Rivista di diritto amministrativo
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FASCICOLO N. 7-8/2016
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Rating di impresa – Etica dell’algoritmo!
di Vincenzo Candido Renna 1
ABSTRACT
Con il comma
dell’articolo
del d.lgs. /
e la previsione del <<Rating d’impresa>> trova
forma l’auspicato passaggio dalla qualificazione e selezione dei contraenti da un sistema di tipo
statico basato, esclusivamente, sulla valutazione di requisiti formali delle imprese verso un sistema di tipo dinamico , che sposta l’attenzione sui requisiti sostanziali, di tipo reputazionale.
Il termine rating dall’ inglese <<to rate>> significa valutare o classificare. Terminologia, storicamente, applicata e che trova origine in ambito finanziario; con la parola rating ci si riferisce, propriamente, ad una classificazione da parte delle agenzie di rating (credit rating agencies, CRAs) ad
un emittente, che può essere privato per esempio un’impresa oppure pubblico (per esempio lo
Stato). Una caratteristica delle agenzie di rating è la loro esternalità ed indipendenza rispetto al
soggetto verso cui emettono il proprio giudizio.
Avvocato, componente di vari Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/01. Il lavoro è stato sottoposto a referaggio secondo
la double blind peer review.
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Sommario
1. Premessa. – 2. Definizione di Rating di impresa. – 3. I requisiti reputazionali. – 4. Incidenza del
contenzioso. – 5. Regolarità contributiva. – 6. Sanzioni per omessa denuncia di richieste estorsive e
corruttive – 7. Ulteriori possibili requisiti reputazionali. – 8. L’algoritmo di calcolo per il rating di
impresa e il periodo di sperimentazione.
1. Premessa
Con il comma
dell’articolo
del d.lgs.
50/2016 e la previsione del <<Rating
d’impresa>> trova forma l’auspicato passaggio
dalla qualificazione e selezione dei contraenti
da un sistema di tipo statico basato, esclusivamente, sulla valutazione di requisiti formali
delle imprese verso un sistema di tipo dinamico , che sposta l’attenzione sui requisiti sostanziali, di tipo reputazionale2 .
Il fatto che, uno strumento nuovo quale il Rating d’impresa sia preceduto dal sostantivo
<<sistema>> non è assolutamente casuale, ma
evidenzia come sia invalsa nel legislatore la volontà di aderire alla necessità di selezionare i
propri fornitori di prodotti, servizi e/o lavori in
base ad una valutazione sostanziale dell’assetto
organizzativo e della capacità complessiva delle
imprese di offrire garanzie appunto di sistema.
Altrettanto logica appare la scelta operata di
istituire presso l’“N“C questo sistema di Rating di impresa e delle relative penalità e premialità.
Infatti, sin dalla sua istituzione l’“N“C3 ha assunto la responsabilità propria sia della Anticorruzione che della vigilanza sui contratti pub-
Consiglio di Stato, parere n. 855 del 1 aprile 2016
Nata con la Legge n.190/2012 che ha attribuito alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) la funzione di Autorità nazionale Anticorruzione,nel 2014, incorpora l'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che
viene soppressa e ne eredita le funzioni ed il personale
con il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n.
114/2014.
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blici4 assumendo presso di sé compiti gestionali
e di amministrazione attiva e paragiurisdizionali e le funzioni di regolazione, vigilanza/controllo e precontenzioso (art. 213 Codice
dei contratti pubblici).
2. Definizione di Rating di impresa
Il termine rating dall’ inglese <<to rate>> significa valutare o classificare. Terminologia,
storicamente, applicata e che trova origine in
ambito finanziario; con la parola rating ci si riferisce, propriamente, ad una classificazione da
parte delle agenzie di rating (credit rating agencies, CRAs) ad un emittente, che può essere privato per esempio un’impresa oppure pubblico
(per esempio lo Stato). Una caratteristica delle
agenzie di rating è la loro esternalità ed indipendenza rispetto al soggetto verso cui emettono il proprio giudizio. È importante sottolineare
che si tratta di rating di credito poiché è un indicatore che descrive il rischio di credito che un
affidato può avere, cioè la capacità di un emittente di riuscire a far fronte ai propri debiti e
perciò essere solvibile verso i creditori. Questo
giudizio riflette la capacità di pagamento tempestiva e completa da parte dell’emittente dei
titoli di debito. Le CRAs che emettono questo
giudizio devono analizzare non solo fattori
quantitativi ad esempio, l’analisi dei vari ratios,
cashflow, indebitamento ecc.) ma anche qualitativi (ad esempio, valutazione della forza finanziaria, la qualità della gestione ecc.). Esistono
due definizioni diverse di rischio di credito:
una più ristretta, che considera il rischio di cre4
R. DE NICTOLIS, in Urbanistica e Appalti, 5/16.
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dito in maniera dicotomica, ossia la probabilità
o meno che l’affidato sia insolvente insolvenza
vs non insolvenza l’altra molto più ampia che
considera il rischio di insolvenza e il rischio di
migrazione. La migrazione si ha quando un debitore passa in una classe di merito creditizio
con una probabilità di insolvenza maggiore. In
questo caso il debitore assolverà il proprio debito, ma il rischio ad esso associato è più alto. I
rating possono avere scadenze diverse: breve
termine prevedono il rimborso entro l’anno e
lungo termine rimborso superiore all’anno .
Tutte le agenzie di rating5 emettono giudizi sia a
breve sia a lungo termine, e per far ciò, hanno
due scale di valutazione diverse.
In relazione ad esigenze profondamente diverse
ed afferenti alla regolazione dei criteri di selezione degli operatori economici per l’accesso
alle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture da parte della Pubblica
Amministrazione il sistema del Rating di impresa può essere considerato una evoluzione
normativa pubblicistica del c.d. credit rating di
cui alla sintesi illustrativa che precede.
Siffatta determinazione trova ulteriore conforto
dalla circostanza che, di recente il legislatore ha
voluto far precedere questo istituto dalla portata così innovativa, da altro strumento, altrettanto innovativo e affine non solo sotto il profilo
semantico, ma, parzialmente, anche per le finalità, parliamo del Rating di Legalità.6
Sebbene esistano circa 150 CRAs locali ed internazionali
presenti in tutto il mondo, effettivamente questo settore è
dominato da tre CRAs che operano globalmente, denominate anche le tre sorelle Fitch Ratings, Ltd Fitch ,
Moody’s Investor Services, Inc. Moody’s) e Standard &
Poor’s Ratings Services S&P’s . Di queste tre CRAs le più
importanti a livello di quote di mercato risultano essere
Moody’s e S&P’s, poiché emettono più dell’ % dei rating
emessi, mentre Fitch emette approssimativamente il 14%;
queste tre agenzie detengono quasi tutto il mercato mondiale del rating.
