OSSERVAZIONI CRITICHE
ALL’ART. 614 BIS COD. PROC. CIV.
di F R ANC E SC O T E DIO LI
pubblicato in La nuova giurisprudenza civile commentata 1/2013 p.67 ss.
SOMMARIO: 1. Premesse definitorie. – 2. I provvedimenti che possono essere assistiti
dalla misura coercitiva. – 3. L’infungibilità dell’obbligazione quale presupposto
applicativo della norma. – 4. Le obbligazioni di non fare. – 5. Presupposti e limiti
applicativi dell’istituto. - 6. La natura del provvedimento. – 7. Tempi e modi per la
proposizione della domanda. – 8. I criteri di determinazione della misura. – 9.
L’esecuzione. – 10. L’impugnazione. – 11. Vincolatività della pronuncia della
misura tra cognizione ed esecuzione. – 12. Concorso con l’esecuzione diretta.
1. PREMESSE DEFINITORIE. La legge n. 69/2009 ha introdotto nel
nostro ordinamento l’art. 614 bis cod. proc. civ., uno
strumento di coazione indiretta volto ad ottenere la
volontaria attuazione delle sentenze e degli altri
provvedimenti
di
condanna
all’adempimento
di
obbligazioni
infungibili.
Questa
misura
coercitiva
patrimoniale,
di
applicazione
apparentemente
generalizzata 1 ed in alcuni aspetti analoga al modello
1
Prima dell’entrata in vigore della l. 18.6.2009, n. 69 il ricorso a forme di esecuzione
indiretta rappresentava un fenomeno episodico, previsto per singole tassative
fattispecie: l’art. 18, ult. comma, dello Statuto dei lavoratori, in base al quale il
datore di lavoro, in caso di illegittimo licenziamento, è tenuto al pagamento di una
somma commisurata alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento fino a
quello dell’effettiva reintegra; gli art. 124, comma 2°, e 131, comma 2°, del codice
della proprietà industriale in tema di brevetti; l’art. 156, l.d.a., a protezione del diritto
d’autore; l’art 8, comma III, del d. legis. 9.10.2002, n. 231 in tema di ritardato
pagamento nelle transazioni commerciali; l’art. 140, comma 7°, del codice del
consumo, in caso di inadempimento del professionista; l’art. 709 ter, comma 2°, n. 4
cod. proc. civ. che introduce un mezzi di coercizione indiretta per la realizzazione di
obbligazioni di facere nell'ambito familiare (in tema SPOTO, Dalla responsabilità
civile alle misure coercitive indirette per adempiere gli obblighi familiari, in Dir.
fam. e pers., 2010, 910 ss.). A differenza della misura coercitiva dell’art. 614 bis, che
è quantificata in via assolutamente discrezionale dal giudice, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’art 709 ter, inferta al genitore inadempiente,
viene fissata all'interno di un minimo e di un massimo edittale ed è destinata alla
Cassa delle ammende.
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1
dell’astreinte francese 2 , opera quando non è possibile
ricorrere all’esecuzione in forma specifica 3 .
Il giudice, ove richiesto, pronuncia una condanna al
pagamento di una pena pecuniaria, condizionata alla
mancata o tardiva esecuzione dell’obbligo principale
previsto nella decisione. La minaccia della sanzione
pecuniaria, destinata a non produrre effetti con lo
spontaneo adempimento, si converte in misura esecutiva in
caso di mancato o ritardato adeguamento al disposto
giudiziale.
2. I
PROVVEDIMENTI CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI DALLA MISURA
COERCITIVA.
Nonostante
la
misura
coercitiva
sia
impropriamente definita di “ applicazione generalizzata” ,
ne va, invece, evidenziato l’ambito residuale e settoriale 4 ,
limitato ai soli provvedimenti volti all’ attuazione degli
obblighi di fare infungibile o di non fare. L’astreinte non
2
Per un approfondimento, DE STEFANO, Note a prima lettura della riforma del 2009
delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell'art. 614 bis c. p. c., in Riv.
esec. forz., 2009, 520-8 e VULLO, L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e
Unione Europea, in Riv. dir. proc., 2004, 727 ss. Anche in Francia, destinatario
dell’astreinte, istituto privo di carattere risarcitorio od indennitario, è il creditore
della prestazione principale. A differenza di quanto previsto dalla normativa italiana,
le misure coercitive francesi: 1) possono essere assunte anche d’ufficio; 2) si
distinguono tra "provvisorie" e "definitive". Le prime sono sempre modificabili,
nell'ammontare e nelle modalità, dal giudice che le ha pronunciate il quale, quando
procede alla liquidazione, tiene conto del comportamento assunto dal debitore. Le
seconde, invece, consistono in una condanna la cui entità è già definitivamente
fissata al momento della pronuncia, così che la fase di liquidazione si risolve in una
mera operazione aritmetica basata sul periodo di mancata esecuzione
dell'obbligazione principale; 3) possono essere concessa anche per le prestazioni
fungibili ed assistere qualsiasi provvedimento di condanna, indipendentemente dal
suo contenuto.
3
In questa categoria vanno ricondotti i vari tipi di esecuzione diretta o per
sostituzione, ove un soggetto terzo si surroga al debitore nella realizzazione del
comportamento dovuto e satisfattivo. Ad esempio, se l’obbligato al rilascio non
adempie all’ordine del giudice, l’ufficiale giudiziario libera il bene immobile; se il
debitore non paga, viene pignorato un bene appartenente al suo patrimonio, lo si
trasforma in una somma di denaro, che viene corrisposta al creditore; se il debitore
non distrugge il manufatto eretto in violazione delle distanze legali tra costruzioni,
l’ufficiale giudiziario, tramite un’impresa edile, provvede alla sua rimozione. In tutti
questi casi è assolutamente indifferente che la prestazione sia compiuta dal debitore
personalmente ovvero da un terzo in sua surrogazione.
4
CHIZZINI, in A.A. V.V., La riforma della giustizia civile. Commento alle
disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009, Utet, 2009, sub art. 614 bis,
174 definisce la misura come estremamente residuale, perché non si cumula con
quelle tipiche ed opera solo in presenza di un facere infungibile, dal carattere non
strettamente personale, il cui adempimento coatto non leda le libertà fondamentali
della persona.
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2
può, quindi, assistere una condanna al pagamento di
somme, ad una prestazione di fare fungibile 5 / 6 ed, infine,
alla consegna o al rilascio 7 . Depongono per questa
conclusione la rubrica dell’articolo, la sua collocazione
sistematica
ed
il
fatto
che,
diversamente,
si
duplicherebbero le voci di danno in favore del creditore, al
quale verrebbero riconosciute sia l’utilità originaria che la
somma dovuta a titolo di pena pecuniaria per
l’inadempimento 8 .
Il giudice deve, inoltre, rigettare l’istanza se vi è la
possibilità di un’esecuzione forzata diretta, nelle forme
5
Ad esempio, l’obbligo di demolizione conseguente alla violazione di una servitù
altius non tollendi, ovvero la condanna a trasformare in luce la veduta aperta a
distanza inferiore a quella legale dal confine.
6
Conforme, in giurisprudenza, TRIB. MODENA, 7.3.2011 n. 415, in De Jure Massime, relativo alla rimessione in pristino di un immobile. Contra, TRIB. TERNI,
6.8.2009, in Foro it., 2011, 287, in un obiter dictum pare affermare che l’articolo in
commento è stato introdotto per assicurare l’esecuzione di tutti i provvedimenti
giudiziari di condanna e non solo quelli aventi ad oggetto obblighi di fare infungibile
o non fare. L’ordinanza è stata resa nell’ambito di un giudizio di danno temuto ex
art. 1172 cod. civ., che verteva sul pericolo di crollo di alcune murature di un
fabbricato limitrofo alla proprietà del ricorrente e sull’ulteriore pericolo di
infiltrazioni di acqua legate all’assenza di un’adeguata copertura di un immobile
fatiscente. Il giudice ha ritenuto di ravvisare plurimi e concordanti indici di
sussistenza del rischio di un danno grave e prossimo alla proprietà del ricorrente e
ha, dunque, irrogato il provvedimento cautelare di demolizione del tetto e della
parete del fabbricato pericolante, definendo l’ordine di demolizione come facere
infungibile. La qualifica parrebbe illogica, perché siamo in presenza di una
prestazione tradizionalmente fungibile, per lo meno dal punto di vista strutturale.
Secondo MAZZAMUTO, L'esordio della comminatoria di cui all'art. 614 bis cod.
proc. civ. nella giurisprudenza di merito, in Giur. it., 2010, 644 l’elemento idoneo a
rendere l’obbligazione infungibile va individuato nelle esigenze della cautela, ossia
nell’urgenza e nel pericolo di pregiudizi ulteriori e magari irreparabili. La
valutazione di (in)fungibilità viene, dunque, condotta non sul piano sostanziale, ma
su quello squisitamente processuale. In questo senso anche ZUCCONI GALLI
FONSECA, Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 2010, 197 ss., secondo cui non si può prestare troppa importanza al dato
letterale, quando, poi, la limitazione è prevista nella sola rubrica, che non è norma di
legge. PETTI, Riforma del processo civile e misure coercitive indirette, in Riv. dir.
priv., 2010, 135, pur escludendo dall’ambito dell’esecuzione indiretta l’attuazione
degli obblighi di consegna o rilascio, afferma che non sussistono ragioni per negare
l’estensione del meccanismo a tutte le prestazioni di fare, indipendentemente dalla
loro fungibilità, piena, parziale o del tutto assente. L’Autore giunge a questa
conclusione “non tanto per l’equivocità del dato letterale, che non ripete nel corpo
della disposizione il limite contenuto nella rubrica, quanto piuttosto per il fatto che
… negli obblighi .. suscettibili di esecuzione forzata in forma specifica l’astreinte è
semplicemente alternativa alla precedente”.
