali
informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia
di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con
propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,
l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in
tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (2)
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma
1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo
trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante
emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria
valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le
regole della trasparenza.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce
violazione
degli
standard
qualitativi
ed
economici
ai
sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009,
110
n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti
informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli
enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni,
mediante
la
modifica
o
l'integrazione
delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di
pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono
obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle
risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle
funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,
regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la
situazione
patrimoniale
complessiva
del
titolare
al
momento
dell'assunzione
della
carica,
la
titolarita'
di
imprese,
le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da' diritto
l'assunzione della carica;
d)
ampliamento
delle
ipotesi
di
pubblicita',
mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai
titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a
quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con
riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta
collaborazione;
e)
definizione
di
categorie
di
informazioni
che
le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione
dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le
informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico
elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti
si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line
in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu'
ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza
ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento
della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento
per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della
111
disciplina vigente, delle responsabilita' e delle sanzioni per il
mancato,
ritardato
o
inesatto
adempimento
degli
obblighi
di
pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi
del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, e costituiscono altresi' esercizio della
funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma
1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello
di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente
legge».
38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta
irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza
della
domanda,
le
pubbliche
amministrazioni
concludono
il
procedimento
con
un
provvedimento
espresso
redatto
in
forma
semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni
amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca
autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi,
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le aziende e le
societa' partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in
occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione
pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione,
tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a
persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione
annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla
Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente
articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39
si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento
della funzione pubblica.
41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
6 e' aggiunto il seguente:
l'articolo
«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi,
segnalando
ogni
situazione
di
conflitto,
anche
potenziale».
42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
112
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive
modificazioni,
sono
individuati,
secondo
criteri
differenziati
in
rapporto
alle
diverse
qualifiche
e
ruoli
professionali,
gli
incarichi
vietati
ai
dipendenti
delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che
pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:
«Ai
fini
dell'autorizzazione,
l'amministrazione
verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del
dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di
responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei
conti»;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati
ai dipendenti pubblici»;
f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le
parole: «L'elenco e' accompagnato» sono sostituite dalle seguenti:
«La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo periodo, le parole:
«Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al
comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di
ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la
durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente
articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in
tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del
presente comma in formato digitale standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
113
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti
privati
destinatari
dell'attivita'
della
pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal
comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce
un
codice
di
comportamento
dei
dipendenti
delle
pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una
specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in
relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione
con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,
fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti
delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che
lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La
violazione
dei
doveri
contenuti
nel
codice
di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di
prevenzione
della
corruzione,
e'
fonte
di
responsabilita'
disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini
della
responsabilita'
civile,
amministrativa
e
contabile
ogniqualvolta
le
stesse
responsabilita'
siano
collegate
alla
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi
o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di
cui all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui
devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In
caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo
indipendente
di
valutazione,
un
proprio
codice
di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di
cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma
si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione
per
la
valutazione,
la
trasparenza
e
l'integrita'
delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
114
*
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture
di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato
di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».
45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono
approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1.
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,
all'acquisizione
di
beni,
servizi
e
forniture,
nonche'
alla
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la
concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi
economici
di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e
regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina
dei relativi segretari».
47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al
presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».
48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la
disciplina
organica
degli
illeciti,
e
relative
sanzioni
disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei
procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo, superando le
logiche
specifiche
dei
differenti
settori
delle
pubbliche
amministrazioni;
b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti a
evitare ritardi;
c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni,
sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione,
nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e'
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare
la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa di
vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
115
modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo
pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o
esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di
amministrazione e gestione, nonche' a modificare la disciplina
vigente in materia di incompatibilita' tra i detti incarichi e lo
svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di
interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del
contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi
dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non
conferibilita' per coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del
contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi
dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non
conferibilita' per coloro che per un congruo periodo di tempo, non
inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce
l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle
amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore
ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.
I casi di non conferibilita' devono essere graduati e regolati in
rapporto
alla
rilevanza
delle
cariche
di
carattere
politico
ricoperte,
all'ente
di
riferimento
e
al
collegamento,
anche
territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E'
escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di
indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a
coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto
incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive
nel
periodo,
comunque
non
inferiore
ad
un
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
anno,
1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche' gli
incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle
pubbliche
amministrazioni,
che
comportano
l'esercizio
in
via
esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2) gli
incarichi
di
direttore
generale,
sanitario
e
amministrativo
delle
aziende
sanitarie
locali
e
delle
aziende
ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti
di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di
cui alla lettera d) gia' conferiti e lo svolgimento di attivita',
retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a
regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione
che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti
a
116
regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di
cui alla lettera d) gia' conferiti e l'esercizio di cariche negli
organi di indirizzo politico.
51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che
denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo'
essere
sanzionato,
licenziato
o
sottoposto
ad
una
misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del
segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre
che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora
la
contestazione
sia
fondata,
in
tutto
o
in
parte,
sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza
sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione
di
misure
discriminatorie
e'
segnalata
al
Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di
competenza,
dall'interessato
o
dalle
organizzazioni
sindacali
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le
stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto
dagli
articoli
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni».
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire
indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' obbligatoriamente acquisita
dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto
elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco
e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto
richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e
3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali
essa e' stata disposta.
53. Sono definite come maggiormente esposte
a
rischio
di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
per conto di terzi;
117
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
bitume;
calcestruzzo
e
di
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53 puo' essere
aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto
del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle
finanze,
previo
parere
delle
Commissioni
parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si
pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere comunque
adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla
prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e
dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della
modifica. Le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati
comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al
comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
58. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi
da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio
di imparzialita' di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono
applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei
relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla
piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,
con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del
piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello
relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme
regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai
118
dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera
a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4
dello stesso articolo 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice
di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del
presente articolo.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi'
definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti
legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato
sottoposti al loro controllo.
62. All'articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il
comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno
all'immagine
della
pubblica
amministrazione
derivante
dalla
commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione
accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova
contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore
patrimoniale
di
altra
utilita'
illecitamente
percepita
dal
dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti
o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della
garanzia del credito erariale».
63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo
unico della normativa in materia di incandidabilita' alla carica di
membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della
Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di
presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei
consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte
delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di
presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e
successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino
e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di
interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano
temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che
abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di
reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che
non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro
che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni
di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II,
capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la
119
legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle
a) e b);
lettere
d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilita' con
le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di
riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto
di elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di
deputato e di senatore siano applicate altresi' all'assunzione delle
cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in
materia di incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente
della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione dei
consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del
testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
presidente e componente degli organi delle comunita' montane,
determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza
con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i),
l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilita' determinate
da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme
sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale
sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e
di
incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta
regionale
nonche'
dei
consiglieri
regionali,
le
ipotesi
di
incandidabilita' alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire
cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile
con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto
dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di
condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o
all'affidamento della carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato
di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai
fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti
pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali
o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di
diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico,
nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti
valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
di
120
militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve
permanere per tutta la durata dell'incarico. E' escluso il ricorso
all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei
centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di fuori ruolo. (4)
67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli
uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al
comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di
fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle
funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa,
contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato;
b) durata dell'incarico;
c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo connesso
allo svolgimento dell'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni
esercitate
presso
l'amministrazione
di
appartenenza
e
quelle
esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e
procuratori
dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo
per
un
tempo
che,
nell'arco
del
loro
servizio,
superi
complessivamente
dieci
anni,
anche
continuativi.
Il
predetto
collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con
riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di
cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai
membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di
autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque
denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del
decreto-legge
16
settembre
2008,
n.
143,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se
conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato o che,
successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di
collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si
intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato
relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora
l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di
fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi
all'entrata in vigore della presente legge.
73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso
121
i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo'
comunque adottato.
essere
74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad adottare
disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.
75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono
inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che,
abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite
dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il
pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra
utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno
a cinque anni»;
g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a otto»;
h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «cinque»;
i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:
«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere
utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando
della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o
altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;
l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche
all'incaricato di un pubblico servizio»;
m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio»
sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle
sue funzioni o dei suoi poteri»;
n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli
articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
122
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite
le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;
o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale
prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le
seguenti: «319-quater,»;
r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e
319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o
con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,
come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico
ovvero
per
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo
ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da'
denaro o altro vantaggio patrimoniale.
o
promette
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale
riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti
relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.
sono
commessi
in
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».
76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che
costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della
il fatto
direttori
contabili
dazione o
della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se
il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate
nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si
tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto
derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi».
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite
le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono
123
inserite le seguenti: «319-quater»;
b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la
la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione
previsti dal terzo comma dell'articolo 2635
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
lettera s) e' aggiunta
tra privati, nei casi
del codice civile, la
quote».
78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il
comma
2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-ter,
319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le
misure
interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della
loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per
esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche
oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che
comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro
esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini
previsti dall'articolo 303».
79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»
sono inserite le seguenti: «, 319-quater».
80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le
seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le
seguenti: «319-quater,».
81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione
per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione
per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter
(corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti:
«319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere
utilita'),»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole:
«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;
c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure
coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di
procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
elettorale».
82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di
cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta
giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte
dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.
83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo
le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».
------------AGGIORNAMENTO (1)
124
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34-bis, comma 4)
che "Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di
cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e'
differito al 31 marzo 2013".
------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con
l'art.
1,
comma
418) che "In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo
periodo e' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto
periodo e' prorogato al 30 giugno 2013".
------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che
"Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190
del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di
diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 15) che "Le funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
di cui all'articolo 1 , commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012
n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita' nazionale
anticorruzione".
Art. 2
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle
attivita'
previste
dalla
presente
legge
con
le
risorse
umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Ministri
Consiglio
dei
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
125
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali,
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’articolo 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016
che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di
accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
Visto l’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, relativo alle esclusioni e ai limiti
all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del medesimo decreto e, in particolare, l’art. 5 bis, co. 6, secondo
cui ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il
Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del d.lgs.
281/1997, adotta linee guida recanti indicazioni operative;
Visto lo schema di “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” approvato dall’Autorità nell’adunanza del 9
novembre 2016 e posto in consultazione pubblica sul sito dell’Autorità dall’11 novembre al 28
novembre 2016;
Valutate le osservazioni pervenute durante la consultazione pubblica e i contributi istruttori acquisiti nel
corso di audizioni informali svolte in data 24 novembre 2016 presso l’Autorità;
Acquisita in data 15 dicembre 2016 l’intesa del Garante per la protezione dei dati personali;
Ritenuto opportuno, anche in relazione all’intesa acquisita e alle interlocuzioni istruttorie avute nel
corso delle audizioni informali con le Regioni e gli enti territoriali, pervenire a successivi approfondimenti
delle Linee guida anche in un apposito tavolo di confronto con le Regioni e gli enti territoriali;
Visto il parere alla Conferenza Unificata di cui all’art. di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 ai sensi dell’art. art. 5 bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013 in data 22 dicembre 2016;
Adotta
127
LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI
LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013
Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016
128
Sommario
1.
Definizioni ....................................................................................................................................................................... 130
2.
L’accesso civico generalizzato: caratteristiche e funzioni ........................................................................................ 130
3.
4.
5.
6.
2.1.
Introduzione........................................................................................................................................................... 130
2.2.
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico .................................................................................... 131
2.3.
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990 ....................................................... 131
Prime indicazioni operative generali per l’attuazione ..................................................................................... 132
3.1.
Adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso ......................................................................... 132
3.2.
Adeguamenti organizzativi ...................................................................................................................................133
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’accesso generalizzato ............................................................ 133
4.1.
Ambito soggettivo .................................................................................................................................................133
4.2.
Ambito oggettivo ..................................................................................................................................................134
Distinzione fra eccezioni assolute all’accesso generalizzato e “limiti” (eccezioni relative o qualificate) ............ 135
5.1.
5.2.
Eccezioni assolute ..................................................................................................................................................135
Limiti (eccezioni relative o qualificate)............................................................................................................... 135
5.3.
La motivazione del diniego o dell’accoglimento della richiesta di accesso ................................................... 136
Le eccezioni assolute ...................................................................................................................................................... 137
6.1.
Segreto di Stato ...................................................................................................................................................... 137
6.2.
Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione ................................................................................................ 137
6.3.
Eccezioni assolute in caso in cui l’accesso è subordinato dalla “disciplina vigente al rispetto di
specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24 c. 1 della legge 241/1990” ....................... 138
7. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi
pubblici.....................................................................................................................................................................................140
7.1.
Sicurezza pubblica e ordine pubblico .................................................................................................................141
7.2.
Sicurezza nazionale................................................................................................................................................ 142
7.3.
Difesa e questioni militari.................................................................................................................................... 142
7.4.
Relazioni internazionali ....................................................................................................................................... 143
7.5.
Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato ................................................................................. 143
7.6.
Conduzioni di indagini sui reati e loro perseguimento ................................................................................... 144
7.7.
Regolare svolgimento di attività ispettive ......................................................................................................... 145
129
8. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi
privati....................................................................................................................................................................................... 146
8.1.
I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali ........................................................................................ 146
8.2.
Libertà e segretezza della corrispondenza ........................................................................................................ 149
8.3.
Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale,
diritto d'autore e segreti commerciali ..............................................................................................................................150
9.
Decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida ............................................................................. 151
ALLEGATO. GUIDA OPERATIVA ALL’ ACCESSO GENERALIZZATO. ......................................................153
130
1. Definizioni
Di seguito si riportano alcune definizioni utili ai fini delle presenti Linee Guida.
Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, è di seguito definito “decreto trasparenza”. Per “accesso
documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.
Per “accesso civico” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli
obblighi di pubblicazione.
Per “accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza
2. L’accesso civico generalizzato: caratteristiche e funzioni
2.1.
Introduzione
Le presenti linee guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non
oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.
Tale nuova tipologia di accesso (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), delineata nel novellato art. 5,
comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in
estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti
ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art.
5, comma 2 del decreto trasparenza).
Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza ridefinisce
come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a
“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei
diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. L’intento del
legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel co. 2 dell’art. 1 del decreto trasparenza
secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici
e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta,
al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle
pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.
Anche nell’ordinamento dell’Unione Europea, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (cfr.
art. 15 TFUE e capo V della Carta dei diritti fondamentali) il diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una
propria posizione giuridica soggettiva, quindi non richiede la prova di un interesse specifico, ma risponde ad un
principio generale di trasparenza dell’azione dell’Unione ed è uno strumento di controllo democratico sull'operato
dell'amministrazione europea, volto a promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile. Dal
canto suo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha qualificato il diritto di accesso alle informazione quale specifica
manifestazione della libertà di informazione, ed in quanto tale protetto dall’art. 10(1) della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Come previsto nella legge 190/2012,
131
il principio della trasparenza costituisce, inoltre, misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto
anticipato della corruzione.
A questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente
prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento
degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una
diversa versione dell’accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il
Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la
trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.
In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il
diritto di accesso civico disciplinato dall’art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere
attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In
altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini
(a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati,
documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
Per quanto sopra evidenziato, si ritiene che i principi delineati debbano fungere da canone interpretativo
in sede di applicazione della disciplina dell’accesso generalizzato da parte delle amministrazioni e degli altri
soggetti obbligati, avendo il legislatore posto la trasparenza e l’accessibilità come la regola rispetto alla quale i
limiti e le esclusioni previste dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi
restrittivamente. Sul punto si daranno indicazioni nei successivi paragrafi.
2.2.
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”)
previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle
modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni
oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di
pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere
ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”,
indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a
muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi
i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di
controinteressati per l’accesso generalizzato.
L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di
pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il
rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto
delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).
2.3.
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso
documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa
all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche
qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex
lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude,
inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione
132
a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio
“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e
di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso
civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.
Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda
necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso
dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso
generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in
profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che
l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e
informazioni.
In sostanza, come già evidenziato, essendo l’ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta
preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola,
temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere
lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.
Vi saranno dunque ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica
qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato.
Nel rinviare a quanto specificato nel § 6.3. si consideri, d’altra parte, che i dinieghi di accesso agli atti e
documenti di cui alla legge 241/1990, se motivati con esigenze di “riservatezza” pubblica o privata devono essere
considerati attentamente anche ai fini dell’accesso generalizzato, ove l’istanza relativa a quest’ultimo sia identica
e presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell’accesso ex. l. 241/1990, indipendentemente dal
soggetto che l’ha proposta. Si intende dire, cioè, che laddove l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati,
documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito, cioè con la
necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l’esistenza di una posizione
soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni
individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela
dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche
presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto
all’interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non
può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.
3. Prime indicazioni operative generali per l’attuazione
3.1.
Adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso
Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre
tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza
l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro
organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al
nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici
della stessa amministrazione.
In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:
1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di
pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
133
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe disciplinare
gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe,
quindi, di:
a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.
3.2.
Adeguamenti organizzativi
Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le
amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad
esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato
di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai
fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.
4. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’accesso generalizzato
4.1.
Ambito soggettivo
L’ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l’accesso civico è lo stesso declinato nell’art.
2 bis del decreto trasparenza come introdotto dal d.lgs. 97/2016, in virtù dell’espresso richiamo contenuto
nell’art. 2, comma 1 del medesimo decreto.
Più precisamente, si tratta di: pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1); enti pubblici
economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2bis, comma 2); società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 3).
1. Pubbliche amministrazioni
Ai fini del d.lgs. n. 33/2013 per “pubbliche amministrazioni”, si intendono “tutte le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché
le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione” (art. 2-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013).
2.
Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato
assimilati
La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sopra richiamate è estesa, “in quanto
compatibile”, anche a:
a) enti pubblici economici e ordini professionali;
b) società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità
giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo
sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
La medesima disciplina si applica, sempre in quanto compatibile, e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti
all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” alle società in partecipazione
134
pubblica, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n.
124 (d.lgs. 175/2016) nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Per le categorie di soggetti di cui ai punti 2 e 3 il legislatore prevede che la disciplina della trasparenza si
applichi “in quanto compatibile”. Il principio della compatibilità, tuttavia, concerne la sola necessità di trovare
adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati
soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l’accesso generalizzato, stante la ratio e la funzione del
generalizzato descritta nel primo paragrafo delle presenti Linee guida. L’accesso generalizzato, pertanto, è da
ritenersi senza dubbio un istituto “compatibile” con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e
3, considerato che l’attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici.
E’ necessario, inoltre, attribuire significato alla disposizione legislativa che delimita il campo di
applicazione per quanto attiene ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 2 bis del decreto trasparenza, limitatamente
ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
L’intento del legislatore è quello di garantire che la cura concreta di interessi della collettività, anche ove affidati
a soggetti esterni all’apparato amministrativo vero e proprio, rispondano comunque a principi di imparzialità,
del buon andamento e della trasparenza.
Si ritiene che nel novero di tali attività possano rientrare quelle qualificate come tali da una norma di
legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti delle società, l’esercizio di funzioni amministrative, la gestione di servizi
pubblici nonché le attività che pur non costituendo diretta esplicazione della funzione o del servizio pubblico
svolti sono ad esse strumentali. Al riguardo si rinvia alle precisazioni che saranno contenute nelle Linee guida di
adeguamento al d.lgs. 97/2016 della delibera ANAC 8/2015 in corso di adozione.
4.2.
Ambito oggettivo
Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente “ai dati e
ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i quali
non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.
Dalla lettura dell’art. 5 bis si evince, inoltre, che oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni
detenute dalle p.a. e dagli altri soggetti indicati al § 4.1.
Il primo riferimento non è solo ai “documenti amministrativi”, ma anche ai “dati” che esprimono un
concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico
sui cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.
La distinzione tra documenti e dati acquista rilievo nella misura in cui essa comporta che l’amministrazione
sia tenuta a considerare come validamente formulate, e quindi a darvi seguito, anche le richieste che si limitino
a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.
Si evidenzia, tuttavia, che il testo del decreto dispone che “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta
semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono
essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con
riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto1.
Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero
manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo
molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse
dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di
1
Cfr. Parere C. di S. 18.2.2016, par. 11.3
135
salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento
dell’amministrazione (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).
Per quanto concerne la richiesta di informazioni, per informazioni si devono considerare le rielaborazione
di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta
di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5,
comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta –
l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in
suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso
generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute
e gestite dall’amministrazione stessa.
