BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT. FUNZIONAMENTO, PROFILI GIURIDICI E INTERNAZIONALI, APPLICAZIONI PRATICHE, 2019
I sistemi basati su tecnologie a registro distribuito consentono di inserire dati all’interno di ... more I sistemi basati su tecnologie a registro distribuito consentono di inserire dati all’interno di transazioni (attività nella prassi definita “notarizzazione”
o anchoring) e, al momento dell’inserimento di una transazione in un “blocco” e di questo in una blockchain, possiedono una funzione di validazione temporale (c.d. timestamping), seppur con caratteristiche differenti a seconda dei protocolli utilizzati.
Attualmente, il principale utilizzo non “monetario” della blockchain è, quindi, quello di “documentazione” nel senso di capacità di
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati e di riconducibilità di tali informazioni a uno specifico soggetto
Negli Stati Uniti vige, a livello federale, la disciplina dell’
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) che equipara alle sottoscrizioni e alle registrazioni elettroniche la medesima efficacia degli equivalenti cartacei. Inoltre, alcuni Stati hanno espressamente previsto che alle firme e ai documenti generati o conservati mediante la tecnologia blockchain sia riconosciuta la stessa validità delle firme elettroniche e dei documenti elettronici
Dall’altro lato dell’Atlantico, Gibilterra, Malta e San Marino hanno introdotto discipline specifiche sul tema della tecnologia blockchain, affidando ad autorità amministrative i poteri di regolazione e vigilanza nei confronti dei prestatori di servizi basati su DLT
La Suprema corte del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha, di recente, affermato l’ammissibilità in giudizio di informazioni generate e conservate mediante la tecnologia blockchain
Nonostante le numerose iniziative intraprese nell’ambito delle DLT, l’Unione Europea non ha adottato previsioni normative che attribuiscano espressamente valore sostanziale o probatorio alle informazioni in esse contenute pertanto, ai sensi del Regolamento eIDAS, mentre non pare potersi escludere la rilevanza giuridica di tali dati, tuttavia a questi non appare applicabile la disciplina delle firme, dei sigilli e delle marcature temporali “qualificati”. Solo a questi ultimi, infatti, rispetto ai quali è necessariamente previsto l’intervento di intermediari quali i prestatori di servizi fiduciari qualificati, è attribuita dall’ordinamento eurounitario
una presunzione di autenticità, integrità e accuratezza che, negli altri casi, deve essere dimostrata da chi ne invoca l’utilizzabilità
All’esito dell’analisi comparatistica può registrarsi una convergenza tra gli ordinamenti nell’individuazione di uno standard di sicurezza e integrità attribuibile ai documenti generati o conservati mediante DLT oltre ad alcuni interessanti tentativi di enucleare discipline attente alle vicende circolatorie delle informazioni generate o conservate tramite tali sistemi
Uploads
Papers by Niccolò Travia
Negli Stati Uniti d’America, l’Ariziona ha, per primo, introdotto una disposizione che attribuisce espressa rilevanza giuridica agli smart contract in alcuni limitati ambiti del diritto commerciale. Tale approccio è stato, in seguito, adottato anche da altri Stati, alcuni dei quali hanno anche disciplinato gli effetti del trasferimento dei digital assets nell’ambito delle
operazioni realizzate mediante l’impiego degli smart contract
A Malta, il Digital Innovation Authority Act del 2018 ricomprende gli smart contract nell’ambito degli innovative technology arrangements la cui regolazione è affidata alla competenza di detta Autorità
La Bielorussia ha adottato una disciplina che consente l’utilizzo degli smart contract ai residenti del Park of High Technologies, un’area di oltre 55 ettari, esentasse, dedicata allo sviluppo di software, prodotti ICT e altre nuove tecnologie
Australia e Singapore non possiedono una disciplina specifica in tema di smart contract, tuttavia si ritiene applicabile, in entrambi gli ordinamenti, la disciplina dettata dalla legge sulle transazioni elettroniche
Nel Regno Unito si è appena conclusa una consultazione pubblica volta all’elaborazione di un Authoritative Legal Statement ad opera della
Jurisdiction Taskforce del Law Tech Delivery Panel istituito dal Lord Cancelliere al fine di enucleare gli elementi di compatibilità del sistema giuridico nazionale con gli sviluppi tecnologici offerti da DLT e smart contract. Nell’ottica di dimostrare la capacità di adattamento del diritto inglese ai progressi tecnologici e di confermare che la giurisdizione del Regno Unito è in grado di fomentarne lo sviluppo saranno, all’esito della consultazione, fornite le linee guida sulla disciplina applicabile al
