Papers by Tommaso Scannicchio
"With a decision of 6 September 2001, the Italian Supreme Court has clarified th... more "With a decision of 6 September 2001, the Italian Supreme Court has clarified the troublesome problem of admission of electronic documents as evidence. The issue had created great concern among practitioners, also in the international commerce arena, in so far as the Italian regulation on the matter provided for two separated effects of the 'informatic document' as evidence. First, whenever assisted by a digital signature it was equated to a handwritten document, complying with the requirement of written form; second, it was given the effect of a 'mechanic reproduction' whenever consistent with the 'requirements of the present regulation'. As the said regulation is concerned almost exclusively with digital signature and certification, many academics had concluded that a digital signature was mandatorily required for the production of any effects of an electronic document, be that an 'original' handwritten declaration or the reproduction of a fact. After the judgment, it is clear that evidence supplied through any representation of acts, facts or things created or stored by way of electronic means has the same value so far recognized by the Courts to telefax, photocopies, and the like, even if it does not bear any signature; be that digital or electronic. This conclusion is confirmed by recent legislation of February 2002. Apart from this, questions about validity and effects of a contract itself (and not as evidence) are yet to be submitted to the attention of the Court and therefore are still to be dealt with by the previous regulations, which requires the use of a digital signature for an electronic contract (i.e. any kind of agreement concluded by using electronic means) to be legally binding and enforceable."
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"With a decision of 6 September 2001, the Italian Supreme Court has clarified th... more "With a decision of 6 September 2001, the Italian Supreme Court has clarified the troublesome problem of admission of electronic documents as evidence. The issue had created great concern among practitioners, also in the international commerce arena, in so far as the Italian regulation on the matter provided for two separated effects of the 'informatic document' as evidence. First, whenever assisted by a digital signature it was equated to a handwritten document, complying with the requirement of written form; second, it was given the effect of a 'mechanic reproduction' whenever consistent with the 'requirements of the present regulation'. As the said regulation is concerned almost exclusively with digital signature and certification, many academics had concluded that a digital signature was mandatorily required for the production of any effects of an electronic document, be that an 'original' handwritten declaration or the reproduction of a fact. After the judgment, it is clear that evidence supplied through any representation of acts, facts or things created or stored by way of electronic means has the same value so far recognized by the Courts to telefax, photocopies, and the like, even if it does not bear any signature; be that digital or electronic. This conclusion is confirmed by recent legislation of February 2002. Apart from this, questions about validity and effects of a contract itself (and not as evidence) are yet to be submitted to the attention of the Court and therefore are still to be dealt with by the previous regulations, which requires the use of a digital signature for an electronic contract (i.e. any kind of agreement concluded by using electronic means) to be legally binding and enforceable."
I limiti della neutralità: la Corte di Giustizia e l'eterno ritorno dell'hosting attivo di Tommas... more I limiti della neutralità: la Corte di Giustizia e l'eterno ritorno dell'hosting attivo di Tommaso SCANNICCHIO e Nicola Alessandro VECCHIO Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 7 agosto 2018, causa C.-521/17, Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. c. D.M. Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabili al prestatore di un servizio di locazione e di registrazione di indirizzi IP che consente di utilizzare anonimamente nomi di dominio Internet, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale servizio rientri in una delle categorie di servizi previste in tali articoli e soddisfi l'insieme delle condizioni corrispondenti, in quanto l'attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Sommario: 1. Premessa. -2. La vicenda interna. -3. L'arresto della CGUE. -4. Le questioni sottese. -5. Conclusioni. 1 1. Premessa Nella sentenza in commento 1 la Corte di Giustizia è intervenuta nuovamente 2 sul tema della responsabilità degli ISP (Internet Service Providers), ribadendo l'orientamento, ormai consolidato, secondo il quale il regime di responsabilità derogatorio disegnato dalla direttiva 2000/31 è limitato ai casi in cui l'attività del provider sia «di ordine meramente tecnico, automatico e passivo» ( § 47 decisione) 3 . Si tratta di dictum ormai pacifico, il quale, secondo diversi osservatori, confinerebbe al rango di eccezione le ipotesi di esenzione di responsabilità e si porrebbe in piena sintonia con la policy sottesa alla (recente) proposta di direttiva c.d. Copyright 4 . E tuttavia, l'uniformità della giurisprudenza europea non riesce né a fugare i dubbi, né a dissolvere le criticità connesse a una disciplina normativa ormai unanimemente 1 Una sintesi dei contenuti della sentenza è rinvenibile anche in I Contratti, 5, 2018, 621-624. 2 Fra gli ultimi arresti, v. CGUE, 14.06.2017, c.-610/15, Stichting Brein c. Ziggo BV e XS4ALL Internet BV, commentata da S. Scuderi, La responsabilità dell'internet service provider alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, in Diritto Mercato Tecnologia, 30 luglio 2018.