5. Distinzione fra eccezioni assolute all’accesso generalizzato e “limiti”
(eccezioni relative o qualificate)
Come già accennato, la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a
tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune
informazioni.
Dalla lettura dell’art. 5 bis, co. 1, 2 e 3 del decreto trasparenza si possono distinguere due tipi di
eccezioni, assolute o relative.
Al ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l’accesso
generalizzato. La chiara identificazione di tali eccezioni rappresenta un elemento decisivo per consentire la
corretta applicazione del diritto di accesso generalizzato.
5.1.
Eccezioni assolute
L’accesso generalizzato è escluso nei casi indicati al co. 3 dell’art. 5 bis, nei casi cioè in cui una norma di
legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone
sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari
condizioni, modalità e/o limiti.
Solo una fonte di rango legislativo può giustificare la compressione del diritto a conoscere cui ora il
nostro ordinamento è improntato.
Dette esclusioni (eccezioni assolute) ricorrono in caso di:
a) segreto di Stato;
b) negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui
all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Con riferimento a quest’ultima indicazione normativa, va registrato che essa delinea una parziale
sovrapposizione delle eccezioni assolute dell’accesso generalizzato con quelle previste nella l. 241/1990.
Stanti, tuttavia, le diverse finalità dei due istituti, l’individuazione di queste esclusioni, come si avrà modo di
chiarire in seguito, si rivela di particolare delicatezza. In generale, il rinvio della disciplina dell’accesso
generalizzato a quella delle esclusioni della legge 241/1990 non può che essere letto alla luce delle finalità di
ampia disclosure sottesa alla nuova normativa e richiamate nella prima parte di queste linee guida.
5.2.
Limiti (eccezioni relative o qualificate)
Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere, invece, limiti (eccezioni relative o qualificate) posti a
tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del decreto
trasparenza.
136
Il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di
esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dalle
amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure
generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.
L’amministrazione, cioè, è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se
l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal
legislatore.
Affinché l’accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere
concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. L’amministrazione, in
altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e
astratta, ma dovrà:
a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;
b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione
richiesta;
c) valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto
possibile.
Detta valutazione, proprio perché relativa alla identificazione di un pregiudizio in concreto, non può essere
compiuta che con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso: il
pregiudizio concreto, in altri termini, va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione
viene resa accessibile, e non in termini assoluti ed atemporali. Tale processo logico è confermato dalle previsioni
dei commi 4 e 5 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza: da una parte, il diniego dell’accesso non è giustificato, se
ai fini della protezione di tale interesse è sufficiente il differimento dello stesso per la tutela degli interessi
considerati dalla norma (art. 5-bis, comma 5). I limiti, cioè, operano nell’arco temporale nel quale la tutela
è giustificata in relazione alla natura del dato, del documento o dell’informazione di cui si chiede l’accesso
(art. 5-bis co. 5). Allo stesso modo, l’amministrazione dovrà consentire l’accesso parziale utilizzando, se del caso,
la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell’interesse sotteso alla eccezione sia invece
assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso. In questo caso, l’amministrazione è tenuta a
consentire l’accesso alle parti restanti (art. 5-bis, comma 4, secondo alinea).
L’amministrazione è tenuta quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che
può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente. Il principio di
proporzionalità, infatti, esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo
scopo perseguito (cfr. sul punto CGUE, 15 maggio 1986, causa C- 222/84; Tribunale Prima Sezione ampliata
13 aprile 2005 causa T 2/03).
5.3.
La motivazione del diniego o dell’accoglimento della richiesta di accesso
Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di limiti di cui ai
co. 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l’amministrazione è
tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale
quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all’amministrazione per
definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere
ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni
dell’amministrazione.
Possono, tuttavia, verificarsi circostanze in cui potrebbe essere pregiudizievole dell’interesse coinvolto
imporre all’amministrazione anche solo di confermare o negare di essere in possesso di alcuni dati o
informazioni (si consideri ad esempio il caso di informazioni su indagini in corso). In tali ipotesi, di stretta
interpretazione, se si dovesse pretendere una puntale specificazione delle ragioni del diniego,
l’amministrazione potrebbe disvelare, in tutto o in parte, proprio informazioni e dati che la normativa ha
escluso o limitato dall’accesso per tutelarne la riservatezza (pubblica o privata).
Ove ci si trovi in situazioni del genere, e ove questo non comporti la rivelazione di informazioni
protette, è quantomeno opportuno indicare le categorie di interessi pubblici o privati che si intendono tutelare
137
e almeno le fonti normative che prevedono l’esclusione o la limitazione dell’accesso da cui dipende la scelta
dell’amministrazione.
La motivazione è necessaria anche in caso di accoglimento dell’istanza, specie nelle ipotesi in cui la richiesta
lambisce diritti di soggetti terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell’art. 5 co.
5 del decreto trasparenza.
6. Le eccezioni assolute
Una prima categoria di eccezioni è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. Come anticipato, si tratta
di eccezioni poste da una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari
rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. In presenza di tali eccezioni l’amministrazione è tenuta a
rifiutare l’accesso (segreto di Stato o divieto di divulgazione) ovvero a consentirlo secondo condizioni modalità
e limiti previsti da norme di legge.
Nella valutazione dell’istanza di accesso, l’amministrazione deve quindi verificare che la richiesta non
riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso “condizionato” in
quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell’art. 5-bis co. 3.
Il legislatore rinvia ai casi di segreto di Stato, agli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti
dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
6.1.
Segreto di Stato
La definizione di Segreto di Stato è contenuta nell’art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha abrogato
la previgente legge 24 ottobre 1977, n. 801, secondo il quale “sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le
notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad
accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto
agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.
Il Segreto di Stato è finalizzato alla salvaguardia di supremi e imprescindibili interessi dello Stato, quali
l’integrità della Repubblica, la difesa delle istituzioni, l’indipendenza dello Stato, la preparazione e la difesa
militare dello Stato (art. 3, comma 1, D.P.C.M. 8 aprile 2008 attuativo del citato art. 39, comma 5 della l. n.
124/2007) e trova legittimazione costituzionale proprio in quanto mezzo o strumento necessario per
raggiungere tale finalità (Corte Costituzionale, sentenza 24 maggio 1977 n. 86).
Inoltre, la medesima legge prevede che il Segreto di Stato si estenda anche a cose e attività che non sono
necessariamente riconducibili alla categoria di “documento amministrativo”.
Il potere di disporre il vincolo derivante dal Segreto di Stato è attribuito in via esclusiva al Presidente del
Consiglio dei ministri (art. 39, comma 4) ed è stabilito un limite temporale al vincolo stesso, in quanto, decorsi
quindici anni dall’apposizione del Segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione
confermata, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere
accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal Segreto di Stato
(art. 39, comma 7). Il Segreto in parola è opponibile anche all’autorità giudiziaria, eccetto la Corte Costituzionale.
Il Segreto di Stato va tenuto distinto dalle classifiche di segretezza, disciplinate dall’art. 42 della legge n.
124/2007, che sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni
per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati in ragione delle loro funzioni istituzionali.
6.2.
Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione
Nell’ordinamento esistono altre diverse disposizioni che prevedono espressamente casi di segreto o di
divieto di divulgazione.
138
Nelle presenti linee guida non può che rinviarsi a tali diverse disposizioni indicando di seguito alcune
esemplificazioni che, in quanto tali, non sono esaustive.
Si ricorda, ad esempio, il segreto statistico, regolamentato dal d.lgs. del 6 settembre 1989 n. 322 all’art. 9; il
Segreto militare disciplinato dal RD 11 luglio 1941 n. 161; le classifiche di segretezza di atti e documenti di cui
all’art. 42 della l. 124/2007; il segreto bancario previsto dall’art. 7 del d.lgs. 385/1993; i limiti alla divulgazione
delle informazioni e dei dati conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati in materia di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 9 della l. 121/1981; le disposizioni sui contratti
secretati previste dall’art. 162 del d.lgs. 50/2016; il segreto scientifico e il segreto industriale di cui all’art. 623
del c.p.; il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.); il segreto professionale (art.
622 c.p. e 200 c.p.p.) e i “pareri legali” che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso
(giudiziario, arbitrale o amministrativa) come confermato anche dagli artt. 2 e 5 del dPCM 26.1.1996, n. 200; i
divieti di divulgazione connessi al segreto d’ufficio come disciplinato dall’art. 15 del d.P.R. n. 3/1957. Tra i
casi di segreto previsti dall’ordinamento, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall’art. 329 c.p.p., a
tenore del quale “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a
quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. In questo
caso la disciplina sull’accessibilità è regolata direttamente dal codice di procedura penale e a essa è necessario
fare esclusivo riferimento. Regolata dalla disciplina particolare della legge 124/2007, è anche la trasmissione
di informazioni e analisi a enti esterni al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che può essere
effettuata solo su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, sentito
il CISR (art. 4, co. 3 lett. f) l. 124/2007).
Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione
sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:
− dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche
indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi
riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del
Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).
− dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).
− dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati (limite alla pubblicazione previsto dall’art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013)
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso generalizzato
possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell’istanza l’esistenza di «un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso», trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati
personali, l’istanza di accesso generalizzato in un’istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990.
Il diritto di accesso ai propri dati personali rimane, invece, regolato dagli artt. 7 ss. del d. lgs. n. 196/2003 e
dal procedimento ivi previsto per la relativa tutela, inclusi i limiti di conoscibilità espressamente previsti
anche nei confronti dell’interessato medesimo (art. 8 del d.lgs. n. 196/2003).
6.3.
Eccezioni assolute in caso in cui l’ accesso è subordinato dalla “disciplina vigente al rispetto
di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24 c. 1 della legge
241/1990”.
Il co. 3 dell’art. 5-bis prevede nei casi di esclusione dell’accesso generalizzato anche quelli in cui l’accesso è
subordinato dalla “disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24 c.
1 della legge 241/1990”. Si tratta, a ben vedere, nella maggior parte, di ipotesi in cui l’accesso non è escluso
assolutamente, ma è subordinato a condizioni particolari o al possibile uso del potere di differimento da parte
delle p.a..
139
Si consideri la disciplina sugli atti dello stato civile e quella sulle informazioni contenute nelle anagrafi della
popolazione conoscibili nelle modalità previste dalle relative discipline di settore 2, agli Archivi di Stato e altri
Archivi disciplinati dagli artt. 122 ss. del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ne regolano le forme di consultazione; agli elenchi dei contribuenti
e alle relative dichiarazioni dei redditi la cui visione ed estrazione di copia è ammessa nelle forme stabile dall’art.
69, comma 6, del d.P.R. n. 600/19733.
Relativamente al rinvio all’art. 24 co. 1 della legge 241/1990, riferita al diverso istituto dell’accesso agli
atti, detta norma contiene alcune esclusioni espressamente previste anche nella disciplina dell’accesso
generalizzato per i casi di segreto di Stato e di divieto di divulgazione previsti dalla legge. Al riguardo non può
che rinviarsi alle considerazioni sopra espresse.
Gli altri casi indicati dall’art. 24 c. 1 della l. 241/1990 attengono:
a) ai divieti di divulgazione espressamente previsti dal regolamento governativo di cui al co. 6 dell’art. 24
della legge 241/1990 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni adottati ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo 24;
b) nei procedimenti tributari, alle particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, alle particolari disposizioni che ne regolano
la formazione
d) nei procedimenti selettivi, alle esclusioni dei documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Con riferimento ai casi di cui alla lett. a) dell’art. 24, co. 1, legge 241/1990 si sottolinea che il
regolamento governativo di cui all’art. 24 co. 6 della medesima legge 241/1990 ancora non è stato adottato né
la maggior parte delle amministrazioni risulta abbia adottato i regolamenti ai sensi dell’art. 24 co. 2 che
devono individuare le categorie di documenti formati o rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai
sensi del co. 1 dello stesso articolo 24 e cioè relativi alle stesse categorie di casi o procedimenti previsti in
detto comma.
Giova evidenziare che il regolamento governativo di cui al co. 6 dell’art. 24 della legge 241/1990 deve
disciplinare i casi di sottrazione all’accesso con riferimento alle stesse categorie di interessi che la normativa
sull’accesso generalizzato identifica come casi di esclusioni “relative” all’accesso generalizzato stesso. Si
profila, dunque, una potenziale sovrapposizione fra le due normative.
Ad avviso dell’Autorità tale potenziale sovrapposizione, è necessario sia interpretata tenendo conto della
parziale coincidenza tra le categorie di interessi che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. 241/1990, giustificano
l’esclusione del diritto di accesso documentale, mentre, ai sensi dell’art. 5 bis, co. 1 e 2 del decreto trasparenza,
comportano eccezioni solo relative all’accesso generalizzato.
In tutti questi casi le amministrazioni, non potendo applicare le esclusioni generali del regime
dell’accesso documentale, devono tenere in adeguata considerazione il grado di maggiore trasparenza al quale
deve essere assoggettata l’attività istituzionale a seguito dell’intervento novellatore di cui al d.lgs. 97/16,
valutando caso per caso le istanze di accesso a dati, documenti o informazioni detenute dalle medesime.
Tale interpretazione è conforme all’evoluzione sostanziale del principio di trasparenza nel nostro
ordinamento come indicato nel § 2 delle presenti linee guida, è sorretta dal principio della successione delle
leggi nel tempo e della specialità della disciplina, ed è coerente con lo scopo della norma, che è quello di
garantire un’ampia libertà di accesso ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.
In considerazione di quanto sopra e tenuto conto della diversa ratio dell’accesso 241 e dell’accesso
generalizzato, sarebbe comunque auspicabile che il governo, nel predisporre il regolamento ex art. 24 co. 6,
valuti attentamente l’evidenziata sovrapposizione fra le due normative e individui soluzioni compatibili con la
2
Cfr. artt. 33 ss. del d.P.R. n. 223/1989 [sono accessibili da chiunque, ad eccezione degli estratti per copia integrale]; artt.
106 ss. del d.P.R. n. 396/2000.
3
Cfr. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18/2/2010, in www.gpdp.it, doc. web n. 1705106
140
disciplina dell’accesso generalizzato e con l’evoluzione del principio di trasparenza nel nostro ordinamento,
salvaguardando il favor per la trasparenza stabilito dal legislatore.
Per quanto riguarda le eccezioni all’accesso che operano nei procedimenti tributari, il legislatore rinvia
alle specifiche norme che regolano detti procedimenti. Si rammenta, a titolo esemplificativo, quanto previsto
dall’art. 68 del d.P.R. n. 600/1973 in relazione al segreto di ufficio in materia di accertamenti tributari. Ciò
comporta, da una parte che gli atti definitivi sono accessibili anche ai fini dell’accesso generalizzato e che, di
conseguenza, l’amministrazione deve, semmai, usare il potere di differimento dell’accesso come previsto al co.
5 dell’art. 5 bis; d’altra parte, l’ostensione di tali atti, data la loro peculiare natura, è opportuno avvenga nei
limiti derivanti dall’applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, eventualmente anche
con un accesso parziale ai sensi del co. 4 dell’art. 5 bis. Una volta divenuti accessibili, anche i dati ed
documenti dei procedimenti tributari saranno poi soggetti all’applicazione dei limiti di cui all’art. 5 bis, co. 1 e
2.
Analogamente ai procedimenti tributari, per quanto concerne l’attività della pubblica amministrazione
diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali il
legislatore tiene ferme le particolari disposizioni che ne regolano la formazione, l’accesso agli atti prodromici è di
norma escluso. Si tratta, in realtà, di un’esclusione non assoluta, perché in qualche caso, una volta definito il
procedimento con l’adozione dell’atto finale, può essere consentito l’accesso agli atti. Anche in queste ipotesi,
l’amministrazione può fare uso del potere di differimento.
Diversamente, invece, l’eccezione opera in modo assoluto nei procedimenti selettivi con riferimento a
documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, data la natura di
tali informazioni riconducibili all’area dei dati personali cd. “supersensibili”. Si tratta, di atti che possono essere
presenti in procedimenti relativi, ad esempio, a concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per
nomine ad incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori.
7. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato
derivanti dalla tutela di interessi pubblici
La disciplina dell’accesso civico generalizzato prevede la possibilità di rigettare l’istanza qualora il diniego
sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel nuovo art.
5-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
Come si è evidenziato nel § 5.2 le esclusioni relative sono caratterizzate dalla necessità di adottare una
valutazione caso per caso dell’esistenza del pregiudizio alla tutela di interessi pubblici o privati considerati
meritevoli di una peculiare tutela dall’ordinamento.
Di seguito sono fornite alcune prime indicazioni utili a dare supporto alle amministrazioni nella
identificazione degli interessi pubblici considerati dall’art. 5 bis co. 1. In via generale, e questo vale anche quando
si tratterà degli interessi privati, ogni definizione di tali interessi implica il rinvio a concetti per loro natura
dinamici anche in relazione alle posizioni della giurisprudenza nazionale e dell’Unione Europea. Si consideri,
peraltro, che le materie individuate dalla legge, in gran parte mutuate da quelle indicate nel Regolamento
1049/2011 CE, sono spesso parzialmente sovrapponibili; inoltre alcuni interessi considerati
141
sono assolutamente contigui con altri disciplinati da norme di settore che, ad esempio, prevedono
l’apposizione del segreto (ricadendo così nelle esclusioni assolute). Le esemplificazioni relative al contenuto degli
interessi di cui ai punti successivi, pertanto, sono avanzate al fine di consentire alle amministrazioni di meglio
circoscrivere tali materie, non una interpretazione ingiustificatamente estensiva.
7.1.
Sicurezza pubblica e ordine pubblico
La sicurezza pubblica è funzione inerente alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico
e comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene
che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte Cost.
21/2010). Essa concerne la tutela di quei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali
si fonda la ordinata e civile convivenza degli appartenenti alla comunità nazionale e ricomprende l’insieme di
tutte le misure preventive e repressive finalizzate alla salvaguardia delle istituzioni, delle libertà costituzionali e
dell’incolumità dei cittadini. Il nucleo della funzione inerente alla pubblica sicurezza ha dunque ad oggetto le
attività volte ad assicurare l’incolumità, con riferimento alla integrità fisica e psichica, delle persone, la
sicurezza dei possessi e il rispetto di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l’esistenza e lo
svolgimento dell’ordinamento.
La nozione, elaborata soprattutto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (C. Cost. n. 77/1987; n.
218/1988; n. 115/1995; 169/2006 ), sulla base delle attribuzioni conferite all’autorità di pubblica sicurezza dal
T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (r.d. n. 773/1931, art. 1), ha trovato una conferma nel diritto positivo
nell’art. 159, co. 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 secondo cui: “le funzioni ed i compiti
amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all’articolo 1, comma 3, lettera l) della legge 15 marzo
1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei
beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità
nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”(C. Cost. n. 290/2001).
L’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico coinvolgono non solo
l’apparato statale e i suoi organi periferici quali Autorità di Pubblica Sicurezza ma anche gli enti territoriali
attraverso le autorità locali di pubblica sicurezza e di governo (art. 54 del TUEL).
I concetti di ordine e sicurezza pubblica e gli interessi ad essi sottesi sono riconducibili ad altri concetti
individuati dal legislatore. Ad esempio, l’interesse pubblico inerente alla sicurezza pubblica e all’ordine
pubblico viene in rilievo anche nell’adozione di misure preventive e repressive da parte degli enti locali
riconducibili all’ambito della sicurezza urbana (quali, ad esempio, quelle previste all’art. 54, co. 4, del d. lgs.
267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; cfr. C. Cost. n. 115/2011). Da
tale concetto va escluso quanto attiene, invece, alle attività volte a mitigare il disagio sociale (corte Cost n.
222/2010). Diversa dalla sicurezza e dell’ordine pubblico, è, invece, l’attività di polizia amministrativa. Non
tutte le attività di polizia amministrativa, infatti, sono relative alla sicurezza e all’ordine pubblico.
L’attività di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica, pertanto, non possono essere divulgate
per evitare che venga vanificata l’azione delle forze di polizia. Il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi
inerenti alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico, può derivare, a titolo esemplificativo, dalla conoscibilità di
documenti, dati o informazioni attinenti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le
azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della
criminalità con particolare riguardo alle tecniche investigative, all’identità delle fonti di informazione e alla
sicurezza dei beni, delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini. Un
limite all’accesso potrebbe configurarsi, inoltre, nel caso in cui le informazioni richieste riguardino
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia e del personale delle forze armate messe a disposizione
dell’autorità di pubblica sicurezza, la detenzione e custodia di armi ed esplosivi. Sempre a titolo di esempio,
nel caso di istanze di accesso alla documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di
impianti industriali a rischio, è meritevole di apprezzamento la necessità di evitare atti di sabotaggio.