7
Contra, TRIB. TRENTO, 8.2.2011, inedito, ravvisa, in tema di mancata ottemperanza
all'ordine di rilascio dell'immobile, un nucleo di incoercibilità nella prestazione.
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3
tipiche di cui agli artt. 612-614 cod. proc. civ. 9 e se
esistono norme istitutive di misure coercitive indirette
peculiari 1 0 . L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi,
esaminata nel paragrafo 4, in cui venga richiesta una
condanna ad astenersi dal facere, la cui violazione
comporti la possibilità di distruggere forzatamente quanto
realizzato.
Va subito sottolineato che la qualifica della prestazione
come fungibile o meno, prerogativa del giudice della
cognizione, ingenera un serio problema di coordinamento
con l’analogo potere del giudice dell’esecuzione
nell’interpretare il titolo. Valuteremo, al paragrafo 11, se
quest'ultimo possa autorizzare l’esecuzione in forma
specifica, ove, ritenga che tale rimedio sia stato
ingiustamente negato in sede di cognizione.
Qualsiasi provvedimento può essere assistito dalla pena
accessoria 1 1 , purché sentenza, ordinanza o decreto abbiano
contenuto condannatorio. La misura va, invece, negata se è
richiesta per dare attuazione ad un’azione di mero
accertamento o costitutiva 1 2 .
8
Così ASPRELLA, L’attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare, in
Giur. merito, 2011, 124.
9
La possibilità di esecuzione in forma specifica presuppone, dunque, la fungibilità
dell’obbligazione principale.
10
Se ne deve, così, escludere il cumulo o l’applicazione alternativa (CHIZZINI, op.
ult. cit., 165, BOVE, La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ., in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 781; VULLO, in Codice dell’esecuzione forzata, sub
art. 614 bis, Celt, 2012, 590).
11
La condanna può essere anche a contenuto non patrimoniale, come nel caso di
obblighi di consegna dei minori o di provvedimenti inibitori di comportamenti
integranti immissioni intollerabili e può essere pronunciata anche dal Giudice di
Pace (LUISO, Diritto processuale civile, III, Giuffrè, 2009, 236).
12
Va escluso che la misura coercitiva possa assistere le sentenze costitutive ex art.
2932 cod. civ. in caso di inadempimento all’obbligazione di stipulare il contratto
definitivo contemplata in un preliminare di vendita [come sostenuto da CONSOLO,
Una buona "novella" al cod. proc. civ.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis
e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. giur., 2009,
741]. Secondo l’Autore la misura in commento avrà un grandissimo impatto sulle liti
che attengono all'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita. Il
Giudice potrà pronunciare "due capi di condanna cumulati (ed in via non alternativa)
nei confronti del promittente venditore: uno costitutivo ex art. 2932 cod. civ., e l'altro
di condanna all'obbligo infungibile di concludere il contratto di vendita". In questo
modo si potrà superare il limite dato dalla necessità di attendere il passaggio in
giudicato della sentenza, proprio della tutela costitutiva ex art. 2932 cod. civ.
Ritengo, invece, che l’adempimento sia già garantito dalla possibilità di ottenere una
sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non stipulato. Il disposto dell’art
2932 cod. civ. è di per se stesso un mezzo di esecuzione in forma specifica.
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4
Tra i provvedimenti rafforzabili con l’ astreinte vanno
esclusi, nonostante il parere contrario di parte della
dottrina 1 3 e della giurisprudenza 1 4 , quelli cautelari
(compresi i decreti emessi inaudita altera parte ex art. 669
sexies cod. proc. civ. e quelli urgenti ex art. 700 cod. proc.
civ.) 1 5 , quelli nunciatori 1 6 e possessori 1 7 / 1 8 .
La causa
dell’esclusione va ricercata nel fatto che essi non rientrano
nel novero delle pronunce di condanna 1 9 , sono suscettibili
di mera “attuazione” e si sottraggono all’applicazione
13
LOMBARDI, in GIORDANO-LOMBARDI, Il nuovo processo civile, Neldiritto.it, 2009,
470; BOVE, La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ., cit., 784;
MERLIN, Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie, cit., 1548;
AMADEI, Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 343 ss.; SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata,
cit., 1095 (secondo cui la misura coercitiva sarebbe idonea realizzare la piena
soddisfazione dell’interesse tutelato, scongiurerebbe l’introduzione del giudizio di
merito e realizzerebbe le finalità deflattive di cui all’art. 669 octies cod. proc. civ.);
SILVESTRI, Il processo civile riformato diretto da TARUFFO, Zanichelli, 2010, 504;
CARRATTA in MANDRIOLI-CARRATTA, Come cambia il processo civile, Giappichelli,
2009, 97; PETTI, Riforma del processo civile e misure coercitive indirette, cit., 135;
ROMITO, Artt. 614 bis e 96 cod. proc. civ.: vecchi e nuovi problemi applicativi, in
Resp. civ. e prev., 2011, 2350. Tale dottrina fa leva sull’ampiezza ed ambiguità della
lettera dell’art. 669 duodecies cod. proc. civ. e ritiene che la misura possa assicurare
la pronta e pratica attuazione del provvedimento cautelare. In altre parole, il ricorso
alla comminatoria nell’ambito dei procedimenti cautelari non sarebbe frutto
dell’applicazione diretta dell’art. 614 bis cod. proc. civ., ma troverebbe la propria
fonte nell’ampio potere discrezionale di cui gode il giudice della cautela in sede di
attuazione dei provvedimenti che è chiamato ad emanare (MAZZAMUTO, L'esordio
della comminatoria di cui all'art. 614 bis cod. proc. civ. nella giurisprudenza di
merito, in Giur. it., 2010, 642). Secondo l’Autore l’ampia discrezionalità di cui gode
il giudice della cautela gli permette, in sede di attuazione, l’esercizio di poteri
analoghi a quelli previsti dagli artt. 605 ss. e 612 ss. cod. proc. civ. tutte le volte in
cui si rende necessaria la surroga in executivis dell’inattività dell’obbligato. Sarebbe
automatico allora riconoscergli anche il ricorso alla misura di esecuzione indiretta,
quando la surroga è impossibile o assai difficoltosa ed occorre comunque dare una
risposta all’interesse per il quale è chiesta la cautela. Non dovrebbe, pertanto,
escludersi che un tale ricorso possa aver luogo ben al di là della rubrica dell’art. 614
bis cod. proc. civ. e, quindi, anche per gli obblighi di fare fungibile e di consegna o
rilascio.
14
Secondo TRIB. BARI, 10.5.2011, n. 356, in Giurisprudenzabarese.it i
provvedimenti emessi in via cautelare, quando sono idonei ad anticipare gli effetti
della sentenza di merito, acquistano efficacia definitiva, poiché l'instaurazione del
giudizio di merito è meramente facoltativa. Riconosciuta la loro possibile attitudine
alla stabilità, il Giudice accorda il rimedio ex art. 700 cod. proc. civ. e fissa una
somma, ex art. 614 bis cod. proc. civ., per ogni giorno di eventuale ritardo
nell'esecuzione della misura. Il caso riguarda la riduzione dell'ipoteca iscritta su
determinati cespiti immobiliari. Anche TRIB. CAGLIARI, 19.10.2009 (ord.), in Giur.
merito, 2010, 398 ss., con nota di LOMBARDI, Il nuovo art. 614-bis cod. proc. civ.:
l'astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 cod. proc.
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5
L’astreinte non si applica, inoltre, al lodo nell’arbitrato
rituale 2 2 ed al verbale di conciliazione giudiziale 2 3 , ma può
assistere l’ordinanza di cui all’art. 702 ter cod. proc. civ.,
pronunciata all’esito di un processo a cognizione
sommaria.
Nell’ambito delle controversie familiari, i provvedimenti
presidenziali o del giudice istruttore resi in un giudizio di
separazione
e
divorzio 2 4 ,
con
riferimento
all’inadempimento degli obblighi coniugali e parentali
(artt. 143, 144, 147 cod. civ.) e quelli assunti all’esito di
civ., giunge alle medesime conclusioni. “L'ordine cautelare dato ai sensi dell'art. 700
cod. proc. civ. è un provvedimento di natura anticipatoria rispetto alla pronunzia di
condanna ed è assimilabile a quest'ultima agli effetti dell'applicabilità della disciplina
di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ.” “In sede cautelare” la misura garantirebbe “un
serio ristoro di fronte al perdurare dell'inadempimento, in funzione quindi deflativa
del possibile contenzioso successivo, limitato all'eventualità che si produca un danno
non integralmente soddisfatto dalla statuizione giudiziale”. ID ., anche TRIB. TERNI,
6.8.2009, in Foro it., 2011, 287, nonché in Giur. it., 2010, 637 con nota di
MAZZAMUTO ed il Protocollo 30.6.2010 “Valore Prassi”, a cura di Tommaso dalla
Massara e Massimo, in www.ordineavvocati.vr.it/
15
L’introduzione dell’art. 614 bis viene utilizzata anche come argomento per
sostenere l’ormai pacifica ammissibilità della pronuncia di un provvedimento
cautelare d'urgenza che obblighi ad un facere infungibile (TRIB. MESSINA, 6.7.2010,
in Corr. merito, 2010, 1161 concede la tutela d'urgenza ad una società di commercio
elettronico svolto su di un noto sito web di vendite on line, il cui account era stato
sospeso in seguito a feed-back negativi; TRIB. VERONA, 9.3.2010, in Giur. merito,
2010, 1857, dichiara l'illegittimità del recesso da un'associazione notarile; TRIB.
