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Il negozio fiduciario

Nel negozio fiduciario il fiduciante si accorda con il fiduciario (c.d. pactum fiduciae) nel senso che il primo trasferirà al secondo la piena proprietà di un bene che costui dovrà però amministrare, per poi ritrasferirlo al fiduciante, come atto dovuto, irrevocabile ex art. 2901, comma 3°, c.c.1 o a un terzo da lui designato, sicché nei rapporti interni, ma non di fronte ai terzi, la proprietà sarà limitata da un vincolo, a carattere giuridico e non solamente morale e sociale. Con il presente saggio affronterò la questione dell'ammissibilità del negozio fiduciario nell'ordinamento giuridico italiano, nonché esporrò le principali teorie concernenti la struttura e la natura di tale fattispecie.

IL LEGATO DI COSA ALTRUI di PIETRO PICCIONI I – Introduzione II – La teoria dell'efficacia reale differita del legato di cosa altrui III – Critica della tesi tradizionale IV – La teoria dell'art. 651 c.c. quale fonte legale di obblighi di dare I – Introduzione L'art. 651 c.c. dispone che “il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo”, si parla al riguardo di legato di cosa altrui (o di cosa dell'onerato o di un terzo), e si discute in dottrina su come debba ricostruirsi tale fattispecie. II – La teoria dell'efficacia reale differita del legato di cosa altrui La dottrina tradizionale1 ritiene che al legato di cosa altrui sia necessariamente ricollegata un'efficacia strumentale, la quale si concretizza nella costituzione di un rapporto obbligatorio (l'obbligazione di procurare la cosa del terzo al legatario), e che l'acquisto della cosa del terzo da parte dell'onerato determini, come effetto diretto della disposizione testamentaria, l'acquisto della cosa da parte del legatario, anche se questo effetto si verifica in un momento posteriore a quello della morte del testatore. In altre parole, il legato imporrebbe all'onerato l'obbligo strumentale di acquistare la cosa da un terzo, ed una volta effettuato l'acquisto del bene la proprietà di questo si ritrasferirebbe (1) In particolare ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, pag. 157, che accosta al legato di cosa altrui anche il legato di cosa futura e quello di cosa generica. 1 automaticamente dall'onerato al legatario senza che occorra un apposito atto traslativo, in maniera del tutto analoga a quanto previsto dall'art. 1478 c.c. per la vendita di cosa altrui2. In estrema sintesi, il legato di cosa altrui produrrebbe immediatamente un effetto strumentale, l'obbligo di far acquistare la cosa dal terzo, ma avrebbe, quale effetto principale, un'efficacia reale differita in relazione al trasferimento della cosa dall'onerato al legatario, insomma tale legato realizzerebbe una fattispecie traslativa incompleta che si perfezionerebbe mediante il fatto successivo dell'acquisto della cosa da parte dell'onerato3. Tale tesi, elaborata per il legato di cosa del terzo, veniva estesa anche alla fattispecie del legato di cosa appartenente all'onerato, con la conseguenza che in base ad essa diventava sfumata la differenza tra il legato di cosa dell'onerato e il legato di cosa del testatore, infatti in quest'ultimo caso il legato produce immediatamente il trasferimento della proprietà della cosa al legatario nel momento dell'apertura della successione indipendentemente dall'accettazione dell'eredità da parte dell'erede onerato, nel caso di legato di cosa dell'onerato, invece, il trasferimento della proprietà al legatario sarebbe pur sempre automatico, ma non avverrebbe al momento dell'apertura della successione (indipendentemente dall'accettazione dell'eredità), bensì al momento dell'accettazione da parte dell'onerato. In particolare, esso avverrebbe quale conseguenza della confusione tra i due patrimoni, che si verifica per effetto dell'accettazione dell'eredità. III – Critica della tesi “tradizionale” Come è stato autorevolmente evidenziato4, una simile ricostruzione implica che l'acquisto della proprietà della cosa, da parte dell'onerato, completi la fattispecie e produca automaticamente il trasferimento al legatario, e, quindi, che privi l'onerato della facoltà alternativa (prevista espressamente dall'art. 651 c.c.) di pagare al legatario il giusto prezzo della cosa legata5. Va inoltre aggiunto, che tale ricostruzione è chiaramente contraddetta dalla formulazione dell'art. 651, comma 1°, c.c., che adotta una formulazione molto diversa (2) LUMINOSO, Appunti sui negozi traslativi atipici, Milano, 2007, pag. 25. (3) MARICONDA, Il pagamento traslativo, in Contratto e Impresa, 1988, pag. 745. (4) MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, pag. 200. (5) Peraltro non manca chi (BURDESE, Successioni e Donazioni, Torino, 1982, pagina 68 e seguenti) ha affermato che dal legato di cosa altrui sorge a carico dell'onerato l'obbligo di trasferire al legatario la proprietà della cosa, o di acquistarla dal terzo, con automatico trasferimento della stessa al legatario, salvo in quest'ultimo caso la facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo. 2 da quella dell'art. 1478, comma 2°, c.c. (infatti, mentre l'art. 651 c.c. statuisce che “l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo ed a trasferirla al legatario”, nell'art. 1478, comma 2°, c.c. si statuisce che “il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”). Inoltre, tale ricostruzione appare contraddetta anche dall'art. 669, comma 2°, c.c. 6, che in ordine ai frutti della cosa legata detta una regola non conciliabile con l'idea che la proprietà passi al legatario nel momento in cui l'onerato acquista dal terzo (infatti questi decorrono dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa). Inoltre, sempre secondo l'autore prima citato, tale tesi appare viziata da una contraddizione logica insanabile, perché finisce con l'attribuire al testatore la qualità di dante causa del trasferimento al legatario della proprietà di una cosa acquistata dall'erede dopo l'apertura della successione, così che “il legatario acquisterebbe mortis causa un diritto mai appartenuto al defunto”7. IV – La teoria dell'art. 651 c.c. quale fonte legale di obblighi di dare Per le ragioni poc'anzi esposte, la dottrina maggioritaria 8 e la giurisprudenza9 ritengono che una volta acquistato il bene dal terzo, l'onerato, in adempimento dell'obbligazione di dare sorta dall'art. 651 c.c., debba ritrasferire la proprietà della cosa in capo al legatario con un negozio traslativo di puro trasferimento posto in essere solvendi causa, ovverosia un pagamento traslativo. Di conseguenza, è da condividere pienamente l'opinione secondo cui “ponendo a carico dell'onerato l'obbligo di trasferire al legatario il bene acquistato dal terzo, il legislatore ha inteso stabilire soltanto l'efficacia obbligatoria e non reale del legato avente ad (6) Art. 669, comma 2°, c.c. - Frutti della cosa legata - “Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, o se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto”. (7) MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, pag. 200. (8) MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, pag. 201; MACCARONE, Considerazioni d'ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in Contratto e Impresa, 1998, pagina 648 e seguenti; MARICONDA, Il pagamento traslativo, in Contratto e Impresa, 1988, pag. 745; NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, pag. 58; CHIANALE, Obbligazioni di dare e atti traslativi solvendi causa, in Rivista diritto civile, XXXV, 1989, pag. 239. (9) Sentenza della Corte di Cassazione n. 645 del 13 marzo 1970, nella quale può leggersi “il legato di cosa determinata, propria del coerede, costituisce un diritto di credito a carico dell'onerato e a favore del legatario e quando, come nel caso concreto, la cosa stessa si trova, al momento dell'apertura della successione, nel patrimonio dell'onerato, obbliga questo a trasferirne la proprietà al legatario in quanto, non trattandosi di cosa propria del testatore, il legatario non acquista direttamente ed immediatamente il legato, ma soltanto dall'onerato in seguito all'adempimento dell'obbligo di trasferire”. 3 oggetto una cosa appartenente ad un terzo”10. In conclusione, la fattispecie del legato di cosa dell'onerato o del terzo può essere così sinteticamente ricostruita: una volta accettata l'eredità (ovviamente ciò è necessario nel solo caso in cui il legato sia posto a carico di un erede, non invece nel caso del c.d. sublegato), sorge a carico dell'onerato del legato di cui all'art. 651 c.c. l'obbligo di dare, cioè di trasferire la proprietà della cosa legata al legatario. Eseguendo la prestazione cui è tenuto, l'onerato adempie l'obbligazione e ne resta così liberato. Diversamente, cioè in caso di inadempimento, il legatario potrà agire per ottenere, a titolo di esecuzione forzata in forma specifica, una sentenza che tenga luogo del negozio non concluso, a somiglianza di quanto avviene per l'adempimento coattivo del contratto preliminare (art. 2932 c.c.). Nell'ipotesi, invece, che la cosa sia di proprietà di un terzo, l'onerato dovrà acquistare la cosa da quest'ultimo per poi trasferirla al legatario, ovvero pagare al medesimo il giusto prezzo (si tratta di un legato con facoltà alternativa)11. Mi sembra che analoga ricostruzione possa essere valida anche per le ipotesi di modus donativo o testamentario nelle quali si riscontri un obbligo, per il beneficiario, di trasferire ad un terzo un bene determinato. Anche in questi casi, infatti, sembra configurabile un'obbligazione di dare che dovrà essere adempiuta, da parte del donatario o del beneficiario del lascito, mediante un negozio di puro trasferimento in favore del beneficiario del modus12. (10) MACCARONE, Considerazioni d'ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in Contratto e Impresa, 1998, pagina 648 e 649. (11) MACCARONE, Considerazioni d'ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in Contratto e Impresa, 1998, pagina 649 e seguenti. (12) LUMINOSO, Appunti sui negozi traslativi atipici, Milano, 2007, pagine 25 e 26. 4