Questioni ereditarie. Guida al Diritto delle Successioni
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Anteprima del libro
Questioni ereditarie. Guida al Diritto delle Successioni - Davide Capobianco
lavoro.
CAPITOLO 1
EREDI LEGITTIMI
Se muoio all’improvviso, senza lasciare testamento,
a chi spetteranno i miei beni?
* * *
Quando una persona muore senza lasciare testamento, si apre la successione legittima
: è la legge a stabilire a chi spetta l’eredità.
Secondo le regole della successione legittima, l'eredità si devolve, alternativamente o cumulativamente in diverse proporzioni, al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli (parenti collaterali), agli altri parenti fino al sesto grado ed infine allo Stato.
Il sistema di calcolo della parentela
Sono parenti in linea retta coloro che sono uniti in base ad un rapporto di discendenza diretta (padre e figlio, nonno e nipote).
Sono parenti in linea collaterale i parenti che pur avendo uno stipite in comune non sono discendenti l’uno dell’altro (fratelli e sorelle, zio e nipote).
IL CALCOLO DEL GRADO DI PARENTELA
Il grado di parentela si calcola disegnando una piramide generazionale
tra i due soggetti tra cui si vuole conoscere il grado di parentela, sommando tutti i soggetti intermedi fino allo stipite e sottraendo lo stipite.
Ad esempio:
- padre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado (padre + figlio = 2 - 1 = 1);
- nonno e nipote sono parenti in linea retta di secondo grado (nonno + padre + nipote = 3 – 1 = 2).
- i fratelli sono parenti in linea collaterale di secondo grado (fratello + padre + fratello = 3 – 1 = 2)
- tra cugini (figli di fratelli) si è parenti collaterali di quarto grado (figlio fratello + fratello + padre + fratello + figlio fratello = 5 – 1 = 4).
Le categorie di successibili
Come detto, le categorie di successibili nella successione legittima sono:
1) IL CONIUGE: ovviamente, solo se il defunto si è sposato.
La regola vale anche per il coniuge separato, fatto salvo il caso che gli sia stata addebitata la separazione; non vale per il coniuge divorziato, che non è più titolare di alcun diritto ereditario nei confronti dell’ex coniuge.
2) I FIGLI: se il defunto ha avuto dei figli.
La regola vale per tutti i figli: legittimi (ovvero nati all’interno del matrimonio), riconosciuti, naturali e adottivi.
Sono compresi anche i FIGLI CHE DEVONO ANCORA NASCERE (i nascituri), ma solamente se già concepiti al momento dell’apertura della successione: in questo caso si considerano chiamati all’eredità, come i figli già nati, a condizione che nascano vivi.
3) FRATELLI E SORELLE: se il defunto aveva uno o più fratelli o sorelle.
Nella successione legittima vale la regola che fratelli e sorelle ereditano solo se il defunto non ha lasciato figli.
4) I GENITORI: se sono ancora vivi.
Nella successione legittima vale la regola che i genitori ereditano solo se il defunto non ha lasciato figli.
5) ALTRI PARENTI FINO AL SESTO GRADO:
Se il defunto non ha lasciato né coniuge, né figli, né fratelli o sorelle e né genitori o ulteriori ascendenti, l’eredità spetta ai parenti di terzo grado; in mancanza, ai parenti di quarto grado; in mancanza, ai parenti di quinto grado; in mancanza, ai parenti di sesto grado.
6) LO STATO:
Se mancano anche i parenti di sesto grado, la regola della successione legittima prevede che l’eredità si devolva allo Stato.
Le quote di spettanza alle varie categorie
Vi sono differenti regole a seconda che una categoria (es. figli) concorra o meno con altre categorie (es. coniuge).
1) CONIUGE UNICO EREDE
In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
2) CONIUGE IN CONCORSO CON UN SOLO FIGLIO
Quando il figlio è uno soltanto, al coniuge spetta la quota di metà dell’eredità e la medesima quota di metà spetta al figlio.
3) CONIUGE IN CONCORSO CON PIÙ FIGLI
Quando oltre al coniuge concorrono più figli, al coniuge spetta la quota un terzo dell’eredità ed ai figli la quota di due terzi.
Ad esempio, se il defunto ha avuto due figli, il coniuge eredita un terzo dell’eredità, mentre due terzi dell’eredità va ai figli (quindi, un terzo ciascuno).
Se invece i figli sono quattro, il coniuge eredita un terzo dell’eredità, mentre due terzi dell’eredità va ai figli (quindi, un sesto ciascuno: due terzi diviso quattro).