6 rating di legalità introdotto con l’ articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed al Regolamen5
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Tra gli effetti più significativi, collegati a tale
istituto, vi è la previsione di un sistema di premialità nell´ambito delle richieste di un finanziamento pubblico, nonché in sede di accesso al
credito bancario, ovvero nell’ipotesi di partecipazione a gare per l’affidamento di forniture/servizi/lavori pubblici secondo i criteri fissati
dal d.lgs. 163/06 s.m.i.7
to dell’“utorità Garante della Concorrenza dei Mercati
che detta i criteri di attribuzione del Rating di legalità
portato dal Decreto del Ministero dell’Economia, n.
del
20 febbraio 2014.
7 Cons. di Stato - Parere n. 2697 del 2013 La sezione
consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato ha
espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema
di decreto interministeriale predisposto per l’attuazione
dell’art. -ter del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con
modificazioni in L.
marzo
n. , concernente l’
individuazione delle modalità del rating di legalità
attribuito alle imprese per la concessione di finanziamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni e per l’accesso al
credito bancario.
In conformità a quanto previsto dalla normativa,
l’“utorità garante della concorrenza e del mercato ha
approvato con propria delibera n. 24075 dd. 4 novembre
2012, , il regolamento previsto dalla disciplina legislativa
succitata, secondo cui al fine di promuovere l’introduzione di
principi etici nei comportamenti aziendali, all’“utorità garante
della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di
segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al
perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla
tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i
Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed
all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per
le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un
fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola
impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le
modalità stabilite da un regolamento dell’“utorità garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al
fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste
informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating
attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di
accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti
di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in
sede di concessione d finanziamenti alle imprese sono tenuti a
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Tale beneficio può consistere in una preferenza
in graduatoria, nell´attribuzione di un punteggio suppletivo ovvero nella riserva di una quota di risorse finanziarie. Sul fronte bancario, con
modalità che dovranno essere individuate
nell´ambito di ciascun istituto di credito, si prevede una riduzione nei tempi di istruttoria e dei
costi di finanziamento.
La norma introdotta dal c.d. decreto liberalizzazioni si poneva diversi importanti obiettivi: il
primo rendere conveniente per l’impresa agire
nel rispetto delle regole e delle leggi; il secondo
l’introduzione di una sorta di bollino blu e
quindi di riconoscimento erga omnes di siffatto
approccio.
Non vi è chi non veda l’importanza di predisporre un sistema di controlli paragonabile a
quello riservato da parte degli analisti finanziari e/o dalle società di rating finanziario alle
aziende quotate in borsa, ovvero ai titoli di debito pubblico che, per le imprese operanti nel
settore dei lavori, servizi, forniture pubbliche si
riversa a misurare indici reputazionali di altro
tipo sulla base di una verifica e monitoraggio
costante di: status giudiziario dei vari responsabili delle società, certificati antimafia, implementazione di modelli organizzativi finalizzati
alla prevenzione dei crimini, adozione di codici
di condotta, sottoscrizione di protocolli di legalità e partecipazione e sostegno ad iniziative
pubbliche finalizzate alla prevenzione e repressione di reati di criminalità organizzata, riciclaggio8.
Ecco che il Rating di impresa previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/16 cotrasmettere alla ”anca d’Italia una dettagliata relazione sulle
ragioni della decisione assunta .
D. MASCIANDARO, Tre strumenti per la legalità e la crescita,
in Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2012; A. MONTANTE, Rating antimafia ecco come fare, in L’Unità, 2 febbraio 2012; P. GRASSO,
La crisi aiuta la mafia. Decisivo agevolare le imprese oneste, in
L’Unità, 5 febbraio 2012; L. MANCINI, Le white list stentano a
decollare, in Il sole 24 ore, 23 luglio 2012.
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stituisce l’evoluzione normativa di un approccio, già intrapreso dal Legislatore ed orientato
ad una selezione di tipo dinamico sostanziale
degli assetti organizzativi degli operatori economici che aspirano a divenire contraenti della
Pubblica “mministrazione. Quest’ultima, per
converso, conformemente alle finalità specialpreventive tipiche della normativa anticorruzione di recente emanazione L. 190/129 d.lgs
/ ecc ha l’interesse ad incentivare e premiare gli operatori economici destinatari di risorse pubbliche sotto qualsiasi forma (sovvenzioni/contributi ovvero corrispettivi di contratto) che si dimostrano più attenti e virtuosi
nell’applicare adeguati meccanismi di prevenzione e che offrono maggiori garanzie di legalità.
In attesa di leggere il testo definitivo di linea
guida10 dell’“N“C e prima di addentrarci nel
commento della norma di dettaglio si può ritenere che, con il Rating di impresa il Legislatore
ha ritenuto di introdurre una metodologia selettiva, che di fatto circoscrive la discrezionalità
strumentale
delle
stazioni
appaltanti,
nell’individuare requisiti e parametri di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli minimi di legge, che continuano a trovare un argine rilevante nei principi che presidiano la concorrenza, la
cui tutela impone che la scelta di criteri e requisiti aggiuntivi sia logica, ragionevole e propor-
Il comma
dell’art. . L.
/ prevede la possibilità
per le stazioni appaltanti di introdurre nei bandi di gara
clausole che richiamano l’adesione a protocolli di legalità
o patti di integrità a pena di esclusione dalla gara. Del
resto, oltre al diritto nazionale anche per il diritto comunitario non osta che il partecipante che non sottoscriva i
patti di integrità o non aderisca ai protocolli di legalità
venga escluso dalla gara. Sul punto conformemente alla
previsione prima citata è intervenuta anche la Corte di
Giustizia UE con la decisione 22 ottobre 2015 C. 425/14.
10http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/co
llaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOn
line/20160610/RATING.IMP.11.53_.pdf
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zionata all’oggetto dell’appalto11. Tale evoluzione normativa è coerente col fatto che le stazioni appaltanti, per altro, si stanno orientando,
sempre
più
a
diventare
garanti
dell’applicazione dei principi di legalità delle
organizzazioni che interagiscono con essi, a tutela e garanzia del buon utilizzo del denaro
pubblico e quindi del buon andamento della
P.A. e della trasparenza. In effetti l’esercizio
della discrezionalità strumentale da parte della
P.A., in materia di appalti, risponde ad una duplice esigenza:
a. Selezionare il migliore contraente a garanzia della corretta esecuzione dell’appalto
b. Garantire la massima trasparenza del procedimento di selezione dei concorrenti da
parte della stazione appaltante e quindi
conseguire
il
buon
andamento
e
l’imparzialità, principi presidiati dalla carta
costituzionale e dalla normativa comunitaria12.
