Books by Francesca Amaddeo
International tax law review, 2023
After the recent Italian voluntary disclosure programs, some «compliance letters
» were sent to S... more After the recent Italian voluntary disclosure programs, some «compliance letters
» were sent to Swiss financial intermediaries to get information on interest
income collected by Swiss banks, taxable in Italy. The Italian Revenue Agency
claimed an agency permanent establishment applying domestic rules (article
162 Italian Direct Tax Act). The main concern deals with the fact that the
revised Italian concept of agency permanent establishment, consistent with the
2017 version of the OECD Model Tax Convention, relies on more comprehensive
criteria encompassing agents carrying forward activities in Italy, rather
than the double taxation convention signed between Italy and Switzerland.
This latter, indeed, signed in 1976 follows the 1963 OECD Draft Model Tax
Convention and results in a narrower applicative range. This paper deals with a
very timely issue on the tax scenario concerning Italy and Switzerland. Indeed,
the Italian Revenue Agency’s choice to apply a domestic rule which runs far
from the hierarchically superior provision covered by the Swiss-Italian tax treaty
seems to contravene international tax rules. The only way to correctly understand
(and evaluate) the issue is to focus on the interpretation of article 5 of the
Swiss-Italian double tax convention as defined by the two countries, under the
light of the 1963 OECD Draft Model Tax Convention and its Commentary.
L'elusione e l'evasione fiscale in ambito nazionale e internazionale
The chapter addresses the exchange of information in tax law according to the EU and the internat... more The chapter addresses the exchange of information in tax law according to the EU and the international perspectives. The authors comment the latest development occurred both at the OECD level and within the EU. They share the conclusion that while the flow of data moves almost seamlessly between countries (at least on paper) a more robust framework is needed in order to strike a balance between the sovereign interest of the States and the position of the taxpayer during the audit procedures
Copia del massimario ufficiale redatto con il contributo dell'Università di Ferrara, Dipartimento... more Copia del massimario ufficiale redatto con il contributo dell'Università di Ferrara, Dipartimento di giurisprudenza.
Papers by Francesca Amaddeo
Rivista Ticinese di Diritto, 2023
La lotta ai fenomeni evasivi ed elusivi ha di recente indotto la comunita internazionale verso un... more La lotta ai fenomeni evasivi ed elusivi ha di recente indotto la comunita internazionale verso una nuova politica di trasparenza e collaborazione, avvalendosi di nuovi strumenti di cooperazione tra Paesi e tra le relative amministrazioni finanziarie. L’OCSE ha reso un breve, ma interessante rapporto teso all’analisi dell’effettivo impatto della disciplina dello scambio di informazioni, sulla scorta dei dati relativi ai depositi bancari cross-border per lo piu siti in centri finanziari offshore.
An analysis of financial intermediaries' role within the exchange of information discipline
Jusletter IT, 2023
Digitales Nomadentum: ein sich ausbreitendes Phänomen, das alle Arbeitnehmer betrifft, die zur Au... more Digitales Nomadentum: ein sich ausbreitendes Phänomen, das alle Arbeitnehmer betrifft, die zur Ausübung ihrer Arbeit nur über einen Laptop oder eine WLAN-Verbindung verfügen müssen. Die hohe Mobilität und das Fehlen einer zwingenden physischen Verbindung stellen die derzeitigen internationalen Steuervorschriften in Frage. Daher haben mehrere Länder beschlossen, durch die Ausstellung sogenannter digitaler Nomadenvisa in die Anwerbung solcher hochqualifizierter Fachkräfte zu investieren. Die Autorin versucht, das Thema aus steuerrechtlicher Sicht anzugehen, indem sie einen Überblick über die steuerlichen Aspekte gibt und die Vor- und Nachteile der Einführung einer solchen Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz bewertet.
European Taxation, 2023
On 9 June 2023, the Swiss Federal Council opened a public consultation on the federal law concern... more On 9 June 2023, the Swiss Federal Council opened a public consultation on the federal law concerning working from home in cross-border circumstances. Based on the lex loci laboris principle, Swiss national rules prevent Switzerland from taxing income from employment carried out abroad without a physical presence in Swiss territory, even if a Swiss employer pays the salary. This note aims to provide an overview of the proposal, evaluating its potential impact on digital nomads.