142
7.2.
Sicurezza nazionale
La Sicurezza nazionale è un bene costituzionale che gode di tutela prioritaria e costituisce interesse
essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro in quanto
tocca la esistenza stessa dello Stato.
La Corte Costituzionale con orientamento consolidato ha definito la Sicurezza nazionale quale “interesse dello
Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza” (C. Cost.
sent. n. 86/1977, n. 82/1976, n. 110/1998, n. 106/2009, n. 40/2012, n. 24/2014).
Ci si è anche riferiti alla “sicurezza esterna ed interna dello Stato e della necessità di protezione da ogni azione violenta
o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per
qualsiasi collettività organizzata a Stato e possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato” (C. Cost. sent. n. 86 del 24
maggio 1977)
Il concetto di sicurezza esterna ed interna dello Stato si può desumere a livello normativo dagli articoli 6 e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, istitutiva del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che
nel declinare i compiti delle Agenzie di informazioni e sicurezza definisce la sicurezza esterna “la difesa
dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica – anche in attuazione di accordi internazionali - dalle minacce
provenienti dall’estero” e richiama la difesa della “sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica”.
La nozione di sicurezza nazionale evoca, in ogni caso, un concetto dinamico e risulta legata “tanto al grado
di maturità del paese cui si riferisce quanto al contesto storico: ne costituisce esempio la rilevanza strategica assunta dai concetti di
sicurezza economico-finanziaria e di sicurezza ambientale”. ( “Glossario Intelligence 2013”).
Ai fini dell’accesso generalizzato, l’identificazione degli interessi connessi alla sicurezza nazionale è
frequentemente collegata con la difesa del segreto di Stato ma riguarda la possibilità di accesso ad atti, dati e
documenti che non compromettono il Segreto di Stato in quanto tale.
7.3.
Difesa e questioni militari
Il concetto di “difesa” trova fondamento nella individuazione di un interesse costituzionale superiore
espressamente riconosciuto all’art. 52, co.1, della Costituzione e declinato con riferimento alla difesa della Patria.
La Corte costituzionale ha rilevato che il dovere di difesa, nella sua ampia accezione, contempla in primo
luogo il dovere militare, organizzato nelle Forze armate. In merito la Corte costituzionale ha ritenuto che sia
“esclusivo” interesse dello Stato, con carattere unitario ed indivisibile, la difesa della integrità territoriale,
della indipendenza e della sopravvivenza. L’impianto normativo riconosce alla funzione difesa quella specificità
insita nella natura delle Forze armate, codificata a livello ordinamentale dal decreto legislativo n. 66 del
2010 e del relativo T.U. regolamentare (d.PR 90 del 2010) riguardanti l’organizzazione, le funzioni, le attività
della Difesa.
La difesa del territorio nazionale è oggetto di accordi di cooperazione e di trattati con la conseguente
responsabilità dello Stato anche in sede internazionale. Così è oggetto di accordi internazionali tra Stati la
installazione di opere difensive, di basi militari terrestri, marittime e aeronautiche che tiene conto di situazioni
complessive che spesso esigono anche il segreto militare. Si tratta di attività che implicano decisioni
esclusivamente statali quali la individuazione dei mezzi di difesa, delle linee generali di conservazione, di sviluppo
e di capacità difensiva delle Forze Armate e tutto quanto ciò che, nei piani strategici, è diretto a garantire
la sicurezza interna ed esterna dello Stato.
La natura delle attività e dell’organizzazione del sistema difesa implica particolare attenzione ai fini
dell’accesso circa alcune attività relative sia all’area tecnico operativa, connesse con la pianificazione, l’impiego e
l’addestramento delle Forze armate, sia all’area tecnico industriale, strettamente correlata al funzionamento della
precedente area.
Si ricorda, in ogni caso, che una parte dell’attività relativa alla difesa e alle questioni militari è sottoposta,
come anticipato nel § 6.2.1 , a vincoli di particolare riservatezza o segretezza.
143
7.4.
Relazioni internazionali
Per “relazioni internazionali” si intendono i rapporti intercorrenti tra Stati sovrani e, per estensione, ai
rapporti tra i vari soggetti internazionali. In tal senso per Relazioni internazionali non si intende solo la
politica estera di uno Stato, ma il “sistema internazionale”, nel quale operano vari attori a diversi livelli. Con
l’espressione “politica estera” ci si riferisce, infatti, specificamente all’insieme dei programmi d’azione e dei
comportamenti di un determinato attore internazionale nei confronti degli altri.
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 211/2006 e n. 131/2008), mentre
i “rapporti internazionali” , sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità
rispetto al nostro ordinamento, la “politica estera” concerne l'attività internazionale dello Stato unitariamente
considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.
A titolo esemplificativo si riportano alcuni atti relativi all’ambito delle relazioni internazionali meritevoli
di attenzione ai fini dell’accesso generalizzato:
i documenti concernenti le procedure relative alla negoziazione ed alla stipula di accordi ed atti
internazionali con altri Stati, ove vi sia la necessità non solo di tutelare la necessaria riservatezza degli atti
inerenti i negoziati, ma anche per salvaguardare l’integrità degli stessi rapporti diplomatici con i Paesi interessati,
che potrebbero essere pregiudicati se tali atti fossero resi accessibili; ciò sempre che gli stessi documenti od atti
non siano stati pubblicati nel corso di conferenze internazionali;
i lavori preparatori e la documentazione predisposta in vista di incontri bilaterali e multilaterali;
i documenti di posizione interni ai negoziati UE, laddove siano suscettibili di compromettere la
posizione italiana nei negoziati in corso, a meno che non vi sia un interesse prevalente alla divulgazione;
le comunicazioni, i rapporti ed i documenti provenienti dalle rappresentanze ed uffici consolari
all’estero sulla situazione politica ed economica dei Paesi di accreditamento, nonché comunicazioni, rapporti e
documenti provenienti dalle rappresentanze o delegazioni presso organizzazioni internazionali e fori multilaterali
riguardanti l’attività di detti organismi;
i carteggi scambiati dall’amministrazione con i rappresentanti degli Stati esteri in Italia ed
esponenti dei Governi e delle amministrazioni degli Stati esteri.
Al fine dell’identificazione dell’interesse alla tutela delle relazioni internazionali possono rilevare anche:
la tutela della sicurezza delle Rappresentanze diplomatico-consolari e delle OO.II, della sicurezza
delle Alte Personalità in visita, il libero espletamento della sovranità degli altri Stati ma anche della sovranità
nazionale come disciplinati nelle norme di diritto internazionale e da norme interne, quali ad esempio:
✓ Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (in particolare gli artt. 22-37) e relativa
legge nazionale di ratifica;
✓ Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (in particolare gli artt. 31-41 e 49-50) e
relativa legge nazionale di ratifica;
✓ Accordi di Sede con le Organizzazioni Internazionali che hanno sede in Italia - con particolare
riguardo alle norme sulla sicurezza e inviolabilità della Sede, delle comunicazioni, dei vertici delle
organizzazioni e dei loro funzionari nonché ai privilegi e immunità - e relative leggi nazionali di
ratifica.
7.5.
Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
La definizione del concetto di politica e stabilità finanziaria evoca quanto già previsto dall’art. 24 comma
6 lett. b) legge 241/1990 relativamente ai “processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria
e valutaria”. Il concetto è contiguo anche a quello delineato dall’ art. 4 comma 1 lett. a) del Regolamento Ce
1049/2001 relativamente alla tutela della “politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato
membro”.
Si ritiene quindi che meritino particolare attenzione ai fini dell’accesso generalizzato gli atti relativi ai
processi di formazione e determinazione della politica monetaria e valutaria la cui pubblicazione possa
comportare turbative sui mercati valutari e dei capitali nonché gli atti relativi al fabbisogno del bilancio dello
Stato, alla politica fiscale ed all’emissione dei titoli di debito pubblico, materie interconnesse con la politica
144
finanziaria ed economica dello Stato. L’eventuale esigenza di riservatezza, in tali casi, è connessa alla necessità di
evitare che la conoscenza di taluni documenti possa creare situazioni di vantaggio a favore di alcuni o causare
turbamenti dei mercati finanziari; a tale proposito si ricorda che la manipolazione dei mercati, anche finanziari,
è condotta illecita disciplinata dal codice penale (art. 501 reato di aggiotaggio) e dal codice civile (art. 2637).
Il nucleo degli interessi sottesi a tale limitazione all’accesso assurge a carattere costituzionale e
sovranazionale: infatti gli equilibri di finanza pubblica della Repubblica, in tutte le sue componenti ai sensi
dell’art. 114 della Costituzione, sono tutelati dagli artt. 81, 97, 117 commi 2 e 3 e 119 Costituzione, ove, peraltro,
sono espressamente indicati le regioni e gli enti territoriali; contestualmente alla crescita dell’Europa quale entità
volta anche all’armonizzazione ed al coordinamento delle politiche finanziarie, il concetto di
equilibrio di finanza pubblica si è evoluto, con la codificazione in sede di Trattato, del concetto di stabilità
economica- finanziaria, rispetto al quale lo Stato ha poteri di disciplina generale e di coordinamento.
Nel concetto di politica economica rientrano le scelte di bilancio, gli atti relativi al fabbisogno del
bilancio dello Stato, alla politica fiscale ed all’emissione dei titoli di debito pubblico.
Nel concetto di stabilità finanziaria rientra la gestione delle finanze pubbliche, la sostenibilità del debito
pubblico, la capitalizzazione delle istituzioni finanziarie; andrà prestata particolare attenzione quindi, a tutte le
informazioni (precipuamente in possesso di Banca d’Italia, Mef, Consob, Isvap) per la salvaguardia della stabilità
del sistema finanziario italiano, la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie con potenziale
effetto di natura sistemica, incluse quelle con ripercussioni rilevanti in altri paesi, attinenti a singole banche o
imprese assicurative, gruppi bancari o assicurativi, conglomerati finanziari o altre istituzioni finanziarie in
grado di avere effetti di contagio sul sistema finanziario italiano.
7.6.
Conduzioni di indagini sui reati e loro perseguimento
L’interesse pubblico sotteso alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento è strettamente
connesso alla sicurezza e all’ordine pubblico e all’esercizio di attività giudiziaria. Quanto alla sicurezza e all’ordine
pubblico si rinvia a quanto indicato al § 7.1.
Con riferimento alle possibili sovrapposizioni con l’esercizio dell’attività giudiziaria, occorre chiarire che
l’accesso generalizzato riguarda, atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un’attività amministrativa, in
senso oggettivo e funzionale.
Esulano, pertanto, dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano
espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano
espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L’accesso e i limiti
alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale,
anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai
rispettivi codici di rito. Si consideri, al riguardo, la speciale disciplina del segreto istruttorio, ai sensi dell’art. 329
c.p.p.; il divieto di pubblicazione di atti (art. 114 c.p.p.) e il rilascio di copia di atti del procedimento a chiunque
vi abbia interesse, previa autorizzazione del pubblico ministero o del giudice che procede (art. 116 c.p.p.). Per i
giudizi civili, ad esempio, l’art. 76 disp. att. c.p.c., che stabilisce che le parti e i loro difensori possono esaminare
gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e ottenere copia dal cancelliere;
pertanto l’accesso è consentito solo alle parti e ai loro difensori. Per le procedure concorsuali la legge fallimentare
che riconosce al comitato dei creditori e al fallito il diritto di prendere visione di ogni atto contenuto nel fascicolo,
mentre per gli altri creditori e i terzi l’accesso è consentito purché gli stessi abbiano un interesse specifico e
attuale, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 90).
La possibilità di consentire l’accesso alla documentazione inerente le indagini sui reati e sul loro
perseguimento senza che ciò comporti un pregiudizio al corretto svolgimento delle stesse va valutata in relazione
alla peculiarità della fattispecie e dello stato del procedimento penale.
In merito all’accesso a documenti detenuti dalle amministrazioni che siano afferenti a un procedimento
penale, occorre considerare che potrebbe non esservi una preclusione automatica e assoluta alla loro conoscibilità
e che l’esistenza di un’indagine penale non è di per sè causa ostativa all’accesso a documenti che
145
siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i
fatti oggetto di indagine. Resta, comunque, ferma la disciplina in materia di tutela dei dati personali e quanto
previsto dalle presenti linee guida ai §§ 6.2.1 e 8.1. Al riguardo, si fa presente che, secondo un prevalente
orientamento giurisprudenziale, non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità
giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratto all'accesso; laddove, infatti,
la denuncia sia riconducibile all'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative, l’atto non ricade nell’ambito
di applicazione dell’art. 329 c.p.p. e non può ritenersi coperto dal segreto istruttorio. Diversamente, se la
pubblica amministrazione trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato nell'esercizio di funzioni
di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti
dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (Cons. Stato,
sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).
7.7.
Regolare svolgimento di attività ispettive
L’attività ispettiva è preordinata ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle
funzioni di competenza delle pubbliche amministrazioni.
Le attività ispettive, che, come chiarito dalla Corte costituzionale, rappresentano la più rilevante modalità
di svolgimento dell’attività di vigilanza, possono essere disposte a fini generalmente conoscitivi, ovvero al fine
di acquisire dati conoscitivi strettamente connessi alla valutazione dell’interesse pubblico all’interno di un
procedimento volto all’adozione di un atto amministrativo.
Solo nei casi di stretta strumentalità della attività ispettive rispetto all’adozione di un provvedimento
amministrativo conclusivo del procedimento principale, in linea generale l’accessibilità ai documenti ispettivi
può concretizzarsi solo dopo che gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto il carattere di
definitività. Ne consegue che le restrizioni all’accesso si applicano di norma unicamente per il periodo nel
quale la protezione è giustificata dall’esigenza di non compromettere la decisione finale da valutarsi anche in
relazione alla necessità di non pregiudicare attività ispettive collegate a quelle oggetto dell’accesso o quelle, ad
esse connesse, che l’amministrazione abbia già programmato di realizzare. In questi casi, le amministrazioni
possono fare uso del potere di differimento dell’accesso
Limitazioni all’accesso nella fase endoprocedimentale ispettiva, che possono essere motivate dall’evitare il
pregiudizio al regolare svolgimento della stessa, possono riguardare a mero titolo di esempio le notizie sulla
programmazione dell’attività di vigilanza, sulle modalità e i tempi del suo svolgimento, le indagini sull’attività
degli uffici, dei singoli dipendenti, o sull’attività di enti pubblici e privati su cui l’amministrazione esercita
forme di vigilanza. Ciò vale sia per le richieste e le indagini condotte d’ufficio, sia per quelle avviate su
segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari. Sono riconducibili alle limitazioni
soprarichiamate anche le attività ispettive presso istituti di patronato, enti previdenziali e assistenziali, anche in
sedi estere.
Le attività ispettive disposte e realizzate al di fuori di uno stretto collegamento con un determinato
procedimento amministrativo, possono porre esigenze di tutela in caso di accesso generalizzato diverse dalle
prime. L’eventuale differimento, quindi, non sarà funzionale a garantire la riservatezza nel procedimento, ma ad
altre esigenze di riservatezza dei dati raccolti, che ne sconsigliano la diffusione.
Essendo l’attività ispettiva di carattere trasversale rispetto alle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e
dai soggetti tenuti a garantire l’accesso generalizzato, occorre anche porre in evidenza le possibili ricadute che
l’accesso anche differito alle attività ispettive può comportare rispetto alla tutela degli altri interessi protetti nella
stessa norma sull’accesso generalizzato Si considerino, a mero titolo di esempio e sempre fatta salva la necessità
di una attenta valutazione nel caso specifico, i documenti relativi all’attività ispettiva dalla cui diffusione possa
comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza anche
attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonché degli atti di organizzazione interna,
quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine; a documenti relativi ad attività ispettiva la cui
diffusione può pregiudicare l’attività di organismi nazionali ed esteri, ovvero incidere sulla correttezza delle
relazioni internazionali; a documenti acquisiti nel corso di attività ispettive la cui diffusione potrebbe ledere la
proprietà intellettuale, il diritto di autore o segreti commerciali di soggetti
146
pubblici o privati. Ancora, laddove l’attività ispettiva possa comportare l’acquisizione di documentazione
processuale anche penale, la richiesta di accesso generalizzato potrà trovare accoglimento purchè non comporti,
tra gli altri, un pregiudizio al corretto svolgimento dell’attività di indagine (cfr. §7.6).
8. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato
derivanti dalla tutela di interessi privati
Il decreto trasparenza ha previsto, all’art. 5-bis, comma 2, che l’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego
è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma
e cioè:
a) protezione dei dati personali
b) libertà e segretezza della corrispondenza
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale,
diritto d'autore e segreti commerciali
In questo paragrafo si riportano le linee guida per la corretta applicazione di tale disposizione.
8.1.
I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali.
L’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso generalizzato deve essere rifiutato
laddove possa recare un pregiudizio concreto «alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina
legislativa in materia». Occorre in primo luogo rilevare che per «dato personale» si intende «qualunque informazione
relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice in materia di protezione dei dati
personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”). Le informazioni riferite a persone giuridiche,
enti e associazioni non rientrano, quindi, in tale nozione4.
In proposito, con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi a oggetto dati e documenti relativi a (o
contenenti) dati personali, l’ente destinatario dell’istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato a richieste
di accesso generalizzato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa
arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in
materia. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell’istanza, a
meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre
informazioni che possono consentire l’identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.
In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto
controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall’ente destinatario della richiesta di
accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013. Tali motivazioni costituiscono un
indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche
in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di
seguito.
La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una
comunicazione di dati personali a un terzo tramite l’accesso generalizzato – deve essere effettuato «nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale […]», ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio 5, nonché i diritti
inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni
4 Cfr.
art. 40, comma 2, del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in l. 22 dicembre 2011, n. 214.
Cfr. art. 17, nonché consideranda nn. 65 e 66 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE.
5
147
di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un’interferenza
ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell’art. 8 della
Convenzione europea per la salvaguardai dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 8 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia.
Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali da parte dell’art. 5-bis,
comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 comporta, quindi, che nella valutazione del pregiudizio concreto, si
faccia, altresì, riferimento ai principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità,
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea6,
del Consiglio di Stato7, nonché al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati
introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/20168.
In attuazione dei predetti principi, il soggetto destinatario dell’istanza, nel dare riscontro alla richiesta di
accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti
dell’interessato, privilegiando l’ostensione di documenti con l’omissione dei «dati personali» in esso presenti,
laddove l’esigenza informativa, alla base dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il
trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l’altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il
procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l’istanza senza dover attivare
l’onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «controinteressato» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).
Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l’accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di
dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2,
del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti
contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al
raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque
sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l’ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l’accesso
parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti9.
Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche
legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all’interessato (o ad altre persone alle
quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento
richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d. lgs. n.
33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l’accesso generalizzato sono
considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei
limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Tali
conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell’interessato, o
situazioni che potrebbero determinare l’estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri
svantaggi personali e/o sociali10. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l’eventualità che l’interessato
possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni
pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari
circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati 11. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi
in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi
6 Corte
di Giustizia (Grande Sezione), 29 giugno 2010, procedimento C‑28/08 P, Bavarian Lager c. Commissione europea.
di Stato, 12/8/2016, n. 3631.
8 Cfr., in particolare, considerando n. 154 e artt. 5 e 86.
9 Si pensi, ad esempio, a dati di persone fisiche quali, fra l’altro, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio o l’indirizzo di residenza, i
recapiti telefonici o di posta elettronica personali, l’ISEE o la relativa fascia, i dati bancari, ecc.
10 Cfr. Gruppo Art. 29, Opinion 03/2013 on purpose limitation, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp203_en.pdf, p. 25).
11 Si pensi, ad esempio, ai nominativi del personale ispettivo, o di quello coinvolto in attività istruttorie relative a materie di particolare
delicatezza, oppure ancora ai dati relativi agli autori di segnalazioni ed esposti.
7 Consiglio
148
di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente 12.
Nel valutare l’impatto nei riguardi dell’interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli
aspettative di quest’ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono
stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della
raccolta dei dati.
Per verificare l’impatto sfavorevole che potrebbe derivare all’interessato dalla conoscibilità da parte di
chiunque delle informazioni richieste, l’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far
riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o
contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la
funzione pubblica esercitata o l’attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti
dati.
