Il contributo si propone di esaminare fondamento e ruolo del potere di ordinanza sinda- cale nell... more Il contributo si propone di esaminare fondamento e ruolo del potere di ordinanza sinda- cale nell’attuale emergenza epidemiologica. In un panorama nazionale e regionale (legislativo e amministrativo) complicato dall’enorme mole di atti emanati, l’intervento locale ha vissuto più fasi, essendo stato agganciato dal legislatore nazionale all’evoluzione del conta- gio – prima ampliato, poi compresso, infine ampliato nuovamente – con un andamento ondivago. Attraverso la ricostruzione del quadro giuridico ed un’analisi casistica delle ordinanze sindacali, si è provato a delinearne lo spazio, con particolare riferimento ai principi di leale collaborazione, sussidiarietà e autonomia. Infatti, per quanto le esigenze di unità abbiano imposto una gestione strategica nazionale, gli enti locali, per il ruolo centrale che assegna loro la Costituzione, possiedono un loro ambito riservato. Dunque, sembrano esservi due linee di intervento; l’una, attuativa e applicativa delle fonti nazionali, l’altra, di adattamento e specificazione alle peculiari esigenze della collettività governata.
(it): L'emergenza da Covid-19 ha interessato anche l'ambiente, in quanto l'aumento di rifiuti "in... more (it): L'emergenza da Covid-19 ha interessato anche l'ambiente, in quanto l'aumento di rifiuti "infetti" ha reso necessario l'esercizio di poteri straordinari, alla gestione dei rifiuti. L'ordinamento individua nelle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191, d.lgs. n. 152 del 2006, lo strumento privilegiato cui le autorità territoriali possono ricorrere, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. La norma non contiene alcun riferimento al contenuto dei provvedimenti, attribuendo ampia discrezionalità all'Ammnistrazione sulla scelta dei mezzi più idonei a fronteggiare l'evento eccezionale. Il potere, in effetti, risulta fortemente ancorato alla soluzione di criticità territorialmente circoscritte, come risulta dalla scelta del legislatore di attribuirne l'esercizio alle autorità territoriali. Tuttavia, la dimensione nazionale dell'emergenza da Covid-19 ha condizionato le modalità di esercizio del potere, subordinandole al rispetto di una serie di indicazioni fornite dalla circolare n. 22276/2020, del Ministero dell'Ambiente. L'indagine si propone di verificare, premesso un quadro teorico-concettuale sui presupposti e sulla natura del potere d'ordinanza ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, le peculiarità da questo assunte nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche attraverso l'esame dei provvedimenti concreti adottati a livello regionale per fronteggiare situazioni specifiche. Abstract (en):The emergency from Covid-19 also affected the environment, as the increase of "infected" waste made it necessary to exercise extraordinary powers to manage waste. The ordinances ex art. 191, d.lgs. n. 152/2006 are the privileged tool that territorial authorities can use, if situations of exceptional and urgent need to protect public health and the environment arise. The legal provision doesn't contain any reference to the content of the measures, attributing wide discretion to the territorial authorities on the choice of the most suitable means to deal with the exceptional event, as the power is strictly linked to the solution of territorially limited critical issues. However, the national dimension of the emergency from Covid-19 has conditioned the methods of exercising power, subordinating them to compliance with a series of indications provided by circular n. 22276/2020, of the Ministry of the Environment. The paper aims to verify, given a theoretical-conceptual framework on the assumptions and the nature of the power ex art. 191 d. lgs. 152/2006, the peculiarities it assumed in the management of the epidemiological emergency from Covid-19, also by examining the concrete measures adopted at regional level to deal with specific situations.