Novità fiscali, 2023
Il presente contributo ha lo scopo di fornire un’analisi giuridica
del trattamento fiscale applic... more Il presente contributo ha lo scopo di fornire un’analisi giuridica
del trattamento fiscale applicato, negli ultimi anni, da parte
dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di diversi istituti finanziari
svizzeri operanti in Italia. Le decisioni dell’Agenzia delle Entrate,
che ha ritenuto di assoggettare a tassazione gli istituti finanziari
svizzeri attivi sul territorio italiano, impattano principalmente
sull’imposizione degli interessi, sull’imposizione di una presunta
stabile organizzazione personale in Italia, oltre che sulle sanzioni,
di natura penale ed amministrativa, comminate agli istituti
coinvolti, di concerto con la Procura della Repubblica competente. Sulla base delle informazioni tipizzate fornite dagli istituti
finanziari coinvolti, si è ricostruito il quadro normativo applicabile,
secondo un profilo interno svizzero, italiano ed internazionale, con
particolare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Svizzera (CDI CH-ITA), al fine di
vagliare i diversi scenari possibili tesi ad attenuare le conseguenze
fiscali che colpiscono gli istituti finanziari svizzeri.
L’imposizione degli interessi attivi percepiti da clientela italiana ha
richiesto, in primo luogo, un’analisi delle norme italiane e internazionali applicabili al fine di evidenziare la modalità impositiva
applicata da parte dell’Agenzia delle Entrate e la sua compatibilità
con quanto stabilito dalla CDI CH-ITA, con particolare riferimento
all’aliquota stabilita all’art. 11 par. 2, laddove si limita il prelievo
dello Stato della fonte al 12,5%. Ciò ha consentito di estendere, in
un secondo momento, la valutazione al possibile riconoscimento
in Svizzera del computo delle imposte italiane dalle imposte
svizzere riferite agli interessi e, in subordine, alla deducibilità di tali
interessi dall’utile imponibile secondo le norme svizzere.
Per quanto riguarda, invece, il contestato istituto della stabile
organizzazione personale degli istituti finanziari svizzeri in Italia,
si è proceduto dapprima ad un inquadramento della fattispecie a
livello internazionale, secondo il Modello OCSE di Convenzione
contro le doppie imposizioni (M-OCSE) oggi vigente (ed. 2017).
Esso, oggetto di un lungo iter evolutivo, al momento si compone
di una serie di elementi, parzialmente ripresi dalla norma italiana
oggetto di contestazione (art. 162 TUIR). Quest’ultima, infatti,
estende notevolmente il concetto di stabile organizzazione
personale, sia rispetto a quanto disposto dall’ordinamento svizzero (art. 51 cpv. 2 LIFD) sia, soprattutto, rispetto a quanto
previsto dalla norma convenzionale applicabile, ossia l’art. 5 par. 4
CDI CH-ITA. Questa, infatti, ancorata ai principi contenuti nel
M-OCSE (ed. 1963) e nel relativo Commentario, prevede dei
requisiti che, in virtù della preminenza gerarchica delle norme
internazionali su quelle di diritto interno, divergono da quelli
accolti dalla norma italiana oggetto d’esame.
Il mancato rispetto di obblighi dichiarativi ed adempimenti fiscali,
contestato dall’Agenzia delle Entrate, è poi sfociato in sanzioni
di natura sia amministrativa sia penale. Da una parte, l’omessa
dichiarazione dei redditi imponibili in Italia, relativamente sia
alla presunta stabile organizzazione personale sia agli interessi,
ha comportato una sanzione pecuniaria, inquadrata nell’ordinamento come amministrativa, ma di natura essenzialmente
penale; dall’altra, paralleli procedimenti penali hanno comportato
la contestazione di illeciti amministrativi riconducibili al D.Lgs.
n. 231/2001, ossia la disciplina italiana che consente la punibilità di condotte penalmente rilevanti in capo ad enti giuridici.
Un’analisi della natura intrinseca delle sanzioni comminate a
livello di diritto interno italiano, ha consentito di vagliarne la
deducibilità dall’utile imponibile in Svizzera, secondo le condizioni
previste dagli artt. 59 cpv. 3 LIFD e 25 cpv. 1ter LAID (ordre public
e regola dell’Unzumutbarkeitsnachweis).