Di fatto, il Rating d’impresa sottende appunto
una valutazione, un giudizio che si fonda
sull’analisi di alcuni indicatori reputazionali, in
base ai quali e secondo un algoritmo di calcolo
sarà possibile all’“N“C riconoscere in favore
dell’operatore economico richiedente un determinato rating a sua volta suscettibile di subire revisioni con l’applicazione di penalità e/o
premialità sul modello della <<patente a punti>> partendo da una soglia massima soggetta a
monitoraggio periodico e destinata a decurtazioni automatiche al verificarsi di determinate
circostanze modificative del corredo reputazionale.
La materia appare suggestiva e al tempo stesso
complessa, per cui si condivide la necessità invocata
dall’“N“C
di
subordinare
l’implementazione del sistema previo un periodo di sperimentazione dello stesso.
T.A.R. Lombardia, Milano Sez. I, 18-06-2007, n. 5269;
TAR Palermo, sez. III, 4 febbraio 2011, n. 227; P.L. PORTALURI, La discrezionalità strumentale della stazione appaltante e
il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231\01, in Interessi e formanti giurisprudenziali: l’anti Ranelletti : l’autore sottolinea,
inter alia,
la disciplina dettata dal d.lgs.
/ s’inscrive
nel ben più ampio fenomeno della capture che il diritto amministrativo va dispiegando nei confronti del diritto delle imprese.
Percepibile è la diffusione, nel diritto societario, di logiche, meccanismi ed istituti tipici del diritto amministrativo: fra questi la
tendenza a <<procedimentalizzare>> l’attività della società come accade per l’ente pubblico , funzionalizzandone gli schemi
gestionali interni allo scopo di renderli trasparenti e dunque
sindacabili dall’esterno .
12 Per trasparenza dell’azione amministrativa si intende
l’obbligo di garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta
l’apertura del mercato alla concorrenza. In tal senso, la
trasparenza si conforma come visibilità del procedimento,
anche attraverso la pubblicità delle fasi procedimentali.
Il principio di trasparenza si esplica anche attraverso
l’istituto dell’accesso,che ha trovato una sua prima disciplina nell’art.
e ss. della legge sul procedimento amministrativo (L.241/90 e s.m.i). Rispetto al principio di trasparenza l’accesso si pone quale strumento di controllo
dell’operato della pubblica amministrazione e di conosci-
bilità degli atti amministrativi. In tal senso viene garantito
il principio di trasparenza che è corollario del principio di
buon andamento anch’esso previsto e tutelato dalla Costituzione. La trasparenza dell’attività pubblica riporta ad un
altro principio fondamentale per lo svolgimento delle gare
pubbliche, quale, il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione. Il buon andamento e la trasparenza dell’amministrazione sono principi tendenzialmente
solidali, nel senso che la migliore garanzia dell’uno, in
generale, giova anche alla tutela dell’altro.Il buon andamento della pubblica amministrazione richiede che sia
rispettato il contraddittorio tale da consentire al privato
concorrente di difendersi rispetto a conseguenze pregiudizievoli che possono derivargli dall’azione dell’“utorità
.La regola di buon andamento della pubblica amministrazione è divenuta regola dell’ordinamento generale ed
azionabile dal privato interesse, lungo un percorso di oggettivizzazione dell’interesse pubblico. Sul punto si veda
anche L. R. Perfetti, Diritto ad una buona amministrazione,
determinazione dell’interesse pubblico ed equità, ed ancora,
BENVENUTI, Eccesso di potere come vizio della funzione, in
Rass. dir. pubb., 1950, 1; ID. Funzione amministrativa procedimento e processo, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1952, 118; PASTORI,
La procedura amministrativa, Vicenza, 1964; Cons. Stato Sez.
VI, 18-07-2014, n. 3864; V. Cons. Stato Sez. V, 28-04-2014,
n. 2191.
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La possibilità di avere uno strumento di rendicontazione e certificazione etica e sociale, quale
il Rating di impresa consente di dare attuazione
compiuta al disposto dell’art.
della Costituzione e di valorizzare la dimensione sociale delle imprese, chiamate a tale scopo a garantire
assetti organizzativi e standard minimi di qualità nell’ottica di impedire e/o limitare fenomeni
corruttivi.
Il presidio costituzionale alla norma oggetto
della presente disamina tuttavia non consente
di definire il Rating di impresa come un vero e
proprio rating etico. Quest’ultimo, infatti, giudica il merito di responsabilità sociale o di sostenibilità di un operatore economico. Mentre il
rating tradizionale si basa principalmente su
dati finanziari, il rating etico fa riferimento ai
non Financial KPIs, (Non Financial Key Performance Indicators). Essi sono indicatori non
finanziari che misurano andamenti quali la riduzione di emissioni di CO2, la riduzione degli
infortuni sul lavoro, l’esistenza o meno di politiche come pari opportunità sul posto di lavoro
o la presenza di corsi di formazione per i di-1)
pendenti, ecc. E’ fuor di dubbio che un buon
rating etico dovrebbe riflettersi in un altrettanto
buon rating tradizionale (finanziario) e quindi
anche del rating di impresa .
3. I requisiti reputazionali
Il rating di impresa fa riferimento a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che
esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa, che parafrasando il gergo tecnico finanziario potremmo definire RKPIs (Reputational Key Performance Indicators).
Tra questi, l’“N“C ha individuato, a titolo di
esempio:
1. indici espressivi della capacità strutturale
dell’impresa
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2. il rispetto dei tempi e dei costi previsti per
l’esecuzione
. l’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;
4. il Rating di Legalità rilevato dall'ANAC in
collaborazione con l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato;
5. la regolarità contributiva, compresi i versamenti alle casse edili, valutata con riferimento
ai tre anni precedenti;
6. la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia
obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive
da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le
imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
Il legislatore con il rating di impresa sembra
coltivare l’idea di poter individuare una metodologia selettiva dei propri contraenti capace di
eliminare o mitigare valutazioni discrezionali
da parte delle stazioni appaltanti.
Indici espressivi della capacità strutturale e
rating di legalità.
A ben osservare i primi RKPIs individuati
dall’“N“C 13 offrono alcuni spunti di riflessione.
In particolare, il riferimento al Rating di legalità14 oltre che apparire ed essere particolarmente
Linea guida Anac in consultazione cit.
Nella domanda di attribuzione del rating, da inviarsi
telematicamente all’“utorità, le imprese dovranno dichiarare
l’assenza di sentenze di condanna o
di adozione di misure cautelari in relazione sia al compimento degli
illeciti di cui al d.lgs. 231/2001, sia per i reati tributari di
cui al d.lgs. 74/2000; se si tratta di imprese collettive, detta
dichiarazione dovrà riguardare anche gli amministratori,
il direttore generale, il direttore tecnico, il rappresentante
legale, nonché i soci-persone fisiche titolari di una partecipazione di maggioranza, anche relativa.
