Commentario delle nuove norme tecniche per le costruzioni
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Anteprima del libro
Commentario delle nuove norme tecniche per le costruzioni - Dott. Ing. Giuseppe Albano
Albano
Ringraziamenti
Il presente volume nasce e si sviluppa in tempi assolutamente ristretti, basti pensare che il Decreto Ministeriale è stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008, pubblicato il 4 febbraio 2008 e il volume è andato in stampa nello stesso mese.
Un ringraziamento particolare a chi ha reso possibile un’impresa così ardua, come la dott.ssa Paola Fontana.
A chi, con molta pazienza, ha sopportato degli stati d’animo di forte tensione, dandomi allo stesso tempo coraggio e perseveranza, mia moglie Carmen.
Un particolare grazie anticipato a tutti coloro che faranno pervenire, presso l’indirizzo indicato, eventuali suggerimenti, accorgimenti tecnici, consigli e quant’altro possa essere utile a migliorare il mio lavoro.
Febbraio 2008
Giuseppe Albano
www.calcolostrutture.com
L’immaginazione è tutto.
è l’anteprima delle attrazioni
che la vita ci riserva.
Albert Einstein
Tutto quello che siamo è
il risultato di ciò che
abbiamo pensato.
Buddha
Qualunque progetto futuro
è il frutto di pensieri ed azioni
del nostro presente.
G.A.
Questo libro è intitolato
alla mia amata moglie, Carmen
Prefazione
Lo scopo della presente trattazione è quello di analizzare nel dettaglio, per quanto possibile considerato gli strettissimi tempi di realizzazione dell’opera, il nuovo D.M. 14.01.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 04.02.2008 con il n. 29, ultimo di una lunga serie di bozze dal lontano 14/09/2005.
Chiaramente tale esposizione non vuole essere esaustiva e completa o avere la presunzione di dare al lettore le basi della progettazione strutturale, ma vuole soltanto essere da spunto per un ottimo approfondimento di una Normativa che è da considerarsi come interamente dedicata alla procedura cosiddetta prestazionale, ereditata dagli Eurocodici e soprattutto dalla Ordinanza 3274 del marzo 2003.
Quando possibile si procederà anche alla stesura di alcuni semplici esempi, aventi lo scopo di meglio illustrare un procedimento di calcolo altrimenti di non facile spiegazione.
Finalmente il legislatore a posto fine ad una serie di problematiche eliminate con la pubblicazione del DM 08, dove si pone un punto di arresto a continue vicissitudini di ripresa e punti di blocco per la pubblicazione del nuovo Testo Unico sulle costruzioni.
Con tale nuova Normativa l’Italia si allinea al resto d’Europa, dove da decenni si applicano gli Eurocodici. Eurocodici che, ad oggi, possono essere utilizzati anche in Italia con le indicazioni apportate dalle appendici nazionali.
Quindi, in definitiva è una Norma Tecnica al quanto aperta alla ricerca ed alle norme di comprovata validità, e confida tanto nella preparazione degli ingegneri strutturisti e nel loro grande senso di professionalità.
Con lo scopo di lasciare ai lettori uno stato emotivo di fiducia in chi ci governa si riporta il testo originale sottoscritto dal legislatore, tralasciando ovviamente il corpo normativo presente nel CD allegato, con il quale è stato approvato l’aggiornamento biennale del DM 14.09.2005.
Lucera, 09.02.2008
Dott. Ing. Giuseppe Albano
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il D.M. del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il D.M. legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.M. del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.M.-legge 28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto il D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le «Norme tecniche per le costruzioni»;
Visto l'art. 14-undevicies del D.M.-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato D.M.-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al D.M. del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»,
Considerata la necessita' di procedere al previsto aggiornamento biennale delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato D.M. ministeriale 14 settembre 2005;
Visto il voto n. 74 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007 si e' espresso favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», di cui al citato D.M. ministeriale 14 settembre 2005;
Vista la nota del 7 agosto 2007, n. 2262, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture il suddetto aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» licenziato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 52 del citato D.M. del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visti gli articoli 54 e 93 del citato D.M. legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 83 del D.M. del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.M.-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art. 52 del D.M. del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 20 dicembre 2007, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del D.M. legislativo n. 112/1998 e 83 del D.M. del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
Vista la nota prot. n. 76703 del 21 dicembre 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la notifica 2007/0513/I, contenente il parere circostanziato emesso dall'Austria ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno;
Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare