Papers by Luca Ettore Perriello
Civil Courts and the European Polity, 2023
Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2023
L’intelligenza artificiale si presta a molteplici usi nell’impresa, anche nei momenti di crisi. G... more L’intelligenza artificiale si presta a molteplici usi nell’impresa, anche nei momenti di crisi. Gli algoritmi predittivi sono in grado di analizzare una grande mole di dati complessi, intercettare i segnali rivelatori della crisi al momento del loro manifestarsi e predire la loro verificazione. Le macchine sono altresí capaci di trasmettere automaticamente le informazioni rilevanti, debitamente sistematizzate, agli organi sociali per l’assunzione delle misure idonee a fronteggiare la crisi. In relazione a ciascuna fase in cui si articola il procedimento volto alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi occorre verificare la tenuta delle soluzioni proposte dalla tecnologia. In particolare, è necessario domandarsi se gli assetti, di cui l’impresa deve dotarsi per rilevare lo stato di crisi, devono inglobare strumenti di intelligenza artificiale e che ruolo questi possono rivestire nell’assolvimento degli obblighi di allerta e di assunzione delle iniziative idonee a superare la crisi rispettivamente posti a carico del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione.
Persona e Mercato, 2022
Il vaccino anti Covid-19 presenta rischi inevitabili di reazioni avverse, il piú delle volte di l... more Il vaccino anti Covid-19 presenta rischi inevitabili di reazioni avverse, il piú delle volte di lieve entità, sebbene non possa escludersi l’occorrenza di gravi patologie. Il rimedio risiede nella
responsabilità del produttore, il quale, peraltro, appare come il soggetto in grado di stimare ed
evitare il danno nel modo piú economico possibile. La rigidità della disciplina europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ha, tuttavia, indotto la Commissione a negoziare specifiche clausole di manleva con le case farmaceutiche. Non si precisa, tuttavia, se il ristoro dei danneggiati debba avvenire attraverso le ordinarie regole della responsabilità o la previsione di schemi indennitari. In verità, il modello della responsabilità presenta notevoli criticità, legate alle lungaggini e ai costi della macchina della giustizia, nonché alle difficoltà probatorie del nesso causale, senza trascurare il pericolo di un eccesso di deterrenza. Per contro, l’impiego di schemi indennitari sembra essere la via piú giusta ed efficiente al governo dei danni derivanti dalla vaccinazione anti Covid-19.
Rivista di diritto dell'impresa, 2022
In un’epoca in cui il cambiamento climatico e il riscaldamento globale pongono una minaccia senza... more In un’epoca in cui il cambiamento climatico e il riscaldamento globale pongono una minaccia senza precedenti all’umanità, le imprese tendono sempre di piú a riciclare i rifiuti e a limitarne la produzione. Lo scritto si propone di analizzare se una società possa realizzare questi obiettivi senza compromettere la creazione di profitti, anzi puntando ad un loro incremento nel lungo periodo. La vera sfida non è piú attuare politiche di sostenibilità attraverso la forma societaria, ma riconciliare la massimizzazione del profitto con scopi di beneficio comune. Il modello della società benefit dimostra che ciò è possibile, comportando un incremento della discrezionalità degli amministratori e degli spazi per un’esenzione da responsabilità. Se la sostenibilità difficilmente può essere conseguita attraverso regole sostanziali, che modificano direttamente i tradizionali doveri degli amministratori, un corpo di regole procedurali, inclusa la rendicontazione non finanziaria, può rivelarsi l’approccio giusto alla responsabilità sociale d’impresa. La sostenibilità non è estranea al diritto societario, ma certamente non può essere ottenuta a scapito della stabilità e della logica del profitto sottesa alle società.
