Seconda Convenzione di Ginevra

La Seconda Convenzione di Ginevra è l'estensione degli stessi principi della prima convenzione su aree marittime.[1]

Seconda Convenzione di Ginevra
Firma12 agosto 1949
LuogoGinevra
Efficacia21 ottobre 1950
DepositarioConsiglio federale svizzero
LingueFrancese, Inglese
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La nave ospedale USNS Mercy (T-AH-19) di ritorno a San Diego dopo 5 mesi di missione umanitaria nel sud-est asiatico.

Viene ribadito l'obbligo del rispetto e della protezione dei militari feriti, malati o naufraghi facendo uso delle navi ospedale (con compito di soccorrere, curare e trasportare) e delle Unità costiere di salvataggio. Le navi ospedale devono avere croci rosse a fondo bianco per farsi riconoscere e non essere attaccate ma difese.

Ci sono anche gli aeromobili che vengono usati esclusivamente per lo sgombero dei feriti, malati o naufraghi e devono avere accanto ai colori nazionali dipinte croci rosse a fondo bianco.

  1. ^ Le Convenzioni di Ginevra, su bar.admin.ch. URL consultato il 18 settembre 2024.

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