Il contributo si propone di indagare quali siano gli spazi per l'esercizio del potere d'ordinanza... more Il contributo si propone di indagare quali siano gli spazi per l'esercizio del potere d'ordinanza delle autorità regionali e locali all'interno del sistema normativo predisposto dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto la pervasività dell'intervento nazionale condiziona l'ampiezza delle "incursioni" di tali enti. In tal senso, a seguito di una breve ricognizione del quadro normativo nazionale, fondante la "base legale" del potere d'ordinanza regionale e comunale, seguirà l'analisi "sul campo" delle ordinanze emanate dalle Regioni Lombardia, Veneto e Campania, cui si intersecano, con modulazione variabile, i provvedimenti adottati da alcuni Comuni di queste Regioni. Il potere d'ordinanza regionale "alla prova" della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 L'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha coinvolto, sotto diversi aspetti, il tessuto sociale, economico e istituzionale, rappresenta un punto di osservazione privilegiato per verificare la validità dell'asserzione di Karl Popper secondo cui una società è realmente "aperta" solo se, nonostante l'ignoto e l'incertezza che per natura caratterizzano l'esistenza umana, riesca a garantire, anche in circostanze straor-dinarie, la sicurezza e la libertà dei cives, e per doman-darsi se e fino a che punto il sistema normativo e amministrativo costruito allo scopo di fronteggiare la crisi soddisfi tali condizioni (1). In un contesto ordinamentale fondato sul "plura-lismo istituzionale paritario" (2), sull'articolazione materiale delle competenze e sull'autonomia orga-nizzativa, la gestione di un'emergenza che, per sua stessa natura, travalica i confini territoriali (e persino nazionali) e, al contempo, si sviluppa con intensità differente nei vari ambiti, richiede la predisposizione di strumenti di intervento fon-dati sul principio di leale collaborazione, in senso ascendente e discendente, e sul metodo del coor-dinamento. A quali condizioni possono dunque considerarsi legittime (e finanche necessarie) le "incursioni" delle autorità regionali e locali dirette ad integrare la dimensione nazionale del
Il contributo si propone di esaminare fondamento e ruolo del potere di ordinanza sinda- cale nell... more Il contributo si propone di esaminare fondamento e ruolo del potere di ordinanza sinda- cale nell’attuale emergenza epidemiologica. In un panorama nazionale e regionale (legislativo e amministrativo) complicato dall’enorme mole di atti emanati, l’intervento locale ha vissuto più fasi, essendo stato agganciato dal legislatore nazionale all’evoluzione del conta- gio – prima ampliato, poi compresso, infine ampliato nuovamente – con un andamento ondivago. Attraverso la ricostruzione del quadro giuridico ed un’analisi casistica delle ordinanze sindacali, si è provato a delinearne lo spazio, con particolare riferimento ai principi di leale collaborazione, sussidiarietà e autonomia. Infatti, per quanto le esigenze di unità abbiano imposto una gestione strategica nazionale, gli enti locali, per il ruolo centrale che assegna loro la Costituzione, possiedono un loro ambito riservato. Dunque, sembrano esservi due linee di intervento; l’una, attuativa e applicativa delle fonti nazionali, l’altra, di adattamento e specificazione alle peculiari esigenze della collettività governata.
Lo sviluppo del territorio negli ultimi anni ha iniziato a tenere conto dell'esigenza di tutelare... more Lo sviluppo del territorio negli ultimi anni ha iniziato a tenere conto dell'esigenza di tutelare alcuni valori come l'ambiente, il paesaggio, al punto che tali aspetti vengono presi in considerazione nella realizzazione di interventi edificatori. Le esigenze di sostenibilità sono così venute in rilievo tramite la pro-mozione della logica della "ricostruzione del costruito". L'iniziativa privata, poi, è stata indirizzata verso tale interesse pubblico attraverso meccanismi incentivanti e premiali. Sembra perciò emergere un ruolo strategico dei privati negli interventi di rigenerazione sostenibile considerando che gli strumenti edilizi, nella visione del legislatore recente, rispondono anche ad una funzione di promozione dello sviluppo economico. In quest'ottica, dunque, la rigenerazione può orientare gli interventi in materia edilizia, diventando il punto di innesto delle iniziative di sviluppo economico e sociale sul tessuto urbano esistente. Pertanto, occorre chiedersi se il suo raggiungimento si basi su strumenti già esistenti nell'ordinamento, oppure su strumenti innovativi. In particolare, si cercherà di rintracciare i principi e le disposizioni normative in materia edilizia che possono essere riferite al concetto di rigenerazione e, nella medesima ottica, si indagherà il rapporto fra questa e le norme sull'attività edilizia, soprattutto all'indomani della loro semplificazione e liberalizzazione.