Riguardo al primo profilo, la presenza di dati sensibili 13 e/o giudiziari14 può rappresentare un indice della
sussistenza del predetto pregiudizio, laddove la conoscenza da parte di chiunque che deriverebbe dall’ostensione
di tali informazioni – anche in contesti diversi (familiari e/o sociali) – possa essere fonte di discriminazione o
foriera di rischi specifici per l’interessato15. In linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l’accesso generalizzato
a tali informazioni, potendo invece valutare diversamente, caso per caso, situazioni particolari quali, ad esempio,
quelle in cui le predette informazioni siano state deliberatamente rese note dagli interessati, anche attraverso loro
comportamenti in pubblico16.
Analoghe considerazioni sull’esistenza del pregiudizio concreto possono essere fatte per quelle categorie di
dati personali che, pur non rientrando nella definizione di dati sensibili e giudiziari, richiedono una specifica
protezione quando dal loro utilizzo, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli
effetti che può determinare, possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati
(si pensi, ad esempio, ai dati genetici, biometrici, di profilazione, sulla localizzazione o sulla solvibilità economica,
di cui agli artt. 17 e 37 del Codice).
Tra gli altri fattori da tenere in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza del pregiudizio in
esame, merita rilievo anche la circostanza che la richiesta di accesso generalizzato riguardi dati o documenti
contenenti dati personali di soggetti minori, la cui conoscenza può ostacolare il libero sviluppo della loro
personalità, in considerazione della particolare tutela dovuta alle fasce deboli17.
Riguardo al secondo profilo, va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla
protezione dei dati personali può verificarsi con più probabilità per talune particolari informazioni – come ad
esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali – di persone fisiche destinatarie dell’attività
amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo
nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse18. Ciò anche pensando,
12 Si pensi, ad esempio, all’indiscriminata circolazione delle firme autografe, dei dati contenuti nel cedolino dello stipendio che sono utili
per accedere a prestiti e finanziamenti, oppure ad alcune informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi che sono richieste ai fini del
rilascio delle credenziali di accesso a servizi fiscali telematici quali la dichiarazione dei redditi precompilata.
13 Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, «dati sensibili» sono « i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» (art. 4, comma 1, lett. d).
14 Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 «dati giudiziari» sono «i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e
da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale» (art. 4, comma 1, lett. e).
15 Cfr. Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 3/3/2016 n. 92, in www.gpdp.it, doc. web n. 4772830; nonché Relazione
Illustrativa al Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Decreto_legislativo_trasparenza.pdf
16 Vedi, ad esempio, il caso delle cariche dirigenziali di partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religio so, politico o
sindacale.
17 Cfr. documenti citati supra in nota 12.
18 In questo senso, può al contrario ritenersi che, in generale e salvo ogni diversa valutazione nel caso concreto, anche in ragione del
contenuto dell’atto, sulla base dei parametri illustrati nelle presenti Linee guida, non osti in linea di principio all’ostensione di un
documento la sola presenza, sullo stesso, dell’indicazione nominativa del funzionario o del dirigente che l’ha adottato, essendo la conoscibilità
esterna di questi dati personali normalmente connaturata allo svolgimento della funzione pubblica di volta in volta esercitata.
149
come già visto, alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo a talune informazioni in
possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non prevedibilità delle conseguenze
derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati. Tale ragionevole aspettativa di
confidenzialità è un elemento che va valutato in ordine a richieste di accesso generalizzato che possono
coinvolgere dati personali riferiti a lavoratori o a altri soggetti impiegati a vario titolo presso l’ente destinatario
della predetta istanza19.
8.2.
Libertà e segretezza della corrispondenza
L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela
della «libertà e la segretezza della corrispondenza» (art. 5, comma 2-bis, d. lgs. n. 33/2013).
Si tratta di una esclusione diretta a garantire la libertà costituzionalmente tutelata dall’art. 15 Cost. che
prevede espressamente come «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge»20.
Tale tutela – che si estende non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, enti, associazioni,
comitati ecc. – copre le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita
privata21 ed è volta a garantire non solo la segretezza del contenuto della corrispondenza fra soggetti
predeterminati, ma anche la più ampia libertà di comunicare reciprocamente, che verrebbe pregiudicata dalla
possibilità che soggetti diversi dai destinatari individuati dal mittente possano prendere conoscenza del
contenuto della relativa corrispondenza.
Tenuto conto che «la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori
della personalità […] comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un
significato espansivo»22, la nozione di corrispondenza va intesa in senso estensivo a prescindere dal mezzo di
trasmissione utilizzato, stante la diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione.
Tale interpretazione è suffragata anche dalle norme penali a tutela dell’inviolabilità dei segreti che considerano
come «corrispondenza» non solo quella epistolare23, ma anche quella telegrafica, telefonica, informatica o
telematica24, ovvero quella effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (art. 616, comma 4,
codice penale)25.
La predetta nozione di corrispondenza comprende, inoltre, sia il contenuto del messaggio, che gli
eventuali file allegati, nonché i dati esteriori della comunicazione, quali, ad esempio, l’identità del mittente e del
destinatario, l’oggetto, l’ora e la data di spedizione26.
Ciò premesso occorre precisare che, ai fini delle valutazioni in ordine all’individuazione dei casi in cui il
diniego all’accesso generalizzato è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della «libertà e la
Si pensi, ad esempio, a quelle particolari informazioni contenute a vario titolo nel fascicolo personale del dipendente, fra le quali anche
quelle relative alla natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché alle componenti
della valutazione o alle notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il personale dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare
informazioni sensibili. Si pensi ancora alle informazioni relative alla busta paga, ai dati fiscali, al salario, ecc. dei soggetti interessati, in relazione
alle quali andrebbe privilegiata l’ostensione delle sole fasce o tabelle stipendiali piuttosto che l’esatto ammontare, considerando che la
conoscenza dello stesso, o di dettagli relativi alla situazione economico-patrimoniale, da parte di chiunque potrebbe pregiudicare gli interessi
del singolo, ad esempio, in eventuali transazioni o trattative negoziali o legali.
20 Cfr., altresì, l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardai dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché l’art. 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
21 Cfr. art. 93, comma 1, della l. 22/04/1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
22 Corte Cost. n. 81 del 11/03/1993; cfr. anche, in materia, tra le altre, le sentenze nn. 34 del 1973, 366 del 1991.
23 Per la definizione di corrispondenza epistolare cfr. art. 24 del D.P.R. 29/05/1982, n. 655 recante «Approvazione del regolamento di esecuzione
dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)».
24 Cfr. art. 49 del d. lgs. 07/03/2005, n. 82 recante «Codice dell’amministrazione digitale».
25 Cfr. Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali per posta elettronica e internet dell’1/3/2007, in G.U. n. 58 del 10
marzo 2007 e in www.gpdp.it, doc. web 1387522. Cfr. anche Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 6 maggio
2013, doc. web n. 2411368; del 24 maggio 2007, doc. web n. 1419749.
26 Cfr. anche Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali per posta elettronica e internet, cit. Cfr., altresì, Corte Cost. n.
81/1993, cit.
19
150
segretezza della corrispondenza», l’ente destinatario dell’istanza di accesso generalizzato dovrà tenere in
considerazione la natura della stessa, le intenzioni dei soggetti coinvolti nello scambio della corrispondenza e la
legittima aspettativa di confidenzialità degli interessati ivi compresi eventuali soggetti terzi citati all’interno della
comunicazione.
In questa valutazione, poiché nel contesto dello svolgimento delle attività amministrative e di pubblico
interesse degli enti destinatari delle richieste di accesso generalizzato, l’utilizzo della corrispondenza (posta, email, fax, ecc.) costituisce la modalità ordinaria di comunicazione, non solo tra i diversi enti, ma anche fra questi
e i terzi, per la corretta applicazione del limite previsto dall’art. 5, comma 2-bis, d. lgs. n. 33/2013 non si dovrà
necessariamente escludere l’accesso a tutte queste comunicazioni ma soltanto a quelle che, secondo una verifica
da operare caso per caso, abbiano effettivamente un carattere confidenziale e privato.
Tali caratteristiche, ad esempio, possono essere rinvenute nel caso in cui venga utilizzato l’indirizzo di posta
elettronica individuale fornito al personale dall’ente presso il quale svolge la propria attività lavorativa,
allorquando l’individualità dell’indirizzo e-mail attribuito al lavoratore e la sua veste esteriore, o altre circostanze
del caso, possano essere ritenute tali da determinare una legittima aspettativa di confidenzialità – del mittente,
del destinatario o di terzi – rispetto a talune forme di comunicazione (estranee o meno all’attività lavorativa)27.
8.3.
Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà
intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali
La previsione dell’art. 5 bis co.2 lett. c) del decreto trasparenza include nella generica definizione di “interessi
economici e commerciali”, tre specifici ambiti tutelati dall’ordinamento e tutti collegati con l’interesse generale di
garantire il buon funzionamento delle regole del mercato e della libera concorrenza. .
Il termine "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica – che si basa sul riconoscimento di
diritti esclusivi - di beni immateriali, ossia le creazioni intellettuali, aventi anche rilevanza economica: si tratta dei
frutti dell'attività creativa e inventiva umana come, ad esempio, le opere artistiche e letterarie, le invenzioni
industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre
grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi, questi ultimi ricompresi nel più
ampio concetto di proprietà industriale.
Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la
musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi
per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La tutela autoriale non
soggiace ad alcun onere di deposito, come invece si richiede per le invenzioni industriali. Il contenuto del
diritto d’autore si articola in diritto morale e diritto patrimoniale d’autore, disciplinati entrambi dalla l.
633/1941 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo, la l. 208/2015 ed il d.lgs. 8/2016); la tutela dei
diritti d’autore rientra fra le attività della SIAE, ed è stata oggetto di una serie di convenzioni internazionali, volte
a conseguire un regolamento uniforme in materia. L'Unione europea conduce da diversi anni una politica
attiva nel campo della proprietà intellettuale finalizzata all'armonizzazione delle legislazioni nazionali:
numerosissime le Convenzioni e le Direttive in materia.
Il diritto di proprietà intellettuale (diritto d'autore) e quello di proprietà industriale (brevetti, know-how,
marchi e modelli) e costituiscono risorse fondamentali per qualunque impresa.
Il tema del segreto industriale è spesso strettamente collegato con quello del segreto commerciale dal quale
non sempre è nettamente distinguibile, sia perché simili sono i problemi che li coinvolgono, sia perché la
disciplina ad essi applicabile è comune: infatti, possono essere presenti, nel know-how specifico dell’impresa,
aspetti inventivi, tutelabili anche come brevetti. L’idea innovativa può riguardare le diverse fasi dell’attività
dell’impresa, la produzione industriale (per esempio un nuovo tipo di procedimento di fabbricazione che
27 Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 2 aprile 2008, doc. web n. 1519703; del 21 gennaio 2010, doc. web n.
1701577.
151
consenta l’uso di un prodotto preesistente ma a costi molto inferiori), l’organizzazione aziendale, il modo di
effettuare la commercializzazione di un bene o di un servizio e così via. E’ chiaro che l’imprenditore ha
interesse non solo ad innovare ma anche a mantenere in suo possesso tale innovazione ossia ad evitare che
imprese concorrenti possano copiare la sua invenzione. Egli può assicurarsene l’esclusiva attraverso lo
speciale strumento del brevetto industriale o lasciare che la sua invenzione rimanga segreta, magari per un
certo lasso di tempo (segreto aziendale).
Costituiscono oggetto di tutela (segreti commerciali) le informazioni aziendali e le esperienze tecnicoindustriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how
aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non
siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano
sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete; riguardino dati relativi a ricerche, prove o altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di sostanze chimiche.
Con la recente Direttiva UE 2016/943 dell'8 giugno 2016, sono state emanate disposizioni sulla protezione
del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. La direttiva è volta a garantire il buon funzionamento del mercato
interno, e a svolgere un effetto deterrente contro la divulgazione illecita di segreti commerciali, senza minare i
diritti e le libertà fondamentali o l'interesse pubblico, in particolare la pubblica sicurezza, la tutela dei
consumatori, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente e la mobilità dei lavoratori.
9. Decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida
Secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida, a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da
legislatore, deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione
caso per caso delle richieste presentate.
Da ciò discende l’opportunità che:
a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come indicato al §
3.2. al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
b) le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l’accesso
con i contenuti di cui al § 3.1.
c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le
tipologie di accesso).
Le presenti Linee guida costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
generalizzato. Una volta emanate, l’Autorità, ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni
delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato; a tal fine l’Autorità raccomanda la realizzazione
di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è
auspicabile pubblichino sui propri siti. Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il
relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e
tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso
civico” del sito web istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende
svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a.
che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una
logica di semplificazione delle attività.
Entro un anno si provvederà ad un aggiornamento delle Linee guida, da adottarsi sempre d’intesa con il
Garante per la protezione dei dati personali. L’aggiornamento della Linee guida consentirà di tenere conto
delle prassi nel frattempo formatasi con le decisioni delle amministrazioni, ovvero con le decisioni su
152
eventuali ricorsi amministrativi o giurisdizionali, e di selezionare le tecniche di bilanciamento e le scelte
concretamente operate che risulteranno più coerenti rispetto alle indicazioni formulate nelle presenti Linee
guida.
Tali Linee guida provvederanno ad una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e
alla precisazione degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato, così come
elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33. Qualora nel frattempo fosse adottato il
regolamento governativo previsto dal comma 6 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, finalizzato alla
individuazione di esclusioni dall’accesso documentale, esso sarà opportunamente considerato in sede di
redazione delle nuove Linee guida, ai fini di una migliore precisazione di tali interessi.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
Il Segretario
153
ALLEGATO. GUIDA OPERATIVA ALL’ ACCESSO GENERALIZZATO.
TITOLARITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO
DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO
(1) Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d. lgs. n.
33/2013?
L’accesso generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una
specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere
cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
(2) Qual è l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato?
Il diritto di accesso generalizzato si applica:
1) a tutte le amministrazioni pubbliche, come esemplificate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
2) agli enti pubblici economici e ordini professionali;
3) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica);
4) alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità
giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario
per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la
totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche
amministrazioni;
Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche:
1) alle società in sola partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione
dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica);
2) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio
superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e
servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
154
Cfr. § 4.1. delle Linee guida
(3) È necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato?
Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si
applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso
generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a
sostegno della richiesta.
(4) Che cosa si può richiedere con l’accesso generalizzato?
Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso
dell’amministrazione. Ciò significa:
• che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per
rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti
e delle informazioni che sono già in suo possesso
• che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una
richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così
come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.
• che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati
personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro
anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso
La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:
• che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
• che la richiesta consente all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere
all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione
destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.
Cfr. § 4.2. delle Line guida
(5) Richieste massive
L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di
documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare
un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze,
adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta
interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il
buon funzionamento dell’amministrazione.
155
(2)
IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO GENERALIZZATO
(6) A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato?
La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata, alternativamente:
1) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
3) ad altro ufficio, che l'amministrazione abbia indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" –
“Altri contenuti –Accesso civico” del sito istituzionale.
(7) Come si fa a presentare l’istanza di accesso generalizzato?
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD). Tra
queste modalità, l’amministrazione o l’ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l’istanza.
Ai sensi dell’art. 65, co. 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche
amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla
copia del documento d’identità.
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati
dall’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr.
art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
(8) Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso generalizzato?
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.
Quando l’amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed
informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati
per la riproduzione su supporti materiali.
È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando il rilascio dei documenti o dei dati
in formato elettronico è indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per
l’amministrazione che detiene di dati.
(9) L’amministrazione o l’ente destinatario dell’istanza è obbligato a darne comunicazione a
eventuali soggetti controinteressati?
Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati
personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi
la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’ente destinatario della richiesta di accesso deve
darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).
156
Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione
all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso
generalizzato. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la
ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
(10) Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere alle richieste di accesso generalizzato?
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di
trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali
controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della
richiesta al controinteressato.
(11) I diritti procedimentali dei controinteressati
Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un
pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, se l’amministrazione individua dei privati
controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione alla richiesta di accesso.
(12) Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i
documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti
possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da
parte del controinteressato.
(13) La motivazione del provvedimento
Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata
motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto. Va
parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all’art.
5-bis, co. 3.
Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di
uno o più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante
l'opposizione del controinteressato.
Cfr. § 5.3 delle Linee guida
157
(3)
LA TUTELA
(14) Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte
dell’amministrazione?
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d.
lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può
presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato
istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l’ambito territoriale immediatamente
superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata.
È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo
all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può
attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del
processo amministrativo.
(15) L’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante
per la protezione dei dati personali?
È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito solo dal responsabile della prevenzione
della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di ricorso laddove l’accesso
generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con
la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte
del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.
(16) Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell’istanza da
parte dell’amministrazione o dell’ente, nonostante l’opposizione presentata?
Ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può
presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e,
per i soli atti di Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la decisione dell’ente o
dell’amministrazione ovvero a quella del RPCT dell’amministrazione o dell’ente o a quella del difensore civico, il
controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 104/2010 sul codice del processo
amministrativo.
158
(17) Entro quali termini si pronuncia il RPCT sulla richiesta di riesame?
Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall’istanza di riesame. Il termine è
sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o
differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il
Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di
accoglimento dell’istanza nonostante la sua opposizione.
(18) Quale è il procedimento da seguire davanti al difensore civico?
Laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente o il controinteressato
può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato
istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente
superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. La
norma (art. 5 co 8) prevede che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
Il termine è sospeso qualora il difensore civico senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è
stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati
personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne
comunicazione all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
(19) È possibile in ogni caso ricorrere al giudice?
La normativa prevede che si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta
di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
159
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche».
CONSIDERATO che a fronte delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza
del d.lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (§ 7.1 Trasparenza) l’Autorità si è riservata
di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale
ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 23 novembre 2016 con cui è stato approvato in
via preliminare lo schema di Linee guida e disposta la consultazione pubblica per il periodo 25.11.2016 14.12.2016.
VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti;
IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ
Nell’adunanza del 28 dicembre 2016 approva in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ANAC.
160
PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL ’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ,
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D .LGS.
MODIFICATO DAL D.LGS.
33/2013
COME
97/2016
Sommario
Introduzione...........................................................................................................................................................................
Parte prima ................................................................................................................................................... 163
1.
Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013.............................................................................................163
1.1.
Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ............................... 163
1.2.
Autorità portuali .................................................................................................................................................... 164
1.3.
Autorità amministrative indipendenti................................................................................................................ 164
1.4.
Regioni a statuto speciale e Province autonome.............................................................................................. 165
1.5.
Organi costituzionali e Organi a rilevanza costituzionale .............................................................................. 165
2. La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un
unico Responsabile.......................................................................................................................................................... 165
3.
Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione ................................................. 167
Parte seconda ............................................................................................................................................... 168
4.
Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12) .....................................................................................169
5.
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l’attività....................................................................... 170
5.1.
Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ......................................................................... 170
5.2.
Art. 15-ter – Amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi ..................... 170
5.3.
Art. 19 - Bandi di concorso................................................................................................................................. 171
5.4.
Art. 22- Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché
alle partecipazioni in società di diritto privato ...............................................................................................................172
5.5.
Art. 23- Provvedimenti amministrativi ............................................................................................................. 174
5.6.
Art. 24- Dati aggregati relativi all’attività amministrativa ............................................................................... 174
5.7.
Art 26 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati - Art. 27 Elenco dei soggetti beneficiari ................................................. 174
6.
Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche ................................................................... 175
6.1.
Art. 4 bis Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche ............................................................................ 175
6.2.
Art. 29- Bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dati
concernenti il monitoraggio degli obiettivi ....................................................................................................................176
6.3.
Art. 30- Beni immobili e gestione del patrimonio ........................................................................................... 178
6.4.
Art. 31- Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione ........................... 178
161
7.
Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati .................................................. 179
7.1.
Art. 32- Dati sui servizi erogati........................................................................................................................... 179
7.2.
Art. 33- Dati sui tempi di pagamento dell’amministrazione .......................................................................... 180
7.3.
Art. 35- Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio
dei dati 180
8.
Obblighi di pubblicazione in settori speciali.............................................................................................................. 181
8.1.
Art. 37 - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .................................................................................. 181
8.2.
Art. 38- Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche ................ 181
8.3.
Art. 39- Attività di pianificazione e governo del territorio ............................................................................. 183
8.4.
Art. 41- Trasparenza del SSN ............................................................................................................................. 183
Parte terza.......................................................................................................................................................184
9.
