MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente ... more MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente di un trust autodichiarato nel cui fondo è conferito il contratto di locazione, in quanto, essendo il disponente anche trustee, è, comunque la si veda, l’unico soggetto titolare della situazione giuridica oggetto del contendere. In ogni caso, il trust caratterizzato dalla coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario è nullo.
Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee ... more Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee condividano sia l’intenzione di porre in essere un trust fasullo, sia l’intenzione di ingannare i terzi o la giustizia. Tuttavia, mentre per il primo requisito è sufficiente che il disponente abbia tale intenzione e il trustee agisca con sconsiderata indifferenza; per il secondo requisito è necessario che il trustee condivida appieno l’intenzione del disponente.
MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli ... more MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli enti benefici in Grecia” (“reasonable charity within the country of Greece”) è valido e non comporta la nullità della disposizione per mancanza della “certainty of objects”. Questo quando le parole del testatore, seppur poco precise, non lasciano dubbi sull’intento di quest’ultimo; e soprattutto quando il titolare del potere è, nei fatti, riuscito ad esercitarlo correttamente. L’esercizio del potere di nomina e quindi la nomina stessa, quando effettuata per testamento, può essere validamente revocata da un testamento successivo. L’indicazione del presidente di un ente benefico quale beneficiario di un trust testamentario – quando è chiaro dalle circostanze che il testatore intendeva beneficiare l’ente – deve essere intesa come riferita all’ente stesso o, almeno, al presidente quale trustee di un trust a favore dell’ente (o meglio del suo scopo).
SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godim... more SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godimento turnario) nel nostro ordinamento. Inoltre, visto il sempre più frequente uso di modelli di common law, vengono illustrate anche le principali modalità con cui viene gestito il time-share in detti ordinamenti: il club e il trust. In tal modo, viene offerta una panoramica esaustiva delle soluzioni adottate e adottabili dai professionisti italiani nelle operazioni relative a multiproprietà.
Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagament... more Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagamento delle spese condominiali. Il trustee risponde con tutti i propri beni (diversi e ulteriori rispetto a quelli trasferitigli in qualità di trustee) delle obbligazioni nascenti dal trust. L’omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario di decreto ingiuntivo è irrilevante e non incide sulla validità della costituzione del rapporto processuale, tanto più ove non sia dimostrata la trascrizione dell’atto istitutivo del trust. È parimenti irrilevante che il decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti del trustee identificato tramite il suo codice fiscale anziché mediante quello del trust.
MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli ... more MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli enti benefici in Grecia” (“reasonable charity within the country of Greece”) è valido e non comporta la nullità della disposizione per mancanza della “certainty of objects”. Questo quando le parole del testatore, seppur poco precise, non lasciano dubbi sull’intento di quest’ultimo; e soprattutto quando il titolare del potere è, nei fatti, riuscito ad esercitarlo correttamente. L’esercizio del potere di nomina e quindi la nomina stessa, quando effettuata per testamento, può essere validamente revocata da un testamento successivo. L’indicazione del presidente di un ente benefico quale beneficiario di un trust testamentario – quando è chiaro dalle circostanze che il testatore intendeva beneficiare l’ente – deve essere intesa come riferita all’ente stesso o, almeno, al presidente quale trustee di un trust a favore dell’ente (o meglio del suo scopo).
Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee ... more Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee condividano sia l’intenzione di porre in essere un trust fasullo, sia l’intenzione di ingannare i terzi o la giustizia. Tuttavia, mentre per il primo requisito è sufficiente che il disponente abbia tale intenzione e il trustee agisca con sconsiderata indifferenza; per il secondo requisito è necessario che il trustee condivida appieno l’intenzione del disponente.
Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagament... more Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagamento delle spese condominiali. Il trustee risponde con tutti i propri beni (diversi e ulteriori rispetto a quelli trasferitigli in qualità di trustee) delle obbligazioni nascenti dal trust. L’omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario di decreto ingiuntivo è irrilevante e non incide sulla validità della costituzione del rapporto processuale, tanto più ove non sia dimostrata la trascrizione dell’atto istitutivo del trust. È parimenti irrilevante che il decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti del trustee identificato tramite il suo codice fiscale anziché mediante quello del trust.