Comparative Law Review
Covid-19 has been a stress test for commercial contracts, sometimes making performance impossible... more Covid-19 has been a stress test for commercial contracts, sometimes making performance impossible, sometimes making it more costly. The response fashioned by the most influential contract laws of the world has been varied. While the common law galaxy is traditionally restrictive in the face of contractual contingencies and tends to deny judicial remedies which may interfere with party autonomy, continental European legal systems have proved more sensitive to channeling the pandemic event into the civil law doctrines already consolidated in the written codes and strengthened as a result of the reforms of recent years. This paper will firstly explore the remedies available in the main contract laws to govern impossibility or hardship connected with the Covid-19 pandemic, exposing a tension between the liberal approach of the common law inspired by the pacta sunt servanda principle and the ‘social’ continental experiences revolving around good faith and constitutional solidarity. It will then exploit the outcomes of this comparative analysis to confront arguments for and against termination or renegotiation of commercial contracts affected by the pandemic. Finally, it will argue that contracting parties should remain free to renegotiate their contract, failing which the court should not have the power to adapt it to supervening circumstances, as the only remedy should be the termination of the agreement.
EuCML Journal of European Consumer and Market Law, 2022
Diritto delle successioni e della famiglia, 2021
I flussi migratori che interessano minori in kafala pongono notevoli questioni di compatibilità d... more I flussi migratori che interessano minori in kafala pongono notevoli questioni di compatibilità dell’istituto islamico con i princípi fondamentali dell’ordinamento. La concezione «concreta» dell’ordine pubblico impedisce di dare risposte aprioristiche ai problemi connessi alla kafala negoziale e agli affidamenti di minori che non versano in stato di abbandono. Il necessario rispetto dell’identità culturale del minore osta ad un incasellamento della kafala nelle categorie interne e suggerisce una qualificazione secondo l’ordinamento d’origine, salvo in ogni caso l’osservanza dell’ordine pubblico internazionale.
Dibattito sulle ricerche della dottrina civilistica nel biennio 2017-2018, 2021
Sommario: 1. Il divieto di discriminazione contrattuale: da regola di dettaglio a principio gener... more Sommario: 1. Il divieto di discriminazione contrattuale: da regola di dettaglio a principio generale del diritto europeo. Ampliamento delle caratteristiche protette.-2. Insufficienza della capacità autoregolatrice del mercato: il diritto come strumento «perfezionista» dell'autonomia privata. Ripudio del fondamento mercatista del divieto.-3. L'interferenza con l'autonomia privata. Tesi che limita il fondamento del divieto alla tutela della dignità: critica. La discriminazione lesiva dell'uguaglianza: il caso Lee c. Ashers Bakery.-4. La struttura trilaterale del sindacato sulla discriminazione: critica. La parità di trattamento come esito soltanto possibile dell'uguaglianza: la discriminazione giustificata.-5. Il problema dell'esimente religiosa. Inconfigurabilità del rifiuto di contrattare come manifestazione oggettiva di libertà religiosa.-6. Il presupposto dell'offerta di beni e servizi al pubblico. Inapplicabilità del divieto alle negoziazioni individuali e al contesto della vita privata e familiare.-7. Irrilevanza della distinzione tra status e condotta. Critica alla teoria della «opinione coartata».-8. Conclusioni.
The Italian Law Journal, 2021
San Marino trust law is embedded in a consolidated civil law tradition stretching back to the ius... more San Marino trust law is embedded in a consolidated civil law tradition stretching back to the ius commune system of fiduciary instruments, thereby making it possible to trace, to a large extent, an itinerary related to common law trusts, and to challenge unwarranted allegations (now, fortunately, fading away) that trusts cannot be transplanted into civil law countries. San Marino has not confined itself to imitating other offshore legislation, but has drawn up a unique trust system reconciling the typical features of international models - thus embarking on the race to attract the trust business within its borders - with the peculiarities of its own system of sources. Hovering between the principles of confidence and patrimonial separation, the international models and ius commune, San Marino trust law proves to be the perfect combination of innovation and tradition, and longs to become a benchmark for the regulation of trusts established in civil law jurisdictions.
Per un trust della Fondazione Banco di Napoli a tutela dei disabili, 2021
Il «trust cover» della Fondazione Banco di Napoli costituisce il centro di riferimento, ascolto e... more Il «trust cover» della Fondazione Banco di Napoli costituisce il centro di riferimento, ascolto ed evoluzione di una rete di trust locali (o vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. o contratti di affidamento fiduciario) per il «dopo di noi», supportandoli sia nella fase istitutiva che durante il loro svolgimento, predisponendo progetti aggregativi e iniziative congiunte, e garantendo la loro solvibilità ove dovessero trovarsi in condizioni di difficoltà finanziaria, secondo le modalità stabilite nel patto di adesione. Il richiamo alla legge di Jersey sul trust consente di inquadrarlo tra i trust di scopo, dove l’assenza di un beneficiario in senso tecnico è sopperita dalla presenza di un guardiano con funzioni di controllo e di integrazione dei poteri del trustee.
Lo scopo, non lucrativo ma solidaristico e sociale, perseguito dal trust cover appare pienamente meritevole di tutela e non realizzabile allo stesso modo con altri istituti del diritto interno. Il trust cover si candida cosí ad ottenere l’iscrizione nel registro unico degli enti del terzo settore, senza tuttavia acquisire la personalità giuridica. Il rapporto con i singoli trust aderenti sarà regolato da uno specifico patto di adesione, contratto a prestazioni corrispettive, tendenzialmente aleatorio, con il quale il trust cover garantirà la solvibilità dei trust aderenti e si impegnerà ad erogare una serie di servizi accessori, mentre i trust aderenti devolveranno al trust cover i patrimoni residui al momento dell’estinzione. Nell’amministrazione dei trust aderenti il trustee dovrà comportarsi secondo buona fede.
L’atto istitutivo del trust cover potrà riservare alla Fondazione il potere di revocare ad nutum il trust in qualsiasi momento, salvo il rispetto della buona fede. La dotazione del trust fund sarà costituita, di là dai beni originariamente attribuiti dalla Fondazione, dalle devoluzioni dei trust locali e da qualsiasi attribuzione effettuata da terzi, che andranno cosí a costituire un patrimonio separato dal restante patrimonio del trustee del trust cover. La proprietà del trustee del trust cover è piena e a lui spettano i piú ampi poteri di amministrazione e di disposizione. Se i profili di gestione interna del trust cover saranno rimessi alla legge regolatrice, i rapporti con i terzi saranno retti dall’art. 2384 c.c. L’amministrazione del trust cover, nonché dei singoli trust aderenti, sarà sottoposta al controllo del Comitato dei guardiani, nominato dalla Fondazione, il quale disporrà di ampi poteri fiduciari.
Il trust cover si estinguerà alla scadenza del termine eventualmente fissato nell’atto istitutivo, per revoca da parte della Fondazione e per impossibilità o avvenuta realizzazione dello scopo. In conformità alla normativa degli enti del terzo settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti che perseguono la medesima finalità.
Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2021
Il bilanciamento tra tutela della salute, dell’ambiente e interessi economici – la produzione ma ... more Il bilanciamento tra tutela della salute, dell’ambiente e interessi economici – la produzione ma anche il lavoro – è di estrema complessità per le corti nazionali, europee e internazionali e, prima ancor per le istituzioni politiche. Una “scelta tragica” va compiuta. Il caso Ilva è il simbolo di un disastro ambientale che offre l’opportunità di affrontare diverse tematiche sensibili. La prima parte analizza i possibili metodi e i limiti del bilanciamento degli evocati diritti costituzionali nell’ordinamento giuridico italiano, basandosi sulla natura
flessibile e dinamica della gerarchia dei valori. Inoltre, si esplora l’effettività delle tecniche di giustiziabilità in materia ambientale, in termini di accesso alla giustizia e di rimedi effettivi, sulla scia delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La seconda parte si concentra sulle funzioni svolte dalla responsabilità civile
nel reintegrare i pregiudizi quando nessuna prevenzione effettiva è possibile. Argomentando dalla prevenzione unilaterale degli incidenti e dall’irrilevanza dell’eccezione del rispetto dei permessi di inquinamento, si osserva che i danni ambientali “riflessi” devono essere risarciti attraverso una regola oggettiva di responsabilità. Lo
scritto termina con alcune considerazioni di politica del diritto circa il modello piú effettivo per regolare i disastri ambientali.
