F
ISSN 1592-9930
amilia
3-4
Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa
Rivista bimestrale
maggio - agosto 2016
D IRETTA DA SALVATORE PATTI
Tommaso Auletta, Mirzia Bianca, Maria Giovanna Cubeddu, Lucilla Gatt (vicedirettore),
Fabio Padovini, Massimo Paradiso, Enrico Quadri, Carlo Rimini, Giovanni Maria Uda
www.rivistafamilia.it
IN EVIDENZA
PROFILI D’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI
Filippo Vari
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL FIGLIO TRA INTERESSE SUPERIORE DELLA FAMIGLIA
E RIASSETTO DEL FENOMENO FAMILIARE
Massimo Paradiso
LA PROCREAZIONE ASSISTITA: LA RILETTURA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE ’40
Gilda Ferrando
Pacini
GIURISPRUDENZA
Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962; Di Palma Presidente - Acierno Relatore
Adozione – Casi particolari
Poiché all’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983
possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame de requisiti e delle
condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo”), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57, comma 1, n. 2) non può essere svolto neanche indirettamente dando rilievo all’orientamento
sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il
proprio partner.
(Omissis)
gittimante”, il divieto per la persona singola di
FATTO – 1. - C.M.R., legata da una relazione
adottare ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44,
sentimentale e di convivenza con O.O. in dal
comma 1, lett. d); b) nessuna limitazione nor-
2003, ha proposto dinanzi al Tribunale per i mi-
mativa può desumersi dall’orientamento sessuale
norenni di Roma, ai sensi della L. 4 maggio 1983,
della richiedente l’adozione in casi particolari; c)
n. 184, art. 44, comma 1, lett. d), (Diritto del mi-
con la menzionata disposizione, il legislatore ha
nore ad una famiglia), domanda di adozione del-
inteso favorire il consolidamento di rapporti tra
la minore O.A. (nata a (Omissis)), evidenziando
minore e parenti o persone che già se ne pren-
che: - la nascita di A. è stata il frutto di un proget-
dono cura, prevedendo un modello adottivo con
to genitoriale maturato e realizzato con la propria
effetti più limitati rispetto a quello di cui alla L.
compagna di vita; - la decisione di scegliere la
n. 184 del 1983, art. 6; d) la ratio legis deve es-
O., più giovane, ai ini della gravidanza è stata
sere individuata nella veriica della realizzazione
dettata dalle maggiori probabilità di successo del-
dell’interesse del minore, da intendersi come li-
le procedure di procreazione medicalmente assi-
mite invalicabile e chiave interpretativa dell’isti-
stita effettuate in Spagna; - A. ha vissuto sin dalla
tuto; e) la condizione dell’impossibilità dell’afi-
nascita con lei e la sua compagna, in un contesto
damento preadottivo, contenuta nella lett. d) del
familiare e di relazioni scolastiche e sociali ana-
comma 1 dell’art. 44, deve essere interpretata non
logo a quello delle altre bambine della sua età,
già, restrittivamente, come impossibilità “di fatto”,
nel quale sono presenti anche i nonni O. e alcuni
bensì come impossibilità “di diritto”, così da com-
familiari della ricorrente.
prendere anche minori non in stato di abbando-
Il Tribunale adito – acquisito l’assenso del-
no ma relativamente ai quali nasca l’interesse al
la madre della minore alla adozione e sentito il
riconoscimento di rapporti di genitorialità; f) tale
Pubblico Ministero minorile, il quale ha espresso
ultimo requisito è sussistente nella specie, non
parere sfavorevole –, con la sentenza n. 299/2014
trovandosi A. in stato di abbandono e risultando,
del 30 luglio 2014, ha disposto farsi luogo all’ado-
di conseguenza, non collocabile in afidamento
zione di O.A. da parte di C.M.R., con conseguen-
preadottivo in ragione della presenza della ma-
te aggiunta del cognome di quest’ultima a quello
dre, perfettamente in grado di occuparsene; g) la
della minore.
minore, in virtù dello stabile legame di conviven-
Tale decisione è stata basata sulle seguenti
za tra la O. e la C., ha sviluppato una relazione di
argomentazioni: a) non è ravvisabile nel nostro
tipo genitoriale con quest’ultima, relazione che,
ordinamento, diversamente dall’adozione “le-
attraverso il paradigma della L. n. 184 del 1983,
295
Giurisprudenza
art. 44, comma 1, lett. d), può avere riconosci-
situazioni nelle quali non sia possibile l’adozione
mento giuridico entro i limiti dettati dal peculiare
legittimante; insorto contrasto in dottrina ed in
modello adottivo applicabile; h) non sussistono,
giurisprudenza, nella prima fase di applicazio-
al riguardo, ostacoli normativi costituiti dall’as-
ne della norma, tra l’interpretazione “restrittiva”
senza del rapporto matrimoniale e dalla riscon-
– secondo la quale l’impossibilità di afidamento
trata natura del rapporto tra la madre della mino-
preadottivo presuppone una situazione di ab-
re e la C., in quanto persone dello stesso sesso;
bandono, in quanto solo tale condizione rende
i) le indagini richieste dalla stessa L. n. 184 del
possibile un afidamento preadottivo – e l’inter-
1983, art. 57 hanno consentito di rilevare la piena
pretazione “estensiva” – secondo la quale può
rispondenza dell’adozione al preminente interes-
prescindersi dalla condizione di abbandono –,
se della minore.
quest’ultima interpretazione è quella nettamente
2. - A seguito dell’impugnazione proposta dal
prevalente nella giurisprudenza minorile, aven-
Pubblico Ministero minorile avverso tale senten-
do trovato autorevole avallo ermeneutico nella
za, la Corte d’Appello di Roma, sezione minoren-
sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del
ni – in contraddittorio con C.M.R., che ha resistito
1999, per la quale l’art. 44, comma 1, lett. c), nel-
all’appello; respinta, con ordinanza del 3 febbra-
la versione ratione temporis (1999) applicabile,
io-9 aprile 2015, l’istanza di nomina di un cura-
formalmente e sostanzialmente corrispondente
tore speciale della minore; disposta ed espletata
alla vigente lettera d), non richiede la preesisten-
la “veriica”, di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 57
za di una situazione di abbandono del minore,
–, con la sentenza n. 7127/2015 del 23 dicembre
trattandosi di un sorta di clausola residuale volta
2015, ha rigettato l’appello.
a disciplinare le situazioni non rientranti nei pa-
In particolare, nel confermare la menzionata
pronuncia del Tribunale, la Corte:
rametri di cui all’art. 7, relativi alle condizioni necessarie per procedere all’adozione legittimante;
a) in ordine all’esistenza di un potenziale con-
in conclusione, deve aderirsi all’interpretazione
litto d’interessi tra la minore e la madre, legale
secondo la quale è suficiente l’impossibilità giu-
rappresentante della stessa in giudizio, ed alla
ridica dell’afidamento preadottivo, la quale può
conseguente necessità della nomina di un curato-
veriicarsi anche in mancanza di una situazione
re speciale, ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ., nel
di abbandono;
ribadire quanto osservato con la citata ordinanza
c) in particolare, ha osservato che: nessuna
reiettiva del 3 febbraio-9 aprile 2015, ha ritenuto
delle quattro fattispecie di adozione in casi par-
che non vi fosse, nel caso concreto, incompati-
ticolari, previste dall’art. 44, comma 1, richiede
bilità d’interessi e di posizioni tra la minore e la
il preventivo accertamento di una situazione di
madre in merito all’esito della causa ed ha sottoli-
abbandono, in quanto la ratio ad esse sottesa è
neato che la norma richiede il preventivo assenso
volta alla salvaguardia di legami affettivi e rela-
del genitore;
zionali preesistenti ed alla risoluzione di situa-
b) in ordine alla dedotta illegittimità dell’in-
zioni personali nelle quali l’interesse del minore
terpretazione della condicio legis, relativa alla
ad un’idonea collocazione familiare è preminente
“constatata impossibilità dell’afidamento prea-
e si realizza mediante l’instaurazione di “vincoli
dottivo”, ha affermato che: nell’intenzione del le-
giuridici signiicativi” con chi si occupa stabil-
gislatore, tale disposizione risponde all’esigenza
mente di lui;
di rafforzare legami di fatto esistenti in ambito
l’interpretazione estensiva non può ritenersi
familiare/parentale e di trovare una soluzione per
preclusa dalla pronuncia della Corte di Cassa-
296
Claudia Irti
zione n. 22292 del 2013, perché relativa ad una
Generale della Repubblica presso la Corte d’Ap-
fattispecie nella quale l’applicabilità dell’art. 44,
pello di Roma ha proposto ricorso per cassazio-
comma 1, lett. d), è stata esclusa per essere già in
ne, deducendo due motivi di censura.
atto un afidamento preadottivo conseguente ad
Resiste, con controricorso, C.M.R.
una dichiarazione di adottabilità;
DIRITTO – 1. - Con il primo motivo (con cui
d) con riferimento al caso di specie, ha affermato che:
deduce: “Omessa nomina del curatore speciale
della minore ai sensi dell’art. 18 c.p.c. - nel pro-
l’impossibilità dell’afidamento preadottivo è
cedimento di adozione il conlitto di interessi del
incontestabile, esistendo un genitore con la pie-
minore è in re ipsa”), il Pubblico Ministero ricor-
na consapevolezza del suo ruolo ed una iglia
rente critica la sentenza impugnata, sostenendo
minore che ha maturato un rapporto interperso-
che: a) la situazione di conlitto d’interessi si ma-
nale, affettivo ed educativo con la partner con-
nifesta nello stesso ricorso introduttivo, laddove
vivente della madre, tale da acquisire un’auto-
è esplicitato che la nascita di A. è stata il frutto di
noma particolare rilevanza e da giustiicarne il
un progetto portato avanti dalla coppia costituita
riconoscimento giuridico attraverso una forma le-
dalla madre biologica e dalla ricorrente, “dal che
gale corrispondente a ciò che si veriica nella vita
è agevole ravvisare l’aspirazione di entrambe, e
quotidiana delle relazioni familiari della minore
quindi anche della madre della minore, a vive-
medesima; la natura residuale dell’art. 44, comma
re la bigenitorialità nell’ambito del rapporto di
1, lett. d), risponde pienamente a tali esigenze;
coppia come consolidamento dello stesso” (cfr.
il Tribunale ha accertato, in concreto, l’esistenza
Ricorso, pag. 4); b) tale conlitto è “potenziale”,
di un profondo legame della minore con la C.,
dal momento che la madre agisce nel proprio
instaurato in dalla nascita e caratterizzato da tutti
interesse e ritiene che tale interesse coincida con
gli elementi affettivi e di riferimento relazionale,
quello della minore, sicché la decisione impu-
interno ed esterno, qualiicanti il rapporto geni-
gnata, anche se formalmente tesa a salvaguardare
toriale e iliale; si tratta non già di dare vita ad
l’interesse della minore, appare sostanzialmente
una forma di genitorialità non consentita dalla
ispirata da una concezione “adultocentrica”; c)
legge, ma di prendere atto di una situazione rela-
l’assenso della madre all’adozione non è risoluti-
zionale preesistente e di dare ad essa una forma
vo, trattandosi di una condizione della procedura
giuridica secondo i parametri consentiti dalla leg-
prevista per qualsiasi tipologia di adozione in ca-
ge sull’adozione, senza alcuna sovrapposizione
si particolari; d) pertanto, sarebbe stato necessa-
al rapporto che lega la madre della minore e la
rio scindere le due posizioni, quella di portatrice
C.; le indagini svolte ai sensi della L. n. 184 del
di un interesse morale all’adozione e quella di le-
1983, art. 57 hanno consentito di accertare la pie-
gale rappresentante dell’adottanda, appunto con
na capacità affettiva ed educativa della C. – che
la nomina di un curatore speciale della minore.