Massima Anche quando il potere del trustee è un mere power (il cui titolare non ha alcun obbligo ... more Massima Anche quando il potere del trustee è un mere power (il cui titolare non ha alcun obbligo di esercitarlo), sussiste comunque l’obbligo di ponderare la scelta che ha condotto il titolare a decidere di non utilizzare il potere (ciò, a maggior ragione, quando vi è una richiesta dei beneficiari in tal senso). Tale decisione deve essere infatti coscienziosa e appropriata. In caso contrario, il giudice può ordinare al trustee di riconsiderare la propria decisione sul mancato utilizzo, indicando altresì elementi e ragionamenti che sarebbe opportuno considerare.
SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godim... more SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godimento turnario) nel nostro ordinamento. Inoltre, visto il sempre più frequente uso di modelli di common law, vengono illustrate anche le principali modalità con cui viene gestito il time-share in detti ordinamenti: il club e il trust. In tal modo, viene offerta una panoramica esaustiva delle soluzioni adottate e adottabili dai professionisti italiani nelle operazioni relative a multiproprietà.
MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente ... more MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente di un trust autodichiarato nel cui fondo è conferito il contratto di locazione, in quanto, essendo il disponente anche trustee, è, comunque la si veda, l’unico soggetto titolare della situazione giuridica oggetto del contendere. In ogni caso, il trust caratterizzato dalla coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario è nullo.
The Italian case-law on sham trust is growing up every day.
Some scholars argued that civil law j... more The Italian case-law on sham trust is growing up every day. Some scholars argued that civil law jurisdictions should not relate on the common law concept of sham, but they should refer to the civil law one of “simulation”. A close look to the most recent case law on sham trust, united to an analysis of mixed and civil law jurisdictions’ trust laws on the subject, lead to uphold this theory. Italy however does not have its own trust law, but Italian trusts exist thanks to the Hague convention. According to the author, even in Italian law the civil law concept of simulation is still the preferable one, but the choice between sham and simulation depends very much on the meaning of sham you decide to pick.
MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente ... more MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente di un trust autodichiarato nel cui fondo è conferito il contratto di locazione, in quanto, essendo il disponente anche trustee, è, comunque la si veda, l’unico soggetto titolare della situazione giuridica oggetto del contendere. In ogni caso, il trust caratterizzato dalla coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario è nullo.
Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee ... more Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee condividano sia l’intenzione di porre in essere un trust fasullo, sia l’intenzione di ingannare i terzi o la giustizia. Tuttavia, mentre per il primo requisito è sufficiente che il disponente abbia tale intenzione e il trustee agisca con sconsiderata indifferenza; per il secondo requisito è necessario che il trustee condivida appieno l’intenzione del disponente.
MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli ... more MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli enti benefici in Grecia” (“reasonable charity within the country of Greece”) è valido e non comporta la nullità della disposizione per mancanza della “certainty of objects”. Questo quando le parole del testatore, seppur poco precise, non lasciano dubbi sull’intento di quest’ultimo; e soprattutto quando il titolare del potere è, nei fatti, riuscito ad esercitarlo correttamente. L’esercizio del potere di nomina e quindi la nomina stessa, quando effettuata per testamento, può essere validamente revocata da un testamento successivo. L’indicazione del presidente di un ente benefico quale beneficiario di un trust testamentario – quando è chiaro dalle circostanze che il testatore intendeva beneficiare l’ente – deve essere intesa come riferita all’ente stesso o, almeno, al presidente quale trustee di un trust a favore dell’ente (o meglio del suo scopo).
SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godim... more SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godimento turnario) nel nostro ordinamento. Inoltre, visto il sempre più frequente uso di modelli di common law, vengono illustrate anche le principali modalità con cui viene gestito il time-share in detti ordinamenti: il club e il trust. In tal modo, viene offerta una panoramica esaustiva delle soluzioni adottate e adottabili dai professionisti italiani nelle operazioni relative a multiproprietà.
Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagament... more Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagamento delle spese condominiali. Il trustee risponde con tutti i propri beni (diversi e ulteriori rispetto a quelli trasferitigli in qualità di trustee) delle obbligazioni nascenti dal trust. L’omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario di decreto ingiuntivo è irrilevante e non incide sulla validità della costituzione del rapporto processuale, tanto più ove non sia dimostrata la trascrizione dell’atto istitutivo del trust. È parimenti irrilevante che il decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti del trustee identificato tramite il suo codice fiscale anziché mediante quello del trust.
MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli ... more MassimaIl potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli enti benefici in Grecia” (“reasonable charity within the country of Greece”) è valido e non comporta la nullità della disposizione per mancanza della “certainty of objects”. Questo quando le parole del testatore, seppur poco precise, non lasciano dubbi sull’intento di quest’ultimo; e soprattutto quando il titolare del potere è, nei fatti, riuscito ad esercitarlo correttamente. L’esercizio del potere di nomina e quindi la nomina stessa, quando effettuata per testamento, può essere validamente revocata da un testamento successivo. L’indicazione del presidente di un ente benefico quale beneficiario di un trust testamentario – quando è chiaro dalle circostanze che il testatore intendeva beneficiare l’ente – deve essere intesa come riferita all’ente stesso o, almeno, al presidente quale trustee di un trust a favore dell’ente (o meglio del suo scopo).
Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee ... more Massima Per avere una dichiarazione di sham trust a Jersey è necessario che disponente e trustee condividano sia l’intenzione di porre in essere un trust fasullo, sia l’intenzione di ingannare i terzi o la giustizia. Tuttavia, mentre per il primo requisito è sufficiente che il disponente abbia tale intenzione e il trustee agisca con sconsiderata indifferenza; per il secondo requisito è necessario che il trustee condivida appieno l’intenzione del disponente.
Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagament... more Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagamento delle spese condominiali. Il trustee risponde con tutti i propri beni (diversi e ulteriori rispetto a quelli trasferitigli in qualità di trustee) delle obbligazioni nascenti dal trust. L’omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario di decreto ingiuntivo è irrilevante e non incide sulla validità della costituzione del rapporto processuale, tanto più ove non sia dimostrata la trascrizione dell’atto istitutivo del trust. È parimenti irrilevante che il decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti del trustee identificato tramite il suo codice fiscale anziché mediante quello del trust.
Massima Anche quando il potere del trustee è un mere power (il cui titolare non ha alcun obbligo ... more Massima Anche quando il potere del trustee è un mere power (il cui titolare non ha alcun obbligo di esercitarlo), sussiste comunque l’obbligo di ponderare la scelta che ha condotto il titolare a decidere di non utilizzare il potere (ciò, a maggior ragione, quando vi è una richiesta dei beneficiari in tal senso). Tale decisione deve essere infatti coscienziosa e appropriata. In caso contrario, il giudice può ordinare al trustee di riconsiderare la propria decisione sul mancato utilizzo, indicando altresì elementi e ragionamenti che sarebbe opportuno considerare.
SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godim... more SuntoL’autore illustra le varie modalità con cui viene posta in essere la multiproprietà (o godimento turnario) nel nostro ordinamento. Inoltre, visto il sempre più frequente uso di modelli di common law, vengono illustrate anche le principali modalità con cui viene gestito il time-share in detti ordinamenti: il club e il trust. In tal modo, viene offerta una panoramica esaustiva delle soluzioni adottate e adottabili dai professionisti italiani nelle operazioni relative a multiproprietà.
MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente ... more MassimaNel giudizio di convalida di sfratto per morosità è correttamente convenuto il disponente di un trust autodichiarato nel cui fondo è conferito il contratto di locazione, in quanto, essendo il disponente anche trustee, è, comunque la si veda, l’unico soggetto titolare della situazione giuridica oggetto del contendere. In ogni caso, il trust caratterizzato dalla coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario è nullo.
The Italian case-law on sham trust is growing up every day.
Some scholars argued that civil law j... more The Italian case-law on sham trust is growing up every day. Some scholars argued that civil law jurisdictions should not relate on the common law concept of sham, but they should refer to the civil law one of “simulation”. A close look to the most recent case law on sham trust, united to an analysis of mixed and civil law jurisdictions’ trust laws on the subject, lead to uphold this theory. Italy however does not have its own trust law, but Italian trusts exist thanks to the Hague convention. According to the author, even in Italian law the civil law concept of simulation is still the preferable one, but the choice between sham and simulation depends very much on the meaning of sham you decide to pick.
It has now been more than 15 years that the “patto di famiglia” has been introduced into Italian ... more It has now been more than 15 years that the “patto di famiglia” has been introduced into Italian law in order to facilitate the generational handover of economic activities. The traditional view believes that the “patto di famiglia” is enforceable only if subscribed by “all those who would be heir-at-law if the succession took place at that moment”, but there is another opinion according to which the lack of some of the heir-at-law would not affect the enforceability of the “patto di famiglia”, but it would only affect the heir possibility of contribute to the estimate of their own shares. The paper analyzes the “patto di famiglia” from this point of view, highlighting how the second option, albeit a minority one, is probably the most correct and in any case the most in line with the legislator’s intention; without considering that the second approach is the only one that would allow the “patto di famiglia” to really facilitate the generational handover of economic activities. The paper, then, deals with trust, very often used in place of the “patto di famiglia” to facilitate the generational handover of economic activities. However, a careful analysis shows that trust and “patto di famiglia” are by no means “foes”, but that they can complement each other.
