Valore legale del titolo di studio

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La legge italiana stabilisce il riconoscimento giuridico dei titoli di studio che si adeguano ai profili da essa definiti, e segnatamente quelli previsti dallo schema nazionale degli ordinamenti didattici, precisato attraverso regolamenti ministeriali. Ad essi, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale. Inoltre in Italia il titolo di studio è un vero e proprio certificato pubblico, rilasciato “in nome della legge” dal ministero competente (per le scuole) o da un'autorità accademica nell’esercizio di una potestà pubblica; in effetti l'attribuzione della qualifica di scuola o università è disposta dal competente ministro, a norma di legge. Per altri versi, il possesso di un titolo di studio riconosciuto legalmente è una condizione necessaria per l'ammissione ad esami di Stato finalizzati all'iscrizione ad albi professionali e altri pubblici registri (tenuti presso il ministero o da ordini o collegi) e per la partecipazione a concorsi banditi dalla pubblica amministrazione. L'insieme di queste caratteristiche contribuisce a formare il concetto conosciuto come valore legale del titolo di studio.

Controversie sul concetto

Secondo alcuni commentatori[senza fonte], il "valore legale" del titolo di studio determina una certezza legale circa il possesso, da parte dei soggetti che ne siano muniti, di una data preparazione culturale o professionale, risultante dalla conformità del corso di studi seguito ai profili fissati dall’ordinamento didattico nazionale. Tale certezza legale opera non solo nell’ordinamento didattico, consentendo il proseguimento degli studi, ma in tutto l’ordinamento giuridico nazionale, consentendo, ad esempio, la partecipazione a pubblici concorsi o l’esercizio di determinate professioni, previo il superamento di un esame di Stato (art 33 Costituzione). Prima della riforma dei contratti di lavoro negli anni '90, il titolo di studio comportava alcuni obblighi per i datori di lavoro privati, in materia di mansione inquadramento dei laureati neoassunti. Una tutela di questo tipo permane in alcuni Stati, come la Francia, dove una apposita legge prevede un contratto di primo impiego per i neolaureati.

D'altro canto, numerosi altri commentatori sottolineano[senza fonte] la sostanziale inesistenza di un "valore legale generale" dei titoli, in quanto nessuna norma definisce esplicitamente questo concetto e questo valore. L'impiego di tale locuzione andrebbe incontro ad un errato utilizzo del termine di "valore" rispetto a quello più appropriato di "requisito", imposto per la partecipazione a concorsi pubblici o per l'ammissione ad Albi ed Ordini Professionali. Il concetto di "valore legale" sarebbe in definitiva una nebulosa in merito alla quale non è opportuno approfondire dispute dottrinarie.

Riferimenti normativi

Nel Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31.8.1933, n.1592, art. 167) si afferma che

«le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree e i diplomi determinati dall'ordinamento didattico»

ma chiarisce pure che (art. 172)

«i titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso università i titoli accademici [...]»

Il Regolamento studenti (R.D. 4 giugno 1938, n.1269, articolo 48) prevede che le lauree e i diplomi conferiti dalle Università contengano esplicitamente la dicitura "Repubblica Italiana" e "in nome della legge".

Inoltre la Legge 13 marzo 1958, n. 262, che regola il conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili recita, all'art. 1:

«Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge»

L’articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.580, recante misure urgenti per l'Università), ha fatto uso per la prima volta in modo esplicito della locuzione di "valore legale" affermando che

«le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge»

La legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha introdotto spazi più ampi per l'autonomia delle Università, ha precisato che he gli statuti universitari devono prevedere (art. 16.4)

«l'adozione di curriculum didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università»

Infine, la riforma degli ordinamenti didattici del 1999 (D.M. 509/1999), che ha introdotto il nuovo sistema dei cicli di studio con la laurea triennale e l'istituzione della laurea specialistica, dispone che (art. 4.3)

«i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale»

La situazione normativa è quindi stratificata, complessa e confusa - indipendentemente dalla confusione generata dal dibattito politico-giornalistico su questo tema. Ben commenta S. Cassese (v. Bibliografia):

«È tempo di concludere osservando che il tema del valore legale dei titoli di studio è una nebulosa. Esso non merita filippiche, ma analisi distaccate, che non partano da furori ideologici o da modelli ideali, bensì da una valutazione delle condizioni delle strutture pubbliche e professionali e dei condizionamenti derivanti dal riconoscimento dei titoli di studio sull’assetto della scuola e dell’università.»

Chiosa G. Cordini (v. Bibliografia):

«[...] Il valore legale del titolo di studio, dunque, non risulta generalmente stabilito per legge ma si evince, caso per caso, in relazione alla situazione concreta che prevede il rilascio e l’uso di un titolo scolastico.»

Critiche

I critici del "valore legale", partendo dall'assunto della sua esistenza, ritengono che esso abbia le seguenti colpe:

  • la proliferazione degli atenei senza alcun legame con la qualità del servizio fornito;
  • l'indifferenza dei corsi accademici nei confronti della realtà economica esterna;
  • l'assenza di una reale competizione fra una sede universitaria e l'altra;
  • l'eccesso di controllo pubblico sul sistema universitario;
  • la fuga dei cervelli migliori fuori dei confini nazionali;
  • il radicamento di una mentalità sociale conservativa che concentra l'interesse agli studi superiori solo sull'ottenimento del fatidico 'pezzo di carta'.

La richiesta "abolizionista", fatta propria per la prima volta da Luigi Einaudi, prendeva a modello l’esperienza dei modelli anglosassoni basati sull’assenza di controllo statale sui curriculum, sulla competizione di qualità tra le istituzioni formative ai diversi livelli, sulla valutazione del valore dei titoli affidata al mercato e non allo Stato.