mantiene un solido rapporto anche con il pro-
Con il secondo motivo (con cui deduce: “Er-
prio fratello e con il suo nucleo familiare di ori-
rore nella applicazione della legge L. n. 184 del
gine, nel quale la minore è coinvolta –, nonché
1983, ex art. 44, lett. d”), il ricorrente critica ancora
la condizione di benessere in cui la minore vive,
la sentenza impugnata, quanto all’interpretazione
comprendente aspetti ludici, sociali, scolastici, ri-
dell’art. 44, comma 1, lett. d), data dalla Corte
creativi, affettivi, culturali e materiali che la stessa
d’Appello, sostenendo che: a) la “constatata im-
C. concorre a determinare.
possibilità di afidamento preadottivo” presuppo-
3. - Avverso questa sentenza il Procuratore
ne pur sempre la preesistenza di una situazione
297
Giurisprudenza
di abbandono, trattandosi di un istituto giuridico
limite contenuto nella lettera b) dello stesso art.
unitario dai caratteri individuabili in negativo che
44, il quale consente soltanto l’adozione del i-
mira a offrire tutela a situazioni di adozione dif-
glio del coniuge ed esclude tale possibilità per le
icili od impossibili di fatto, come è comprovato
coppie eterosessuali o dello stesso sesso che non
dalla stessa scelta del participio passato “consta-
siano unite in matrimonio;
tata”, che rimanda ad un’attività materiale - la ri-
ancora, la Corte d’Appello di Roma non ha
cerca di una coppia idonea all’afidamento prea-
neanche tentato un’interpretazione costituzional-
dottivo - al cui esito infruttuoso soltanto si apre la
mente orientata della lett. h) dell’art. 44, volta ad
possibilità dell’adozione speciale; b) al riguardo,
estenderne l’applicazione anche alle coppie di
il richiamo della sentenza della Corte Costituzio-
fatto, né ha ritenuto di sollevare eccezione d’ille-
nale n. 383 del 1999 non appare pertinente, in
gittimità costituzionale della norma per disparità
quanto tale sentenza è relativa ad una fattispecie
di trattamento tra le unioni matrimoniali e le al-
concernente la domanda di adozione speciale ri-
tre forme di relazione stabile oppure per discri-
volta da parenti entro il quarto grado che già si
minazione dovuta ad orientamento sessuale, ma
occupano ed accudiscono il minore, così impe-
ha ritenuto applicabile la lettera d) nonostante il
dendo la dichiarazione di abbandono; c) invece,
carattere derogatorio e di stretta interpretazione
la sentenza della Corte di Cassazione n. 22293
della norma; inine, a fronte di un’ampia varietà
del 2013 afferma correttamente che non può di-
di situazioni familiari stabili meritevoli di tutela,
latarsi la nozione d’impossibilità di afidamento
deve ritenersi rimessa al legislatore la scelta in
preadottivo al punto da ricomprendervi l’ipotesi
ordine ai valori ed ai diritti da tutelare.
del contrasto con l’interesse del minore, con la
2. - Preliminarmente, quanto alla richiesta di
conseguenza che l’impossibilità di afidamento
rimessione alle Sezioni Unite formulata dal sosti-
preadottivo rappresenta un’ipotesi subordinata al
tuto Procuratore Generale, il Collegio osserva in-
mancato esito dell’adozione legittimante.
nanzitutto che, secondo il consolidato e condivi-
1.1. - Nell’odierna udienza di discussione, il
so orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis,
sostituto Procuratore Generale ha chiesto: 1) in
le sentenze nn. 4219 del 1985, 359 del 2003, 8016
via preliminare, la rimessione del ricorso alle Se-
del 2012), l’istanza di parte volta all’assegnazione
zioni Unite, perché involgente una questione di
del ricorso alle sezioni unite, formulata ai sensi
massima di particolare importanza; 2) in via su-
dell’art. 376 cod. proc. civ. (nella specie, ai sensi
bordinata, l’accoglimento del ricorso, ritenendo
del terzo comma dello stesso art. 376) e dell’art.
inapplicabile alla fattispecie dedotta nel presente
139 disp. att. cod. proc. civ., costituisce mera sol-
giudizio la L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1,
lecitazione all’esercizio di un potere discreziona-
lett. d), in quanto tutta la disciplina normativa
le, che non solo non è soggetto ad un dovere
relativa all’adozione, comprensiva dell’art. 44, è
di motivazione, ma non deve neppure necessa-
rivolta alla tutela dell’infanzia maltrattata, abban-
riamente manifestarsi in uno speciico esame e
donata ed abusata, mentre nel caso di specie la
rigetto di detta istanza.
minore ha un genitore legittimo che si occupa in
Fermo restando quanto ora ribadito, può in
modo del tutto idoneo di lei; inoltre, l’interpreta-
ogni caso osservarsi che la Corte di cassazione
zione della condicio legis “constatata impossibili-
ha pronunciato a sezione semplice su numerose
tà dell’afidamento preadottivo” che non richie-
questioni variamente collegate a temi socialmen-
da la preventiva esistenza di una condizione di
te e/o eticamente sensibili, in tema sia di “diretti-
abbandono determinerebbe un aggiramento del
ve di ine vita” (sentenza n. 21748 del 2007), sia
298
Claudia Irti
di limiti al riconoscimento giuridico delle unioni
dre ed il minore adottando.
omoaffettive (sentenze nn. 4184 del 2012 e 2004
Al riguardo, è indispensabile premettere il
del 2015), sia di adozione da parte della perso-
quadro normativo di riferimento interno e con-
na singola (sentenze nn. 6078 del 2006 e 3572
venzionale concernente la rappresentanza e la
del 2011), sia di surrogazione di maternità nella
partecipazione del minore ai giudizi che lo ri-
forma della gestazione afidata a terzi (sentenza
guardano.
n. 24001 del 2014). Deve, pertanto, ritenersi che
La generale previsione contenuta nell’art. 78
non tutte le questioni riguardanti diritti indivi-
c.p.c., comma 2 - “Si procede altresì alla nomina
duali o relazionali di più recente emersione ed
di un curatore speciale al rappresentato, quando
attualità sono per ciò solo qualiicabili come “di
vi è conlitto di interessi col rappresentante” - de-
massima di particolare importanza” nell’accezio-
ve integrarsi, con speciico riferimento al minore,
ne di cui all’art. 374 c.p.c., comma 2.
con gli artt. 3 e 12 della Convenzione sui diritti
3. - In limine, il Collegio precisa che, nella
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
specie, il rapporto di iliazione esistente tra la
1989 e resa esecutiva dalla L. 27 maggio 1991, n.
minore e la madre biologica e legale, al pari del
176, nonché con gli artt. 4 e 9 della Convenzione
rapporto che lega la minore alla richiedente l’a-
Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, fat-
dozione ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44,
ta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecuti-
comma 1, lett. d), non è riconducibile ad alcuna
va dalla L. 20 marzo 2003, n. 77.
delle forme di cosiddetta “surrogazione di ma-
In particolare, la Convenzione di New York
ternità” realizzate mediante l’afidamento della
– dopo aver affermato, nell’art. 3, par. 1, il fonda-
gestazione a terzi: la minore, infatti, è stata rico-
mentale principio, secondo cui “In tutte le deci-
nosciuta dalla donna che l’ha partorita, in appli-
sioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle
cazione dell’art. 269 c.c., comma 3.
istituzioni pubbliche o private di assistenza so-
4. - Il ricorso non merita accoglimento.
ciale, dei tribunali, delle autorità amministrative
4.1. - Il primo motivo non è fondato.
o degli organi legislativi, l’interesse superiore del
Con esso (cfr., supra, n. 1.), la critica del ri-
fanciullo deve essere una considerazione premi-
corrente si incentra sulla preigurabilità di un
nente” –, con l’art. 12, par. 2, stabilendo che “... si
conlitto “potenziale” (così qualiicato dallo stes-
darà… al fanciullo la possibilità di essere ascolta-
so ricorrente) tra l’interesse della madre ad otte-
to in ogni procedura giudiziaria o amministrativa
nere riconoscimento giuridico dell’unione con la
che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un
propria partner e quello, autonomo, della minore
rappresentante o un organo appropriato, in mo-
adottanda, conlitto dal quale scaturirebbe la ne-
do compatibile con le regole di procedura della
cessità della nomina di un curatore speciale della
legislazione nazionale”, sancisce l’autonomia dei
minore medesima.
diritti e degli interessi del minore anche nei pro-
La questione che tale motivo pone non ha
cedimenti giurisdizionali.
precedenti speciici e consiste nello stabilire se,
A sua volta, l’art. 4, par. 1, della Convenzione
nell’ambito di un rapporto di convivenza di cop-
di Strasburgo dispone che “Salvo quando dispo-
pia, la domanda proposta da una delle persone
sto dall’art. 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere,
componenti la coppia per l’adozione del iglio
personalmente o per il tramite di altre persone
minore dell’altra, ai sensi della L. n. 184 del 1983,
o organi, la designazione di un rappresentante
art. 44, comma 1, lett. d), determini ex se un con-
speciale delle procedure dinnanzi ad un’autorità
litto di interessi, anche solo potenziale, tra la ma-
giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto
299
Giurisprudenza
interno privi coloro che hanno responsabilità di
derivante dagli orientamenti della Corte costitu-
genitore, della facoltà di rappresentare il fanciul-
zionale e della giurisprudenza di legittimità.
lo per via di un conlitto d’interesse con lo stes-
In particolare, la Corte costituzionale, già
so”. E il successivo art. 9, par. 1, stabilisce che
nell’ordinanza n. 528 del 2000, allude alla neces-
“Nelle procedure che interessano un fanciullo,
sità di veriicare l’esistenza nel nostro ordinamen-
se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno
to di norme che consentano la nomina del cura-
responsabilità di genitore si vedono privati della
tore speciale del minore nei giudizi che hanno
facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un
ad oggetto la potestà genitoriale (artt. 333 e 336
conlitto d’interessi con lo stesso, l’autorità giudi-
cod. civ., ratione temporis applicabili), ancorché
ziaria può designare un rappresentante speciale
non vi sia una previsione puntuale al riguardo
per il fanciullo in tali procedure”.
nelle norme codicistiche richiamate. La stessa
Tale quadro normativo convenzionale esige,
indicazione è contenuta nella sentenza n. 1 del
dunque, che possa essere rappresentata autono-
2002, nella quale viene espressamente precisato
mamente la posizione del minore nei giudizi che
che il menzionato art. 12 della Convenzione di
lo riguardano e si riferisce in particolare a quelli
New York integra la disciplina contenuta nell’art.
relativi ad interventi sulla responsabilità genito-
336 cod. civ. (nella versione ratione temporis ap-
riale ed a quelli adottivi, riservando tuttavia ai
plicabile) in modo da consentire, “se del caso”, la
legislatori nazionali di stabilirne le modalità.
nomina di un curatore speciale. Nella sentenza
La scelta operata dal legislatore italiano è fon-
n. 83 del 2011, la Corte è esplicita nell’affermare
data sulla predeterminazione normativa di alcune
che, se di regola la rappresentanza sostanziale
peculiari fattispecie nelle quali è ipotizzabile in
e processuale del minore è afidata al genitore,
astratto, senza dover distinguere caso per caso,
qualora si prospettino situazioni di conlitto d’in-
il conlitto d’interessi, con conseguente necessità
teressi, spetta al giudice procedere alla nomina
di nomina del curatore speciale a pena di nullità
del curatore anche d’uficio, “avuto riguardo allo
del procedimento per violazione dei principi co-
speciico potere attribuito in proposito all’autori-
stituzionali del giusto processo (cfr., ad esempio,
tà giudiziaria dall’art. 9, comma 1, della Conven-
art. 244 cod. civ., comma 6, art. 247 cod. civ.,
zione di Strasburgo... previa prudente valutazio-
commi 2, 3 e 4, art. 248 cod. civ., commi 3 e 5,
ne delle circostanze del caso concreto” (n. 5 del
art. 249 cod. civ., commi 3 e 4, art. 264 cod. civ.),
Considerato in diritto).