fenomeno in commento
La rilevanza giuridica delle operazioni realizzate mediante gli smart contract può definirsi variabile a seconda dell’approccio utilizzato dal legislatore, ma soprattutto appare condizionata dalla tipologia di metodo utilizzata nell’elaborazione dello strumento. Nelle ipotesi in cui il linguaggio di programmazione sia predominante rispetto al linguaggio naturale, l’estrema difficoltà di rintracciare gli estremi dell’accordo e di interpretare la volontà pattizia complicherebbe l’ottenimento di un’eventuale protezione degli interessi sottesi all’operazione. Viceversa, ciò che invece appare prevedibile e, ad avviso di chi scrive, anche
auspicabile in una fase iniziale, è la rilevanza che sarà attribuita alla tipizzazione di modelli contrattuali vagliati da autorità di regolamentazione di settore o da organismi autonomi. Sempre più di frequente potrebbe quindi farsi ricorso ai cc.dd. smart legal contracts, relegando le costruzioni più intrepide al campo dell’irrilevanza giuridica
o anchoring) e, al momento dell’inserimento di una transazione in un “blocco” e di questo in una blockchain, possiedono una funzione di validazione temporale (c.d. timestamping), seppur con caratteristiche differenti a seconda dei protocolli utilizzati.
Attualmente, il principale utilizzo non “monetario” della blockchain è, quindi, quello di “documentazione” nel senso di capacità di
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati e di riconducibilità di tali informazioni a uno specifico soggetto
Negli Stati Uniti vige, a livello federale, la disciplina dell’
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) che equipara alle sottoscrizioni e alle registrazioni elettroniche la medesima efficacia degli equivalenti cartacei. Inoltre, alcuni Stati hanno espressamente previsto che alle firme e ai documenti generati o conservati mediante la tecnologia blockchain sia riconosciuta la stessa validità delle firme elettroniche e dei documenti elettronici
Dall’altro lato dell’Atlantico, Gibilterra, Malta e San Marino hanno introdotto discipline specifiche sul tema della tecnologia blockchain, affidando ad autorità amministrative i poteri di regolazione e vigilanza nei confronti dei prestatori di servizi basati su DLT
La Suprema corte del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha, di recente, affermato l’ammissibilità in giudizio di informazioni generate e conservate mediante la tecnologia blockchain
Nonostante le numerose iniziative intraprese nell’ambito delle DLT, l’Unione Europea non ha adottato previsioni normative che attribuiscano espressamente valore sostanziale o probatorio alle informazioni in esse contenute pertanto, ai sensi del Regolamento eIDAS, mentre non pare potersi escludere la rilevanza giuridica di tali dati, tuttavia a questi non appare applicabile la disciplina delle firme, dei sigilli e delle marcature temporali “qualificati”. Solo a questi ultimi, infatti, rispetto ai quali è necessariamente previsto l’intervento di intermediari quali i prestatori di servizi fiduciari qualificati, è attribuita dall’ordinamento eurounitario
una presunzione di autenticità, integrità e accuratezza che, negli altri casi, deve essere dimostrata da chi ne invoca l’utilizzabilità
All’esito dell’analisi comparatistica può registrarsi una convergenza tra gli ordinamenti nell’individuazione di uno standard di sicurezza e integrità attribuibile ai documenti generati o conservati mediante DLT oltre ad alcuni interessanti tentativi di enucleare discipline attente alle vicende circolatorie delle informazioni generate o conservate tramite tali sistemi
Books by Niccolò Travia
Negli Stati Uniti d’America, l’Ariziona ha, per primo, introdotto una disposizione che attribuisce espressa rilevanza giuridica agli smart contract in alcuni limitati ambiti del diritto commerciale. Tale approccio è stato, in seguito, adottato anche da altri Stati, alcuni dei quali hanno anche disciplinato gli effetti del trasferimento dei digital assets nell’ambito delle
operazioni realizzate mediante l’impiego degli smart contract
A Malta, il Digital Innovation Authority Act del 2018 ricomprende gli smart contract nell’ambito degli innovative technology arrangements la cui regolazione è affidata alla competenza di detta Autorità
La Bielorussia ha adottato una disciplina che consente l’utilizzo degli smart contract ai residenti del Park of High Technologies, un’area di oltre 55 ettari, esentasse, dedicata allo sviluppo di software, prodotti ICT e altre nuove tecnologie