MONZA, 16.10.2003, in Giur. milanese, 2004, 111). A riguardo, si è evidenziato che
il provvedimento di urgenza, che imponga un obbligo di fare di carattere infungibile,
non è solo potenzialmente idoneo a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza
dell’eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore. Esso è anche funzionale
alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, quali la possibilità di introdurre
una successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna al
facere assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento. Proprio in tale
prospettiva è stato ritenuto ammissibile un provvedimento d'urgenza che obblighi ad
un fare infungibile, per tutelare la libertà contrattuale del contraente debole, in caso
di violazione dell'art. 9 della legge n. 192 del 1998 (TRIB. TRIESTE, 20.9.2006, in
Giur. it., 2007, n. 7, 1737, con nota di SPACCAPELO).
16
Contra TRIB. TERNI, 6.8.2009 (ord.), cit., secondo cui l'ordine giudiziale di
demolizione di un muro pericolante, nell'ambito di un giudizio di danno temuto ex
art. 1172 cod. civ., va munito della comminatoria di cui all'art. 614 bis cod. proc.
civ., in quanto la misura coercitiva è applicabile anche ai provvedimenti anticipatori.
17
Contra TRIB. VARESE, 16.2.2011 (ord.), in Giust. civ., 2011, 2965, con nota di
CELARDI, resa in un procedimento introdotto con un’azione di reintegrazione (ex artt.
1169 cod. civ. e 703 e ss. cod. proc. civ.).
18
La giurisprudenza contraria ritiene che l’astreinte sia opportuna e doverosa proprio
per i procedimenti (a strumentalità debole) che anticipano una condanna e che non
avranno obbligatoriamente una successiva fase di merito (artt. 669 octies,
provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ., denuncia di nuova opera o di danno
temuto). Così anche TRIB. DI BOLOGNA, ord., 25.3.2011, Dott. Guernelli, RG
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6
un procedimento introdotto con ricorso ex art. 709 ter 2 5
cod. proc. civ. possono essere rafforzati dalla misura
coercitiva. Non è possibile, infine, instaurare un autonomo
processo con l’unico scopo di ottenere la pronuncia di
questo mezzo di coazione indiretta 2 6 .
3.
L’INFUNGIBILITÀ DELL’OBBLIGAZIONE QUALE PRESUPPOSTO
APPLICATIVO DELLA NORMA. Presupposto per accedere alla
tutela esecutiva di cui all’art. 614 bis cod. proc. civ. è
l’infungibilità dell’obbligazione di fare dedotta in
2443/2011, inedita e citata da GHINI, in nota a TRIB. TORINO, sez. spec. proprietà
industriale ed intellettuale, 17.2.2010, in Il Foro padano, 2011, 610.
19
CHIZZINI, op. ult. cit., 146, il quale ritiene che i provvedimenti cautelari non siano
"di condanna" ai fini dell'art. 614 bis cod. proc. civ., in quanto tale norma si applica
solo ai provvedimenti idonei al giudicato.
20
L’attuazione del provvedimento cautelare si sottrae all’applicazione diretta delle
norme che disciplinano l’esecuzione forzata — dal momento che l’ordinanza emessa
ex art. 669 octies cod. proc. civ. non costituisce titolo esecutivo ex artt. 474 e segg.
cod. proc. civ. — fatto salvo soltanto il caso delle misure aventi ad oggetto somme di
denaro e dei sequestri, che viceversa sono disciplinati dalle norme che regolano
l’esecuzione forzata.
21
Così BARRECA, op. ult. cit., 508.
22
Non esiste, infatti, una espressa previsione da parte del legislatore che abiliti gli
arbitri alla pronuncia dell'astreinte, al pari della condanna al risarcimento del danno
da lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. In ogni caso, questo potere non potrebbe
essere riconosciuto tout court al collegio arbitrale, ma necessiterebbe, invece,
dell'intervento del Tribunale, trattandosi di una misura volta a dare attuazione ad
altro capo condannatorio, già di per sé già dotata di efficacia esecutiva. L’ostacolo
principale è, però, rappresentato dal fatto che la legge prevede che il Giudice, in sede
di omologa, possa effettuare soltanto un controllo in ordine alla regolarità formale
del lodo e non gli consente di valutare l’opportunità e la proporzionalità della
sanzione pecuniaria. Contra BOVE, La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis cod.
proc. civ., cit., 785 il quale riconosce la possibilità per gli arbitri di pronunciare
l'astreinte, la cui operatività viene condizionata al previo deposito del lodo ex art.
825; AMADEI, op. ult. cit.
23
La lettera della norma non lo prevede, poiché il lodo non è un provvedimento di
condanna. Così CHIZZINI, op. cit., 146, AMADEI, op. ult. cit., SALETTI, L’esecuzione
processuale indiretta nella riforma del“Codice di procedura civile” italiano dal
2009, in Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
XXXIV (Valparaíso, Chile, 1er Semestre de 2010), 512; CARRATTA, in MANDRIOLICARRATTA, Come cambia il processo civile, cit., 97; contra BOVE, La misura
coercitiva di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ., cit., 785 e VULLO, in Codice
dell’esecuzione forzata, sub. art. 614-bis, cit., 593, secondo cui il compito di
disporre la sanzione accessoria spetterebbe al giudice. L’accordo conciliativo, che
pone a carico di una parte l’esecuzione di una prestazione di fare infungibile o di non
fare, può sicuramente contenere una clausola penale configurata in modo da produrre
effetti equivalenti a quelli della misura coercitiva.
24
Cfr. TRIB. DI FIRENZE, ord., 10-11.11.2011, in Guida al dir. 2012, 9, IV, con nota
di MAGLIETTA, inerente i provvedimenti provvisori in materia di frequentazione dei
figli. In questo caso, l’astreinte è posta a carico di una madre, che ha messo in atto
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7
giudizio, la cui valutazione è demandata al giudice di
cognizione. Dottrina e giurisprudenza hanno individuato
alcuni criteri per distinguere tra prestazioni fungibili ed
infungibili,
poiché
tali
“ qualificazioni
sono
particolarmente sfuggenti” ed, in “mancanza di una
definizione normativa” … “trovano spazio costruzioni non
di rado contraddittorie” 2 7 .
La prestazione si può definire, con una certa
approssimazione, infungibile quando comporta un obbligo
di fare/non fare realizzabile solo con il concorso
una serie di strategie per impedire o limitare i contatti del figlio con il padre.
L’ordinanza precisa che la misura in esame può coesistere ed essere complementare
all’altra misura coercitiva di cui all’art. 709 ter e, nella specie, con l’ammonimento.
25
Così TRIB. SALERNO, 22.12.2009, in Fam. e dir., 2010, 924, con nota di VULLO.
Secondo il Tribunale, qualora ne ricorrano i presupposti, il giudice adito ai sensi
dell'art. 709 ter cod. proc. civ., pronunciando uno dei provvedimenti previsti da tale
norma, può anche condannare il genitore inadempiente al pagamento di una somma
di denaro ex art. 614 bis cod. proc. civ. Vullo non condivide la soluzione, ritenendo
che la nuova misura coercitiva, di portata generale, sia applicabile solo nei casi in cui
manchi una forma di esecuzione indiretta specifica. L’Autore, pertanto, esclude il
cumulo con altre misure coercitive tipiche (patrimoniali o non) e la possibilità di
assumere il provvedimento previsto dall'articolo 614 bis cod. proc. civ. in alternativa
a quello già contemplato da una norma speciale. Poiché nel novero dei
provvedimenti previsti dall'art. 709 ter cod. proc. civ. è già compresa una misura
coercitiva di natura patrimoniale – e precisamente la possibilità di condannare il
genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da
un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende – secondo Vullo non dovrebbe esserci spazio per fare ricorso allo
strumento esecutivo di cui all'art. 614 bis cod. proc. civ. Ritengo di condividere la
soluzione dell’Autore solo limitatamente all’esclusione della fattispecie prevista al
comma II n. 4), ben potendosi cumulare il provvedimento previsto dall'articolo 614
bis cod. proc. civ. con le ipotesi previste ai nn. 2) e 3) che non sono riconducibili alla
categoria delle "misure coercitive" propriamente intese, né hanno carattere
"sanzionatorio" in senso stretto nei confronti del genitore inadempiente, ma una
natura sostanzialmente risarcitoria.
26
Contra PAGNI, La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le
parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur., 2009,
1309 ss., spec. 1318; ZUCCONI GALLI FONSECA, Le novità della riforma in materia
di esecuzione forzata, cit., 205; AMADEI, Una misura coercitiva generale per
l'esecuzione degli obblighi infungibili, cit., 348, che equiparano l’istanza ad una vera
e propria domanda.
27
GHIRETTI, Genericità e fungibilità nell'obbligazione, in Riv. dir. comm., 1974, I,
257.
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8
insostituibile 2 8 della volontà/attività del soggetto che vi è
tenuto.
Vi sono, infatti, comportamenti che sono satisfattivi
soltanto se posti in essere dalla persona dell’obbligato, in
quanto l’interesse sotteso al diritto di credito non può
essere soddisfatto da un soggetto diverso dal debitore ed,
in particolare, dall’ufficiale giudiziario.
Accanto agli obblighi di fare materialmente infungibili, vi
sono altre ipotesi simili per natura. In primo luogo, gli
obblighi complessi, definiti a fungibilità imperfetta, che in
sé ricomprendono anche un obbligo di fare infungibile (ad
esempio l’obbligo di reintegra del lavoratore licenziato 2 9 ,
la condanna alla chiusura di un’attività commerciale
aperta in violazione di un divieto contenuto nel
regolamento condominiale).