mentre tutte le altre concrete fattispecie di con-
Coerentemente con i principi soprarichiama-
litto d’interessi potenziale, che possa insorgere
ti – fondati sul rafforzamento del potere-dovere
nei giudizi riguardanti i diritti dei minori, sono
del giudice del merito di veriicare in concreto
regolate dall’art. 78 cod. proc. civ., comma 2: ciò
l’esistenza di una situazione d’incompatibilità tra
signiica che il giudice del merito è tenuto a ve-
gli interessi del genitore-rappresentante legale e
riicare in concreto l’esistenza potenziale di una
quelli del minore –, sono state individuate, an-
situazione d’incompatibilità tra gli interessi del
che ai ini della delimitazione del sindacato di
rappresentante e quello preminente del minore
legittimità di questa Corte, le ipotesi di conlitto
rappresentato.
d’interessi, rilevabili in astratto ed in via generale,
L’impostazione binaria ora illustrata è coeren-
distinguendole dalle situazioni concrete che volta
te con l’interpretazione complessiva del sistema
a volta il giudice del merito ha il potere-dovere di
di tutela della effettiva rappresentanza degli in-
esaminare, anche alla luce delle norme conven-
teressi del minore nei giudizi che lo riguardano,
zionali sopra indicate e del sistema potenziato
300
Claudia Irti
di tutela processuale della posizione del minore
precedente pronuncia n. 2489 del 1992, che “il
nei giudizi che lo riguardano, derivante dalla L.
conlitto deve essere concreto, diretto ed attuale,
28 marzo 2001, n. 149 (di modiica della legge n.
e sussiste se al vantaggio di un soggetto corri-
184 del 1983, le cui norme processuali sono en-
sponde il danno dell’altro”.
trate in vigore il 1 luglio 2007). Al riguardo, può
Alla luce dei richiamati principi, emerge chia-
richiamarsi la sentenza n. 7281 del 2010, con la
ramente l’infondatezza del motivo in esame. Ri-
quale, in ordine ad un giudizio di adottabilità, si
levato che viene censurata – sotto il proilo della
è ritenuto che il conlitto d’interessi tra genitori
violazione di norme di diritto di cui all’art. 360
e minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.
c.p.c., comma 1, n. – l’“Omessa nomina del cu-
8, ult. comma, e art. 10, comma 2, sia in re ipsa,
ratore speciale della minore ai sensi dell’art. 78
con conseguente obbligo per il giudice di prov-
c.p.c.”, sul rilievo che “nel procedimento di ado-
vedere alla nomina del curatore speciale, mentre
zione il conlitto di interessi del minore è in re
relativamente al rapporto tra tutore e minore la
ipsa”, anche se da ritenersi non in atto ma poten-
valutazione in concreto di una situazione d’in-
ziale, deve escludersi che possa trarsi in via er-
compatibilità debba essere frutto di valutazione
meneutica, in carenza d’indici normativi speciici,
svolta caso per caso dal giudice (cfr., in senso
un’incompatibilità d’interessi ravvisabile in gene-
conforme, le sentenze nn. 12290, 16553 e 16870
rale quale conseguenza dell’applicazione della L.
del 2010, 11420 del 2014).
n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d). Questa
L’apprezzamento dell’esistenza di un poten-
peculiare ipotesi normativa di adozione in casi
ziale conlitto d’interessi, che non sia previsto
particolari mira infatti – come meglio risulterà nel
normativamente in modo espresso (come ad
corso dell’esame del secondo motivo (cfr., infra,
esempio, nel disconoscimento di paternità, dal
n. 4.2.) – a dare riconoscimento giuridico, previo
citato art. 244 c.c., ult. comma) o non sia ricava-
rigoroso accertamento della corrispondenza della
bile dall’interpretazione coordinata delle norme
scelta all’interesse del minore, a relazioni affettive
che regolano il giudizio (come nel procedimento
continuative e di natura stabile instaurate con il
volto alla dichiarazione di adottabilità), è rimes-
minore e caratterizzate dall’adempimento di do-
so in via esclusiva al giudice del merito e non è
veri di accudimento, di assistenza, di cura e di
sindacabile in sede di giudizio di legittimità: al
educazione analoghi a quelli genitoriali. La ratio
riguardo, può richiamarsi la sentenza n. 5533 del
dell’istituto è quella di consolidare, ove ricorrano
2001, secondo la quale il conlitto d’interessi tra
le condizioni dettate dalle legge, legami preesi-
genitore e iglio minore si determina non “in pre-
stenti e di evitare che si protraggano situazioni
senza di un interesse comune, sia pure distinto
di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato.
ed autonomo, di entrambi al compimento di un
All’interno di tale paradigma non può ravvisarsi
determinato atto, ma soltanto allorché i due inte-
una situazione d’incompatibilità d’interessi in re
ressi siano nel caso concreto incompatibili tra lo-
ipsa, desumibile cioè dal modello adottivo astrat-
ro”. Il medesimo principio è affermato nella moti-
to, tra il genitore-legale rappresentante ed il mi-
vazione della sentenza n. 21651 del 2011, proprio
nore adottando.
con riferimento ad una fattispecie di adozione in
Al riguardo, deve aggiungersi che non può
casi particolari, ai sensi della L. n. 184 del 1983,
non cogliersi, nella necessità dell’assenso del ge-
art. 44, comma 1, lett. b), laddove non si esclude
nitore dell’adottando previsto dalla L. n. 184 del
“in linea di principio” l’applicabilità dell’art. 78
1983, art. 46, un indice normativo contrario alla
c.p.c., comma 2, ma sì afferma, richiamando la
conigurabilità, in via generale ed astratta, di una
301
Giurisprudenza
situazione di conlitto d’interessi anche solo po-
la conigurabilità in via generale ed astratta di
tenziale. Tale situazione può, invece, riscontrarsi
una situazione di conlitto d’interessi. E, comun-
in concreto nel corso del procedimento di ado-
que, anche a voler qualiicare il vizio denunciato
zione di cui all’art. 44, sicché il giudice, se solle-
all’interno del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c.,
citato da una delle parti o dal pubblico ministero,
comma 1, n. 5 (ancorché non espressamente de-
deve veriicarne l’esistenza nella fattispecie de-
dotto), la Corte d’Appello ha compiutamente esa-
dotta in giudizio. Nella specie, la Corte d’Appello,
minato il proilo indicato, ne ha trattato in modo
con l’ordinanza del 9 aprile 2015 (cfr., supra, Fatti
completo ed ha espresso, di conseguenza, una
di causa, n. 2.) ha trattato espressamente la que-
valutazione inale insindacabile.
stione, escludendo la necessità della nomina di
un curatore speciale, sia in considerazione della
4.2. - Anche il secondo motivo è privo di fondamento.
radicale diversità della situazione sub iudice ri-
Il suo esame sarà incentrato sull’esatta deli-
spetto a quelle che caratterizzano le dichiarazioni
mitazione dell’ambito di applicazione dell’ipotesi
di adottabilità, nelle quali viene in luce proprio
normativa di adozione in casi particolari discipli-
l’inidoneità dei genitori e l’inadempienza ai do-
nata nella L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1,
veri discendenti dal vincolo di iliazione, sia in
lett. d). In particolare, l’indagine ermeneutica sa-
relazione alla valutazione in concreto della co-
rà concentrata sul contenuto da attribuire alla di-
munanza - e non dell’incompatibilità - degli in-
sposizione “constatata impossibilità di afidamen-
teressi del genitore e del minore, sia, inine, in
to preadottivo”, condizione questa – in cui deve
considerazione della necessità dell’assenso pre-
trovarsi il minore adottando – indispensabile per
ventivo all’adozione da parte del genitore stesso.
l’applicazione di tale fattispecie di adozione.
La censura, in conclusione, è da respingersi
4.2.1. - Al ine di pervenire ad un’interpre-
sotto il proilo della violazione di legge, dal mo-
tazione coerente con la lettera e la ratio dell’i-
mento che il conlitto d’interessi denunciato non
stituto, oltreché con il contesto costituzionale e
è in re ipsa ma va accertato in concreto con riferi-
convenzionale all’interno del quale devono col-
mento alle singole situazioni dedotte in giudizio.
locarsi i diritti del minore, è necessario esaminare
Può, inine, osservarsi che l’unica ragione po-
il testo dell’art. 44 nella sua interezza nonché la
sta a sostegno della denunciata incompatibilità
sua evoluzione normativa ed applicativa alla lu-
d’interessi è stata individuata nell’interesse della
ce, in particolare, della giurisprudenza della Cor-
madre della minore al consolidamento giuridico
te costituzionale e di questa Corte.
del proprio progetto di vita relazionale e geni-
Il testo originario della norma era il seguente:
toriale. Al riguardo, tuttavia: o si ritiene che sia
“I minori possono essere adottati anche quando
proprio la relazione sottostante (coppia omoaf-
non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
fettiva) ad essere potenzialmente contrastante,
dell’art. 7: a) da persone unite al minore, orfano
in re ipsa, con l’interesse del minore, incorrendo
di padre e di madre, da vincolo di parentela ino
però in una inammissibile valutazione negativa
al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo
fondata esclusivamente sull’orientamento sessua-
preesistente alla perdita dei genitori; b) dal co-
le della madre della minore e della richiedente
niuge nel caso in cui il minore sia iglio anche
l’adozione, di natura discriminatoria e comun-
adottivo dell’altro coniuge; c) quando vi sia la
que priva di qualsiasi allegazione e fondamento
constatata impossibilità di afidamento preadot-
probatorio speciico; oppure si deve escludere
tivo comma 1. L’adozione, nei casi indicati nel
tout court, come già ampiamente argomentato,
precedente comma, è consentita anche in pre-
302
Claudia Irti
senza di igli legittimi comma 2. Nei casi di cui
io 1992, n. 104, art. 3, comma 1, e sia orfano di
alle lettere a) e c) l’adozione è consentita, oltre
padre e di madre; d) quando vi sia la constatata
che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se
impossibilità di afidamento preadottivo. 2.
l’adottante è persona coniugata e non separata,
L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è
il minore deve essere adottato da entrambi i co-
consentita anche in presenza di igli. 3. Nei casi
niugi terzo comma. In tutti i casi l’adottante deve
di cui alle lett. a), e), e d) del comma 1 l’adozione
superare di almeno diciotto anni l’età di coloro
è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non
che intende adottare comma 4”.
è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e
L’art. 25 della menzionata L. 28 marzo 2001,
non separata, l’adozione può essere tuttavia di-
n. 149, ha sostituito l’intero art. 44, inserendo, in
sposta solo a seguito di richiesta da parte di en-
particolare, una nuova ipotesi adottiva relativa al
trambi i coniugi. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e
minore disabile, contrassegnata dalla lettera c).
d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare
Per effetto di questa interpolazione, l’adozione
di almeno diciotto anni quella di coloro che egli
“quando vi sia la constatata impossibilità di af-
intende adottare”.
idamento preadottivo” risulta attualmente con-
È, inine, indispensabile tener presente che
trassegnata dalla lettera d). Inoltre, le successive
il tribunale per i minorenni, per ogni ipotesi di
modiiche hanno riguardato la soppressione - ad
adozione non legittimante, oltre all’acquisizione
opera del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art.
dell’assenso del genitore dell’adottando (art. 46,
100, comma 1, lett. t), nel comma 2 dello stesso
comma 1, cit.), deve svolgere l’indagine prevista
art. 44, dell’attributo “legittimi” dopo “igli”, non-
dal successivo art. 57, il quale dispone: “Il tribu-
chè l’inserimento – ad opera della L. 19 ottobre
nale veriica: 1) se ricorrono le circostanze di cui
2015, n. 173, art. 4, comma 1, (Modiiche alla L.
all’articolo 44; 2) se l’adozione realizza il premi-
4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità
nente interesse del minore primo comma. A tal
affettiva dei bambini e delle bambine in afido
ine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori
familiare) –, nell’art. 44, comma 1, lett. a), dopo
dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate
le parole “stabile e duraturo”, relative al rappor-
indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli
to del minore orfano di padre e di madre con
organi di pubblica sicurezza, sull’adottante, sul
parenti ino al sesto grado, delle parole “anche
minore e sulla di lui famiglia secondo comma.
