Papers by Matteo Mattioni

The thesis aims to analyze the issue of the effectiveness in the Italian legal system of foreign ... more The thesis aims to analyze the issue of the effectiveness in the Italian legal system of foreign legal devices concerning family law – in particular, those pertaining to the most represented cultural minorities in Italy, which our courts have mostly dealt with. After a concise historical reconstruction of the legal protection of minorities in national and international systems, the analysis goes into the ground of private law. The research is divided into the two sectors corresponding to the traditional division of family law: that of the relationship between spouses and that of the relationship between parents and children. The relationship between the family core individuals is considered first. The analysis is primarily devoted to the problem – emerging from the conflict between the principle of free will and the cases of planned or forced weddings. Secondly, the issue of polygamous marriages is examined, especially for the purpose of family reunification. Finally, the thesis dea...
Rivista Di Diritto Civile, 2014
Rivista Di Diritto Civile, 2012
Per la prima volta in giurisprudenza, la corte d’appello di Roma ammette la trascrivibilità immed... more Per la prima volta in giurisprudenza, la corte d’appello di Roma ammette la trascrivibilità immediata – cioè senza attendere un accertamento giudiziale di simulazione – di un atto di opposizione (art. 563, comma 4°, cod. civ.) avverso un negozio dispositivo dell’ereditando che il futuro legittimario ritiene dissimulare una donazione, purché sia contestualmente trascritta la domanda di simulazione. Il commento si sofferma sulle ragioni della decisione, che viene inquadrata in un contesto dottrinale in evoluzione e nel solco di un percorso giurisprudenziale non ancora giunto al termine.
The Supreme Court addresses the question of whether a Region can be held liable towards a company... more The Supreme Court addresses the question of whether a Region can be held liable towards a company, which complains for having suffered damage as a result of the enactment of an unconstitutional regional law. The answer of the Court is negative and it is based on the principle of the legislator's irresponsibility for any damage resulting from its legislative function, since the latter is an expression of a free political power, as such unquestionable, against which private individuals have no legally protected positions. This conclusion can be highly criticised as it is based on arguments that appear to be completely outdated in the light of the current features of the Italian legal system, even in light of the European integration process.
Una pronuncia esemplare sull'ambito di applicazione (e sulla natura) della responsabilità ex art.... more Una pronuncia esemplare sull'ambito di applicazione (e sulla natura) della responsabilità ex art. 1669 cod. civ.
Fair dealing e contratto d'appalto, di Giovanni Iudica 1. Appalto e clausola di buona fede 2. Viz... more Fair dealing e contratto d'appalto, di Giovanni Iudica 1. Appalto e clausola di buona fede 2. Vizi occulti e buona fede nell'appalto

SOMMARIO: 1. Caratteri generali del contratto di rete. Le prestazioni dei contraenti. -2. Conclus... more SOMMARIO: 1. Caratteri generali del contratto di rete. Le prestazioni dei contraenti. -2. Conclusione, adesione e altre modificazioni del contratto. -3. Possibili configurazioni della rete d'imprese. La rete "non strutturata". -4. La gestione e la rappresentanza della rete "strutturata". -5. Il fondo comune. -6. La responsabilità per le obbligazioni. -7. Il programma di rete. -8. La pubblicità del contratto. -9. Lo scioglimento del contratto di rete. Lo scioglimento del rapporto limitatamente a un membro. -10. Lo scioglimento totale del rapporto e la liquidazione della rete. scambio avviene tra i partecipanti della rete ed ipotesi in cui intercorre tra la rete ed i partecipanti ovvero tra i partecipanti ed i terzi tramite la rete» (così F. CAFAGGI, in AA.VV., Il contratto di rete. Commentario, cit., 25; v. pure G. VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., 2010, I, 944 ss. e spec. 956 ss.), fermo restando che il c.d.r. non può mai atteggiarsi come mero contratto di scambio (in tal senso, condivisibilmente, A. PISANI MASSAMORMILE, Profili, cit., 381 ss.; sulla controversa categoria dei contratti plurilaterali di scambio v. almeno V. BARBA, Appunti per uno studio sui contratti plurilaterali di scambio, in Riv. dir. civ., 2010, I, 532 ss.). Della particolare ipotesi di c.d.r. bilaterale si occupano, sotto il profilo della risoluzione, F. CAFAGGI-M. GOBBATO, in AA.VV., Il contratto di rete. Commentario, cit., 108 s. 6 Alla stessa stregua del contratto di società, il quale è, in ogni caso, caratterizzato dalla comunione di scopo, ma può concludersi sia tra due, sia tra più parti. Il parallelismo con la società, peraltro, non può estendersi fino alla figura della società costituita mediante atto unilaterale (artt. 2328, co. 1, e 2463, co. 1, c.c.), non essendo configurabile una "rete unipersonale" (neppure se l'atto fosse aperto all'adesione di altre parti, potendo valere tutt'al più come proposta