Sono ormai più di 15 anni che il patto di famiglia è stato introdotto nell’ordinamento italiano al fine di agevolare il passaggio generazionale delle attività economiche. Accanto alla visione classica che vede il patto possibile soltanto se sottoscritto da “tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione”, si è sviluppata un’altra opinione secondo la quale la mancanza di alcuni legittimari non inficerebbe la validità del patto, ma influirebbe soltanto sulla possibilità di contribuire contrattualmente alla valutazione della propria quota. Il contributo, analizza l’istituto da questo punto di vista evidenziando come la seconda opzione, seppur minoritaria, è probabilmente la più corretta e comunque la più in linea con l’intenzione del legislatore; senza considerare che la seconda impostazione è la sola che permetterebbe all’istituto di agevolare realmente il passaggio generazionale delle attività economiche. Il contributo poi si occupa del trust, molto spesso utilizzato in luogo del patto di famiglia per facilitare il passaggio generazionale di attività economiche. Tuttavia, un’attenta analisi mostra come i due istituti non sono affatto “antagonisti”, ma che possono essere complementari l’uno all’altro.
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Papers by Matteo Patrone
Some scholars argued that civil law jurisdictions should not relate on the common law concept of sham, but they should refer to the civil law one of “simulation”. A close look to the most recent case law on sham trust, united to an analysis of mixed and civil law jurisdictions’ trust laws on the subject, lead to uphold this theory.
Italy however does not have its own trust law, but Italian trusts exist thanks to the Hague convention. According to the author, even in Italian law the civil law concept of simulation is still the preferable one, but the choice between sham and simulation depends very much on the meaning of sham you decide to pick.
Some scholars argued that civil law jurisdictions should not relate on the common law concept of sham, but they should refer to the civil law one of “simulation”. A close look to the most recent case law on sham trust, united to an analysis of mixed and civil law jurisdictions’ trust laws on the subject, lead to uphold this theory.
Italy however does not have its own trust law, but Italian trusts exist thanks to the Hague convention. According to the author, even in Italian law the civil law concept of simulation is still the preferable one, but the choice between sham and simulation depends very much on the meaning of sham you decide to pick.
The traditional view believes that the “patto di famiglia” is enforceable only if subscribed by “all those who would be heir-at-law if the succession took place at that moment”, but there is another opinion according to which the lack of some of the heir-at-law would not affect the enforceability of the “patto di famiglia”, but it would only affect the heir possibility of contribute to the estimate of their own shares.
The paper analyzes the “patto di famiglia” from this point of view, highlighting how the second option, albeit a minority one, is probably the most correct and in any case the most in line with the legislator’s intention; without considering that the second approach is the only
one that would allow the “patto di famiglia” to really facilitate the generational handover of economic activities.
The paper, then, deals with trust, very often used in place of the “patto di famiglia” to facilitate the generational handover of economic activities. However, a careful analysis shows that trust and “patto di famiglia” are by no means “foes”, but that they can complement each other.
Sono ormai più di 15 anni che il patto di famiglia è stato introdotto nell’ordinamento italiano al fine di agevolare il passaggio generazionale delle attività economiche.
Accanto alla visione classica che vede il patto possibile soltanto se sottoscritto da “tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione”, si è sviluppata un’altra opinione secondo la quale la mancanza di alcuni legittimari non inficerebbe la validità del patto, ma influirebbe soltanto sulla possibilità di contribuire contrattualmente
alla valutazione della propria quota.
Il contributo, analizza l’istituto da questo punto di vista evidenziando come la seconda opzione, seppur minoritaria, è probabilmente la più corretta e comunque la più in linea con l’intenzione del legislatore; senza considerare che la seconda impostazione è la sola che
permetterebbe all’istituto di agevolare realmente il passaggio generazionale delle attività economiche.
Il contributo poi si occupa del trust, molto spesso utilizzato in luogo del patto di famiglia per facilitare il passaggio generazionale di attività economiche. Tuttavia, un’attenta analisi mostra come i due istituti non sono affatto “antagonisti”, ma che possono essere complementari l’uno all’altro.