Le imprese dovranno dichiarare, altresì, l’assenza,
nel biennio antecedente alla richiesta di rating, di provvedimenti di condanna nei loro confronti per illeciti antitrust gravi, per l’accertamento di un maggior reddito im13
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appropriato anche per l’assegnazione del Rating
di impresa, di fatto, sembra assorbire interamente il requisito della capacità strutturale
dell’impresa.
E’ evidente che, le linee guida “N“C dovranno
con riferimento alla valutazione degli indici
espressivi della capacità strutturale ampliare la
portata delle informazioni suscettibili di ponderazione ad esempio inserendo indici di natura
patrimoniale e finanziaria specifici alla stregua
del sistema precedentemente utilizzato (art. 41
e 42 d.lgs. 163/06 per le forniture e i servizi) per
l’attestazione di capacità economico finanziaria
nonché tecnica e/o professionale.
Negli indici espressivi della capacità strutturale
rientrano certamente le c.d. certificazioni di
ponibile rispetto a quello dichiarato, per il mancato rispetto della legge sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonché per le violazioni in materia di obblighi retributivi,
contributivi e assicurativi e di obblighi concernenti il pagamento delle ritenute fiscali sui dipendenti e collaboratori.
“ncora, ai fini dell’ottenimento del rating, è necessario che
tutti i pagamenti di importo superiore a 1.000 euro siano
stati effettuati mediante strumenti tracciabili e che
l’impresa non sia stata destinataria né di provvedimenti di
revoca di finanziamenti pubblici, né di comunicazioni o
informazioni antimafia interdittive in corso di validità. La
domanda di attribuzione del rating dovrà essere redatta
mediante compilazione del format pubblicato sul sito
dell’Autorità Garante Concorrenza Mercato.14
Al possesso dei suddetti requisiti, attestati per lo più mediante autocertificazione del rappresentante legale
dell’impresa, corrisponderà l’attribuzione, da parte
dell’“utorità, di un punteggio base pari ad una stella; tale
punteggio potrà incrementarsi con l’attribuzione di un
segno + , laddove l’impresa richiedente soddisfi una
ulteriore serie di requisiti, tra i quali: la adesione a codici
etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni
di categoria l’iscrizione in uno degli elenchi di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa (white list); e ancora
l’adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità
delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili
all’impresa, ovvero di un modello organizzativo ai sensi
del d.lgs. 231/2001. Il conseguimento di tre segni + comporterà l’attribuzione di una stella aggiuntiva, fino ad
un massimo di tre stelle.
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qualità ed ambiente secondo gli standard internazionali delle norme tecniche UNI en ISO
9001 – ISO 14001 ovvero EMAS, oppure OHSAS 18001, SA8000 15.
La certificazione di qualità, dunque, riguarda
non il dato statico di ciò che dall’impresa è stato
fatto o la quantità di mezzi da essa messi a disposizione, bensì l’aspetto dinamico e qualitativo del modo in cui l’impresa svolge la propria
attività secondo i principi della cd. qualità totale o sistema di qualità . Il requisito della
qualità, pertanto, rappresenta una qualità intrinseca dell’impresa, concernente la capacità
individuale di organizzazione efficiente ed efficace delle risorse a disposizione. Proprio in
considerazione di tali caratteristiche, il possesso
della certificazione di qualità viene ritenuto, da
giurisprudenza e prassi, quale requisito di partecipazione di natura soggettiva.
Occorre aggiungere, poi, che, per quanto riguarda la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori, le SOA si limitavano ad accertare
che l’impresa sia in possesso delle relative certificazioni di qualità e quindi che gli enti di certificazione a ciò deputati le abbiano rilasciate.
Pertanto, secondo il vigente regime normativo,
alla contrattazione con la pubblica amministrazione possono accedere solo imprese in possesso di una qualificazione che comprova la capacità delle stesse di poter correttamente adempiere le obbligazioni assunte. 16
Non vi è chi non veda l’importanza di inserire
tra gli indici di valutazione espressivi della capacità strutturale dell’impresa le certificazioni
rilasciate da Enti terzi e riconosciuti dal Legislatore quali enti di certificazione di standard organizzativi
di
impresa
sia
rispetto
all’organizzazione tout court ovvero settori specifici quali la sicurezza sui luoghi di lavoro,
l’ambiente.
Cons. Stato, Sez. V Sent., 10-02-2009, n. 756; T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 08-03-2013, n. 300.
16 Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 550.
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Inoltre, degno di nota è, sicuramente, il fatto
che, è venuta meno la carenza di validazione
pubblicistica del c.d requisito etico a partire dal
citato regolamento di cui al Decreto del MEF
che attribuisce all’“utorità Garante della concorrenza dei mercati 17 il ruolo di verificare la
sussistenza dei requisiti idonei al riconoscimento del rating di legalità, tra questi anche
l’implementazione del modello organizzativo
ex d.lgs. 231/01 dei codici etici, dei protocolli di
legalità, white list, etc
Validazione pubblicistica che è possibile, altresì, riconoscere analogamente agli enti di certificazione deputati a rilasciare alle imprese attestazioni di conformità alle norme tecniche orL’“utorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
meglio nota come Antitrust, è stata istituita in Italia nel
. E’ un’istituzione indipendente, che prende le sue
decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappre-2)
sentanza politica. L’“utorità garantisce il rispetto delle
regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese,
gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in
grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose
per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Nel 1992 è stata affidato all'Antitrust il
compito di contrastare la pubblicità ingannevole delle
aziende. Dal 2007 l'Autorità tutela i consumatori (e dal
2012 anche le microimprese) dalle pratiche commerciali
scorrette delle imprese. Per garantire che il confronto sul
mercato avvenga lealmente interviene anche contro la
pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti
dei concorrenti o confonde i consumatori. Dal 2012 è stata
affidata all’“ntitrust la tutela amministrativa contro le
clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori.
A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto
delle norme sui diritti dei consumatori che recepiscono la
nuova
Direttiva
comunitaria Consumer
Rights.
Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi dei titolari delle cariche di Governo , l’“ntitrust, di seguito
all’emanazione del d.lgs. 13 agosto 2010, n.141 cura inoltre l'applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette poste in essere da un operatore del mercato
finanziario, assoggettato alla disciplina del testo unico
bancario, che offre ai consumatori servizi accessori all'acquisto di beni presso esercizi commerciali. Cons. Stato,
Sez. VI, 22-07-2014, n. 3896 (Conferma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, n. 6354/2011 e T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, n.