Guida al Diritto Sole24Ore, 2018
La difficoltà per alcuni operatori di sposare nell’immediato un approccio al Regolamento secondo ... more La difficoltà per alcuni operatori di sposare nell’immediato un approccio al Regolamento secondo il principio anglosassone della accountability , ha forzato alcune interpretazioni che risentono di una lettura dello stesso attraverso la lente - sicuramente poco adatta - dal vecchio codice privacy, prima della novella intervenuta con il Dlgs 101/2018
Guida al Diritto Sole24Ore, 2018
È sufficiente un rischio semplice per far sorgere il dovere di notifica all’Autorità, mentre è ne... more È sufficiente un rischio semplice per far sorgere il dovere di notifica all’Autorità, mentre è necessario un rischio “elevato” per attivare (anche) quello di comunicazione (agli interessati). In questo caso l’onere deve intervenire non entro un lasso di tempo temporale (72 ore) bensì entro uno spatium parametrato secondo la gravità della violazione e senza ingiustificato ritardo
Guida al Diritto, Sole24Ore, 2018
Gli articoli 33 e 34 forniscono, in capo ai titolari del trattamento, l’obbligo di comunicare all... more Gli articoli 33 e 34 forniscono, in capo ai titolari del trattamento, l’obbligo di comunicare all’autorità di controllo competente - in presenza di un probabile rischio per i diritti e le libertà degli interessati - il verificarsi di qualunque violazione dei dati personali. Deve trattarsi di irregolarità che comportino accidentalmente la divulgazione o l’accesso ai dati personali
Media Laws, 2019
Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 agosto 2018, causa C-521/17, Coöperatieve Vereniging SN... more Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 agosto 2018, causa C-521/17, Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. c. D.M.
Gli artt. da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”) devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabili al prestatore di un servizio di locazione e di registrazione di indirizzi IP che consente di utilizzare anonimamente nomi di dominio Internet, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale servizio rientri in una delle categorie di servizi previste in tali articoli e soddisfi l’insieme delle condizioni corrispondenti, in quanto l’attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
La Corte di Giustizia ha ribadito che, per quanto riguarda la qualifica di consumatore, il relati... more La Corte di Giustizia ha ribadito che, per quanto riguarda la qualifica di consumatore, il relativo foro speciale si applica, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio interessato. Ha, tuttavia, chiarito che nei contratti aventi ad oggetto l'utilizzo dei servizi forniti da un provider di rete sociale digitale che, per loro stessa natura, hanno tendenza ad essere utilizzati durante un lungo periodo, occorre tener conto dell’evoluzione ulteriore dell’uso che viene fatto di tali servizi. E che, colui che avvia un’azione in giudizio può invocare la qualità di consumatore soltanto se l’uso essenzialmente non professionale di tali servizi, per il quale ha originariamente concluso un contratto, non ha acquisito, con il tempo, un carattere essenzialmente professionale. Inoltre, la Corte ricorda che il foro del consumatore è stato istituito per proteggere il consumatore in quanto parte debole del contratto considerato. Pertanto, il consumatore è tutelato solo allorché egli sia personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Di conseguenza, l’attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può avvalersi del foro del consumatore. Tali considerazioni devono applicarsi anche nei confronti di un consumatore cessionario di diritti di altri consumatori.
Diritto individuale all'oblio e diritto generale alla certezza dei rapporti commerciali: il pragmatico bilanciamento operato dalla Corte di Giustizia, May 17, 2017
Giurisprudenza Italiana, UTET Giuridica, Mar 2015
La CGUE ha confermato che, sia un poster di carta, sia il trasferimento su tela contenente l'imma... more La CGUE ha confermato che, sia un poster di carta, sia il trasferimento su tela contenente l'immagine di un'opera artistica protetta sono copie dell'opera. L'articolo 4 (1) della Direttiva 2001/29/CE riconosce il diritto esclusivo degli autori, relativamente alla vendita dell'originale o copie delle loro opere, di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o altri modi di diffusione.