L’infungibilità ricorre, poi, in presenza di situazioni di
vantaggio, il cui godimento è assicurato dall’adempimento
di obblighi di fare/non fare a carattere continuativo o
periodico. In tali ipotesi la condanna è diretta non solo ad
eliminare gli effetti della violazione già compiuta, ma
anche ad assicurare l’adempimento futuro 3 0 .
In certi casi l’obbligazione è infungibile anche quando il
suo adempimento dipende da un fatto di un terzo, per il
28
Ad esempio: la violazione del divieto di svolgere attività concorrenziale nei cinque
anni successivi alla cessione d’azienda ex art. 2557 cod. civ.; l’obbligo di non
svolgere una certa attività in attuazione di patti parasociali; l’obbligo (ex art. 1953
cod. civ.) per il debitore di rilevare il fideiussore o di prestare a questi le garanzie
necessarie per assicuragli il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso, anche
prima di aver pagato (in tema, L. TAVORMINA, Il rilievo del fideiussore alla luce
delle misure coercitive indirette, in Obbl. e contr., 2011, 602 ss.); l’ordine giudiziale,
rivolto al Conservatore dei RRII, di cancellare la trascrizione di un sequestro
conservativo, dopo che lo stesso si è rifiutato di provvedervi e la parte interessata ha
proposto reclamo, poi accolto (in tema, TRIB. TORINO, 2.7.2010, in Giur. it., 2011,
1123 con nota di FRASCHINI); l'obbligazione parasociale assunta dal socio di
maggioranza, di impartire agli amministratori nominati grazie al suo voto la direttiva
di nominare quale direttore finanziario della società la persona gradita al socio di
minoranza (l’esempio è tratto da TORINO, Tutela in via d’urgenza di pattuizioni
parasociali e gestione dell’impresa sociale, in Le Società, 2011, 836); l’ordine,
rivolto direttamente alla controparte creditrice munita di garanzia reale, di prestare il
proprio consenso alla riduzione delle iscrizioni ipotecarie eccedenti, a norma dell'art.
2873, comma 2°, cod. civ. (TRIB. BARI, 10.5.2011 n. 356). Tutte queste ipotesi
possono essere assistite dalla misura in commento.
29
Fungibile è l’accesso coatto in azienda; infungibile, almeno in senso giuridico, è il
concreto inserimento funzionale del lavoratore in azienda.
30
Ad es., l’obbligo a carico dell’affidatario o collocatario di consegnare il figlio
minore, in occasione dell’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore. TRIB.
FIRENZE, ord., 10-11.11.2011, cit., ritiene applicabile anche ai provvedimenti
provvisori il disposto dell’art. 614 bis.
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9
quale il debitore si è impegnato (ad esempio, solo la
collaborazione dell’autorità amministrativa può soddisfare
l’obbligo, gravante sul venditore, di consegnare il
certificato di abitabilità al compratore, nella vendita di
edifici) 3 1 .
Vi sono, infine, i rapporti intuitu personae 3 2 , ove le
qualità personali del debitore rendono insostituibile ed
essenziale il suo contributo per il raggiungimento del
risultato dovuto. Si tratta di diritti non integralmente
riconducibili ad un equivalente monetario o privi di un
contenuto patrimoniale che, pertanto, possono essere
realmente soddisfatti solo attraverso forme di esecuzione
indiretta.
Il giudice, in tutte le ipotesi in cui venga richiesta la
misura coercitiva, deve esaminare il risultato che il
creditore ha diritto a conseguire 3 3 e valutare se questa
utilità possa ottenersi anche mediante l'adempimento
sostitutivo di un terzo 3 4 . Se essa dipende da qualità
peculiari dell'obbligato che ne rendono impossibile il
conseguimento senza la sua personale collaborazione,
applicherà l' astreinte.
La fungibilità va valutata in termini elastici e concreti,
cioè legati alla situazione di fatto. Emblematico è
l’esempio di una società che fornisce servizi (di luce,
acqua, gas o telefonia 3 5 ) e ne interrompa l’erogazione. Pur
31
FERRI, in COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile, cit., 357, ritiene
incoercibile, con la misura dell’art. 614 bis, la promessa-impegno del fatto del terzo.
32
Ad esempio, il mancato adempimento dell’obbligo, a carico del prestatore d’opera
intellettuale, di redigere un numero minimo di articoli su una testata editoriale.
33
Accanto alla concezione naturalistica di infungibilità, v’è ne è una più
squisitamente giuridica, incentrata non soltanto sul grado di inviolabilità della sfera
del debitore, ma anche sull’utilità della prestazione per il creditore. In quest’ultima
ottica, l’infungibilità è commisurata all’«idoneità della surroga forzata, vista come
equivalente dell’originaria prestazione, a soddisfare l’interesse dell’avente diritto».
Per approfondimenti MAZZAMUTO, L’esecuzione forzata, nel Tratt. Rescigno, 20,
Tutela dei diritti, Utet, 1998, 2, 329.
34
Mediante l'impiego degli strumenti di esecuzione coattiva previsti dagli artt. 612
ss. cod. proc. civ.
35
Una fattispecie analoga è oggetto del decreto del TRIB. CAGLIARI, 19.10.2009, cit.,
sul ricorso cautelare proposto da una società titolare di una linea telefonica che,
stanca dei continui disservizi, chiede che il gestore dell’utenza sia condannato alla
riparazione definitiva dei guasti, al ripristino del servizio e che sia destinatario di una
misura coercitiva, ai sensi dell'art. 614 bis, nel caso di inadempimento dell'obbligo di
fare infungibile. Tale ricorso viene accolto, perché “l'ordine giudiziale… non appare
suscettibile di esecuzione forzata, almeno in tutta la sua portata, non potendo la
riattivazione delle linee telefoniche ed il mantenimento del servizio avvenire senza la
necessaria e duratura cooperazione del debitore, nella duplice veste di gestore della
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1
trattandosi in astratto di una prestazione fungibile, il
giudice potrà qualificarla come infungibile se, per il
creditore, è impossibile procurarsi un analogo servizio in
tempi e con costi ragionevoli.
4. LE OBBLIGAZIONI DI NON FARE . Anche nell’ambito delle
obbligazioni di non fare si possono distinguere tra quelle
fungibili e quelle infungibili. Da un lato, infatti, vi sono i
doveri di astensione che, in caso di trasgressione,
producono conseguenze non eliminabili materialmente. Se
la parte che vi è tenuta non pone in essere il
comportamento vietato 3 6 , l’obbligazione è soddisfatta; in
caso contrario, si genera un obbligo risarcitorio, senza la
possibilità di ripristino in forma specifica 3 7 .
Accanto a queste obbligazioni, che si possono definire di
non fare in senso stretto (o infungibile), ve ne sono altre
(di non fare fungibile), la cui violazione produce un
mutamento della realtà circostante, un quid novi
materialmente suscettibile di essere distrutto. A differenza
dalle prime, la situazione iniziale può essere ripristinata
(nelle forme di cui agli articoli 612 ss. cod. proc. civ. 3 8 ) ed
il diritto violato può essere completamente reintegrato 3 9 .
rete ed operatore telefonico”. Se, infatti, singoli collegamenti o eventuali riparazioni
necessarie possono essere operate anche da soggetti terzi, le attività di mantenimento
del servizio e gli interventi sulla rete possono essere svolte solo dal soggetto
chiamato a gestirla nell’interesse generale.
36
Generalmente si tratta di astensione da atti con conseguenze non rimovibili
(vilipendio del nome o della reputazione, atti di concorrenza sleale quali lo storno
dei clienti, commercio di merce contraffatta, comportamenti che provocano
immissioni non tollerabili, l’inserimento di clausole vessatorie o comunque
illegittime nei contratti seriali..).
37
Per un’applicazione, TRIB. VARESE, 16.2.2011 (ord), cit., che riguarda il caso in
cui la parte convenuta sia condannata ad astenersi dall’impedire il godimento di una
servitù di parte attrice. Nella specie, la fruibilità della proprietà era disturbata dalla
condotta del vicino con una serie di atti emulativi (lancio di acqua sporca, sassi e
gusci di noci…).
38
La posizione più restrittiva ritiene non coerente con le finalità dell’istituto
l’interpretazione che consente di comminare l'astreinte anche quando il creditore
potrebbe ricorrere senza difficoltà alla tutela esecutiva ordinaria. In altre parole,
l'astreinte dovrebbe essere posta fuori campo ogni qualvolta la violazione
dell'obbligo di non fare si risolva in un mutamento della realtà circostante che possa
essere distrutto su ordine del giudice a spese dell'obbligato, secondo la disciplina
degli artt. 2933 cod. civ. e 612 cod. proc. civ. (GODIO, L’astreinte e la
giurisprudenza di merito: un primo bilancio su alcuni profili operativi, a commento
di TRIB. VARESE, 16.3.2011, in Corr. giur., 2011, 1119).
39
In questa categoria viene tipicamente ricondotto l’obbligo originariamente
consistente nel divieto di compiere un’opera materiale: una volta realizzata la
violazione (la costruzione), l’obbligo da eseguirsi forzatamente è di fatto un obbligo
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1
Parte della dottrina limita l’applicazione dell’art. 614 bis
alla prima ipotesi 4 0 , altra, confortata dalla giurisprudenza 4 1
è
favorevole
ad
un
suo
utilizzo
generalizzato.