6360/2011).
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ganizzative secondo gli standard internazionali
prima citati.
Il fatto che, il Rating di Legalità così come le
norme sulla qualità ad oggi risultano opzionali
e quanto al primo riferite ad imprese, che abbiano un fatturato non inferiore a due milioni
di euro, obbligherà l’“N“C a dover individuare, in ogni caso, nelle future linee guida con
precisione gli indici espressivi della capacità
strutturale.
Tuttavia ci sembra che il quadro delineato presenti delle soluzioni ottimali per favorire la
ponderazione sulla base di indici oggettivi non
suscettibili di valutazione discrezionale, in
quanto validati da autorità riconosciute dalla
legge ed autonome ed indipendenti rispetto al
procedimento di attribuzione del Rating di impresa.
Rispetto dei tempi e costi
Questo indicatore reputazionale presuppone e
necessita, sicuramente, di una corretta circolazione delle informazioni da e verso il Casellario
informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture da parte
delle stazioni appaltanti art. 213 comma 10 codice dei contratti.
Occorrerà capire quali saranno gli adempimenti
che dovranno seguire le stazioni appaltanti in
relazione alla comunicazione dei ritardi nella
consegna delle opere, servizi e/o forniture e relativamente all’applicazione di eventuali riserve, che dovessero comportare l’applicazione di
penalità da computare ai fini del rating di impresa.
Così
come
sarà
necessario
verificare
l’apparentemente più semplice criterio di applicazione delle premialità nell’ipotesi della consegna anticipata dei lavori e/o della consegna
senza iscrizione di riserve, in particolare, per la
prima circostanza è evidente che occorrerà individuare un criterio finalizzato a valutare il
tempo in relazione alla difficoltà e consistenza
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dell’appalto e, per la mancata iscrizione di riserve, alla stessa stregua, andrà valutato
l’impatto di circostanze onerose impreviste .
Tuttavia, si intravedono delle difficoltà, di non
poco conto, nella futura applicazione, pensiamo
alle modalità afferenti la registrazione da parte
della
Stazione
appaltante
di
ritardi
nell’esecuzione e consegna di opere, servizi e/o
forniture ovvero delle riserve, che di fatto rinviano ad una fase quasi necessaria di scrutino
giurisdizionale volto a verificare la legittimità o
meno di riserve, applicazioni di penali da ritardo etc
4. Incidenza del contenzioso
Strettamente legato all’indicatore prima citato è
per l’appunto quello che afferisce all’incidenza
del contenzioso.
Anche per tale indicatore sarà interessante verificare in fase applicativa i criteri ermeneutici
che saranno utilizzati dall’“N“C, che certamente sarà tenuta a preservare le imprese da
sconfinamenti rispetto al principio costituzionale di cui all’art.
della Costituzione che salvaguardia il diritto di difesa.
Tuttavia, nell’alveo delle controversie dinanzi
alle sedi giurisdizionali ordinarie, amministrative ed arbitrali certamente occorrerà individuare una forchetta tra un minimo ed un massimo rispetto all’applicazione di penalità rivenienti dall’esito negativo dei giudizi.
Per cui l’ipotesi di declaratoria giurisdizionale
di inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse ovvero carenza di legittimazione ad
agire dovrà subire penalità superiori rispetto ad
una semplice soccombenza nel merito del procedimento, a maggior ragione l’ipotesi
dell’abuso del processo e/o di una eventuale
condanna per lite temeraria sia nell’ipotesi del
contenzioso ordinario che amministrativo.
Allo stesso tempo, le future linee guida
dell’“N“C dovranno prevedere anche la possibilità di riconoscere delle premialità rispetto
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all’ipotesi di imprese, che, rispetto ad un periodo di tempo determinato e rispetto a parametri
economici anche questi da determinarsi conseguenti all’aggiudicazione di contratti pubblici,
non abbiano fatto ricorso ad azioni giudiziarie
ovvero quest’ultime siano state definite con
provvedimenti giurisdizionali positivi.
5. Regolarità contributiva
Anche per questo indicatore appare quasi scontato l’applicazione in termini di penalità rispetto alle imprese inadempienti rispetto
all’assolvimento degli obblighi contributivi negli ultimi tre anni.
Ma anche in questo caso è facile individuare un
collegamento con l’altro indicatore quello afferente l’incidenza del contenzioso.
Fuor di dubbio l’applicazione di penalità
nell’ipotesi in cui l’impresa fosse destinataria di
provvedimenti dell'Autorità competente di: accertamento del mancato rispetto all'obbligo di
pagamento di imposte e tasse, accertamento di
violazioni in materia di obblighi retributivi,
contributivi e assicurativi e di obblighi relativi
alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato
nei tre anni precedenti la richiesta di rating, ma
occorre
definire
come
interpretare
l’impugnativa di provvedimenti di accertamento di presunte irregolarità contestate da parte
delle suddette Autorità.
Inoltre
l’“nac
dovrà
chiarire
se
dall’attribuzione delle penalità saranno esclusi
gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza, così come del
resto è espressamente previsto per la richiesta
di attribuzione del rating di legalità.
Cosi come dovrà essere chiarita l’ipotesi
tutt’altro che irrealizzabile della irregolarità
nell’assolvimento degli obblighi di pagamento
di imposte, tasse e contributi previdenziali per
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importi esigui al di sotto di determinate soglie
anche queste da determinarsi.
6. Sanzioni per omessa denuncia di richieste
estorsive e corruttive
L’omessa denuncia di richieste estorsive e corruttive è uno degli indicatori di maggiore impatto. Infatti, ai sensi dell’art. , comma , lett
l) costituisce causa di esclusione dalle procedure di gara se annotata nel casellario
dell’“utorità di vigilanza nell’anno antecedente.
Ai fini del rating di impresa la circostanza avrà
efficacia e dovrà essere valutata per un periodo
necessariamente più esteso rispetto all’ipotesi
di esclusione prima citata ed oltre alla sola annotazione implica la valutazione di ulteriori
sanzioni amministrative irrogate dall’“N“C in
conseguenza dell’annotazione.
Siffatta necessità appare fondamentale per evitare di discriminare imprese in relazione a circostanze non oggettive legate ad esempio ad
aree geografiche in cui il fenomeno estorsivo
e/o corruttivo è statisticamente più diffuso.
L’applicazione di ulteriori sanzioni come ad
esempio l’interdittiva antimafia presuppone
uno scrutino da parte di autorità di controllo e
vigilanza e comunque la possibilità per il soggetto passivo di opporsi alle stesse.