Journal of European Tort Law, 2020
Balancing health and the environment against economic interests – in terms of production but also... more Balancing health and the environment against economic interests – in terms of production but also employment – is a big conundrum for national, European and international courts and politics. It seems a ‘tragic choice’ to deal with. The Ilva case symbolises an environmental disaster that offers an opportunity to delve into several sensitive issues. Part I will address, firstly, the possible methods and limitations of balancing constitutional rights in the Italian legal system, drawing on the flexible and dynamic nature of the hierarchy of legal values. Secondly, it will address the role of effective judicial protection of the right to health and environment, taking into consideration access to justice and effective remedies, as the European Court of Human Rights (ECtHR) pointed out. Part II will focus on the role of civil liability in repairing damage where no effective prevention is feasible. While focusing on the unilateral prevention of accidents and the irrelevance of a regulatory compliance defence, the paper will contend that ‘reflected’ environmental damage should be awarded compensation through a strict rule of liability. Finally, the paper will articulate some policy remarks as to the most effective model to regulate environmental disasters.
Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2020
Il life insurance trust si è affacciato nella prassi assicurativa italiana come un valido strumen... more Il life insurance trust si è affacciato nella prassi assicurativa italiana come un valido strumento per garantire una trasmissione intergenerazionale «controllata» della ricchezza, con il beneficio della segregazione patrimoniale dell’indennità corrisposta dall’assicuratore al beneficiario della polizza. Il rapporto tra l’effetto segregativo del trust e quello contemplato dall’art. 1923 c.c. si pone, tuttavia, in termini problematici in relazione alla funzione previdenziale assolta dalla norma. Il rischio che la garanzia patrimoniale generica sia lesa è scongiurato dal requisito dell’interesse assicurabile e dall’articolato sistema di filtri contemplato dalla Convenzione de L’Aja.
Life insurance trusts have become popular in the Italian insurance practice as valid instruments to control the transmission of wealth through generations, with the benefit of ring-fencing the indemnity that the insurer pays out to the policy beneficiary. However, the relation between the ring-fencing brought by the trust and art. 1923 c.c. appears to be problematic in light of the welfare function performed by the provision. The «insurable interest» requirement and the articulated system of checks set forth in the Hague Convention make it possible that the creditors’ interests are not impaired.
Rassegna di diritto civile, 2019
Declinato il negozio fiduciario nelle sue manifestazioni piú rilevanti, lo scritto si propone di ... more Declinato il negozio fiduciario nelle sue manifestazioni piú rilevanti, lo scritto si propone di affrontare i problemi connessi alla sua causa e alla morfologia della situazione di cui è investito il fiduciario. Da un lato, si prospetta l’unitarietà della causa fiduciae, sottoponendo a vaglio critico la tesi tradizionale che riduce la fiducia ad un’ipotesi di collegamento funzionale. Dall’altro, contestata la riconducibilità della proprietà fiduciaria al paradigma codicistico, si afferma la sua funzionalizzazione alla cura di un interesse altrui. L’opponibilità ai terzi della proprietà conformata rafforza e connota di realità la tutela del fiduciante.
The essay analyzes the most relevant examples of fiduciary transactions, and addresses the issues arising from their causa and the nature of fiduciary ownership. On one hand, it suggests that the negozio fiduciario has a single causa fiduciae, thereby critically examining the canonical opinion revolving around functional connection. On the other, it argues that the model of ownership laid down in the civil code is ot exclusive and fiduciary ownership is, instead, designed to attain interests other than the owner’s. This peculiar ownership, which is effective vis-à-vis third parties, strengthens the settlor’s position.
Insights and proposals related to the application of the European Succession Regulation 650/2012, 2019
The essay explores the intersections between succession agreements and the public policy defence ... more The essay explores the intersections between succession agreements and the public policy defence within the framework of the European Succession Regulation. After narrowing down the relevant notion of succession agreements under the Regulation and illustrating the criteria to determine the applicable law, it will be argued that the hypothetical succession law best serves legal certainty and the desire of the person whose succession is concerned to plan his succession pursuant to predictable and indisputable provisions. The concept of public policy will be elucidated, drawing a clear dividing line between its domestic and international variations, and showing that the distinction lies in their content and function. The essay ends with some remarks on the possible conflict of succession agreements with public policy. While it is true that, in countries that prohibit them, succession agreements clash with domestic public policy, it is no less true that they do not per se run contrary to international public policy, except for some circumstances in which the solidarity-based reasons behind forced heirship are impaired.