Questo diritto di "distribuzione" non si esaurisce nel caso della vendita dell'originale o di copie del prodotto artistico, a meno che, la prima vendita o il primo trasferimento di proprietà dell'opera all'interno della UE sia effettuato dal titolare del diritto ovvero con il suo consenso.
La CGUE ha osservato che il legislatore ha voluto consentire agli autori il controllo della prima immissione sul mercato UE di ogni tipo di "supporto tangibile" che incorpora la creazione intellettuale. La Corte ha quindi concluso che il consenso del titolare del diritto d'autore non copre la distribuzione di un supporto che incorpora la sua opera, ove tale supporto venga modificato - successivamente alla sua prima immissione sul mercato - in modo tale da costituire una nuova riproduzione della medesima opera. In tal caso, il diritto di distribuzione si esaurisce esclusivamente dopo la prima vendita o trasferimento di proprietà del nuovo supporto con il consenso del titolare del diritto.
Giurisprudenza Italiana, UTET Giuridica, Sep 2014
Nel 2010 l’Apple ha ottenuto dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti la registrazione di... more Nel 2010 l’Apple ha ottenuto dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti la registrazione di un marchio tridimensionale consistente nella rappresentazione, con disegno multicolore, dei propri “flagship stores” per servizi di vendita al dettaglio dei propri prodotti nonché per le dimostrazioni ad essi correlati. Successivamente, ha proceduto all’estensione internazionale di tale marchio. Tale estensione è stata accettata in taluni Stati e rifiutata in altri. Il 24 gennaio 2013, l’estensione al territorio tedesco di tale marchio tridimensionale internazionale è stata negata dal DPMA, con la motivazione che la rappresentazione degli spazi destinati alla vendita dei prodotti di un’impresa altro non sarebbe che la rappresentazione di un aspetto essenziale dell’attività di tale impresa. Lo spazio di vendita rappresentato nella fattispecie non si distinguerebbe, infatti, a sufficienza dai negozi di altri fornitori di prodotti elettronici. La Apple ha proposto ricorso avverso tale decisione di diniego dinanzi al Bundespatentgericht. Tale tribunale, ritenendo che la controversia sottoposta sollevi questioni fondamentali in materia di diritto dei marchi, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporlo alla Corte di giustizia.
Giurisprudenza Italiana, UTET Giuridica, Jun 2014
Nota a Corte di Giustizia UE C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. vs AEPD
"La Corte, adottan... more Nota a Corte di Giustizia UE C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. vs AEPD
"La Corte, adottando un’interpretazione letterale del concetto di “responsabile del trattamento dati” [...] conserva l’ampio spettro di applicazione della direttiva e sottolinea l’importanza di tale ampiezza per l’efficacia delle norme sulla protezione dei dati. Come evidenziato dal numero di riferimenti agli artt. 7 e 8 della Carta UE ed al diritto alla privacy all’interno della sentenza, la Corte si è preoccupata di sottolineare come il trattamento dati da parte di un operatore “motore di ricerca”, sia questione distinta e supplementare alle circostanze attinenti al trattamento effettuato in funzione della pubblicazione dei dati su di una pagina web. Ciò, proprio a causa della peculiare capacità di un motore di ricerca di aggregare informazioni e creare un profilo, oltre che garantire una più ampia diffusione dei dati e un più facile accesso ad essa. A tale proposito, è inoltre interessante rilevare una sostanziale assenza di riferimenti nell’ambito della sentenza all’art. 10 della CEDU ed all’art. 11 della Carta UE, che proteggono la libertà di comunicare e ricevere informazioni. La Corte sembra quindi essere dell’opinione che solo le questioni di “interesse pubblico” possono “sconfiggere” i diritti alla protezione dei dati ed alla privacy. [...] Nella pratica, è improbabile che tali intermediari si impegneranno in una dettagliata valutazione caso per caso relativamente alla qualità di “interesse pubblico” delle informazioni trattate, con il risultato che, nella norma, si adegueranno per default alle richieste di “take-down”. Se tutto ciò è in qualche modo coerente con gli interessi perseguiti dalla normativa europea sulla protezione dei dati - in particolare garantendo all’individuo ampi poteri di controllo sui suoi dati personali - la decisione della Corte indirizza l’UE in rotta di collisione con gli Stati Uniti relativamente alle questioni concernenti la libertà di espressione."
Giurisprudenza Italiana, UTET Giuridica, Apr 2014
Nota a Corte di Giustizia UE C-351/12, OSA vs Lécebné làzme Mariànské Làzne a.s.