La materia di che trattasi specie con riferimento
al fenomeno corruttivo si interseca anche con
un altro istituto di recente emanazione il c.d.
whistleblowing, ossia le <<soffiate>> le segnalazioni dei pubblici funzionari che vengono a conoscenza di circostanze, fatti e/o atti che cristallizzano irregolarità gravi e segnatamente ipotesi corruttive18.
L’art. , comma
, legge n.
/
, in relazione
al d.lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",
introduce dopo l’articolo
una nuova disposizione,
l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti". Si veda anche Determinazione n. 6
del 28 aprile 2015, ha emesso le Linee guida in materia di
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La possibilità di garantire la riservatezza del
dipendente, per le segnalazioni più gravi, reati
di corruzione, si scontra, tuttavia con le regole
del
processo
penale,
che
implicano
l’obbligatorietà per garantire il diritto di difesa
dell’indagato di conoscere la fonte dell’accusa ,
che per converso ha l’obbligo di partecipare
all’esame dibattimentale quale testimone dei
fatti oggetto di scrutino; altra questione è di tipo tecnico ed afferisce alle modalità di segregazione della segnalazione, sia se la stessa sia stata effettuata per via informatica, sia che la stessa sia stata effettuata con sistemi più tradizionali, la sicurezza da accessi indiscreti ed interessati a minare la riservatezza sul nome del c.d.
whisteblower è una questione pratica di non poco conto, che andrà necessariamente risolta.
La proposta di legge d'iniziativa dei deputati
BUSINAROLO , AGOSTINELLI , FERRARESI e
SARTI approvata dalla Camera dei deputati il
21 gennaio 2016 ed in corso di approvazione da
parte del Senato inerente Disposizioni per la
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato non risolve i prima citati problemi applicativi; per cui, sembrerebbe utile che, durante l’iter di emanazione della legge possano prevedersi, al di là delle ovvie tutele contro il rischio di ritorsioni e/o mobbing o altro verso il
lavoratore segnalante (whistleblower) anche dei
meccanismi incentivanti e premiali sia di natura
economica ad esempio commisurati percentualmente al valore della corruzione che si è
contribuito ad impedire ovvero di progressione
di carriera e nei casi in cui il permanere del lavoratore nello stesso posto di lavoro lo sottoporrebbe comunque a rischi per sé e i propri
familiari, occorrerebbe assicurare la possibilità
di accesso alla mobilità onde consentire di svoltutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) con l'intento di fornire una interpretazione
dell'apparato normativo.
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gere stesse funzioni in altro territorio, per il
quale trasferimento occorrerà prevedere anche
ulteriori incentivi rispetto al trasferimento obbligato in altra sede, alloggio di servizio e nei
casi più gravi anche la c.d. mimetizzazione anagrafica prevista per i collaboratori di giustizia
con la legge 45/01.
Per evitare di dilungarci troppo occorre evidenziare che, il disegno di legge in questione
estende la sua efficacia non solo ai dipendenti
pubblici, ma anche ai dipendenti di imprese
private, quest’ultime sin da ora, nelle more
dell’emanazione della legge, su base volontaria
ed all’interno del modello organizzativo ex
d.lgs. 231/01 possono prevedere codici di condotta e protocolli atti per un verso a incentivare
segnalazioni di potenziali irregolarità da parte
dei lavoratori e per altro verso a garantire
l’anonimato degli stessi comminando sanzioni
rilevanti
nell’ipotesi
di
violazione
di
quest’ultimo precetto.
Tornando all’indicatore del Rating di impresa ci
sembra che l’introduzione dell’istituto orienti
l’attività dell’“utorità di controllo lungo un
percorso piuttosto articolato e non privo di insidie ermeneutiche che le linee guida definitive
auspicabilmente sapranno dirimere.
7. Ulteriori possibili requisiti reputazionali
L’ultimo dei RKPIs indicatore di performance
reputazionale, di fatto, rappresenta un paniere
di indici e di comportamenti valutabili da parte
dell’“N“C per l’attribuzione del Rating di impresa.
Il fatto di essere una sorta di indicatore globale
fa si che molti degli indici ricompresi al suo interno potrebbero essere suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’“utorità di
vigilanza oppure per altro verso assorbire uno
degli agli altri Indicatori prima esaminati.
Pensiamo all’applicazione di penali per ritardo
o inadempimento verso l’appaltatore ovvero
l’escussione di cauzione e/o fideiussioni con-
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nesse alla risoluzione in danno, tutti comportamenti valutabili rispetto a quest’ultimo indicatore, ma al tempo stesso suscettibili di scrutino in sede giurisdizionale e quindi rientrante
nell’incidenza del contenzioso, ma anche
all’interno del rating di legalità rilasciato
dall’“GCM.
In linea generale, tutti gli elementi che sono oggetto dell’annotazione nel casellario informatico ex art. 80 comma 5, lett. c) d.lgs. 50/16 devono rientrare nella valutazione, che la stessa Autorità effettuerà ai fini del rilascio del rating di
impresa, occorrerà necessariamente, attesa la
differente finalità, individuare la tempistica per
cui tali annotazioni dovranno essere soppesate,
tempistica certamente più estesa rispetto a quella prevista per le annotazioni di cui al citato articolo.
Le linee guida in consultazione dell’“N“C attribuiscono, altresì, particolare importanza
all’adozione da parte delle imprese di un modello organizzativo idoneo a prevenire i c.d.
reati presupposto secondo la previsione di cui
al d.lgs. 231/0119.
Il decreto legislativo n.
dell’ giugno
Decreto , ha introdotto la
Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’art.
della legge 29 settembre
, n.
. L’ambito di operatività del Decreto è
piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità
giuridica, le società, le associazioni, anche prive di
personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti
privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece,
esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti
pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di
rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i
sindacati). La natura di questa nuova forma di
responsabilità degli enti è di genere misto . L’ente,
infatti, risponde di un illecito amministrativo ed è punito
con una sanzione amministrativa. Tuttavia, l’accertamento
dell’illecito avviene nell’ambito del processo penale,
l’“utorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico
Ministero e l’“utorità competente ad irrogare le sanzioni è
il giudice penale. La responsabilità amministrativa
dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica
che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l’autore
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Sempre l’“N“C a proposito del Modello, nel
documento citato, evidenzia gli elementi essenziali per una valutazione positiva del modello:
a. l’individuazione delle aree a maggior rischio
di compimento di reati;
b. la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente
nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;
c. l’adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;
d. la previsione di un appropriato sistema di
trasmissione delle informazioni all’organismo
di vigilanza;
e. la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;
f. l’introduzione di strumenti di monitoraggio e
verifica volti a valutare l’efficacia delle misure
introdotte e l’effettiva utilizzazione del modello
attraverso la previsione di appositi organismi
deputati allo svolgimento di tali attività.