Deporrebbero in tal senso il tenore letterale della norma 4 2 ,
che fa genericamente riferimento alle obbligazioni di non
fare (la specificazione “infungibile” si riferisce solo a
quelle di fare), la sua collocazione nel titolo che disciplina
le obbligazioni di “distruggere” e, infine, la sua stessa
ratio. Nonostante l’autorevolezza della posizione, queste
argomentazioni non mi paiono decisive ad estendere il
di fare fungibile, vale a dire un obbligo di distruggere (v. ad es., rimuovere un
cancello o un muretto realizzati in violazione di una servitù di passaggio) che
consente di rimettere la situazione in pristino.
40
Ritengono essenziale l’infungibilità anche del non facere: SOLDI, Manuale
dell’esecuzione forzata, Cedam, 2012, 1093; PROTO PISANI, Appunti sulla tutela
(trentacinque anni dopo), in Foro it., 2010, 258; LOMBARDI, Il nuovo art. 614 bis
cod. proc. civ.: l’astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art.
700 cod. proc. civ., in Riv. esec. forz,. 2010, 398; MERLIN, Prime note sul sistema
delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella
legge 69/09, in Riv. dir. proc., 2009, 1548; CAPPONI, “Asteintes” nel processo civile
italiano, in Giur. civ., 2009, II, 157; CHIZZINI, op. cit., 165; DEMARCHI, Il nuovo
processo civile, Giuffrè, 2009, 439; CROCI, L’esecuzione forzata di obblighi di fare e
di non fare, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009, n.
69 a cura di Demarchi, Zanichelli, 2009, 1206; ASPRELLA, L’attuazione degli
obblighi di fare infungibile e di non fare, cit., 122 e CONSOLO e GODIO, Codice di
procedura civile, art. 614 bis - Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare, in Codice di procedura civile Commentato a cura di CONSOLO e DE
CRISTOFARO, 2010, par. 14, 285; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile,
Giappichelli, 2009, 116.
41
Si sono espressi per la soluzione estensiva, favorevole ad ammettere l’applicabilità
dell’art. 614 bis cod. proc. civ. in relazione, tanto agli obblighi di fare infungibili,
quanto a quelli di non fare fungibili, argomentando dalla rubrica: AMADEI, Una
misura coercitiva generale, cit., 343 ss.; BARRECA, L'attuazione degli obblighi di
fare infungibile o di non fare (art. 614-bis cod. proc. civ.), in Riv. esec. forz., 2009,
506; CHIARLONI, Le principali novità introdotte nel cod. proc. civ. con la l. n. 69/09,
in Aggiornamento alla l. 18 giugno 2009, n. 69, in Le recenti riforme del processo
civile, diretto da CHIARLONI, Zanichelli, 2009, 20; DE STEFANO, op. cit., 530;
SALETTI, L’esecuzione processuale indiretta nella riforma del“Codice di procedura
civile” italiano dal 2009, cit., 509; FERRI, in COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni
sul processo civile, II, Procedimenti speciali, cautelari ed esecutivi, Zanichelli,
2011, 356; RICCI, La riforma del processo civile, Giappichelli, 2009, 89; ZUCCONI
GALLI FONSECA, Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in
www.judicium.it. In giurisprudenza, TRIB. VARESE, 16.2.2011 (ord.), cit. che si
limita ad osservare che "per gli obblighi di non fare la tutela è prevista in generale,
prescindendo, cioè, dalla infungibilità".
42
SALETTI, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di
SALETTI - SASSANI, sub art. 614 bis, Utet, 2009, per il quale la soluzione più ampia
sarebbe preferibile stante, tra l'altro, la lettera della rubrica che riferisce la
qualificazione di infungibilità ai soli obblighi di fare. Va detto, però, che nel testo
della disposizione non è riprodotto il riferimento all’infungibilità e che una lunga
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1
disposto dell’art. 614 bis anche agli obblighi di non fare
fungibili primari (quelli generati direttamente da una
norma sostanziale). Non trovo, invece, ostacoli per quelli
secondari e, cioè, gli obblighi di fare originati dalla
violazione di un obbligazione principale di non fare. E’ ad
esempio il caso dell’obbligo di demolizione (fare
ripristinatorio fungibile) che fa seguito alla violazione
dell’obbligo di astensione (ovviamente infungibile, perché
non può prescindere dal contributo del soggetto che vi è
tenuto 4 3 ). In questa ipotesi il creditore può, pertanto,
godere di una duplice forma di protezione: indiretta, ex
art. 614 bis cod. proc. civ., allo scopo di indurre
l'obbligato alla esecuzione della prestazione dovuta, e
diretta ex art. 612 cod. proc. civ., a seguito della
frustrazione del proprio interesse sostanziale 4 4 .
5. PRESUPPOSTI E LIMITI APPLICATIVI DELL’ISTITUTO . Oltre ai limiti
applicativi enunciati nei paragrafi precedenti, ve ne sono
altri contemplati dalla stessa disposizione codicistica.
In primo luogo l’ astreinte non può essere inflitta quando
ciò appaia “ manifestamente iniquo ”. Con questa clausola
di salvezza la norma attribuisce al giudice un rilevante
potere discrezionale (quasi di arbitrio), consentendogli di
operare una valutazione caso per caso. La richiesta di
parte verrà disattesa laddove le circostanze emerse
sconsiglino l’adozione della misura coattiva, perché prima
facie ingiusta. Questa evenienza si può verificare quando,
anche in presenza di una pretesa
assolutamente legittima dell’istante, la condanna al
pagamento sia palesemente sproporzionata 4 5 rispetto al
tradizione di pensiero non assegna all’intitolazione della disposizione contenuto
precettivo in ossequio al noto brocardo rubrica legis non est lex. Favorevoli a
riconoscere alla rubrica valore vincolante, in quanto parte integrante della
disposizione normativa, TARELLO, L’interpretazione della legge, nel Trattato Cicu Messineo, I, 2, Giuffré, 1980, 209 ss.; BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel
codice civile, Giuffré, 1977, 114 ss.
43
TRIB. VARESE, 16.02.2011 (ord.), cit.
44
Così ROMITO, Artt. 614 bis e 96 cod. proc. civ.: vecchi e nuovi problemi
applicativi, cit., 2355.
45
DE STEFANO, L’esecuzione indiretta: La coercitoria, via italiana alle
“astreintes”, in Corr. merito, 2009, 1183, porta il caso dei diritti personalissimi
(attinenti alla libertà o alla personalità dell’obbligato), la cui compressione, in
rapporto alla specifica condotta richiesta, oltrepassi una soglia ritenuta adeguata.
CHIZZINI, op. cit., 171 fa l’esempio dell’attrice, che non può essere costretta a
recitare, neppure con una misura coercitiva. L’astreinte appare legittima, invece, se
l’attrice presta la propria attività in un altro teatro. Identico è il caso dell’autore che
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1
vantaggio che il creditore ne ricaverebbe. In altre parole,
il sacrificio del debitore sarebbe notevolmente eccessivo
rispetto all'entità e/o alla durata del suo inadempimento.
Un’altra ipotesi ricorre quando è "prevedibile che il
destinatario dell'ordine giudiziale .. non sarà in condizioni
di ottemperarvi per causa non imputabile" 4 6 . Non vi è,
invece, manifesta iniquità nel caso in cui il destinatario
versi semplicemente in condizioni di difficoltà o di
indigenza, problemi che, a tutto volere, giustificano una
pena minore.
Poiché la natura “manifesta” dell’iniquità deve essere
immediatamente percepibile, il giudice, qualora rigetti per questo motivo - la richiesta ex art. 614 bis, è tenuto a
fornire un’adeguata motivazione.
La seconda ipotesi di esclusione ricorre in presenza di
"controversie di lavoro subordinato pubblico o privato" e
dei "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 409" cod. proc. civ. Questa previsione è
generale e comprensiva di tutti i diritti ed obblighi
derivanti da un rapporto di lavoro, sia per il lavoratore,
che per il datore di lavoro.
Non è facile comprendere la ratio di questa scelta,
soprattutto se si considera che tali prestazioni sono spesso
pacificamente infungibili. Parte della dottrina 4 7 ritiene
che, in tal modo, il legislatore abbia evitato il rischio di
trasformare le misure coercitive in un onere finanziario
troppo gravoso a carico dei datori di lavoro 4 8 .
Diversamente, si sarebbero messe a rischio l’iniziativa
economica, la prosecuzione dell’impresa e la sua
si rifiuta di scrivere un libro, ma, poi, ne pubblica uno analogo presso un altro
editore. In questa ipotesi, appare congrua una somma di penalità per ogni copia
venduta.
46
Così, LOMBARDI, in GIORDANO-LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit., 473, che
porta ad esempio le manifestazioni di disagio o di renitenza del minore nei confronti
del genitore non affidatario, specialmente in occasione delle visite. In tale fattispecie
sarebbe manifestamente iniquo accogliere la richiesta di applicazione della misura
coercitiva, svolta in un giudizio divorzile, per prevenire comportamenti ostativi, del
coniuge affidatario, alla consegna del figlio minore, in sede di esercizio del diritto di
visita. SALETTI, L’esecuzione processuale indiretta, cit., 513 ravvisa la manifesta
iniquità quando la condanna implichi, per essere adempiuta, il fatto del terzo. In
questi casi, infatti, l’adempimento sfugge alla volontà dell’obbligato e l’applicazione
di una condanna compulsiva, per indurlo ad un adempimento che esula dalla sua
diretta sfera di azione, appare ingiusta.
47
CARRATTA, in MANDRIOLI-CARRATTA, Come cambia il processo civile, cit., 101.