maturato nell’ambito di un prolungato periodo di
L’indagine dovrà riguardare in particolare: a) l’i-
afidamento”.
doneità affettiva e la capacità di educare e istruire
Il testo vigente della L. n. 184 del 1983, art. 44
il minore, la situazione personale ed economica,
risulta, pertanto, il seguente: “2. I minori possono
la salute, l’ambiente familiare degli adottanti; b)
essere adottati anche quando non ricorrono le
i motivi per i quali l’adottante desidera adotta-
condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7: a) da
re il minore; c) la personalità del minore; d) la
persone unite al minore da vincolo di parente-
possibilità di idonea convivenza, tenendo conto
la ino al sesto grado o da preesistente rapporto
della personalità dell’adottante e del minore ter-
stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di
zo comma”. La lettera a) del terzo comma è stata
un prolungato periodo di afidamento, quando
sostituita ad opera della L. n. 149 del 2001, art.
il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal
29, che ha esteso l’accertamento da svolgere an-
coniuge nel caso in cui il minore sia iglio anche
che alla “idoneità affettiva”.
adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore
4.2.2. - Alla luce di tale quadro normativo,
si trovi nelle condizioni indicate dalla L. 5 febbra-
l’interpretazione della condizione costituita dalla
303
Giurisprudenza
“constatata impossibilità di afidamento preadottivo”, non può essere scissa né dall’esame com-
Il Collegio non condivide tale opzione interpretativa.
plessivo dell’istituto dell’adozione in casi partico-
L’esame critico del suo fondamento va svolto,
lari né dalle modiiche normative medio tempore
come già detto, muovendo dal quadro normati-
intervenute, al ine di veriicare se la sua ratio
vo costituito dalla L. n. 184 del 1983 e dagli altri
originaria possa ritenersi tuttora intatta oppure
rilevanti interventi innovativi in tema di iliazio-
sia mutata in conseguenza dell’evoluzione del
ne, dianzi delineati. L’analisi deve essere com-
quadro normativo.
pletata con la veriica dell’incidenza del quadro
Il Procuratore generale ricorrente ed il sosti-
costituzionale e convenzionale, ed in particolare
tuto Procuratore generale d’udienza aderiscono
dei principi affermati dalla giurisprudenza della
nettamente alla richiamata “tesi restrittiva” (cfr.,
Corte di Strasburgo in tema di “best interest” del
supra, nn. 1. e 1.1.), che si fonda sulla qualii-
minore.
cazione della “constatata impossibilità di afida-
Deve sottolinearsi che l’art. 44, al comma 1,
mento preadottivo” come “impossibilità di fatto”:
stabilisce che l’accertamento di una situazione
secondo tale tesi, l’inveramento della condizione
di abbandono (art. 8, comma 1) non costituisce,
richiede ineludibilmente la preesistenza di una
differentemente dall’adozione legittimante, una
situazione di abbandono (o di semi abbandono)
condizione necessaria per l’adozione in casi par-
del minore.
ticolari, e che tale prescrizione di carattere ge-
Al riguardo, possono individuarsi tre ragioni
nerale si applica a tutte le ipotesi previste dallo
giustiicative di questa lettura della norma: 1) la
stesso art. 44, lett. a), b), c) e d). Infatti, tale nor-
valorizzazione dell’intentio legis:
ma dispone che “I minori possono essere adottati
l’originaria lettera c), ora lettera d), del comma
anche quando non ricorrono le condizioni di cui
1 dell’art. 44, anche secondo alcuni orientamenti
al comma 1 dell’art. 7” e il richiamato art. 7, al
dottrinali espressi nella fase di prima applicazione
comma 1, stabilisce come condizione necessaria
della norma, doveva essere rivolta a scongiurare
per l’adozione legittimante la dichiarazione di
l’afidamento a terzi di minori da parte dei geni-
adottabilità, la quale presuppone a sua volta l’ac-
tori mediante l’aggiramento del rigoroso regime
certamento della situazione di abbandono così
dell’adozione legittimante; tale ratio originaria
come prescritto nel successivo art. 8, comma 1.
ha, di conseguenza, permeato l’istituto, limitan-
Risulta pertanto, anche dal mero esame te-
done anche attualmente l’applicazione a minori
stuale delle norme sopraindicate, che l’adozione
in condizioni di prolungata istituzionalizzazione,
in casi particolari può essere dichiarata a prescin-
alla quale non sia seguito, e verosimilmente non
dere dalla sussistenza di una situazione di abban-
possa seguire, l’afidamento preadottivo; 2) l’uti-
dono del minore adottando.
lizzazione del sintagma “constatata impossibilità”
La conferma dell’assunto si trae anche dal
richiama una situazione di fatto preesistente; 3)
successivo art. 11, comma 1, nella parte in cui
la contraria interpretazione “estensiva” come sot-
stabilisce che, relativamente al minore orfano di
tolineato anche dal sostituto Procuratore Genera-
entrambi i genitori e privo di parenti entro il
le nella sua requisitoria d’udienza – condurrebbe
quarto grado che abbiano con lui rapporti signi-
a dichiarare l’adozione in casi particolari tutte le
icativi, il tribunale per i minorenni deve dichia-
volte che ciò corrisponda all’interesse del minore
rare lo stato di adottabilità, “salvo che esistano
adottando, con conseguente aggiramento della
istanze di adozione ai sensi dell’art. 44”. Le altre
condizione limitativa imposta dalla legge.
differenze di regime giuridico tra le due diverse
304
Claudia Irti
categorie di adozione, hanno invece una portata
ordine alla relazione con il richiedente l’adozio-
applicativa più limitata. Il limite dovuto alla diffe-
ne. All’interno di questa diversa categoria di ge-
renza d’età si applica soltanto alle ipotesi sub a)
nitorialità adottiva prevista dal nostro ordinamen-
e d) e l’estensione alle persone non sposate non
to, deve rilevarsi che delle quattro fattispecie di
riguarda l’ipotesi relativa all’adozione del iglio
adozione in casi particolari descritte nell’art. 44,
del coniuge, regolata dalla lettera b). Deve, per-
quella contrassegnata dalla lettera d) è caratteriz-
tanto, essere pienamente valorizzata ai ini erme-
zata da un grado di determinazione inferiore alle
neutici la portata generale della prescrizione con-
altre tre: nella prima, infatti, vengono esattamen-
tenuta nel comma 1 dell’art. 44, secondo la quale
te deinite le situazioni del minore (orfano di pa-
– sì ribadisce – la preesistenza dello stato di ab-
dre e madre) e dell’adottante (parente entro il
bandono non costituisce limite normativo all’ap-
sesto grado con preesistente rapporto stabile e
plicazione della norma nella sua interezza e con-
duraturo con il minore); nella seconda, ugual-
seguentemente, per quanto rileva in questa sede,
mente, il minore adottando deve essere iglio, an-
anche all’ipotesi descritta nella lettera d). Soste-
che adottivo, di un coniuge e l’adottante non può
nere invece che, per integrare la condizione della
che essere l’altro coniuge; nella terza, il minore
“constatata impossibilità dell’afidamento prea-
deve essere orfano di entrambi i genitori e porta-
dottivo”, debba sempre sussistere la situazione di
tore di handicap, mentre non è richiesta alcuna
abbandono, oltreché contrastare con l’art. 44,
condizione in ordine all’adottante; nella lettera
comma 1 – nella parte in cui ne esclude la neces-
d), invece, nessun requisito viene indicato per
sità per tutte le ipotesi descritte dalla norma, sen-
deinire i proili dell’adottante e dell’adottando,
za distinzione tra le singole fattispecie, come in-
essendo soltanto prevista la condicio legis della
vece si riscontra nel terzo comma dell’art. 44
“constatata impossibilità dell’afidamento prea-
relativamente agli altri requisiti relativi all’età o
dottivo”. L’impostazione di cui alle considerazioni
all’insussistenza dello status coniugale –, condur-
che precedono è del tutto coerente con quanto
rebbe sempre ad escludere che, nell’ipotesi di cui
affermato dalla Corte costituzionale con la sen-
alla lettera d), l’adozione possa conseguire ad
tenza n. 383 del 1999. Con questa pronuncia, in-
una relazione già instaurata e consolidata con il
fatti, la Corte - nel dichiarare non fondata, in rife-
minore, essendo tale condizione relazionale con-
rimento all’art. 3 Cost. e art. 30 Cost., comma 2,
trastante con l’accertamento di una situazione di
anche la questione di legittimità costituzionale
abbandono così come descritta nella L. n. 184 del
della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. c),
1983, art. 8 cit., comma 1. Già sul piano dell’esa-
(testualmente corrispondente alla vigente lettera
me testuale delle norme l’adozione in casi parti-
d dello stesso art. 44: cfr., supra, n. 4.2.1.) - ha
colari si caratterizza per una radicale differenza
affermato, tra l’altro, che: a) “… la L. n. 184 del
di disciplina in ordine alle condizioni di accesso
1983, art. 44 si sostanzia in una sorta di clausola
(oltreché a differenze di rilievo anche quanto agli
residuale per i casi speciali non inquadrabili nel-
effetti, il cui esame è però superluo) non priva
la disciplina dell’adozione “legittimante”, consen-
d’inluenza sul piano sistematico. Al riguardo, de-
tendo l’adozione dei minori “anche quando non
ve ritenersi che vi siano due modelli di adozione,
ricorrono le condizioni di cui al primo comma
quella legittimante, fondata sulla condizione di
dell’art. 1”. In questa logica di apertura, la lettera
abbandono del minore, e quella non legittimante,
c) fornisce un’ulteriore “valvola” per i casi che
fondata su requisiti diversi sia in ordine alla situa-
non rientrano in quelli più speciici previsti dalle
zione di fatto nella quale versa il minore, sia in
lettere a) e b)”; b) “Le ordinanze di rimessione
305
Giurisprudenza
ritengono di dover trarre dal riferimento letterale
Stati. In particolare, quanto ai predetti interventi
della disposizione impugnata alla “constatata im-
legislativi, la riforma della iliazione, di recente
possibilità di afidamento preadottivo” il presup-
attuata mediante la L. Delega 10 dicembre 2012,
posto interpretativo secondo cui, per far ricorso
n. 219, ed il già citato D.lgs. n. 154 del 2013, ha
all’ipotesi prevista dalla lettera c) della norma,
modiicato incisivamente la preesistente discipli-
occorre necessariamente la previa dichiarazione
na normativa degli status iliali, stabilendo solo
dello stato di abbandono del minore e quindi la
per il iglio l’imprescrittibilità del diritto a far pre-
declaratoria formale di adottabilità, nonchè il va-
valere la verità biologica: questa opzione eviden-
no tentativo del predetto afidamento. In realtà,
zia il riconoscimento del rilievo delle relazioni
l’art. 44 è tutto retto dalla “assenza delle condi-
instaurate e consolidate nel tempo tra genitore e
zioni” previste dal primo comma del precedente
iglio sotto il proilo del diritto di quest’ultimo a
art. 7 della medesima L. n. 184: pertanto, gli stes-
conservare tale proilo caratterizzante l’identità
si principi relativi alle prime due ipotesi dell’art.
personale in dalla nascita. Inoltre, il medesimo
44 valgono anche per le fattispecie ricadenti sot-
principio, rafforzato dal canone dell’assunzione
to la lettera c)”; c) “Una ulteriore conferma della
di responsabilità in ordine alle scelte genitoriali
adottabilità dei minori in tutti i casi rientranti nel-
fatte consapevolmente, è a fondamento della L.