L’“N“C fa certamente bene a ritenere un elemento di valutazione positiva ai fini del rilascio
del Rating di impresa il possesso del modello
organizzativo, tuttavia, non sembra chiarire, al
momento, il peso da riconoscere a tale RKPIs
indicatore di performance reputazionale ai fini
del rilascio del citato Rating.
Un prima problema scaturisce dalla non obbligatorietà del modello organizzativo ex d.lgs.
231/01 per le imprese, le uniche obbligate
dall’ordinamento sono le società quotate nei
mercati regolamentati, per cui, paradossalmente, se non venissero individuati criteri obiettivi
di ponderazione dell’istituto, le imprese che si
dotano dello stesso potrebbero risultare penalizzate rispetto a quelle sprovviste, non fosse
del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto
per una causa diversa dall’amnistia. La responsabilità
dell’ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona
fisica autrice del reato.
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altro per i maggiori costi sostenuti per dotarsene.
De iure condendo sarà opportuno da parte
dell’“N“C, oltre all’attribuzione di un peso
specifico rispetto all’algoritmo di calcolo di cui
infra, individuare meccanismi di premialità ulteriori ove possibili anche compensativi di
eventuali penalità per le imprese che documenteranno il possesso del modello organizzativo
ex d.lgs. 231/01.
Occorre inoltre considerare che, il modello organizzativo ex d.lgs. 231/01, di per sé è un istituto previsto dal legislatore come strumento
special preventivo di specifici reati – i c.d. reati
presupposto e si fonda sulla vigilanza di un
soggetto indipendente rispetto all’impresa,
l’Organismo di vigilanza.
Il modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 in ipotesi di commissione di reati della stessa natura
di quelli previsti come reati presupposti consente all’impresa di beneficiare dell’esimente
rispetto alla responsabilità per il reato consumato eludendo fraudolentemente le regole di
condotta
previste
dal
modello
stesso
nell’interesse e/o vantaggio della stessa persona
giuridica, dall’Organo “picale ovvero da un
dipendente sottoposto al controllo di
quest’ultimo.
Nella sostanza, l’idoneità ed efficacia del modello a fungere da esimente per l’impresa è necessariamente legata ad un procedimento di
scrutino giurisdizionale da parte del Giudice
Penale.
Pertanto, in una situazione fisiologica per la
vita di un’impresa il modello organizzativo ex
d.lgs. 231/01, di fatto, sembrerebbe ridursi ad
una autocertificazione e alla produzione di una
serie di documenti redatti ex art. 6 comma 3
d.lgs. 231 in base a codici di comportamento
approvati dal Ministero di Giustizia su proposta di associazioni di categoria all’uopo riconosciute.
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Il rapporto che intercorre fra codici di comportamento e Modelli Organizzativi e quello di genere e specie. Sono, infatti, i codici, vagliati
dall’autorità Ministeriale, a stabilire le linee direttrici il cui completamento è affidato alle singole imprese che sulla falsariga dei codici, sono
chiamate ad elaborare modelli organizzativi
conformi alla organizzazione della stessa impresa20.
Da qui scaturisce la necessità che l’“N“C, ai
fini del rilascio del Rating di impresa e della
ponderazione dell’indicatore reputazionale in
questione, dovrà necessariamente procedere ad
una verifica preliminare sulla effettività del
modello valutando in concreto l’esistenza degli
altri indici prima elencati e soprattutto sulla
sussistenza della vigilanza da parte di un organo indipendente e competente ad eseguire controlli sull’impresa.
E’ evidente che, come si è avuto modo di accennare a proposito dell’altro importante Indicatore di performance reputazionale il Rating di
Legalità la valutazione positiva circa il riconoscimento del modello organizzativo ex d.lgs.
/
da parte dell’“utorità Garante della
Concorrenza e del Mercato consentirà
all’“N“C di acquisire il dato senza approfondire lo scrutino relativamente alle proprie prerogative. 21
Sul punto VIGNOLI, Il giudizio di idoneità del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001: criteri di accertamento e garanzie,
in Responsabilità amministrativa degli enti, 1/2009 p. 8. Cfr.
RORDORF, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli
organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, in Le Società, 2001, p. 1302.
20
AGCM prima e successivamente l’“N“C potranno
verificare l’effettività del modello per il tramite della
Guardia di Finanza, alla luce delle specifiche competenze
che gli sono proprie, come specificato nella circolare n.
83607/2012, pubblicata il 19 marzo 2012 è il Corpo deputato per eccellenza a svolgere le funzioni di Polizia Giudiziaria nell’ambito dei procedimenti avanti la Magistratura
Penale per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di
cui al d.lgs. 231/01.
21
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L’adozione del modello organizzativo ex d.lgs.
231 rappresenta uno strumento utile, in grado
di contribuire alla costruzione di una interfaccia
più trasparente tra pubblico e privato, il fatto
che il dotarsi di siffatto strumento sia ancora
facoltativo per le imprese non esonera comunque il management di quest’ultime dall’obbligo
di adottare cautele organizzative, in ogni caso,
idonee a prevenire la commissione di alcuni
reati22.
Pertanto lo scrutino dell’“N“C relativamente
alla valutazione circa il possesso o meno del
Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 deve
sempre orientarsi a valutare la capacità organizzativa dell’impresa anche in assenza di tale
strumento, mediante un’analisi degli assetti organizzativi effettivi di ciascun impresa.
Fuor di dubbio che, la previsione di cui al
comma
dell’art.
del nuovo codice dei contratti ed il relativo sistema di qualificazione dei
contraenti la pubblica amministrazione, risolve
definitivamente e favorevolmente la dialettica
in merito all’ammissibilità o meno del modello
organizzativo quale requisito di partecipazione
alle procedure di gara per l’affidamento di appalti di servizi e fornitura.
(Cass. 9.7.2009 n. 36083) ha affrontato il tema del fondamento della responsabilità da reato dell'ente nelle ipotesi di omessa adozione dei Modelli Organizzativi. Secondo
la Corte, la mancata adozione del Modello è sufficiente a
costituire quella «rimproverabilità» delineata dalla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la
fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle
previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione di taluni reati. Sotto il
profilo civilistico, una sentenza di merito (Trib. Milano,
18.2.2008) ha affermato la responsabilità degli amministratori di una società da inadeguatezza organizzativa ex art.
2381 co. 5 c.c. per la mancata adozione del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01. Un'altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. 18.2.2010 n. 27735) ha avuto modo di
dichiarare la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità dell'art. 5 del d.lgs. 231/01 alla luce degli
artt. 3, 24 e 27 Cost., Sul punto Bianchi , Le procedure
aziendali in Dottrina Casi e sistemi – Assetti adeguati e
Modelli Organizzativi, 2016 p.209 e ss..
