IL LEGATO DI COSA ALTRUI
di PIETRO PICCIONI
I – Introduzione
II – La teoria dell'efficacia reale differita del legato di cosa altrui
III – Critica della tesi tradizionale
IV – La teoria dell'art. 651 c.c. quale fonte legale di obblighi di dare
I – Introduzione
L'art. 651 c.c. dispone che “il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che
dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che
la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è
obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è
in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo”, si parla al riguardo di legato di
cosa altrui (o di cosa dell'onerato o di un terzo), e si discute in dottrina su come debba
ricostruirsi tale fattispecie.
II – La teoria dell'efficacia reale differita del legato di cosa altrui
La dottrina tradizionale1 ritiene che al legato di cosa altrui sia necessariamente
ricollegata un'efficacia strumentale, la quale si concretizza nella costituzione di un
rapporto obbligatorio (l'obbligazione di procurare la cosa del terzo al legatario), e che
l'acquisto della cosa del terzo da parte dell'onerato determini, come effetto diretto della
disposizione testamentaria, l'acquisto della cosa da parte del legatario, anche se questo
effetto si verifica in un momento posteriore a quello della morte del testatore. In altre
parole, il legato imporrebbe all'onerato l'obbligo strumentale di acquistare la cosa da un
terzo, ed una volta effettuato l'acquisto del bene la proprietà di questo si ritrasferirebbe
(1) In particolare ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, pag. 157, che accosta al legato
di cosa altrui anche il legato di cosa futura e quello di cosa generica.
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automaticamente dall'onerato al legatario senza che occorra un apposito atto traslativo,
in maniera del tutto analoga a quanto previsto dall'art. 1478 c.c. per la vendita di cosa
altrui2. In estrema sintesi, il legato di cosa altrui produrrebbe immediatamente un effetto
strumentale, l'obbligo di far acquistare la cosa dal terzo, ma avrebbe, quale effetto
principale, un'efficacia reale differita in relazione al trasferimento della cosa dall'onerato
al legatario, insomma tale legato realizzerebbe una fattispecie traslativa incompleta che
si perfezionerebbe mediante il fatto successivo dell'acquisto della cosa da parte
dell'onerato3.
Tale tesi, elaborata per il legato di cosa del terzo, veniva estesa anche alla fattispecie del
legato di cosa appartenente all'onerato, con la conseguenza che in base ad essa
diventava sfumata la differenza tra il legato di cosa dell'onerato e il legato di cosa del
testatore, infatti in quest'ultimo caso il legato produce immediatamente il trasferimento
della proprietà della cosa al legatario nel momento dell'apertura della successione
indipendentemente dall'accettazione dell'eredità da parte dell'erede onerato, nel caso di
legato di cosa dell'onerato, invece, il trasferimento della proprietà al legatario sarebbe
pur sempre automatico, ma non avverrebbe al momento dell'apertura della successione
(indipendentemente dall'accettazione dell'eredità), bensì al momento dell'accettazione
da parte dell'onerato. In particolare, esso avverrebbe quale conseguenza della
confusione tra i due patrimoni, che si verifica per effetto dell'accettazione dell'eredità.
III – Critica della tesi “tradizionale”
Come è stato autorevolmente evidenziato4, una simile ricostruzione implica che
l'acquisto della proprietà della cosa, da parte dell'onerato, completi la fattispecie e
produca automaticamente il trasferimento al legatario, e, quindi, che privi l'onerato della
facoltà alternativa (prevista espressamente dall'art. 651 c.c.) di pagare al legatario il
giusto prezzo della cosa legata5.
Va inoltre aggiunto, che tale ricostruzione è chiaramente contraddetta dalla
formulazione dell'art. 651, comma 1°, c.c., che adotta una formulazione molto diversa
(2) LUMINOSO, Appunti sui negozi traslativi atipici, Milano, 2007, pag. 25.
(3) MARICONDA, Il pagamento traslativo, in Contratto e Impresa, 1988, pag. 745.
(4) MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, pag. 200.
(5) Peraltro non manca chi (BURDESE, Successioni e Donazioni, Torino, 1982, pagina 68 e seguenti) ha
affermato che dal legato di cosa altrui sorge a carico dell'onerato l'obbligo di trasferire al legatario la
proprietà della cosa, o di acquistarla dal terzo, con automatico trasferimento della stessa al legatario, salvo
in quest'ultimo caso la facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
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da quella dell'art. 1478, comma 2°, c.c. (infatti, mentre l'art. 651 c.c. statuisce che
“l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo ed a trasferirla al
legatario”, nell'art. 1478, comma 2°, c.c. si statuisce che “il compratore diventa
proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”).