Annuario di diritto comparato e studi legislativi, 2019
La legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «norme in materia di consenso informato e di disposizi... more La legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», offre numerosi spunti di riflessione sul tema delle decisioni del fine vita. Vanno sicuramente apprezzate, oltre alla valorizzazione del consenso informato, le novità relative alla pianificazione condivisa di cure, alla qualificazione della nutrizione e idratazione artificiali come trattamenti rifiutabili, alla necessaria contestualizzazione delle disposizioni anticipate. Al contempo, però, la regolamentazione dei requisiti di capacità, del formalismo negoziale, del fiduciario per l’attuazione delle disposizioni si presta a diverse obiezioni critiche per la potenziale lesione della dignità e dell’autodeterminazione di chi si trova ad affrontare gli ultimi istanti della propria vita. Particolarmente utile risulta il confronto con l’esperienza spagnola, la quale da ormai 15 anni conosce una legge sulle instrucciones previas. Da ultimo, le criticità emergenti dalla legge sollecitano una riflessione sull’utilità
di una regolamentazione del testamento biologico.
On December 14th 2017 the Senate definitely passed the bill on informed consent and advance directives, which suggests some avenues to explore on end-of-life decisions. It enhances informed consent and contains provisions as to advance care planning. It qualifies artificial nutrition and hydration as treatments which can be refused and requires that advance directives be contextualized. However, some doubts arise as to the capacity and formal requirements, and the role of the fiduciary while implementing the advance directives, which might harm the patient’s dignity and self-determination in the last moments of his life. A comparison with the Spanish legislation on instrucciones previas, which is now 15 years old, turns out to be very useful. Eventually, it is argued that a law on living wills might not be needed at all.
Rassegna di diritto civile, 2018
All’indomani delle Sezioni unite del 2006, la dottrina si è interrogata sull’estensibilità del pr... more All’indomani delle Sezioni unite del 2006, la dottrina si è interrogata sull’estensibilità del principio della cristallizzazione delle quote di legittima all’apertura della successione, e della loro invariabilità per effetto della rinuncia all’azione di riduzione, alla diversa ipotesi della rinuncia del legittimario all’eredità. La sentenza in commento prende posizione sul tema, affermando che nella successione necessaria la quota spettante al legittimario rinunciante all’eredità non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, né occorre procedere al ricalcolo, dovendo l’individuazione della quota di riserva essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione. La debolezza argomentativa della pronuncia induce, tuttavia, ad una riflessione piú attenta sugli effetti del venir meno di un legittimario alla morte del de cuius e sull’opportunità di distinguere le diverse fattispecie applicative.
In the aftermath of the Joined Sections decision in 2006, scholars have cast doubt on whether the principle that forced shares must be determined at the testator’s death and do not vary where the heir dismisses his claim, might also apply to the heir dismissing his inheritance. In the case at hand, the Court of Cassation took a stance on the issue and held that the forced share of the heir dismissing his inheritance does not add to remaining forced shares, for the shares must be determined when the succession opens. As the Court’s line of reasoning appears quite weak, due regard must be had to the consequences of a dismissal by the forced heir after the testator dies. It appears that different situations must be distinguished.
Il contratto, Atti della scuola estiva dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (6-9 settembre 2017, Università degli Studi di Salerno), 2019
The Italian Law Journal, 2018
The recent case of Lee v Ashers Bakery has raised the question of whether or not freedom of relig... more The recent case of Lee v Ashers Bakery has raised the question of whether or not freedom of religion may justify a provider’s refusal to serve a customer because of his sexual orientation. Businesses and, in general, all activities that involve relationships with the public at large are a crucial touchstone for the non-discrimination principle. Under European law, people engaged in the public offering of goods, services and employment are not entitled to discriminate, not even on religious grounds. Accommodation of religious belief would bring about disquieting consequences relating to the equality and dignity of vulnerable minorities. No distinction can be drawn between status and conduct, and the forced speech argument seems to have a very different scope of application.
