Drafts by Graziella Tangredi
Abbiamo inquadrato il divieto di abuso del diritto come principio generale dell'ordinamento nazio... more Abbiamo inquadrato il divieto di abuso del diritto come principio generale dell'ordinamento nazionale, dell'ordinamento europeo (art. 54 Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, art. 17 CEDU, giurisprudenza Corte di Giustizia che fa applicazione del principio in tutta la materia tributaria). Il principio è generale nel nostro ordinamento, ha fondamento nella Costituzione ex art. 2 solidarietà sociale, clausola di buona fede – reciprocità a livello normativo primario, la figura dell'abuso del diritto, prevista oggi espressamente nello Statuto del contribuente, riferimento normativo espresso nel settore tributario, figura poliforme, poliedrica: abuso del diritto nella funzione e abuso del diritto nelle modalità di esercizio del diritto, si abusa del diritto in chiave funzionale quando si esercita il diritto per un fine diverso dal fine per il quale l'ordinamento attribuisce quel diritto: si pensi agli atti emulativi nel diritto di proprietà (art. 833 c.c. divieto di atti emulativi come abuso funzionale del diritto di proprietà). Oltre all'abuso funzionale c'è l'abuso modale, quale abuso delle modalità di esercizio del diritto, la parte sceglie quella modalità, esercita il diritto in quelle forme che soddisfano l'interesse personale, ma recando un sacrificio ingiustificato agli interessi della controparte; ecco la reciprocità: l'esercizio del diritto non egoistico, che tiene in considerazione l'interesse della controparte. Nelle modalità di abuso del diritto sotto il profilo della reciprocità, proporzionalità l'applicazione casistica è molto ampia, tra cui l'abuso del processo. Sappiamo che la reazione dell'ordinamento all'abuso del diritto è reazione pluriforme, attraverso la reazione del diniego di tutela, l'ordinamento non riconosce tutela all'esercizio del diritto di cui si abusa e offre al soggetto che subisce l'abuso uno strumento di tutela, cioè l'exceptio doli. Quindi, diniego di tutela del diritto di cui si abusa, tutela del soggetto che subisce l'abuso attraverso l'exceptio doli. (prima reazione). L'altra reazione generale deriva dal fatto che l'abuso del diritto è un fatto illecito, responsabilità aquiliana e risarcimento del danno, oppure responsabilità contrattuale ove l'abuso del diritto si configura nell'ambito di un rapporto contrattuale, quando si abusa di un diritto derivante dal contratto, come violazione della clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto. Reazione all'abuso del diritto in termini di sanzione, l'abuso del processo: l'abbiamo visto con d.l. 90/2014. La reazione all'abuso del processo può consistere anche nella improponibilità della domanda che determina l'arresto del processo: è il caso del frazionamento del credito. Si è consolidata sul punto, da molti anni la giurisprudenza: il credito unitario che viene frazionato in più domande, il credito che deriva da un'unica fonte che viene frazionato in più domande di adempimento di quel credito. Il frazionamento del credito unitario, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, rappresenta una forma di abuso del diritto. Perché e in che senso? Il creditore potrebbe scegliere tra l'azionare unitariamente il credito o azionarlo in maniera frazionata, un unico decreto ingiuntivo o più decreti ingiuntivi. Il frazionamento non soddisfa un proprio interesse più di quanto lo soddisfi l'azione unitaria del credito, ma pregiudica la posizione del debitore che è costretto ad una pluralità di spese di giudizio: più oneri e più costi legali, un vincolo obbligatorio che si protrae e si moltiplica, rischio di una serie di giudicati contrastanti, peraltro, non risponde al principio di economia dei mezzi giuridici. Diverso è il caso (SS.UU. 2017) quando il rapporto è unitario, ma da quel rapporto unitario derivino una pluralità di crediti, più crediti derivanti da uno stesso rapporto tra creditore e debitore, un rapporto di durata, un rapporto complesso come il rapporto di lavoro, da cui derivino una pluralità di crediti. La pluralità di crediti che deriva da un unico rapporto complesso di durata soggiace anch'essa alla regola dell'abuso del processo in caso di frazionamento del credito. Secondo le SS.UU. in caso di pluralità di crediti, derivanti da uno stesso rapporto tra le parti, il sistema processuale consente la pluralità di domanda, in presenza di più crediti. Il sistema consente di azionare in tempi e in processi diversi più crediti che fanno capo a uno stesso rapporto complesso. Da dove si deduce ciò? Artt. 31, 40 e 104 c.p.c. (domande accessorie, connessione, proponibilità nello stesso giudizio di più domande nei confronti della stessa parte). Tali norme si basano su una considerazione per cui la parte propone nei confronti dell'altra parte più domande, relative a più crediti anche facenti capo a uno stesso rapporto. L'assetto processuale non esclude la possibilità di frazionare le domande relative a più crediti derivanti dallo stesso rapporto. Seconda considerazione: se scattasse l'improponibilità, se frazionare i più crediti derivanti da uno stesso rapporto equivalesse ad abuso del diritto e quindi a improponibilità vuol dire che il creditore,
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