"La sentenza ... more Nota a Corte di Giustizia UE C-351/12, OSA vs Lécebné làzme Mariànské Làzne a.s.
"La sentenza [...] chiarisce le condizioni di compatibilità degli organismi di collecting di diritti d'autore in regime di monopolio con le regole comunitarie sulla concorrenza. La sentenza individua i casi in cui è ammissibile l'esercizio della attività di collecting in regime di monopolio, legandoli indissolubilmente a criteri oggettivi di efficienza. Tale interpretazione, se possibile, rende ancora più critica la posizione dell'organismo monopolista nazionale italiano (SIAE) all'interno del mercato europeo. La SIAE, è stata infatti oggetto all'inizio del 2014 di mozione parlamentare volta alla modifica della legge che ne garantisce il regime di monopolio, proprio a causa delle croniche inefficenze di gestione dei diritti, sia nella fase di riscossione sia in quella relativa alla remunerazione ai titolari dei diritti. La sentenza della Corte, considerata unitamente alla nuova Direttiva, rende più che auspicabile il celere intervento del legislatore nazionale senza attendere la scadenza del 2016."
Giurisprudenza Italiana, UTET Giuridica, Mar 2014
"[...] la Corte sostiene che, nonostante il concetto di “misure tecnologiche efficaci” individuat... more "[...] la Corte sostiene che, nonostante il concetto di “misure tecnologiche efficaci” individuato nella Direttiva Copyright debba essere interpretato in maniera estensiva, al fine di consentire ai titolari di dei diritti d'autore un elevato livello di protezione sulle loro creazioni intellettuali, tali misure debbono in ogni caso rimanere proporzionate allo scopo. [...] La Corte affida tale difficile questione di proporzionalità all'esame, caso per caso, del giudice nazionale, il quale ha il compito di decidere se le misure tecnologiche prese in esame nel procedimento principale siano effettivamente proporzionate a raggiungere l’obiettivo di tutela contro atti non autorizzati contemplati all’articolo 6 della direttiva 2001/29 e beneficino pertanto della tutela legale richiesta da detta norma, o se invece vadano oltre quanto necessario a tale fine e pertanto non beneficino di tale protezione. [...]
Resta da verificare come i giudici nazionali interpreteranno la pronuncia, ed in particolare come “distribuiranno” tra le parti in causa l'onere della prova relativo alla proporzionalità delle “misure tecnologiche di protezione” messa in relazione con l'utilizzo potenzialmente (il)legale degli strumenti tecnici di elusione di siffatte misure. [...] La risposta a tali quesiti non potrà che arrivare da ulteriore contenzioso ed è quindi lecito aspettarsi che Nintendo, e come lei altri produttori di consolle da gioco, preferiranno continuare a difendersi dalla contraffazione del software attraverso strumenti tecnologici (per quanto sproporzionati e limitativi del diritto della concorrenza secondo gli orientamenti della Corte) piuttosto che nei Tribunali."
Rivista Diritto Informazione e Informatica, 4-5/2013, Giuffrè, Feb 2014
Un provider, il quale fornisce una piattaforma per “blog” composta di strumenti per l'editing ed ... more Un provider, il quale fornisce una piattaforma per “blog” composta di strumenti per l'editing ed aiuto alla pubblicazione dello stesso, e che sia in grado di rimuovere o impedire l'accesso a detto “blog” una volta a conoscenza della circostanza che alcuni commenti apparsi sulla relativa pagina web violino i suoi termini e condizioni di uso, può essere considerato potenzialmente responsabile per la pubblicazione degli stessi commenti, una volta che, ricevuta notizia del potenziale illecito, sia rimasto inerte nonostante il passaggio di un ragionevole lasso temporale dalla notizia.