4) CONIUGE (senza figli) IN CONCORSO CON ASCENDENTI, FRATELLI E SORELLE
Qualora non vi siano figli ed il coniuge concorra con ascendenti (genitori del defunto) o con fratelli e sorelle, la quota di sua spettanza è pari ai due terzi dell’eredità.
La parte che residua, pari ad un terzo dell’eredità, è devoluta agli ascendenti, ai fratelli ed alle sorelle (agli ascendenti spetta comunque un quarto dell’eredità).
5) IN PRESENZA DI SOLI FIGLI (senza coniuge)
Ai figli è devoluta l’intera eredità in parti uguali tra loro senza alcuna distinzione.
6) IN PRESENZA DI SOLO GENITORI (SENZA CONIUGE,FIGLI, FRATELLI O SORELLE NÉ LORO DISCENDENTI)
L’eredità è devoluta ex lege a padre e madre in eguali porzioni (o al solo genitore che sopravvive nell’intero).
7) IN PRESENZA DI SOLO ASCENDENTI (SENZA CONIUGE, FIGLI, FRATELLI O SORELLE NÉ LORO DISCENDENTI NÉ GENITORI)
L’eredità è devoluta ex lege per metà agli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà agli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
8) IN PRESENZA DI SOLO FRATELLI E SORELLE (SENZA ASCENDENTI, CONIUGE,FIGLI, FRATELLI O SORELLE NÉ LORO DISCENDENTI NÉ GENITORI)
L’eredità è devoluta ex lege ai fratelli e sorelle in parti uguali.
In caso di fratelli e sorelle unilaterali (quelli con i quali si ha in comune un solo genitore), ad essi è devoluta la metà della quota che conseguono i fratelli germani (quelli con i quali si hanno entrambi i genitori in comune).
9) CONCORSO DI GENITORI (O ASCENDENTI) CON FRATELLI E SORELLE
Tutti sono ammessi alla successione per capi; ma in nessun caso la quota spettante ai genitori può essere inferiore alla metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che spetta ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se i genitori non possono o non vogliono accettare l’eredità e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve la quota che sarebbe spettata ai genitori.
La regola della rappresentazione
Questa regola prevede che i discendenti (tipicamente: i figli) subentrano nei diritti del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (ad esempio, perché è già morto) o non vuole accettare l’eredità (ad esempio, perché rinuncia all’eredità).
Attenzione: questa regola vale solo quando eredi sarebbero i figli e i fratelli (e le sorelle) del defunto; non vale in altri casi.
Ad esempio, se muore mio nonno (senza lasciare testamento) e mio padre (suo figlio) non può accettare l’eredità (perché è già morto), l’eredità del nonno è devoluta a me, che subentro al posto di mio padre per rappresentazione
.
Se ho dei fratelli, subentriamo tutti per rappresentazione del papà in pari quote.
Se mio padre ha dei fratelli (figli del nonno), la nostra quota di eredità è complessivamente pari a quella di ciascuno zio.
Altro esempio, per comprendere che la regola della rappresentazione non vale per soggetti diversi dai figli e fratelli del defunto:
- muore Tizio (senza lasciare testamento), che in vita non si era sposato, non ha avuto figli, né aveva fratelli: in base alle regole della successione legittima, l’eredità si devolve ai parenti di quarto grado (ossia, i cugini); se Tizio aveva due cugini e uno dei due è già morto, l’eredità è devoluta per intero all’altro cugino, mentre nulla spetterà al figlio del cugino premorto.