Accesso civico per mancata pubblicazione di dati.................................................................................................... 184
10. Decorrenza della nuova disciplina ............................................................................................................................... 185
Allegato 1- SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE ............................................................................................................................................................... 185
162
Introduzione
Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di
seguito “d.lgs. 97/2016”, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza,
rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e i rapporti con i cittadini.
Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le
modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di
applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico
generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il
Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l’introduzione di nuove
sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse.
Le presenti Linee guida, come indicato nel PNA 2016, hanno l’obiettivo di fornire indicazioni alle
pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. Per
quanto concerne l’accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto
privato, si rinvia alle apposite Linee guida in corso di adozione.
Le presenti Linee guida sono suddivise in tre parti.
Una prima parte illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016,
con particolare riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza
e alla qualità dei dati pubblicati.
Nella seconda parte si dà conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione
disciplinati nel d.lgs. 33/2013. Con riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14, si rinvia a
specifiche Linee guida in corso di adozione.
Nella terza parte sono fornite alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l’accesso civico
in caso di mancata pubblicazione di dati.
In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell’allegato 1 della delibera n. 50/ 2013,
una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla
normativa vigente.
163
Parte prima
1. Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013
L’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di
applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta
nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.
I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:
1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali
nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette
della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni
ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile»
(art. 2-bis, co. 2);
3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla
medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai
dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art.
2-bis, co. 3).
Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) si rinvia a specifiche Linee guida di modifica della delibera
ANAC n. 8/2015 e a un apposito atto d’indirizzo per gli ordini professionali. Al fine di consentire da subito
l’adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della
“compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle
peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni
singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza,
anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo
di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni per una corretta individuazione dei soggetti richiamati
nell’art. 2-bis, co. 1 tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013.
1.1.
Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
In base all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono «tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni,
le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
164
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».
Ai fini dell’individuazione degli “enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” occorre considerare la
natura di ciascun ente derivata dalla qualificazione normativa o dalle rispettive disposizioni statutarie e
regolamentari, nonché dagli indici di riconoscimento della natura pubblica elaborati
dalla
giurisprudenza.
Riguardo alle Agenzie fiscali, si precisa che il d.lgs. 97/2016 ha abrogato la norma contenuta nell’art. 1,
co. 611, lett. f) l. 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedeva alcune limitazioni alla pubblicazione di dati
delle Agenzie fiscali. Ne consegue che all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, enti pubblici non economici, si applica integralmente il d.lgs. 33/2013. L’Agenzia del
Demanio, ente pubblico economico (art. 61, co. 1, d.lgs. 300/1999), applica invece le disposizioni del
decreto con gli adattamenti, secondo il principio della compatibilità, previsti per gli enti pubblici
economici ai sensi delle Linee guida in corso di adozione, cui si rinvia.
1.2.
Autorità portuali
Per le Autorità portuali si osserva che il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 «Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124», adottato successivamente
al d.lgs. 97/2016 ha previsto la loro trasformazione in Autorità di Sistema Portuale (AdSP) aventi
natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale dotati di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria (art. 6, co. 5, l. 84/1994). Stante
dunque la loro natura giuridica di enti pubblici non economici, alle autorità portuali si applica, come già
previsto in precedenza, la disciplina prevista per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2
del d.lgs. 165/2001.
1.3.
Autorità amministrative indipendenti
La relazione illustrativa del decreto d.lgs. 97/2016 presenta un’elencazione delle autorità amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione che ricomprende l’Autorità Garante della concorrenza
e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti,
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il
Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali, la Banca d’Italia. Dette autorità osservano, quindi, gli obblighi di trasparenza
previsti dal d.lgs. 33/2013 in continuità con quanto già previsto nel previgente art.11 del d.lgs. 33/2013,
come modificato dall’art. 24 del d.l. 90/2014.
165
1.4.
Regioni a statuto speciale e Province autonome
Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 non hanno interessato le norme transitorie e finali contenute
nell’art. 49 del d.lgs. 33/2013. Resta fermo quindi che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della
peculiarità dei propri ordinamenti (co. 4). Si evidenzia al riguardo che, anche alla luce dell’esperienza
maturata dall’Autorità nell’esercizio della attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di
trasparenza, tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle “forme e modalità” attuative delle
disposizioni in materia di trasparenza contenute nel d.lgs. 33/2013. Ciò vuol dire che non possono essere
previste, comunque, deroghe ai contenuti del decreto che limitino o condizionino i contenuti degli
obblighi di trasparenza.
1.5.
Organi costituzionali e Organi a rilevanza costituzionale
Nell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 il legislatore non ha considerato direttamente
gli Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati.
Pur nell’assenza di specifici riferimenti nella legislazione ordinaria, tuttavia, è auspicabile un progressivo
autonomo adeguamento di detti Organi alle disposizioni del decreto, nel rispetto dell’autonomia e delle
prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione.
2. La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza e un unico Responsabile
Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione,
ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità sul PNA
2016 (cfr. § 4) .
Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di
ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia
chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito nel PNA 2016, in una
logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, non deve
essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito
istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione.
Per quel che concerne i contenuti, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli
organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa
alla trasparenza.
Si precisa che questo è quanto previsto dal co. 8 dell’art.1 della l. 190/2012, come modificato dall’art. 41
co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016. Il legislatore ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il
coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi
degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell’amministrazione nonché con
166
il piano della performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi
posti.
Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l’accorpamento tra programmazione della
trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la
sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei
flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la
trasmissione e la pubblicazione dei dati.
Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti
responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione
dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In altre parole, in questa sezione del PTPCT non potrà
mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e
gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. In ragione delle dimensioni dei singoli enti, alcune di
tali attività possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di piccole dimensione,
ad esempio, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la
pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
In amministrazioni complesse, quali, a titolo esemplificativo un Ministero con articolazioni periferiche,
invece, di norma queste attività sono più facilmente svolte da soggetti diversi. L’individuazione dei
responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità
previsto dal d.lgs. 33/2013.
È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di
posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente
individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente. Si tratta, peraltro, in questo caso di una soluzione
analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 35
del d.lgs. 33/2013.
Nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della trasparenza è, inoltre, opportuno che ogni
amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini
entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza
ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. L’Autorità nell’effettuare la propria vigilanza terrà conto
delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando le scadenze per l’aggiornamento disposte dalle
norme. Si ritiene, inoltre, utile indicare nel PTPCT i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti
dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali
dell’Amministrazione1.
Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare
unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l’indicazione
dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co.
1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del PTPCT. In assenza, è configurabile la
1
Ad esempio, un’autorità amministrativa indipendente non pubblica i dati sulla programmazione territoriale.
167
fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l’ANAC si riserva
di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014.
Nell’obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e
dell’anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all’art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall’art.
41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia
complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture
dell’amministrazione come indicato nel PNA 2016 (§ 5).
La disposizione sull’unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità, è opportuno sia
coordinata con quanto previsto nel d.lgs. 33/2013 laddove sembra ancora permanere la possibilità di
affidare a un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza (v. art. 43 d.lgs. 33/2013). Ad
avviso dell’Autorità, considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentrazione delle due
responsabilità, la possibilità di mantenere distinte le figure di RPCT e di RT va intesa in senso
restrittivo: è possibile, cioè, laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta
attribuzione dei ruoli. Ciò si può verificare, ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed
estese sul territorio e al solo fine di facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale della disciplina
sull’anticorruzione e sulla trasparenza. E’ necessario che le amministrazioni chiariscano espressamente le
motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il
coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto
organizzativo.
3. Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell’obbligo di
pubblicazione
Con l’art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter –
«Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l’intento di raccogliere al suo interno anche gli
articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche
nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli
obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).
In tal senso si ribadisce, anzitutto, l’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni
pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento,
completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità,
conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.
Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare
secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la qualità e la
semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione
“Amministrazione trasparente” si ritiene opportuno fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni
operative:
168
1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle
tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il
livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti
della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e
immediatamente fruibili;
2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si
ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto
della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella
di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.
Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai
criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e
dati di tipo aperto.
L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte
modificato in relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.
La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini
previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in
materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti
pubblicati.
Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i
diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione
archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante
la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.
Un’altra agevolazione è contemplata all’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la
possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata
di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché
delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate. L’Autorità si riserva di adottare
indicazioni al riguardo, a seguito dell’implementazione dei nuovi obblighi e del nuovo istituto dell’accesso
civico generalizzato.
Parte seconda
Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, dando conto delle
principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.
Giova ricordare che le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l’esterno, possono
pubblicare “dati ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.
169
La loro pubblicazione è prevista come contenuto dei PTPCT dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 9, lett. f) e
dall’art. 7-bis, co. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013 laddove stabilisce che «le pubbliche amministrazioni
possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo
di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento».
Pertanto, nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis del
d.lgs. 33/2013 e procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente
presenti, come precisato nel richiamato co. 3 dell’art. 7-bis, ogni amministrazione, in ragione delle
proprie caratteristiche strutturali e funzionali, può individuare nella sezione dedicata alla trasparenza
del PTPCT i dati ulteriori da pubblicare. A tal fine, ad esempio, potrebbe essere utile un’analisi delle
istanze di accesso civico generalizzato. L’amministrazione potrebbe valutare opportuno pubblicare i
dati più frequentemente richiesti con l’accesso generalizzato.
I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti” sotto-sezione di 2°
livello “Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve
articolarsi la sezione “Amministrazione trasparente”.
4. Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)
Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto sull’art. 12 del d.lgs. 33/2013, integrando il contenuto degli obblighi di
pubblicazione con nuovi dati.
In particolare, l’art.12, co. 1, oltre a quanto già previsto in precedenza, dispone la pubblicazione di ogni
atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell’esercizio di un
autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi
l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di legge che
incidono sull’attività dell’amministrazione/ente e i codici di condotta 2.
Con un’ulteriore modifica l’obbligo di pubblicazione è stato esplicitamente esteso:
a) ai Piani triennali di prevenzione della corruzione e delle trasparenza nonché alle misure di
prevenzione della corruzione integrative di quelle contenute nei modelli di organizzazione e
gestione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (MOG 231), dai soggetti
diversi dalle pubbliche amministrazioni e indicati all’articolo 2-bis, co. 2, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33; ciò in coerenza con quanto dispone il nuovo testo della legge n. 190 del
2012, art. 1, co. 2-bis, ove all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione prevista
per le p.a. corrisponde l’adeguamento dei MOG 231 da parte delle società e degli altri enti di
diritto privato, ricompresi nell’ambito di applicazione della disciplina della trasparenza;
b) ai documenti di programmazione strategico-gestionale propri di ogni ente, con tali intendendosi
gli atti di indirizzo generali quali, ad esempio, le direttive sull’azione amministrativa adottate dai
Ministri;
Tra gli atti amministrativi generali si segnala anche il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli
archivi, la cui pubblicazione sul sito istituzionale è espressamente prevista dall’art. 5 co. 3 del DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche per il
protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
2
170
c)
agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione. Equiparati a questi atti vanno considerati
anche quelli degli organismi che svolgono funzioni analoghe agli OIV. La pubblicazione di tali
dati è prevista anche nell’art. 31 rubricato «Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai
controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione». Per ragioni di semplificazione, pertanto,
gli atti degli OIV, e degli organismi che svolgono funzioni analoghe, vanno pubblicati una sola
volta nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”.
5. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l’attività
5.1.
Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Con la modifica apportata dall’art. 14 del d.lgs. 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora
solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e
affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. L’articolo, cioè, non riguarda più gli
obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14, co. 1 bis e 1 ter.
I dati da pubblicare sono rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione dell’art. 15.
Si ricorda che i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore
e consulente. Si precisa, altresì, che agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo
all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.
Si ritiene utile sottolineare che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 in
esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili
al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs.
50/2016). Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di
servizio, si applica l’art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella
sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri
dipendenti rimangono disciplinati dall’art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa
sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia
qualificazione come tali, si rammenta che l’Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e
consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di
commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio
dei revisori dei conti.
5.2.
Art. 15-ter – Amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o
amministrativi
Ai sensi dell’art. 15-ter sono previsti nuovi obblighi di pubblicazione concernenti soggetti nominati
dall'Autorità giudiziaria, dall’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata e dalle Prefetture.
171
In particolare ai sensi del co. 1, il Ministero della giustizia tiene, con modalità informatiche ed inserito in
un’area pubblica del proprio sito istituzionale, l'Albo degli amministratori giudiziari, di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Al fine di favorire la reperibilità dei dati è opportuno che
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero della Giustizia sia creata
una sotto-sezione, all’interno di “Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti” ,
cui collegare tramite link le sezioni del sito istituzionale contenente i dati previsti dall’art. 15-ter., co. 1 e
3. Precisazioni sono fornite in ordine ai contenuti del registro nazionale nel quale confluiscono i
provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, tenuto dal
Ministero della giustizia con modalità informatiche e accessibile al pubblico.
L’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata pubblica gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati che la coadiuvano
nell’attività di amministrazione dei beni confiscati, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.
L’Agenzia è tenuta a creare all’interno della propria sezione “Amministrazione trasparente” una sottosezione, all’interno di “Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti”. L’obbligo
può intendersi assolto anche attraverso un collegamento tramite link ad altra sezione del sito.
Le Prefetture, ai sensi del co. 4, pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei
compensi degli amministratori e degli esperti nominati da parte dei Prefetti, ai sensi dell’art. 32 del d.l.
90/2014. Si tratta dei commissari straordinari di cui al co. 2 dell’art. 32 e degli esperti di cui al co. 8 dell’art.
32 che hanno il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
Le Prefetture creano nella sezione “Amministrazione trasparente” una sotto-sezione all’interno di
“Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014” in cui
pubblicare i dati in questione suddivisi per annualità e per tipologia di incarico.
5.3.
Art. 19 - Bandi di concorso
L’art. 18 del d.lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 19 del d.lgs. 33/2013 ribadendo la pubblicazione dei
bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
In relazione ad ogni bando è stato introdotto l’obbligo di pubblicare anche “i criteri di valutazione della
Commissione e delle tracce delle prove scritte”. Scopo della norma è quello di rendere trasparente il processo di
valutazione della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati.
I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi della normativa vigente, è
opportuno siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili.
Le tracce delle prove scritte, invece, non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle
prove.
Si precisa che la pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell’art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013, deve
rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello
in cui occorre procedere alla pubblicazione.
172
5.4.
Art. 22- Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo
pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
Le modifiche introdotte all’art. 22 dal d.lgs. 97/2016 hanno interessato sia gli obblighi di trasparenza posti
in capo alle amministrazioni con riguardo alle società a cui partecipano, nella direzione di un loro
rafforzamento, sia il regime sanzionatorio nei casi di violazione degli obblighi contenuti nel medesimo
articolo. La norma va letta in stretto coordinamento con le disposizioni del d.lgs. 175/2016 «Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica», cui il d.lgs. 33/2013 fa esplicito rinvio.
Si precisa che l’art. 22 viene qui esaminato solo con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati
delle pubbliche amministrazioni, come individuate nella parte prima - paragrafo 1 - delle presenti Linee
guida. Quanto agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte delle società e degli enti di diritto privato
si rinvia alle apposite Linee guida in corso di adozione.
Per quanto concerne i dati da pubblicare, si segnalano le seguenti integrazioni, in aggiunta a quanto già
previsto in precedenza, introdotte sia nel d.lgs. 33/2013, sia nel d.lgs. 175/2016 citato:
a) ai sensi della lettera d-bis) introdotta nel co. 1 dell’art. 22, le amministrazioni sono ora tenute a
pubblicare anche «i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124», ossia il
d.lgs. 175/2016;
b) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica», a cui la lettera d-bis) rinvia, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo
in società, oltre che le medesime società, sono tenute a pubblicare i provvedimenti e i contratti di cui ai
co. 5 e 6 dell’art. 19 del d.lgs. 175/2016. Si tratta dei provvedimenti con cui le amministrazioni fissano,
per le società in controllo pubblico, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese
di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale e dei provvedimenti con cui le società in controllo
pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche
amministrazioni. Tali documenti sono quindi pubblicati dalle amministrazioni titolari di partecipazioni
di controllo in società (nonché dalle società), anche mediante collegamento ipertestuale, nella sottosezione di secondo livello “Società partecipate/provvedimenti società partecipate” della sezione
“Amministrazione trasparente” (ai sensi dell’art. 26, co. 6 del d.lgs. 175/2016, l’art. 19 del medesimo
decreto non si applica alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale
costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
Per quanto concerne il regime delle sanzioni, si evidenziano di seguito le sole novità.
Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 19 del
d.lgs. 175/2016, il co. 7 del medesimo articolo prevede l’applicazione delle sanzioni disposte dall'art. 22,
co. 4 del d.lgs. 33/2013 (divieto di erogare somme), dall’art. 46 (responsabilità dirigenziale, eventuale
causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutazione ai fini della
173
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei responsabili) e dall’art. 47, co. 2, (sanzione amministrativa pecuniaria).
Risultano, inoltre, modificate le ipotesi di applicabilità della sanzione di cui all’art. 22, co. 4 consistente
nel divieto, da parte delle pubbliche amministrazioni, di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di
enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società
partecipate.
In primo luogo, il co. 4, nella nuova formulazione, chiarisce, riprendendo uno degli orientamenti
espressi da ANAC, che il divieto di erogare somme non si applica ai «pagamenti che le amministrazioni sono
tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e
società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)».
In secondo luogo, l’abrogazione operata dall’art. 21 del d.lgs. 97/2016 al riferimento alla pubblicazione
dei dati di cui agli artt. 14 e 15 da parte degli enti pubblici vigilati istituiti, vigilati o finanziati dalle
pubbliche amministrazioni e delle società, prima contenuto al co. 3 dell’art. 22, consente di ritenere che
l’omessa pubblicazione dei citati dati non comporta più l’applicazione della specifica sanzione del divieto
di erogare somme qualora nei siti degli enti o delle società si riscontri la mancata o incompleta
pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013.
Ne consegue che a seguito delle modifiche introdotte all’art. 22 dal d.lgs. 97/2016, la sanzione relativa
al divieto di erogare somme da parte delle amministrazioni si applica nei confronti di tutti gli enti e le
società indicati nell’art. 22, co. 1, lett. da a) a c) solo nei casi in cui l’omessa o incompleta pubblicazione
dei dati indicati nel comma 2 del medesimo articolo dipendano dalla mancata comunicazione degli
stessi dati da parte degli enti e delle società, qualora tali dati non siano già nella diretta disponibilità delle
amministrazioni.
Pertanto, le amministrazioni, prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno
degli enti e delle società di cui all’art. 22, sono tenute a verificare sul proprio sito web, eventualmente
consultando il proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o l’OIV, se
effettivamente tutti i dati previsti dall’art. 22 del d.lgs. 33/2013 risultano pubblicati sul proprio sito.
E’ opportuno, inoltre, rilevare che il d.lgs. 97/2016 ha modificato il co. 6 dell’art. 22 sull’ambito di
applicazione della norma prevedendo ora che essa non si applica alle società partecipate da
amministrazioni pubbliche con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’UE, e
loro controllate. Al riguardo, è da ritenersi prevalente rispetto alla disposizione dell’art. 22, co. 6, la
specifica previsione contenuta nell’art. 2-bis, co. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013 che, a proposito delle
società in controllo pubblico, esclude quelle quotate, come definite dal d.lgs.
175/2016,
dall’applicazione della disciplina in materia di trasparenza. Pertanto, visto il difetto di coordinamento
testuale, la disposizione dell’art. 22, co. 6, si ritiene debba essere interpretata con riferimento alla
definizione di società quotata quale risulta all’art. 2, co.1, lett. p), del d.lgs. 175/2016, che considera
quotate sia le società con azioni quotate in mercati regolamentati sia quelle che hanno emesso strumenti
finanziari alla data del 31 dicembre 2015.
174
Da ciò ne consegue che, ad eccezione delle società quotate come identificate ai sensi del citato art. 2, co.
1, lett. p) del d.lgs. 175/2016, l’art. 22 si applica a tutte le altre società partecipate da pubbliche
amministrazioni, anche a quelle che hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015.
5.5.
Art. 23- Provvedimenti amministrativi
L’art. 23, co. 1 del d.l.gs 33 del 2013 è stato modificato dall’art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest’ultimo ha
abrogato le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei
procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni
di carriera.
Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all’art. 1, co. 16, lett. a e d),
continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi devono ritenersi
abrogati. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti
sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.
5.6.