le tre lettere dell’art. 44 anche quando non sono
19 febbraio 2004, n. 40, art. 9, commi 1 e 2: in
stati o non possono essere formalmente dichiara-
queste norme è stabilito, infatti, che un rapporto
ti adottabili sì trae dal disposto del primo comma
di iliazione – sorto per effetto dell’accesso a pra-
del precedente art. 11. … È evidente allora che,
tiche di procreazione medicalmente assistita vie-
nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto
tate dalle legge, ove il consenso all’accesso a tali
favorire il consolidamento dei rapporti tra il mi-
pratiche sia ricavabile da atti concludenti – non
nore ed i parenti o le persone che già si prendo-
può essere messo in discussione mediante il di-
no cura di lui, prevedendo la possibilità di un’a-
sconoscimento di paternità, l’impugnazione del
dozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a
riconoscimento per difetto di veridicità o l’eserci-
quella “legittimante”, ma con presupposti neces-
zio del diritto all’anonimato materno. Ancora, la
sariamente meno rigorosi di quest’ultima. Ciò è
salvaguardia della continuità affettiva costituisce
pienamente conforme al principio ispiratore di
la ratio della già menzionata, recentissima L. n.
tutta la disciplina in esame: l’effettiva realizzazio-
173 del 2015, tanto da costituire il titolo della no-
ne degli interessi del minore” (nn. 2. e 3. del Con-
vella, recante appunto “Modiiche alla L. 4 mag-
siderato in diritto). L’attenzione prestata dalla
gio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affetti-
Corte costituzionale all’aspetto della continuità
va dei bambini e delle bambine in afido
affettiva ed educativa della relazione tra l’adot-
familiare”. Inine, anche l’istituto dell’adozione in
tante e l’adottando, come elemento caratterizzan-
casi particolari è stato signiicativamente lambito
te la realizzazione dell’interesse del minore, anti-
dalle riforme legislative sopra indicate: infatti,
cipa signiicativamente le linee ispiratrici degli
con riferimento all’indagine da svolgersi ai sensi
interventi legislativi di riforma della iliazione e
del menzionato art. 57, comma 3, lett. a) – nel
degli istituti dell’adozione e della stessa giuri-
testo sostituito dalla L. n. 149 del 2001, art. 29 – il
sprudenza della Corte Europea dei diritti umani,
tribunale per i minorenni, al ine di veriicare, ol-
sviluppatasi nell’ultimo decennio intorno al con-
tre alla sussistenza dei requisiti normativi astratti,
tenuto e alla preminenza del “best interest” del
anche l’effettiva rispondenza dell’adozione ri-
minore anche rispetto all’interesse pubblico degli
chiesta all’interesse del minore, deve operare una
306
Claudia Irti
speciica valutazione della “idoneità affettiva” del
genitore adottante, valutazione la quale non può
che essere effettuata sulla base di una relazione
preesistente adottante- minore, come tale incompatibile con una situazione di abbandono. In
conclusione, l’interpretazione della espressione
“constatata impossibilità dell’afidamento preadottivo” da prescegliere non può che essere
quella adottata dalla Corte d’Appello di Roma:
coerentemente con il sistema della tutela dei minori e dei rapporti di iliazione biologica ed adottiva attualmente vigente, deve ritenersi suficiente
l’impossibilità “di diritto” di procedere all’afidamento preadottivo e non solo quella “di fatto”,
derivante da una condizione di abbandono in
senso tecnico-giuridico o di semi abbandono
(art. 8, comma 1). 4.2.3. - Al riguardo, deve osservarsi che la sentenza di questa Sezione n. 22292
del 2013, con orientamento confermato dalla successiva n. 1792 del 2015, non è in contrasto con
la scelta ermeneutica assunta dal Collegio. Le due
pronunce deiniscono la nozione d’impossibilità
dell’afidamento preadottivo in relazione alla richiesta di adozione ai sensi dell’art. 44, comma 1,
lett. d), da parte di una coppia afidataria riferita
ad un minore che era già in afidamento preadottivo presso altra coppia, perché in corso il procedimento volto all’adozione legittimante. In questo peculiare conlitto, la Corte ha ritenuto che
l’impossibilità dell’afidamento preadottivo non
potesse desumersi dall’allegato contrasto della
scelta dell’adozione legittimante con l’interesse
del minore. La condicio legis in questione viene,
pertanto, esplorata sotto un versante del tutto diverso ed autonomo da quello oggetto del presente giudizio. La menzionata L. n. 173 del 2015, volta a facilitare l’accesso all’adozione legittimante
da parte delle famiglie afidatarie che abbiano
condiviso con il minore un lungo periodo di afidamento, è stata introdotta anche al ine di evitare conlittualità quali quelle alla base delle due
richiamate pronunce. L’interpretazione della “im-
possibilità di afidamento preadottivo” all’interno
di conlitti quale quello sopra delineato non osta,
in conclusione, alla più ampia opzione ermeneutica che ricomprenda nella formula anche l’impossibilità “di diritto”, e con essa tutte le ipotesi
in cui, pur in difetto dello stato di abbandono,
sussista in concreto l’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami affettivi sviluppatisi con
altri soggetti, che se ne prendano cura. 4.2.4. - Il
quadro della giurisprudenza della Corte Europea
dei diritti umani è del tutto coerente con le conclusioni raggiunte, dal momento che si sta sempre più affermando, in particolare nei procedimenti adottivi, il principio secondo il quale il
rapporto affettivo che si sia consolidato all’interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o comunque ad esso omologabile per il
suo contenuto relazionale, deve essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con
rapporti giuridicamente riconosciuti, salvo che vi
sia un accertamento di fatto contrario a questa
soluzione (cfr., tra gli altri, il caso Moretti e Benedetti contro Italia – ricorso n. 16318 del 2007 –
deciso con la sentenza 27 aprile 2010, nella quale
viene affrontato un conlitto analogo a quello sopra illustrato in ordine alla sentenza di questa
Corte n. 22292 del 2013, ma con soluzione che
privilegia la relazione istaurata con gli afidatari
provvisori; il medesimo principio è stato affermato nella sentenza Paradiso e Campanelli contro
Italia del 27 gennaio 2015 – ricorso n. 25358 del
2012 – la cui fattispecie riguarda un progetto procreativo realizzato mediante gestazione per altri,
vietato nel nostro ordinamento). La Corte, inine,
nel caso X ed altri contro Austria (sentenza del 19
febbraio 2013 nel ricorso n. 19010 del 2007), ha
riconosciuto anche in tema di adozione del iglio
del partner (o adozione cosiddetta “coparentale”)
la violazione del principio di non discriminazione stabilito dall’art. 14 della Convenzione in presenza di una ingiustiicata disparità di regime giuridico tra le coppie eterosessuali e le coppie
307
Giurisprudenza
formate da persone dello stesso sesso, dal momento che nell’ordinamento austriaco tale forma
di adozione era consentita soltanto alle coppie di
fatto eterosessuali. La Corte di Strasburgo, al riguardo, ha sottolineato che l’Austria non aveva
fornito “motivi particolarmente solidi e convincenti idonei a stabilire che l’esclusione delle coppie omosessuali dall’adozione coparentale aperta
alle coppie eterosessuali non sposate fosse necessaria per tutelare la famiglia tradizionale” (par.
151 della sentenza). Il rilievo della pronuncia rispetto al presente giudizio si coglie in relazione
all’applicazione del paradigma antidiscriminatorio. Nel caso di una discriminazione fondata sul
sesso o l’orientamento sessuale, il margine di apprezzamento degli Stati è limitato, ed il consenso
dei medesimi in ordine all’estensione del diritto
all’adozione alle coppie formate da persone dello
stesso sesso non è immediatamente rilevante
(parr. 147, 148, 149), se in concreto si veriica una
situazione, come nella fattispecie esaminata dalla
Corte, di disparità di trattamento tra coppie di
fatto eterosessuali e dello stesso sesso non fondata su ragioni “serie” (non essendovi evidenze
scientiiche dotate di un adeguato margine di certezza in ordine alla conigurabilità di eventuali
pregiudizi per il minore derivanti dall’omogenitorialità, come riconosciuto anche dalla sentenza di
questa Corte n. 601 del 2013). Ne consegue che,
coerentemente con i principi sopra affermati,
poiché all’adozione in casi particolari prevista
dall’art. 44, comma 1, lett. d), possono accedere
sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità dell’afidamento preadottivo”), sia in concreto
(l’indagine sull’interesse del minore imposta
dall’art. 57, comma 1, n. 2), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo
308
stabilita con il proprio partner. Deve sottolinearsi
peraltro che, rispetto alla situazione descritta nel
par. 91 della sopra citata sentenza X ed Altri contro Austria, il consenso degli Stati aderenti alla
CEDU all’adozione legittimante da parte di persone dello stesso sesso e all’adozione cosiddetta
coparentale è notevolmente cresciuto rispetto ai
dati indicati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza medesima: infatti, attualmente, in quattordici Stati (Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo,
Francia, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Irlanda, Malta, Austria)
è consentita l’adozione alle coppie dello stesso
sesso, mentre in Germania è possibile l’adozione
del iglio del partner, così come in Croazia, Estonia e Slovenia, ma non l’adozione tout court.
4.2.5. - Si rileva, inine, che la L. 20 maggio 2016,
n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), entrata in vigore il 5 giugno 2016, non
si applica, ratione temporis ed in mancanza di
disciplina transitoria, alla fattispecie dedotta in
giudizio. 5. - La circostanza che la parte soccombente è un uficio del Pubblico Ministero comporta - in conformità con il costante principio,
secondo cui l’uficio del Pubblico Ministero non
può essere condannato al pagamento delle spese
del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell’attività giurisdizionale al quale sono attribuiti poteri, diversi da
quelli svolti dalle parti, meramente processuali
ed esercitati per dovere d’uficio e nell’interesse
pubblico (cfr., ex plurimis e da ultima, la sentenza n. 19711 del 2015) - che non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M. Rigetta il ricorso.
Dispone, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003,
art. 52, che in caso di diffusione della presente
sentenza si omettano le generalità.
(Omissis)
Claudia Irti
L’adozione del figlio del convivente (omosessuale):
la Cassazione accoglie l’interpretazione evolutiva
dell’art. 44, lett. d), l. n. 184 del 1983
SOMMARIO:
1. Premessa. – 2. L’istituto dell’adozione in casi particolari e sua
evoluzione. – 3. – La step-child adoption nella prassi giurisprudenziale. – 3.1 La
decisione – adesiva – della Corte di Cassazione. – 4. Cosa cambia la nuova legge
sulle unioni civili?
In the absence of express regulation, the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione) recently
ruled that a same sex partner is authorized to adopt the child of its partner based upon an
extensive interpretation of article 44, paragraph I, lett. d) of the Italian Adoption Statute (l.
183/1983), inally conirming the interpretation of such article given previously by other lower
Italian courts (either as a consequence of an evolutionary and extensive interpretation of such
article, or though the enforcement in Italy of foreign judgements that recognized in Italy the
adoption of same-sex couples legally obtained in other jurisdictions). The paper focuses on the
evolution of the interpretation of the provision of the Italian Adoption Statute, as well as on the
relationship between such interpretation and the absence of an express ruling of the “step-child
adoption” and more in general of the same-sex couple adoption in the new law on Civil Unions.
1.
Premessa.
Poco più di sei mesi addietro, valutando le conseguenze socio-giuridiche dell’approvazione di una legge sulle unioni civili e convivenze che non consentisse la così detta step-child
adoption – l’adozione del iglio del partner omosessuale – si presagiva che i cittadini avrebbero comunque ottenuto nelle aule giudiziarie (nazionali e internazionali) il riconoscimento
di quei diritti che le aule parlamentari dimostrano di non essere in grado di formalizzare1.
A distanza di un mese e due giorni dall’approvazione della legge 20 maggio 2016 n.
76 – nel testo della quale, come noto, sono state eliminate le disposizioni che avrebbero
consentito l’applicazione dell’art. 44 comma I, lett. b) della L.184/1983 anche alle unioni
*
1
Il contributo è stato sottoposto a valutazione in forma anonima.
Ci sia permesso di rinviare al nostro lavoro Digressioni attorno al mutevole concetto di ordine pubblico, in Nuov. giur. civ. comm., 3,
2016, 481 e ss.
309
Giurisprudenza
civili2 - viene pubblicata la sentenza in commento3, la prima sentenza con la quale la Corte
di Cassazione si pronuncia positivamente in merito all’utilizzabilità dell’istituto dell’adozione “in casi particolari”, ex art. 4 comma I, lett. d), da aspiranti genitori adottivi di bambini
giuridicamente riconosciuti “igli” del proprio partner omosessuale.