48
Ciò sarebbe potuto accadere specialmente nei casi di reintegro del lavoratore nel
posto di lavoro o nelle medesime funzioni che svolgeva prima del demansionamento.
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1
solvibilità 4 9 . Altra dottrina richiama la peculiarità della
materia, che già gode di un regime speciale 5 0 , mentre
alcuni Autori semplicemente rilevano un dubbio di
incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost 5 1 .
6. LA NATURA DEL PROVVEDIMENTO. La dottrina si interroga se la natura
del
provvedimento
in
esame
sia
esclusivamente
compulsoria o se sia informata, quantomeno in via
concorrente, da aspetti indennitari o risarcitori 5 2 . Non
credo si possa porre in dubbio la sua preminente funzione
di mezzo di coazione psicologica, talché il provvedimento
viene ricondotto nella più ampia categoria delle pene
private 5 3 . L’astreinte ha lo scopo di costringere il debitore
soccombente ad uniformarsi alla decisione del giudice ed
eventualmente sanzionarlo in caso di disobbedienza. In
altre parole, si tratta di una condanna anticipata al
pagamento di una somma di denaro in favore del creditore,
che
diventa
attuale
solo
con
l’inadempimento.
Diversamente da un’azione risarcitoria, la quantificazione
monetaria avviene prima dell’eventuale verificarsi
dell’inadempimento e prescinde dalla prova o anche solo
dalla rappresentazione di un danno futuro. Anche se tra i
parametri di misurazione è incluso il criterio del “danno
quantificato o prevedibile”, ciò non è sufficiente
attribuirle una concorrente funzione indennitaria, perché
la somma dovuta .. non è diretta a “scontare” il danno, né
è ricompresa nell’importo risarcitorio, confondendosi con
esso: si tratta di due importi autonomi e separati, ognuno
con la propria causale ed il proprio scopo, per cui il
“denaro coercitivo” si somma al “denaro risarcitorio ” 5 4 .
49
LOMBARDI, in GIORDANO-LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit., 475.
DE LAURO, Il nuovo processo di esecuzione, Experta, 2009, 84. Si ricorda che la
materia conosce già delle specifiche misure coercitive, sui cui equilibri non si è
voluto intervenire.
51
BUCCI-SOLDI, Le nuove riforme del processo civile, Cedam, 2009, 225 e PROTO
PISANI, Appunti sulla tutela (trentacinque anni dopo), in Foro it., 2010, 258;
CARRATTA, op. ult. cit., 101 ss.; secondo RICCI, La riforma del processo civile,
Giappichelli, 2009, 91 “l’esclusione è ovviamente giustificata dalla presenza delle
analoghe misure previste dall’articolo 18, IV comma, legge n. 300 del 1970”.
52
Questa concorrente funzione viene ravvisata da TRIB. CAGLIARI, 19.10.2009, cit.,
secondo cui l’astreinte svolge una secondaria e concorrente finalità di ristoro del
danno patito.
53
M. A. IUORIO, Il nuovo art. 614-bis cod. proc. civ.: introduzione dell’esecuzione
indiretta nell’ordinamento giuridico italiano, in Riv. esec. forz., 2009, 417.
54
AMADEI, op. ult. cit., 349, aggiunge che “se la somma dovuta a titolo di misura
coercitiva confluisse nell’importo liquidato a titolo di danno, compensandosi
50
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1
Qualora, però, il creditore della prestazione infungibile,
rimasta inadempiuta nonostante la misura ex art. 614 bis
cod. proc. civ., promuova una causa per ottenere il
risarcimento del danno prodotto dopo la condanna, il
Giudice deve tenere conto del danno prevedibile 5 5
liquidato con l’ astreinte .
7. TEMPI E MODI PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA. La condanna
alla misura coercitiva è subordinata ad un’indispensabile istanza
di parte. Essa non è soggetta a preclusioni processuali 5 6 e
può essere avanzata in qualsiasi stato 5 7 e grado 5 8 del
procedimento 5 9 . Depongono in tal senso la natura
parzialmente con esso o “scontandolo”, ne verrebbe meno l’efficacia deterrente e
coercitiva, si risolverebbe in un contenitore vuoto privo di effettività. In altri termini,
se alla fine fosse tutto all’interno del danno da inadempimento, la misura coercitiva
disposta dal giudice sarebbe come, in ambito penalistico, una pena non eseguita e
dunque svuotata della sua funzione general-preventiva”.
55
Il giudice dovrà evitare un ingiustificato arricchimento del creditore e, nel
contempo, che la sanzione si trasformi in punitive damages, che invece sono
un’integrazione o moltiplicazione del danno. Non ritengo, infine, di condividere la
posizione di LOMBARDI, in GIORDANO-LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit.,
479, secondo cui il giudice dovrebbe scomputare la somma già oggetto di astreinte
dall’importo del risarcimento del danno.
56
Così anche CHIZZINI, op. cit., 178 e BOVE, op. ult. cit., 788; BARRECA, op. ult.
cit., 507. Contra PAGNI, La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice
e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, cit., 1318; ZUCCONI
GALLI FONSECA, Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, cit., 205;
AMADEI, Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili,
cit., 348; SALETTI, L’esecuzione processuale indiretta, cit., 512 che equiparano
l’istanza ad una qualsiasi domanda merito e, quindi, sostengono che tale istanza vada
formulata nell’atto introduttivo del giudizio o anche nella comparsa di risposta,
qualora acceda ad una riconvenzionale proposta dal convenuto. Assimilabile a questa
dottrina, la posizione di MERLIN, Prime note sul sistema delle misure coercitive
pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella L. 69/2009, cit., 1546 ss.,
spec. 1549, la quale, pur negando di essere di fronte ad una vera e propria domanda,
afferma tuttavia che l'istanza in parola è al più assimilabile ad una modifica della
domanda di base, ammissibile nei limiti temporali di cui all'art. 183, commi 5° e 6°,
n. 1, cod. proc. civ.
57
Sino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Cfr. Protocollo 30 giugno 2010
“Valore Prassi”, cit. Contra TRIB. MODENA, 7.3.2011, cit., che, in motivazione,
qualifica tale istanza come domanda nuova.
58
L’istanza, quindi, può essere proposta per la prima volta in appello ed anche in
cassazione, nell'eventualità che la sentenza decida nel merito ai sensi dell'art. 384,
comma 2°, ult. inc., cod. proc. civ. Contra VULLO, sub art. 614 bis, cit., 599,
CHIZZINI, op. cit., 178; ZUCCONI GALLI FONSECA, op. cit., 205 che ne ammettono la
concedibilità solo quando la richiesta sia stata rigettata dal giudice di primo grado e
sia stata riproposta sotto forma di impugnazione.
59
Così anche LOMBARDI, in GIORDANO-LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit.,
471, il quale ritiene che tale soluzione sia preferibile perché maggiormente conforme
alla tradizione dell’istituto e richiama, per analogia, la giurisprudenza in tema di
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1
meramente accessoria dello strumento rispetto alla
pronuncia di condanna principale (non si tratta, quindi, di
una domanda in senso proprio ma della mera richiesta di
un provvedimento di rito), il fatto che l’istanza lasci
inalterato l’oggetto sostanziale della lite (il merito) e che
il quantum della sanzione non muti il valore della
condanna 6 0 .
Il Giudice determina la misura con la più ampia
discrezionalità sia sull' an che sul quantum, senza dar
corso ad un sub-procedimento istruttorio per accertare gli
indici che concorrono alla quantificazione della somma,
ma semplicemente attenendosi agli elementi già presenti
agli atti del giudizio. Le parti interessate possano allegare
la documentazione più opportuna per provare che, nella
fattispecie, ricorrono uno o più criteri indicati nel II
comma, anche al di fuori dei termini istruttori di
decadenza ed in qualsiasi momento anteriore alla
decisione. Va, ovviamente, rispettato il principio del
contraddittorio con le altre parti.
L’astreinte può essere richiesta per la prima volta anche in
appello, quando l'interessato, che aveva fatto affidamento
sullo spontaneo adempimento del suo avversario, non
viene soddisfatto 6 1 .
E’, inoltre possibile cumulare la richiesta di condanna
all’esatto adempimento assistita dalla sanzione pecuniaria
coercitiva con la domanda di risarcimento dei danni subiti
per effetto dell’inadempimento già verificatosi (il cd.
danno patito) 6 2 . Non vi è, invece, la possibilità di cumulo
con il risarcimento del danno per le violazioni future (i cd.
danni patendi) 6 3 che, in caso di inadempimento, potranno
solo essere chiesti in un separato giudizio.
risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
60
Ciò vale, ad esempio, ai fini della competenza, della liquidazione delle spese di
lite, della registrazione del provvedimento e del versamento del contributo unificato
per impugnarlo. In applicazione di questo principio, il giudice di pace potrà
determinare la sanzione esecutiva anche in misura eccedente la sua competenza per
valore (LUISO, op. cit., 132).
61
Contra CHIZZINI, op. cit., 178, il quale ritiene che l'istanza possa essere fatta solo
in primo grado.
62
Protocollo 30.6.2010 “Valore Prassi”, cit.
63
MERLIN, op. cit., 1554, ammette il cumulo solo ove la domanda di risarcimento per
equivalente venga proposta in via subordinata rispetto alla richiesta di misure
coercitive, nell’ipotesi che il giudice ritenga manifestamente iniqua la loro inflizione
o, comunque, insussistenti i presupposti di applicabilità.