Tuttavia ormai da tempo sia negli Stati Uniti sia in Gran Bretagna esistono sistemi di accreditamento e di garanzia della qualità che riposano o acquistano validità, in ultima analisi, su norme di legge. In particolare, la Gran Bretagna ha fissato delle norme precise per l'attribuzione del potere di conferire titoli accademici e della denominazione di Università, da parte del Consiglio della Corona. Le valutazioni di merito vengono effettuate dalla Quality Assurance Agency, che ha per missione la salvaguardia degli standard accademici e della qualità dell'offerta formativa per tutti gli istituti di istruzione superiore del Regno Unito.

I problemi legati a una deregolamentazione dei titoli di studio sono legati alla moltiplicazione dei corsi e degli atenei, alle difficoltà di orientamento degli studenti e comparazione dei titoli per chi poi dovrà assumere.

I critici ritengono che i controlli e le norme non garantiscono che tutti laureati con un certo corso possiedano almeno un insieme minimo di competenze. Riguardo alla moltiplicazione dei titoli e degli atenei sostengono che il mercato è capace di valutare il migliore ateneo per ogni corso di studi.

Soggetti italiani favorevoli all'abolizione

In generale sono favorevoli all'abolizione del valore legale del titolo di studio i politici e le organizzazioni liberali e libertarie. Tra questi:

Nel resto del mondo, invece, le forze liberali considerano il titolo di studio non come un "pezzo di carta", come in Italia, bensì come un certificato che attesta le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso degli studi. Le forme con cui viene data certezza pubblica a questo assunto, e garanzia della qualità della formazione secondo canoni pubblicamente e professionalmente accettati, variano da a Paese a Paese a seconda del tipo di ordinamento giuridico, e delle tradizioni accademiche. In quasi tutti i Paesi, ad esempio, sono bandite le cosiddette "fabbriche di titoli" (ingl.: diploma mills) organizzazioni a scopo di lucro che rilasciano titoli di studio a pagamento e a fronte di scarso o nullo corrispettivo in termini di studio o dimostrazione di effettivo possesso di saperi congruenti con il livello comunemente accettato per il titolo stesso. In particolare, solo in alcuni Stati degli USA, tali organizzazioni possono operare legalmente.

Quadro Europeo e internazionale

In tutta Europa il potere di conferire determinati titoli di studio è assegnato alle scuole, alle Università, o alle altre istituzioni di istruzione superiore, dallo Stato - sia che si tratti di istituzioni pubbliche o private. In particolare, la responsabilità pubblica in materia di istruzione superiore e di ricerca è stata ribadita dal Consiglio d'Europa con una raccomandazione del 2007 che raccoglie e definisce i concetti fondamentali. L'implementazione del Processo di Bologna per la creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore ha compreso la definizione e l'accordo su uno schema generale dei cicli di studio accademici, su cui ogni Stato aderente mappa i propri corsi di studio nazionali.

Negli Stati Uniti i vari Stati autorizzano l'istituto universitario ad operare legalmente, ma è solo con un accreditamento accademico distinto dalla mera autorizzazione che l'istituzione o il particolare corso di studi ottengono una credibilità superiore, spendibile dagli studenti per ottenere borse di studio federali, per essere presi in considerazione da datori di lavoro pubblici o privati, o per le professioni regolate.

Nel Regno Unito il potere di conferire titoli accademici (Degree Awarding Power) è conferito agli istituti di istruzione superiore dal Consiglio della Corona, che si avvale della Quality Assurance Agency per l'istruttoria sul merito. La stessa agenzia, poi, conduce degli audit istituzionali periodici, per verificare la sussistenza nel tempo della solidità istituzionale in tema di assicurazione degli standard accademici e della qualità dell'offerta formativa, congruente con il ruolo e le responsabilità ricoperte.

Quasi ovunque la presenza di albi e ordini professionali è associata al requisito del possesso di un titolo di studio avente valore legale.

Note

  1. ^ Il Programma del MoVimento 5 Stelle cita l'"Abolizione del valore legale dei titoli di studio"

Voci correlate

Bibliografia

  • Luigi Einaudi. "Vanità dei titoli di studio", in: Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo (1947)
  • Luigi Einaudi. Per l’abolizione del valore legale del titolo di studio", in: Scuola e Libertà (1955)
  • Sabino Cassese. "Il valore legale del titolo di studio", Annali di Storia delle Università italiane - Volume 6 (2002)
  • Carlo Finocchietti. "Il valore legale dei titoli di studio", DOC Cimea 108 (2002)
  • Giovanni Cordini. "Il valore legale dei titoli di studio e la riforma universitaria" (2006)
  • Andrea Moro. "Il valore legale del titolo di studio: che cos'è?", noiseFromAmerika (2006)
  • Andrea Manganaro. "Uomini vergini di bolli" ed eterne ammalate. Sulla questione del valore legale dei titoli di studio. (2006)
  • Giulio Stolfi. "La protezione del valore legale del titolo di studio", DOC Cimea 126 (2006)
  • Stefano Civitarese Matteucci, Gianluca Gardini. "Valore legale dei titoli, statuto speciale dei docenti e altri “idola” dell’Università italiana", Nota IRPA (2008)
  • Nicola Colacino, Massimiliano Pittau. "L’abolizione del valore legale del titolo di studio. Inquadramento e possibili prospettive", Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (2009)
  • "Riflessione sull'abolizione del valore legale dei titoli di studio" di Marco Mura, Istituto Bruno Leoni (maggio 2010)
  • "L’abolizione del valore legale della laurea, per un’idea di università che sposi le regole del mercato", di Diego Menegon, Istituto Bruno Leoni (maggio 2006)

Collegamenti esterni