Nonostante la pubblicazione della sentenza abbia suscitato un notevole clamore mediatico4, è opportuno chiarire che la Cassazione – senza affatto disattendere il nuovo dettato
normativo5 (che peraltro, ratione temporis e in assenza di una disciplina transitoria, non
trova applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio6) – si limita a ritenere applicabile
alla fattispecie in oggetto la disposizione di cui alla lett. d) della citata norma – non b) –,
confermando l’interpretazione che della stessa è stata data da una certa prassi giurisprudenziale, ben prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.
Scelte e argomentazioni della Corte7 non possono che essere analizzate a valle di un
esame complessivo dell’istituto dell’adozione in casi particolari e delle trasformazioni che lo
stesso ha subito nelle più recenti applicazioni giurisprudenziali, ferma restando la necessità
di comprendere – o meglio valutare – se all’indomani dell’entrata in vigore della recente
legge sulle unioni civili ci sia o meno ancora spazio per l’utilizzo di questa disposizione per
consentire l’adozione non legittimante al partner omosessuale del genitore del minore.
2
3
4
5
6
7
L’originario disegno di legge prevedeva, infatti, che potesse essere disposta l’adozione in casi particolari “dal coniuge o dalla parte
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia iglio anche adottivo dell’altro coniuge o dell’altra parte
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Lo stralcio della disposizione è stato sostenuto da chi ha ritenuto che suddetta
previsione avrebbe indirettamente incentivato il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, vietate dalla legge
italiana, da parte di coppie omosessuali. A tale proposito è forse opportuno ricordare che in passato l’art. 44 lett. b) è stato utilizzato
per permettere alla moglie l’adozione del iglio naturale del marito nato da madre surrogata (!) Trib. min. Roma, 31.3.1992, in Dir.
fam. e pers., 1993, 188; App. Salerno, 15.11.1991, ivi, 1992, 1052, e in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 177, con nota di BITETTI.
Cassazione Civile, 22 giugno 2016, n. 12962 in Guida la Diritto, Il sole 24 ore, n. 29 del 29 luglio 2016 con nota di M. FINOCCHIARO, 14
e 25 e ss. e in Diritto e Giustizia, n. 29, 2016, 61 con nota di FIGONE.
Nella prima pagina di molti quotidiani il 23 giugno sono stati dedicati articoli di commento alla sentenza; si ricorda in particolare
l’intervista a Carlo Rimini sulla Stampa del 23 giugno 2016 “Se il coraggio dei giudici colma il vuoto normativo”.
Sul punto speciico si veda in seguito, paragrafo 4.
Punto 4.2.5 del corpo della sentenza.
Oltre al tema centrale della decisione – relativo all’applicabilità dell’istituto dell’adozione in casi particolari alla fattispecie concreta
(cui è dedicato il presente commento) – si segnala che la Corte affronta due ulteriori questioni.
In via preliminare respinge la richiesta del Procuratore Generale di rinvio alle Sezioni Unite, ritenendo che non tutte le questioni
variamente collegate a temi socialmente e eticamente sensibili, riguardanti diritti individuali e relazionali, debbano per ciò stesso
essere qualiicate come “di massima di particolare importanza” nell’accezione di cui all’art. 374, secondo comma, c.p.c. La Corte
esclude, poi, la necessità che la minore, di cui veniva richiesta l’adozione, fosse rappresentata da un curatore speciale, stante la
presunta sussistenza di un conlitto di interessi fra la bambina e la propria mamma, sua rappresentante legale. La Procura aveva
paventato un tale conlitto in re ipsa, assumendo che fosse conseguente alla relazione sentimentale che legava la madre legale alla
madre sociale e richiedendo pertanto che la minore fosse difesa in giudizio da un curatore. A tale questione - posta per la prima volta
in giudizio – la Cassazione risponde affermando che nelle ipotesi di adozione ex art. 44, comma 1, lett d), non può ravvisarsi una
situazione di incompatibilità d’interessi in re ipsa, desumibile cioè dal modello adottivo astratto, tra genitore-legale rappresentante ed
il minore adottando, ma che tale incompatibilità va, in caso, accertato in concreto. Aggiunge, altresì, che l’aver sollevato come unica
ragione della denunciata incompatibilità, l’interesse della madre della minore al consolidamento giuridico del proprio progetto di
vita genitoriale, signiica o che è la natura della relazione sottostante di coppia omoaffettiva ad essere potenzialmente contrastante
con l’interesse del minore, il che è evidentemente “una inammissibile valutazione negativa fondata esclusivamente sull’orientamento
sessuale della madre della minore e della richiedente adozione, di natura discriminatoria e comunque priva di qualsiasi allegazione
e fondamento probatorio speciico, oppure si deve escludere tout court, come già ampiamente argomentato”.
310
Claudia Irti
2.
L’istituto dell’adozione in casi particolari e sua
evoluzione.
Peculiarità dell’”adozione in casi particolari”8 è quella di poter essere pronunciata anche
nei confronti di minori non dichiarati in stato di adottabilità9, per carenza del presupposto
dello stato di abbandono (in quanto non privi di assistenza morale o materiale da parte
dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi), presupposto indefettibile dell’adozione
piena o legittimante. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), c) e d) della norma l’adozione è
poi consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, a differenza di quanto
previsto in linea generale nell’adozione tradizionale.
Già nel 1999 la Corte Costituzionale 10 aveva riconosciuto che la ratio sottesa all’intera
materia dell’adozione in casi particolari è quella di favorire l’adozione in tutte quelle ipotesi di assenza delle condizioni dettate dall’art. 7 della legge sulle adozioni, attribuendo
all’art. 44 la funzione di “clausola residuale”, applicabile in tutte quelle ipotesi in cui non
sia possibile né materialmente, né giuridicamente fare ricorso ad un afidamento preadottivo. La giuridica impossibilità di afidamento preadottivo – condicio legis o “di diritto”
– permette l’adozione non legittimante anche quando non ricorrano le condizioni per la
dichiarazione di adottabilità, ossia anche quando manchi lo stato di abbandono11. La stessa Corte aveva altresì riconosciuto che, in dette ipotesi, “il legislatore ha voluto favorire il
consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono
cura di lui” conformemente “al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l’effettiva
8
9
10
11
L’art. 44, comma I, della legge n. 184 del 1983 – adozione in casi particolari – prevede che i minori rispetto ai quali non sia stato
dichiarato lo stato di abbandono possono essere adottati: a) da persone unite al minore stesso da vincolo di parentela ino al sesto
grado o da preesistente rapporto stabile o duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di afidamento, quando il
minore sia orfano di padre o di madre; b) dal coniuge in caso il cui il minore sia iglio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando
il minore sia handicappato ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 104/1992 e sia orfano di padre o di madre; d) quando vi sia la
constatata impossibilità di afidamento preadottivo (quel periodo della durata minima di un anno durante il quale il minore in stato di
abbandono, ai sensi degli artt. 22 e ss. della stessa legge, viene inserito nella famiglia scelta dal Tribunale dei Minorenni competente
al ine di veriicare la bontà dell’abbinamento prima di pronunciare l’adozione). Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma
1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Per approfondimenti L. ROSSI CARLEO, L’afidamento e
le adozioni, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 4, Persone e famiglia, III, Torino, 1997; voce Adozione dei minori, in
Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997, 30 e ss.; G. COLLURA, L’adozione in casi particolari, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, II,
951 e ss.; G. FERRANDO, L’adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive, in Nuov. giur. civ. comm., parte
seconda, 2012, 679 e ss. (ed ivi ampi riferimenti bibliograici).
Contra A. SCALISI, Con il ricorso all’adozione in casi particolari non serve inventare nuove forme di tutela soft, in Guida al Diritto, n.
41, 2008, 111 e ss.; si veda anche la posizione intermedia di C. RUSCONI, L’adozione in casi particolari: aspetti problematici nel diritto
vigente e prospettive di riforma, in Jus-online, 3, 2015.
Corte Cost. 7 ottobre 1999, n. 383, in Dir. Fam., 2000, 529 e ss.
In tal senso Corte di App. Bologna 15 aprile 1989, in Giur. Mer. 1991, 91. È opportuno segnalare che, per un certo periodo di tempo,
la giurisprudenza di merito ha ritenuto che la possibilità di ricorrere all’adozione ex art. 44 comma I lett. d), - nonostante quanto
chiaramente affermato nell’incipit del comma I art. 44 – fosse condizionata alla previa affermazione dello stato di abbandono del
minore, dovendo essere tale ipotesi di adozione in casi particolari utilizzata in situazioni del tutto residuali, per lo più inerenti a
problematiche soggettive riconducibili a situazioni fattuali che coinvolgono il minore (età, stato di salute, etc.). Per indicazioni su
detta giurisprudenza J. Long, L’adozione in casi particolari del iglio del partner dello stesso sesso, in Nuov. giur. civ. comm., parte
prima, 2015, 117 e ss., nota di commento a Trib. Min. di Roma, 30 luglio 2014, 121.
311
Giurisprudenza
realizzazione degli interessi del minore”12.
Grazie a questa lettura della norma la giurisprudenza di merito13 ha potuto disporre
l’adozione ex art 44 lett. d) a favore del mero convivente del genitore di un minore, rilevando come, - sebbene la legge 183 attribuisca particolare rilievo al legame coniugale,
avendo previsto espressamente (art. 44 lett. b) l’adozione speciale a favore del coniuge
del genitore del minore – proprio detta disposizione permetta di svincolare l’adozione in
casi particolari dal presupposto del matrimonio consentendo l’adozione anche a chi non
è coniugato. La differenza rispetto all’adozione di cui alla lett. b) è data dalla necessità di
preventiva veriica della idoneità del convivente ad assumere tale ruolo che, viceversa, si
presume nel coniuge del genitore.
Nell’ottica del bambino si sottolinea come “non è giuridicamente accettabile che il minore
patisca gli effetti negativi” di una scelta personale – tra matrimonio e convivenza – del richiedente adozione “quando i rapporti morali e materiali che intrattiene con un membro della
coppia, convivente o sposata che sia, sono in linea di fatto identici”; “il limite del trattamento
privilegiato accordato al matrimonio nella prospettiva dell’adozione sta nei diritti del minore,
che non possono essere pregiudicati dalla scelta non matrimoniale dell’adottante”.
La realizzazione del preminente interesse del bambino (art. 57, 1° comma L. 184 del
1983), cui deve essere inalizzata anche l’adozione in casi particolari, è stata in detti contesti
commisurata dalla giurisprudenza alla maggiore “utilità” ricevuta dal minore, ovvero dalla
“preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie ed il minor numero di inconvenienti” che la condizione adottiva comporta per l’interessato. Il reale soddisfacimento di questo
interesse dovrà comunque essere garantito attraverso lo svolgimento di un’adeguata istruttoria dalla quale risulti che l’adozione richiesta sia la soluzione migliore per quel minore.
3.
La step-child adoption nella prassi giurisprudenziale.
Come anticipato, numerosi Corti territoriali14 hanno negli ultimi anni ammesso l’utilizzo di questo istituto – nella previsione di cui all’art 44 lett. d) – in fattispecie analoghe a
quella da cui trae origine la decisione in commento, in ragione di un’interpretazione della
12
13
14
N. 3. dei considerando in diritto.
Trib. Milano 28 marzo 2007, in Guida al diritto, Famiglia e minori, 2007, 10, 83, altresì consultabile on line sul sito www.personaedanno.
it e Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 1274 del 4 ottobre 2012 in http://www.aiaf-avvocati.it.; Trib. Min. Brescia, 12 marzo 2010,
ined.
Il Tribunale Minorile di Roma con sentenza del 30.07.2014 ha, infatti, per la prima volta in Italia consentito un’adozione ex art. 44,
comma primo, lett. d), L. n. 184 del 1983 in una famiglia omogenitoriale, da parte della compagna della madre biologica del minore.