Il diritto di privacy consiste nel diritto dell'individuo di controllare la diffusione delle info... more Il diritto di privacy consiste nel diritto dell'individuo di controllare la diffusione delle informazioni che lo riguardano oppure nella pretesa a salvaguardare la propria esistenza da intromissioni non necessarie delle autorità pubbliche o di terzi. A livello sovrannazionale la tutela della riservatezza è stata sancita da varie fonti. L'art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948) vieta "l'arbitraria interferenza con la riservatezza", la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, di poco successiva (1950), all'art. 8, prevede che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare". La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è considerato dall'Unione un diritto fondamentale, come testimoniato dalle previsioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01) e dall'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, i quali stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. A livello nazionale, la normativa sulla privacy recepisce quella emanata dall'Unione Europea (direttiva 95/46/CE). Il del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ha elevato la protezione dei dati personali a posizione giuridica autonoma e l'ha riconosciuta in capo a "chiunque". Il legislatore ha stabilito, quale criterio principale di applicazione della legge, lo stabilimento nel territorio dello Stato del soggetto che effettua il trattamento di dati, anche quando gli stessi siano detenuti all'estero. La protezione dei dati viene riconosciuta come diritto fondamentale della persona, sia fisica sia giuridica, insieme alla riservatezza, alla dignità e all'identità personale. La finalità della normativa consiste, dunque, nella protezione dei dati personali, definiti come qualunque informazione relativa a persona, fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. (La protezione dei dati personali: commentario al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice della privacy", a cura di C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, Cedam, 2007) Il Codice all'art. 1 prevede che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, in base alla norma, i dati personali devono sempre essere tutelati, indipendentemente dal loro utilizzo (comunicazione e diffusione), perché la loro protezione attiene al dovere di evitare la lesione di un diritto fondamentale, come è quello alla tutela della personalità di ogni individuo. Il Codice, quindi, fa riferimento a qualsiasi attività che abbia per oggetto i dati personali, posta in essere nel territorio dello Stato, che avvenga con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. L'art. 3 introduce nell'ordinamento il principio di necessità nel trattamento dei dati, prevedendo che i sistemi informativi e i software siano configurati in modo da minimizzare il ricorso a dati personali e identificativi, sostituendone il trattamento con l'utilizzo di dati anonimi o pseudonimi quando le rispettive finalità non ne risentano, prevedendo l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità. Con l'avvento delle nuove tecnologie, infatti, il diritto alla privacy ha ampliato il suo campo di applicazione, acquisendo l'ulteriore significato di diritto riconosciuto al cittadino, di esercitare un controllo sull'uso dei propri dati personali inseriti in un archivio elettronico. I diritti dell'Interessato sono contenuti nel Titolo II, dove si stabilisce che l'interessato ha diritto di ottenere una serie di informazioni (dalla conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, all'origine dei dati, dall'indicazione delle finalità e modalità del trattamento a quella degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili etc.) e la modificazione o la cancellazione dei dati. L'art. 11, in particolare, è dedicato alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati e stabilisce che per le modalità di trattamento si richiede che i dati personali siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, siano raccolti per finalità esplicite, legittime e determinate. Il trattamento non deve eccedere le finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e deve essere temporalmente limitato. Il comma 2 dell'articolo sancisce la non utilizzabilità dei dati che siano stati trattati in maniera difforme da quanto disposto dalle norme di legge. Per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuato dai soggetti pubblici, il Codice chiarisce che questi, salve le eccezioni in materia sanitaria, non debbono richiedere il consenso dell'interessato. La raccolta e il trattamento dei dati, diversi da quelli sensibili o giudiziari, (ad eccezione della comunicazione e della diffusione) sono, infatti, consentiti ai soggetti pubblici nello svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di norme di legge o di regolamento che li prevedano espressamente. La fonte di legittimazione al trattamento è data dall'attività pubblicistica svolta, all'interno della quale rientrano tutti i compiti svolti dall'ente, propri e delegati. Il concetto di funzioni istituzionali deve essere interpretato in senso ampio, come includente tutte le attività volte al perseguimento di interessi collettivi. In questo senso il trattamento può trovare fondamento, oltre che nella legge anche in atti di indirizzo emanati dagli organi di governo del soggetto pubblico, se assunti legittimamente, in quanto l'interesse alla tutela del diritto alla riservatezza del singolo sulle informazioni che lo