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In vero, già con l’emanazione del regolamento
per l’attribuzione del Rating di Legalità il Legislatore aveva risolto uno dei principali limiti
alla possibilità di riconoscere autonoma dignità
al requisito del possesso del modello organizzativo ossia la carenza di validazione pubblicistica del requisito in questione, che oggi vede oltre all’“GCM anche l’“N“C preposte alla validazione ai fini del rilascio dei rispettivi rating23.
8. L’algoritmo di calcolo per il rating di impresa e il periodo di sperimentazione
La scelta di subordinare l’applicazione
dell’istituto oggetto della presente disamina ed
introdotto dalla norma citata ad un periodo di
sperimentazione a partire dalle gare superiori a
150 mila euro rappresenta certamente un metodo interessante perché consentirà per un verso
alle imprese di adeguarsi senza particolari
<<traumi>> al nuovo sistema di qualificazione
dei contraenti e per altro verso all’“N“C di valutare e perfezionare i criteri di ponderazione da
computare nell’algoritmo di calcolo.
Il periodo di sperimentazione potrà consentire,
inoltre, di risolvere altre criticità afferenti ad
esempio alla qualificazione di imprese estere e
di imprese italiane di recente costituzione, è
necessario, infatti, prevenire ipotesi applicative
discriminatorie e per converso individuare criteri obiettivi ed omogenei finalizzati a consentire la massima partecipazione alle procedure di
gara.
Veniamo quindi all'algoritmo di calcolo24, ovvero al sistema di punteggi nel quale far con23 RENNA, La cosiddetta certificazione etica può costituire un
requisito di accreditamento per la selezione dei contraenti della
P.A.?, in Amministr@tivamente, n. 1-2/2015, p. 14.
24 B. STIEGLER, Gli “lgoritmi dell’Egemonia – Intervista, in Il
Manifesto, 12.07.2016 Gli algoritmi hanno il potere di costruire correlazioni, intervengono a trasformare profondamente
il modo di vivere attraverso correlazioni predittive. Ci attirano
verso la medietà, il comportamento medio, che ci rende anonimi
e noiosi. Ma gli esseri umani sono interessanti solo se impreve-
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fluire il rating di impresa. L'Anac in base alle
attuali linee guida ha scelto la soluzione di un
unico punteggio finale che sintetizzi in un dato
numerico tutte le informazioni che lo compongono e, più nello specifico, il meccanismo della
somma ponderata dei vari elementi che rientrano tra i requisiti reputazionali. Ogni impresa
viene, pertanto, sottoposta obbligatoriamente a
una valutazione e ottiene un punteggio pari a
un massimo di cento. Nel corso della sua vita,
poi, questo rating può crescere o diminuire, in
relazione a una serie di parametri.
Proprio questi requisiti reputazionali, sui quali
ci siamo in precedenza ampiamente soffermati
sono oggetto della valutazione dell'Autorità di
vigilanza. Sarà utile evitare intrecci e duplicazioni con altri capitoli del Codice dove ci sono
previsioni simili, come la sezione dedicata alle
cause di esclusione o i criteri relativi all'offerta
economicamente più vantaggiosa.
L'Anac valuterà assetti organizzativi e la capacità strutturale (saranno individuati indicatori
della capacità dell'impresa), il rispetto dei tempi
e dei costi (saranno valutati i comportamenti in
fase di esecuzione), l'incidenza del contenzioso
(sarà considerato il contenzioso con esito negativo), la presenza del rating di legalità, la regolarità contributiva e contrattuale, le sanzioni per
omessa denuncia di richieste estorsive e contributive. Accanto a questi saranno valutati tutti i
comportamenti tenuti in fase di esecuzione, potenzialmente idonei a configurare una causa di
esclusione dall'appalto. Per ognuno di questi
elementi sarà determinato il valore massimo di
premialità e penalizzazione, graduando poi la
penalizzazione stessa sulla base di una serie di
fattori. Ad ogni indice, poi, sarà attribuita una
valenza temporale.
dibili, variabili, cioè neg-entropici. Quando una nuova tecnica
appare crea fatti fuori dalle leggi.. La tecnologia va molto più
veloce della società e funziona senza regole. È il Far West tecnologico.
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ISSN 2036-7821
Rivista di diritto amministrativo
Per ciascun RPKIs sarà quindi individuato un
valore tra un minimo ed un massimo e
l’“uthority valuterà se posizionarsi sul valore
più alto o basso della forchetta in base a criteri
obiettivi: quali la storicità del possesso dei requisiti analizzati ed anche le condizioni economico patrimoniali dell’impresa.
Il rating avrà un effetto premiante in sede di
accesso alla gara. Nel caso di una procedura a
inviti, (procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, dialogo competitivo,
partenariato per l’innovazione invece, potrà
operare come criterio di preferenza nella scelta
dei soggetti da invitare, del resto è il c.d. meccanismo della <<forcella>> previsto dall’art.
del d.lgs. 50/2016 .
Il legislatore con la norma esaminata traccia un
percorso irreversibili che si innesta nel plesso di
norme finalizzate alla prevenzione della corruzione, la selezione dei contraenti della P.A. si
orienta verso una valutazione dinamica degli
assetti organizzativi di ciascun impresa, si passa ad una visione di insieme finalizzata a tutelare ambiente, comunità e stakeolders.
Di
particolare
rilievo
appare,
altresì,
l’espressione utilizzata dall’“N“C nelle attuali
linee guida per connotare il Rating : <<Ciò che
rileva, ad ogni buon conto, è la creazione di un
sistema che in modo equo e trasparente premia
quelle imprese che risultano maggiormente affidabili per il committente pubblico>>.
Come rilevato da autorevole orientamento dottrinario25, nell’ordine giuridico, il ruolo
dell’equità è quello di dare rilievo alle regole
che si formano nella coscienza sociale rispetto a
quelle del diritto legale.
L’equità come regola giuridica che si impone
perché l’ordine sociale non solo la pratica – come si direbbe della consuetudine o della prassi
– ma l’avverte come sanzione dei valori concreti
di una società reale.
Ci pare inconfutabile che il compendio di norme c.d. etiche di recente emanazione, ivi incluse
quelle oggetto della presente disamina, segnino
proprio questo tipo di condivisione in seno alla
società, sia sul versante degli operatori economici e dei cittadini che sul versante della autorità di controllo e più in generale della P.A.
L’augurio è che il Rating di impresa possa rivelarsi ben presto un argine concreto al potere
economico dilagante della criminalità organizzata negli appalti pubblici.
PERFETTI, Diritto ad una buona amministrazione, determinazione dell’interesse pubblico ed equità, in www.academia.edu.
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Fascicolo n. 7-8/2016
www.amministrativamente.com
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