Cancelliere (ecclesiastico)
titolo ecclesiastico
Quello di cancelliere è un titolo ecclesiastico utilizzato da diversi funzionari ben distinti di alcune Chiese cristiane.
- Nella Chiesa cattolica il cancelliere è uno dei più alti funzionari della curia diocesana o eparchiale. Normalmente esso è un presbitero, a volte può essere un diacono o un laico. Il cancelliere conserva gli archivi ufficiali della diocesi, funge da notaio perché certifica i documenti della curia e generalmente gestisce gli uffici amministrativi e talvolta le finanze e il personale di una diocesi o di una eparchia. Può essere assistito da uno o più vice-cancellieri. Sebbene gestisca i documenti e l'ufficio (chiamato cancelleria), non ha un'autorità giurisdizionale effettiva: infatti il vescovo della diocesi esercita l'autorità decisionale attraverso il suo vicario giudiziale in materia giudiziaria e attraverso il vicario generale per le questioni amministrative.
- Nella Chiesa d'Inghilterra:
- il cancelliere è il giudice del tribunale del concistoro. L'ufficio del cancelliere diocesano combina tecnicamente quello del preside (che presiede e rappresenta il vescovo nel tribunale del concistoro) con quello del vicario generale (che funge da rappresentante del vescovo nelle questioni giuridiche e amministrative non giudiziarie).[1] L'ufficio era anche conosciuto storicamente in alcune diocesi come commissario o commissario generale. Oggi il titolo di commissario generale viene usato solo nella diocesi anglicana di Canterbury.
- nelle cattedrali della Chiesa d'Inghilterra, il canonico cancelliere (più comunemente noto semplicemente come cancelliere) è uno dei canonici della cattedrale che ha una particolare responsabilità per le questioni di educazione e di studio, spesso fungendo da bibliotecario e archivista della cattedrale. Il cancelliere è in genere uno dei quattro principali dignitari nel capitolo della cattedrale. Gli altri sono il decano, il precentore e il tesoriere.
- Nella Chiesa metodista unita, ogni Conferenza annuale ha un cancelliere della conferenza che è o un avvocato o un giudice attivo o in pensione che funge da consulente legale e rappresentante della Conferenza annuale. Mentre la Conferenza annuale assume di solito consulenti esterni nelle questioni giuridiche che richiedono la rappresentanza legale, tale assunzione e rappresentanza viene effettuata sotto la supervisione, e con il consenso, del cancelliere della conferenza.
- In altre Chiese, il cancelliere di una diocesi è un avvocato che rappresenta la Chiesa in questioni legali.
Note
modifica- ^ Colin R. Chapman, Ecclesiastical Courts, their Officials and their Records, Dursley, Lochin, 1992, pp. 29–31, ISBN 1-873686-03-X.