L'ordinamento contiene una serie di principi cui devono informarsi l'azione e l'organizzazione am... more L'ordinamento contiene una serie di principi cui devono informarsi l'azione e l'organizzazione amministrativa, principi che mirano a rafforzarne l'efficienza e l'efficacia. Uno dei principi che vengono in rilievo con riferimento alla disciplina del procedimento è quello della semplificazione, che rappresenta una applicazione del principio di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. La certezza dei tempi del procedimento può considerarsi una declinazione del principio di buon andamento, in particolare con riferimento all'incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa. Quello della tempistica procedimentale, quindi, è un aspetto centrale della semplificazione, in quanto il tempo nel quale il procedimento deve concludersi costituisce un elemento fondamentale non solo per valutare l'efficienza dell'amministrazione, ma anche per garantire al privato l'utilità che con il procedimento egli persegue. La eccessiva lunghezza dei tempi, specie quando il privato aspira ad ottenere un provvedimento ampliativo (autorizzazione o concessione) rischia di vanificare l'utilità che dal quel provvedimento egli si aspetta, oltre a poter essere elusivo del generale obbligo della p.a. di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso. In quest'ottica la doverosità dell'attività amministrativa include non solo l'obbligo per la p.a. di adottare un provvedimento espresso, ma anche quello di adottarlo entro tempi certi. In capo alla p.a., di conseguenza, viene posto l'obbligo di provvedere entro un tempo determinato sull'istanza del privato volta ad ottenere un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica. In applicazione di tali principi il legislatore introduce una serie di strumenti allo scopo di contenere i tempi di svolgimento del procedimento e di facilitare la realizzazione degli interessi dei privati. L'importanza degli strumenti di semplificazione procedimentale è stata sancita dalla legge n. 241/1990 sulla quale, con successive modifiche, il legislatore è intervenuto anche allo scopo di accelerare e dare certezza ai tempi della sequenza procedimentale, stabilendo i termini entro i quali le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali devono concludere il procedimento in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dalle amministrazioni medesime. Il procedimento amministrativo è regolato dalla legge n. 241/90 la quale, all'articolo 2 individua i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi che, di norma, non devono superare i 30 giorni. L'articolo 2 ha codificato l'obbligo di provvedere della p.a., sancendo al contempo il principio di certezza temporale dell'azione amministrativa. Laddove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio ovvero il privato rivolga un'istanza alla p.a., quest'ultima deve avviare un procedimento da concludersi con l'adozione di un provvedimento, positivo o negativo, entro 30 giorni, che è il limite generale di durata del procedimento amministrativo, valido per tutti i procedimenti per i quali non sia fissato un termine diverso. L'instaurazione del procedimento, cioè determina in capo alla p.a. l'insorgere dell'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nella sua formulazione originaria l'articolo si limitava a stabilire in via generale il dovere della p.a. di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine determinato dall'amministrazione stessa per ciascun tipo di procedimento, o, in via residuale, nel termine suppletivo di trenta giorni. Le modifiche introdotte con la legge n. 15/2005 e con la legge n. 69/2009 hanno rafforzato la volontà del legislatore di garantire la celerità del procedimento. Infatti, per scongiurare il rischio che le singole amministrazioni potessero prevedere termini eccessivamente lunghi per la conclusione dei procedimenti, l'articolo 2 indica i termini massimi entro cui i procedimenti devono concludersi. Allo scopo di disincentivare una eventuale inerzia della p.a., quindi, il legislatore ha introdotto l'applicazione del termine di 30 giorni, ed ha disciplinato nello specifico i limiti massimi per l'adozione del provvedimento, in modo da limitare la discrezionalità dell'amministrazione nello stabilire la durata dei procedimenti. Si stabilisce, infatti, che in ogni caso i termini procedimentali non possono superare i 180 giorni, tranne le ipotesi relative alla cittadinanza e all'immigrazione. In base a quanto detto, il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2 costituisce un presupposto di legalità dell'azione amministrativa, rendendo illegittimo il mancato esercizio del potere entro i termini previsti, che deve essere qualificato come silenzio -inadempimento. Il principio di legalità, infatti, sta alla base della doverosità dell'azione amministrativa ed impone l'obbligo di esercitare il potere e di esercitarlo in un tempo ragionevole, utile a soddisfare la pretesa del privato. L'esercizio del potere è doveroso, quindi, proprio perché esiste un temine che, se violato, causa il consolidarsi in capo al privato di una situazione giuridica soggettiva di pretesa assistita da idonea garanzia giurisdizionale. (A. M. SANDULLI, Codice dell'azione amministrativa (a cura di)) Da ciò consegue che se la p.a. lascia trascorrere il termine senza adottare il provvedimento ciò non determina l'esaurirsi del potere in capo all'amministrazione, salvi i casi di silenzio significativo, ma abilita l'interessato a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'adozione del provvedimento (A. TRAVI, Commento all'art. 2, in A. TRAVI (a cura di) Commentario alla legge 7 agosto 1990, n. 241). Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 241/90, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge. In tale esclusione sono compresi alcuni procedimenti di competenza del
Full issue of Journal P.A. Persona e Amministrazione - Legal Research on Public Administration an... more Full issue of Journal P.A. Persona e Amministrazione - Legal Research on Public Administration and Economics
Il contributo si propone di esaminare fondamento e ruolo del potere di ordinanza sinda- cale nell... more Il contributo si propone di esaminare fondamento e ruolo del potere di ordinanza sinda- cale nell’attuale emergenza epidemiologica. In un panorama nazionale e regionale (legislativo e amministrativo) complicato dall’enorme mole di atti emanati, l’intervento locale ha vissuto più fasi, essendo stato agganciato dal legislatore nazionale all’evoluzione del conta- gio – prima ampliato, poi compresso, infine ampliato nuovamente – con un andamento ondivago. Attraverso la ricostruzione del quadro giuridico ed un’analisi casistica delle ordinanze sindacali, si è provato a delinearne lo spazio, con particolare riferimento ai principi di leale collaborazione, sussidiarietà e autonomia. Infatti, per quanto le esigenze di unità abbiano imposto una gestione strategica nazionale, gli enti locali, per il ruolo centrale che assegna loro la Costituzione, possiedono un loro ambito riservato. Dunque, sembrano esservi due linee di intervento; l’una, attuativa e applicativa delle fonti nazionali, l’altra, di adattamento e specificazione alle peculiari esigenze della collettività governata.