Art. 24- Dati aggregati relativi all’attività amministrativa
L’art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l’intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione
sia dei dati aggregati sull’attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico
concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 28, della l.
190/2012. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, in virtù dell’art. 1, co. 28,
della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.
5.7.
Art 26 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Art. 27 Elenco dei soggetti
beneficiari
In virtù di quanto disposto dall’art. 26, resta fermo l’obbligo per le amministrazioni di provvedere alla
pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o
privati, sia i medesimi atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro. Al riguardo si rinvia a
quanto già indicato dall’ ANAC con la delibera 59/2013.
Si ricorda che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire
tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.
Il d.lgs. 97/2016 è, invece, intervenuto sul co. 3 dell’art. 26 facendo venir meno la responsabilità
amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti per l’indebita concessione o attribuzione del
beneficio nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di concessione di importo
superiore a 1.000 euro. Giova evidenziare, inoltre, che l’art. 43 del medesimo decreto ha abrogato
175
l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 che disponeva l’istituzione
degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, obbligo da ritenersi quindi assorbito dalle
previsione degli artt. 26 e 27.
6. Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
6.1.
Art. 4 bis Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche
Con l’art. 5 del d.lgs. 97/2016 è stato inserito l’art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 concernente la trasparenza
nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
La nuova disposizione, al co. 1, prevede che, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione
dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) gestisca, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, il sito internet denominato “Soldi pubblici”, tramite il quale
è possibile accedere ai dati degli incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito
temporale di riferimento.
Si tratta di un portale web, “Soldi pubblici”, attualmente esistente (link http://soldipubblici.gov.it/), che
raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti
pubblici (SIOPE)3 e li pubblica dopo averli previamente rielaborati nella forma.
La consultazione di “Soldi pubblici” consente, pertanto, l’accesso “puntuale”, quindi la “trasparenza”,
ai dati sull’utilizzo delle risorse pubbliche, con riferimento alla “natura economica” della spesa 4 e con
aggiornamento mensile5. Nessuna indicazione, invece, al momento è possibile avere sui beneficiari.
La disposizione di cui al comma 2 prevede, poi, che ogni amministrazione pubblichi, in una parte
chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti,
permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari. Occorre, peraltro, evidenziare che l’omessa pubblicazione dei dati comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013.
Fermo restando l’esigenza che il legislatore intervenga per chiarire il contenuto effettivo dei dati indicati
nella disposizione, l’Autorità ritiene in questa fase necessario fornire alcune prime indicazioni. Ai fini
della individuazione della “tipologia di spesa sostenuta”, è opportuno, per il momento, che ciascuna
3
Il SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) è la piattaforma realizzata sulla base di una
convenzione tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d’Italia, sulla quale ogni Tesoriere dell’Ente, cioè chi cura
materialmente le operazioni, riporta ogni giorno i pagamenti effettuati, con l’obiettivo di rendere disponibile un archivio di
informazioni riguardante gli incassi e i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche.
4 Ciascun pagamento è associato ad uno specifico codice gestionale con il quale gli enti specificano la natura economica
dell’operazione (es. spesa per retribuzione del personale o utenze telefoniche).
5 I dati, nell’attuale versione di Soldi pubblici, sono aggiornati settimanalmente e aggregati sul mese precedente a quello in
corso.
176
Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e
strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale 6:
➢ Uscite correnti
- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti
➢ Uscite in conto capitale
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie
Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica 7 delle spese e
pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e,
quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento.
In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell’Autorità, la cadenza di pubblicazione è
opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale.
Per gli Enti del SSN, l’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 4-bis, è assorbito in quello specificatamente
previsto dall'art. 41, co. 1-bis; consegue, pertanto, che, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli
enti del comparto sanità e quelli di altri comparti, anche il mancato assolvimento di tale obbligo sia
soggetto alle sanzioni specifiche di cui all’art. 47, co. 1-bis, secondo periodo.
6.2.
Art. 29- Bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano il bilancio di previsione
e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione. Le amministrazioni sono
6 Restano
escluse, quindi, le uscite per movimentazioni di prestiti, per il personale e per partite di giro (pagamenti effettuati
in conto di terzi). Non vengono ricomprese le spese per il personale in quanto espressamente escluse dall’ambito di
applicazione della norma in questione e soggette, invece, agli artt. da 15 a 20 del d.lgs. 33/2013. L’interpretazione avanzata
tiene conto dell’esigenza di semplificare la pubblicazione dei dati dei pagamenti, limitandola, in questa prima fase, alle
tipologie di spesa a più alta necessità di monitoraggio, in quanto attinenti alle aree di rischio a rilevanza esterna: incarichi di
consulenza, enti controllati, contratti pubblici di acquisizione di beni e di servizi.
7 A titolo esemplificativo, all’interno della spesa per servizi gli oggetti specifici di spesa saranno le consulenze, utilizzo di beni
di terzi, manutenzione ordinaria e riparazioni, ecc.; all’interno dei trasferimenti correnti gli oggetti specifici di spesa saranno i
trasferimenti correnti a imprese controllate, ecc. Ai fini della produzione del predetto prospetto le amministrazioni
pubbliche potranno fare riferimento al Piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013 utilizzando, quale dettaglio, il IV
livello e un pari livello per le altre categorie di enti soggetti alla trasparenza per i quali la RGS non ha previsto un piano di
conti integrato.
177
tenute al rispetto di tale termine anche tenuto conto della rilevanza che, per effetto del d.lgs. 97/2016, i
dati di bilancio assumono nella individuazione dei soggetti tenuti alle regole sulla trasparenza, ai sensi
dell’art. 2-bis, commi 2 e 3, di cui si fa cenno in questa delibera.
Il comma 1 del medesimo articolo, peraltro, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità
anche da parte dei meno esperti alla lettura delle informazioni di bilancio, richiede alle stesse
amministrazioni di pubblicare, in aggiunta, i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
Al medesimo scopo è orientata la disposizione contenuta al co. 1bis, che richiede alle amministrazioni,
di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi
in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Sul
punto, oltre a richiamare l’attenzione sul corretto adempimento dell’obbligo, si fa presente che ai fini della
predisposizione dei relativi schemi occorre riferirsi al d.p.c.m. 22 settembre 2014 «Definizione degli schemi e
delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e
dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», aggiornato con il decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, del 29 aprile 2016 (GU n.139 del 16.6.2016) «Modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione
su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi».
Strettamente connesso, e in qualche modo complementare, alla pubblicazione integrale e semplificata
dei documenti di bilancio nonché dei dati relativi alle entrate e alla spesa, risulta essere l’obbligo di
pubblicazione del piano di indicatori di cui al co. 2, con cui si fornisce ai cittadini la possibilità di esercitare
anche un controllo sugli obiettivi della pubblica amministrazione. Occorre, peraltro, evidenziare che il
d.lgs. 126/2014, fra le diverse modifiche apportate al d.lgs. 118/2011 («Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), ha introdotto l’art. 18-bis («Indicatori di bilancio») che, di
fatto, estende anche agli enti territoriali l’obbligo di pubblicazione del Piano degli indicatori che, allo stato,
in base alle indicazioni dell’art. 29, co. 3, era riservato ai soli enti di cui al d.lgs.
91/2011. Si tratta, in sostanza, di un sistema di indicatori misurabili e riferiti ai programmi quale parte
integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione ed è diretto a consentire
la comparazione dei bilanci.
Richiamate in estrema sintesi la valenza informativa dei dati di bilancio e di quelli contenuti nel Piano
degli indicatori, emerge, pertanto, l’importanza del corretto assolvimento ai predetti obblighi di
pubblicazione, in quanto diretti a fornire ai cittadini una lettura facile ed immediata riguardo all’azione
degli amministratori in termini di obiettivi, risultati e risorse impiegate.
178
6.3.
Art. 30- Beni immobili e gestione del patrimonio
L’art. 30, solo in minima parte modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede la pubblicazione delle
informazioni identificative degli immobili posseduti e, nella nuova formulazione, anche di quelli
detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Ogni amministrazione è, pertanto, tenuta a rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria
disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o
semplicemente detenuto; ciò, evidentemente, allo scopo di consentire alla collettività di valutare il corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.
Si osserva, infatti, che, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà, generano oneri
nel bilancio dell’amministrazione connessi semplicemente al loro mantenimento.
Al fine di garantire una pubblicazione uniforme dei dati, è opportuno che le informazioni sugli
immobili siano rese sulla base dei dati catastali.
6.4.
Art. 31- Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
L’art. 31, come novellato dall’art. 27 del d.lgs. 97/2016, si sofferma sulla pubblicazione degli esiti dei
controlli sull’attività amministrativa, prevedendo la pubblicazionedi tutti gli atti degli organismi
indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione (procedendo all'indicazione in forma anonima dei
dati personali eventualmente presenti), la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile
al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività
delle Amministrazioni e dei loro uffici.
La disposizione è profondamente diversa da quella del testo previgente ove si disponeva che fossero
pubblicati i soli “rilievi” degli organi di controllo interno nonché degli organi di revisione
amministrativa e contabile, che non fossero stati “recepiti”, insieme con gli atti nei confronti dei quali
detti rilievi venivano emessi. In merito all’attività di controllo della Corte dei conti, era previsto
l’obbligo di pubblicazione di tutti i rilievi, ancorché recepiti, espressi dalla Corte.
Per quanto concerne l’obbligo di pubblicazione relativo agli atti degli organismi indipendenti di
valutazione (OIV), che non compariva nella formulazione previgente dell’art. 31, occorre fare riferimento
in via prioritaria alla disciplina istitutiva degli organismi indipendenti di valutazione della performance
nelle pubbliche amministrazioni, contenuta all’art. 14 del d.lgs. 150/2009, nonché ai compiti ad essi
affidati che sono elencati al co. 4, del medesimo articolo.
Ai fini degli obblighi di pubblicazione, si ritiene che assumano rilievo gli atti conclusivi adottati dagli
OIV, quali, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, la relazione annuale sullo stato del
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, la validazione
della relazione sulla performance di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e l’attestazione dell’assolvimento
degli obblighi di trasparenza da parte dell’amministrazione/ente. Al riguardo, è necessario tenere conto
179
delle specifiche direttive che saranno adottate dal Dipartimento della funzione pubblica competente in
materia di misurazione e valutazione della performance.
La stessa normativa si applica, in mancanza di OIV, anche agli organismi con funzioni analoghe.
In questa sezione, si ribadisce, vanno pubblicate anche le attestazione sull’assolvimento degli obblighi di
trasparenza, per le quali in precedenza, in assenza di un chiaro disposto normativo come quello ora
introdotto, l’Autorità aveva dato indicazioni di pubblicazione in “Disposizioni generali”, sotto-sezione
di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga (cfr. da ultimo delibera ANAC n. 43 del 20
gennaio 2016 «Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità»).
L’art. 31 prevede, inoltre, la pubblicazione di una serie di atti degli organi di revisione amministrativa e
contabile: relazione al bilancio di previsione o budget, alle variazioni di bilancio, al conto consuntivo o bilancio
di esercizio.
Infine, l’art. 31, lasciando sostanzialmente immutata la disposizione previgente, impone di pubblicare tutti
i rilievi formulati dalla Corte dei conti nell’esercizio della propria funzione di controllo, sia quelli non
recepiti sia quelli ai quali l’amministrazione/ente abbia ritenuto di conformarsi.
7. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi
erogati
7.1.
Art. 32- Dati sui servizi erogati
Le modifiche introdotte all’art. 32 dall’art. 28 del d.lgs. 97/2013 investono sia l’ambito soggettivo,
estendendone l’applicazione, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai gestori di pubblici
servizi, sia l’ambito oggettivo dell’obbligo semplificandone il contenuto.
In particolare, al co. 1 è stabilito che oltre alle pubbliche amministrazioni l’obbligo viene esteso anche ai
gestori di servizi pubblici. L’Autorità è dell’avviso che in tale categoria di soggetti siano da intendersi i
gestori, che rientrino fra i soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, che effettivamente erogano i
servizi pubblici, a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei
principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici (direttiva P.CO.M. 27
gennaio 1994; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, art. 11; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 8).
L’obbligo di pubblicazione concerne, ai sensi del co. 1, la carta dei servizi o un documento analogo ove
sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti
per garantire il rispetto degli standard fissati.
La modifica apportata al co. 2 è diretta a chiarire che i medesimi soggetti (pubbliche amministrazioni e
gestori dei servizi pubblici), una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti sia finali sia
intermedi, secondo quanto stabilito all’art. 10, co. 5, del d.lgs. 33/2013, sono tenuti a pubblicare i costi
contabilizzati e il relativo andamento nel tempo, obbligo già previsto nel testo previgente.
180
In coerenza con l’esigenza di semplificazione di cui la norma è espressione, ai fini della pubblicazione di
tali dati non è più necessario distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti
in relazione al servizio svolto, come previsto nel testo previgente del co. 2, eliminandosi così un onere
di raccolta ed elaborazione spesso complesso.
L’ulteriore semplificazione introdotta al co. 2 fa venir meno l’obbligo di pubblicare i tempi medi di
erogazione dei servizi riferiti all’esercizio finanziario precedente. Si evidenzia, infine, che l’art. 7 co. 3
del d.lgs. 82/2005 (CO.A.D.), recentemente modificato dal d.lgs. 179/2016, con riferimento ai servizi in
rete, ha introdotto l’obbligo di pubblicazione dei risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli
utenti rispetto alla qualità del servizio reso, ivi incluse le statistiche di utilizzo. Si ritiene tali dati possano
debbano essere pubblicati nella sotto-sezione di secondo livello “Servizi erogati / Servizi in rete”.
7.2.
Art. 33- Dati sui tempi di pagamento dell’amministrazione
L’art. 29 del d.lgs. 97/2013, nell’integrare il disposto dell’art. 33, ha previsto che nel calcolo dell’indicatore
annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, le amministrazioni devono considerare, oltre gli
acquisti di beni, servizi e forniture, anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, non indicati
nella precedente formulazione. Viene in tal modo chiarito che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo
di contratto stipulato dall’amministrazione/ente, ivi compresi quelli aventi a oggetto prestazioni
professionali, affidati nel rispetto della disciplina vigente in materia. Il legislatore continua a prestare
particolare attenzione al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni,
interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità. Ai
fini dell’attuazione di detto obbligo si richiamano gli artt. 9 e 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014
«Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni» e, per i
Ministeri, la circolare n. 3 MEF - RGS - Prot. 2565 del 14/01/2015.
Ulteriore novità riguarda la previsione della pubblicazione, con cadenza annuale, dell’ammontare
complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Le amministrazioni, pertanto, rendono
disponibile nella sotto-sezione di secondo livello “Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare
complessivo dei debiti” della sezione “Amministrazione trasparente”, possibilmente non oltre il 31
gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo del debito maturato
dall’amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un’interpretazione coerente
delle disposizioni dell’art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti
delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti.
7.3.
Art. 35- Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l’acquisizione d’ufficio dei dati
In merito agli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati, previsti dall’art. 35 del d.lgs 33/2013, sono
intervenute alcune modifiche sempre nell’ottica della semplificazione.
In particolare:
181
a) è stato eliminato l’obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito
con la pubblicazione dell’ufficio responsabile (co.1, lett. c);
b) è stato abrogato l’obbligo di pubblicare i risultati dell’indagine di customer satisfaction effettuata per
verificare il livello di qualità dei servizi erogati, previsto alla lett. n), abrogata dall’art. 30 del d.lgs.
97/2016;
c) è stato soppresso l’obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità
di accesso ai dati secondo quanto previsto nel CO.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire
d’ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni (co. 3, lett. b) e c).
8. Obblighi di pubblicazione in settori speciali
8.1.
Art. 37 - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
L’art. 37 è stato riformulato. Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell’art. 1, co. 32, della
l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione
ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.
Fermo restando quanto già previsto dall’Autorità con la delibera ANAC 39/2016 «Indicazioni alle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e
di trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall’art. 8 co.
2 della legge 69/2015» a proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, co. 32 della l.
190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all’art. 29 del d.lgs.
50/2016, l’Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell’art. 2 bis
del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.
50/2016, come elencati nell’allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma
restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi
degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre
parti del sito, in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013.
8.2.
Art. 38- Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere
pubbliche
L’art. 38 è stato riformulato dal d.lgs. 97/2016 al fine di semplificare gli obblighi di trasparenza stabiliti
nel testo previgente concernenti l’attività di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere
pubbliche.
Resta fermo al co. 1, per le amministrazioni centrali e le regioni, l’obbligo di pubblicare le informazioni
relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che esse sono tenute a istituire al
proprio interno, ai sensi dell’art. 1 della l. 144/1999. In particolare, le amministrazioni interessate sono
182
tenute a pubblicare: a) le informazioni relative alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai nuclei di valutazione;
b) le procedure e i criteri di valutazione dei componenti e i loro nominativi.
Risultano invece soppressi, anche in coerenza con l’introduzione dell’accesso civico generalizzato e la
prossima apertura delle banche dati, gli obblighi di pubblicazione dei documenti recanti le linee guida
per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali sullo stato di attuazione della pianificazione, ogni
altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle
valutazione ex ante.
L’obbligo di pubblicare i documenti di programmazione delle opere pubbliche è contenuto al co. 2,
anch’esso riformulato dal d.lgs. 97/2016. Tale obbligo attinente agli atti di programmazione delle opere pubbliche
ribadisce quanto già previsto per il programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali sia all’art.
21 del d.lgs. 50/2016 sia nella disciplina generale della trasparenza per i contratti pubblici, contenuta
nell’art. 29 del codice (cui peraltro fa espresso rinvio l’art. 37 del d.lgs. 33/2013), ove si afferma
nuovamente che «tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture…devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente…».
Ne consegue che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 38, è necessario che le
stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione
“Opere pubbliche” del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione “Bandi di
gara e contratti”, ove risultano pubblicati i dati in questione.
Si fa presente, inoltre, che per quanto riguarda le modalità da seguire per la pubblicazione sul sito
informatico dell’Osservatorio del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma
triennale dei lavori pubblici, da effettuarsi ai sensi del citato art. 21, co. 7, del d.lgs. 50/2016, l’Autorità
con comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ha precisato che «nelle more dell’adeguamento
definitivo dei sistemi informatici dell’Autorità al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni le
amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21, comma 7, del Codice mediante la
pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti».
Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche completate, previsto nel testo previgente, l’obbligo è stato esteso anche alle
opere pubbliche in corso. Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF
d’intesa con l’ANAC previsto dalla norma.
Infine il co. 2 bis dell’art. 38 chiarisce che per i Ministeri gli atti di programmazione delle opere pubbliche
sono contenuti nel documento pluriennale di pianificazione previsto dalla sopra menzionata disciplina in materia
di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 228,
art. 2. L’obbligo di pubblicazione può, pertanto, considerarsi assolto anche attraverso un collegamento
tramite link ad altra sotto-sezione del sito o alla banca dati.
183
8.3.
Art. 39- Attività di pianificazione e governo del territorio
Gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all’art. 39, sono stati semplificati
dal d.lgs. 97/2016, anche in considerazione dell’introduzione dell’accesso civico generalizzato.
Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani
paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Non sono più oggetto di
pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi
allegati tecnici.
L’Autorità ha già chiarito che tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a
pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche il Documento programmatico
preliminare contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i
Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere).
Si sottolinea che la pubblicità dei suddetti atti è condizione per l’acquisizione di efficacia degli stessi,
secondo quanto previsto dal co. 3 del medesimo art. 39.
8.4.
Art. 41- Trasparenza del SSN
Il d.lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 41 del d.lgs. 33/2013 con il quale si sottopongono all’obbligo di
pubblicità e trasparenza tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale,
delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere nonché di tutti gli enti, agenzie ed organismi pubblici
che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari.
All’art. 41 è stato aggiunto il co. 1-bis che dispone la pubblicazione dei dati relativi alle spese e ai pagamenti
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio. Alla luce della nuova disposizione tutti i soggetti
sopra indicati attivano nella propria sezione “Amministrazione Trasparente”, anche in coerenza con
quanto previsto dalle specifiche disposizioni di settore, una sotto-sezione relativa alle spese sostenute
contenente i dati di cui al co.1-bis organizzati secondo le prescrizioni ivi contenute.
In aggiunta a quanto già previsto nel co. 6, viene richiesta anche la pubblicazione dei criteri di formazione
delle liste di attesa.
Gli enti operanti nel servizio sanitario nazionale sono tenuti, altresì, al rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla vigente normativa, avendo riguardo anche alle disposizioni contenute in atti
vincolanti o accordi, quale, ad esempio, l’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, recante
la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie.