Il quadro giuridico emerso dall’analisi condotta ha permesso di evidenziare talune incongruenze nell’interpretazione e nell’applicazione
delle norme con un conseguente aggravio finanziario (e non solo) in
capo agli intermediari finanziari svizzeri che, ad oggi, hanno subito
una doppia imposizione giuridica e, non trovandosi nella condizione
di beneficiare del principio di certezza del diritto nelle fattispecie
transazionali con l’Italia, segnatamente l’imposizione di interessi e la
sussistenza di una stabile organizzazione di tipo personale, rischiano
di incorrere nel medesimo rischio anche negli anni a venire.
Si è, quindi, esaminato il tema della procedura amichevole, in
senso stretto ed in senso ampio, di cui all’art. 26 CDI CH-ITA,
quale soluzione chiave per arginare tale problematica inerente
all’interpretazione e all'applicazione di norme convenzionali, non
mancando di individuare i rimedi di diritto interno atti a tutelare i contribuenti oggetto di doppia imposizione internazionale, con
particolare riferimento al riconoscimento del computo degli interessi, al riparto internazionale nell’imposizione degli utili prodotti
da una potenziale stabile organizzazione in condizioni eccezionali,
alla deducibilità delle imposte versate in Italia a fronte della contestata stabile organizzazione, nonché delle sanzioni comminate
agli intermediari finanziari coinvolti.
Sulla base del mandato del Parlamento federale, la Segreteria
di Stato per le questioni finanziare internazionali (SFI) è stata
incaricata di risolvere i dubbi interpretativi riguardanti gli artt. 5
e 11 CDI CH-ITA. Dall’esame di cui sopra, la situazione fiscale
degli istituti finanziari deve essere risolta o attraverso l’avvio di
una procedura amichevole da parte della SFI, come imposto dal
Parlamento federale oppure, in via subordinata, tramite il computo delle imposte italiane prelevate sugli interessi dalle imposte
svizzere degli istituti finanziari, sia per il passato che per il futuro,
nonché l’esenzione unilaterale dei redditi attribuibili agli stabilimenti d’impresa personali in Italia o, in seconda battuta, con la
deducibilità integrale dall’utile imponibile in Svizzera delle imposte
e sanzioni italiane che hanno dovuto pagare gli istituti finanziari.
Novità fiscali, 2023
Nel mese di gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha
presentato una serie di risposte ad interpel... more Nel mese di gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha
presentato una serie di risposte ad interpello aventi ad
oggetto tematiche internazionali, specie inerenti i rapporti
italo-svizzeri. In particolare, all’esame del telelavoro ed alla
disciplina post accordo amichevole del 18-19 giugno 2020
sono stati dedicati due interpelli, i n. 55 e n. 171 del 2023.
La posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria è
molto netta e richiama l’applicazione delle disposizioni
convenzionali ordinarie, suscitando non poche complessità
e perplessità.
Novità fiscali, 2022
È dell’11 agosto scorso la risposta di Paolo Gentiloni, in rappresentanza della Commissione europ... more È dell’11 agosto scorso la risposta di Paolo Gentiloni, in rappresentanza della Commissione europea, ad un’interpellanza parlamentare presentata a fine giugno sul tema del telelavoro. Al centro delle preoccupazioni vi sono il trattamento fiscale e quello secondo le norme di sicurezza sociale. Su quest’ultimo tema, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’UE ha emanato una nota esplicativa, che fungerà da guida sino al 31 dicembre 2022, in attesa di un intervento delle istituzioni. Le interpretazioni contenute in tale documento sono di sicuro interesse e non scevre da ripercussioni anche a livello fiscale, dove, invece, si resta in attesa di una presa di posizione da parte dell’OCSE.
Novità fiscali, 2022
Mentre la crisi sanitaria sembra finalmente volgere al termine, lo stesso non può dirsi dei dubbi... more Mentre la crisi sanitaria sembra finalmente volgere al termine, lo stesso non può dirsi dei dubbi relativi al trattamento fiscale del cd. telelavoro (o lavoro da remoto). Se fino ad ora, gli Stati hanno continuato ad applicare le regole contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni trattando
la pandemia, come raccomandato dall’OCSE, alla stregua di una causa di forza maggiore, ci si chiede cosa accadrà quando, finalmente, si decreterà la fine dello stato emergenziale.
Molti Stati stanno implementando pacchetti dedicati a tele-lavoratori e ai cd. nomadi digitali, tramite e-residenza e visti ad hoc. Dubbi sorgono relativamente all’attualità della dicotomia Stato di residenza – Stato della fonte, come anche relativamente all’individuazione dell’assoggettamento alle imposte sul reddito da lavoro laddove il singolo svolge fisicamente la propria attività.