Contratto e Impresa/Europa, 2018
Pubblicazione annuale Anno XXIII • La direttiva UE sui segreti commerciali • Per uno statuto univ... more Pubblicazione annuale Anno XXIII • La direttiva UE sui segreti commerciali • Per uno statuto universale del giudice • L'attuazione in Italia degli atti europei • Il progetto di codice civile cinese • Il brevetto unitario • Mercato assicurativo: Solvency II • Crisi bancarie: la direttiva BRRD • La gestione della crisi da sovraindebitamento • Privacy e cloud computing • Il mercato unico digitale • Danni punitivi • L'integrazione del contratto • Il Regolamento UE sulle successioni internazionali • Lo stoccaggio del biossido di carbonio • Il pegno di crediti in Spagna
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Papers by Luca Ettore Perriello
responsabilità del produttore, il quale, peraltro, appare come il soggetto in grado di stimare ed
evitare il danno nel modo piú economico possibile. La rigidità della disciplina europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ha, tuttavia, indotto la Commissione a negoziare specifiche clausole di manleva con le case farmaceutiche. Non si precisa, tuttavia, se il ristoro dei danneggiati debba avvenire attraverso le ordinarie regole della responsabilità o la previsione di schemi indennitari. In verità, il modello della responsabilità presenta notevoli criticità, legate alle lungaggini e ai costi della macchina della giustizia, nonché alle difficoltà probatorie del nesso causale, senza trascurare il pericolo di un eccesso di deterrenza. Per contro, l’impiego di schemi indennitari sembra essere la via piú giusta ed efficiente al governo dei danni derivanti dalla vaccinazione anti Covid-19.
Lo scopo, non lucrativo ma solidaristico e sociale, perseguito dal trust cover appare pienamente meritevole di tutela e non realizzabile allo stesso modo con altri istituti del diritto interno. Il trust cover si candida cosí ad ottenere l’iscrizione nel registro unico degli enti del terzo settore, senza tuttavia acquisire la personalità giuridica. Il rapporto con i singoli trust aderenti sarà regolato da uno specifico patto di adesione, contratto a prestazioni corrispettive, tendenzialmente aleatorio, con il quale il trust cover garantirà la solvibilità dei trust aderenti e si impegnerà ad erogare una serie di servizi accessori, mentre i trust aderenti devolveranno al trust cover i patrimoni residui al momento dell’estinzione. Nell’amministrazione dei trust aderenti il trustee dovrà comportarsi secondo buona fede.
L’atto istitutivo del trust cover potrà riservare alla Fondazione il potere di revocare ad nutum il trust in qualsiasi momento, salvo il rispetto della buona fede. La dotazione del trust fund sarà costituita, di là dai beni originariamente attribuiti dalla Fondazione, dalle devoluzioni dei trust locali e da qualsiasi attribuzione effettuata da terzi, che andranno cosí a costituire un patrimonio separato dal restante patrimonio del trustee del trust cover. La proprietà del trustee del trust cover è piena e a lui spettano i piú ampi poteri di amministrazione e di disposizione. Se i profili di gestione interna del trust cover saranno rimessi alla legge regolatrice, i rapporti con i terzi saranno retti dall’art. 2384 c.c. L’amministrazione del trust cover, nonché dei singoli trust aderenti, sarà sottoposta al controllo del Comitato dei guardiani, nominato dalla Fondazione, il quale disporrà di ampi poteri fiduciari.
Il trust cover si estinguerà alla scadenza del termine eventualmente fissato nell’atto istitutivo, per revoca da parte della Fondazione e per impossibilità o avvenuta realizzazione dello scopo. In conformità alla normativa degli enti del terzo settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti che perseguono la medesima finalità.
flessibile e dinamica della gerarchia dei valori. Inoltre, si esplora l’effettività delle tecniche di giustiziabilità in materia ambientale, in termini di accesso alla giustizia e di rimedi effettivi, sulla scia delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La seconda parte si concentra sulle funzioni svolte dalla responsabilità civile
nel reintegrare i pregiudizi quando nessuna prevenzione effettiva è possibile. Argomentando dalla prevenzione unilaterale degli incidenti e dall’irrilevanza dell’eccezione del rispetto dei permessi di inquinamento, si osserva che i danni ambientali “riflessi” devono essere risarciti attraverso una regola oggettiva di responsabilità. Lo
scritto termina con alcune considerazioni di politica del diritto circa il modello piú effettivo per regolare i disastri ambientali.