(it): L'emergenza da Covid-19 ha interessato anche l'ambiente, in quanto l'aumento di rifiuti "in... more (it): L'emergenza da Covid-19 ha interessato anche l'ambiente, in quanto l'aumento di rifiuti "infetti" ha reso necessario l'esercizio di poteri straordinari, alla gestione dei rifiuti. L'ordinamento individua nelle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191, d.lgs. n. 152 del 2006, lo strumento privilegiato cui le autorità territoriali possono ricorrere, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. La norma non contiene alcun riferimento al contenuto dei provvedimenti, attribuendo ampia discrezionalità all'Ammnistrazione sulla scelta dei mezzi più idonei a fronteggiare l'evento eccezionale. Il potere, in effetti, risulta fortemente ancorato alla soluzione di criticità territorialmente circoscritte, come risulta dalla scelta del legislatore di attribuirne l'esercizio alle autorità territoriali. Tuttavia, la dimensione nazionale dell'emergenza da Covid-19 ha condizionato le modalità di esercizio del potere, subordinandole al rispetto di una serie di indicazioni fornite dalla circolare n. 22276/2020, del Ministero dell'Ambiente. L'indagine si propone di verificare, premesso un quadro teorico-concettuale sui presupposti e sulla natura del potere d'ordinanza ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, le peculiarità da questo assunte nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche attraverso l'esame dei provvedimenti concreti adottati a livello regionale per fronteggiare situazioni specifiche. Abstract (en):The emergency from Covid-19 also affected the environment, as the increase of "infected" waste made it necessary to exercise extraordinary powers to manage waste. The ordinances ex art. 191, d.lgs. n. 152/2006 are the privileged tool that territorial authorities can use, if situations of exceptional and urgent need to protect public health and the environment arise. The legal provision doesn't contain any reference to the content of the measures, attributing wide discretion to the territorial authorities on the choice of the most suitable means to deal with the exceptional event, as the power is strictly linked to the solution of territorially limited critical issues. However, the national dimension of the emergency from Covid-19 has conditioned the methods of exercising power, subordinating them to compliance with a series of indications provided by circular n. 22276/2020, of the Ministry of the Environment. The paper aims to verify, given a theoretical-conceptual framework on the assumptions and the nature of the power ex art. 191 d. lgs. 152/2006, the peculiarities it assumed in the management of the epidemiological emergency from Covid-19, also by examining the concrete measures adopted at regional level to deal with specific situations.