Novità fiscali, 2023
Dall’iniziativa della Commissione europea è nato un Accordo
multilaterale sottoscritto da diversi... more Dall’iniziativa della Commissione europea è nato un Accordo
multilaterale sottoscritto da diversi Paesi, tra cui la Svizzera,
con lo scopo di istituire una regolamentazione internazionale in
tema di previdenza sociale nell’ambito del telelavoro. L’Accordo
in esame si propone di estendere il limite del 25% di possibilità di
telelavoro svolto dall’estero, stabilito dalle norme euro-unitarie,
nella specie dall’art. 16 Regolamento CE n. 883/2004, estendendolo fino al 50% senza incorrere in modifiche nella ripartizione
di competenza tra gli Stati coinvolti. L’Accordo multilaterale è in
vigore, tra gli Stati firmatari, a partire dal 1° luglio 2023.
L'impatto del c.d. Decreto internazionalizzazione sulla disciplina della stabile organizzazione italiana di soggetti non residenti, 2016
The internationalization decree - n. 147/2015 - represents a new starting point in the Italian pe... more The internationalization decree - n. 147/2015 - represents a new starting point in the Italian perspective of permanent establishment. For a long time, the discipline has been characterized by uncertainty and vagueness, far from international standards laid down by the OECD. Finally, the structure rests on the same contents and reasoning adopted by the OECD Model Convention: indeed, for the first time, the Italian system decided to leave its core, represented by the force of attraction of permament establishment and to join the functionally separate entity approach. Moreover, the amendments brought to the Italian Income Tax Act focus on relevant aspects such as (1) the need for P.E. of a free capital, defined exactly as the OECD does, (2) the relationship between P.E. and transfer pricing, whose discipline would be applied to rule all transactions realized between the mother company and its P.E. Perhaps, these changes cannot be considered as real innovations per se, because of the work made in the last twenty years by authors and jurisprudence, which has led to a progressive non-legislative convergence with OECD guidelines. However, going into deep, the explicitly acceptance of international principles and the introduction of a direct reference to OECD soft-law within the Italian Income Tax Act represent a unique in our domestic framework, underlying the existence not only of a juxtaposition, but of a real bond between the two systems.
L’opera approfondisce la rilevanza fondamentale che, nell’ambito delle prospettive più ampie di r... more L’opera approfondisce la rilevanza fondamentale che, nell’ambito delle prospettive più ampie di riforma del sistema tributario, assume l’analisi giuridica dell’elusione e dell’evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, con particolare riferimento ai più recenti strumenti normativi di contrasto, al fine di verificare ipotesi di coordinamento e razionalizzazione degli stessi
Analisi del cambio di prospettive operato dalla disciplina dello scambio di informazioni a livell... more Analisi del cambio di prospettive operato dalla disciplina dello scambio di informazioni a livello nazionale, europeo ed internazionale
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Books by Francesca Amaddeo
» were sent to Swiss financial intermediaries to get information on interest
income collected by Swiss banks, taxable in Italy. The Italian Revenue Agency
claimed an agency permanent establishment applying domestic rules (article
162 Italian Direct Tax Act). The main concern deals with the fact that the
revised Italian concept of agency permanent establishment, consistent with the
2017 version of the OECD Model Tax Convention, relies on more comprehensive
criteria encompassing agents carrying forward activities in Italy, rather
than the double taxation convention signed between Italy and Switzerland.
This latter, indeed, signed in 1976 follows the 1963 OECD Draft Model Tax
Convention and results in a narrower applicative range. This paper deals with a
very timely issue on the tax scenario concerning Italy and Switzerland. Indeed,
the Italian Revenue Agency’s choice to apply a domestic rule which runs far
from the hierarchically superior provision covered by the Swiss-Italian tax treaty
seems to contravene international tax rules. The only way to correctly understand
(and evaluate) the issue is to focus on the interpretation of article 5 of the
Swiss-Italian double tax convention as defined by the two countries, under the
light of the 1963 OECD Draft Model Tax Convention and its Commentary.
Papers by Francesca Amaddeo
del trattamento fiscale applicato, negli ultimi anni, da parte
dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di diversi istituti finanziari
svizzeri operanti in Italia. Le decisioni dell’Agenzia delle Entrate,
che ha ritenuto di assoggettare a tassazione gli istituti finanziari
svizzeri attivi sul territorio italiano, impattano principalmente
sull’imposizione degli interessi, sull’imposizione di una presunta
stabile organizzazione personale in Italia, oltre che sulle sanzioni,
di natura penale ed amministrativa, comminate agli istituti
coinvolti, di concerto con la Procura della Repubblica competente. Sulla base delle informazioni tipizzate fornite dagli istituti
finanziari coinvolti, si è ricostruito il quadro normativo applicabile,
secondo un profilo interno svizzero, italiano ed internazionale, con
particolare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Svizzera (CDI CH-ITA), al fine di
vagliare i diversi scenari possibili tesi ad attenuare le conseguenze
fiscali che colpiscono gli istituti finanziari svizzeri.
L’imposizione degli interessi attivi percepiti da clientela italiana ha
richiesto, in primo luogo, un’analisi delle norme italiane e internazionali applicabili al fine di evidenziare la modalità impositiva
applicata da parte dell’Agenzia delle Entrate e la sua compatibilità
con quanto stabilito dalla CDI CH-ITA, con particolare riferimento
all’aliquota stabilita all’art. 11 par. 2, laddove si limita il prelievo
dello Stato della fonte al 12,5%. Ciò ha consentito di estendere, in
un secondo momento, la valutazione al possibile riconoscimento
in Svizzera del computo delle imposte italiane dalle imposte
svizzere riferite agli interessi e, in subordine, alla deducibilità di tali
interessi dall’utile imponibile secondo le norme svizzere.
Per quanto riguarda, invece, il contestato istituto della stabile
organizzazione personale degli istituti finanziari svizzeri in Italia,
si è proceduto dapprima ad un inquadramento della fattispecie a
livello internazionale, secondo il Modello OCSE di Convenzione
contro le doppie imposizioni (M-OCSE) oggi vigente (ed. 2017).
Esso, oggetto di un lungo iter evolutivo, al momento si compone
di una serie di elementi, parzialmente ripresi dalla norma italiana
oggetto di contestazione (art. 162 TUIR). Quest’ultima, infatti,
estende notevolmente il concetto di stabile organizzazione
personale, sia rispetto a quanto disposto dall’ordinamento svizzero (art. 51 cpv. 2 LIFD) sia, soprattutto, rispetto a quanto
previsto dalla norma convenzionale applicabile, ossia l’art. 5 par. 4
CDI CH-ITA. Questa, infatti, ancorata ai principi contenuti nel
M-OCSE (ed. 1963) e nel relativo Commentario, prevede dei
requisiti che, in virtù della preminenza gerarchica delle norme
internazionali su quelle di diritto interno, divergono da quelli
accolti dalla norma italiana oggetto d’esame.
Il mancato rispetto di obblighi dichiarativi ed adempimenti fiscali,
contestato dall’Agenzia delle Entrate, è poi sfociato in sanzioni
di natura sia amministrativa sia penale. Da una parte, l’omessa
dichiarazione dei redditi imponibili in Italia, relativamente sia
alla presunta stabile organizzazione personale sia agli interessi,
ha comportato una sanzione pecuniaria, inquadrata nell’ordinamento come amministrativa, ma di natura essenzialmente
penale; dall’altra, paralleli procedimenti penali hanno comportato
la contestazione di illeciti amministrativi riconducibili al D.Lgs.
n. 231/2001, ossia la disciplina italiana che consente la punibilità di condotte penalmente rilevanti in capo ad enti giuridici.
Un’analisi della natura intrinseca delle sanzioni comminate a
livello di diritto interno italiano, ha consentito di vagliarne la
deducibilità dall’utile imponibile in Svizzera, secondo le condizioni
previste dagli artt. 59 cpv. 3 LIFD e 25 cpv. 1ter LAID (ordre public
e regola dell’Unzumutbarkeitsnachweis).
Il quadro giuridico emerso dall’analisi condotta ha permesso di evidenziare talune incongruenze nell’interpretazione e nell’applicazione
delle norme con un conseguente aggravio finanziario (e non solo) in
capo agli intermediari finanziari svizzeri che, ad oggi, hanno subito
una doppia imposizione giuridica e, non trovandosi nella condizione
di beneficiare del principio di certezza del diritto nelle fattispecie
transazionali con l’Italia, segnatamente l’imposizione di interessi e la
sussistenza di una stabile organizzazione di tipo personale, rischiano
di incorrere nel medesimo rischio anche negli anni a venire.