DIFFAMAZIONE ONLINE
- Internet Service Provider
- Responsabilità Editoriale dell'ISP
- Notifica dell'Illecito
- Mutamento del regime di responsabilità a seguito della notifica
- Regime di esclusione della responsabilità del provider
- Natura e quantificazione del danno come “bagatellare”
- Defamation Act 1996
Giurisprudenza Italiana, UTET Giuridica, Nov 2013
4 ntissime dalle Corti europee tra I'altro di ultirn a tstanza, in casi del tutto assimilabili a ... more 4 ntissime dalle Corti europee tra I'altro di ultirn a tstanza, in casi del tutto assimilabili a quello in esame, hanno condivisibilmente stabilito che il difetto non possa essere ritenuto "lieve" (tra le altre, v. sentenza del Bundesgericbtsbof tedesco, 5 noverrrbre 2008, vru zR 166/07). 2221 care o precisare la domanda tniziale owero proporre un nuovo ricorso a tal, fine, pregiudica l'effettività delle tutele riconosciute al consumatore dalla Dir. 99/44/CE. Ciò premesso, nel rispetto dell'autonomia processuale e delle scelte di valori espresse dalle normarive degli Stati membri, Ia Corte precisa che spetta al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale e individuare misure processuali che assicurino la pien a efficacia della Direttiva e quindi la turela dei consumatori. [AvrenrLLrDE GrNovrsn]. Conre Dr cIUSTIzre oBtt'IJNToNE EURoprn, IV Srzroxr,3 ottobre 2013, causaC-L7O/L2 -Pinckney -KDC Mediatech AG.
Diritto dell'Informazione e Informatica, Sep 2013
Non sussiste responsabilità civile per il provider per il motore di ricerca dotato di funzione "a... more Non sussiste responsabilità civile per il provider per il motore di ricerca dotato di funzione "auto-complete" per l'associazione di termini potenzialmente diffamatori ad un nominativo.
Il motore di ricerca svolge con neutralità un servizio di ISP relativamente al quale non può essere considerato civilmente responsabile, a meno che l'informazione "ospitata" sia illecita ed esso sia consapevole di tale illiceità.
Tuttavia, il requisito di effettiva "consapevolezza della illiceità" presuppone l'esistenza di un provvedimento di natura amministrativo-giudiziaria notificato all'ISP.
Giurisprudenza Italiana, UTET Giuridica, May 2013
1. Some recent pronouncements of judgement regarding the civil liability of "search engines" have... more 1. Some recent pronouncements of judgement regarding the civil liability of "search engines" have highlighted different elements of criticism with reference to the application of the law expressed by the legislative decree 70/2003 on the liability of the Internet Service Providers (ISP) to the "search engine" providers. They have also remarked significant diversions in relation to the activities of "caching" and "hosting", so as qualified by the law in the definition of the "search engine" 1 legal form.
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Papers by Tommaso Scannicchio
Gli artt. da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”) devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabili al prestatore di un servizio di locazione e di registrazione di indirizzi IP che consente di utilizzare anonimamente nomi di dominio Internet, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale servizio rientri in una delle categorie di servizi previste in tali articoli e soddisfi l’insieme delle condizioni corrispondenti, in quanto l’attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Questo diritto di "distribuzione" non si esaurisce nel caso della vendita dell'originale o di copie del prodotto artistico, a meno che, la prima vendita o il primo trasferimento di proprietà dell'opera all'interno della UE sia effettuato dal titolare del diritto ovvero con il suo consenso.
La CGUE ha osservato che il legislatore ha voluto consentire agli autori il controllo della prima immissione sul mercato UE di ogni tipo di "supporto tangibile" che incorpora la creazione intellettuale. La Corte ha quindi concluso che il consenso del titolare del diritto d'autore non copre la distribuzione di un supporto che incorpora la sua opera, ove tale supporto venga modificato - successivamente alla sua prima immissione sul mercato - in modo tale da costituire una nuova riproduzione della medesima opera. In tal caso, il diritto di distribuzione si esaurisce esclusivamente dopo la prima vendita o trasferimento di proprietà del nuovo supporto con il consenso del titolare del diritto.
"La Corte, adottando un’interpretazione letterale del concetto di “responsabile del trattamento dati” [...] conserva l’ampio spettro di applicazione della direttiva e sottolinea l’importanza di tale ampiezza per l’efficacia delle norme sulla protezione dei dati. Come evidenziato dal numero di riferimenti agli artt. 7 e 8 della Carta UE ed al diritto alla privacy all’interno della sentenza, la Corte si è preoccupata di sottolineare come il trattamento dati da parte di un operatore “motore di ricerca”, sia questione distinta e supplementare alle circostanze attinenti al trattamento effettuato in funzione della pubblicazione dei dati su di una pagina web. Ciò, proprio a causa della peculiare capacità di un motore di ricerca di aggregare informazioni e creare un profilo, oltre che garantire una più ampia diffusione dei dati e un più facile accesso ad essa. A tale proposito, è inoltre interessante rilevare una sostanziale assenza di riferimenti nell’ambito della sentenza all’art. 10 della CEDU ed all’art. 11 della Carta UE, che proteggono la libertà di comunicare e ricevere informazioni. La Corte sembra quindi essere dell’opinione che solo le questioni di “interesse pubblico” possono “sconfiggere” i diritti alla protezione dei dati ed alla privacy. [...] Nella pratica, è improbabile che tali intermediari si impegneranno in una dettagliata valutazione caso per caso relativamente alla qualità di “interesse pubblico” delle informazioni trattate, con il risultato che, nella norma, si adegueranno per default alle richieste di “take-down”. Se tutto ciò è in qualche modo coerente con gli interessi perseguiti dalla normativa europea sulla protezione dei dati - in particolare garantendo all’individuo ampi poteri di controllo sui suoi dati personali - la decisione della Corte indirizza l’UE in rotta di collisione con gli Stati Uniti relativamente alle questioni concernenti la libertà di espressione."