Con riferimento agli Enti del SSN e all’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 4-bis, si rinvia a quanto precisato
nel § 6.1.
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti sanitari si rinvia alle apposite
Linee guida sull’art. 14 in corso di adozione.
184
Parte terza
9.
Accesso civico per mancata pubblicazione di dati
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la
pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico
“generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date
indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera
ANAC n. 1309/2016, § 9).
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato
l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da
pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il
quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato
nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati,
le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello
stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il
possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l’Autorità
ritiene possa applicarsi l’istituto generale previsto dall’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90.
Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere
al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato,
entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della
tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art.
116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- sezione
“Altri contenuti”/“Accesso civico” gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso
civico e di attivazione del potere sostitutivo.
185
10. Decorrenza della nuova disciplina
Le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a
cui si applica il d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto correttivo - 23 dicembre 2016- con riferimento sia
agli obblighi di trasparenza sia all’accesso civico generalizzato.
Con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti
dall’art. 14 (oggetto di specifiche Linee guida), i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al
periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016.
Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l’attività di vigilanza dell’Autorità
sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con
l’adozione dei PTPCT.
Allegato 1- SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.
L’allegato alle presenti Linee guida sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti
per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell’allegato 1 della delibera n.
50/2013.
La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e
introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata “Amministrazione
trasparente”.
Alla luce delle modifiche intervenute nella sezione per l’abrogazione di taluni obblighi, si ritiene che le
amministrazioni debbano comunque garantire l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi
della normativa previgente. È auspicabile, ad esempio, che ciascuna amministrazione continui a
mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 97/2016, fino
alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'art. 8 del d.lgs. 33/2013. A tal fine, nell'allegato
1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative ai predetti dati.
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositata presso la Segreteria del Consiglio
in data
Il Segretario
186
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e s mplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
VISTA la delibera ANAC n.144 del 7 ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli
organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”
CONSIDERATO che a fronte delle modifiche apportate dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016 all’art. 14
del d.lgs. 33/2013 riguardante gli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici,di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»,
l’Autorità ha ritenuto di intervenire con apposite Linee guida con le quali fornire indicazioni e
chiarimenti aifini dell’applicazione della citata disposizione
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 14 dicembre 2016 con cui è stato
approvato in via preliminare lo schema di Linee guida e disposta la consultazione pubblica per il
periodo 20.12.2016 - 12.01.2017 ai sensi del Regolamento ANAC “Disciplina della partecipazione
a procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” (GU n.92 del 21.4.2015)
VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti
IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ
Nell’adunanza dell’8 marzo 2017 approva in via definitiva la delibera n. 241 «Linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi.
Le presenti Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U..
«Linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs.
33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016 ».
187
SOMMARIO
1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida ............................................................................................ 188
2. Ambito soggettivo di applicazione ............................................................................................................................. 188
2.1. Titolari di incarichi politici .............................................................................................................................. 189
2.2 Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo .................................................. 191
2.2.1 Individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo ................. 191
2.2.2 Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito ........................................................................................... 192
2.3 Titolari di incarichi dirigenziali........................................................................................................................ 193
2.4 Titolari di posizioni organizzative ................................................................................................................... 197
3. Obbligo di comunicazione per i dirigenti ......................................................................................................198
4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall’incarico ......................................................................................199
5. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14 ....................................................200
6. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione ..................................................................................... 201
7. Disposizioni finali........................................................................................................................................................... 203
188
1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida
L’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, disciplina gli
obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione
o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.
Le disposizioni dell’art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell’intento
perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza. Risulta, infatti, ampliato in modo
significativo il novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere conoscibili le
informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono
ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di
gestione e di amministrazione attiva.
Alla luce della nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi, le
presenti Linee guida contengono indicazioni rivolte in particolare alle amministrazioni
destinatarie delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, individuate all’art. 2-bis, co. 1: si tratta delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione.
In base all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono «tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale de lle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI».
Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia
nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni
in argomento con l’organizzazione di tali soggetti.
L’applicazione delle medesime disposizioni agli altri soggetti indicati nell’art. 2-bis, co. 2 del
d.lgs. 33/2013 ovvero enti pubblici economici, società in controllo pubblico, associazioni,
fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, sarà trattata in distinte Linee guida.
2. Ambito soggettivo di applicazione
Per quanto concerne l’ambito soggettivo, inteso come riferito ai soggetti tenuti a comunicare
i dati in questione da pubblicare, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, l’art. 14
riguarda ora i titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di
189
direzione o di governo comunque denominati, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di
posizioni organizzative (cfr. §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
Per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di
amministrazioni diverse da quelle territoriali (Stato, Regioni, Enti locali) la scelta legislativa si
pone in continuità con l’interpretazione fornita dall’Autorità nella delibera n. 144/2014, in cui si
precisava che le misure di trasparenza previste nella precedente versione dell’art. 14 trovavano
applicazione anche agli organi non espressione di rappresentanza politica ma che svolgono una
funzione di indirizzo, proprio laddove non esiste una rappresentanza politica (cfr. § 2.2.).
In merito all’estensione degli obblighi di pubblicazione indicati al co. 1 dell’art. 14 ai titolari
di incarichi dirigenziali, nell’Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui
all’art.7 della legge n.124 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016»
l’Autorità ha già osservato che, in particolare, l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla
situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a
fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che
viene anche previsto l’obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica». Tuttavia, considerato che tale estensione è stata confermata nel testo definitivo
del d.lgs. 97/2016, ne consegue che, allo stato, i titolari di incarichi dirigenziali sono tenuti ad
osservare tutti gli obblighi previsti dall’art. 14.
Tale disposizione va comunque valutata, ad avviso dell’Autorità, anche tenendo conto, specie per
amministrazioni di piccole dimensioni, della norma che attribuisce ad ANAC il potere di precisare gli
obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla
loro
dimensione
organizzativa e alle attività svolte, in una logica di semplificazione e di
limitazione degli oneri a carico delle amministrazioni (art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013).
Nell’Allegato n. 1) alle presenti Linee guida sono individuati, a titolo meramente
esemplificativo, i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari di incarichi dirigenziali in alcune tipologie di amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda i dati da pubblicare il d.lgs. 97/2016 non ha introdotto alcuna modifica
alle informazioni e alle dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. da a)
ad f) cui si rinvia. Per i soli dirigenti, invece, è stato introdotto un ulteriore obbligo di
pubblicazione riferito al dato sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica (art. 14, co. 1-ter).
2.1. Titolari di incarichi politici
La disposizione di cui al co. 1 dell’art. 14 è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici,
anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti
dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma. Risultano ora destinatari degli obblighi tutti i soggetti
190
che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e
locale.
L’attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati
con riferimento al testo previgente circa l’applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi
politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi
nell’ambito di applicazione dell’art. 14.
Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario
di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle città metropolitane il sindaco
metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il
presidente della provincia, il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco,
il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, il consiglio, la
giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l’assemblea. I
componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Si precisa che,
al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali enti di secondo livello, assolvono agli
obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi all'Assemblea dei Sindaci mediante
collegamento che dalla sezione “Amministrazione trasparente” della provincia conduce ai siti
istituzionali dei comuni dove detti dati sono pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da
parte dei comuni, le province si attivano autonomamente e segnalano ai comuni gli inadempienti
riscontrati. Per i sindaci componenti dell’Assemblea dei sindaci, eletti nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è richiesta la pubblicazione dei dati ex novo da parte della
provincia.
Non rileva, ai fini dell’attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti,
che la carica sia attribuita a titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle città metropolitane e
delle province. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel co. 1-bis dell’art.
14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa
anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica.
Casi particolari
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Con riferimento all’individuazione dei comuni cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f),
l’Autorità nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della
situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ciò in considerazione dell’espressa
esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti, prevista dall’art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall’art. 14.
Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, assume
anche rilievo la disposizione dell’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 che consente ad ANAC di
semplificare l’attuazione del decreto trasparenza, tra l’altro, per i comuni con popolazione
191
inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall’Autorità nell’approfondimento del PNA 2016
dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016).
Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli
obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l’Autorità ritiene di mantenere ferma
l’interpretazione già fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e
parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1,
lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati
e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.
Commissari straordinari
Gli enti territoriali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche
per i commissari straordinari ogniqualvolta il decreto di scioglimento attribuisca loro i poteri del
sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto, pur preposti all’ordinaria amministrazione,
detti commissari operano con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico,
sostituendosi ad essi nel governo dell’ente locale. Tenuto conto dello scopo della norma, volto a
rendere trasparenti i dati di coloro che hanno responsabilità politica nella comunità territoriale,
la medesima disposizione non è, invece, applicabile ai commissari ad acta nominati per il
compimento di singoli atti.
Circoscrizioni di decentramento comunale
Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’art. 17 del d.lgs. 267/2000 sono tenute
alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Nell’ambito delle circoscrizioni
sono organi di indirizzo politico il presidente e i consiglieri di circoscrizione.
2.2 Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo
Il co. 1-bis dell’art. 14 dispone che gli obblighi di cui al co. 1, lett. da a) ad f) si applicano ai
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque
denominati. Il legislatore prevede, tuttavia, che tali obblighi non sussistono nei casi in cui detti
incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna
forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. L’esclusione costituisce un importante
elemento di novità introdotto dal d.lgs. 97/2016 e, si ripete, si riferisce esclusivamente a questa
categoria di titolari di incarichi e non anche alle altre disciplinate dall’art. 14.
2.2.1 Individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo
A proposito dell’individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comunque denominati, la norma si pone, come anticipato, in continuità
con l’interpretazione già fornita da ANAC nella delibera n. 144/2014. Richiamando l’art. 4 del
192
d.lgs. 165/2001 (rubricato «Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità»)
l’Autorità, infatti, aveva ritenuto applicabili gli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14 del
d.lgs. 33/2013 non solo ai componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica ma anche ai componenti degli organi che, pur non espressione di
rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento
all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti. È dunque a questa
seconda categoria di organi che possono ricondursi gli incarichi e le cariche indicati al co. 1-bis
dell’art. 14. L’interpretazione appare coerente con l’impostazione dell’art. 14 che, nella
riformulazione introdotta dal d.lgs. 97/2016, riserva ai titolari di incarichi espressione di
rappresentanza politica una separata trattazione nel comma 1.
Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le
autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, pubblicano pertanto i dati riferiti ai titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo, intesi quali soggetti/organi che all’interno dell’
amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo
generale, che può
essere
qualificato
come
“indirizzo
politico-amministrativo”,
sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di
gestione riservate ai dirigenti.
Vista l’eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente è tenuto,
anche attraverso un’analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, a
individuare i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.
Considerata la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti
tipologie di enti, occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze,
tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi,
la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei
programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale
relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e
di investimento.
2.2.2 Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito
Il legislatore ha operato una chiara distinzione tra incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione o di governo svolti a titolo gratuito e quelli remunerati. Lo svolgimento a titolo
gratuito, infatti, esonera l’amministrazione o ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1
dell’art. 14.
Per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione,
indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese
connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir
meno
la
gratuità dell’incarico.
Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche
193
agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito (Cfr. Cons. St.,
Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005).
La deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista
da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività
delle
amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva
un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l’incarico o la
carica. In ogni caso, anche per consentire la vigilanza dell’Autorità, è necessario che detti atti
(disposizioni
normative,
statutarie,
deliberazioni),
siano
pubblicati
sul
sito
dell’amministrazione/ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Atti
generali”, a cui la sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo” rinvia mediante apposito link.
Come risulta dalla norma, in caso di gratuità dell’incarico, nessuno dei dati previsti dall’art.
14, co. 1, lett. da a) ad f) deve essere pubblicato. In questo modo è stata eliminata qualsiasi misura
di trasparenza sui componenti degli organi di indirizzo. L’Autorità auspica che in sede di
correttivo del d.lgs. 97/2016 si possa pervenire a una soluzione più meditata che consenta di
rendere trasparenti almeno alcuni dei dati sopra menzionati, semmai escludendo la sola
pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) dell’art. 14, co. 1.
Casi particolari
Gli ordini professionali
Per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, si ritiene che le disposizioni previste
dall’art. 14 non siano incompatibili con l’organizzazione e le funzioni di tali soggetti. Pertanto,
sussiste l’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 relativamente agli incarichi o cariche
di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. Solo qualora tali incarichi
o cariche siano svolti a titolo gratuito non sono applicabili le misure di trasparenza in argomento.
Nell’ipotesi di gratuità, si evidenzia l’esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazione
con carattere generale che dispongono in merito (cfr. § 2.2.2).
Gli enti in liquidazione e gli enti commissariati
Tenuto conto dello scopo della norma, nel caso di liquidazione di enti pubblici ovvero nel
caso di commissariamento, i soggetti incaricati della liquidazione o i commissari straordinari,
qualora svolgano le funzioni dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o
di governo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, salvo i casi di
gratuità degli incarichi.
2.3 Titolari di incarichi dirigenziali
Il co. 1-bis dell’art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche
ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai
dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di
194
funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della
qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.
La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici previsti dall'ordinamento.
Come già sopra evidenziato (cfr. § 2), l’Autorità ha espresso forti perplessità sulla
disposizione in esame, specie per quel che concerne l’ostensione dei dati reddituali e patrimoniali,
tenuto conto che ai dirigenti comunque si applica la norma che stabilisce la pubblicazione degli
emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, co. 1-ter).
L’Autorità, in ogni caso, ritiene che, con riguardo ai dirigenti, la pubblicazione dei dati e delle
informazioni previste dall’art. 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti. L’atto di nomina o
di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. I dirigenti, inoltre, non
sono tenuti, ovviamente, a rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla campagna
elettorale. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all’assunzione dell’incarico, è
opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti
variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.
Per i dirigenti in servizio presso un’amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza, ad esempio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall’art.
14 sono pubblicati dall’amministrazione in cui il dirigente presta servizio.
Casi particolari
Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i titolari di incarichi politici non
sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (cfr. § 2.1.). Poiché con le
modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 si è introdotto un principio di
tendenziale allineamento in tema di trasparenza tra organi politici e dirigenti, ragioni di parità di
trattamento all’interno dello stesso ente fra titolari di incarichi politici e titolari di incarichi
dirigenziali, nonché esigenze di semplificazione ai sensi dell’art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013,
inducono l’Autorità a ritenere che, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,
anche per i dirigenti sono pubblicati i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli
previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.
Gli uffici di diretta collaborazione
Con riferimento a tali uffici l’Autorità ha ritenuto necessario svolgere uno specifico
approfondimento. Occorre in primo luogo distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti
all’interno degli uffici e incarichi di capo/responsabile dell’ufficio.
Per i primi non vi sono dubbi sull’applicazione del regime di trasparenza introdotto per tutta
la dirigenza amministrativa dall’art. 14, co. 1-bis.
Più incerta, invece, appare l’individuazione del regime applicabile ai secondi.
195
Va, infatti, innanzitutto chiarito che si tratta di incarichi ben diversi da quelli dirigenziali.
Ciò in ossequio alla chiara distinzione che il d.lgs. 165/2001 opera tra uffici di diretta
collaborazione e dirigenza amministrativa.
Mentre alla dirigenza amministrativa spetta «l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo» (art. 4, co. 2), gli uffici di diretta collaborazione
hanno «esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione» (art. 14, co. 2). Dalla
distinzione sono tratte importanti conseguenze: da un lato gli uffici di diretta collaborazione,
operando a supporto dell’organo di indirizzo dell’amministrazione, non possono intromettersi
nella gestione riservata alla dirigenza, dall’altro i responsabili degli uffici, nominati sulla base di
un forte rapporto fiduciario, sono soggetti allo spoils system alla scadenza della carica dell’organo
di indirizzo, mentre i dirigenti sono sottratti (anche sulla base di una consolidata giurisprudenza
costituzionale) a tale sistema di decadenza automatica.
Questa intrinseca estraneità alla dirigenza amministrativa non può quindi essere superata da
una interpretazione estensiva della disposizione dell’art. 14, co. 1-bis, allorché applica il regime di
trasparenza di cui al co. 1 agli «incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli
conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedura pubbliche di selezione».
Soprattutto la parte finale del periodo deve essere interpretata nel senso che il legislatore ha voluto
comprendere nel regime di trasparenza tutti i dirigenti amministrati, ivi compresi quelli nominati
come “dirigenti esterni” (in applicazione dell’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001). Anche per questi
si resta nel campo della dirigenza amministrativa.
La locuzione “a qualsiasi titolo conferiti” resta, quindi, applicabile alla dirigenza
amministrativa, non a incarichi di natura non dirigenziale.
Dalla lettura della nuova disciplina dell’art. 14 deriva una chiara esclusione per i responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dal regime introdotto per la dirigenza amministrativa. Così come si rivela non
pienamente applicabile a essi il regime di trasparenza degli organi di indirizzo. I responsabili degli
uffici di diretta collaborazione, pur operando a stretto supporto degli organi di indirizzo, non
possono esser con essi confusi, dal momento che sono questi ultimi a rispondere direttamente
degli atti (di indirizzo) che la legge attribuisce alla loro competenza.
D’altra parte appare impossibile concludere nel senso che i responsabili di tali uffici,
comunque molto rilevanti nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni (sia sul
versante del supporto nella definizione degli atti di indirizzo, sia sul versante del “raccordo” con
l’amministrazione), siano del tutto sottratti a qualsivoglia regime di trasparenza. Si ritiene,
pertanto, che a tali soggetti sia applicabile il regime di trasparenza di cui alle lett. da a) ad e) del
co. 1 dell’art. 14, dal momento che il più restrittivo regime che comprende anche la pubblicità di
cui alla lett. f) risulta escluso.
Dirigenti scolastici
In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di
esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità, come anticipato nel
PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di
196
trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1 ter. Anche le
osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e
delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e
che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs.
165/2001.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di
cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e),
con esclusione dei dati di cui alla lettera f).
La dirigenza sanitaria
Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del servizio sanitario nazionale
occorre avere riguardo alle diposizioni contenute nell’art. 41 del d.lgs. 33/2013 («Trasparenza del
servizio sanitario nazionale»). In particolare, per l’individuazione dei soggetti destinatari degli
obblighi, si precisa che con la locuzione “dirigenza sanitaria” introdotta nel co. 3 di detto
articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che
ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al co. 2, dell’art. 41, ovvero direttore generale,
direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici
e complesse.
Per la dirigenza, come sopra individuata, il co. 3 rinvia all’art. 15 dedicato agli «Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»
Si ritiene che tale rinvio sia un probabile refuso dovuto a un difetto evidente di coordinamento
delle disposizioni. Con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 15 è stato ridefinito, infatti,
l’ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento
proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall’art. 14. Ciò è evidente dalla
medesima rubrica dell’art. 15 che fa riferimento unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza,
e non più ai dirigenti, come nella precedente formulazione. Le misure di trasparenza disciplinate
all’art. 15, ora vigente, sono dunque rivolte a tipologie di incarichi del tutto diverse da quelle
specificate all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013.
Un’interpretazione letterale dell’art. 41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo
della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita
dall’art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del
d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti
dall’art. 14.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e costituzionalmente
orientata delle norme citate, già prospettata nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare
trattamenti diversi fra comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore
amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad
assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14.
197
In considerazione dell’enumerazione dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione e della
peculiarità della dirigenza sanitaria nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, sono da ritenersi
esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo
appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all’art. 41, co. 2.
Si ritiene, inoltre, opportuno fornire un ulteriore chiarimento in merito alla formulazione
dell’art. 41, co. 3, che oltre al rinvio all’art. 15 come sopra evidenziato, ha mantenuto il
riferimento alle trasparenza delle prestazioni svolte in regime intramurario da considerare
nell’ambito delle informazioni relative alle attività professionali, di cui all’art. 15, co. 1, lett. c).
Tenuto conto delle finalità di trasparenza perseguite dal legislatore anche nel settore sanitario,
una lettura delle norme coerente con l’interpretazione sopra riportata in merito al difetto di
coordinamento, consente ragionevolmente di ritenere che sia da valutare, ai fini della
pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica previsti all’art.
14, co. 1, lett. c), l’attività professionale intramoenia dei soli dirigenti individuati all’art. 41, co. 2,
del d.lgs. 33/2013.
2.4 Titolari di posizioni organizzative
Il co. 1-quinquies dell’art. 14 estende l’obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e
delle dichiarazioni di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di posizioni organizzative.