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8. I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA . L'art. 614 bis cod.
proc. civ. non indica l’entità minima e massima della
sanzione irrogabile, né il suo beneficiario, ma è pacifico
che il pagamento vada effettuato a favore del creditore,
avente diritto alla prestazione principale. I criteri per
quantificare la misura sono elencati al secondo comma e
appaiono alquanto generici. In particolare, il giudice, al
quale è accordata un’amplissima discrezionalità, si deve
attenere a: "valore della controversia, natura della
prestazione, danno quantificato o prevedibile ed ogni altra
circostanza utile". La funzione svolta da alcune di queste
voci è di facile comprensione. Ad esempio, il criterio
natura della prestazione serve ad attenuare la misura se
l’obbligazione ha un carattere maggiormente personale per
il debitore rispetto al creditore o ad incrementarla
nell’ipotesi contraria. Il riferimento ad altri indici non è
altrettanto chiaro. Abbiamo già sottolineato come il danno
quantificato
o
prevedibile
sembri
conferire
al
provvedimento una funzione risarcitoria piuttosto che
sanzionatoria. Parte della dottrina 6 4 ritiene, infatti, che il
richiamo a questo parametro sia incoerente con la natura
coercitiva dell’ astreinte ; obbietta, inoltre, che, in assenza
di precise indicazioni e di una “cornice edittale”, ogni
quantificazione del danno o valutazione della sua
prevedibilità
sia
arbitraria;
definisce,
infine,
assolutamente evanescenti le altre circostanze utili a cui
far riferimento 6 5 .
Queste critiche vanno condivise solo parzialmente. La
voce danno non serve, infatti, a conferire alla tutela una
prospettiva risarcitoria, ma è un elemento utile per
stabilire in concreto l’importanza dell’adempimento e per
graduare meglio la forza persuasiva della condanna
64
M. A. IUORIO, op. cit., 424.
La giurisprudenza ha ricondotto in quest’ultima categoria (una sorta di clausola di
chiusura) tutti gli altri parametri non espressamente considerati, quali: "le condizioni
soggettive del debitore ", "il contegno processuale delle parti", "il tipo di violazione
posta in essere", le “condizioni personali e patrimoniali delle parti”... Secondo
GODIO, L’astreinte e la giurisprudenza di merito, cit., la condizione economica del
debitore può fornire un utile parametro affinché la misura risulti davvero
compulsiva. Ed anzi, questo criterio dovrebbe prevalere sugli altri, sia nel senso di
portare a ridurre l'importo della sanzione – rispetto ad un eventuale elevato importo
della controversia o del danno patito dal creditore – ove risultino le precarie
condizioni economiche del debitore; sia, all'opposto, nel senso di comminare una
misura di valore anche molto importante, indipendentemente dagli altri indici, se
l'atteggiamento del debitore e le sue condizioni economiche portino a ritenere
necessaria, in vista della tutela del creditore, una seria minaccia patrimoniale.
65
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accessoria. Tutti i parametri indicati dal legislatore
assolvono alla comune funzione di valorizzare le
particolarità del caso concreto, così che il contenuto
patrimoniale dell’ astreinte possa garantire al creditore le
più ampie possibilità di soddisfazione.
I criteri valore della controversia , danno quantificato o
prevedibile operano, inoltre, come indiretto strumento per
limitare il potere giudiziale nel determinare il quantum. Si
vuole, dunque, evitare che, al fine di prevenire l'eventuale
ripetersi della condotta considerata socialmente dannosa,
si adotti un sistema di liquidazione sproporzionato rispetto
all'effettivo danno che potrebbe subire la vittima (c.d.
danno punitivo) 6 6 , la quale così godrebbe di un
ingiustificato arricchimento.
L’adozione di specifici criteri fa, inoltre, emergere la
chiara volontà di onerare la parte istante ad offrire
elementi probatori 6 7 utili alla determinazione del quantum.
Nel contempo,
vincola il giudice ad adeguatamente
motivare 6 8
il
provvedimento
sia
nell’ an
che
nell’ammontare.
Sotto il profilo strutturale la misura può essere variamente
modellata. Essa può consistere nella fissazione di una
determinata somma per ogni giorno (settimana / mese) di
ritardo
nell’adempimento.
L’importo
potrà
essere
progressivamente crescente, sia in relazione al perdurare
dell’inadempimento che al numero di violazioni reiterate.
Nulla impedisce al giudice di fissare un’unica somma
forfetariamente determinata, qualora il creditore a seguito
del primo inadempimento/ritardato adempimento perda
interesse alla prestazione.
Nel caso di obbligazioni di non facere la sanzione è
collegata ad ogni episodio di violazione dell'obbligo di
astensione. Così, ad esempio, se il vicino è condannato a
66
Così, VENTURA, in MICCOLIS-PERAGO (a cura di), L'esecuzione forzata riformata,
Giappichelli, 2009, 471.
67
Secondo il Protocollo 30.6.2010 “Valore Prassi”, cit., è necessario che la parte che
richiede la condanna alla sanzione pecuniaria alleghi e dimostri, anche solo in via
presuntiva, gli elementi utili alla sua quantificazione. A tal fine può assumere rilevo
anche il contegno processuale tenuto dalla parte, sia prima che nel corso del giudizio
diretto all’accertamento del suo obbligo di facere o di non facere, qualora sia indice
della sua intenzione di non adempiere alla condanna di merito che sarà resa.
68
Secondo il Protocollo 30.6.2010 “Valore Prassi”, cit., è opportuno che il giudice
nel provvedimento di condanna indichi nel dettaglio il criterio di determinazione
della sanzione seguito, anche in relazione al comportamento futuro del debitore. Ad
esempio è opportuno che il giudice precisi quali siano le conseguenze di un
adempimento solo parziale della prestazione.
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1
non suonare la tromba dalle ore 23 alle ore 8, il Giudice
deve prevedere il pagamento di una somma per ogni
violazione del proprio ordine 6 9 .
Quanto alla decorrenza della misura, essa deve essere
determinata in modo da lasciare al debitore un congruo e
ragionevole termine per adempiere spontaneamente
all’obbligazione principale 7 0 .
9. L’ESECUZIONE. La statuizione con la quale il giudice
dispone una sanzione per la possibile inosservanza
dell’obbligo di fare infungibile/non fare è titolo
esecutivo 7 1 . Il creditore non è, pertanto, tenuto a
promuovere un autonomo giudizio di cognizione per
l’accertamento della violazione, perché la sentenza lo
abilita già alla riscossione delle somme liquidate per ogni
inadempimento successivo alla pronuncia.
Si tratta, dunque, di una condanna condizionale 7 2 ,
dall'oggetto indeterminato, che la parte vittoriosa può
porre in esecuzione in qualunque momento, semplicemente
assumendo l'intervenuta violazione dell'obbligo assistito
dalla
misura
coercitiva
e
procedendo
ad
un’autoliquidazione dell’importo che ritenga le sia dovuto
sulla base dei criteri di quantificazione individuati dal
giudice 7 3 .
69
L’esempio è tratto da LUISO, Diritto processuale civile, cit., 237.
Per un’applicazione, v. TRIB. TERNI, 6.8.2009, cit., secondo cui la misura
coercitiva si applica trascorso un termine ragionevole concesso al debitore (21
giorni) per adempiere l'obbligo e decorrente dalla notifica della sentenza o del
provvedimento.
71
Cfr. TRIB. MILANO, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 9.6.2011, inedita. La
previsione dell’efficacia esecutiva, ultronea laddove la misura coercitiva venga
associata alla pronuncia di un provvedimento già dotato di tale efficacia, secondo
parte della dottrina, assume particolare rilevanza ove detta misura sia accessoria ad
un provvedimento d’urgenza, cautelare o di condanna non autonomamente dotato di
efficacia esecutiva, con la conseguenza che, nel caso di provvedimento cautelare, la
misura coercitiva potrebbe essere portata ad esecuzione forzata con modalità e avanti
un giudice diversi da quelli previsti per l’attuazione ex art. 669 duodecies cod. proc.
civ. (CARRATTA in MANDRIOLI-CARRATTA, Come cambia il processo civile, cit.,
99).
72
Non si tratta di una condanna in futuro come sostenuto da SASSANI, A.D. 2009:
ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità
riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it. e CARRATTA in
MANDRIOLI-CARRATTA, Come cambia il processo civile, cit., 99.
73
L'esistenza in concreto dei presupposti di effettiva operatività dell'astraente e la
sua concreta monetizzazione sono rimesse al creditore vittorioso (TRIB. MILANO,
Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 9.6.2011, cit.).
70
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2
Il provvedimento, in difetto di contestazioni, viene
eseguito senza un preventivo vaglio giurisdizionale e
senza
fornire
alcuna
prova,
neppure
in
forma
documentale 7 4 .
Il meccanismo concepito nell’art. 614 bis prevede che il
debitore, ricevuto il (titolo esecutivo ed il) precetto per il
pagamento della somma a titolo di misura coercitiva 7 5 ,
possa
sempre,
con
il
rimedio
dell’opposizione
all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: 1) contestare il
proprio inadempimento/ritardato adempimento 7 6 o addurre
fatti estintivi o modificativi del diritto alla sanzione
pecuniaria; 2) sostenere che esso dipende da causa a lui
non imputabile; 3) chiedere la sospensione dell’efficacia
esecutiva del titolo. Con il rimedio di cui all’art. 617 cod.
proc. civ., potrà, invece, contestare che la quantificazione
dell’importo non rispetta i parametri stabiliti dal giudice
di cognizione 7 7 .