Life insurance trusts have become popular in the Italian insurance practice as valid instruments to control the transmission of wealth through generations, with the benefit of ring-fencing the indemnity that the insurer pays out to the policy beneficiary. However, the relation between the ring-fencing brought by the trust and art. 1923 c.c. appears to be problematic in light of the welfare function performed by the provision. The «insurable interest» requirement and the articulated system of checks set forth in the Hague Convention make it possible that the creditors’ interests are not impaired.
The essay analyzes the most relevant examples of fiduciary transactions, and addresses the issues arising from their causa and the nature of fiduciary ownership. On one hand, it suggests that the negozio fiduciario has a single causa fiduciae, thereby critically examining the canonical opinion revolving around functional connection. On the other, it argues that the model of ownership laid down in the civil code is ot exclusive and fiduciary ownership is, instead, designed to attain interests other than the owner’s. This peculiar ownership, which is effective vis-à-vis third parties, strengthens the settlor’s position.
di una regolamentazione del testamento biologico.
On December 14th 2017 the Senate definitely passed the bill on informed consent and advance directives, which suggests some avenues to explore on end-of-life decisions. It enhances informed consent and contains provisions as to advance care planning. It qualifies artificial nutrition and hydration as treatments which can be refused and requires that advance directives be contextualized. However, some doubts arise as to the capacity and formal requirements, and the role of the fiduciary while implementing the advance directives, which might harm the patient’s dignity and self-determination in the last moments of his life. A comparison with the Spanish legislation on instrucciones previas, which is now 15 years old, turns out to be very useful. Eventually, it is argued that a law on living wills might not be needed at all.
In the aftermath of the Joined Sections decision in 2006, scholars have cast doubt on whether the principle that forced shares must be determined at the testator’s death and do not vary where the heir dismisses his claim, might also apply to the heir dismissing his inheritance. In the case at hand, the Court of Cassation took a stance on the issue and held that the forced share of the heir dismissing his inheritance does not add to remaining forced shares, for the shares must be determined when the succession opens. As the Court’s line of reasoning appears quite weak, due regard must be had to the consequences of a dismissal by the forced heir after the testator dies. It appears that different situations must be distinguished.
responsabilità del produttore, il quale, peraltro, appare come il soggetto in grado di stimare ed
evitare il danno nel modo piú economico possibile. La rigidità della disciplina europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ha, tuttavia, indotto la Commissione a negoziare specifiche clausole di manleva con le case farmaceutiche. Non si precisa, tuttavia, se il ristoro dei danneggiati debba avvenire attraverso le ordinarie regole della responsabilità o la previsione di schemi indennitari. In verità, il modello della responsabilità presenta notevoli criticità, legate alle lungaggini e ai costi della macchina della giustizia, nonché alle difficoltà probatorie del nesso causale, senza trascurare il pericolo di un eccesso di deterrenza. Per contro, l’impiego di schemi indennitari sembra essere la via piú giusta ed efficiente al governo dei danni derivanti dalla vaccinazione anti Covid-19.
Lo scopo, non lucrativo ma solidaristico e sociale, perseguito dal trust cover appare pienamente meritevole di tutela e non realizzabile allo stesso modo con altri istituti del diritto interno. Il trust cover si candida cosí ad ottenere l’iscrizione nel registro unico degli enti del terzo settore, senza tuttavia acquisire la personalità giuridica. Il rapporto con i singoli trust aderenti sarà regolato da uno specifico patto di adesione, contratto a prestazioni corrispettive, tendenzialmente aleatorio, con il quale il trust cover garantirà la solvibilità dei trust aderenti e si impegnerà ad erogare una serie di servizi accessori, mentre i trust aderenti devolveranno al trust cover i patrimoni residui al momento dell’estinzione. Nell’amministrazione dei trust aderenti il trustee dovrà comportarsi secondo buona fede.