Il contributo si propone di indagare quali siano gli spazi per l'esercizio del potere d'ordinanza... more Il contributo si propone di indagare quali siano gli spazi per l'esercizio del potere d'ordinanza delle autorità regionali e locali all'interno del sistema normativo predisposto dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto la pervasività dell'intervento nazionale condiziona l'ampiezza delle "incursioni" di tali enti. In tal senso, a seguito di una breve ricognizione del quadro normativo nazionale, fondante la "base legale" del potere d'ordinanza regionale e comunale, seguirà l'analisi "sul campo" delle ordinanze emanate dalle Regioni Lombardia, Veneto e Campania, cui si intersecano, con modulazione variabile, i provvedimenti adottati da alcuni Comuni di queste Regioni. Il potere d'ordinanza regionale "alla prova" della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 L'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha coinvolto, sotto diversi aspetti, il tessuto sociale, economico e istituzionale, rappresenta un punto di osservazione privilegiato per verificare la validità dell'asserzione di Karl Popper secondo cui una società è realmente "aperta" solo se, nonostante l'ignoto e l'incertezza che per natura caratterizzano l'esistenza umana, riesca a garantire, anche in circostanze straor-dinarie, la sicurezza e la libertà dei cives, e per doman-darsi se e fino a che punto il sistema normativo e amministrativo costruito allo scopo di fronteggiare la crisi soddisfi tali condizioni (1). In un contesto ordinamentale fondato sul "plura-lismo istituzionale paritario" (2), sull'articolazione materiale delle competenze e sull'autonomia orga-nizzativa, la gestione di un'emergenza che, per sua stessa natura, travalica i confini territoriali (e persino nazionali) e, al contempo, si sviluppa con intensità differente nei vari ambiti, richiede la predisposizione di strumenti di intervento fon-dati sul principio di leale collaborazione, in senso ascendente e discendente, e sul metodo del coor-dinamento. A quali condizioni possono dunque considerarsi legittime (e finanche necessarie) le "incursioni" delle autorità regionali e locali dirette ad integrare la dimensione nazionale del
Il contributo si propone di esaminare fondamento e ruolo del potere di ordinanza sinda- cale nell... more Il contributo si propone di esaminare fondamento e ruolo del potere di ordinanza sinda- cale nell’attuale emergenza epidemiologica. In un panorama nazionale e regionale (legislativo e amministrativo) complicato dall’enorme mole di atti emanati, l’intervento locale ha vissuto più fasi, essendo stato agganciato dal legislatore nazionale all’evoluzione del conta- gio – prima ampliato, poi compresso, infine ampliato nuovamente – con un andamento ondivago. Attraverso la ricostruzione del quadro giuridico ed un’analisi casistica delle ordinanze sindacali, si è provato a delinearne lo spazio, con particolare riferimento ai principi di leale collaborazione, sussidiarietà e autonomia. Infatti, per quanto le esigenze di unità abbiano imposto una gestione strategica nazionale, gli enti locali, per il ruolo centrale che assegna loro la Costituzione, possiedono un loro ambito riservato. Dunque, sembrano esservi due linee di intervento; l’una, attuativa e applicativa delle fonti nazionali, l’altra, di adattamento e specificazione alle peculiari esigenze della collettività governata.
Lo sviluppo del territorio negli ultimi anni ha iniziato a tenere conto dell'esigenza di tutelare... more Lo sviluppo del territorio negli ultimi anni ha iniziato a tenere conto dell'esigenza di tutelare alcuni valori come l'ambiente, il paesaggio, al punto che tali aspetti vengono presi in considerazione nella realizzazione di interventi edificatori. Le esigenze di sostenibilità sono così venute in rilievo tramite la pro-mozione della logica della "ricostruzione del costruito". L'iniziativa privata, poi, è stata indirizzata verso tale interesse pubblico attraverso meccanismi incentivanti e premiali. Sembra perciò emergere un ruolo strategico dei privati negli interventi di rigenerazione sostenibile considerando che gli strumenti edilizi, nella visione del legislatore recente, rispondono anche ad una funzione di promozione dello sviluppo economico. In quest'ottica, dunque, la rigenerazione può orientare gli interventi in materia edilizia, diventando il punto di innesto delle iniziative di sviluppo economico e sociale sul tessuto urbano esistente. Pertanto, occorre chiedersi se il suo raggiungimento si basi su strumenti già esistenti nell'ordinamento, oppure su strumenti innovativi. In particolare, si cercherà di rintracciare i principi e le disposizioni normative in materia edilizia che possono essere riferite al concetto di rigenerazione e, nella medesima ottica, si indagherà il rapporto fra questa e le norme sull'attività edilizia, soprattutto all'indomani della loro semplificazione e liberalizzazione.