contrattuale): ciò, oltre che per l'espresso riferimento legislativo a una pluralità di contraenti, per la stessa inconfigurabilità di una rete d'imprese in presenza di un'impresa sola. È appena il caso di sottolineare che, nel caso in cui un'impresa attuasse forme di coordinamento interno tra le proprie divisioni, si sarebbe di fronte non già ad una rete d'imprese, ma a un'attività che costituisce l'in sé di ogni gestione imprenditoriale di realtà aziendali complesse e che, sul piano giuridico, assume rilievo meramente interno. Ciò non toglie che, ove una realtà imprenditoriale sostanzialmente unitaria si componga formalmente di più soggetti giuridici (è il fenomeno dei gruppi d'imprese), a ciascuno dei quali corrisponda un'articolazione di tale più ampio complesso, una rete d'imprese sia giuridicamente configurabile: una simile fattispecie, sul piano economico, potrà essere la medesima rispetto all'ipotesi di coordinamento fra divisioni di un unico soggetto giuridico, ma solo la pluralità giuridica delle imprese consente la configurabilità di una rete. La ragione di ciò appare di tutta evidenza ove si consideri come alla pluralità soggettiva corrisponda, almeno potenzialmente, una pluralità d'interessi, e che solo a fronte di quest'ultima la legge ha ragione di dettare un regolamento. La rete d'imprese di cui al d.l. 5/2009 è, dunque, una fattispecie necessariamente dotata di rilevanza sovraimprenditoriale. 7 Secondo A. PISANI MASSAMORMILE, Profili, cit., 378, nt. 47, «l'accrescimento (in termini di innovatività e competitività) deve riguardare il gruppo di imprese aderenti, producendo così quello di ciascuna impresa individualmente considerata». In senso critico nei confronti della formulazione normativa v. F. CAFAGGI, in AA.VV., Il contratto di rete. Commentario, cit., 31, il quale le attribuisce una «pura funzione descrittiva della causa di collaborazione» ed esclude espressamente che essa «debba costituire oggetto di una specifica valutazione di meritevolezza» -ciò che peraltro è necessario, ai sensi dell'art. 1322, co. 2, c.c., per i soli schemi contrattuali atipici (v. sul punto la ricostruzione di A. GUARNERI, Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto, in Riv. dir. civ., 1994, I, 799 ss., ove si ritrova una lucida analisi circa l'esigua portata attuale della norma da ultimo citata). Parlano dello scopo comune come «criterio interpretativo» della disciplina del c.d.r. F. CAFAGGI-M. GOBBATO, ivi, 92. Sul ruolo attribuito dal legislatore alla causa del c.d.r. e sull'ampiezza del controllo che su tale requisito può essere esercitato, v. invece C. SCOGNAMIGLIO, Il contratto di rete: il problema della causa, in Contratti, 2009, 961 ss., nonché P. ZANELLI, Reti e contratto di rete, Padova, 2012, 57 ss. Si sottolinea che allo scopo della rete d'imprese, la quale mira all'accrescimento della «competitività sul mercato» delle imprese contraenti (con ciò presupponendo appunto la concorrenzialità del mercato di riferimento), è del tutto estraneo un intento anticoncorrenziale. Ciò non significa che il c.d.r. non possa contenere un patto di non concorrenza tra le imprese contraenti, entro i limiti di cui all 'art. 2596 c.c. (cfr. P. ZANELLI, Reti, cit., 233 ss.); tuttavia, ove lo stesso contratto finisca con l'assumere le fattezze di un'intesa restrittiva della libera concorrenza, esso sarà soggetto alla disciplina di cui alla l. 10 ottobre 1990, n. 287, e, se del caso, alla comminatoria di nullità di cui all'art. 2, co. 3, di tale provvedimento. Lamenta il difetto di coordinamento tra la normativa sul c.d.r. e quella antitrust F. FESTI, La nuova legge sul contratto di rete, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, 535 ss. e spec. 537 s., cui si rinvia anche per il riconoscimento dell'applicabilità, nei rapporti interni alla rete, del divieto di abuso di dipendenza economica (ivi, 548, ove ulteriori riferim. sul punto, cui adde F. LONGOBUCCO, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, in Contr. e impr., 2012, 390 ss., e P. ZANELLI, Reti, cit., 109 ss.). In tema, v. inoltre G. OLIVIERI-P. ERRICO, in AA.VV., Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Milano, 2012, 367 ss. 8 In tal senso, per tutti, v. A. PISANI MASSAMORMILE, Profili, cit., 395 ss. Contra, anche in base ai lavori preparatorî alla l. 30 luglio 2010, n. 122, e all'asserita applicabilità analogica dell'art. 2545-septies c.c., R. SANTA-GATA, Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, I, 323 ss. e spec. 337 ss., nonché P. ZANELLI, Reti, cit., 8 ss. Per l'inquadramento del c.d.r. nella categoria dei contratti d'impresa v. S. DELLE MONACHE, Il contratto di rete tra imprese, contri-
Sommario: 1. Premessa. -2. La dottrina italiana sull'equità dalla codificazione al diritto di der... more Sommario: 1. Premessa. -2. La dottrina italiana sull'equità dalla codificazione al diritto di derivazione europea: una breve panoramica. -3. Segue: gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. -4. L'equità come strumento di « giustizia contrattuale ». -5. Equità e buona fede nei Principles of European Contract Law e nel Draft Common Frame of Reference. -6. La vocazione del nostro tempo per l'equità in campo contrattuale.
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