Articoli e saggi Poteri ispettivi e tutele procedimentali tra esigenze conoscitive e diritto al s... more Articoli e saggi Poteri ispettivi e tutele procedimentali tra esigenze conoscitive e diritto al silenzio Luigi Previti Sommario: 1. Attività conoscitiva e ispezioni amministrative.-2. Natura giuridica dell'istituto e la procedimentalizzazione della funzione.-3. Garanzie procedimentali e indagini ispettive.-4. Gli obblighi di collaborazione dell'ispezionato nella disciplina di settore.-5. Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di diritto al silenzio e implicazioni sistematiche.-6. Osservazioni conclusive. amministrativi che si trovano in posizione sovraordinata rispetto ad altri; le ispezioni come strumento di controllo, ossia quelle disposte da organi o enti deputati ad esercitare funzioni di controllo; le ispezioni come strumento dell'istruttoria processuale (così, G. Zaccaria, Teoria e tecnica dell'ispezione e della verifica, Sarzana, 1969, 54 ss.). Più recentemente, si è osservato come la predetta classificazione teorica sia utile soltanto ad evidenziare profili diversi dello stesso unitario istituto, allorché tutte le ispezioni amministrative, sul piano funzionale, rispondono a finalità di controllo e di vigilanza. In questi termini, V. Tenore, L'ispezione amministrativa e il suo procedimento, Milano, 1999, 58. 3 Invero, nelle elaborazioni teoriche più risalenti l'attività ispettiva delle pubbliche amministrazioni è stata espressamente definita come una forma di controllo amministrativo (sul punto, si vedano U. Forti, I controlli sull'Amministrazione locale, in V.E. Orlando (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1915, 614 ss., il quale definisce il controllo amministrativo come quell'attività che si impernia sulla formulazione di un giudizio di conformità di determinati atti o comportamenti a determinate norme o principi; U. Borsi, Intorno al c.d. controllo sostitutivo, in Studi Senesi, 1916, 9, il quale considera l'ispezione come il «momento essenziale del controllo»). In seguito, riconosciuta la possibilità per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività conoscitiva al di fuori delle proprie funzioni di controllo (cfr. F. Levi, L'attività conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., 35 ss.), ci si è chiesti se all'operazione dell'inspicere fosse possibile attribuire un fondamento autonomo, indipendente dalle potestà proprie di ciascun organo, considerando lo scopo conoscitivo cui l'ispezione tende come l'obiettivo ultimo e non strumentale dell'istituto (tesi che trovava degli autorevoli precedenti, seppur relativi all'istituto dell'inchiesta, in U.
Il contributo mira ad analizzare l'attuale architettura istituzionale relativa alla cybersicurezz... more Il contributo mira ad analizzare l'attuale architettura istituzionale relativa alla cybersicurezza. Dopo aver richiamato i più significativi interventi legislativi adottati in materia a livello europeo e nazionale, il lavoro evidenzia come la migliore assicurazione possibile contro il rischio di attacchi informatici sia rappresentata dall'ampia partecipazione dei diversi protagonisti del cyberspazio al sistema di protezione della pubblica sicurezza cibernetica. Adottando una siffatta prospettiva, l'articolo sottolinea il ruolo strategico svolto dagli operatori economici del settore e dagli utenti delle reti e dei servizi digitali ai fini della definizione di una struttura più aperta e condivisa di prevenzione e di monitoraggio. Un ruolo che, tuttavia, non sembra essere ancora adeguatamente valorizzato all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.
It): L'articolo cerca di mettere in luce le principali implicazioni di carattere sistematico che ... more It): L'articolo cerca di mettere in luce le principali implicazioni di carattere sistematico che derivano dall'eccessiva elasticità del campo soggettivo di applicazione dell'istituto della responsabilità amministrativa. Dopo aver brevemente richiamato il concetto di rapporto di servizio, oggetto di frequenti riletture giurisprudenziali negli ultimi anni, il contributo prende in esame alcune significative categorie di soggetti nei cui confronti è oggi possibile instaurare un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti. Nell'analizzare le ragioni sottese ai più rilevanti approdi interpretativi della giurisprudenza in materia, viene dedicata particolare attenzione alla possibilità di configurare ipotesi di responsabilità erariale in relazione al fenomeno delle società pubbliche, anche alla luce del recente d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
1. FOREWORD: DELIMITATION OF THE FIELD OF RESEARCH 2. THE MYTH OF DIGITALIZATION AND THE MEASURES... more 1. FOREWORD: DELIMITATION OF THE FIELD OF RESEARCH 2. THE MYTH OF DIGITALIZATION AND THE MEASURES OF THE ITALIAN LEGISLATOR: MUCH ADO ABOUT NOTHING? 3. TRADITIONAL DOCTRINAL APPROACH: FROM ADMINISTRATIVE SELFRESTRAINT TO AUTOMATED DECISION-MAKING PROCESS 4. THE OPENINGS OF RECENT ADMINISTRATIVE CASE LAW AND THE ROLE OF EUROPEAN PRINCIPLES 4.1 The full knowledge of the decision-making process 4.2 Accountability and control of automated decisions 5. THE FIRST REGULATORY MEASURES IN THE FRENCH LEGAL SYSTEM 6. CONCLUDING REMARKS