Il diritto di privacy consiste nel diritto dell'individuo di controllare la diffusione delle info... more Il diritto di privacy consiste nel diritto dell'individuo di controllare la diffusione delle informazioni che lo riguardano oppure nella pretesa a salvaguardare la propria esistenza da intromissioni non necessarie delle autorità pubbliche o di terzi. A livello sovrannazionale la tutela della riservatezza è stata sancita da varie fonti. L'art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948) vieta "l'arbitraria interferenza con la riservatezza", la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, di poco successiva (1950), all'art. 8, prevede che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare". La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è considerato dall'Unione un diritto fondamentale, come testimoniato dalle previsioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01) e dall'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, i quali stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. A livello nazionale, la normativa sulla privacy recepisce quella emanata dall'Unione Europea (direttiva 95/46/CE). Il del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ha elevato la protezione dei dati personali a posizione giuridica autonoma e l'ha riconosciuta in capo a "chiunque". Il legislatore ha stabilito, quale criterio principale di applicazione della legge, lo stabilimento nel territorio dello Stato del soggetto che effettua il trattamento di dati, anche quando gli stessi siano detenuti all'estero. La protezione dei dati viene riconosciuta come diritto fondamentale della persona, sia fisica sia giuridica, insieme alla riservatezza, alla dignità e all'identità personale. La finalità della normativa consiste, dunque, nella protezione dei dati personali, definiti come qualunque informazione relativa a persona, fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. (La protezione dei dati personali: commentario al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice della privacy", a cura di C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, Cedam, 2007) Il Codice all'art. 1 prevede che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, in base alla norma, i dati personali devono sempre essere tutelati, indipendentemente dal loro utilizzo (comunicazione e diffusione), perché la loro protezione attiene al dovere di evitare la lesione di un diritto fondamentale, come è quello alla tutela della personalità di ogni individuo. Il Codice, quindi, fa riferimento a qualsiasi attività che abbia per oggetto i dati personali, posta in essere nel territorio dello Stato, che avvenga con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. L'art. 3 introduce nell'ordinamento il principio di necessità nel trattamento dei dati, prevedendo che i sistemi informativi e i software siano configurati in modo da minimizzare il ricorso a dati personali e identificativi, sostituendone il trattamento con l'utilizzo di dati anonimi o pseudonimi quando le rispettive finalità non ne risentano, prevedendo l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità. Con l'avvento delle nuove tecnologie, infatti, il diritto alla privacy ha ampliato il suo campo di applicazione, acquisendo l'ulteriore significato di diritto riconosciuto al cittadino, di esercitare un controllo sull'uso dei propri dati personali inseriti in un archivio elettronico. I diritti dell'Interessato sono contenuti nel Titolo II, dove si stabilisce che l'interessato ha diritto di ottenere una serie di informazioni (dalla conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, all'origine dei dati, dall'indicazione delle finalità e modalità del trattamento a quella degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili etc.) e la modificazione o la cancellazione dei dati. L'art. 11, in particolare, è dedicato alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati e stabilisce che per le modalità di trattamento si richiede che i dati personali siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, siano raccolti per finalità esplicite, legittime e determinate. Il trattamento non deve eccedere le finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e deve essere temporalmente limitato. Il comma 2 dell'articolo sancisce la non utilizzabilità dei dati che siano stati trattati in maniera difforme da quanto disposto dalle norme di legge. Per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuato dai soggetti pubblici, il Codice chiarisce che questi, salve le eccezioni in materia sanitaria, non debbono richiedere il consenso dell'interessato. La raccolta e il trattamento dei dati, diversi da quelli sensibili o giudiziari, (ad eccezione della comunicazione e della diffusione) sono, infatti, consentiti ai soggetti pubblici nello svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di norme di legge o di regolamento che li prevedano espressamente. La fonte di legittimazione al trattamento è data dall'attività pubblicistica svolta, all'interno della quale rientrano tutti i compiti svolti dall'ente, propri e delegati. Il concetto di funzioni istituzionali deve essere interpretato in senso ampio, come includente tutte le attività volte al perseguimento di interessi collettivi. In questo senso il trattamento può trovare fondamento, oltre che nella legge anche in atti di indirizzo emanati dagli organi di governo del soggetto pubblico, se assunti legittimamente, in quanto l'interesse alla tutela del diritto alla riservatezza del singolo sulle informazioni che lo
L'ordinamento contiene una serie di principi cui devono informarsi l'azione e l'organizzazione am... more L'ordinamento contiene una serie di principi cui devono informarsi l'azione e l'organizzazione amministrativa, principi che mirano a rafforzarne l'efficienza e l'efficacia. Uno dei principi che vengono in rilievo con riferimento alla disciplina del procedimento è quello della semplificazione, che rappresenta una applicazione del principio di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. La certezza dei tempi del procedimento può considerarsi una declinazione del principio di buon andamento, in particolare con riferimento all'incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa. Quello della tempistica procedimentale, quindi, è un aspetto centrale della semplificazione, in quanto il tempo nel quale il procedimento deve concludersi costituisce un elemento fondamentale non solo per valutare l'efficienza dell'amministrazione, ma anche per garantire al privato l'utilità che con il procedimento egli persegue. La eccessiva lunghezza dei tempi, specie quando il privato aspira ad ottenere un provvedimento ampliativo (autorizzazione o concessione) rischia di vanificare l'utilità che dal quel provvedimento egli si aspetta, oltre a poter essere elusivo del generale obbligo della p.a. di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso. In quest'ottica la doverosità dell'attività amministrativa include non solo l'obbligo per la p.a. di adottare un provvedimento espresso, ma anche quello di adottarlo entro tempi certi. In capo alla p.a., di conseguenza, viene posto l'obbligo di provvedere entro un tempo determinato sull'istanza del privato volta ad ottenere un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica. In applicazione di tali principi il legislatore introduce una serie di strumenti allo scopo di contenere i tempi di svolgimento del procedimento e di facilitare la realizzazione degli interessi dei privati. L'importanza degli strumenti di semplificazione procedimentale è stata sancita dalla legge n. 241/1990 sulla quale, con successive modifiche, il legislatore è intervenuto anche allo scopo di accelerare e dare certezza ai tempi della sequenza procedimentale, stabilendo i termini entro i quali le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali devono concludere il procedimento in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dalle amministrazioni medesime. Il procedimento amministrativo è regolato dalla legge n. 241/90 la quale, all'articolo 2 individua i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi che, di norma, non devono superare i 30 giorni. L'articolo 2 ha codificato l'obbligo di provvedere della p.a., sancendo al contempo il principio di certezza temporale dell'azione amministrativa. Laddove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio ovvero il privato rivolga un'istanza alla p.a., quest'ultima deve avviare un procedimento da concludersi con l'adozione di un provvedimento, positivo o negativo, entro 30 giorni, che è il limite generale di durata del procedimento amministrativo, valido per tutti i procedimenti per i quali non sia fissato un termine diverso. L'instaurazione del procedimento, cioè determina in capo alla p.a. l'insorgere dell'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nella sua formulazione originaria l'articolo si limitava a stabilire in via generale il dovere della p.a. di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine determinato dall'amministrazione stessa per ciascun tipo di procedimento, o, in via residuale, nel termine suppletivo di trenta giorni. Le modifiche introdotte con la legge n. 15/2005 e con la legge n. 69/2009 hanno rafforzato la volontà del legislatore di garantire la celerità del procedimento. Infatti, per scongiurare il rischio che le singole amministrazioni potessero prevedere termini eccessivamente lunghi per la conclusione dei procedimenti, l'articolo 2 indica i termini massimi entro cui i procedimenti devono concludersi. Allo scopo di disincentivare una eventuale inerzia della p.a., quindi, il legislatore ha introdotto l'applicazione del termine di 30 giorni, ed ha disciplinato nello specifico i limiti massimi per l'adozione del provvedimento, in modo da limitare la discrezionalità dell'amministrazione nello stabilire la durata dei procedimenti. Si stabilisce, infatti, che in ogni caso i termini procedimentali non possono superare i 180 giorni, tranne le ipotesi relative alla cittadinanza e all'immigrazione. In base a quanto detto, il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2 costituisce un presupposto di legalità dell'azione amministrativa, rendendo illegittimo il mancato esercizio del potere entro i termini previsti, che deve essere qualificato come silenzio -inadempimento. Il principio di legalità, infatti, sta alla base della doverosità dell'azione amministrativa ed impone l'obbligo di esercitare il potere e di esercitarlo in un tempo ragionevole, utile a soddisfare la pretesa del privato. L'esercizio del potere è doveroso, quindi, proprio perché esiste un temine che, se violato, causa il consolidarsi in capo al privato di una situazione giuridica soggettiva di pretesa assistita da idonea garanzia giurisdizionale. (A. M. SANDULLI, Codice dell'azione amministrativa (a cura di)) Da ciò consegue che se la p.a. lascia trascorrere il termine senza adottare il provvedimento ciò non determina l'esaurirsi del potere in capo all'amministrazione, salvi i casi di silenzio significativo, ma abilita l'interessato a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'adozione del provvedimento (A. TRAVI, Commento all'art. 2, in A. TRAVI (a cura di) Commentario alla legge 7 agosto 1990, n. 241). Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 241/90, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge. In tale esclusione sono compresi alcuni procedimenti di competenza del
Full issue of Journal P.A. Persona e Amministrazione - Legal Research on Public Administration an... more Full issue of Journal P.A. Persona e Amministrazione - Legal Research on Public Administration and Economics
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