"La sentenza [...] chiarisce le condizioni di compatibilità degli organismi di collecting di diritti d'autore in regime di monopolio con le regole comunitarie sulla concorrenza. La sentenza individua i casi in cui è ammissibile l'esercizio della attività di collecting in regime di monopolio, legandoli indissolubilmente a criteri oggettivi di efficienza. Tale interpretazione, se possibile, rende ancora più critica la posizione dell'organismo monopolista nazionale italiano (SIAE) all'interno del mercato europeo. La SIAE, è stata infatti oggetto all'inizio del 2014 di mozione parlamentare volta alla modifica della legge che ne garantisce il regime di monopolio, proprio a causa delle croniche inefficenze di gestione dei diritti, sia nella fase di riscossione sia in quella relativa alla remunerazione ai titolari dei diritti. La sentenza della Corte, considerata unitamente alla nuova Direttiva, rende più che auspicabile il celere intervento del legislatore nazionale senza attendere la scadenza del 2016."
Resta da verificare come i giudici nazionali interpreteranno la pronuncia, ed in particolare come “distribuiranno” tra le parti in causa l'onere della prova relativo alla proporzionalità delle “misure tecnologiche di protezione” messa in relazione con l'utilizzo potenzialmente (il)legale degli strumenti tecnici di elusione di siffatte misure. [...] La risposta a tali quesiti non potrà che arrivare da ulteriore contenzioso ed è quindi lecito aspettarsi che Nintendo, e come lei altri produttori di consolle da gioco, preferiranno continuare a difendersi dalla contraffazione del software attraverso strumenti tecnologici (per quanto sproporzionati e limitativi del diritto della concorrenza secondo gli orientamenti della Corte) piuttosto che nei Tribunali."
DIFFAMAZIONE ONLINE
- Internet Service Provider
- Responsabilità Editoriale dell'ISP
- Notifica dell'Illecito
- Mutamento del regime di responsabilità a seguito della notifica
- Regime di esclusione della responsabilità del provider
- Natura e quantificazione del danno come “bagatellare”
- Defamation Act 1996
Il motore di ricerca svolge con neutralità un servizio di ISP relativamente al quale non può essere considerato civilmente responsabile, a meno che l'informazione "ospitata" sia illecita ed esso sia consapevole di tale illiceità.
Tuttavia, il requisito di effettiva "consapevolezza della illiceità" presuppone l'esistenza di un provvedimento di natura amministrativo-giudiziaria notificato all'ISP.
Gli artt. da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”) devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabili al prestatore di un servizio di locazione e di registrazione di indirizzi IP che consente di utilizzare anonimamente nomi di dominio Internet, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale servizio rientri in una delle categorie di servizi previste in tali articoli e soddisfi l’insieme delle condizioni corrispondenti, in quanto l’attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Questo diritto di "distribuzione" non si esaurisce nel caso della vendita dell'originale o di copie del prodotto artistico, a meno che, la prima vendita o il primo trasferimento di proprietà dell'opera all'interno della UE sia effettuato dal titolare del diritto ovvero con il suo consenso.
La CGUE ha osservato che il legislatore ha voluto consentire agli autori il controllo della prima immissione sul mercato UE di ogni tipo di "supporto tangibile" che incorpora la creazione intellettuale. La Corte ha quindi concluso che il consenso del titolare del diritto d'autore non copre la distribuzione di un supporto che incorpora la sua opera, ove tale supporto venga modificato - successivamente alla sua prima immissione sul mercato - in modo tale da costituire una nuova riproduzione della medesima opera. In tal caso, il diritto di distribuzione si esaurisce esclusivamente dopo la prima vendita o trasferimento di proprietà del nuovo supporto con il consenso del titolare del diritto.