Inoltre, tale ricostruzione appare contraddetta anche dall'art. 669, comma 2°, c.c. 6, che
in ordine ai frutti della cosa legata detta una regola non conciliabile con l'idea che la
proprietà passi al legatario nel momento in cui l'onerato acquista dal terzo (infatti questi
decorrono dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa).
Inoltre, sempre secondo l'autore prima citato, tale tesi appare viziata da una
contraddizione logica insanabile, perché finisce con l'attribuire al testatore la qualità di
dante causa del trasferimento al legatario della proprietà di una cosa acquistata
dall'erede dopo l'apertura della successione, così che “il legatario acquisterebbe mortis
causa un diritto mai appartenuto al defunto”7.
IV – La teoria dell'art. 651 c.c. quale fonte legale di obblighi di dare
Per le ragioni poc'anzi esposte, la dottrina maggioritaria 8 e la giurisprudenza9 ritengono
che una volta acquistato il bene dal terzo, l'onerato, in adempimento dell'obbligazione di
dare sorta dall'art. 651 c.c., debba ritrasferire la proprietà della cosa in capo al legatario
con un negozio traslativo di puro trasferimento posto in essere solvendi causa,
ovverosia un pagamento traslativo.
Di conseguenza, è da condividere pienamente l'opinione secondo cui “ponendo a carico
dell'onerato l'obbligo di trasferire al legatario il bene acquistato dal terzo, il legislatore
ha inteso stabilire soltanto l'efficacia obbligatoria e non reale del legato avente ad
(6) Art. 669, comma 2°, c.c. - Frutti della cosa legata - “Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, o se
si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della
domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore
abbia diversamente disposto”.
(7) MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, pag. 200.
(8) MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, pag. 201; MACCARONE, Considerazioni
d'ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in Contratto e Impresa, 1998, pagina 648 e
seguenti; MARICONDA, Il pagamento traslativo, in Contratto e Impresa, 1988, pag. 745;
NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, pag. 58; CHIANALE, Obbligazioni di
dare e atti traslativi solvendi causa, in Rivista diritto civile, XXXV, 1989, pag. 239.
(9) Sentenza della Corte di Cassazione n. 645 del 13 marzo 1970, nella quale può leggersi “il legato di
cosa determinata, propria del coerede, costituisce un diritto di credito a carico dell'onerato e a favore del
legatario e quando, come nel caso concreto, la cosa stessa si trova, al momento dell'apertura della
successione, nel patrimonio dell'onerato, obbliga questo a trasferirne la proprietà al legatario in quanto,
non trattandosi di cosa propria del testatore, il legatario non acquista direttamente ed immediatamente il
legato, ma soltanto dall'onerato in seguito all'adempimento dell'obbligo di trasferire”.
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oggetto una cosa appartenente ad un terzo”10.
In conclusione, la fattispecie del legato di cosa dell'onerato o del terzo può essere così
sinteticamente ricostruita: una volta accettata l'eredità (ovviamente ciò è necessario nel
solo caso in cui il legato sia posto a carico di un erede, non invece nel caso del c.d.
sublegato), sorge a carico dell'onerato del legato di cui all'art. 651 c.c. l'obbligo di dare,
cioè di trasferire la proprietà della cosa legata al legatario. Eseguendo la prestazione cui
è tenuto, l'onerato adempie l'obbligazione e ne resta così liberato. Diversamente, cioè in
caso di inadempimento, il legatario potrà agire per ottenere, a titolo di esecuzione
forzata in forma specifica, una sentenza che tenga luogo del negozio non concluso, a
somiglianza di quanto avviene per l'adempimento coattivo del contratto preliminare (art.
2932 c.c.).
Nell'ipotesi, invece, che la cosa sia di proprietà di un terzo, l'onerato dovrà acquistare la
cosa da quest'ultimo per poi trasferirla al legatario, ovvero pagare al medesimo il giusto
prezzo (si tratta di un legato con facoltà alternativa)11.
Mi sembra che analoga ricostruzione possa essere valida anche per le ipotesi di modus
donativo o testamentario nelle quali si riscontri un obbligo, per il beneficiario, di
trasferire ad un terzo un bene determinato. Anche in questi casi, infatti, sembra
configurabile un'obbligazione di dare che dovrà essere adempiuta, da parte del donatario
o del beneficiario del lascito, mediante un negozio di puro trasferimento in favore del
beneficiario del modus12.
(10) MACCARONE, Considerazioni d'ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in
Contratto e Impresa, 1998, pagina 648 e 649.
(11) MACCARONE, Considerazioni d'ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in
Contratto e Impresa, 1998, pagina 649 e seguenti.
(12) LUMINOSO, Appunti sui negozi traslativi atipici, Milano, 2007, pagine 25 e 26.
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