Questo lavoro mira a mettere in luce le differenze tra la disciplina della professione del collab... more Questo lavoro mira a mettere in luce le differenze tra la disciplina della professione del collaboratore parlamentare italiano rispetto agli omologhi di altri Paesi occidentali e del Parlamento europeo.
Con la sentenza n. 120/2014, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità cos... more Con la sentenza n. 120/2014, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, confermando ancora una volta il suo orientamento in ordine all'insindacabilità dei regolamenti parlamentari. Nella specie, il giudizio di legittimità costituzionale aveva ad oggetto l'art. 12 del regolamento del Senato, nella parte in cui attribuisce al "Consiglio di Presidenza" una serie di poteri, tra i quali quello di adottare i provvedimenti relativi al personale nei casi ivi previsti, ed esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente. Secondo il remittente, infatti, esso si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, comma 2, 111, commi 1,2 e 7, e 113, comma 1, della Costituzione. Quindi, il giudizio ha riguardato l'art. 12 del regolamento, che attribuisce al Senato i poteri di giudice domestico, ossia l'autodichia, sui propri dipendenti. La questione si è rivelata piuttosto spinosa per la Corte, in quanto il giudice costituzionale si è dovuto occupare sia della problematica riguardante la sindacabilità dei regolamenti parlamentari, che di quella più specifica riguardante l'autodichia.
Questo lavoro mira a mettere in luce le differenze tra la disciplina della professione del collab... more Questo lavoro mira a mettere in luce le differenze tra la disciplina della professione del collaboratore parlamentare italiano rispetto agli omologhi di altri Paesi occidentali e del Parlamento europeo.
Con la sentenza n. 120/2014, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità cos... more Con la sentenza n. 120/2014, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, confermando ancora una volta il suo orientamento in ordine all'insindacabilità dei regolamenti parlamentari. Nella specie, il giudizio di legittimità costituzionale aveva ad oggetto l'art. 12 del regolamento del Senato, nella parte in cui attribuisce al "Consiglio di Presidenza" una serie di poteri, tra i quali quello di adottare i provvedimenti relativi al personale nei casi ivi previsti, ed esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente. Secondo il remittente, infatti, esso si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, comma 2, 111, commi 1,2 e 7, e 113, comma 1, della Costituzione. Quindi, il giudizio ha riguardato l'art. 12 del regolamento, che attribuisce al Senato i poteri di giudice domestico, ossia l'autodichia, sui propri dipendenti. La questione si è rivelata piuttosto spinosa per la Corte, in quanto il giudice costituzionale si è dovuto occupare sia della problematica riguardante la sindacabilità dei regolamenti parlamentari, che di quella più specifica riguardante l'autodichia.
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