Richiesta di procedimento

La richiesta di procedimento è un istituto giuridico disciplinato dal codice di procedura penale italiano.

Tale atto è una dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo alla organizzazione giudiziaria (il Ministro della giustizia) chiede al P.M. di procedere per un determinato reato elencati negli artt. 8 e 9 commi 2, 3 e 10[senza fonte] del codice penale italiano.

Tale istituto viene concretamente posto in essere per quei reati, previsti da leggi speciali, punibili a condizione che venga inoltrata tale richiesta. Questi casi sono disciplinati:

  • art. 2 e 3 della legge 25.03.1975 che dà attuazione alla Convenzione per la prevenzione per la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, sottoscritta a New York il 14.12.1973.[1]
  • artt. 2 e 3, della legge 26.11.1985, n. 718, che va a ratificare la Convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, adottata a New York il 18.12.1979.[1]

Nel procedimento penale militare

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Il codice penale militare di pace, prevede l'ipotesi che per procedere a determinati reati, venga richiesta l'autorizzazione al ministro da cui dipende il militare indagato. Se i militari dipendono da ministeri differenti, la competenza spetterà al ministro da cui dipende il militare più alto in grado, o a parità di grado al più anziano. Se hanno concorso alla realizzazione del reato anche persone estranee alle forze armate, l'autorizzazione spetterà al ministro competente per il militare e avrà effetti anche sui civili. Se il colpevole non è un militare, l'autorizzazione spetterà al ministro a cui appartiene il tribunale militare chiamato a giudicare il fatto.[2]

Giurisprudenza

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Tale richiesta può essere formulata anche da un dirigente amministrativo, appositamente delegato dal ministro competente.[3]

Riferimenti normativi

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  1. ^ a b Barazzetta e Cricchetti, Codice di Procedura Penale e leggi complementari, Milano, Il Sole 24ore s.p.a., 2009, Pag. 200.
  2. ^ Art. 260 cpmp
  3. ^ In tal senso si è pronunciata al Cassazione, con la sentenza del 5.03.1999, n. 1173

Bibliografia

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Voci correlate

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