Si è, quindi, esaminato il tema della procedura amichevole, in
senso stretto ed in senso ampio, di cui all’art. 26 CDI CH-ITA,
quale soluzione chiave per arginare tale problematica inerente
all’interpretazione e all'applicazione di norme convenzionali, non
mancando di individuare i rimedi di diritto interno atti a tutelare i contribuenti oggetto di doppia imposizione internazionale, con
particolare riferimento al riconoscimento del computo degli interessi, al riparto internazionale nell’imposizione degli utili prodotti
da una potenziale stabile organizzazione in condizioni eccezionali,
alla deducibilità delle imposte versate in Italia a fronte della contestata stabile organizzazione, nonché delle sanzioni comminate
agli intermediari finanziari coinvolti.
Sulla base del mandato del Parlamento federale, la Segreteria
di Stato per le questioni finanziare internazionali (SFI) è stata
incaricata di risolvere i dubbi interpretativi riguardanti gli artt. 5
e 11 CDI CH-ITA. Dall’esame di cui sopra, la situazione fiscale
degli istituti finanziari deve essere risolta o attraverso l’avvio di
una procedura amichevole da parte della SFI, come imposto dal
Parlamento federale oppure, in via subordinata, tramite il computo delle imposte italiane prelevate sugli interessi dalle imposte
svizzere degli istituti finanziari, sia per il passato che per il futuro,
nonché l’esenzione unilaterale dei redditi attribuibili agli stabilimenti d’impresa personali in Italia o, in seconda battuta, con la
deducibilità integrale dall’utile imponibile in Svizzera delle imposte
e sanzioni italiane che hanno dovuto pagare gli istituti finanziari.
presentato una serie di risposte ad interpello aventi ad
oggetto tematiche internazionali, specie inerenti i rapporti
italo-svizzeri. In particolare, all’esame del telelavoro ed alla
disciplina post accordo amichevole del 18-19 giugno 2020
sono stati dedicati due interpelli, i n. 55 e n. 171 del 2023.
La posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria è
molto netta e richiama l’applicazione delle disposizioni
convenzionali ordinarie, suscitando non poche complessità
e perplessità.
la pandemia, come raccomandato dall’OCSE, alla stregua di una causa di forza maggiore, ci si chiede cosa accadrà quando, finalmente, si decreterà la fine dello stato emergenziale.
Molti Stati stanno implementando pacchetti dedicati a tele-lavoratori e ai cd. nomadi digitali, tramite e-residenza e visti ad hoc. Dubbi sorgono relativamente all’attualità della dicotomia Stato di residenza – Stato della fonte, come anche relativamente all’individuazione dell’assoggettamento alle imposte sul reddito da lavoro laddove il singolo svolge fisicamente la propria attività.
multilaterale sottoscritto da diversi Paesi, tra cui la Svizzera,
con lo scopo di istituire una regolamentazione internazionale in
tema di previdenza sociale nell’ambito del telelavoro. L’Accordo
in esame si propone di estendere il limite del 25% di possibilità di
telelavoro svolto dall’estero, stabilito dalle norme euro-unitarie,
nella specie dall’art. 16 Regolamento CE n. 883/2004, estendendolo fino al 50% senza incorrere in modifiche nella ripartizione
di competenza tra gli Stati coinvolti. L’Accordo multilaterale è in
vigore, tra gli Stati firmatari, a partire dal 1° luglio 2023.
» were sent to Swiss financial intermediaries to get information on interest
income collected by Swiss banks, taxable in Italy. The Italian Revenue Agency
claimed an agency permanent establishment applying domestic rules (article
162 Italian Direct Tax Act). The main concern deals with the fact that the
revised Italian concept of agency permanent establishment, consistent with the
2017 version of the OECD Model Tax Convention, relies on more comprehensive
criteria encompassing agents carrying forward activities in Italy, rather
than the double taxation convention signed between Italy and Switzerland.