FONTI NORMATIVE: artt. 565 e seguenti del codice civile (SUCCESSIONE LEGITTIMA); artt. 467 e seguenti del codice civile (LA RAPPRESENTAZIONE)
APPROFONDIMENTO DI GIURISPRUDENZA:
1) I PARENTI NATURALI:
- In tema di accertamento della qualità di erede legittimo, non sussiste la possibilità di estendere la categoria degli eredi legittimi oltre le persone verso cui produce effetti l'accertamento della filiazione naturale in base all'art. 258 c.c., sino a ricomprendervi, oltre i genitori naturali, anche tutti i parenti naturali. Non esiste nel nostro ordinamento un'organica normativa imperniata su un unitario status filiationis riferibile a tutte le persone che, ex art. 74 c.c., discendano dallo stesso stipite.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza 10 settembre 2007 n. 19011)
- E’ legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall'attore per l'accertamento della qualità di unico erede legittimo del de cuius, qualora il giudice di merito ritenga pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello status di figlio naturale dell'erede premorto del de cuius. Ai sensi dell’art. 74 c.c. è difatti legittima l'interpretazione della norma volta a ritenere i parenti naturali equiparati a quelli legittimi. La Corte costituzionale con sentenza n. 532/000 ha disposto che dall'art. 30 Cost. non discende in maniera necessitata la parificazione ai parenti legittimi di quelli naturali, ma va comunque ritenuta legittima la prospettata interpretazione della norma, secondo cui nella previsione dei parenti dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali, senza valutare l'alternativa interpretazione della stessa norma fondata sull'inequivoco disposto dell'art. 74 c.c. (in base al quale sono parenti coloro che discendono dallo stesso stipite), non limitato dal dettato dell'art. 258 c.c., che mira ad escludere non il rapporto parentale con la famiglia del genitore ma solo che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore a un altro; mentre le singole disposizioni, secondo cui i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, appaiono la conferma del suddetto principio, che è del resto rispondente a quelli costituzionali di uguaglianza e di difesa della filiazione naturale.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza 6 ottobre 2006 n. 21628 del)
2) LA PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE
- In tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità - che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza 4 maggio 1999 n. 4414)
- L'onere della prova della qualità di erede legittimo, ove questa qualità sia contestata, è soddisfatto non dalla presentazione della denuncia di successione, ma dalla produzione degli atti dello stato civile, dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius, a norma dell'art. 565 c.c.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza 10 febbraio 1995 n. 1484)
- La prova della qualità di erede legittimo può essere data mediante atto di notorietà.
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza 22 marzo 1969 n. 921)
3) LA RAPPRESENTAZIONE
- La successione per rappresentazione costituisce un caso di vocazione indiretta in ragione della quale la posizione dell'erede rappresentante si determina in base al contenuto (luogo e grado) della vocazione del chiamato (rappresentato), nel presupposto determinante e qualificante che egli non possa o non voglia venire alla successione, e nei limiti soggettivi specificamente dettati dagli artt. 467 e 468 c.c. I suddetti limiti richiedono per la rappresentazione in linea retta che il c.d. rappresentato sia figlio (senza distinzione tra figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali) del de cuius, e che il c.d. rappresentante sia discendente anche naturale del rappresentante, e per la rappresentazione in linea collaterale che il c.d. rappresentato sia fratello o sorella del de cuius e che il c.d. rappresentante sia discendente naturale del medesimo.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza 11 aprile 1975 n. 1366)
- L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza 5 aprile 2012 n. 5508)
- In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al de cuius
, sicché egli in qualità di successore jure proprio
nell'eredità, è legittimato all'esercizio del retratto successorio.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza 15 gennaio 2015 n. 594)
4) I NASCITURI
- In tema di successioni per causa di morte, deve escludersi che chi non sia ancora concepito al momento dell'apertura della successione e, quindi, sia privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege
del de cuius
, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza 22 marzo 2012 n. 4621)
CAPITOLO 2
IL TESTAMENTO E LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Che cosa è un testamento?
* * *
Per evitare che alla propria successione si applichino le regole precedenti sulla successione legittima, occorre fare testamento.
Il testamento è un documento scritto con il quale il testatore dichiara come verrà devoluta la propria eredità.
Può essere di due tipi: se è scritto di pugno dal testatore si chiama testamento olografo; se è scritto dal notaio su indicazione verbale del testatore si chiama testamento pubblico.
Il testamento olografo deve essere necessariamente scritto di pugno dal testatore (non si può usare il computer!) e contenere la data in cui è stato redatto e la firma del testatore.
Se vengono violati tali requisiti formali (se è scritto al computer o manca la data o la firma) il testamento potrà essere impugnato davanti al Giudice da chi ha interesse ad annullarlo.
Il testamento olografo viene conservato dal testatore o da persona di sua fiducia (anche il notaio), che dopo la morte del testatore dovrà portarlo al notaio per la pubblicazione.
Il testamento pubblico è scritto dal notaio su indicazione verbale del testatore e conservato dal notaio medesimo nel suo repertorio degli atti di ultima volontà.
Esso deve rimanere segreto fino alla morte del testatore.
Il notaio ha il compito di verificare la volontà del testatore e di redigere un documento che possa essere difficilmente impugnato.
Non c’è differenza di valore tra le due forme testamentarie: testamento pubblico e olografo (valido) producono esattamente gli stessi effetti.
In quello pubblico, tuttavia,