L’atto istitutivo del trust cover potrà riservare alla Fondazione il potere di revocare ad nutum il trust in qualsiasi momento, salvo il rispetto della buona fede. La dotazione del trust fund sarà costituita, di là dai beni originariamente attribuiti dalla Fondazione, dalle devoluzioni dei trust locali e da qualsiasi attribuzione effettuata da terzi, che andranno cosí a costituire un patrimonio separato dal restante patrimonio del trustee del trust cover. La proprietà del trustee del trust cover è piena e a lui spettano i piú ampi poteri di amministrazione e di disposizione. Se i profili di gestione interna del trust cover saranno rimessi alla legge regolatrice, i rapporti con i terzi saranno retti dall’art. 2384 c.c. L’amministrazione del trust cover, nonché dei singoli trust aderenti, sarà sottoposta al controllo del Comitato dei guardiani, nominato dalla Fondazione, il quale disporrà di ampi poteri fiduciari.
Il trust cover si estinguerà alla scadenza del termine eventualmente fissato nell’atto istitutivo, per revoca da parte della Fondazione e per impossibilità o avvenuta realizzazione dello scopo. In conformità alla normativa degli enti del terzo settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti che perseguono la medesima finalità.
flessibile e dinamica della gerarchia dei valori. Inoltre, si esplora l’effettività delle tecniche di giustiziabilità in materia ambientale, in termini di accesso alla giustizia e di rimedi effettivi, sulla scia delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La seconda parte si concentra sulle funzioni svolte dalla responsabilità civile
nel reintegrare i pregiudizi quando nessuna prevenzione effettiva è possibile. Argomentando dalla prevenzione unilaterale degli incidenti e dall’irrilevanza dell’eccezione del rispetto dei permessi di inquinamento, si osserva che i danni ambientali “riflessi” devono essere risarciti attraverso una regola oggettiva di responsabilità. Lo
scritto termina con alcune considerazioni di politica del diritto circa il modello piú effettivo per regolare i disastri ambientali.
Life insurance trusts have become popular in the Italian insurance practice as valid instruments to control the transmission of wealth through generations, with the benefit of ring-fencing the indemnity that the insurer pays out to the policy beneficiary. However, the relation between the ring-fencing brought by the trust and art. 1923 c.c. appears to be problematic in light of the welfare function performed by the provision. The «insurable interest» requirement and the articulated system of checks set forth in the Hague Convention make it possible that the creditors’ interests are not impaired.
The essay analyzes the most relevant examples of fiduciary transactions, and addresses the issues arising from their causa and the nature of fiduciary ownership. On one hand, it suggests that the negozio fiduciario has a single causa fiduciae, thereby critically examining the canonical opinion revolving around functional connection. On the other, it argues that the model of ownership laid down in the civil code is ot exclusive and fiduciary ownership is, instead, designed to attain interests other than the owner’s. This peculiar ownership, which is effective vis-à-vis third parties, strengthens the settlor’s position.
di una regolamentazione del testamento biologico.
On December 14th 2017 the Senate definitely passed the bill on informed consent and advance directives, which suggests some avenues to explore on end-of-life decisions. It enhances informed consent and contains provisions as to advance care planning. It qualifies artificial nutrition and hydration as treatments which can be refused and requires that advance directives be contextualized. However, some doubts arise as to the capacity and formal requirements, and the role of the fiduciary while implementing the advance directives, which might harm the patient’s dignity and self-determination in the last moments of his life. A comparison with the Spanish legislation on instrucciones previas, which is now 15 years old, turns out to be very useful. Eventually, it is argued that a law on living wills might not be needed at all.
In the aftermath of the Joined Sections decision in 2006, scholars have cast doubt on whether the principle that forced shares must be determined at the testator’s death and do not vary where the heir dismisses his claim, might also apply to the heir dismissing his inheritance. In the case at hand, the Court of Cassation took a stance on the issue and held that the forced share of the heir dismissing his inheritance does not add to remaining forced shares, for the shares must be determined when the succession opens. As the Court’s line of reasoning appears quite weak, due regard must be had to the consequences of a dismissal by the forced heir after the testator dies. It appears that different situations must be distinguished.