This latter, indeed, signed in 1976 follows the 1963 OECD Draft Model Tax
Convention and results in a narrower applicative range. This paper deals with a
very timely issue on the tax scenario concerning Italy and Switzerland. Indeed,
the Italian Revenue Agency’s choice to apply a domestic rule which runs far
from the hierarchically superior provision covered by the Swiss-Italian tax treaty
seems to contravene international tax rules. The only way to correctly understand
(and evaluate) the issue is to focus on the interpretation of article 5 of the
Swiss-Italian double tax convention as defined by the two countries, under the
light of the 1963 OECD Draft Model Tax Convention and its Commentary.
del trattamento fiscale applicato, negli ultimi anni, da parte
dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di diversi istituti finanziari
svizzeri operanti in Italia. Le decisioni dell’Agenzia delle Entrate,
che ha ritenuto di assoggettare a tassazione gli istituti finanziari
svizzeri attivi sul territorio italiano, impattano principalmente
sull’imposizione degli interessi, sull’imposizione di una presunta
stabile organizzazione personale in Italia, oltre che sulle sanzioni,
di natura penale ed amministrativa, comminate agli istituti
coinvolti, di concerto con la Procura della Repubblica competente. Sulla base delle informazioni tipizzate fornite dagli istituti
finanziari coinvolti, si è ricostruito il quadro normativo applicabile,
secondo un profilo interno svizzero, italiano ed internazionale, con
particolare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Svizzera (CDI CH-ITA), al fine di
vagliare i diversi scenari possibili tesi ad attenuare le conseguenze
fiscali che colpiscono gli istituti finanziari svizzeri.
L’imposizione degli interessi attivi percepiti da clientela italiana ha
richiesto, in primo luogo, un’analisi delle norme italiane e internazionali applicabili al fine di evidenziare la modalità impositiva
applicata da parte dell’Agenzia delle Entrate e la sua compatibilità
con quanto stabilito dalla CDI CH-ITA, con particolare riferimento
all’aliquota stabilita all’art. 11 par. 2, laddove si limita il prelievo
dello Stato della fonte al 12,5%. Ciò ha consentito di estendere, in
un secondo momento, la valutazione al possibile riconoscimento
in Svizzera del computo delle imposte italiane dalle imposte
svizzere riferite agli interessi e, in subordine, alla deducibilità di tali
interessi dall’utile imponibile secondo le norme svizzere.
Per quanto riguarda, invece, il contestato istituto della stabile
organizzazione personale degli istituti finanziari svizzeri in Italia,
si è proceduto dapprima ad un inquadramento della fattispecie a
livello internazionale, secondo il Modello OCSE di Convenzione
contro le doppie imposizioni (M-OCSE) oggi vigente (ed. 2017).
Esso, oggetto di un lungo iter evolutivo, al momento si compone
di una serie di elementi, parzialmente ripresi dalla norma italiana
oggetto di contestazione (art. 162 TUIR). Quest’ultima, infatti,
estende notevolmente il concetto di stabile organizzazione
personale, sia rispetto a quanto disposto dall’ordinamento svizzero (art. 51 cpv. 2 LIFD) sia, soprattutto, rispetto a quanto
previsto dalla norma convenzionale applicabile, ossia l’art. 5 par. 4
CDI CH-ITA. Questa, infatti, ancorata ai principi contenuti nel
M-OCSE (ed. 1963) e nel relativo Commentario, prevede dei
requisiti che, in virtù della preminenza gerarchica delle norme
internazionali su quelle di diritto interno, divergono da quelli
accolti dalla norma italiana oggetto d’esame.
Il mancato rispetto di obblighi dichiarativi ed adempimenti fiscali,
contestato dall’Agenzia delle Entrate, è poi sfociato in sanzioni
di natura sia amministrativa sia penale. Da una parte, l’omessa
dichiarazione dei redditi imponibili in Italia, relativamente sia
alla presunta stabile organizzazione personale sia agli interessi,
ha comportato una sanzione pecuniaria, inquadrata nell’ordinamento come amministrativa, ma di natura essenzialmente
penale; dall’altra, paralleli procedimenti penali hanno comportato
la contestazione di illeciti amministrativi riconducibili al D.Lgs.
n. 231/2001, ossia la disciplina italiana che consente la punibilità di condotte penalmente rilevanti in capo ad enti giuridici.
Un’analisi della natura intrinseca delle sanzioni comminate a
livello di diritto interno italiano, ha consentito di vagliarne la
deducibilità dall’utile imponibile in Svizzera, secondo le condizioni
previste dagli artt. 59 cpv. 3 LIFD e 25 cpv. 1ter LAID (ordre public
e regola dell’Unzumutbarkeitsnachweis).