La sentenza è pubblicata in Nuova Giur. Civ. Comm., con nota LONG, (cit.) e in Dir. fam. pers., 2015, 1, 176 ss. con nota di CIPRIANI, La
prima sentenza italiana a favore dell’adozione nelle famiglie omogenitoriali. A questa prima sentenza hanno fatto seguito: Trib. Min.
di Roma del 22.10.2015, Corte di App. di Roma 23 dicembre 2015; Trib. Min. di Roma 30 dicembre 2015, in Ilfamiliarista.it 2016, 11
aprile con nota di SCALERA. Condivide i risultati raggiunti da questa prassi D. FERRARI, Lo statuto giuridico dell’omogenitorialità in Italia
e in Europa, Riv. crit. dir. priv., 1, 2015, 111 e ss., in part. 126.
312
Claudia Irti
norma che vuole tale previsione legislativa diretta a rafforzare ‘legami di fatto’ esistenti in
ambito familiare/parentale in quelle situazioni che non ammettono l’adozione legittimante, ovvero in quelle situazioni in cui, pur non potendo il minore essere dichiarato in “stato
di abbandono” (perché allevato e accudito da un genitore) – in tal senso giuridica impossibilità di afidamento preadottivo15 – le circostanze del caso legittimano il convivente del
genitore del minore (prescindendo dalle sue preferenze sessuali), a chiederne l’adozione
non legittimante, ove ciò corrisponda al suo interesse.
In senso critico, già prima della pubblicazione della sentenza in commento, parte della
dottrina16 ha sostenuto che quella effettuata dalla giurisprudenza non sarebbe una “interpretazione (estremamente) estensiva della lettera d) art. 44 l. cit.”, quanto, piuttosto, “un’interpretazione abrogante delle restanti parti e, segnatamente, della lett. b), che consente al
coniuge di adottare il iglio dell’altro coniuge, nonché del comma 3 del medesimo articolo,
il quale, nei casi di cui alle lett. a), c),e d), e non dunque, ed evidentemente, lett. b) consente l’adozione oltre che ai coniugi anche a chi – singolo – non è coniugato: i conviventi
– etero o omo sessuali che siano – non vi sono contemplati”.
Una critica condizionata dall’idea che il migliore interesse del minore, cui è diretto l’istituto dell’adozione, sarebbe soddisfatto, solo e soltanto allorquando lo stesso venga ad
essere collocato presso una famiglia che risponda in tutto e per tutto al “modello ordinamentale” di cui all’art. 29 della Costituzione.
Una idea che determina una visione delle inalità dell’istituto, – a parere di chi scrive – non
condivisibile, non tanto e non solo perché quel tradizionale carattere di stabilità, presunta o
pretesa indissolubilità, che caratterizzava nel passato il vincolo matrimoniale (giustiicando
una preferenza a suo favore in termini di garanzia di stabilità per gli adottandi), è venuto scemando nella realtà sociale contemporanea – ove le differenze fra rapporti di convivenza e
rapporti di coniugio appaiono quanto mai, e sempre più, residuali –, ma anche e soprattutto
perché lo stesso legislatore, affermando che “nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma
1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche da chi non è coniugato”, riconosce che
interesse primario del minore nelle ipotesi indicate è quello di vedere uficialmente riconosciuto il suo legame con un soggetto con il quale ha istaurato consolidati rapporti affettivi, a
prescindere dal fatto che ciò comporti il suo collocamento presso una famiglia che risponda
in tutto e per tutto al “modello ordinamentale” di cui all’art. 29 della Costituzione.
15
16
Stante la citata ricostruzione dell’istituto, non appare condivisibile la critica mossa da Marrozzo della Rocca, (Dove inirà l’embrione
se il piano si inclina ancora?, in Nuov. giur. civ. comm., parte seconda, 2015, 142 e ss., specie 147-148), alla decisione del Trib. Min.
di Roma, 30 luglio 2014 (cit.), allorquando afferma che, “pur condividendo l’obiettivo perseguito” dai magistrati, ritiene che lo stesso
“è stato conseguito alterando irragionevolmente il signiicato della norma” perché sostenendo che “l’impossibilità cui si riferisce la
norma non sarebbe solo quella di fatto ma anche quella giuridica … equivale a sostenere che ogni volta che non vi siano i requisiti
per l’adozione potrà procedersi ad un’adozione in casi particolari nel superiore interesse del minore”: la “constata impossibilità di
afidamento preadottivo”, in senso non fattuale ma giuridico, riguarda la carenza del presupposto dello “stato di abbandono”, e non
certo l’assenza di qualsiasi altro requisito necessario per l’adozione (legittimante). Sul punto si legga quanto chiaramente affermato
nella sentenza in commento al punto 4.2.2.
E. GIACOBBE, Adozione e afidamento familiare: ius conditum, “vivens”, condendum., in Dir. Fam., I, 2016, 237 e ss.
313
Giurisprudenza
La scelta di leggere nella locuzione della citata norma la volontà legislativa di riferirsi
solo ai singol e non ai conviventi non appare razionalmente giustiicabile (alias ragionevole): se concessa al separato o divorziato – ex lett. b) – e inanche al singol – ex. lett. a)
c) e d) – perché l’adozione non legittimante dovrebbe essere negata al convivente stabile,
di qualunque sesso egli sia?
Ciò non di meno, la posizione di contrasto contro le ipotesi interpretative evolutive
oggi più diffuse non è isolata17, e ha anzi di recente ricevuto avallo da un parte della giurisprudenza di merito18 che, nell’aderire a quella che noi giudichiamo essere una lettura
superata e restrittiva della disposizione, ha ritenuto che solo la constata impossibilità di
fatto e lo stato di abbandono del minore consentono l’adozione i casi particolari ex art.
44, I comma, lett. d).
3.1. La decisione – adesiva – della Corte di Cassazione.
Nel riconoscere che le recenti applicazioni della normativa in oggetto siano andate ben
oltre le originarie intenzioni del legislatore al tempo in cui ha dato forma a tale istituto19, si
deve tuttavia condividere l’idea che l’attuale interpretazione della norma “non può essere
scissa né dall’esame complessivo dell’istituto dell’adozione in casi particolari, né dalle modiiche normative medio tempore intervenute, al ine di veriicare se la sua ratio originaria
possa ritenersi tuttora intatta oppure sia mutata in conseguenza dell’evoluzione del quadro
normativo”20.
In questa direzione si snoda tutta la ricostruzione ermeneutica offerta dalla Cassazione,
attraverso un’attenda disamina sia della giurisprudenza (nazionale e internazionale) che
della legislazione più recente in materia di rapporti di adozione e di iliazione.
Dopo aver constatato che, delle quattro forme di adozione in casi particolari descritte
dall’art. 44, quella contrassegnata dalla lettera d) “è caratterizzata da un grado di determinazione inferiore”, la Corte ritiene pienamente condividibile “la più ampia opzione ermeneutica” che ricomprende nella ‘costata impossibilità dell’afidamento preadottivo’ anche
l’impossibilità ‘di diritto’ e “con essa tutte le ipotesi in cui pur in difetto di uno stato di abbandono, sussista un concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami affettivi
sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura”. Lo scopo dei procedimenti adottivi
di questa specie, anche in base a quanto si sta affermando nel quadro della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, è quello di salvaguardare “il rapporto affettivo
che si sia consolidato all’interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o
comunque ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale”, rapporto che deve es-
17
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19
20
Tra gli altri M. SESTA, Famiglia e igli a quarant’anni dalla riforma, in Fam. dir., 2015, 1017.
Trib. Min. Piemonte e Valle d’Aosta, 11 settembre 2015, n. 258 e n. 259, in Nuova giur. civ. comm., con nota (critica) di A. NOCCO,
L’adozione del iglio di convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura “eversiva” dell’art. 44, lett. d), l. n. 184/1983.
In tal senso FERRANDO, L’adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive, cit., 682-83.
Corpo della sentenza sub. 4.2.2.
314
Claudia Irti
sere conservato “anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente
riconosciuti, salvo che vi sia un accertamento di fatto contrario a questa soluzione”.
Dato per scontato che all’adozione ex art. 44 comma I lettera d), possono accedere
sia le persone singole che le coppie di fatto - interessante notare che la Cassazione non
prende neanche in considerazione l’ipotesi che la norma esprima la volontà legislativa
di riferirsi solo ai singol e non ai conviventi – la Corte afferma che svolgere l’esame dei
requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, dando rilievo all’orientamento sessuale
del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio
partner, signiicherebbe orientare in termini discriminatori l’operatività dell’istituto21.
Allorquando venga appurata nel merito l’esistenza di un rapporto affettivo signiicativo tra
il partner richiedente e l’adottando che nell’interesse del minore deve essere salvaguardato,
la – pur dovuta – preventiva veriica della idoneità del convivente ad assumere il ruolo di
adottante non potrà – in assenza di dati fattuali che accertino il contrario – in alcun modo
essere condizionata dalla omosessualità dell’aspirante genitore adottivo22, così come non può
aprioristicamente ritenersi che l’interesse del minore risulti in qualche modo pregiudicato
dall’essere inserito all’interno di un nucleo familiare costituito dal soggetti dello stesso sesso23.
4.
Cosa cambia la nuova legge sulle unioni civili?
Nell’aderire pienamente alle argomentazioni offerte dalla Corte, resta da chiedersi se e
cosa possa cambiare dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulle unioni civili.
Il solo fatto che gli ermellini abbiano sentito la necessità di sottolineare che “ratione
temporis e in assenza di una disciplina transitoria, non trovi applicazione al caso di specie
la legge 20 maggio 2016, n.76, entrata in vigore il 5 giugno 2016”, rende opportuno in
particolare indagare sul se, all’indomani della effettiva entrata in vigore della legge, ci sia
o meno ancora spazio per l’utilizzo di questa disposizione al ine di consentire l’adozione
non legittimante al partner omosessuale del genitore del minore.
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23
La sentenza cita in proposito la decisione della Corte Eur. Dir. Uo., X and Others v. Austria (Grande Camera, 19.02.2013, ric.19019/07)
che ha visto l’Austria condannata per violazione degli articoli 8 e 14 della Cedu, per aver ammesso all’adozione, oltre che le coppie
sposate, le sole coppie non sposate eterosessuali.
L’assoluta neutralità dell’orientamento sessuale del genitore rispetto all’idoneità genitoriale è stata affermata a livello nazionale, ex
pluris, da Cass. civ., 11.01.2013, n. 601 in Foro it., 2013, 4, I, 1193 con nota di CASABURI; in Fam. dir. 2012, 1, 170, con nota di RUSCELLO;
su Corr. giur. 2013, 7, 893 con nota di BALESTRA; a livello europeo dalla Cor. Eur. Dir. Uomo, 22 gennaio, 2008, E.B. c. Francia in
Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 667. In tema di afidamento familiare Trib. Min. Bologna 31 ottobre 2013, in Fam. dir., 2014, 273 e ss.
con nota di F. TOMMASEO, Sull’afidamento familiare d’un minore a coppia omosessuale, e in Corr. giur. 2014, 155 e ss. con nota di C.
RIMINI, L’afidamento familiare a una coppia omosessuale: il diritto del minore a una famiglia e la molteplicità dei modellli familiari.
Alla base delle posizione assunta da chi contrasta tout court l’inserimento di un minore in una famiglia omoaffettiva “non sono poste
certezze scientiiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di
vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la
dannosità di quel contesto familiare per il bambino”, così Cass. civ., 11.01.2013, n. 601, cit.
315
Giurisprudenza
Come già rilevato l’originario disegno Cirinnà prevedeva che potesse essere disposta
l’adozione in casi particolari “dal coniuge o dalla parte dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso nel caso in cui il minore sia iglio anche adottivo dell’altro coniuge o dell’altra
parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”, ma tale previsione è stata stralciata
in sede di discussione al Senato, con il sostegno di chi ha ritenuto che una tale disposizione normativa avrebbe indirettamente incentivato il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, vietate dalla legge italiana, da parte di coppie omosessuali24.