Australia e Singapore non possiedono una disciplina specifica in tema di smart contract, tuttavia si ritiene applicabile, in entrambi gli ordinamenti, la disciplina dettata dalla legge sulle transazioni elettroniche
Nel Regno Unito si è appena conclusa una consultazione pubblica volta all’elaborazione di un Authoritative Legal Statement ad opera della
Jurisdiction Taskforce del Law Tech Delivery Panel istituito dal Lord Cancelliere al fine di enucleare gli elementi di compatibilità del sistema giuridico nazionale con gli sviluppi tecnologici offerti da DLT e smart contract. Nell’ottica di dimostrare la capacità di adattamento del diritto inglese ai progressi tecnologici e di confermare che la giurisdizione del Regno Unito è in grado di fomentarne lo sviluppo saranno, all’esito della consultazione, fornite le linee guida sulla disciplina applicabile al
fenomeno in commento
La rilevanza giuridica delle operazioni realizzate mediante gli smart contract può definirsi variabile a seconda dell’approccio utilizzato dal legislatore, ma soprattutto appare condizionata dalla tipologia di metodo utilizzata nell’elaborazione dello strumento. Nelle ipotesi in cui il linguaggio di programmazione sia predominante rispetto al linguaggio naturale, l’estrema difficoltà di rintracciare gli estremi dell’accordo e di interpretare la volontà pattizia complicherebbe l’ottenimento di un’eventuale protezione degli interessi sottesi all’operazione. Viceversa, ciò che invece appare prevedibile e, ad avviso di chi scrive, anche
auspicabile in una fase iniziale, è la rilevanza che sarà attribuita alla tipizzazione di modelli contrattuali vagliati da autorità di regolamentazione di settore o da organismi autonomi. Sempre più di frequente potrebbe quindi farsi ricorso ai cc.dd. smart legal contracts, relegando le costruzioni più intrepide al campo dell’irrilevanza giuridica
o anchoring) e, al momento dell’inserimento di una transazione in un “blocco” e di questo in una blockchain, possiedono una funzione di validazione temporale (c.d. timestamping), seppur con caratteristiche differenti a seconda dei protocolli utilizzati.
Attualmente, il principale utilizzo non “monetario” della blockchain è, quindi, quello di “documentazione” nel senso di capacità di
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati e di riconducibilità di tali informazioni a uno specifico soggetto
Negli Stati Uniti vige, a livello federale, la disciplina dell’
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) che equipara alle sottoscrizioni e alle registrazioni elettroniche la medesima efficacia degli equivalenti cartacei. Inoltre, alcuni Stati hanno espressamente previsto che alle firme e ai documenti generati o conservati mediante la tecnologia blockchain sia riconosciuta la stessa validità delle firme elettroniche e dei documenti elettronici
Dall’altro lato dell’Atlantico, Gibilterra, Malta e San Marino hanno introdotto discipline specifiche sul tema della tecnologia blockchain, affidando ad autorità amministrative i poteri di regolazione e vigilanza nei confronti dei prestatori di servizi basati su DLT
La Suprema corte del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha, di recente, affermato l’ammissibilità in giudizio di informazioni generate e conservate mediante la tecnologia blockchain
Nonostante le numerose iniziative intraprese nell’ambito delle DLT, l’Unione Europea non ha adottato previsioni normative che attribuiscano espressamente valore sostanziale o probatorio alle informazioni in esse contenute pertanto, ai sensi del Regolamento eIDAS, mentre non pare potersi escludere la rilevanza giuridica di tali dati, tuttavia a questi non appare applicabile la disciplina delle firme, dei sigilli e delle marcature temporali “qualificati”. Solo a questi ultimi, infatti, rispetto ai quali è necessariamente previsto l’intervento di intermediari quali i prestatori di servizi fiduciari qualificati, è attribuita dall’ordinamento eurounitario
una presunzione di autenticità, integrità e accuratezza che, negli altri casi, deve essere dimostrata da chi ne invoca l’utilizzabilità
All’esito dell’analisi comparatistica può registrarsi una convergenza tra gli ordinamenti nell’individuazione di uno standard di sicurezza e integrità attribuibile ai documenti generati o conservati mediante DLT oltre ad alcuni interessanti tentativi di enucleare discipline attente alle vicende circolatorie delle informazioni generate o conservate tramite tali sistemi