Il quadro giuridico emerso dall’analisi condotta ha permesso di evidenziare talune incongruenze nell’interpretazione e nell’applicazione
delle norme con un conseguente aggravio finanziario (e non solo) in
capo agli intermediari finanziari svizzeri che, ad oggi, hanno subito
una doppia imposizione giuridica e, non trovandosi nella condizione
di beneficiare del principio di certezza del diritto nelle fattispecie
transazionali con l’Italia, segnatamente l’imposizione di interessi e la
sussistenza di una stabile organizzazione di tipo personale, rischiano
di incorrere nel medesimo rischio anche negli anni a venire.
Si è, quindi, esaminato il tema della procedura amichevole, in
senso stretto ed in senso ampio, di cui all’art. 26 CDI CH-ITA,
quale soluzione chiave per arginare tale problematica inerente
all’interpretazione e all'applicazione di norme convenzionali, non
mancando di individuare i rimedi di diritto interno atti a tutelare i contribuenti oggetto di doppia imposizione internazionale, con
particolare riferimento al riconoscimento del computo degli interessi, al riparto internazionale nell’imposizione degli utili prodotti
da una potenziale stabile organizzazione in condizioni eccezionali,
alla deducibilità delle imposte versate in Italia a fronte della contestata stabile organizzazione, nonché delle sanzioni comminate
agli intermediari finanziari coinvolti.
Sulla base del mandato del Parlamento federale, la Segreteria
di Stato per le questioni finanziare internazionali (SFI) è stata
incaricata di risolvere i dubbi interpretativi riguardanti gli artt. 5
e 11 CDI CH-ITA. Dall’esame di cui sopra, la situazione fiscale
degli istituti finanziari deve essere risolta o attraverso l’avvio di
una procedura amichevole da parte della SFI, come imposto dal
Parlamento federale oppure, in via subordinata, tramite il computo delle imposte italiane prelevate sugli interessi dalle imposte
svizzere degli istituti finanziari, sia per il passato che per il futuro,
nonché l’esenzione unilaterale dei redditi attribuibili agli stabilimenti d’impresa personali in Italia o, in seconda battuta, con la
deducibilità integrale dall’utile imponibile in Svizzera delle imposte
e sanzioni italiane che hanno dovuto pagare gli istituti finanziari.
presentato una serie di risposte ad interpello aventi ad
oggetto tematiche internazionali, specie inerenti i rapporti
italo-svizzeri. In particolare, all’esame del telelavoro ed alla
disciplina post accordo amichevole del 18-19 giugno 2020
sono stati dedicati due interpelli, i n. 55 e n. 171 del 2023.
La posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria è
molto netta e richiama l’applicazione delle disposizioni
convenzionali ordinarie, suscitando non poche complessità
e perplessità.
la pandemia, come raccomandato dall’OCSE, alla stregua di una causa di forza maggiore, ci si chiede cosa accadrà quando, finalmente, si decreterà la fine dello stato emergenziale.
Molti Stati stanno implementando pacchetti dedicati a tele-lavoratori e ai cd. nomadi digitali, tramite e-residenza e visti ad hoc. Dubbi sorgono relativamente all’attualità della dicotomia Stato di residenza – Stato della fonte, come anche relativamente all’individuazione dell’assoggettamento alle imposte sul reddito da lavoro laddove il singolo svolge fisicamente la propria attività.
multilaterale sottoscritto da diversi Paesi, tra cui la Svizzera,
con lo scopo di istituire una regolamentazione internazionale in
tema di previdenza sociale nell’ambito del telelavoro. L’Accordo
in esame si propone di estendere il limite del 25% di possibilità di
telelavoro svolto dall’estero, stabilito dalle norme euro-unitarie,
nella specie dall’art. 16 Regolamento CE n. 883/2004, estendendolo fino al 50% senza incorrere in modifiche nella ripartizione
di competenza tra gli Stati coinvolti. L’Accordo multilaterale è in
vigore, tra gli Stati firmatari, a partire dal 1° luglio 2023.
This proposal seems to be a continuous of the evolutional iter followed both by the OECD and the European Union in pursuing transparency: indeed, it will amend Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation , introducing a new due of collecting and sending datas inherent aggressive tax planning realized through cross-borders agreement created or enabled by intermediaries, who - since nowadays - escaped the application of the exchange of information discipline as a whole and, especially, of the Common Reporting Standard (CRS) one.