"La Corte, adottando un’interpretazione letterale del concetto di “responsabile del trattamento dati” [...] conserva l’ampio spettro di applicazione della direttiva e sottolinea l’importanza di tale ampiezza per l’efficacia delle norme sulla protezione dei dati. Come evidenziato dal numero di riferimenti agli artt. 7 e 8 della Carta UE ed al diritto alla privacy all’interno della sentenza, la Corte si è preoccupata di sottolineare come il trattamento dati da parte di un operatore “motore di ricerca”, sia questione distinta e supplementare alle circostanze attinenti al trattamento effettuato in funzione della pubblicazione dei dati su di una pagina web. Ciò, proprio a causa della peculiare capacità di un motore di ricerca di aggregare informazioni e creare un profilo, oltre che garantire una più ampia diffusione dei dati e un più facile accesso ad essa. A tale proposito, è inoltre interessante rilevare una sostanziale assenza di riferimenti nell’ambito della sentenza all’art. 10 della CEDU ed all’art. 11 della Carta UE, che proteggono la libertà di comunicare e ricevere informazioni. La Corte sembra quindi essere dell’opinione che solo le questioni di “interesse pubblico” possono “sconfiggere” i diritti alla protezione dei dati ed alla privacy. [...] Nella pratica, è improbabile che tali intermediari si impegneranno in una dettagliata valutazione caso per caso relativamente alla qualità di “interesse pubblico” delle informazioni trattate, con il risultato che, nella norma, si adegueranno per default alle richieste di “take-down”. Se tutto ciò è in qualche modo coerente con gli interessi perseguiti dalla normativa europea sulla protezione dei dati - in particolare garantendo all’individuo ampi poteri di controllo sui suoi dati personali - la decisione della Corte indirizza l’UE in rotta di collisione con gli Stati Uniti relativamente alle questioni concernenti la libertà di espressione."
"La sentenza [...] chiarisce le condizioni di compatibilità degli organismi di collecting di diritti d'autore in regime di monopolio con le regole comunitarie sulla concorrenza. La sentenza individua i casi in cui è ammissibile l'esercizio della attività di collecting in regime di monopolio, legandoli indissolubilmente a criteri oggettivi di efficienza. Tale interpretazione, se possibile, rende ancora più critica la posizione dell'organismo monopolista nazionale italiano (SIAE) all'interno del mercato europeo. La SIAE, è stata infatti oggetto all'inizio del 2014 di mozione parlamentare volta alla modifica della legge che ne garantisce il regime di monopolio, proprio a causa delle croniche inefficenze di gestione dei diritti, sia nella fase di riscossione sia in quella relativa alla remunerazione ai titolari dei diritti. La sentenza della Corte, considerata unitamente alla nuova Direttiva, rende più che auspicabile il celere intervento del legislatore nazionale senza attendere la scadenza del 2016."
Resta da verificare come i giudici nazionali interpreteranno la pronuncia, ed in particolare come “distribuiranno” tra le parti in causa l'onere della prova relativo alla proporzionalità delle “misure tecnologiche di protezione” messa in relazione con l'utilizzo potenzialmente (il)legale degli strumenti tecnici di elusione di siffatte misure. [...] La risposta a tali quesiti non potrà che arrivare da ulteriore contenzioso ed è quindi lecito aspettarsi che Nintendo, e come lei altri produttori di consolle da gioco, preferiranno continuare a difendersi dalla contraffazione del software attraverso strumenti tecnologici (per quanto sproporzionati e limitativi del diritto della concorrenza secondo gli orientamenti della Corte) piuttosto che nei Tribunali."
DIFFAMAZIONE ONLINE
- Internet Service Provider
- Responsabilità Editoriale dell'ISP
- Notifica dell'Illecito
- Mutamento del regime di responsabilità a seguito della notifica
- Regime di esclusione della responsabilità del provider
- Natura e quantificazione del danno come “bagatellare”
- Defamation Act 1996
Il motore di ricerca svolge con neutralità un servizio di ISP relativamente al quale non può essere considerato civilmente responsabile, a meno che l'informazione "ospitata" sia illecita ed esso sia consapevole di tale illiceità.