Attualmente il comma 20 dell’unico articolo che compone la legge nell’affermare che
“al solo ine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti
nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna
delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”, dopo aver sottolineato che detta
previsione “non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella
presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184”, precisa
che “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Ebbene proprio quest’ultimo inciso è stato salutato come una clausola di salvaguardia25,
attraverso la quale il legislatore ha voluto far salva la possibilità per le coppie unite civilmente di ricorrere all’adozione in casi particolari ex art. 44 comma I lett. d) l n. 184 del
1983, come da prassi consolidata26.
La previsione normativa è stata criticata da chi ritiene che “il legislatore una volta costatato (…) che intorno alla adozione del coppie same sex non è dato ancora recensire un
suficiente tasso di condivisione in seno alla collettività, avrebbe dovuto limitarsi a sancire
l’inapplicabilità delle regole che governano l’adozione alle unioni civili, rifuggendo dal demandare alla giurisprudenza (e alle sue ineludibili oscillazioni) il compito, di contro ad esso spettante, di interprete dell’adattamento del sistema giuridico alla coscienza sociale”27.
Prescindendo dalle citate critiche – condivise nella sola misura in cui non si ritiene
apprezzabile un pronunciamento del Parlamento così ambiguo, e persuasi, invece, che il
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Per disincentivare gli adulti, si manca di tutelare un minore: come già abbiamo avuto modo di osservare, non si possono far ricadere
sul minore incolpevole le conseguenze negative – giuridiche e umane – delle scelte, anche illecite, commesse da terzi (nel caso di
specie i suoi “genitori”), in Digressioni attorno al mutevole concetto di ordine pubblico, cit. p.482.
G. SPADARO, Unioni civili e convivenze: tutte le novità, in Il Civilista, Milano, 2016, 37-38; R. CAMPIONE, L’Unione civile tra la disciplina
dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere generale, in La Nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze,
Aa.Vv., Torino, 2016, 1 e ss., in part. 24-25.
Scettica sul punto M. BIANCA, in Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto, in Giudicedonna.it, n. 2, 2016, par. 5.), la
cui posizione sembra tuttavia condizionata dalla convinzione che la prassi giurisprudenziale in materia di step-child adoption, prima
della entrata in vigore della legge, avesse fatto ricorso ad una applicazione analogica della previsione di cui alla lett. b) della citata
norma, anziché ad una applicazione estensiva della lettera d), come in effetti in prevalenza è stato.
Così R. CAMPIONE, L’Unione civile tra la disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere generale, che rinvia alle
osservazioni di E. Quadri e L. Balestra, nei rilievi di cui al resoconto stenograico dell’indagine conoscitiva disposta dalla Commissione
Giustizia della Camera dei deputati in data 15 marzo 2016, reperibile su www.centrostudilivatino.it.
316
Claudia Irti
legislatore non possa esimersi “dal guardare al nesso tra diritto e realtà sociale e, quindi, al
legame tra questa e l’effettività delle norme”28 – si reputa che, allo stato delle cose, anche
dopo l’entrata in vigore della legge sulle unioni civili, l’utilizzo dell’art. 44 comma I, lett.
d) l n. 184 del 19 per consentire l’adozione del minore da parte del convivente omosessuale del suo genitore - in quelle fattispecie ove ricorrano i presupposti richiesti per l’applicazione dell’istituto - sia assolutamente legittima. Le disposizioni in materia di adozione
sono inalizzate a soddisfare sempre e soprattutto l’interesse del minore a essere accolto
all’interno di una “famiglia”, nella sua accezione più ampia e attuale, fondata sulle consuetudini di vita e sui legami affettivi; legami che, in tutti i casi resi oggetto di valutazione
dalla giurisprudenza, sono risultati esistere già di “fatto” e, dunque, essere solo bisognosi
di una veste “formale”, di quel riconoscimento giuridico che garantisca al minore la più
ampia tutela possibile29.
Allo stesso modo si ritiene di dare risposta affermativa alla questione che verte sul se,
all’indomani dell’entrata in vigore della nuova legge, sia ancora possibile operare in Italia
il riconoscimento dell’atto di adozione piena legalmente formalizzato all’estero, del iglio
del partner/coniuge dello stesso sesso. Come noto alcune Corti territoriali30 – argomentando sulla base dell’interesse superiore del minore a conservare lo status acquisito con
l’atto straniero, e sulla non contrarietà all’ordine pubblico del riconoscimento di un atto di
adozione di persona non coniugata – hanno già provveduto in tal senso.
L’auspicio è che la magistratura non si distanzi da questa prassi.
In caso contrario, il parziale riconoscimento nel nostro ordinamento dello status iliationis perfezionato all’estero sotto forma di adozione non legittimante31 – eventualmente
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L. ROSSI CARLEO, Status e contratto nel mosaico della famiglia, in Dir. Fam., 1, 2016, 221 e ss.; in generale sulla effettività delle norme
giuridiche C.M. BIANCA, Diritto civile, 1, La norma giuridica i soggetti, 1990, Milano, 26-27.
Non sono condivisibili i timori espressi da chi ipotizza che l’adozione ex art. 44 comma I lett. d) possa essere richiesta da chicchessia,
solo perché intrattiene “buoni rapporti” con i igli di un amico/a GIACOBBE, Adozione e afidamento familiare: ius conditum, “vivens”,
condendum., cit., (nota 95).
Così App. Torino, 29.10.2014, in Fam. dir., 2015, 8-9, 822 ss. con nota di Farina, Il riconoscimento di status tra limite dell’ordine
pubblico e best interest del minore e in Nuova giur. civ. comm., 2015, 1, 441 ss., rispetto alla quale si veda il commento di PALMERI,
Rilessioni a margine della pronuncia della Corte di Appello di Torino 4 dicembre 2014 in tema di trascrizione dell’atto di nascita
formato all’estero a seguito di PMA, cit., 2015, 1, 241 ss. Corte di Appello di Milano, del 16.10.2015, in Nuova giur. civ. comm., 2016,
5, 725 e ss. con nota di C. BENANTI, L’adozione piena del iglio del partner dello stesso sesso, pronunciata all’estero, è eficace in
Italia, nel superiore interesse del minore e in Fam. dir., 2016, 3, 271 e ss. con nota di F. TOMMASEO, Sul riconoscimento dell’adozione
piena, avvenuta all’estero, del iglio del partner d’una coppia omosessuale. Da ultimo Corte di Appello di Napoli, 5 aprile 2016, in
Ilfamiliarista.it. Si segnala, altresì, che il Tribunale di Bologna con ord. 10.11.2014, (in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 5, 387 e ss.
con nota di FERRARI, I legami omogenitoriali formatisi all’estero all’esame del giudice delle leggi: come tutelare l’interesse del minore?)
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli art. 35 e 36 della l. 184/1983 nella parte in cui – a parere dei rimettenti –
precludono la possibilità la possibilità di riconoscere, nell’interesse del minore, la sentenza straniera di adozione piena formalizzata
all’estero a favore di coppia omosessuale. La questione è stata, tuttavia, dichiarata inammissibile dalla Cote Costituzionale per motivi
procedurali (Corte Cost., 24 febbraio 2016, n. 76, in Foro it. 2016, 6, I, 1910, con nota di Casaburi).
Come è avvenuto per l’adozione di minori da parte dei single: con sentenza dell’11.2.2011, la Corte di Cassazione ha escluso
che soggetti “singoli” (non coniugati) possano ottenere, ai sensi dell’art 36 comma IV della L. 184/1983, il riconoscimento in
Italia dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con gli effetti legittimanti. La Cassazione pur non mettendo in discussione
la riconoscibilità in sé delle adozioni da parte dei single in ragione di un preteso contrasto con l’ordine pubblico – contrasto
espressamente negato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3.10.1992, n. 10923) ed implicitamente dalla Corte Costituzionale
317
Giurisprudenza
giustiicato dalle corti nazionali in ragione della approvazione della nuova normativa – sarà destinato a essere sanzionato dinanzi alla Corte di Strasburgo32, perché: (a) il mancato
riconoscimento di un provvedimento straniero costituisce un’ingerenza legittima, solo se
proporzionata al soddisfacimento di bisogni sociali “imperativi” dello Stato, che si concretizzano nella difesa della identità giuridico-costituzionale dell’ordinamento; (b) nelle
decisioni che coinvolgono i minori, il best interest of the child si realizza attraverso la preservazione della vita familiare e la conservazione e il riconoscimento dello status iliationis
acquisito con l’adozione piena33, espressione “giuridica” della loro vita privata.
Come si è già avuto modo di affermare34, in attesa che si realizzi “uno spazio giuridico
europeo della famiglia”35, i differenti modelli familiari europei (ed anche extraeuropei)
non possono che continuare a essere “armonizzati” dal basso36, dal dato fattuale, attraverso
un approccio internazional-privatistico che, soprattutto nelle situazioni nelle quali sono
coinvolti minori, deve ispirarsi in primo luogo al principio della continuità transnazionale
degli effetti di status familiari validamente e stabilmente costituiti all’estero.
CLAUDIA IRTI
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(Corte cost. 16.5.1994, n.183) – afferma – per negarne la riconoscibilità in concreto – che a proposito dell’adozione legittimante
la L. n. 184, all’art. 6, pone il principio conformatore dell’istituto (corsivo nostro) secondo il quale tale adozione è consentita solo
“a coniugi uniti in matrimonio”, avendo il legislatore ritenuto tale statuizione opportuna e necessaria nell’interesse del minore. La
sentenza è pubblicata in Fam. dir., 7, 2011, 697 ss. con nota di ASTONE, La delibazione del provvedimento di adozione internazionale
di minore a favore di persona singola; è commentata anche in Corr. giur., 5, 2011, 597 ss. da CARBONE, Adozione di minore in Italia da
parte di un singolo tra regole e aspirazioni. Non è superluo ricordare che la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione del
1967 – di cui l’Italia è irmataria – preigura la possibilità di adozione da parte di una persona singola e i legislatori della maggior parte
dei paesi europei ammettono, ormai, l’adozione da parte di soggetti single, anche omosessuali; in argomento un’attenta rassegna di
TUO, Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single, in Fam. dir., 2015, 8-9, 850 ss. Nella
citata sentenza
Come è accaduto nei confronti di una decisione delle corti lussemburghesi nel noto caso Wagner: Corte eur. dir. uomo, 28.6.2007,
ric. 76240/01 (caso Wagner c. Lussemburgo).
Tra le differenze più signiicative delle due forme di adozione rileva la mancata costituzione, nel caso di adozione in casi particolari,
di vincoli di parentela tra il minore e i parenti del genitore adottivo. Nonostante parte della dottrina si sia espressa nel senso di
ritenere che la nuova formulazione dell’art. 74 c.c. si presti ad essere interpretata nel senso di riconoscere tali legami di parentela
anche nell’adozione in casi particolari (per tutti G. FERRANDO, La nuova legge sulla iliazione: proili sostanziali, in Fam. dir., 2013,
529 e ss.), altra parte contesta la correttezza di una tale lettura della norma che “comporterebbe, a ben vedere, l’abrogazione del
combinato disposto dell’art. 55 l. n. 184/1983 e delle norme del codice civile da esso richiamate, …” (così M. SESTA, L’unicità dello
stato di iliazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, Fam. dir., 2013, 231, a 237). Si tratta, come agevole comprendere, di una
differenza di non poca portata rispetto allo status attribuito al minore.
Digressioni attorno al mutevole concetto di ordine pubblico, cit. 485.
In tema S. PATTI, Il “principio famiglia” e la formazione del diritto europeo della famiglia, in Familia, 2006, 3, 529 ss., passim; C.
CAMARDI, Diritti fondamentali e “status” della persona, in Riv. crit. dir. priv., 2015, 7 ss., in particolare 26 ss.
F. D. BUSNELLI, M. D. VITUCCI, Frantumi europei di famiglia, in Riv. dir. civ., 2013, 4, 767 ss.; sottolinea i limiti e gli inconvenienti di
un’armonizzazione internazional-privatistica SCALISI, “‘Famiglia’ e ‘famiglie’ in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, 1, 7 ss.
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