In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi
dell'art. 17, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni
funzionali più elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per
un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie
della funzione dirigenziale.
Inoltre, nelle Agenzie fiscali sono sottoposti all’obbligo sopra indicato i funzionari di cui
all'articolo 4-bis, co. 2, del decreto-legge 78/2015 ai quali i dirigenti, per esigenze di funzionalità
operativa, delegano le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i
connessi poteri di adozione di atti.
Si precisa che i medesimi obblighi di trasparenza si applicano in ogni altro caso in cui sono
svolte funzioni dirigenziali attribuite con provvedimento formale. Si consideri in tal senso, ad
esempio, l’ipotesi prevista dall’art. 109, co. 2 del d.lgs. 267/2000 laddove dispone che, nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possano essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi.
Diversa disciplina è prevista al co. 1-quinquies dell’art. 14 per gli altri titolari di posizione
organizzativa di livello non dirigenziale tenuti al solo obbligo di pubblicare il curriculum vitae.
Casi particolari
Titolari di posizioni organizzative nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
In relazione a quanto già indicato per i titolari di incarichi politici e per i dirigenti, nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (cfr. §§ 2.1. e 2.3), per i titolari di posizioni
198
organizzative con funzioni dirigenziali sono pubblicati i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad
e), ma non quelli previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e le dichiarazione dei
redditi.
3. Obbligo di comunicazione per i dirigenti
All’art. 14, co. 1-ter, è stata introdotta un’ulteriore rilevante misura di trasparenza
riguardante tutti i dirigenti. Questi ultimi, come espressamente previsto dalla norma, sono tenuti
a comunicare all’amministrazione presso cui prestano servizio l’importo complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale obbligo corrisponde quello
dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato.
La finalità della disposizione, laddove rinvia esplicitamente all’art. 13, co. 1, del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, sembra quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della
normativa vigente concernente il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti
pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato, a differenza degli
elementi informativi elencati al co. 1, lett. c), d) ed e), che richiedono ciascuno una specifica
evidenza. Al riguardo si rinvia alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del
2014.
In merito a cosa debba intendersi per “emolumenti complessivi”, il d.P.C.M del 23 marzo 2012
e le circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n. 3/2014 riguardanti, tra
l’altro, l’applicazione dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, hanno fornito alcune indicazioni
chiarendo che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o
autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie,
nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni
pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza».
Anche l’INPS ha ribadito che ai fini del calcolo dell’importo complessivo degli emolumenti devono essere
computate le somme comunque erogate all’interessato, nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o
autonomo, a carico di una o più amministrazioni, ovvero di società partecipate direttamente o indirettamente
dalle amministrazioni (cfr. circolare n. 153 del 24 agosto 2015).
Alla luce di quanto sopra, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in questione, per quanto
concerne il contenuto degli “emolumenti complessivi” l’Autorità non può che rinviare alle dette
determinazioni governative e ad altre che potrebbero intervenire. Attualmente, in base ad esse
vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci
accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle
amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).
Inoltre, sempre come emerge nelle circolari del Dipartimento della funzione pubblica sopra
richiamate, e in particolare nella circolare n. 3/2014, per i trattamenti economici, per
collaborazioni autonome e per incarichi, rileva il criterio di competenza. La retribuzione di
199
risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è
subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno
precedente, seguono invece il criterio della cassa.
L’obbligo informativo descritto all’art. 14, co. 1-ter assume ancor più rilievo ove si consideri
la specifica norma sanzionatoria inserita all’art. 47, co. 1-bis ai sensi della quale il dirigente che
omette di comunicare i dati e il responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi agli
emolumenti complessivi sono destinatari delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie
previste al co. 1 dell’art. 47.
Tali dati vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo
livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Incarichi amministrativi di vertici” e
“Dirigenti” da aggiornare annualmente entro un termine ragionevole rispetto a quello della
comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal d.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il
30 marzo.
4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall’incarico
Ai sensi dell’art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall’art. 14, co. 1, lett. f),
entro tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico, tutti i soggetti destinatari dell’art. 14 sono
tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l’ultima attestazione, secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida
(Allegato n. 2). La Parte I di detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito
dell’amministrazione. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell’art. 14, co. 2, la prima
dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell’interessato nel corso
dell’incarico.
I soggetti cessati dall’incarico depositano, altresì, ai sensi del citato art. 4, ai fini della
pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un
mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione, il soggetto
cessato trasmette all’amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno di
cessazione, se quest’ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di
cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel
2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018). Diversamente, se la
cessazione è intervenuta nel primo semestre dell’anno, (es. febbraio 2017), è depositata ai fini
della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017.
Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, come sopra chiarito,
si evidenzia che i dati di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni
successivi alla cessazione dell’incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione
patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione, come sopra
specificato. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.
33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.
200
Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo
fino alla cessazione dell’incarico e possono essere anche esse oggetto di istanza di accesso civico
generalizzato.
Si precisa che con riguardo ai dirigenti sono da considerarsi cessati tutti i dirigenti che, a vario
titolo, sono cessati dal rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero i
soggetti anche esterni all’amministrazione, cui la stessa abbia conferito un incarico a termine, alla
cessazione dell’incarico stesso.
5. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14
Il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi
di trasparenza di cui all’art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei
soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1) e anche nei confronti dei responsabili
della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al co. 1-ter dell’art. 14
(art. 47, co. 1-bis).
In particolare, l’art. 47, co. 1, nel rinviare all’art. 14, dispone una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale sanzione è irrogata nei confronti dei
soggetti tenuti a osservare le misure di trasparenza dell’art. 14, anche alla luce delle indicazioni
fornite nelle presenti Linee guida, qualora responsabili della mancata
o
incompleta
comunicazione dei dati e delle informazioni. Si tratta dei titolari di incarichi politici, anche se
non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale; dei titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a
titolo gratuito; dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di
selezione; dei titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. Nessuna
sanzione è applicabile invece nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il
secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a
un espresso consenso da parte dei medesimi.
L’inadempimento sanzionato riguarda la mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati, «concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico
al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del
coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della
carica» (art. 47, co. 1).
Si precisa che per informazioni concernenti la “situazione patrimoniale complessiva” si
intendono, oltre alla dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società,
quote di partecipazione a società. La titolarità di imprese, ancorché non indicata nell’art. 2, n. 1)
della l. 441/1982, deve ritenersi ricompresa nella dichiarazione da rendere in virtù di quanto
previsto all’art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013 che ne sanziona la mancata o incompleta
201
comunicazione. Come l’Autorità ha già avuto modo di precisare sono invece esclusi dalla
dichiarazione i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche
tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
In base a quanto previsto dall’art. 14, co. 1, lett. f), che rinvia anche alla disciplina della legge
441/1982 sulla comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte del titolare dell’incarico, la
sanzione è applicabile anche in caso di omessa comunicazione di dette variazioni e della omessa
trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi.
Il nuovo co. 1-bis dell’art. 47, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone l’applicazione della
medesima sanzione amministrativa pecuniaria anche nei confronti del dirigente che non effettua
la comunicazione dovuta ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter relativa agli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei predetti dati.
Alla luce di quanto sopra, assume particolare rilievo chiarire all’interno della sezione dedicata
alla trasparenza nei PTPCT quali sono i dirigenti/soggetti responsabili della pubblicazione dei
dati in questione e indicare un termine congruo per la comunicazione dei dati, tenuto conto delle
scadenze fissate per la pubblicazione o per l’aggiornamento, secondo quanto previsto dalle norme
o dallo stesso PTPCT, per ogni singolo dato.
Nel caso di violazione degli obblighi sanzionati ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 si rinvia,
per gli aspetti procedurali, al «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi
dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97» adottato dall’Autorità in data 16.11.2016 quale soggetto competente
all’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 47, co. 3.
6. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione
In via generale, si rammenta che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad
osservare le misure di trasparenza dell’art. 14, pubblicano i dati indicati al co. 1, entro tre mesi
dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico (art. 14, co. 2), ivi incluse le dichiarazioni
reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del
termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione (art. 14, co. 2 e art. 3, l. 441/1982).
Con riguardo alla disposizione transitoria contenuta nel co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016,
secondo cui gli adeguamenti alla nuova disciplina avvengono entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore, ovvero il 23 dicembre 2016, l’Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti
precisazioni con riferimento all’applicazione dell’art. 14.
Come visto sopra, la norma ha ora un ambito soggettivo di applicazione molto più vasto di
prima. Per alcune categorie di soggetti gli obblighi di pubblicazione sono rimasti immutati. Si
considerino i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già
ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14 ai sensi del testo previgente e alla luce della
linea interpretativa dell’Autorità contenuta nella delibera n. 144/2014.
202
Per questi soggetti, quindi, è ragionevole che la pubblicazione continui a essere effettuata
secondo le scadenze già previste in precedenza. Gli adeguamenti in questi casi riguardano i
titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo che svolgono le funzioni a
titolo gratuito. Per tali soggetti, dal 23 dicembre 2016, non è più richiesta la pubblicazione dei
dati in questione.
Altri soggetti e altre amministrazioni/enti, invece, sono ora per la prima volta tenuti
all’ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14. Si tratta, come già evidenziato, dei dirigenti e
dei titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. La norma si riferisce,
come visto sopra, sia ai titolari in carica che a quelli cessati.
In assenza di una chiara indicazione normativa, in questa prima fase di attuazione, ad avviso
dell’Autorità, è necessario, da una parte, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla
individuazione dei soggetti su cui grava l’obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di
trattamento nell’applicazione della norma, valutate anche le conseguenze sanzionatorie che il
mancato assolvimento dell’obbligo comporta; dall’altra, agevolare le amministrazioni negli oneri
di pubblicazione in questione vista l’applicazione massiva e l’impatto organizzativo ad essi
connesso.
A questo fine, si precisa che per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si
terrà conto di quelli in carica al, o cessati dal, 1° gennaio 2017. Considerato che il d.lgs. 97/2016 è
entrato in vigore il 23 giugno 2016, per tali soggetti sono pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14
entro il 30 aprile 2017, ivi compresa la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, ovvero quella dell’anno 2016 relativa ai redditi 2015.
Si fa presente che negli anni che seguono la prima presentazione delle dichiarazioni previste
dall’art. 14, co. 1, lett. f) i soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della
dichiarazione dei redditi e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute
rispetto alla situazione dichiarata nell’anno precedente (art. 3, l. 441/1982). Per agevolare
l’attività di vigilanza dell’Autorità, entrambe le dichiarazioni devono necessariamente risultare
pubblicate per tutti non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
L’obbligo della presentazione delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione
patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi acconsentano, è posto in capo ai titolari di incarichi o cariche destinatari degli obblighi
dell’art. 14. Questi ultimi dichiarano, altresì, i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado, di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.
Nel caso in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle
attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge
non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di
indicare il legame di parentela con il titolare dell’incarico, ma non quello di identificazione
personale del coniuge e dei parenti. Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i
genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.
La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei
dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.
203
In ragione dell’estensione introdotta dal d.lgs. 97/2016 della misura di trasparenza in
questione ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che
l’attuazione della stessa comporta, l’obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del
quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata tiene conto delle
proposte formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche coerente con l’art. 9 della l.
441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali.
Al fine di facilitare la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, in allegato
sono resi disponibili, pur non essendo vincolanti, modelli di dichiarazione, per i soggetti titolari
di carica o di incarico, della situazione patrimoniale e della variazione della situazione
patrimoniale (Allegati n. 3 e n. 4). È reso altresì disponibile, come sopra anticipato (cfr.§ 4), un
modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati dei soggetti cessati dalla carica o
dall’incarico (Allegato n. 2).
7. Disposizioni finali
Le presenti Linee guida sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico
nelle
pubbliche
amministrazioni” ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Raffaele Cantone
Depositata presso la segreteria del Consiglio il 15 marzo 2017
Il Segretario dott.ssa Maria Esposito
204
Allegato n. 1)
Elencazione esemplificativa dei: a) titolari di incarichi politici; b) titolari di incarichi
di amministrazione, di direzione o di governo; c) titolari di incarichi dirigenziali
COMPARTO
a)
Art. 14, co. 1
b)
Art. 14, co. 1-bis
TITOLARI
INCARICHI
POLITICI
TITOLARI DI INCARICO O
CARICA DI
AMMINISTRAZIONE, DI
DIREZIONE E DI
GOVERNO
(non applicabile agli incarichi
attribuiti a titolo gratuito)
Ministeri
Ministro
Vice ministro
Sottosegretari
Regioni
Presidente
Giunta
Consiglio
Città
metropolitane
Sindaco
Consiglio
Conferenza
metropolitana
Province
Presidente
Consiglio
Assemblea dei
sindaci
Comuni
Sindaco
Giunta
Consiglio
Unioni
comuni
comunità
montane
di
e
Presidente
Giunta
Consiglio
-
c)
Art. 14, co.1-bis
Art. 14, co. 1-ter
Art. 14, co. 1-quinquies (primo periodo)
TITOLARI DI INCARICO
DIRIGENZIALE A QUALSIASI
TITOLO CONFERITO
TITOLARI DI POSIZIONI
ORGANIZZATIVE CON FUNZIONI
DIRIGENZIALI (laddove previste)
Segretario generale
Direttore di Dipartimento
Direttori generali
Dirigenti (di prima e di seconda fascia)
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Dirigenza apicale
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Dirigenza apicale
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Segretario provinciale
Dirigenza apicale
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Segretario comunale
Dirigenza apicale
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Segretario comunale
Dirigenza apicale
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
205
Consorzi
Enti locali
di
Agenzie
dell’Entrate
-
Agenzia
delle
dogane e dei
monopoli
Autorità
indipendenti
Autorità di
Sistema
Portuale
Aziende ed enti
del SSN
Camere
Commercio
Presidente
Consiglio di
amministrazione
Assemblea
di
Enti
pubblici
non economici
nazionali,
regionali
e
locali
-
Comitato di gestione
Comitato di gestione
Consiglio/Commissione/Collegio
comunque denominato
Presidente
Comitato di gestione
-
Dirigenza apicale
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Direttore generale
Dirigenza apicale
Dirigenti
Funzionari con deleghe conferite ai sensi
dell’art. 4-bis, co. 2, d.l. 78/2015
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Direttore generale
Dirigenza apicale
Dirigenti
Funzionari con deleghe conferite ai sensi
dell’art. 4-bis, co. 2, d.l. 78/2015
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Dirigenza apicale
Dirigenti
Dirigenza apicale
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Direttore generale
Direttore sanitario
Direttore amministrativo
Responsabile di dipartimento
Responsabile di struttura semplice
Responsabile di struttura complessa
Presidente
Consiglio
Giunta
Dirigenza apicale
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Presidente
Consiglio di amministrazione,
salvo altri organi individuati negli
statuti come ad es:
INPS - Consiglio di indirizzo e
vigilanza
Dirigenza apicale
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
ISTAT- Comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione
statistica
206
Università
statali
Istituzioni
scolastiche
-
Rettore
Consiglio di amministrazione
Senato accademico (se dotato di
poteri di indirizzo in base allo
statuto)
Dirigenti apicali
Dirigenti
Posizioni organizzative titolari di funzioni
dirigenziali
Consiglio di istituto
Dirigente scolastico
207
Allegato n. 2)
Per i soggetti cessati dalla carica o dall’incarico
PARTE I
DA PUBBLICARE
Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all’ultima attestazione
dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e
dei titolari di incarichi dirigenziali CESSATI dalla carica o dall’incarico- art. 14
d.lgs. 33/2013
Il sottoscritto…………(NOME) .......................... (COGNOME) cessato dall’incarico di
………………………………………il.............................................. dichiara che:
□ NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto
all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data …………
□ SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o
diminuzione rispetto all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data
…………
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data
Firma del dichiarante
208
PARTE II
DA DEPOSITARE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE
I
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-
Natura del diritto (a)
Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)
Quota di titolarità
%
Italia/Estero
a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
II
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/-
Tipologia – Indicare
CV fiscali
se
Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione
da
diporto
Anno di immatricolazione
III
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
+/-
Denominazione
società
(anche estera)
della
Tipologia
(indicare se si posseggono
quote o azioni)
n. di azioni
n. di quote
IV
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)
V
TITOLARITA’ DI IMPRESE
209
+/-
Denominazione dell’impresa
Qualifica
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data
Firma del dichiarante
210
Allegato n. 3)
Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013
I
NOME
COGNOME
Dichiara di possedere quanto segue
II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura
del Tipologia (indicare se Quota di titolarità
%
diritto (a)
fabbricato o terreno)
Italia/Estero
a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile,
imbarcazione da diporto
CV fiscali
Anno di immatricolazione
IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della società
(anche estera)
Tipologia
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)
n. di azioni
n. di quote
V
211
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Natura dell’incarico
Denominazione della società
(anche estera)
VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa
Qualifica
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data
Firma del dichiarante
* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secondo grado.
212
Allegato n. 4)
Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione
dell’anno…… dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o
di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013
I
NOME
COGNOME
□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in
aumento o diminuzione
□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti variazioni
in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o - )
II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-
Natura del diritto (a)
Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)
Quota di titolarità
%
Italia/Estero
a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/-
Tipologia – Indicare
CV fiscali
se
Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione
da
diporto
Anno di immatricolazione
IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
+/-
Denominazione
società
della
Tipologia
(indicare se si posseggono
n. di azioni
n. di quote
213
(anche estera)
quote o azioni)
V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)
VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
+/Denominazione dell’impresa
Qualifica
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data
Firma del dichiarante
* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secondo grado.
214
Delibera n. 382 del 12 aprile 2017
VISTO l’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 25
maggio 2016 n. 97, che, al co. 1 bis, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co.1 ai titolari di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
VISTA la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, con cui ll’Autorità ha fornito
indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 anche ai dirigenti pubblici,
ritenendole altresì applicabili anche ai dirigenti del SSN indicati all’art. 41 co. 3 del medesimo
decreto, e, in cui, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile 2017 quale
termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.
VISTA l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che ha sospeso atti
del Segretario generale del Garante della privacy sull’attuazione dell’articolo 14 per i dirigenti
motivando con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con
le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato
dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.
VISTA la lettera del Segretario generale del Garante della privacy del 3 aprile 2017 con cui il
Garante rende noto di aver ricevuto un parere dell’Avvocatura dello Stato del 9 marzo 2017
secondo cui non sussistono i presupposti per proporre appello avverso l’ordinanza del TAR e che
pertanto, “salvo diverso avviso di codesta Autorità, il Garante non procederà alla pubblicazione” dei
dati di tutti i dirigenti in attesa della pronuncia di merito.
VISTA la nota del 5 aprile 2017 con cui il Presidente dell’ANAC ha chiesto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri se intendesse proporre impugnazione avverso l’ordinanza del TAR Lazio sez.
I-quater, n. 1030/2017, al fine di valutare se estendere l’indicazione prevista dal TAR a tutti i
dirigenti di cui al citato art. 14.
VISTA la nota di risposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio con cui è stato
trasmesso il parere dell’Avvocatura dello Stato reso in data 10 aprile 2017 che, richiamando quanto
già rappresentato nel precedente parere del 9 marzo 2017, “consigliava di non rimuovere gli effetti
della sospensiva concessa dal TAR, a prevenzione di una possibile esposizione dell’amministrazione a future
domande risarcitorie” in considerazione della “innegabile gravità e
215
irreparabilità del pregiudizio connesso all’irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del
giudizio”.
CONSIDERATO che nel proprio parere del 10 aprile 20
l’ordinanza impugnata è diventata definitiva il 2 aprile 2017.
7 l’Avvocatura rappresenta che
VISTO il ricorso di un’organizzazione sindacale - che rappresenta i dirigenti dello Stato, della
Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità
indipendenti - e di quattro dirigenti pubblici, notificato all’ANAC in data 7 aprile 2017 per
l’annullamento, previa sospensiva, delle Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017,
nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia
relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola con cui si chiede anche la previa
disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei
dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e missioni, e alla
lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove
necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la
questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli
artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.
CONSIDERATO che nel parere reso dall’Avvocatura dello Stato alla Presidenza del
Consiglio in data 10 aprile 2017 si fa altresì riferimento al ricorso notificato anche all’ANAC
indicandolo come “verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso”.
VALUTATA la necessità di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla
corretta applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con conseguente significativo
contenzioso, nonché disparità
di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni
diverse.
Il Consiglio dell’Autorità
delibera di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative
216
all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici,
compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un
intervento legislativo chiarificatore.
Roma, 12.4.2017
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 20 7
Il Segretario, Maria Esposito
217