Alquanto problematica è l’individuazione del soggetto su
cui grava l’onere della prova in sede di opposizione
all’esecuzione. Per offrire una soluzione al quesito,
bisogna considerare che il creditore procede ad esecuzione
sulla base di una mera asserzione di inadempimento e che
sembra ragionevole fare applicazione del principio
negativa non sunt provanda 7 8 . Ed, allora, bisogna
distinguere a seconda che ricorra un facere infungibile o
un non fare. Nel primo caso è sufficiente che il creditore
affermi il suo diritto al fare; l'obbligato, per poter sfuggire
74
La fattispecie non è dissimile dalla quantificazione degli interessi e della
rivalutazione monetaria o dalla autoliquidazione di spese, competenze ed onorari, nel
precetto: l’intimato può, comunque, opporsi con gli strumenti di cui agli artt. 615
cod. proc. civ. ss.
75
MERLIN, op. cit., 1550, correttamente precisa che il precetto deve contenere a pena
di nullità affermazioni precise e puntuali tanto nella determinazione del quantum che
nell’indicazione dei criteri di calcolo, “soprattutto se si tratta di obbligo di non fare
per il quale occorre allegare specifici episodi di violazione (per gli obblighi di fare
dovrebbe bastare una chiara affermazione dell’attuale mancanza dell’adempimento
oppure dell’avvenuta esecuzione solo parziale o tardiva)”.
76
Spesso si pongono problemi di idoneità di un adempimento parziale a paralizzare
l'operare in concreto dell'astreinte, soprattutto nel caso di prestazioni complesse.
77
Secondo CARRATTA, in MANDRIOLI-CARRATTA, Come cambia il processo civile,
cit., 99, il ricorso all’art. 615 cod. proc. civ. sarebbe possibile anche per contestare
nel merito la valutazione compiuta dal giudice circa la sussistenza dei presupposti
per pronunciare la misura coercitiva, quando questa sia connessa ad un
provvedimento di condanna non suscettibile di essere sottoposto a rimedi di tipo
impugnatorio.
78
Così BOVE, op. ult. cit., 792.
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2
alla misura coercitiva, deve, invece, provare di aver
adempiuto senza ritardo.
Nel secondo caso, invece, il creditore, nel giudizio di
opposizione dovrà anche dimostrare se e quante volte
l'obbligato non ha osservato l’obbligo di astensione.
Anche in questa ipotesi l'esecuzione viene introdotta in
forza della sola affermazione dell'avente diritto, ma il
creditore,
ove
la
controparte
faccia
opposizione
all'esecuzione, deve accollarsi la prova di ciò che ha
asserito nel precetto.
10.
L’IMPUGNAZIONE.
La
pronuncia
giudiziale
che
concede/rigetta l'istanza proposta ai sensi dell'art. 614 bis
cod. proc. civ. può essere impugnata nelle forme ordinarie.
In
particolare,
il
provvedimento
può
essere
immediatamente ed autonomamente appellato senza che sia
necessario gravare anche la condanna principale a cui essa
accede. Il sindacato può riguardare sia l’ammissibilità
della sua concessione 7 9 che la quantificazione compiuta.
L’impugnazione contro la domanda principale si estende
automaticamente all’ astreinte, anche se non sono stati
articolati motivi specifici avverso il capo accessorio .
La statuizione compulsoria, se contenuta nella sentenza di
primo grado, può essere sospesa, da parte del giudice
d’appello ex art. 283 cod. proc. civ. Se, poi, nonostante la
disposta sospensione, l’ astreinte venisse confermata,
l’obbligo di pagamento della somma diverrà attuale dal
momento del deposito della sentenza di appello. Qualora,
invece, la sospensione non sia accordata e la sentenza di
primo grado venga riformata quanto alla statuizione ex art.
614 bis cod. proc. civ., il convenuto dovrà restituire le
somme ingiustamente pagate 8 0 .
Ove si ammetta la possibilità (nel testo negata), di
concedere la misura in sede cautelare, l’impugnativa
79
Nel caso di rigetto vanno ribaditi i presupposti di concessione della misura
(infungibilità dell’obbligazione principale, controversia che non rientra tra quelle di
lavoro, non manifesta iniquità della condanna).
80
Non condivido, pertanto l’opinione di CONSOLO, Una buona “novella” al cod.
proc. civ., cit., 742, secondo la quale, attesa la peculiare natura “compulsoria”, il
soggetto condannato sarebbe tenuto al “pagamento della penalità di mora pure ove il
suo appello venisse infine accolto e la sentenza di primo grado riformata”. Come
affermato da SALETTI, L’esecuzione processuale indiretta, cit., 518, “non si può
pretendere l’adempimento rispetto ad una condanna che risulti, poi, infondata.
Manca correlativamente il titolo per trattenere quanto percepito in forza della
decisione riformata”. Idem, FERRI, in COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, cit., 359.
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2
avverso la condanna, va proposta anche in via autonoma
con reclamo ex art. 669 terdecies . In tale ottica, è
possibile chiedere, al giudice che lo ha adottato, la revoca
o la modifica del provvedimento alle condizioni di cui
all’art. 669 decies cod. proc. civ. 8 1 .
11. VINCOLATIVITÀ DELLA PRONUNCIA DELLA MISURA TRA COGNIZIONE
ED ESECUZIONE. Altra questione riguarda i rapporti tra il
giudice della cognizione e quello dell'esecuzione. Come
abbiamo avuto modo di esaminare, il giudice della
cognizione ha in via esclusiva il potere di rafforzare la
condanna principale con la misura coercitiva. Poiché la
pronuncia accessoria presuppone che si controverta di
obblighi infungibili, il giudice rigetta la richiesta ove non
ravvisi tale carattere.
La dottrina si è chiesta se tale “opinione” sia o meno
vincolante e come possa essere contestata o superata; in
altri termini i primi commentatori si sono domandati chi
stabilisca in via definitiva se tali obblighi “ meritino” la
misura coercitiva ovvero siano tali da poter essere attuati
ai sensi dell’art. 612 ss. cod. proc. civ. e, più in generale,
se si formi un accertamento vincolante in ordine alla pena
pecuniaria.
A mio parere, non è possibile sindacare in sede esecutiva i
presupposti in base ai quali il giudice della cognizione ha
concesso/rigettato la misura o quantificato il suo
ammontare.
Tali censure sono riservate all’impugnazione avanti il
giudice superiore di cognizione. Credo, quindi, che il
giudice
dell’esecuzione
non
possa
disattendere
l'accertamento compiuto nel titolo esecutivo, talché la
condanna sarà eseguibile con espropriazione forzata anche
se concessa per garantire l'esecuzione di una prestazione
che non l'avrebbe consentita 8 2 . Ricordo, infatti, che
l’opposizione all’esecuzione è esperibile solo per far
valere una contestazione relativa ad eventi successivi alla
pronuncia
della
misura,
quali
l’effettività
81
Così il Protocollo 30.6.2010 “Valore Prassi”, cit.
82
In un eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, la misura non potrà essere
messa nuovamente in discussione in ragione della natura della prestazione da
eseguire (fare fungibile, obblighi di diversa natura, compresi quelli di consegna e
rilascio ovvero non manifesta iniquità, ecc.) o della sua riferibilità a fattispecie
eccettuate dalla norma.
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2
dell’inadempimento o la liquidazione effettuata dalla parte
in ordine al quantum dovuto.
Parimenti, se il giudice della cognizione ha disposto la
misura coercitiva, ritenendo (erroneamente) infungibile
l'obbligazione in gioco, è escluso che l'interessato tenti
ugualmente la via dell'esecuzione ai sensi degli artt. 612
ss. cod. proc. civ. 8 3 . Vi è, infine, l’ipotesi in cui il giudice
abbia negato la misura, ritenendo fungibile l'obbligo. Il
creditore, che si rivolge al giudice dell'esecuzione, perché,
ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., determini le modalità
dell'esecuzione, può sempre trovarsi di fronte ad un suo
rifiuto, qualora quest'ultimo ritenga che l'obbligazione sia
infungibile e, quindi, insuscettibile di attuazione forzata 8 4 .
12.
C ON C OR S O
C ON
L ’ E S E C UZI ON E
DI R E TTA .
Secondo
l'opinione da preferire, la norma consente di concedere la
misura coercitiva anche se è inadempiuto un obbligo di
non fare con caratteri di fungibilità (obbligo di astenersi,
che
se
violato,
determina
un
obbligo
secondario
di
disfare). La condanna alla misura coercitiva sarà, in primo
luogo, diretta ad ottenere l’adempimento spontaneo tramite
la
minaccia
della
sanzione
pecuniaria.
In
caso
di
violazione dell’ordine del giudice, il creditore potrà, poi,
scegliere se promuovere l’esecuzione indiretta per il
pagamento
della
pena
privata,
ovvero
ricorrere
all’attuazione coattiva dell’obbligo di disfare conseguente
alla violazione dell’obbligo di astensione, seguendo il
procedimento di cui agli artt. 612 ss. cod. proc. civ. Potrà,
infine, avvalersi di entrambe le forme di tutela. Anche in
questo caso, non vedo ostacoli alla possibilità di cumulo
83
Conforme CHIZZINI, op. cit., 180; contra BOVE, op. ult. cit., 793, secondo cui “non
si può pensare che” l’interessato, “avendo fatto la richiesta di cui all'art. 614-bis cod.
proc. civ., abbia con ciò rinunciato all'azione esecutiva. Né si può ritenere che il
giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di cui all'art. 612 cod. proc. civ.,
debba senz'altro rigettarla affermando l'infungibilità dell'obbligo in ossequio alla
pronuncia del giudice della cognizione”.
84
Conformi CHIZZINI, op. cit., 180; contra BOVE, op. ult. cit., 793 e LUISO, op. cit.
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tra l’astreinte e la condanna al risarcimento del danno
patito per le violazioni già compiute.
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