Tuttavia, il requisito di effettiva "consapevolezza della illiceità" presuppone l'esistenza di un provvedimento di natura amministrativo-giudiziaria notificato all'ISP.
regarding users' electronic data treatment and data collection are discussed. Finally, in the third part, the status of privacy as a fundamental right in the EU is asserted and the chance of a horizontal approach to human rights is suggested as an attempt to both fill regulatory gaps on the matter and to protect users from blatant violations committed by “Big Data” corporations and governments. The final paragraph remarks the dangers of an uneducated use of the net from private users and the necessity of improving users awareness on their digital privacy along with the enacting of new rules.
[relazione sullo stato dell'arte a 730 giorni dalla entrata in vigore del GDPR]
14:00 - SALUTI ISTITUZIONALI
Mario Raffaelli, Presidente Centro per la Cooperazione Internazionale
PRIMA SESSIONE: La disinformazione all'opera
INTRODUCE E MODERA: Fazila Mat, OBC Transeuropa / Centro per la cooperazione internazionale
Walter Quattrociocchi, Università Ca’ Foscari Venezia
Fabiana Zollo, Università Ca’ Foscari Venezia
Nicola Bruno, Dataninja
Giorgio Comai, OBC Transeuropa / Centro per la cooperazione internazionale
16:00 - 16:15: Coffee break
SECONDA SESSIONE: Ripensare le regole del gioco
MODERA: Tommaso Scannicchio, CILD, Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili
Fabio Chiusi, Valigia Blu / Nexa Center for Internet & Society
Riccardo Acciai, Garante per la protezione dei dati personali
Daniele De Bernardin, Openpolis
Antonella Napolitano, Privacy International
CONCLUSIONI. Verso la formulazione di raccomandazioni
L'evento è organizzato da Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, in collaborazione con CILD, Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili.
Il nuovo regolamento disciplina tutti i tipi di trattamenti relativi ai dati dei cittadini europei, anche all’estero.
La sua applicazione è extra-territoriale e generale. Tutti sono chiamati ad adeguarsi!
Tuttavia, gli adeguamenti richiesti dal legislatore hanno un obiettivo più ampio oltre a quello di garantire dei diritti più efficaci in capo all’utente: quello di fornire alle piccole e medie imprese e start-up una opportunità di riconquistare la fiducia dei consumatori, aprendosi a nuovi mercati. Ad esempio, la possibilità di trasferire i dati personali da un fornitore all’altro consente ora alle start-up e alle piccole imprese di accedere ai mercati dei dati, un tempo inaccessibili in quanto dominati dai giganti digitali.
I consumatori attribuiscono molta importanza alla loro privacy online. Le imprese che non riescono a proteggere adeguatamente i dati di una persona rischiano di perderne la fiducia, che è un elemento essenziale per lo sviluppo di molti nuovi modelli di business e per indurre i consumatori a utilizzare nuovi prodotti e servizi online.
Il GDPR risponde alle preoccupazioni dei cittadini e aiuta le imprese a riconquistare la fiducia dei consumatori.
Una serata con Tommaso Scannicchio e Francesco Chiarappa, avvocati, ricercatori universitari e consulenti di tutela della privacy e riservatezza, compliance GDPR per le piccole e medie imprese.
Previa disamina generale degli istituti relativi alla tutela della “privacy” e “data protection”, la trattazione esaminerà la pronuncia C-131/12 della Corte di Giustizia Europea, che -qualificando come “trattamento di dati personali” l’attività di un motore di ricerca volta ad indicizzare le informazioni rinvenibili nel web, memorizzandole temporaneamente per poi renderle disponibili al pubblico- ha riconosciuto il diritto degli utenti di chiedere ed ottenere, a talune condizioni, la rimozione dei contenuti personali presenti in rete in forma di link, ivi ravvisando una possibile violazione del diritto alla privacy, e ciò anche nel caso in cui la pubblicazione delle predette informazioni sia di per sé lecita.
La condanna che ne è derivata nei confronti di Google, colosso del cyberspazio, ha aperto scenari nuovi, sul fronte della configurazione dei diritti considerati e dei relativi strumenti di tutela.
All'analisi di tali nuovi orientamenti sarà, dunque, dedicata l'ultima approfondita parte dell'evento, volta a riflettere sui futuri indirizzi della legislazione e della giurisprudenza europea e nazionale.
Intervento a cura dell'avv. Tommaso Scannicchio, Dottorando di ricerca in Diritto Privato Italiano e Comparato e Avvocato specializzato in Tutela della Privacy, Trattamento Dati e Tutela del Copyright.