Articoli e saggi Poteri ispettivi e tutele procedimentali tra esigenze conoscitive e diritto al s... more Articoli e saggi Poteri ispettivi e tutele procedimentali tra esigenze conoscitive e diritto al silenzio Luigi Previti Sommario: 1. Attività conoscitiva e ispezioni amministrative.-2. Natura giuridica dell'istituto e la procedimentalizzazione della funzione.-3. Garanzie procedimentali e indagini ispettive.-4. Gli obblighi di collaborazione dell'ispezionato nella disciplina di settore.-5. Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di diritto al silenzio e implicazioni sistematiche.-6. Osservazioni conclusive. amministrativi che si trovano in posizione sovraordinata rispetto ad altri; le ispezioni come strumento di controllo, ossia quelle disposte da organi o enti deputati ad esercitare funzioni di controllo; le ispezioni come strumento dell'istruttoria processuale (così, G. Zaccaria, Teoria e tecnica dell'ispezione e della verifica, Sarzana, 1969, 54 ss.). Più recentemente, si è osservato come la predetta classificazione teorica sia utile soltanto ad evidenziare profili diversi dello stesso unitario istituto, allorché tutte le ispezioni amministrative, sul piano funzionale, rispondono a finalità di controllo e di vigilanza. In questi termini, V. Tenore, L'ispezione amministrativa e il suo procedimento, Milano, 1999, 58. 3 Invero, nelle elaborazioni teoriche più risalenti l'attività ispettiva delle pubbliche amministrazioni è stata espressamente definita come una forma di controllo amministrativo (sul punto, si vedano U. Forti, I controlli sull'Amministrazione locale, in V.E. Orlando (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1915, 614 ss., il quale definisce il controllo amministrativo come quell'attività che si impernia sulla formulazione di un giudizio di conformità di determinati atti o comportamenti a determinate norme o principi; U. Borsi, Intorno al c.d. controllo sostitutivo, in Studi Senesi, 1916, 9, il quale considera l'ispezione come il «momento essenziale del controllo»). In seguito, riconosciuta la possibilità per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività conoscitiva al di fuori delle proprie funzioni di controllo (cfr. F. Levi, L'attività conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., 35 ss.), ci si è chiesti se all'operazione dell'inspicere fosse possibile attribuire un fondamento autonomo, indipendente dalle potestà proprie di ciascun organo, considerando lo scopo conoscitivo cui l'ispezione tende come l'obiettivo ultimo e non strumentale dell'istituto (tesi che trovava degli autorevoli precedenti, seppur relativi all'istituto dell'inchiesta, in U.
Il contributo mira ad analizzare l'attuale architettura istituzionale relativa alla cybersicurezz... more Il contributo mira ad analizzare l'attuale architettura istituzionale relativa alla cybersicurezza. Dopo aver richiamato i più significativi interventi legislativi adottati in materia a livello europeo e nazionale, il lavoro evidenzia come la migliore assicurazione possibile contro il rischio di attacchi informatici sia rappresentata dall'ampia partecipazione dei diversi protagonisti del cyberspazio al sistema di protezione della pubblica sicurezza cibernetica. Adottando una siffatta prospettiva, l'articolo sottolinea il ruolo strategico svolto dagli operatori economici del settore e dagli utenti delle reti e dei servizi digitali ai fini della definizione di una struttura più aperta e condivisa di prevenzione e di monitoraggio. Un ruolo che, tuttavia, non sembra essere ancora adeguatamente valorizzato all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.
It): L'articolo cerca di mettere in luce le principali implicazioni di carattere sistematico che ... more It): L'articolo cerca di mettere in luce le principali implicazioni di carattere sistematico che derivano dall'eccessiva elasticità del campo soggettivo di applicazione dell'istituto della responsabilità amministrativa. Dopo aver brevemente richiamato il concetto di rapporto di servizio, oggetto di frequenti riletture giurisprudenziali negli ultimi anni, il contributo prende in esame alcune significative categorie di soggetti nei cui confronti è oggi possibile instaurare un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti. Nell'analizzare le ragioni sottese ai più rilevanti approdi interpretativi della giurisprudenza in materia, viene dedicata particolare attenzione alla possibilità di configurare ipotesi di responsabilità erariale in relazione al fenomeno delle società pubbliche, anche alla luce del recente d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
1. FOREWORD: DELIMITATION OF THE FIELD OF RESEARCH 2. THE MYTH OF DIGITALIZATION AND THE MEASURES... more 1. FOREWORD: DELIMITATION OF THE FIELD OF RESEARCH 2. THE MYTH OF DIGITALIZATION AND THE MEASURES OF THE ITALIAN LEGISLATOR: MUCH ADO ABOUT NOTHING? 3. TRADITIONAL DOCTRINAL APPROACH: FROM ADMINISTRATIVE SELFRESTRAINT TO AUTOMATED DECISION-MAKING PROCESS 4. THE OPENINGS OF RECENT ADMINISTRATIVE CASE LAW AND THE ROLE OF EUROPEAN PRINCIPLES 4.1 The full knowledge of the decision-making process 4.2 Accountability and control of automated decisions 5. THE FIRST REGULATORY MEASURES IN THE FRENCH LEGAL SYSTEM 6. CONCLUDING REMARKS
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